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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/11/2025, n. 9125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9125 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. 44030/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Presidente Dott. Laura Maria Cosmai
Dott. Chiara Delmonte Giudice rel.
Dott. Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata iscritta a ruolo in data 10/12/2024 promossa da
1) Parte_1
Data e luogo di nascita: il 30/07/1975 a DOMODOSSOLA (VB) cittadinanza: italiana
Cod. Fisc. C.F. 1
residente in [...]N. 21 MILANO con l'Avv. Angela Liquindoli presso cui è elettivamente domiciliato giusta procura in atti
Parte attrice nei confronti di
2) CP_1 data e luogo di nascita: 11/11/1982 a GEMONA DEL FRIULI (UD) cittadinanza: italiana
Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...]N. 21 20135 MILANO ITALIA con l'Avv. ALBERTI PAOLA preso cui è eletti amente domiciliata giusta procura in atti
Parte convenuta
Con comunicazione all' in persona del Sostituto Controparte_2
-
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 21 dicembre 2024
OGGETTO: SEPARAZIONE e CESSAZIONE EFFETTI CIVILI MATRIMONIO EX ART 473 BIS.
49 C.P.C.
All'udienza ex art 473 bis. 21 c.p.c. del 18 novembre 2025 le parti hanno chiesto la pronuncia di sentenza parziale sullo stato delle persone dovendo il procedimento proseguire per la definizione della domanda di divorzio ex art 473 bis. 49 c.p.c. MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi hanno contratto matrimonio con rito concordatario a SPILIMBERGO (PN) il 22/09/2018
(anno 2018, atto n15, parte II, serie A)
Dall'unione è nata Per_1 il 14 dicembre 2021
Con ricorso iscritto a ruolo in data 10/12/2024 Parte_1 ha chiesto a questo Tribunale di dichiarare la separazione personale ed ex art 473 bis. 49 c.p.c. la cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzando ulteriori domande e parte convenuta si è costituita in data 20 febbraio 2025 concordando con la richiesta di separazione avanzando ulteriori domande.
All'udienza ex art. 473 bis. 21 cpc dell' 8 aprile 2024 i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati ed il procedimento è stato rinviato, su richiesta delle parti, per verificare l'evoluzione dei percorsi supportivi attivati privatamente
All'udienza del 18 ottobre 2025 i coniugi hanno dichiarato di aver raggiunto i seguenti accordi per la definizione del giudizio separativi:
1) Affido condiviso;
Per_2 fino a quando necessario 2) Prosecuzione del con la dott.ssa
Per_1 continuerà ad abitare con la mamma nella casa famigliare che viene a lei assegnata;
3)
4) Assegnazione della casa familiare di cui i coniugi sono comproprietari alla madre perché continui ad abitarla con Per_1;
5) CP_3 ogni e diverso accordo tra i genitori Per_1 starà con il padre e fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola fino alla domenica pomeriggio: l'orario di rientro domenicale viene concordato tra i genitori di volta in volta;
6) Nelle settimane che si concludono con il fine settimana paterno la bambina starà con il padre il mercoledì dall'uscita da scuola alle 20.30 ed il giovedì dall'uscita da scuola alle 17.30. Nei fine settimana che si concludono con il fine settimana materno la bambina starà con il padre dall'uscita da scuola del mercoledì fino al giovedì alle 20.30;
7) Quanto alla vacanze Persona_3 starà dalla fine della scuola al 30 dicembre con la татта, alternando tra i genitori il 31 dicembre e il 1 gennaio e con il padre a dal 2 gennaio fino alla ripresa della scuola fermo il rispetto dei fine settimana antecedenti;
8) le vacanze Pasquali verranno trascorse ad anni alterni;
9) durante le vacanze estive la bambina starà con il papà due settimane ad oggi non consecutive da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno
10) i coniugi concordano sulla necessità di mettere in vendita l'immobile a partire da luglio 2026 previo incarico ad un geometra di fiducia per l'esecuzione delle opere minime necessarie per la messa a norma dell'immobile strumentale alla vendita, i cui costi verranno sostenuti in maniera paritetica dai comproprietari;
1) I coniugi si impegnano, una volta che l'immobile abbia le caratteristiche necessarie per la messa in vendita, ad interfacciarsi con tre agenzie immobiliari e a mettere in vendita l'immobile al prezzo più alto indicato;
2) il padre si impegna fino a dicembre 2026 a continuare a sostenere per intero tutti i costi relativi alla casa familiare anche di spettanza della madre (mutuo, utenze, spese condominiali ordinarie e interventi di manutenzione -idraulico e giardiniere-, tari e assicurazione) con rinuncia alla ripetizione. Spese condominiali straordinarie al 50%;
