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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 26/05/2025, n. 1480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1480 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE nelle persone dei magistrati:
Domenico Bonaretti Presidente
Beatrice Siccardi Consigliere
Cristina Ravera Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2950/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F. ), quali eredi C.F._2 Parte_3 C.F._3 di (C.F. ), elettivamente domiciliati in Pavia _1 C.F._4
(PV), Via Don Minzoni n. 1/A, presso lo studio dell'Avv. Fiorella Bertoli, che li rappresenta e difende come da procura alle liti in atti;
APPELLANTI
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Pavia (PV), P_ C.F._5
Via Riviera n. 39/H, presso lo studio dell'Avv. Marco Panzarasa, che lo rappresenta e difende come da procura alle liti in atti;
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per , e : Parte_1 Parte_2 Parte_3
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contraiis reiectis
NEL MERITO:
-Accogliere per tutti i motivi dedotti in narrativa il proposto appello, e per l'effetto, in riforma della Sentenza datata 26 luglio 2023 pubblicata il 27 luglio 2023, n. 994/2023 resa nella causa RG 1405/2022 dal Tribunale di Pavia Giudice Monocratico dott. L.
Arcudi, non notificata, data comunicazione a cura della Cancelleria al difensore domiciliatario della sig.ra dell'avvenuto deposito il 27 luglio 2023, accogliere _1 tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado, che qui si riportano, e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi al Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto:
-Rigettare tutte le avverse domande in quanto infondate in fatto e diritto. -Accertata la assenza di volontà in capo alla signora di firmare la ricognizione _1 di debito posta a base dell'opposto decreto ingiuntivo, ed accertato che la scrittura privata veniva carpita, senza alcuna volontà e con dolo, a soggetto di 82 anni in stato di minorata capacità critica e volitiva, reso incapace dalla situazione contingente ed ambientale in ragione dello stress derivato dalla grave malattia del marito che lo conduceva a morte dopo una lunga agonia solo dopo 5 giorni dalla firma de qua.
-Accertata la insussistenza della causa, ossia delle ragioni del negozio giuridico rappresentato dalla sottoscrizione, da parte della opponente, della ricognizione di debito azionata in via monitoria da e da questo giustificata in ragione di P_ un preteso pagamento, dal medesimo operato, di un debito dei nonni verso Banca
Intesa San Paolo, ed accertato che di fatto il debito veniva saldato con denaro del padre di sig. . P_ Parte_1
-Dichiarare la conseguenziale nullità/annullabilità della scrittura privata di riconoscimento di debito rilasciata a dalla signora nel settembre P_ _1
2016, da ritenersi priva di effetti giuridici tra le parti, e che nulla è dovuto da
[...]
e suoi eredi al sig. per i pretesi debiti pregressi della _1 P_ [...]
o per altro titolo, non avendo sborsato denaro alcuno per il CP_2 P_ pagamento del debito della azienda di famiglia.
-Ordinare al Conservatore dei RR la cancellazione della iscrizione di ipoteca sul bene di proprietà ed ora di proprietà dei di lei eredi , ed _1 Pt_3 Parte_1 Pt_2
avvenuta sulla base del Decreto Ingiuntivo opposto a richiesta di
[...] [...]
P_
IN VIA DI MERO ED ESTREMO SUBORDINE
-Accertato che ha provato, costituendosi nella presente causa, di avere P_ sborsato con bonifico proprio euro 29.000,00, dichiarare la signora ed i suoi _1 eredi tenuti a rimborsare solo tale importo.
IN OGNI CASO
-Revocare, annullare e comunque dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto ottenuto dal ricorrente contro n. 2176 del 3.11.2021, RG 4915/2021 _1 emesso dal Tribunale di Pavia, notificato alla sig. il 18 febbraio 2022, anche in _1 ragione dell'indebito calcolo ed inserimento in Decreto della rivalutazione monetaria, applicata ad un preteso debito di valuta.
-Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
Per P_
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, con ogni declaratoria del caso, così giudicare:
In via preliminare:
-Respingere l'istanza di sospensiva, in quanto inammissibile per carenza assoluta di motivazione e comunque infondata;
In via principale:
-Rigettare l'appello proposto da , in quanto inammissibile, e comunque del _1 tutto infondato in fatto e in diritto;
pag. 2/14 -Accogliere il qui proposto appello incidentale e per l'effetto accertare e dichiarare l'inammissibilità, per tardività, dell'opposizione proposta da ed _1 integralmente confermare il decreto ingiuntivo opposto;
In via subordinata:
-Accertare e dichiarare l'opponente tenuta a pagare all'opposto _1 P_
la somma indicata come dovuta nell'impugnata sentenza e per l'effetto
[...] condannare la stessa al versamento in favore dell'opposto della predetta somma;
In via istruttoria, ove occorra:
-Ammettere ed espletare tutte le richieste di prova orale e/o documentale indicate e/o prodotte nelle memorie ex art. 183, comma 6, n. 2 e n. 3, c.p.c., ove non ammesse e/o non espletate.
