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Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 21/12/2025, n. 2109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 2109 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2948/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Veronica Milone Presidente
dott.ssa Maria Lupo Giudice
dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 2948/2024 R.G. avente ad oggetto: “cessazione degli effetti civili del matrimonio” promossa da
(c.f. ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
18/06/1971, ivi residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Orazio Scalorino, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
RICORRENTE contro
(c.f. nato a Siracusa il Controparte_1 C.F._2
13/05/1969, residente in [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Maria Macchiarella, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
RESISTENTE
e nei confronti di
(c.f. nata a [...] il [...] Controparte_2 C.F._3
e (C.f. ) nato a [...] il [...], CP_3 C.F._4 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avvocato Giovanni Setticasi, pagina 1 di 4 che li rappresenta e difende, giusta procura in atti
TERZI INTERVENUTI
Con l'intervento del pubblico ministero in sede.
***
All'udienza dell'11/12/2025 la causa veniva rimessa dinanzi al Collegio per la decisione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso ex art. 473 bis 12 c.p.c. depositato il 04/09/2024 Parte_1 premettendo di avere contratto matrimonio con in data Controparte_1
23/04/1994, dalla cui unione nascevano i figli (il 31/8/1996) e (il CP_2 CP_3
5/12/2003) - entrambi economicamente autonomi- e di essersi separata dal marito con sentenza n. 1086/2023, emessa da questo Tribunale in data 6/6/2023 (v. allegato in atti), chiedeva di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Quanto alle ulteriori condizioni, domandava l'assegnazione a sé della casa coniugale e, in dettaglio, dell'alloggio popolare sito in Siracusa, via Bufardeci n. 47.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio , il quale Controparte_1 non si opponeva alla domanda di divorzio e all'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, in ragione della convivenza dei figli maggiorenni con quest'ultima.
Disposta l'integrazione del contraddittorio, in data 26/11/2025 si costituivano in giudizio i figli della coppia e , i quali davano Controparte_2 CP_3 atto di avere entrambi raggiunto la piena indipendenza economica e, pertanto, non si opponevano alla revoca del contributo di mantenimento disposto in sede separativa in loro favore e posto a carico della ricorrente madre e da quest'ultima implicitamente domandata.
All'udienza dell'11/12/2025 le parti davano atto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di divorzio, nel senso di prevedere: “la revoca dell'assegno di mantenimento posto in capo alla sig.ra per i figli, essendo entrambi Parte_1 autonomi economicamente, con decorrenza dalla data della domanda (settembre
2024) e danno atto che la signora è assegnataria dell'immobile di Parte_1 edilizia popolare ove abita attualmente unitamente ai figli, quindi rimarrà a vivere all'intero di questa abitazione. Spese di lite interamente compensate tra tutte le pagina 2 di 4 parti”.
Preso atto dell'intervenuto accordo tra le parti, alla medesima udienza il giudice poneva la causa dinanzi al Collegio per la decisione.
Ciò posto, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti è fondata e va accolta.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della summenzionata sentenza di separazione, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Sussistono, pertanto, i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3 della legge 898/1970 per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti con rito concordatario in Siracusa il 23/04/1994 (Anno 1994 – n. 65 – Parte II -
Serie A).
Inoltre, il Collegio dà atto delle ulteriori condizioni pattuite dalle parti, che non appaiono in contrasto con le norme imperative ed inderogabili in materia di famiglia ed, anzi, rappresentano manifestazione del principio di libera autonomia negoziale delle parti.
Le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti, in ragione dell'esito concordato del giudizio e della mancanza di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n.