3) il padre con decorrenza da dicembre 2025 si impegna a corrispondere alla madre a titolo di contributo nel mantenimento di Per_1 entro il 5 di ogni mese l'importo di 500 € mensili oltre a rivalutazione Istat di legge prima rivalutazione gennaio 2027; 4) i genitori si impegnano a sostenere nella misura del 50% ciascuno le spese extra assegno per la minore come da linee guida del giugno 2025 da intendersi qui trascritte;
5) l'intero assegno unico universale per le famiglie così come tutti gli emolumenti eventualmente stanziati in ragione dei redditi materni, verranno percepiti integralmente dalla madre;
6) I coniugi dichiarano fin d'ora che gli importi percepiti in ragione della cessione della casa familiare, al netto del residuo del mutuo, verranno integralmente incassati dalla moglie a lei devoluti nell'importo minimo a carico del marito pari a 118.000,00 euro (importo calcolato tenendo conto del prezzo di acquisto dell'immobile al netto del mutuo al 31 dicembre 2026)
a titolo di assegno divorzile una tantum;
7) Entro il 31 dicembre 2025 il Pt_1 si impegna a cedere a titolo gratuito l'auto Citroen già in uso alle maglie con costi di trapasso a carico della signora che dalla cessione provvederà a mantenerla;
8) La moglie rinuncia alla richiesta di addebito
I procuratori delle parti hanno chiesto concordemente al tribunale di: recepire in provvedimenti temporanei e urgenti gli accordi come sopra la trascritti con contestuale rinuncia a tutte le istanze istruttorie relative a giudizio separativo articolate trattenere la causa in decisione con riferimento alla domanda sullo stato delle persone;
visti gli accordi di massima oggi raggiunti con riferimento all'assegno divorzile riservato di
-
insistere sulle istanze istruttorie riferibili a tale titolo alla prossima udienza, chiedono al tribunale di disporre un rinvio con riferimento alla domanda di divorzio impegnandosi entro
10 giorni prima della prossima udienza ad aggiornare le condizioni economico patrimoniali dei coniugi e a riferire delle vicissitudini della casa familiare
Il Giudice Delegato ha così provveduto Dato atto di quanto sopra ritenuto che gli accordi raggiunti dai genitori all'esito di ampio e articolato confronto tra loro, con i procuratori e con il Tribunale, nel contesto dato costituiscano la miglior soluzione per garantire a
Per_1 rapporti significativi con entrambi e per mantenere, anche nella separazione, condizioni di vita coerenti con i dati economici emersi nel corso del giudizio come liberamente apprezzati dai coniugi stessi, li recepisce il provvedimento temporaneo
Dà atto che le parti hanno rinunciato alle richieste istruttorie con riferimento alle domande relative al giudizio separativo rinvia il procedimento, su concorde richiesta delle parti, all'udienza del 22 settembre 2026 12:30 disponendo che le stesse entro 10 giorni prima dell'udienza aggiornino le proprie posizioni economico patrimoniali e reddituali
Trattiene la causa indecisione con riferimento alla pronuncia sullo stato delle persone riservando di riferire al Collegio
******
Sulla domanda di separazione personale
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta: i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano, infatti, che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..e che la comunione morale e materiale non può essere ricostituita.
Sull'ulteriore corso del giudizio
Il procedimento deve essere rimesso sul ruolo del Giudice delegato come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio con riferimento alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art 473 bis. 49 c.p.c.
Sulle spese di lite
La regolamentazione delle spese processuali deve essere demandata alla statuizione definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio civile n.44030 /2024 R.G.., disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi lo Pt 1 e CP_1 che hanno contratto matrimonio con rito concordatario a SPILIMBERGO (PN) il 22/09/2018 (anno 2018, atto n15, parte II, serie A) 2) Provvede come da separata ordinanza a rimettere la causa sul ruolo del Giudice Delegato dott. Chiara Delmonte;
3) Spese di lite al definitivo;
4) Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo n. 1, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di SPILIMBERGO (PN), perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 26 novembre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Laura Maria Cosmai
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Presidente Dott. Laura Maria Cosmai
Dott. Chiara Delmonte Giudice rel.
