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Sentenza 15 novembre 2025
Sentenza 15 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 15/11/2025, n. 2813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2813 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2025 |
Testo completo
N. 4056/2022 R.G.
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all' esito dell' udienza del 12-11-2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
rapp.ta e difesa dall'Avv. Coluccia Luigi, Parte_1 come da mandato in atti
RICORRENE
contro
in persona del Controparte_1
Presidente pro tempore, rappr. e difeso dagli avv S Graziuso e
Raimund ER
RESISTENTE
Oggetto: maggiorazione sociale ex art 38 l. 448/2001 su pensione inabilità civile.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 8.04.2022 la ricorrente, premesso di essere titolare di pensione di inabilità civile l. 118/70 in quanto invalida civile al 100%, agiva in giudizio per ottenere l'accertamento del proprio diritto a percepire la maggiorazione sociale ex art. 38 l. 448/01 (c.d. “incremento al milione”) con decorrenza 20.7.2020 con conseguente condanna dell' al CP_1 pagamento della somma di euro 7967,03 per il periodo dal 20 luglio
2020 al aprile 2022, oltre accessori e spese.
In particolare, considerato che a seguito della sent. C. Cost. n.
152/20 il limite di età per accedere alla maggiorazione richiesta
è stato abbassato da 60 a 18 anni, la ricorrente deduceva di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dalla legge
(anagrafico, sanitario e reddituale) per poter accedere al beneficio in questione.
Si costituiva in giudizio l il quale, con propria memoria, CP_1 deduceva che la ricorrente non aveva diritto alla maggiorazione richiesta in quanto superava il limite di reddito previsto per la concessione della prestazione;
che a differenza di quanto dichiarato dalla stessa, dall' estratto contributivo, risultava che il coniuge aveva lavorato negli anni 2020 e 2021 alle dipendenze della ditta IN srl percependo un reddito di euro 8.959,00 per l' anno 2020 e di euro 1552,00 per l' anno 2021 e, pertanto, concludeva per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto premesso il ricorso è fondato e va accolto per i motivi che seguono.
Va premesso che l'incremento al milione è una particolare maggiorazione sociale, introdotta dal 1° gennaio 2002, dall'articolo 38 della legge 448/2001 che spetta ai titolari di trattamenti previdenziali a qualsiasi titolo erogati dall'assicurazione generale obbligatoria e dai fondi ad essa sostitutivi od esclusivi (comprese le pensioni ai superstiti); ai titolari di prestazioni assistenziali quali l'assegno sociale, la pensione sociale (anche sostitutivi delle prestazioni di invalidità civile), nonchè agli invalidi civili totali, sordomuti e ciechi civili assoluti. Per poter accedere al beneficio in questione è necessario possedere i requisiti anagrafici, sanitari e reddituali prescritti dalla legge.
Per quanto riguarda i ciechi civili, gli invalidi civili totali, i sordomuti ed i titolari di pensione di inabilità previdenziale
(legge 222/1984), il requisito anagrafico per fruire dei benefici incrementativi dal 20 luglio 2020 è stato ridotto da 60 a 18 anni dall'articolo 15 del DL 104/2020 in esecuzione della sentenza della
Corte Costituzionale numero 152/2020.
Per ottenere la maggiorazione il reddito personale annuo del richiedente per gli anni 2020 e 2021 deve risultare inferiore a €
8.476,26, ad € 8.603,66 per l'anno 2022 e ad € 9.156,44 per l'anno
2023. Per i beneficiari coniugati e non effettivamente e legalmente separati bisogna rispettare, oltre al predetto limite di reddito personale, anche un reddito annuo coniugale non superiore, per gli anni 2020 e 2021 ad € 14.459,90, ad € 14.701,00 per il 2022 e ad €
15.748,33 per il 2023.
L'importo dell'aumento viene determinato in misura intera o ridotta così da non comportare il superamento dei limiti di reddito previsti della concessione del beneficio.
Pertanto, se i redditi dei soggetti titolari sono tali che, se applicato per intero l'aumento dovuto, si superano i limiti di reddito previsti per avere diritto all'aumento medesimo, l'importo della maggiorazione sarà determinato dalla differenza tra l'ammontare del limite di reddito ed il reddito percepito dal richiedente diviso 13 mensilità.
Se già la somma tra i redditi posseduti e il beneficio assistenziale di invalidità civile percepito, al netto della maggiorazione richiesta, determina il superamento delle predette soglie di reddito nessuna maggiorazione potrà essere riconosciuta.
