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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 24/12/2025, n. 2767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2767 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TARANTO
- Seconda Sezione Civile - Il Giudice Unico, dott. Remo Lisco ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta nel registro generale affari contenziosi civili sotto il numero d'ordine 5398 dell'anno 2024, avente per oggetto: appello, TRA (c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Parte_1 C.F._1 De Michele, appellante E
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Patrizia Sardiello, CP_1 C.F._2 appellato E (c.f. ), in persona del procuratore ad negotia, dott. Controparte_2 P.IVA_1 CP_3
rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Ramellini,
[...] altra appellata Con provvedimento del 10.12.2025, all'esito della trattazione ex art. 127 ter c.p.c. fissata per il 09.12.2025, la causa veniva trattenuta in decisione, sulle conclusioni riportate in atti e da intendersi qui integralmente trascritte. MOTIVI DELLA DECISIONE rilevato che proponeva appello avverso la sentenza n. 212/2024, pronunziata Parte_1 dal Giudice di Pace di S. Giorgio Jonico in data 06.05.2024, con la quale era stata rigettata la domanda risarcitoria avanzata in primo grado dall'odierno appellante per asserita responsabilità professionale di , Avvocato;
l'appellante lamentava sostanzialmente che il primo CP_1 giudice non avesse fatto corretta applicazione dei principi di diritto vigenti in tema di responsabilità professionale dell'avvocato e non avesse tenuto conto degli elementi istruttori offerti nel corso del giudizio di primo grado;
si doleva, inoltre, della mancata ammissione delle prove orali richieste;
rilevato che l'Avv. costituitosi, si opponeva all'accoglimento del gravame;
CP_1 rilevato che la compagnia di assicurazione in epigrafe indicata, terza chiamata nel giudizio di primo grado e costituitasi anche in questa sede di appello, si opponeva all'accoglimento del gravame e, in via gradata, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello, chiedeva che la compagnia stessa fosse condannata a manlevare l'assicurato esclusivamente per l'eventuale danno patrimoniale subito dall'attore se ed in quanto esistente e dimostrato;
ritenuto che
l'appello proposto dal non possa trovare accoglimento, in quanto: a) Pt_1 occorre osservare che nella materia oggetto di causa la giurisprudenza ha affermato che “in tema di responsabilità professionale dell'avvocato per omesso svolgimento di una attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell'evidenza o “del più probabile che non”, si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa.” (cfr. Cass. n. 26516/2020); si è anche aggiunto che “nell'azione intrapresa per responsabilità professionale dell'avvocato, quanto al riparto dell'onere della prova, il cliente che sostiene di aver subito un danno per l'inesatto adempimento del mandato professionale del suo avvocato, ha l'onere di provare l'avvenuto conferimento del mandato difensivo, di dedurre la difettosa o inadeguata prestazione professionale, di provare l'esistenza del danno e il nesso di causalità tra la difettosa o inadeguata prestazione e l'evento lesivo” (cfr. Trib. Gorizia 07.10.2020 n. 296) e che “il principio generale che regola le obbligazioni inerenti all'esercizio dell'attività professionale è quello secondo cui tali obbligazioni sono, di regola, di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non a conseguirlo. Pertanto ai fini del giudizio di responsabilità nei confronti di un professionista, rilevano le modalità di svolgimento della sua attività in relazione al parametro della diligenza fissato dall'art. 1176 secondo comma cod. civ., che è quello della diligenza del professionista di media attenzione e preparazione. In particolare, per affermarsi la responsabilità dell'avvocato è, altresì, necessario verificare sotto il profilo del nesso causale che l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo e, dunque, se, sostituendo la condotta negligente al comportamento dovuto, il danno, secondo criteri probabilistici, non si sarebbe verificato e il cliente avrebbe conseguito il risultato sperato, difettando altrimenti la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta commissiva od omissiva del legale e il risultato derivatone, giudizio che va compito secondo la regola della preponderanza dell'evidenza o "del più probabile che non", a differenza che nel processo penale, ove vige la prova "oltre il ragionevole dubbio” (cfr. Trib. Torino 12.12.2020 n. 4444) ed infine che “la responsabilità non può affermarsi per il solo fatto del mancato corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare innanzi tutto se l'evento produttivo del danno lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del legale;