Dott. Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata iscritta a ruolo in data 10/12/2024 promossa da
1) Parte_1
Data e luogo di nascita: il 30/07/1975 a DOMODOSSOLA (VB) cittadinanza: italiana
Cod. Fisc. C.F. 1
residente in [...]N. 21 MILANO con l'Avv. Angela Liquindoli presso cui è elettivamente domiciliato giusta procura in atti
Parte attrice nei confronti di
2) CP_1 data e luogo di nascita: 11/11/1982 a GEMONA DEL FRIULI (UD) cittadinanza: italiana
Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...]N. 21 20135 MILANO ITALIA con l'Avv. ALBERTI PAOLA preso cui è eletti amente domiciliata giusta procura in atti
Parte convenuta
Con comunicazione all' in persona del Sostituto Controparte_2
-
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 21 dicembre 2024
OGGETTO: SEPARAZIONE e CESSAZIONE EFFETTI CIVILI MATRIMONIO EX ART 473 BIS.
49 C.P.C.
All'udienza ex art 473 bis. 21 c.p.c. del 18 novembre 2025 le parti hanno chiesto la pronuncia di sentenza parziale sullo stato delle persone dovendo il procedimento proseguire per la definizione della domanda di divorzio ex art 473 bis. 49 c.p.c. MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi hanno contratto matrimonio con rito concordatario a SPILIMBERGO (PN) il 22/09/2018
(anno 2018, atto n15, parte II, serie A)
Dall'unione è nata Per_1 il 14 dicembre 2021
Con ricorso iscritto a ruolo in data 10/12/2024 Parte_1 ha chiesto a questo Tribunale di dichiarare la separazione personale ed ex art 473 bis. 49 c.p.c. la cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzando ulteriori domande e parte convenuta si è costituita in data 20 febbraio 2025 concordando con la richiesta di separazione avanzando ulteriori domande.
All'udienza ex art. 473 bis. 21 cpc dell' 8 aprile 2024 i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati ed il procedimento è stato rinviato, su richiesta delle parti, per verificare l'evoluzione dei percorsi supportivi attivati privatamente
All'udienza del 18 ottobre 2025 i coniugi hanno dichiarato di aver raggiunto i seguenti accordi per la definizione del giudizio separativi:
1) Affido condiviso;
Per_2 fino a quando necessario 2) Prosecuzione del con la dott.ssa
Per_1 continuerà ad abitare con la mamma nella casa famigliare che viene a lei assegnata;
3)
4) Assegnazione della casa familiare di cui i coniugi sono comproprietari alla madre perché continui ad abitarla con Per_1;
5) CP_3 ogni e diverso accordo tra i genitori Per_1 starà con il padre e fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola fino alla domenica pomeriggio: l'orario di rientro domenicale viene concordato tra i genitori di volta in volta;
6) Nelle settimane che si concludono con il fine settimana paterno la bambina starà con il padre il mercoledì dall'uscita da scuola alle 20.30 ed il giovedì dall'uscita da scuola alle 17.30. Nei fine settimana che si concludono con il fine settimana materno la bambina starà con il padre dall'uscita da scuola del mercoledì fino al giovedì alle 20.30;
7) Quanto alla vacanze Persona_3 starà dalla fine della scuola al 30 dicembre con la татта, alternando tra i genitori il 31 dicembre e il 1 gennaio e con il padre a dal 2 gennaio fino alla ripresa della scuola fermo il rispetto dei fine settimana antecedenti;
8) le vacanze Pasquali verranno trascorse ad anni alterni;
9) durante le vacanze estive la bambina starà con il papà due settimane ad oggi non consecutive da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno
10) i coniugi concordano sulla necessità di mettere in vendita l'immobile a partire da luglio 2026 previo incarico ad un geometra di fiducia per l'esecuzione delle opere minime necessarie per la messa a norma dell'immobile strumentale alla vendita, i cui costi verranno sostenuti in maniera paritetica dai comproprietari;
1) I coniugi si impegnano, una volta che l'immobile abbia le caratteristiche necessarie per la messa in vendita, ad interfacciarsi con tre agenzie immobiliari e a mettere in vendita l'immobile al prezzo più alto indicato;
2) il padre si impegna fino a dicembre 2026 a continuare a sostenere per intero tutti i costi relativi alla casa familiare anche di spettanza della madre (mutuo, utenze, spese condominiali ordinarie e interventi di manutenzione -idraulico e giardiniere-, tari e assicurazione) con rinuncia alla ripetizione. Spese condominiali straordinarie al 50%;
