Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 13/02/2025, n. 788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 788 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'
UNIONE EUROPEA in composizione collegiale, riunito in Camera di consiglio, nelle persone dei Magistrati:
Alice Zorzi Presidente
Tobia Aceto Giudice rel.
Vincenzo Ciliberti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. R.G. 4591/2024, introdotta con ricorso ex art. 19 ter d.lgs. 150/2011, depositato il 08/03/2024 avverso il provvedimento n. Cat.
A12/Immigrazione N. 01/2024 emesso il 15/01/2024 dalla Questura di IC
e notificato il 22/02/2024, promossa da:
(C.F.: ), Parte_1 C.F._1 con l'Avv. CHIARA BELLINI (C.F.: C.F._2
-attore- CONTRO
(C.F.: Controparte_1
P.IVA_1
-convenuto contumace-
OGGETTO: Impugnazione avverso diniego/revoca di rilascio/rinnovo permesso di soggiorno
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice:
“In via principale: che la S.V. Voglia disporre l'annullamento, la revoca, ovvero dichiarare nullo o comunque improduttivo di qualunque effetto l'impugnato Decreto di rigetto dell' istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, Cat.
A.12/Immigrazione N. 01/2024, emesso dal Questore della provincia di IC il
- rifondersi spese, anche generali, e compensi della presente procedura.
***
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Il ricorso è fondato e pertanto andrà accolto per le ragioni di seguito esposte.
Va premesso che il ricorso ex art. 19 ter d.lgs. 150/2011 non si atteggia come un'impugnazione tecnicamente intesa, in quanto l'oggetto del presente giudizio non è la legittimità formale del provvedimento amministrativo di diniego, quanto piuttosto l'accertamento della sussistenza del diritto soggettivo del ricorrente all'ottenimento della protezione speciale di cui all'art. 19 T.U.I. Si tratta, a ben vedere, di un “ giudizio sul rapporto” e non di un “giudizio sull'atto”. Irrilevante, pertanto,
l'eventuale nullità del provvedimento amministrativo per i vizi dedotti nel ricorso, posto che ciò non esonera comunque il giudice dal valutare la spettanza del diritto alla protezione richiesta (cfr. Cass. 17318/2019; Cass.
7385/2017 e successive conformi).
Tanto premesso, nel caso di specie, dalla documentazione prodotta e dalle informazioni aggiuntive fornite dalla difesa con nota di deposito del
03/01/2025, risulta che il ricorrente abbia dato prova di positiva integrazione nel tessuto socioeconomico italiano, radicando sul territorio dello Stato la propria vita privata.
Sotto il profilo abitativo, risulta che il ricorrente sia ospitato da un connazionale in un immobile sito nel Comune di Lonigo (VI) (cfr. doc. 10
– comunicazione di ospitalità con data 04/05/2022 protocollata dal Comune
Pag. 2 di 4 di Lonigo;
doc. 18 – comunicazione di ospitalità con data 26/08/2024 con timbro di pervenuto Uff. Prot. Comune di Lonigo).
Il ricorrente, in Italia ha svolto interamente i propri percorsi di preparazione professionale. Ha documentato di essersi iscritto e di aver frequentato corsi di alfabetizzazione in lingua italiana (di livello A1, A2 ed
L2) negli AA.SS. 2022/2023 - 2023/2024 – 2024/2025, presso il C.P.I.A. di
IC (cfr. doc. 08 – certificato del D.S. attestante iscrizione e frequentazione A.S.2022/2023; doc. 20 – copia iscrizione corso di alfabetizzazione L2 A.S. 2024/2025) e ha prodotto la certificazione linguistica di livello A2 (cfr. doc. 19 – certificazione A2 A.S. 2023/2024).
Con particolare riferimento all'ambito lavorativo, il ricorrente ha reperito da novembre 2022 un'occupazione stabile, a tempo indeterminato con specifica decorrenza dal 01/10/2023 (cfr. doc. 05 – lettera di trasformazione contratto a tempo indeterminato come operaio presso S.C. Saldatura
Carpenteria S.P.A.), dalla quale ritrae un reddito che gli garantisce una sostanziale autonomia economica in Italia e quindi lo svolgimento di una vita dignitosa (cfr. doc. 6 – buste paga da novembre 2022 a gennaio 2024; doc. 07 – estratto conto INPS;
doc. 15 – buste paga febbraio-novembre
2024; doc. 16 – CUD 2024).
In questo contesto, è doveroso ritenere che il rimpatrio del ricorrente possa tradursi nella violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare ai sensi dell'art. 8 CEDU o comunque in una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili.
Non consta che il richiedente abbia commesso reati in Italia (cfr. doc. 22
– copia visura casellario giudiziale datata 27/12/2024).
La mancata costituzione in giudizio della parte convenuta, pur ritualmente notificata, ha impedito l'acquisizione di eventuali fatti impeditivi-modificativi-estintivi della domanda attorea.
Si compensano integralmente le spese di lite, in quanto la decisione ha valorizzato elementi emersi in epoca successiva alla decisione della domanda in fase amministrativa ed al deposito del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso, così provvede:
1. ACCERTA e DICHIARA il diritto di (C.U.I. Parte_1
Pag. 3 di 4 ) al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione C.F._3 speciale, previsto dall'art. 19 T.U.I.;
2. COMPENSA le spese di lite;
3. MANDA alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.
Venezia, così deciso nella Camera di consiglio del 30/01/2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Tobia Aceto Alice Zorzi
***
Si dà atto che la bozza del presente provvedimento è stata redatta con la collaborazione del Funzionario addetto all'Ufficio del Processo, Maria
Paola Cosmetico.
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