TRIB
Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 27/01/2025, n. 362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 362 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
- Sezione Lavoro -
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Rita Nicosia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8450/2022 R.G. avente ad oggetto accertamento di lavoro subordinato e differenze retributive
PROMOSSA DA
, nato ad [...] il [...], cod. fisc.: , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Rosario Fichera ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Acireale via San Carlo n. 19, giusta procura in atti telematici
RICORRENTE-
CONTRO
, GIA' Controparte_1 Controparte_2
con sede in Gaggi (ME), Corso delle Province n. 21, p.iva , rappresentata e difesa P.IVA_1 dall'avv. Giovanni Esterini, nato a [...] il [...], d'intesa con l'omonimo avv.
Giovanni Esterini, nato a [...] il [...], ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, sito in Acireale via Maria La Spina n. 1, giusta procura in atti telematici
RESISTENTE
E NEI CONFRONTI DI
, in persona del Controparte_3
legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma via Ciro il Grande n.21, cod. fisc.:
, rappresentato e difeso dall'avv. Valeria Salvati ed elettivamente domiciliato P.IVA_2 presso l'Avvocatura Distrettuale dell'Istituto, sita in Catania piazza della Repubblica n. 26, giusta procura in atti telematici
TERZO CHIAMATO IN CAUSA
Pagina 1 CONCLUSIONI
Le parti comparse hanno precisato le rispettive conclusioni come da note scritte sostitutive dell'udienza depositate in atti telematici a norma dell'art. 127 ter c.p.c..
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato telematicamente il 21.09.2022, ha Parte_1
riassunto innanzi a questo Ufficio, entro il termine assegnato, la controversia definitiva con sentenza emessa dall'intestato Tribunale in data 22.01.2019 n.225 che la Corte di Appello di
Catania, con sentenza del 23.06.2022 n.756, ha annullato per difetto di integrità del contraddittorio nei confronti dell'ente previdenziale in base ai principi consolidatesi presso la
Suprema Corte in tema di accertamento degli obblighi contributivi successivamente al predetto pronunciamento.
In particolare, in sintesi, il ricorrente ha esposto:
- che dal 5.02.2007 al 25.01.2010 ha lavorato alle dipendenze di Controparte_2
con sede ed attività in Acireale, via C. Colombo n. 29, svolgendo mansioni di responsabile
[...]
alle vendite con funzioni amministrative riconducibili al livello 1° del CCNL del Settore
Commercio e Terziario Confcommercio, segnatamente occupandosi della contrattazione e della vendita di autovetture nuove ed usate, della tenuta della contabilità relativa alle stesse, dei rapporti e degli incontri con le agenzie di disbrigo pratiche per i passaggi di proprietà, dei rapporti e degli incontri con le banche presso le quali ha operato in nome e per conto, dei rapporti con le officine meccaniche, con le autocarrozzerie e gli elettrauto che hanno provveduto alle riparazioni e alle messe a punto delle autovetture in vendita, provvedendo, dal mese di giugno 2008 fino al 25.012010, anche all'apertura ed alla chiusura dell'azienda;
- che ha prestato la propria attività lavorativa dal lunedì al venerdì dalle 08:45 alle 13:00 e dalle 15:45 alle 20:00, nonché il sabato dalle ore 08:45 sino alle 13:00 e, dal mese di aprile al mese di dicembre 2007, anche il sabato dalle 15:45 alle 20:00, senza percepire alcuna somma per le ore di lavoro straordinario prestato rispetto alle 40 ore di lavoro pattuite;
- che il rapporto di lavoro non è stato mai regolarizzato nei confronti dell'ente previdenziale e, per tutta la durata di esso, ha percepito soltanto la somma complessiva di €
22.200,17, non adeguata alla luce del disposto dell'art. 36 Cost. e di quanto stabilito dal CCNL di categoria;
- che il vincolo negoziale è cessato il 25.01.2010 per esser stato licenziato in tronco, senza preavviso né motivazione alcuna;
Pagina 2 - che, per quanto precede, con il ricorso introduttivo del giudizio iscritto al n.2395/2011
r.g. ha adito l'intestato Tribunale per sentire dichiarare l'illegittimità del licenziamento e condannare “1) al pagamento in suo favore, per le causali di cui in Controparte_2 narrativa, della somma di €.87.906,23, oltre quanto dovuto per 1.560 ore di straordinario, o di quell'altra maggiore o minore che riterrà giusta ed adeguata, anche con l'ausilio di consulenza tecnica che fin d'ora si richiede per la redazione dei conteggi relativi a tutto quanto dovutogli, oltre gli interessi legali dal dovuto al soddisfo e all'indennità per svalutazione monetaria;
2) al versamento in favore dell' di tutte le somme per la CP_3
regolarizzazione previdenziale e assicurativa del rapporto;
3) al pagamento delle spese, competenze ed onorari del giudizio da distrarre in favore del procuratore antistatario”.