In ogni caso:
-Condannare alla rifusione dei compensi e delle spese di lite, da distrarsi in _1 favore del procuratore che se ne dichiara antistatario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. In data 11.11.2009, il Tribunale di Pavia aveva ingiunto a Controparte_3
(successivamente fallita) e ai garanti e
[...] _1 Controparte_2
in solido tra loro, il pagamento della somma di Euro 126.422,55, oltre Parte_3 interessi e accessori in favore di Controparte_4
Nell'anno 2010, la debitrice con l'intermediazione Controparte_3 di nipote di e aveva raggiunto un accordo a P_ _1 Controparte_2 saldo e stralcio con per il pagamento del debito oggetto di Controparte_4 ingiunzione (doc. 1 fasc. primo grado e, nell'anno 2012, la posizione debitoria P_ di era stata definita, sempre con l'intermediazione di Controparte_3
P_
Con dichiarazione scritta datata 15.9.2016, anche in nome e per conto del _1 coniuge si era riconosciuta debitrice della somma di Euro 146.000,00 Controparte_2 in favore del nipote P_
2. Il Tribunale di Pavia, con decreto ingiuntivo n. 2176/21 emesso in data 3.11.2021, provvisoriamente esecutivo, ingiungeva ad il pagamento in favore di _1 [...] della somma di Euro 163.467,54 (di cui Euro 146.000,00 per capitale e Euro P_
17.467,54 per interessi), oltre interessi e spese.
A fondamento della domanda monitoria, aveva dedotto di essere creditore P_ di per il rimborso della somma di Euro 146.000,00 da lui versata a Banca _1
Intesa Sanpaolo S.p.A. per l'estinzione della posizione debitoria di Controparte_3 nei confronti del predetto istituto di credito e che si era
[...] _1 espressamente riconosciuta debitrice con dichiarazione scritta datata 15.9.2016.
3. proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 2176/21 emesso dal _1
Tribunale di Pavia in data 3.11.2021, deducendo che, contrariamente a quanto sostenuto da la posizione debitoria di nei P_ Controparte_3
pag. 3/14 confronti di era stata definita con l'intermediazione di Controparte_4 [...]
ma non già con denaro di quest'ultimo, bensì con quello fornito dal di lui padre P_
Deduceva, altresì, che la dichiarazione del 15.9.2016 era stata carpita Parte_1 da profittando della sua disattenzione, agevolata dalla consuetudine del P_ nipote di farle sottoscrivere documenti di ordinaria amministrazione (quali ad esempio le spese condominiali) e dallo stato di depressione in cui ella versava in conseguenza della malattia del marito, cui era seguito il decesso a distanza di pochi giorni dalla sottoscrizione della citata scrittura. Chiedeva, per l'effetto, la declaratoria di nullità della scrittura privata di riconoscimento del debito e, in ogni caso, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
4. Si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare, la tardività P_ dell'opposizione proposta in data 22.3.2022, essendo a conoscenza del _1 decreto ingiuntivo già in data 24.1.2022 e, nel merito, chiedendo il rigetto delle domande avversarie, in quanto infondate. Il convenuto allegava l'esistenza di un accordo verbale con i nonni e _1
in virtù del quale questi ultimi si erano impegnati a trasferirgli la Controparte_2 proprietà di un immobile in Albissola (SV), come contropartita per avere egli estinto i debiti della società di famiglia;
deduceva che tale trasferimento immobiliare non aveva avuto luogo, a causa della concomitante malattia del nonno, sicché la nonna _1 aveva effettuato il riconoscimento del debito, di cui alla scrittura del 15.9.2016, al fine di consentirgli di ottenere la rifusione di quanto pagato.
5. Il Tribunale di Pavia, con ordinanza del 28.9.2022 sospendeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione;
successivamente, con sentenza pronunciata in data 26.7.2023 (sentenza n. 994/2023), revocava il decreto ingiuntivo, in quanto comprensivo della rivalutazione monetaria e condannava l'opponente al pagamento in favore dell'opposto della somma di Euro 146.000,00, oltre interessi e spese di lite.
6. ha appellato la sentenza davanti a questa Corte, articolando tre motivi di _1 gravame:
1) Erronea valutazione delle prove e illogicità della motivazione in relazione al rigetto dell'eccezione di annullabilità per dolo della dichiarazione di riconoscimento di debito datata 15.9.2016;
2) Illogicità della motivazione e contrasto con le risultanze istruttorie in punto valutazione della condotta di in termini di grave negligenza;
_1
3) Erroneo esame delle prove sulla provenienza del denaro impiegato da P_ per il pagamento del debito di Controparte_3
7. si è costituito in giudizio, contestando le deduzioni avversarie e P_ chiedendo il rigetto dell'appello e la conseguente conferma della sentenza di primo grado;
ha proposto appello incidentale, articolando un motivo di gravame:
pag. 4/14 1) Erroneità della sentenza nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di tardività dell'opposizione al decreto ingiuntivo.