in secondo luogo, se un danno vi sia stato effettivamente;
in terzo luogo se, qualora l'avvocato avesse tenuto la condotta dovuta, il suo assistito avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando altrimenti la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva che sia, ed il risultato derivatone. Ciò in quanto, anche ove risulti provato l'inadempimento del professionista alla propria obbligazione, il danno derivante da eventuali sue omissioni deve ritenersi sussistente solo qualora, sulla base di criteri probabilistici, si accerti che, senza quell'omissione, il risultato sarebbe stato conseguito” (cfr. Trib. Lucca 12.12.2021 n. 9); b) premesso che l'Avv. come emerge dal verbale di udienza del 22.11.2016 del CP_1 procedimento penale n. 3049/13 r.g.n.r. – 5213/16 r.g. Tribunale, giorno in cui veniva pronunziata la sentenza di condanna penale dell'odierno appellante, era stato pacificamente nominato difensore d'ufficio del quale sostituto ai sensi dell'art. 97, comma IV, Pt_1 c.p.p., posto che dai verbali del medesimo procedimento penale risulta che l'odierno attore era rappresentato e difeso dal difensore di fiducia, Avv. Antonio Vecchio, deve rilevarsi che con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado il i doleva del fatto che l'Avv. Pt_1 CP_1 una volta pronunziata la sentenza penale di condanna n. 3466/2016 di questo Tribunale, non notiziava l'assistito dell'esito del processo, così impedendogli di impugnare la sentenza, e non proponeva egli stesso, quale difensore, il gravame avverso la medesima pronunzia;
inoltre, l'odierno attore lamentava che, a fronte dell'avviso ex art. 656, comma V, c.p.p., l'Avv. CP_1 non lo informava e non provvedeva ad attivare le procedure per consentire al condannato di beneficiare di una misura alternativa alla detenzione;
orbene, sempre nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, l'attore non specificava alcuna circostanza da cui potesse evincersi che, se l'appello fosse stato proposto, sarebbe stato ragionevolmente accolto;
solo con l'atto di appello il sostiene che con l'impugnazione della sentenza di condanna penale Pt_1 sarebbe stato possibile lamentare il mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena, osservando che “[…] Il dalla produzione in atti risultava Pt_1 non essere gravato da precedenti penali, che non consentivano di poter beneficiare della sospensione condizionale della pena, evenienza che poteva comportare un evidente interesse (o anche probabile risultato) alla proposizione dell'appello anche solo per provare ad ottenere la concessione del beneficio della sospensione della pena […]”, aggiungendo che “[…] il beneficio in parola può poi essere concesso anche quando l'imputato aveva precedenti purché, come stabilito dall'ultimo comma dell'art. 163 bis cp “il giudice, nell'infliggere una nuova condanna, può disporre la sospensione condizionale qualora la pena da infliggere, cumulata con quella irrogata con la precedente condanna anche per delitto, non superi i limiti stabiliti dall'articolo 163” […]”, così mostrando che l'interesse alla proposizione del gravame avverso la sentenza di condanna penale sarebbe stato legato al riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena;