Infatti, ai fini della concessione dell'incremento al milione, bisogna prendere in considerazione i redditi di qualsiasi natura
(anche quelli esenti da Irpef) con l'esclusione del reddito della casa di abitazione di cui è proprietario il pensionato o il coniuge, delle pensioni di guerra, dell'indennità di accompagnamento, dell'importo aggiuntivo, dei trattamenti di famiglia (cfr:
Circolare Inps 17/2002).
Ciò comporta, appunto, che se la somma dei redditi posseduti dal richiedente, comprensivi della prestazione assistenziale percepita
(nel caso di specie: pensione di inabilità civile), supera i limiti di reddito personale previsti per legge, alcun incremento potrà essere riconosciuto. Qualora, invece, i redditi posseduti (sempre comprensivi della prestazione assistenziale) non superano i limiti di reddito prescritti, l'incremento sarà riconosciuto in misura piena o ridotta fino a raggiungimento del limite di reddito.
Ebbene, nel caso di specie, dalla documentazione acquisita si evince che la ricorrente è coniugata con pertanto Persona_1 dovrà considerarsi la soglia di reddito coniugale ai fini della spettanza e della misura della maggiorazione in questione.
Tanto premesso l' ha rigettato la domanda evidenziando che CP_1 negli anni 2020 e 2021 il coniuge della ricorrente aveva percepito un reddito da lavoro dipendente rispettivamente di euro 8959,00 per l' anno 2020 e di euro 1552,00 per l' anno 2021 e ha prodotto all' uopo estratto contributivo di (marito della Persona_1 ricorrente).
Di contro parte ricorrente, contesta la ricostruzione dell' CP_1
e la documentazione ex adverso prodotta e produce tutte le buste paga relative al rapporto di lavoro di per l' anno Persona_1
2020 al fine di documentare che la datrice di lavoro IN srl aveva comunicato dati sbagliati.
Precisa che accedendo ai dati dell' Agenzia delle Entrate l' CP_1 avrebbe potuto verificare che aveva dichiarato un Persona_1 reddito per l' anno 2020 di euro 1766,00, per l'anno 2021 di euro
274,00, per l' anno 2022 di euro 4153,00 (quaest' ultimo a titolo di reddito esenti).
Effettivamente, dall' analisi dell' estratto conto previdenziale e dalle buste paga allegate, sembrerebbe che il maggior reddito risultante dall' estratto contributivo si riferisce a contribuzione virtuale e non a reddito effettivamente percepito.
Tanto premesso, dovendosi fare riferimento ai redditi dichiarati all' Agenzia delle Entrate, e considerato che la somma dei redditi coniugali non determina il superamento dei limiti reddituali per il riconoscimento della prestazione, va affermato il diritto di parte ricorrente alla maggiorazione sociale sulla pensione di inabilità civile n 07617073 INCIV come prevista dalla legge
448/2001 art 38 con decorrenza dal 20 luglio 2020.
L va pertanto condannato al pagamento, in favore della CP_1 ricorrente, delle differenze pensionistiche scaturenti dal predetto riconoscimento che si quantificano nella misura di euro
7.967,03 per il periodo dal 20 luglio 2020 ad aprile 2022.
Il credito per sorte capitale va maggiorato degli interessi legali tenuto conto della L.n°412 del 30-12-1991, giusta le disposizioni dell'art. 16 comma sesto stessa legge.
Infine le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in favore del procuratore antistatario del ricorrente.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato il 8-4-2022 da contro l , Parte_1 CP_1 così provvede: a)- dichiara il diritto di ad avere Parte_1 riconosciuti gli incrementi della maggiorazione sociale sulla pensione di inabilità civile n 07617073 INCIV come previsti dalla legge 448/2001 art 38 con decorrenza dal 20 luglio 2020;
a) condanna l al pagamento delle differenze pensionistiche CP_1 scaturenti dal predetto riconoscimento che si quantificano nella misura di euro 7.967,03 per il periodo dal 20 luglio 2020 ad aprile
2022, oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria sui ratei arretrati ex art. 16 co. 6 l. 412/91 fino al soddisfo;
b) condanna l a rifondere le spese processuali, CP_1 liquidate in complessivi euro 1800,00, in favore del procuratore costituito di parte ricorrente ex art. 93 c.p.c..