8. All'udienza del 22.5.2024, il Consigliere Istruttore, verificata la regolarità del contraddittorio, si è riservato di riferire al Collegio in camera di consiglio sull'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado. La Corte di Appello, con ordinanza del 28.5.2024, ha rigettato l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado e ha fissato udienza innanzi al Consigliere Istruttore, ai sensi dell'art. 352 c.p.c., al 16.4.2025, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 352 c.p.c.
Con comparsa depositata in data 12.12.2024, si sono costituiti in giudizio Parte_1
e quali eredi di deceduta in data
[...] Parte_2 Parte_3 _1
26.8.2024, richiamando integralmente le argomentazioni, le difese, le istanze e le conclusioni già formulate e dichiarando di volere subentrare nella stessa posizione processuale di in prosecuzione del giudizio. _1
All'udienza del 16.4.2025, il Consigliere Istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di appello, l'appellante in via principale ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di annullabilità per dolo della dichiarazione di riconoscimento di debito del 15.9.2016, senza tenere in debita considerazione le risultanze istruttorie. In particolare, l'appellante ha lamentato la mancata valutazione da parte del Tribunale:
a) dei documenti (doc. 6 fasc. primo grado dai quali emergeva un ulteriore _1 tentativo di di far riconoscere alla nonna un debito, cui era seguito il P_ ravvedimento dello stesso che aveva annullato il riconoscimento ottenuto;
P_
b) della situazione personale di al momento della sottoscrizione della _1 dichiarazione del 15.9.2016 e, in particolare, del fatto che, a fronte di un asserito credito sorto nell'anno 2012, la scrittura era stata redatta a distanza di quattro anni (nell'anno
2016), quando aveva 82 anni, versava in grave depressione – con _1 compromissione della capacità critica e volitiva – e comunque in una situazione di grave prostrazione fisica e psicologica per la lunga malattia del marito, ricoverato in ospedale in gravi condizioni e deceduto cinque giorni dopo la sottoscrizione della citata scrittura;
c) l'assenza di procura di in capo a la quale risultava, in Parte_4 _1 detta scrittura, procuratrice del marito;
d) i rapporti fra le parti e, in particolare, il fatto che era il nipote che P_ [...] aveva cresciuto e di cui si fidava più di ogni altra persona, per cui era _1 ragionevole che ella non avesse controllato il contenuto del documento prima di sottoscriverlo. L'appellato ha dedotto l'infondatezza del motivo di gravame, rilevando che la documentazione prodotta dalla controparte (doc. 6 fasc. primo grado) non _1
pag. 5/14 provava alcuna “consuetudine” invalsa fra le parti in ordine alla sottoscrizione di documenti da parte di ha rilevato, poi, che difettava la prova di uno stato _1 depressivo di e che, per contro, dalla denuncia-querela del 21.11.2022, _1 risultava l'assenza di patologie psichiche sulla persona di e, infine, che il Per_2 procedimento penale originatosi dalla predetta denuncia-querela era stato archiviato, in considerazione del difetto di prova sia di condotte di induzione di ai danni P_ della nonna, sia della non comprensione da parte di quest'ultima del contenuto della scrittura del 15.9.2016.
2. Con il secondo motivo di appello, l'appellante ha censurato la valutazione del Tribunale di grave negligenza della condotta di – per avere sottoscritto la _1 dichiarazione del 15.9.2016 senza previamente leggerne il contenuto – omettendo di considerare le risultanze istruttorie e, segnatamente, gli elementi evidenziati nel primo motivo di gravame. L'appellato ha dedotto l'infondatezza del motivo di gravame, rilevando che _1 era a conoscenza del contenuto della dichiarazione del 15.9.2016, sia in quanto preventivamente informata dallo stesso sia in quanto si trattava di una P_ vicenda nota da tempo in ambito familiare. Ha evidenziato, inoltre, che la semplice lettura del documento da parte di rientrava nell'onere minimo di diligenza, _1 come correttamente ritenuto dal Tribunale.
3. Ritiene la Corte di esaminare congiuntamente i primi due motivi di gravame.
Va preliminarmente rilevato che il giudice di primo grado ha riqualificato la domanda di di declaratoria di nullità della scrittura del 15.9.2016 per mancanza _1 dell'accordo delle parti in termini di eccezione di annullamento per dolo, ai sensi dell'art. 1439 comma 1 c.c., rilevando che la invocata ipotesi di nullità non era compatibile con gli atti negoziali a contenuto unilaterale e che, per contro, l'eccezione di annullamento per dolo era compatibile con la struttura dell'atto unilaterale. Ciò posto, il Tribunale ha ritenuto l'eccezione infondata, sulla scorta della considerazione che non era stata raggiunta la prova dei raggiri, consistiti, secondo la prospettazione attorea, nell'approfittamento, da parte di della P_ consuetudine di far firmare alla nonna documenti senza richiamare l'attenzione sul loro contenuto.