ma, anche volendo prescindere dalla novità ex art. 345 c.p.c. dell'argomento introdotto specificamente in questa sede, deve rilevarsi in primo luogo che non risulta prodotto in primo grado il certificato del casellario giudiziale da cui potere evincere se il fosse gravato da precedenti penali e, pertanto, se sussistessero i Pt_1 presupposti per la concessione di detto beneficio, e, in secondo luogo, l'odierno appellante non si confronta con quanto affermato dal giudice che ha pronunziato la condanna penale, posto che nella relativa sentenza si legge, tra l'altro, quanto segue: “[…] All'imputato, ostandovi i divieti e i limiti di cui agli artt. 163 e ss. c.p., non può essere concessa la sospensione condizionale della pena. […]; e tanto trova riscontro in quanto si legge nel provvedimento depositato il 09.09.2017, con il quale il Magistrato di Sorveglianza dell'Ufficio di Sorveglianza di Campobasso disponeva che il eseguisse la pena detentiva residua presso il Pt_1 domicilio, nel quale si legge che lo stesso era gravato, oltre che della condanna in esecuzione, di altri due precedenti penali per sottrazione di cose sottoposte a pignoramento e per percosse e lesioni, senza che sia specificata l'entità delle pene irrogate per tali precedenti condotte;
c) quanto all'accesso alle misure alternative alla detenzione, deve osservarsi che l'art. 656, comma 5, c.p.p., nella formulazione pro tempore vigente, prevedeva che, ricorrendone i presupposti nello stesso comma indicati in relazione all'entità della pena da espiare, il Pubblico Ministero sospendesse l'esecuzione della pena detentiva, aggiungendo che “[…] L'ordine di esecuzione e il decreto di sospensione sono notificati al condannato e al difensore nominato per la fase dell'esecuzione o, in difetto, al difensore che lo ha assistito nella fase del giudizio, con l'avviso che entro trenta giorni può essere presentata istanza, corredata dalle indicazioni e dalla documentazione necessarie, volta ad ottenere la concessione di una delle misure alternative alla detenzione di cui agli articoli 47,47- ter e 50, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni, e di cui all'art. 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni, ovvero la sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'art. 90 dello stesso testo unico. L'avviso informa altresì che, ove non sia presentata l'istanza o la stessa sia inammissibile ai sensi degli articoli 90 e seguenti del citato testo unico, l'esecuzione della pena avrà corso immediato”; orbene, il non ha sostenuto di non avere ricevuto la notifica del decreto di Pt_1 sospensione, notifica prevista dalla cennata disposizione (anzi ne produceva in primo grado una copia, seppure scarsamente leggibile, a riscontro del fatto che ne avesse avuto la disponibilità) e nel provvedimento di revoca di decreto di sospensione di ordine di esecuzione per la carcerazione ex art. 656 c. 8 c.p.p. e ripristino dell'ordine medesimo della Procura della Repubblica presso questo Tribunale del 16.08.2017, notificato personalmente al il Pt_1
19.08.2017 (cfr. documentazione prodotta in primo grado dallo stesso attore) si legge che “[…] il condannato non ha presentato istanza ai sensi dell'art. 656 comma 5 C.P.P. nei termini stabiliti dal comma 8 del citato articolo. […]”; dovendo ritenersi, pertanto, che, se, nonostante l'avviso contenuto nell'ordine di sospensione, con il quale, a tenore della su riportata disposizione, il condannato ha termine di trenta giorni per richiedere l'applicazione di misure alternative alla detenzione, lo stesso sia rimasto completamente inerte, la ritardata fruizione del beneficio di legge della detenzione domiciliare non può che essere ricondotta ad una grave negligenza dello stesso Pt_1 ritenuto, pertanto, che l'appello debba essere rigettato e che l'appellante debba essere condannato a rifondere alle altre parti le spese di lite del presente grado di giudizio, come liquidate in dispositivo, in applicazione del principio di soccombenza;
deve, inoltre, dichiararsi che sussistono i presupposti per l'applicazione nei confronti dell'appellante dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/02, come inserito con l'art. 1, comma 17, legge n. 228/12; P.T.M. Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, così provvede: a) rigetta l'appello proposto da;
Parte_1 b) condanna l'appellante a rifondere alle controparti le spese del presente grado di giudizio, che liquida, per ciascuna parte appellata, in € 1.500,00 per compensi, oltre accessori di legge;
c) dichiara che sussistono i presupposti per l'applicazione, nei confronti dell'appellante, dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/02, come inserito con l'art. 1, comma 17, legge n. 228/12. Taranto, 23.12.2025