Lecce, 14-11-2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
(dott. ssa Francesca Costa )
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all' esito dell' udienza del 12-11-2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
rapp.ta e difesa dall'Avv. Coluccia Luigi, Parte_1 come da mandato in atti
RICORRENE
contro
in persona del Controparte_1
Presidente pro tempore, rappr. e difeso dagli avv S Graziuso e
Raimund ER
RESISTENTE
Oggetto: maggiorazione sociale ex art 38 l. 448/2001 su pensione inabilità civile.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 8.04.2022 la ricorrente, premesso di essere titolare di pensione di inabilità civile l. 118/70 in quanto invalida civile al 100%, agiva in giudizio per ottenere l'accertamento del proprio diritto a percepire la maggiorazione sociale ex art. 38 l. 448/01 (c.d. “incremento al milione”) con decorrenza 20.7.2020 con conseguente condanna dell' al CP_1 pagamento della somma di euro 7967,03 per il periodo dal 20 luglio
2020 al aprile 2022, oltre accessori e spese.
In particolare, considerato che a seguito della sent. C. Cost. n.
152/20 il limite di età per accedere alla maggiorazione richiesta
è stato abbassato da 60 a 18 anni, la ricorrente deduceva di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dalla legge
(anagrafico, sanitario e reddituale) per poter accedere al beneficio in questione.
Si costituiva in giudizio l il quale, con propria memoria, CP_1 deduceva che la ricorrente non aveva diritto alla maggiorazione richiesta in quanto superava il limite di reddito previsto per la concessione della prestazione;
che a differenza di quanto dichiarato dalla stessa, dall' estratto contributivo, risultava che il coniuge aveva lavorato negli anni 2020 e 2021 alle dipendenze della ditta IN srl percependo un reddito di euro 8.959,00 per l' anno 2020 e di euro 1552,00 per l' anno 2021 e, pertanto, concludeva per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto premesso il ricorso è fondato e va accolto per i motivi che seguono.
Va premesso che l'incremento al milione è una particolare maggiorazione sociale, introdotta dal 1° gennaio 2002, dall'articolo 38 della legge 448/2001 che spetta ai titolari di trattamenti previdenziali a qualsiasi titolo erogati dall'assicurazione generale obbligatoria e dai fondi ad essa sostitutivi od esclusivi (comprese le pensioni ai superstiti); ai titolari di prestazioni assistenziali quali l'assegno sociale, la pensione sociale (anche sostitutivi delle prestazioni di invalidità civile), nonchè agli invalidi civili totali, sordomuti e ciechi civili assoluti. Per poter accedere al beneficio in questione è necessario possedere i requisiti anagrafici, sanitari e reddituali prescritti dalla legge.
Per quanto riguarda i ciechi civili, gli invalidi civili totali, i sordomuti ed i titolari di pensione di inabilità previdenziale
(legge 222/1984), il requisito anagrafico per fruire dei benefici incrementativi dal 20 luglio 2020 è stato ridotto da 60 a 18 anni dall'articolo 15 del DL 104/2020 in esecuzione della sentenza della
Corte Costituzionale numero 152/2020.
Per ottenere la maggiorazione il reddito personale annuo del richiedente per gli anni 2020 e 2021 deve risultare inferiore a €
8.476,26, ad € 8.603,66 per l'anno 2022 e ad € 9.156,44 per l'anno
2023. Per i beneficiari coniugati e non effettivamente e legalmente separati bisogna rispettare, oltre al predetto limite di reddito personale, anche un reddito annuo coniugale non superiore, per gli anni 2020 e 2021 ad € 14.459,90, ad € 14.701,00 per il 2022 e ad €
15.748,33 per il 2023.
L'importo dell'aumento viene determinato in misura intera o ridotta così da non comportare il superamento dei limiti di reddito previsti della concessione del beneficio.
Pertanto, se i redditi dei soggetti titolari sono tali che, se applicato per intero l'aumento dovuto, si superano i limiti di reddito previsti per avere diritto all'aumento medesimo, l'importo della maggiorazione sarà determinato dalla differenza tra l'ammontare del limite di reddito ed il reddito percepito dal richiedente diviso 13 mensilità.
Se già la somma tra i redditi posseduti e il beneficio assistenziale di invalidità civile percepito, al netto della maggiorazione richiesta, determina il superamento delle predette soglie di reddito nessuna maggiorazione potrà essere riconosciuta.