2948/2024 R.G., disattesa ogni contraria istanza: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti il giorno 23/04/1994 in Siracusa, trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di Siracusa (Anno 1994 – n. 65 – Parte II - Serie A) prende atto delle ulteriori pattuizioni concordate dalle parti;
dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Siracusa per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000; spese interamente compensate tra le parti. pagina 3 di 4 Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 20/12/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente Dott.ssa Cristina Maria Caruso Dott.ssa Veronica Milone
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Veronica Milone Presidente
dott.ssa Maria Lupo Giudice
dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 2948/2024 R.G. avente ad oggetto: “cessazione degli effetti civili del matrimonio” promossa da
(c.f. ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
18/06/1971, ivi residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Orazio Scalorino, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
RICORRENTE contro
(c.f. nato a Siracusa il Controparte_1 C.F._2
13/05/1969, residente in [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Maria Macchiarella, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
RESISTENTE
e nei confronti di
(c.f. nata a [...] il [...] Controparte_2 C.F._3
e (C.f. ) nato a [...] il [...], CP_3 C.F._4 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avvocato Giovanni Setticasi, pagina 1 di 4 che li rappresenta e difende, giusta procura in atti
TERZI INTERVENUTI
Con l'intervento del pubblico ministero in sede.
***
All'udienza dell'11/12/2025 la causa veniva rimessa dinanzi al Collegio per la decisione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso ex art. 473 bis 12 c.p.c. depositato il 04/09/2024 Parte_1 premettendo di avere contratto matrimonio con in data Controparte_1
23/04/1994, dalla cui unione nascevano i figli (il 31/8/1996) e (il CP_2 CP_3
5/12/2003) - entrambi economicamente autonomi- e di essersi separata dal marito con sentenza n. 1086/2023, emessa da questo Tribunale in data 6/6/2023 (v. allegato in atti), chiedeva di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Quanto alle ulteriori condizioni, domandava l'assegnazione a sé della casa coniugale e, in dettaglio, dell'alloggio popolare sito in Siracusa, via Bufardeci n. 47.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio , il quale Controparte_1 non si opponeva alla domanda di divorzio e all'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, in ragione della convivenza dei figli maggiorenni con quest'ultima.
Disposta l'integrazione del contraddittorio, in data 26/11/2025 si costituivano in giudizio i figli della coppia e , i quali davano Controparte_2 CP_3 atto di avere entrambi raggiunto la piena indipendenza economica e, pertanto, non si opponevano alla revoca del contributo di mantenimento disposto in sede separativa in loro favore e posto a carico della ricorrente madre e da quest'ultima implicitamente domandata.
All'udienza dell'11/12/2025 le parti davano atto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di divorzio, nel senso di prevedere: “la revoca dell'assegno di mantenimento posto in capo alla sig.ra per i figli, essendo entrambi Parte_1 autonomi economicamente, con decorrenza dalla data della domanda (settembre
2024) e danno atto che la signora è assegnataria dell'immobile di Parte_1 edilizia popolare ove abita attualmente unitamente ai figli, quindi rimarrà a vivere all'intero di questa abitazione. Spese di lite interamente compensate tra tutte le pagina 2 di 4 parti”.
Preso atto dell'intervenuto accordo tra le parti, alla medesima udienza il giudice poneva la causa dinanzi al Collegio per la decisione.
Ciò posto, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti è fondata e va accolta.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della summenzionata sentenza di separazione, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Sussistono, pertanto, i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3 della legge 898/1970 per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti con rito concordatario in Siracusa il 23/04/1994 (Anno 1994 – n. 65 – Parte II -
Serie A).
Inoltre, il Collegio dà atto delle ulteriori condizioni pattuite dalle parti, che non appaiono in contrasto con le norme imperative ed inderogabili in materia di famiglia ed, anzi, rappresentano manifestazione del principio di libera autonomia negoziale delle parti.
Le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti, in ragione dell'esito concordato del giudizio e della mancanza di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n.
2948/2024 R.G., disattesa ogni contraria istanza: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti il giorno 23/04/1994 in Siracusa, trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di Siracusa (Anno 1994 – n. 65 – Parte II - Serie A) prende atto delle ulteriori pattuizioni concordate dalle parti;
dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Siracusa per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000; spese interamente compensate tra le parti. pagina 3 di 4 Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 20/12/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente Dott.ssa Cristina Maria Caruso Dott.ssa Veronica Milone
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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