Inoltre, secondo il Tribunale, era ravvisabile una grave negligenza di la _1 quale aveva sottoscritto il documento - che constava di un solo foglio con caratteri ben leggibili - senza preventivamente darne lettura.
Ritiene la Corte che la valutazione espressa dal primo giudice sia condivisibile, alla luce delle considerazioni che seguono.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di vizi del consenso, il dolo, a norma dell'art. 1439 c.c., è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati da una parte abbiano determinato la volontà a contrarre del "deceptus", avendo ingenerato in lui una rappresentazione alterata della realtà, che abbia provocato nel suo meccanismo volitivo un errore essenziale ai sensi dell'art. 1429 c.c.; più in particolare, ricorre il pag. 6/14 "dolus malus" solo se, in relazione alle circostanze di fatto e personali del contraente, il mendacio sia accompagnato da malizie e astuzie volte a realizzare l'inganno voluto e idonee in concreto a sorprendere una persona di normale diligenza e sussista, quindi, in chi se ne proclami vittima, assenza di negligenza o di incolpevole ignoranza (cfr. Cass.
Civ., Sez. III, 23.6.2009, n. 14628; v. anche, Cass. Civ., Sez. II, 15.3.2024, n. 7011). E' stato, altresì, precisato che il dolo, come causa di invalidità del contratto, consiste nel compimento, ad opera della controparte contrattuale, di artifici e raggiri idonei a travisare la realtà e a fornirne una falsa rappresentazione, determinando proprio in forza di tale falsa configurazione del reale un errore dell'altra parte su aspetti essenziali del negozio, tale da provocare il suo consenso a concluderlo (cfr. Cass. Civ., Sez. II,
15.3.2024, n. 7011).
Nel caso di specie, correttamente il primo giudice ha ritenuto non raggiunta la prova di malizie e astuzie poste in essere da nei confronti di al fine di P_ _1 trarla in inganno e indurla a sottoscrivere la dichiarazione del 15.9.2016.
Con precipuo riguardo al dedotto approfittamento, da parte di della P_
“consuetudine” di far sottoscrivere a documenti di ordinaria _1 amministrazione senza richiamare l'attenzione sul contenuto degli stessi, rileva la Corte che la documentazione prodotta da (doc. 6 fasc. Agosti primo grado) non _1 attesta la sussistenza di tale consuetudine, né tanto meno di pregressi tentativi di
[...] di ottenere un riconoscimento di debito dalla nonna. P_
Si legge, infatti, in tale documento che “Io sottoscritto nato a [...] il P_
15/11/1988 dichiaro a mia nonna di non pretendere i 105.000 € richiesti a _1 mezzo raccomandata n. 15322950744-8 del 11/01/2019”. A tale dichiarazione è allegata una lettera di diffida datata 19.12.2018, redatta dal legale di e indirizzata P_ per il pagamento della somma di Euro 105.000,00 (doc. 6 fasc. Agosti _1 primo grado), senza che vi sia traccia della sottoscrizione da parte di di una _1 scrittura di riconoscimento di tale debito o comunque di tentativi posti in essere da
[...] al fine di ottenere dalla nonna un riconoscimento di tale debito. P_
A ciò occorre aggiungere che la scrittura di riconoscimento del debito del 15.9.2016 è alquanto articolata, consta di quattro premesse che, a loro volta, richiamano due allegati
(Allegato A e Allegato B) e, pertanto, è difficilmente riconducibile a un atto di ordinaria amministrazione del tipo di quelli menzionati dall'appellante – le spese condominiali – con riguardo alla dedotta “consuetudine”. Né, a tale riguardo, può attribuirsi rilievo decisivo all'assenza di una procura conferita da a per la sottoscrizione della citata dichiarazione di Controparte_2 _1 riconoscimento di debito.
Invero, la mancanza della procura assume rilievo sotto il diverso profilo del difetto di rappresentanza di da parte del coniuge ma non può essere Controparte_2 _1 intesa alla stregua di un artificio o raggiro idoneo al travisamento della realtà che ha determinato la stessa alla sottoscrizione della dichiarazione di ricognizione del _1 debito e, dunque, dotato di efficienza causale sulla determinazione volitiva e sul consenso di quest'ultima.
pag. 7/14 Infine, con riguardo alle precarie condizioni fisio-psichiche di al momento _1 della sottoscrizione della citata dichiarazione, va rilevato che, pur difettando la prova della sussistenza di uno stato di depressione sulla persona di può tuttavia _1 ritenersi sussistente una condizione di grave prostrazione psicologica in conseguenza della prolungata malattia del coniuge di e del decesso a breve distanza di _1 tempo dalla sottoscrizione della citata dichiarazione.
Orbene, le precarie condizioni psicologiche di non possono assumere di per _1 sé sole rilievo determinante ai fini della sussistenza del dolo, in difetto di prova di specifici artifici e raggiri posti in essere da ai danni della nonna. P_
Parimenti, anche i rapporti familiari che legavano a non _1 P_ possono valere alla stregua di artifici e raggiri posti in essere dal secondo ai danni della prima.