Il giudice
dott. Remo Lisco
- Seconda Sezione Civile - Il Giudice Unico, dott. Remo Lisco ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta nel registro generale affari contenziosi civili sotto il numero d'ordine 5398 dell'anno 2024, avente per oggetto: appello, TRA (c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Parte_1 C.F._1 De Michele, appellante E
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Patrizia Sardiello, CP_1 C.F._2 appellato E (c.f. ), in persona del procuratore ad negotia, dott. Controparte_2 P.IVA_1 CP_3
rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Ramellini,
[...] altra appellata Con provvedimento del 10.12.2025, all'esito della trattazione ex art. 127 ter c.p.c. fissata per il 09.12.2025, la causa veniva trattenuta in decisione, sulle conclusioni riportate in atti e da intendersi qui integralmente trascritte. MOTIVI DELLA DECISIONE rilevato che proponeva appello avverso la sentenza n. 212/2024, pronunziata Parte_1 dal Giudice di Pace di S. Giorgio Jonico in data 06.05.2024, con la quale era stata rigettata la domanda risarcitoria avanzata in primo grado dall'odierno appellante per asserita responsabilità professionale di , Avvocato;
l'appellante lamentava sostanzialmente che il primo CP_1 giudice non avesse fatto corretta applicazione dei principi di diritto vigenti in tema di responsabilità professionale dell'avvocato e non avesse tenuto conto degli elementi istruttori offerti nel corso del giudizio di primo grado;
si doleva, inoltre, della mancata ammissione delle prove orali richieste;
rilevato che l'Avv. costituitosi, si opponeva all'accoglimento del gravame;
CP_1 rilevato che la compagnia di assicurazione in epigrafe indicata, terza chiamata nel giudizio di primo grado e costituitasi anche in questa sede di appello, si opponeva all'accoglimento del gravame e, in via gradata, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello, chiedeva che la compagnia stessa fosse condannata a manlevare l'assicurato esclusivamente per l'eventuale danno patrimoniale subito dall'attore se ed in quanto esistente e dimostrato;
ritenuto che
l'appello proposto dal non possa trovare accoglimento, in quanto: a) Pt_1 occorre osservare che nella materia oggetto di causa la giurisprudenza ha affermato che “in tema di responsabilità professionale dell'avvocato per omesso svolgimento di una attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell'evidenza o “del più probabile che non”, si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa.” (cfr. Cass. n. 26516/2020); si è anche aggiunto che “nell'azione intrapresa per responsabilità professionale dell'avvocato, quanto al riparto dell'onere della prova, il cliente che sostiene di aver subito un danno per l'inesatto adempimento del mandato professionale del suo avvocato, ha l'onere di provare l'avvenuto conferimento del mandato difensivo, di dedurre la difettosa o inadeguata prestazione professionale, di provare l'esistenza del danno e il nesso di causalità tra la difettosa o inadeguata prestazione e l'evento lesivo” (cfr. Trib. Gorizia 07.10.2020 n. 296) e che “il principio generale che regola le obbligazioni inerenti all'esercizio dell'attività professionale è quello secondo cui tali obbligazioni sono, di regola, di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non a conseguirlo. Pertanto ai fini del giudizio di responsabilità nei confronti di un professionista, rilevano le modalità di svolgimento della sua attività in relazione al parametro della diligenza fissato dall'art. 1176 secondo comma cod. civ., che è quello della diligenza del professionista di media attenzione e preparazione. In particolare, per affermarsi la responsabilità dell'avvocato è, altresì, necessario verificare sotto il profilo del nesso causale che l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo e, dunque, se, sostituendo la condotta negligente al comportamento dovuto, il danno, secondo criteri probabilistici, non si sarebbe verificato e il cliente avrebbe conseguito il risultato sperato, difettando altrimenti la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta commissiva od omissiva del legale e il risultato derivatone, giudizio che va compito secondo la regola della preponderanza dell'evidenza o "del più probabile che non", a differenza che nel processo penale, ove vige la prova "oltre il ragionevole dubbio” (cfr. Trib. Torino 12.12.2020 n. 4444) ed infine che “la responsabilità non può affermarsi per il solo fatto del mancato corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare innanzi tutto se l'evento produttivo del danno lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del legale;