Su tali premesse, il ricorrente si è diffusamente soffermato nell'esposizione dei motivi di appello e, dopo aver riportato le domande spiegate innanzi al giudice di secondo cure, a fronte di esse, in questa sede, ha chiesto di “… dichiarare che … dal 5 febbraio 2007 al 25 gennaio
2010 ha lavorato senza interruzioni alle dipendenze della società CP_2 CP_2
oggi . Condannare conseguentemente la CP_1 Controparte_1 Controparte_1
… già … al pagamento in favore del Sig. ,
[...] Controparte_2 Parte_1
per le causali di cui in narrativa, della somma di € 76.396,92 per come richieste in domanda e ridotte e specificate in uno all'atto di appello da intendersi richiamate, trascritte e confermate con il presente ricorso o nella misura che la S.V. riterrà di voler liquidare, anche a CP_4
seguito di C.T.U. oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo e rivalutazione monetaria.
Condannare la resistente alla regolarizzazione previdenziale e assicurativa dell'odierno ricorrente. … Condannare la resistente in ordine alle rifusione delle spese e dei compensi”.
In data 12.01.2023 si è costituito l' depositando telematicamente memoria difensiva CP_3
con la quale ha eccepito l'intervenuta prescrizione quinquennale della contribuzione dovuta sulle retribuzioni eventualmente spettanti al ricorrente in conseguenza del rapporto lavorativo dallo stesso riferito, in difetto della produzione di atti interruttivi del decorso del detto termine compiuti dopo la cessazione del rapporto, sicché, anche nell'ipotesi in cui risultasse provato il diritto del ricorrente a percepire le retribuzioni richieste, i relativi contributi non potrebbero più essere versati (né ricevuti dall'ente previdenziale) ai sensi dell'art. 3 comma 9 della l.
n.335/1995.
Conseguentemente, l'ente previdenziale ha chiesto di “rigettare il ricorso nella parte relativa alla domanda di regolarizzazione contributiva, per intervenuta prescrizione del relativo diritto ai sensi dell'art. dell'art. 3, comma 9, legge 335/95, con vittoria delle spese di lite”.
Pagina 3 In data 13.01.2023 si è ritualmente costituita la società (già Controparte_1
depositando memoria difensiva con la quale, dopo aver ricostruito Controparte_2
l'iter processuale della vicenda oggetto di causa, ha eccepito, sul piano processuale, “l'assoluta inammissibilità dei nuovi documenti prodotti dal ricorrente nonché l'assoluta inammissibilità delle nuove richieste di prove orali, interrogatorio formale e prova per testi, avanzate in seno al ricorso per riassunzione, in quanto risulta abbondantemente trascorso il termine di preclusione delle stesse”.
Nel merito, in breve, la società resistente ha dedotto:
- che nessun rapporto di lavoro subordinato è mai intercorso con la stessa, in quanto sin dal
06.06.2007 è stato amministratore della società avente il medesimo Parte_1 Controparte_2
oggetto sociale della convenuta e, poi, con atto del 28.12.2007, ha acquistato anche l'intera quota di partecipazione di , avvalendosi dal 2007 fino al 2010 per l'esercizio CP_5 dell'attività di vendita dei medesimi locali siti in Acireale via Cristoforo Colombo n. 29 in cui opera Controparte_2
- che il ricorrente, oltre ad essere amministratore e socio della nello stesso Controparte_2
periodo (2007-2010) ha svolto anche l'attività di broker assicurativo;
- che con sentenza del 22.01.2019 n. 225 l'intestato Tribunale ha accertato l'insussistenza inter partes del vincolo di soggezione gerarchica, disciplinare ed organizzativa che connota l'asserito rapporto di lavoro come subordinato.
In considerazione delle superiori deduzioni, parte resistente ha chiesto di “rigettare in toto le domande proposte dal sig. , perché infondate per le ragioni di cui in narrativa. Con Parte_1 vittoria di spese, compensi ed onorari del presente grado del giudizio”.
Il giudizio che ci occupa è stato istruito mediante l'acquisizione di prove documentali e degli atti difensivi relativi al giudizio di primo grado iscritto al n.2395/2011 rg. nonché del secondo grado iscritto al n.738/2019 r.g. versati in atti dalle parti;
quindi, con ordinanza del
19.10.2024 è stata disposta l'acquisizione di copia integrale dei verbali dell'interrogatorio formale nonché della prova testimoniale espletata nel procedimento iscritto al n.2395/2011 r.g..