In conclusione, deve ritenersi non raggiunta la prova che abbia fornito, P_ con dolo, una falsa rappresentazione della realtà ad al fine di indurla alla _1 sottoscrizione della citata scrittura di riconoscimento di debito.
Dal che discende il rigetto del primo motivo di appello. Il mancato raggiungimento della prova di una “consuetudine” invalsa fra le parti in ordine alla sottoscrizione, da parte di di atti e documenti senza richiamare _1
l'attenzione sul loro contenuto fa sì che la stessa fosse tenuta alla lettura del contenuto della dichiarazione del 15.9.2016 prima della apposizione della sottoscrizione, secondo gli ordinari canoni di diligenza.
Le precarie condizioni soggettive di e il legame familiare con _1 P_ non consentono di derogare agli ordinari canoni di diligenza, che impongono la lettura di un documento prima della sua sottoscrizione.
Né può ritenersi che sia stata sorpresa da difettando la prova _1 P_ di qualsiasi comportamento ingannatorio posto in essere da questi ai danni della stessa. Ma anche a volere ritenere sussistente fra le parti la dedotta “consuetudine” di
[...] di far sottoscrivere alla nonna documenti senza sollecitare la lettura del loro Pt_5 contenuto, l'articolato testo della dichiarazione del 15.9.2016 e la relativa veste grafica fanno sì che tale dichiarazione non potesse essere scambiata, anche da una persona nelle condizioni soggettive di per un atto di ordinaria amministrazione del tipo di _1 quelli – le spese condominiali – indicati quali oggetto della “consuetudine”.
Sotto questo profilo, anche una persona in condizioni soggettive precarie è in grado di percepire che il documento datato 15.9.2016 consta di una articolata dichiarazione, redatta in forma di lettera epistolare (“ ”), denominata “Riconoscimento del Per_3 debito” e con indicazione, nel testo, dell'espressione “riconosciamo il debito”, ove il termine “riconosciamo” risulta sottolineato, proprio al fine di sollecitare l'attenzione sul peculiare oggetto della dichiarazione.
Alla luce dei rilievi che precedono, appare corretta la valutazione del giudice di primo grado in ordine alla sussistenza di una negligenza in capo a la quale aveva _1 allegato di aver sottoscritto il documento senza prima provvedere alla sua lettura.
pag. 8/14 Si tratta, invero, di un erroneo affidamento di fondato sulla sua negligenza, _1 che, come tale, non è meritevole di tutela giuridica (cfr., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I,
3.11.2023, n. 30505; Cass. Civ., Sez. I, 1.7.2022, n.21008; Cass. Civ., Sez. I, 20.1.2017,
n. 1585).
In conclusione, anche il secondo motivo di gravame deve essere rigettato, in quanto infondato.
4. Con il terzo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la valutazione del
Tribunale in ordine alla dimostrazione della provenienza del denaro utilizzato da
[...] per il pagamento del debito di P_ Controparte_3
A tale riguardo, in primo luogo, l'appellante ha rilevato che, stante il tempo trascorso fra il pagamento del debito (anno 2012) e l'introduzione del giudizio di primo grado
(anno 2023), non vi erano documenti bancari relativi alle operazioni contabili oggetto di causa, posto che la banca non conserva estratti conto e documenti contabili oltre i dieci anni.
In secondo luogo, ha lamentato che il Tribunale non aveva tenuto adeguatamente conto delle risultanze istruttorie e, segnatamente, delle dichiarazioni testimoniali di Tes_1
e i quali, presenti ad un incontro fra e il figlio
[...] Parte_6 Parte_1 presso la sede della società nell'anno 2012, avevano confermato l'interessamento P_ del primo per il pagamento del debito e la delega di questi al figlio per la P_ definizione della situazione debitoria della società, cui era seguita, in un momento successivo, la consegna di assegni da a per il Parte_1 P_ pagamento del debito. L'appellante ha evidenziato la piena credibilità di tali testimoni, soggetti terzi rispetto alla vicenda, i quali avevano reso una ricostruzione lineare e convergente dei fatti e non erano stati in grado di fornire dettagli in ordine agli assegni a causa del significativo lasso di tempo intercorso dal fatto storico. In terzo luogo, l'appellante ha rilevato che era amministratore di P_ [...]
– società parallela a – con sede Controparte_3 CP_2 Controparte_3 operativa in Pavia, sicché era soggetto idoneo allo svolgimento delle trattative con per la definizione della posizione debitoria di Controparte_4 Controparte_3
[...]