in secondo luogo, se un danno vi sia stato effettivamente;
in terzo luogo se, qualora l'avvocato avesse tenuto la condotta dovuta, il suo assistito avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando altrimenti la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva che sia, ed il risultato derivatone. Ciò in quanto, anche ove risulti provato l'inadempimento del professionista alla propria obbligazione, il danno derivante da eventuali sue omissioni deve ritenersi sussistente solo qualora, sulla base di criteri probabilistici, si accerti che, senza quell'omissione, il risultato sarebbe stato conseguito” (cfr. Trib. Lucca 12.12.2021 n. 9); b) premesso che l'Avv. come emerge dal verbale di udienza del 22.11.2016 del CP_1 procedimento penale n. 3049/13 r.g.n.r. – 5213/16 r.g. Tribunale, giorno in cui veniva pronunziata la sentenza di condanna penale dell'odierno appellante, era stato pacificamente nominato difensore d'ufficio del quale sostituto ai sensi dell'art. 97, comma IV, Pt_1 c.p.p., posto che dai verbali del medesimo procedimento penale risulta che l'odierno attore era rappresentato e difeso dal difensore di fiducia, Avv. Antonio Vecchio, deve rilevarsi che con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado il i doleva del fatto che l'Avv. Pt_1 CP_1 una volta pronunziata la sentenza penale di condanna n. 3466/2016 di questo Tribunale, non notiziava l'assistito dell'esito del processo, così impedendogli di impugnare la sentenza, e non proponeva egli stesso, quale difensore, il gravame avverso la medesima pronunzia;
inoltre, l'odierno attore lamentava che, a fronte dell'avviso ex art. 656, comma V, c.p.p., l'Avv. CP_1 non lo informava e non provvedeva ad attivare le procedure per consentire al condannato di beneficiare di una misura alternativa alla detenzione;
orbene, sempre nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, l'attore non specificava alcuna circostanza da cui potesse evincersi che, se l'appello fosse stato proposto, sarebbe stato ragionevolmente accolto;
solo con l'atto di appello il sostiene che con l'impugnazione della sentenza di condanna penale Pt_1 sarebbe stato possibile lamentare il mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena, osservando che “[…] Il dalla produzione in atti risultava Pt_1 non essere gravato da precedenti penali, che non consentivano di poter beneficiare della sospensione condizionale della pena, evenienza che poteva comportare un evidente interesse (o anche probabile risultato) alla proposizione dell'appello anche solo per provare ad ottenere la concessione del beneficio della sospensione della pena […]”, aggiungendo che “[…] il beneficio in parola può poi essere concesso anche quando l'imputato aveva precedenti purché, come stabilito dall'ultimo comma dell'art. 163 bis cp “il giudice, nell'infliggere una nuova condanna, può disporre la sospensione condizionale qualora la pena da infliggere, cumulata con quella irrogata con la precedente condanna anche per delitto, non superi i limiti stabiliti dall'articolo 163” […]”, così mostrando che l'interesse alla proposizione del gravame avverso la sentenza di condanna penale sarebbe stato legato al riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena;