Infine, all'udienza del 24.01.2024, sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo il disposto dall'art. 127 ter c.p.c., la controversia de qua è stata trattenuta in decisione nel rispetto di quanto stabilito dalla disposizione codicistica da ultimo richiamata.
_____________________
Pagina 4 Sul piano processuale, innanzitutto, va osservato che nei casi di dichiarazione di nullità della sentenza di primo grado per difetto di integrità del contraddittorio (con conseguente rimessione della controversia al primo giudice ex art. 354 c.p.c.) la riassunzione del giudizio non va equiparata all'instaurazione di un giudizio nuovo, implicando unicamente la continuazione di quello precedentemente instaurato, per cui va esclusa la proponibilità di domande nuove, diverse da quelle già proposte con il ricorso introduttivo della lite (ex plurimis, Cass.
06.10.2005 n. 19467; Cass. 19.03.2008 n.7392; Cass. 23.05.2013 n.12719).
Di qui, le nuove pretese avanzate dalla parte che ha riassunto il giudizio dichiarato nullo si configurano prive di rilievo. Parimenti, restano intatte le preclusioni e le decadenze già maturate in capo alle parti a seguito del deposito dei rispettivi scritti introduttivi nel processo in precedenza instaurato sia pure in modo irregolare, restando impregiudicata soltanto la facoltà, per la parte originariamente pretermessa, di svolgere domande, difese ed articolare mezzi istruttori. In questa prospettiva, infatti, la Corte di Cassazione ha evidenziato che “nelle controversie in materia di lavoro e previdenza, nelle quali deve essere distinta la fase della proposizione della domanda (“editio cationi”) che si perfeziona con il deposito del ricorso innanzi all'adito organo giudiziario, dalla successiva fase della instaurazione del contraddittorio (“vocatio jus”), che si attua mediante la notificazione alla controparte del ricorso stesso unitamente al relativo decreto di fissazione d'udienza, la riassunzione del giudizio in primo grado, dopo che il giudice di appello, in applicazione degli art. 353 e 354
c.p.c., ne abbia disposto la rimessione per nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, comporta la continuazione di quello precedentemente instaurato con conseguente impedimento di decadenze a sfavore dell'attore e non l'instaurazione di un nuovo giudizio. Ne deriva che l'attore, qualora non abbia indicato nell'atto introduttivo i mezzi di prova dei quali intenda avvalersi, decade dal relativo onere, con conseguente inammissibilità di quelli indicati nell'atto di riassunzione perché tardivamente proposti …” (Cass. 18.05.2007 n. 11628).
In applicazione di tale insegnamento, per come esattamente eccepito dalla società convenuta, va dichiarata l'inammissibilità del nuovo apporto probatorio formulato dal ricorrente per la prima volta in seno al ricorso in riassunzione.
Nel merito, ha sostenuto di aver intrattenuto, senza soluzione di continuità, dal Parte_1
5.02.2007 al 25.01.2010, un rapporto di lavoro subordinato con la società
[...]
nel corso del quale si è occupato di espletare “attività di responsabile alle Controparte_2
vendite con funzioni amministrative di livello I del (CCNL) Settore Commercio e Terziario
Confcommercio”, dal lunedì al sabato secondo gli orari più esattamente indicati in ricorso.
Pagina 5 Al fine di accertare se lo svolgimento delle prestazioni lavorative ricadano nell'area della subordinazione, ai sensi dell'art. 2697 c.c., è onere del lavoratore provare il fatto costitutivo della pretesa azionata e, dunque, la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, la prestazione lavorativa in concreto effettuata, la durata della prestazione stessa nonché
l'effettivo lavoro prestato in termini di giorni e di ore;
diversamente, grava sul datore di lavoro l'onere di dimostrare l'avvenuto pagamento degli emolumenti di legge ovvero il verificarsi di circostanze estintive e/o impeditive del soddisfacimento delle pretese creditorie (Cass.
22.12.2009 n. 26985).
Infatti, “ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di un rapporto di lavoro subordinato che di un rapporto di lavoro autonomo a seconda delle modalità del suo svolgimento. L'elemento tipico che contraddistingue il primo dei suddetti tipi di rapporti è costituito dalla subordinazione, intesa quale disponibilità del prestatore nei confronti del datore di lavoro con assoggettamento al potere direttivo di questo ed alle relative esigenze aziendali, mentre altri elementi -come l'osservanza di un orario, la continuità della prestazione e l'erogazione di un compenso continuativo- possono avere, invece, valore indicativo, ma mai determinante. L'esistenza del suddetto vincolo va concretamente apprezzata dal giudice di merito con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, fermo restando che, in sede di legittimità, è censurabile soltanto la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto, mentre costituisce accertamento di fatto - come tale incensurabile in tale sede se sorretto da motivazione adeguata e immune da vizi logici e giuridici - la valutazione delle risultanze processuali che hanno indotto il giudice di merito ad includere il rapporto controverso nell'uno o nell'altro schema contrattuale” (cfr. Cass. 11.02.2004, n. 2622; conf., tra le tante, Cass. 11.07.2018,
n.18253; Cass. 6.08.2004, n.15275; Cass. 13.06.2003, n.9492; Cass. 22.11.1999, n. 12926;
Cass. 14.07.1993, n.7796; Cass. 14.07.1984, n.4131).