L'appellato ha dedotto l'inammissibilità del motivo di gravame, evidenziando che la parte motiva della sentenza impugnata concerneva plurimi elementi istruttori, che non erano stati oggetto di impugnazione e che quindi erano da ritenersi coperti dal giudicato, così come era coperta dal giudicato l'affermazione del giudicante, secondo cui, se anche la provvista fosse stata effettivamente fornita da non Parte_1 _1 aveva spiegato per quale ragione unico legittimato a pretendere il rimborso era considerati la natura fungibile del denaro e il versamento dello stesso Parte_1 da parte di come ammesso anche dalla stessa P_ _1
Il motivo di gravame è parzialmente fondato, nei limiti e alla luce delle considerazioni che seguono.
pag. 9/14 Preliminarmente, va rilevato che il giudice di primo grado, posta la validità del riconoscimento di debito datato 15.9.2016, ha ritenuto che non avesse _1 assolto all'onere probatorio – gravante a suo carico, ai sensi degli artt. 2697 c.c. e 1988
c.c. – di dimostrare l'assenza del titolo sottostante;
in particolare, il primo giudice ha ritenuto che l'allegazione di della provenienza da del _1 Parte_1 denaro impiegato da per l'estinzione del debito di P_ Controparte_3 fosse rimasta indimostrata.
A tale riguardo, il Tribunale ha evidenziato che non erano stati prodotti documenti - né erano state formulate istanze istruttorie - a dimostrazione del passaggio di denaro da al figlio che i testi avevano fatto un generico Parte_1 P_ riferimento alla volontà di di farsi carico del debito della società di Parte_1 famiglia e avevano riferito genericamente della consegna di assegni dallo stesso al figlio di cui non vi era tuttavia traccia documentale e, infine, che non era stata P_ dedotta la ragione per la quale avrebbe utilizzato il figlio come Parte_1 delegato al pagamento, facendo transitare la provvista sul conto di quest'ultimo, né
[...] aveva spiegato la ragione alla base della ritenuta legittimazione esclusiva di _1 alla restituzione della somma. Parte_1
Ciò posto, rileva la Corte che la ricognizione di debito di cui alla scrittura del 15.9.2016 ha effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale e determina la cd. astrazione processuale della causa debendi, con conseguente relevatio ab onere probandi in capo a il quale è dispensato dall'onere di provare l'esistenza e P_ la validità del predetto rapporto, che si presume esistente fino a prova contraria (cfr. ex plurimis, Cass. Civ., Sez. III, 3.11.2020, n. 24451; Cass. Civ., Sez. I, 13.6.2014, n.
13506; Cass. Civ., Sez. III, 16.11.2013, n. 21098). L'efficacia vincolante della ricognizione di debito può, tuttavia, venire meno qualora sia giudizialmente provato che il rapporto fondamentale non è mai sorto o è invalido o si è estinto ovvero esista una condizione o un altro elemento relativo al rapporto fondamentale, che possa comunque incidere sull'obbligazione oggetto del riconoscimento (v. ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 12.12.2023, n. 34733).
Occorre, dunque, esaminare la fondatezza della deduzione di secondo cui il _1 pagamento del debito di sarebbe stato effettuato da Controparte_3 con denaro fornito dal di lui padre, e, dunque, non in P_ Parte_1 proprio, bensì quale mandante di Parte_1
A tale riguardo, va rilevato che, dalla documentazione in atti (doc. 1 fasc. primo grado
, risulta che ha negoziato, in nome e per conto di P_ P_ [...]
un accordo transattivo con per la Controparte_3 Controparte_4 definizione della situazione debitoria relativa al decreto ingiuntivo n. 1738/2009 del
11.11.2009 (Proc. n. 4005/11), con previsione di pagamenti mensili di Euro 9.000,00. E' provato, a tale riguardo, che, in data 1.10.2010, ha bonificato, dal P_ proprio conto corrente (conto n. 488 820714 acceso presso Deutsche Bank sportello di
Pavia), la somma di Euro 9.000,00 a (doc. 2 fasc. primo grado . Controparte_4 P_
pag. 10/14 Inoltre, dalla documentazione in atti, risulta che, in data 8.5.2012 e 23.5.2012,
[...]
per conto di e Banca Intesa Sanpaolo hanno P_ P_ Controparte_3 raggiunto un ulteriore accordo transattivo cd. a saldo e stralcio della posizione debitoria di relativa al citato decreto ingiuntivo, con Controparte_3 previsione del pagamento, da parte di della somma di Euro 29.000,00 P_
(doc. 3 fasc. primo grado . _1
Nella comunicazione del 26.6.2012 di si dà atto che ha Controparte_4 P_ versato la somma di Euro 29.000,00 quale ultimo versamento a saldo e stralcio della sofferenza relativa al decreto ingiuntivo n. 1738/2009 e si dà atto, altresì, che
[...] ha versato complessivamente la somma di Euro 146.000,00 (doc. 3 fasc. primo P_ grado . _1
Rileva la Corte che, a fronte di ciò, risulta documentalmente provato il solo versamento della somma di Euro 9.000,00 da parte di effettuato, come si è detto, a P_ mezzo bonifico bancario dal conto corrente intestato personalmente a P_
(doc. 2 fasc. primo grado . P_
Per contro, a parte il versamento di tale somma, difetta la prova delle modalità con le quali avrebbe versato all'istituto di credito la residua somma dovuta né, a P_ fortiori, vi è prova della provvista impiegata da per tale residuo P_ pagamento e, dunque, in definitiva, difetta la prova dell'impiego, da parte di
[...]
di denaro proprio per l'estinzione del residuo debito di P_ Controparte_3
[...]