ma, anche volendo prescindere dalla novità ex art. 345 c.p.c. dell'argomento introdotto specificamente in questa sede, deve rilevarsi in primo luogo che non risulta prodotto in primo grado il certificato del casellario giudiziale da cui potere evincere se il fosse gravato da precedenti penali e, pertanto, se sussistessero i Pt_1 presupposti per la concessione di detto beneficio, e, in secondo luogo, l'odierno appellante non si confronta con quanto affermato dal giudice che ha pronunziato la condanna penale, posto che nella relativa sentenza si legge, tra l'altro, quanto segue: “[…] All'imputato, ostandovi i divieti e i limiti di cui agli artt. 163 e ss. c.p., non può essere concessa la sospensione condizionale della pena. […]; e tanto trova riscontro in quanto si legge nel provvedimento depositato il 09.09.2017, con il quale il Magistrato di Sorveglianza dell'Ufficio di Sorveglianza di Campobasso disponeva che il eseguisse la pena detentiva residua presso il Pt_1 domicilio, nel quale si legge che lo stesso era gravato, oltre che della condanna in esecuzione, di altri due precedenti penali per sottrazione di cose sottoposte a pignoramento e per percosse e lesioni, senza che sia specificata l'entità delle pene irrogate per tali precedenti condotte;
c) quanto all'accesso alle misure alternative alla detenzione, deve osservarsi che l'art. 656, comma 5, c.p.p., nella formulazione pro tempore vigente, prevedeva che, ricorrendone i presupposti nello stesso comma indicati in relazione all'entità della pena da espiare, il Pubblico Ministero sospendesse l'esecuzione della pena detentiva, aggiungendo che “[…] L'ordine di esecuzione e il decreto di sospensione sono notificati al condannato e al difensore nominato per la fase dell'esecuzione o, in difetto, al difensore che lo ha assistito nella fase del giudizio, con l'avviso che entro trenta giorni può essere presentata istanza, corredata dalle indicazioni e dalla documentazione necessarie, volta ad ottenere la concessione di una delle misure alternative alla detenzione di cui agli articoli 47,47- ter e 50, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni, e di cui all'art. 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni, ovvero la sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'art. 90 dello stesso testo unico. L'avviso informa altresì che, ove non sia presentata l'istanza o la stessa sia inammissibile ai sensi degli articoli 90 e seguenti del citato testo unico, l'esecuzione della pena avrà corso immediato”; orbene, il non ha sostenuto di non avere ricevuto la notifica del decreto di Pt_1 sospensione, notifica prevista dalla cennata disposizione (anzi ne produceva in primo grado una copia, seppure scarsamente leggibile, a riscontro del fatto che ne avesse avuto la disponibilità) e nel provvedimento di revoca di decreto di sospensione di ordine di esecuzione per la carcerazione ex art. 656 c. 8 c.p.p. e ripristino dell'ordine medesimo della Procura della Repubblica presso questo Tribunale del 16.08.2017, notificato personalmente al il Pt_1
19.08.2017 (cfr. documentazione prodotta in primo grado dallo stesso attore) si legge che “[…] il condannato non ha presentato istanza ai sensi dell'art. 656 comma 5 C.P.P. nei termini stabiliti dal comma 8 del citato articolo. […]”; dovendo ritenersi, pertanto, che, se, nonostante l'avviso contenuto nell'ordine di sospensione, con il quale, a tenore della su riportata disposizione, il condannato ha termine di trenta giorni per richiedere l'applicazione di misure alternative alla detenzione, lo stesso sia rimasto completamente inerte, la ritardata fruizione del beneficio di legge della detenzione domiciliare non può che essere ricondotta ad una grave negligenza dello stesso Pt_1 ritenuto, pertanto, che l'appello debba essere rigettato e che l'appellante debba essere condannato a rifondere alle altre parti le spese di lite del presente grado di giudizio, come liquidate in dispositivo, in applicazione del principio di soccombenza;
deve, inoltre, dichiararsi che sussistono i presupposti per l'applicazione nei confronti dell'appellante dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/02, come inserito con l'art. 1, comma 17, legge n. 228/12; P.T.M. Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, così provvede: a) rigetta l'appello proposto da;
Parte_1 b) condanna l'appellante a rifondere alle controparti le spese del presente grado di giudizio, che liquida, per ciascuna parte appellata, in € 1.500,00 per compensi, oltre accessori di legge;
c) dichiara che sussistono i presupposti per l'applicazione, nei confronti dell'appellante, dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/02, come inserito con l'art. 1, comma 17, legge n. 228/12. Taranto, 23.12.2025
Il giudice
dott. Remo Lisco