In questa prospettiva, giova sottolineare che la presenza di un collegamento funzionale del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa con l'organizzazione imprenditoriale del datore di lavoro di per sé solo non basta a far venir meno il requisito dell'autonomia che caratterizza il rapporto e ne determina la disciplina sostanziale, atteso che l'inserimento del collaboratore nella struttura aziendale può essere previsto quale elemento di atipicità che le parti possono legittimamente introdurre nei contratti di lavoro autonomo (così, Cass. 9.03.2009
n. 5645 ha cassato un verdetto d'appello che ha ritenuto subordinata la prestazione di lavoro di un direttore sanitario, presso una clinica privata, per la sola circostanza della sua presenza quotidiana nella struttura per lo svolgimento dei suoi compiti e della responsabilità verso
Pagina 6 l'amministrazione. Conf., tra le tante, Cass. 25.02.2019, n.5436 che ha confermato la decisione di merito che, in relazione ad un rapporto di lavoro tra una biologa ed un laboratorio di analisi di una casa di cura, ha escluso la subordinazione valorizzando la possibilità di scelta del turno da effettuare, la libertà di esercitare altrove l'attività professionale, l'erogazione di compensi variabili rapportati al numero di presenze e di reperibilità).
Piuttosto, l'elemento distintivo del lavoro subordinato rispetto alle relazioni di lavoro di altra natura è costituito proprio dalla “subordinazione” che si risolve in un vincolo di natura personale che limita la libertà del prestatore di lavoro al soddisfacimento delle esigenze datoriali, rispetto all'accertamento del quale “Il carattere elementare e ripetitivo delle mansioni svolte (nella specie, riconducibili alla figura del pizzaiolo) non è di per sé indicativo dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, ove non sia ulteriormente accertato
l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro ovvero, in mancanza, la ravvisabilità di indici sussidiari quali la continuità e durata del rapporto, le modalità di erogazione del compenso, l'osservanza dell'orario di lavoro, la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale” (Cass. 16.05.2016, n. 10004).
Non a caso, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “ai fini della distinzione tra rapporto di lavoro subordinato e rapporto di lavoro autonomo, occorre avere riguardo al concreto atteggiarsi del potere direttivo del datore di lavoro, il quale, affinché assurga ad indice rivelatore della subordinazione, non può manifestarsi in direttive di carattere generale - le quali sono compatibili con il semplice coordinamento sussistente anche nel rapporto libero professionale–, ma deve esplicarsi in ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa, stabilmente inserita nell'organizzazione aziendale” (Cass. 16.11.2018,
n.29646; conf., tra le tante, Cass. 22.12.2009, n.26986; Cass. 9.03.2009, n. 5645; Cass.
16.11.2018, n.29646; Cass. 25.02.2019, n.5436).
In applicazione di tali principi, dunque, la qualificazione di un rapporto di lavoro come subordinato resta escluso che benefici di alcuna presunzione per la dedotta tipologia dell'attività lavorativa in sé compiuta, ma necessita la prova dell'inserimento del lavoratore nella organizzazione imprenditoriale del datore di lavoro mediante la messa a disposizione, in suo favore, delle proprie energie lavorative (operae) ed il contestuale assoggettamento al potere direttivo e disciplinare di costui, ben potendo –come si è detto- il fatto di aver espletato delle prestazioni lavorative inquadrarsi in altre realtà giuridiche di differente natura, quale, ad esempio, quella del lavoro autonomo ove l'elemento cardine dell'oggetto del contratto è costituito dal risultato dell'attività (opus) (Cass. 10.10.2019, n. 25584; Cass. 18.06.1998,
n.6114).
Pagina 7 Ne consegue che l'apprezzamento in concreto della riconducibilità di determinate prestazioni ad un rapporto di lavoro subordinato piuttosto che altre fattispecie si risolve in un accertamento di fatto da condursi alla luce di una valutazione globale del quadro probatorio relativo alle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa (Cass. 18.06.1998,
n.6114), con la conseguenza che “qualora vi sia una situazione oggettiva di incertezza probatoria, il giudice deve ritenere che l'onere della prova a carico dell'attore non sia stato assolto e non già propendere per la natura subordinata del rapporto” (Cass. 02.01.2018, n. 1; conf. tra le tante, Cass. 28.09.2006, n. 21028).