I testi e hanno fatto riferimento alla consegna di assegni Tes_1 Parte_6 da parte di al figlio per il pagamento del debito (cfr. verbale di Parte_1 P_ udienza del 11.5.2023). In particolare, ha dichiarato che “Ero presente all'incontro perché sono Tes_1 spessissimo insieme a . Mi sono trovato lì per caso. Ricordo che Parte_1 Parte_1 era preoccupato di questo debito e quindi aveva deciso di intervenire personalmente e, in proposito, aveva delegato il figlio . Non sono in grado di dire con precisione P_ perché non l'abbia fatto lui personalmente ed abbia delegato;
può essere perché P_
aveva rapporti con la e che “Ero anche in questo caso P_ Controparte_2
(primavera 2012, ndr) presente, io non ho guardato gli assegni, non sono in grado di dire che assegni fossero di quale importo, non ricordo se erano in una busta o semplicemente a mani. Neppure ricordo quanti erano” (cfr. verbale di udienza del
11.5.2023). Nello stesso senso, ha riferito che “ero presente all'incontro. All'epoca Parte_6 con mio zio e mio cugino ci vedevamo spesso. C'erano anche ed P_ Tes_1
C'era un debito della banca da mettere a posto. aveva detto che ci avrebbe Parte_1 pensato lui, e che avrebbe dato i soldi a per parlare con le Banche;
non so perché P_ non fosse andato personalmente. Forse perché non era residente in Italia” e che “Anche in quel caso (primavera 2012, ndr) ero presente. aveva dato a degli Parte_1 P_ assegni per pagare il debito di cui trattasi. Non ricordo di che assegni si trattasse, quanti erano e di quale importo, nel senso che non ho avuto modo di verificare, e
pag. 11/14 neppure con quali modalità erano stati consegnati (cfr. verbale di udienza del
11.5.2023).
Le dichiarazioni rese da tali testimoni possono ritenersi attendibili, in considerazione, sotto il profilo oggettivo, della linearità delle deposizioni e dell'assenza di contraddizioni interne e, sotto il profilo soggettivo, dell'assenza di rapporti significativi con le parti originarie del giudizio ( e e, dunque, P_ _1 dell'insussistenza in capo agli stessi di un eventuale interesse a un determinato esito della lite.
Né può indurre a diverse conclusioni il fatto che tali testi non siano stati in grado di indicare il numero degli assegni consegnati da al figlio e i Parte_1 P_ relativi importi, in considerazione del significativo lasso di tempo trascorso fra il fatto storico (primavera 2012) e la data della deposizione testimoniale (11.5.2023). Anzi, tali lacune, contrariamente, a quanto sostenuto dall'appellante, sono indicative della genuinità delle deposizioni. Infine, l'assenza di documentazione attestante la negoziazione degli assegni consegnati da all'istituto di credito per il pagamento del debito di P_ Controparte_3 si giustifica in considerazione del significativo lasso di tempo
[...] trascorso dal fatto (di oltre 11 anni), superiore al decennio, in relazione al quale il correntista può ottenere dall'istituto bancario la documentazione contabile (art. 119
T.U.B.). Da ultimo, è infondato il rilievo dell'appellato in ordine al passaggio in giudicato della statuizione della sentenza di primo grado in ordine alla mancata indicazione, da parte di della invocata legittimazione di al rimborso della somma _1 Parte_1 oggetto di causa, stante la stretta correlazione fra tale statuizione e quella relativa alla provvista utilizzata da per l'estinzione del debito, oggetto di gravame, con P_ conseguente inidoneità della prima al passaggio in giudicato in conseguenza dell'impugnazione della seconda.
La sentenza impugnata deve, dunque, essere parzialmente riformata, con riduzione della condanna degli eredi di al pagamento del minore importo di Euro 9.000,00 _1 in favore di oltre interessi al tasso legale dalla data del 15.9.2016 sino al P_ saldo.
5. Passando ad esaminare l'appello incidentale proposto da va rilevato P_ che tale parte, richiamando il principio di diritto affermato da Cass. Civ., Sez. VI, 2.8.2022 n. 23955, ha impugnato il rigetto, da parte del Tribunale, dell'eccezione di inammissibilità dell'opposizione per tardività. Il Tribunale aveva ritenuto infondata l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione sollevata da rilevando che il termine per l'opposizione decorreva dalla P_ conoscenza legale del provvedimento da impugnare e, dunque, nel caso di specie, dalla notifica dello stesso (avvenuta in data 24.2.2022) e non già dalla conoscenza “aliunde” del titolo monitorio, invocata da e che, pertanto, l'opposizione era da P_ considerarsi tempestiva, in quanto proposta in data 22.3.2022, nel rispetto del termine di cui all'art. 645 c.p.c.
pag. 12/14 La controparte ha chiesto il rigetto del motivo, evidenziando che la pronuncia citata da riguardava la diversa fattispecie dell'opposizione tardiva ex art 650 c.p.c. e P_ che prima della rinnovazione della notifica del titolo monitorio (avvenuta _1 in data 24.2.2022), non aveva avuto alcuna disponibilità materiale dell'atto di ingiunzione, ma era venuta a conoscenza esclusivamente della notizia di un'iscrizione ipotecaria effettuata sulla base di un titolo monitorio, di cui aveva, tuttavia, ignorato il contenuto.