Infatti, ai fini della concessione dell'incremento al milione, bisogna prendere in considerazione i redditi di qualsiasi natura
(anche quelli esenti da Irpef) con l'esclusione del reddito della casa di abitazione di cui è proprietario il pensionato o il coniuge, delle pensioni di guerra, dell'indennità di accompagnamento, dell'importo aggiuntivo, dei trattamenti di famiglia (cfr:
Circolare Inps 17/2002).
Ciò comporta, appunto, che se la somma dei redditi posseduti dal richiedente, comprensivi della prestazione assistenziale percepita
(nel caso di specie: pensione di inabilità civile), supera i limiti di reddito personale previsti per legge, alcun incremento potrà essere riconosciuto. Qualora, invece, i redditi posseduti (sempre comprensivi della prestazione assistenziale) non superano i limiti di reddito prescritti, l'incremento sarà riconosciuto in misura piena o ridotta fino a raggiungimento del limite di reddito.
Ebbene, nel caso di specie, dalla documentazione acquisita si evince che la ricorrente è coniugata con pertanto Persona_1 dovrà considerarsi la soglia di reddito coniugale ai fini della spettanza e della misura della maggiorazione in questione.
Tanto premesso l' ha rigettato la domanda evidenziando che CP_1 negli anni 2020 e 2021 il coniuge della ricorrente aveva percepito un reddito da lavoro dipendente rispettivamente di euro 8959,00 per l' anno 2020 e di euro 1552,00 per l' anno 2021 e ha prodotto all' uopo estratto contributivo di (marito della Persona_1 ricorrente).
Di contro parte ricorrente, contesta la ricostruzione dell' CP_1
e la documentazione ex adverso prodotta e produce tutte le buste paga relative al rapporto di lavoro di per l' anno Persona_1
2020 al fine di documentare che la datrice di lavoro IN srl aveva comunicato dati sbagliati.
Precisa che accedendo ai dati dell' Agenzia delle Entrate l' CP_1 avrebbe potuto verificare che aveva dichiarato un Persona_1 reddito per l' anno 2020 di euro 1766,00, per l'anno 2021 di euro
274,00, per l' anno 2022 di euro 4153,00 (quaest' ultimo a titolo di reddito esenti).
Effettivamente, dall' analisi dell' estratto conto previdenziale e dalle buste paga allegate, sembrerebbe che il maggior reddito risultante dall' estratto contributivo si riferisce a contribuzione virtuale e non a reddito effettivamente percepito.
Tanto premesso, dovendosi fare riferimento ai redditi dichiarati all' Agenzia delle Entrate, e considerato che la somma dei redditi coniugali non determina il superamento dei limiti reddituali per il riconoscimento della prestazione, va affermato il diritto di parte ricorrente alla maggiorazione sociale sulla pensione di inabilità civile n 07617073 INCIV come prevista dalla legge
448/2001 art 38 con decorrenza dal 20 luglio 2020.
L va pertanto condannato al pagamento, in favore della CP_1 ricorrente, delle differenze pensionistiche scaturenti dal predetto riconoscimento che si quantificano nella misura di euro
7.967,03 per il periodo dal 20 luglio 2020 ad aprile 2022.
Il credito per sorte capitale va maggiorato degli interessi legali tenuto conto della L.n°412 del 30-12-1991, giusta le disposizioni dell'art. 16 comma sesto stessa legge.
Infine le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in favore del procuratore antistatario del ricorrente.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato il 8-4-2022 da contro l , Parte_1 CP_1 così provvede: a)- dichiara il diritto di ad avere Parte_1 riconosciuti gli incrementi della maggiorazione sociale sulla pensione di inabilità civile n 07617073 INCIV come previsti dalla legge 448/2001 art 38 con decorrenza dal 20 luglio 2020;
a) condanna l al pagamento delle differenze pensionistiche CP_1 scaturenti dal predetto riconoscimento che si quantificano nella misura di euro 7.967,03 per il periodo dal 20 luglio 2020 ad aprile
2022, oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria sui ratei arretrati ex art. 16 co. 6 l. 412/91 fino al soddisfo;
b) condanna l a rifondere le spese processuali, CP_1 liquidate in complessivi euro 1800,00, in favore del procuratore costituito di parte ricorrente ex art. 93 c.p.c..
Lecce, 14-11-2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
(dott. ssa Francesca Costa )