Nella fattispecie concreta, gli articolati di prova formulati dal ricorrente presentano una carenza di specificità, non essendo dedotti in maniera puntuale e precisa episodi o circostanze che denotino l'eterodirezione, la vigilanza e controllo operata dalla società convenuta sull'esecuzione dell'attività lavorativa espletata da . Parte_1
Segnatamente, dalla lettura dell'atto introduttivo iscritto al n. 2395/2011 r.g. resta accertato che il ricorrente per comprovare la sussistenza del nesso di eterodirezione ha incentrato la prova orale sulla generica indicazione dei giorni della settimana e dell'orario di lavoro in cui ha assunto di aver “prestato attività di lavoro subordinato alle dipendenze della “
[...]
con sede in Acireale via C. Colombo n.29, dal 5 febbraio 2007 al 25 gennaio Controparte_2
2010” e sulla mera enunciazione delle “mansioni svolte” (contrattazione e vendita di autovetture nuove e usate, tenuta della contabilità relativa alle stesse, rapporti ed incontri con le agenzie di disbrigo pratiche per i passaggi di proprietà, rapporti e gli incontri con le banche presso le quali ha operato, in nome e per conto, rapporti con le officine meccaniche, le autocarrozzerie e gli elettrauto che hanno provveduto alle riparazioni e messe a punto delle autovetture in vendita) e quindi in violazione del principio di diritto secondo cui la prova testimoniale deve vertere sui nudi fatti del loro svolgimento avulsi dai connotati valutativi operati di essi dalla parte interessata. Invero, i capitoli di prova articolati nel ricorso introduttivo del giudizio iscritto al n.2395/2011 vertono essenzialmente sulla valutazione personale data da al rapporto come “lavoro subordinato” che, associata al concetto Pt_1
“mansioni” rese “alle dipendenze”, si prefigge per rimettere ai testi il soggettivo apprezzamento di circostanze, non meglio esplicitate, che dovrebbero indurre lo stesso testimone ad affermare che il ricorrente, per tutto il periodo in contestazione, era stato “comandato” nel rendere le proprie prestazioni in guisa che le ulteriori circostanze fattuali prospettate –in sé, inidonee a comprovare la sua soggezione all'esercizio di potere direttivo, organizzativo e disciplinare della parte resistente, in quanto fisiologicamente presenti anche nei rapporti di parasubordinazione- possano assumere nel caso di specie la valenza qualificatoria del rapporto in termini di lavoro
Pagina 8 subordinato.
In questa prospettiva, ormai da tempo la Suprema Corte ha chiarito che “La richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa. Ne consegue che è inammissibile il capitolo di prova volto a dimostrare la sussistenza degli elementi sintomatici della subordinazione, mediante apprezzamenti e valutazioni del teste, cui il giudice non può legare il suo convincimento (In applicazione di tale principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile l'impugnazione avverso la sentenza d'appello che aveva ritenuto generica la deduzione del ricorrente di aver lavorato per un certo numero di giornate e di ore giornaliere "alle dipendenze" dell'impresa)” (Cass.
02.02.2015 n.1808).
Per le medesime considerazioni, il personale inquadramento compiuto da delle Pt_1 prestazioni rese in termini di “mansioni di responsabile alle vendite con funzioni amministrative” deve ritenersi inidoneo per affermare che lo stesso era assoggettato a direttive datoriali specifiche e reiterate piuttosto che ad un generico coordinamento giustificato dal fatto che il ricorrente era liquidatore e socio unico della , società Controparte_6
avente medesimo oggetto sociale della per come è agevole notare Controparte_2 dalla disamina delle visure camerali in atti ed operante all'interno dei medesimi locali di via C.
Colombo n.29 Acireale per come risulta dalle note di trascrizione delle vendite delle auto prodotte dalla società convenuta nel giudizio iscritto al n.2395/2011 r.g. ed inoltre hanno confermato le testimonianze acquisite nel corso di quest'ultimo.
Proprio sotto il profilo della direzione e del controllo disciplinare esercitato dalla parte convenuta non si registra nell'atto introduttivo neppure l'allegazione di precise concrete circostanze utili ad affermare che nel periodo in parola la libertà di nell'attuazione Parte_1
dei compiti affidatigli sia stata affievolita da una intensa etero –organizzazione attuata dal legale rappresentante della o da altri suoi –non meglio indicati- preposti, Controparte_2
sicché, in caso di inosservanza delle direttive datoriali, il ricorrente sarebbe rimasto assoggettato al potere sanzionatorio datoriale, non risultando neppure affrontato nell'atto introduttivo del giudizio iscritto al n.2395/2011 r.g. –come, parimenti, è rimasto silente al riguardo il ricorso in riassunzione- il tema delle conseguenze alle quali il lavoratore sarebbe stato esposto in caso di mancata osservanza dell'orario di lavoro e/o dei compiti affidati ovvero circa la necessità di giustificare eventuali assenze.