3) il padre con decorrenza da dicembre 2025 si impegna a corrispondere alla madre a titolo di contributo nel mantenimento di Per_1 entro il 5 di ogni mese l'importo di 500 € mensili oltre a rivalutazione Istat di legge prima rivalutazione gennaio 2027; 4) i genitori si impegnano a sostenere nella misura del 50% ciascuno le spese extra assegno per la minore come da linee guida del giugno 2025 da intendersi qui trascritte;
5) l'intero assegno unico universale per le famiglie così come tutti gli emolumenti eventualmente stanziati in ragione dei redditi materni, verranno percepiti integralmente dalla madre;
6) I coniugi dichiarano fin d'ora che gli importi percepiti in ragione della cessione della casa familiare, al netto del residuo del mutuo, verranno integralmente incassati dalla moglie a lei devoluti nell'importo minimo a carico del marito pari a 118.000,00 euro (importo calcolato tenendo conto del prezzo di acquisto dell'immobile al netto del mutuo al 31 dicembre 2026)
a titolo di assegno divorzile una tantum;
7) Entro il 31 dicembre 2025 il Pt_1 si impegna a cedere a titolo gratuito l'auto Citroen già in uso alle maglie con costi di trapasso a carico della signora che dalla cessione provvederà a mantenerla;
8) La moglie rinuncia alla richiesta di addebito
I procuratori delle parti hanno chiesto concordemente al tribunale di: recepire in provvedimenti temporanei e urgenti gli accordi come sopra la trascritti con contestuale rinuncia a tutte le istanze istruttorie relative a giudizio separativo articolate trattenere la causa in decisione con riferimento alla domanda sullo stato delle persone;
visti gli accordi di massima oggi raggiunti con riferimento all'assegno divorzile riservato di
-
insistere sulle istanze istruttorie riferibili a tale titolo alla prossima udienza, chiedono al tribunale di disporre un rinvio con riferimento alla domanda di divorzio impegnandosi entro
10 giorni prima della prossima udienza ad aggiornare le condizioni economico patrimoniali dei coniugi e a riferire delle vicissitudini della casa familiare
Il Giudice Delegato ha così provveduto Dato atto di quanto sopra ritenuto che gli accordi raggiunti dai genitori all'esito di ampio e articolato confronto tra loro, con i procuratori e con il Tribunale, nel contesto dato costituiscano la miglior soluzione per garantire a
Per_1 rapporti significativi con entrambi e per mantenere, anche nella separazione, condizioni di vita coerenti con i dati economici emersi nel corso del giudizio come liberamente apprezzati dai coniugi stessi, li recepisce il provvedimento temporaneo
Dà atto che le parti hanno rinunciato alle richieste istruttorie con riferimento alle domande relative al giudizio separativo rinvia il procedimento, su concorde richiesta delle parti, all'udienza del 22 settembre 2026 12:30 disponendo che le stesse entro 10 giorni prima dell'udienza aggiornino le proprie posizioni economico patrimoniali e reddituali
Trattiene la causa indecisione con riferimento alla pronuncia sullo stato delle persone riservando di riferire al Collegio
******
Sulla domanda di separazione personale
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta: i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano, infatti, che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..e che la comunione morale e materiale non può essere ricostituita.
Sull'ulteriore corso del giudizio
Il procedimento deve essere rimesso sul ruolo del Giudice delegato come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio con riferimento alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art 473 bis. 49 c.p.c.
Sulle spese di lite
La regolamentazione delle spese processuali deve essere demandata alla statuizione definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio civile n.44030 /2024 R.G.., disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi lo Pt 1 e CP_1 che hanno contratto matrimonio con rito concordatario a SPILIMBERGO (PN) il 22/09/2018 (anno 2018, atto n15, parte II, serie A) 2) Provvede come da separata ordinanza a rimettere la causa sul ruolo del Giudice Delegato dott. Chiara Delmonte;
3) Spese di lite al definitivo;
4) Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo n. 1, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di SPILIMBERGO (PN), perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 26 novembre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Laura Maria Cosmai