Nel contesto considerato, in prospettiva di contemperare il principio dispositivo con la
Pagina 9 ricerca della verità, nel giudizio iscritto al n. 2396/2011 r.g., poi annullato per difetto del contraddittorio con l'ente previdenziale in quanto litisconsorte rispetto alla domanda di regolarizzazione contributiva, comunque, si è provveduto ad espletare la prova testimoniale valutandone, a buon diritto, le relative risultanze depurandole degli aspetti valutativi e suggestivi inficianti la capitolazione di essa (tra le tante, Cass. 02.01.2024 n. 48).
Fermi i superiori rilievi e considerato che costituisce consolidato principio di diritto quello secondo cui “La prova testimoniale, raccolta prima della integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario pretermesso, è affetta da una nullità posta a tutela della sola parte pretermessa;
solo questa potrà quindi farla valere nei modi indicati dall'art. 157, secondo comma, cod. proc. civ., ovvero deducendola nel suo primo atto difensivo, non appena interviene in giudizio” (emblematica, tra le varie, Cass. 14.11.2002 n. 16034), ritenuto che nella fattispecie concreta l'ente previdenziale non ha eccepito nei modi indicati dal comma 2 dell'art. 157 c.p.c., alcun pregiudizio del proprio diritto di difesa rispetto agli atti processuali compiuti, prima della integrazione del contraddittorio, con ordinanza del 19.10.2024, è stata disposta l'acquisizione dei verbali delle prove orali espletate nel procedimento iscritto n.2395/2011 r.g..
Ebbene, dalla disamina delle dichiarazioni rese dai testimoni escussi nel richiamato giudizio, si evidenzia che esse riflettono appieno le carenze assertive e probatorie del ricorso non fornendo elementi utili a ricostruire il binomio tra obbligo contrattuale e coercizione in un contesto assertivo che, come esattamente sottolineato nella sentenza n.225/2019 resa dall'intestato Tribunale il 22.01.2019, “nemmeno (è stata) dedotta la corresponsione con cadenza mensile di compensi, solo assumendosi la percezione di un compenso complessivamente indicato in euro 22.200,17, nulla risultando quanto ad obblighi di giustificazioni di assenze, regolazione di ferie, previsione di poteri di controllo, vigilanza e organizzazione da parte del presunto datore di lavoro - non può peraltro nemmeno essere con certezza ricondotta al prospettato rapporto tra le parti in causa, piuttosto ben potendo consistere nell'espletamento dell'attività gestionale del predetto , amministratore unico Pt_1
della (si v. verbale di nomina come da delibera del 9 marzo 2007 doc. 1 fascicolo CP_2
resistente) oltre che socio unico della stessa, dal 6 giugno 2007 (v. doc. 4 fascicolo resistente verbale di assemblea in Notar n. 26384 rep. N. 11417 progr.)”. Persona_1
Il dato univoco che è emerso dalla prova testimoniale espletata nel giudizio iscritto al n.
2395/2011 r.g. è semplicemente la circostanza –neutrale- che il ricorrente ha svolto nei locali siti in Acireale via C. Colombo n.29 attività di contrattazione e di vendita di auto nuove ed usate nonché quelle accessorie e/o strumentali ad esse.
Pagina 10 In particolare, dalla deposizione resa del teste , dipendente della Testimone_1
fino a dicembre del 2007 e della dal 2010/2011 in Controparte_2 Controparte_2
poi, è emerso che il ricorrente era solito ricevere fino al mese di dicembre 2007 nei locali di via
C. Colombo 29 di Acireale anche clienti interessati a stipulare contratti di assicurazione ed altresì che non era tenuto a rispettare precisi orari. Nel medesimo senso, ancora, in Pt_1
coerenza con le emergenze delle visure camerali in atti, dalla testimonianza resa da Tes_2
è rimasto confermato che e erano gli amministratori delle due predette
[...] CP_5 Pt_1 società e il secondo si è avvalso dei locali in parola per svolgere l'attività di vendita di autovetture per conto della Controparte_2
La testimonianza resa da non aggiunge alcun elemento dotato di Testimone_3 valenza decisoria in quanto quest'ultima si è limitata ad esprime un suo personale apprezzamento sui rapporti esistenti tra il ricorrente e la società , visto Controparte_2 che afferma “ritengo che il sig. lavorava per la società resistente “ Parte_1 CP_2
”. Se non ricordo male … dal 2007 fino all'inizio del 2010” e, muovendo da tale
[...] valutazione, ha genericamente dichiarato di “ricord(are) che nel periodo che prima ho detto era proprio il sig. che intratteneva con l'agenzia nella quale lavoravo io che si chiama Parte_1
“Studio consulenze automobilistiche di per conto della società Controparte_7
“Autovendita Spadaro s.r.l.”. Il tenore sommario delle dichiarazioni rilasciate dal predetto teste non fornisce indici per ricostruire il vincolo di subordinazione e, in particolare, per apprezzare il potere direttivo di di disporre in modo diretto, pieno e continuativo della CP_5
prestazione di per soddisfare unicamente le esigenze dell'organizzazione Parte_1
produttiva della società convenuta, sì da poter escludere se il ricorrente non era libero di sottrarsi dal rapportarsi con la predetta agenzia di disbrigo pratiche in un contesto assertivo in cui il teste non indica neppure nel periodo ricompreso dal 2007 al 2010 con che cadenza Tes_3
(quotidiana, settimanale, mensile, bimestrale …) ha avuto modo di relazionarsi con il ricorrente. Peraltro, dalla consultazione delle note di trascrizione delle vendite resta accertato che lo “Studio consulenze automobilistiche di ” ha provveduto al disbrigo Controparte_7
degli incombenti amministrativi riguardanti le auto vendute tanto da Controparte_2
quanto da ciò superando il tenore della deposizione in parola, condizionata Controparte_2
dalla personale lettura del fatto di aver consegnato ovvero ritirato allo/dallo le pratiche Pt_1
presso i locali della e di aver visto detenere al medesimo le chiavi di Controparte_2
accesso ai detti locali e, quindi, da elementi che, a ben vedere, sono insufficienti per inferire che allo non era lasciato spazio per il libero esercizio, per conto della Pt_1 Controparte_2 dell'attività commerciale ed amministrativa nelle sue modalità temporali e gestionali, in guisa
Pagina 11 da doversi ritenere inserito e regolato da , ed eventualmente sottoposto a Controparte_2
controlli, prescrizioni, limiti o direttive tali da travalicare il coordinamento funzionale alla collaborazione in essere tra le due realtà aziendali.
Da questo punto di vista, da un esame complessivo dei documenti in atti in rapporto alle deposizioni testimoniale risulta che nel periodo in contestazione tra e erano CP_5 Pt_1 esistenti rapporti di collaborazione tesi a conseguire interessi comuni nell'esercizio delle attività imprenditoriali che evidentemente si sono via via deterioratesi. Invero, dalla lettura del verbale assembleare della del 9.03.2007 si apprende che e erano Controparte_2 CP_5 Pt_1 entrambi i soci della società in parola e, invocando genericamente “sopravvenuti impegni”, il primo ha dismesso a favore del secondo l'amministrazione dell'azienda; quindi, sempre giorno
9.03.2007, l'odierno ricorrente nella qualità di amministratore unico della ha Controparte_2
presentato alla competente Amministrazione Comunale dichiarazione di inizio di attività di vendita di auto nuove ed usate, gestendo la vendita dei veicoli e decidendo il 19.06.2007,
d'intesa con il socio unico di porre in liquidazione la società, ancora CP_5
sussistendo riscontro in atti che , costituita il 12.10.2006, ha iniziato la Controparte_2
propria attività sociale solo il 15.10.2007 e che con atto ai rogiti del notaio del Persona_1
28.12.2007 avente rep. n.27353 ha “acquistato” da precedente Parte_1 CP_5 socio unico della , l'intera quota sociale di detta società, avente Controparte_6
medesimo oggetto sociale della Controparte_2
Nel contesto considerato, il ricorrente neanche ha dedotto e provato l'assunto licenziamento in tronco, laddove “Chi impugna un licenziamento deducendo che esso si è realizzato senza il rispetto della forma prescritta ha l'onere di provare, oltre la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, il fatto costitutivo della sua domanda rappresentato dalla manifestazione di detta volontà datoriale, anche se realizzata con comportamenti concludenti. Tale identificazione del fatto costitutivo della domanda del lavoratore prescinde dalle difese del convenuto datore di lavoro, anche perché questi può risultare contumace, ed il conseguente onere probatorio è ripartito sulla base del fondamentale canone dettato dall'art. 2697 c.c., comma 1, secondo cui "chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento". Non ha riscontro normativo la tesi secondo la quale il lavoratore possa limitarsi a una mera allegazione della circostanza dell'intervenuto licenziamento, obbligando il datore di lavoro a fornire la dimostrazione che l'estinzione del rapporto di durata sia dovuta ad altra causa, perché in tal caso si realizzerebbe una inversione dell'onere probatorio non prevista dall'ordinamento. Non prevista dalla disciplina limitativa dei licenziamenti individuali, che pone a carico del datore di lavoro l'onere di provare che il
Pagina 12 licenziamento sia giustificato (L. n. 604 del 1966, art. 5), ma non anche che la risoluzione del rapporto sia ascrivibile ad una volontà datoriale. Inversione dell'onere probatorio non evincibile neanche in via sistematica perché sia la ricostruzione della volontà di licenziare, sia eventuali difficoltà nel fornire la prova gravante sul lavoratore, trovano adeguato contrappeso in un utilizzo appropriato anche delle presunzioni affidato al prudente apprezzamento del giudice.
3.2. Ciò posto, la mera cessazione definitiva nell'esecuzione delle prestazioni derivanti dal rapporto di lavoro non è di per sè sola idonea a fornire la prova del licenziamento, trattandosi di circostanza di fatto di significato polivalente, in quanto può costituire l'effetto sia di un licenziamento, sia di dimissioni, sia di una risoluzione consensuale. ... Nel caso residuale in cui perduri una non superabile incertezza probatoria, opererà la regola dell'art. 2697 c.c. in base alla quale il lavoratore che non ha provato il fatto costitutivo della sua domanda la vedrà respinta … in ossequio al risalente principio processuale secondo cui l'onere probatorio del convenuto in ordine alle eccezioni da lui proposte sorge in concreto solo quando l'attore abbia
a sua volta fornito la prova dei fatti posti a fondamento della domanda, sicché l'insufficienza (o anche la mancanza) della prova sulle circostanze dedotte dal convenuto a confutazione dell'avversa pretesa non vale a dispensare la controparte dall'onere di dimostrare adeguatamente la fondatezza nel merito della pretesa stessa (cfr. Cass. n. 1522 del 1983; Cass.
n. 3148 del 1985; Cass. n. 3099 del 1987; Cass. n. 2680 del 1993; Cass. n. 5192 del 1998;
Cass. n. 8164 del 2000; Cass. n. 3642 del 2004; Cass. n. 13390 del 2007)” (v. in motivazione,
Cass. 08.02.2019 n. 3822).
In considerazione di quanto precede, valutate le interazioni sociali e i vincoli negoziali intercorsi tra e in rapporto alle emergenze istruttorie complessivamente CP_5 Pt_1
acquisite in atti, era onere di parte ricorrente articolare nel procedimento iscritto al n.
2395/2011 r.g. rigorosi e precisi mezzi tesi a riscontrare in modo pieno, obiettivo e concordante la sussistenza e la consistenza dell'invocato rapporto di lavoro subordinato.
Le carenze in punto di allegazione e di prova non possono essere colmate dal giudice facendo ricorso d'ufficio ai poteri riservati dall'art. 421 c.p.c., potendo essi integrare ma non sostituire gli oneri di parte costituendo ius receptum presso i giudici di legittimità
l'impossibilità delle parti di dimostrare circostanze non ritualmente e tempestivamente allegate nei rispettivi scritti introduttivi (v. in motivazione, Cass. 12.02.2016, n. 2832; conf., in tali termini, Cass., 27.05.2008, n. 13825, che richiama Cass. Sez. Unite, 17.06.2004 n. 11353; Cass.
Sez. Unite, 20.04.2005 n. 8202 e Cass. Sez. Unite, 23.01.2002 n. 761).
Pagina 13 E poiché nella specie il materiale istruttorio in atti non consente di ricondurre l'asserito rapporto di lavoro de quo al paradigma della subordinazione, non è possibile riconoscere tutela alle pretese creditorie avanzate dalla parte ricorrente e, per l'effetto, il ricorso va rigettato.
Le spese di lite tra il ricorrente e la società resistente restano compensate per intero in quanto il presente giudizio è scaturito dalla risoluzione in sede di legittimità di posizioni interpretative discordanti accuratamente ricostruite dal giudice di seconde cure nella sentenza n.756/2022 versata in atti. Parimenti, le spese processuali tra il ricorrente, la – Controparte_1 già e l' restano compensate per intero tenuto conto della Controparte_2 CP_3 posizione processuale dell' rispetto al contenzioso oggetto di causa. CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale adito, definitivamente decidendo la controversia inter partes, respinta ogni contraria istanza, deduzione e difesa,
RIGETTA il ricorso
COMPENSA per intero le spese di lite tra le parti
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza
Così deciso in Catania, il 25.01.2025
Il Giudice
Dott.ssa Rita Nicosia
Pagina 14