Il motivo di appello non è fondato e meritevole di accoglimento.
Dalla documentazione versata in atti, risulta che aveva appreso _1 dell'esistenza del decreto ingiuntivo per cui è causa dalla visura catastale di un immobile di sua proprietà – ove era menzionata l'iscrizione di ipoteca sulla base del citato decreto ingiuntivo. Difetta, tuttavia, la prova che la stessa fosse venuta a _1 conoscenza, in quella occasione, del contenuto di tale titolo monitorio, sicché va escluso che ella fosse nelle condizioni, in tale data, di proporre l'opposizione, ai sensi dell'art. 645 c.p.c.
6. In accoglimento della domanda di parte appellante, deve essere disposta la cancellazione dell'iscrizione ipotecaria (di cui alla nota di iscrizione del 15.12.2021;
Reg. Gen. 24380 e Reg. Part. 4714 – Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di Pavia, doc. 7 fasc. appellante) effettuata, su richiesta di in forza del decreto P_ ingiuntivo opposto. Tale cancellazione si impone a seguito della revoca del decreto ingiuntivo opposto, disposta dal primo giudice.
Come è noto, l'iscrizione di ipoteca legale, operata sulla base di un decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo, costituendone atto di esecuzione, deve essere cancellata qualora divenga inefficace, a qualsiasi causa, tale titolo;
la cancellazione, inoltre, deve essere ordinata nello stesso provvedimento con cui viene accertata la sopravvenuta inefficacia del decreto ingiuntivo stesso (cfr. Cass. Civ., 21.11.2006, n.
24746; Cass. Civ., Sez. III, 13.6.2014, n. 13547; Cass. Civ., 4.12.1997, n. 12318).
La revoca del decreto ingiuntivo in esito al giudizio di opposizione, disposta dal primo giudice, comportando l'invalidità ab origine del provvedimento monitorio, impone, dunque, anche d'ufficio l'ordine di cancellazione dell'ipoteca giudiziale iscritta in forza della sua provvisoria esecutorietà (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 13.6.2014, n. 13547).
7. Sotto il profilo delle spese di lite, va preliminarmente rilevato che il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, a un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base a un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 26.3.2025, n. 8040; Cass. Civ., Sez. Lav.,
1.6.2016, n. 11423; Cass. Civ., Sez. VI, 18.3.2014, n. 6259).
pag. 13/14 L'esito del giudizio, la natura della causa, gli interessi coinvolti e la peculiarità delle questioni trattate, anche in considerazione dei rapporti familiari intercorrenti fra le parti e del lungo lasso temporale trascorso dal fatto storico oggetto di causa giustificano la compensazione delle spese di lite del giudizio di primo grado.
La sentenza di primo grado deve, quindi, essere riformata, con compensazione delle spese di lite fra le parti. L'accoglimento parziale dell'appello e le considerazioni sopra svolte giustificano, altresì, anche la compensazione fra le parti delle spese di lite del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, sull'appello principale proposto da e successivamente dagli eredi _1 Parte_1 Pt_2
e e sull'appello incidentale proposto da avverso la
[...] Parte_3 P_ sentenza n. 994/2023, pronunciata dal Tribunale di Pavia in data 26.7.2023, così provvede:
1. accoglie parzialmente l'appello principale e, per l'effetto, dichiara tenuti e condanna e in solido fra loro, quali eredi di Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
al pagamento in favore di della somma di Euro 9.000,00, oltre _1 P_ interessi al tasso legale dalla data del 15.9.2016 sino al saldo;
2. ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari presso l'Agenzia delle Entrate di Pavia la cancellazione dell'ipoteca iscritta presso la medesima Conservatoria al Reg.
Gen. n. 24380; Reg. Part. 4714 in data 15.12.2021;
3. respinge l'appello incidentale proposto da P_
4. compensa per intero fra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Così deciso in Milano, il 16.4.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Cristina Ravera Domenico Bonaretti
pag. 14/14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE nelle persone dei magistrati:
Domenico Bonaretti Presidente
Beatrice Siccardi Consigliere
Cristina Ravera Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2950/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F. ), quali eredi C.F._2 Parte_3 C.F._3 di (C.F. ), elettivamente domiciliati in Pavia _1 C.F._4
(PV), Via Don Minzoni n. 1/A, presso lo studio dell'Avv. Fiorella Bertoli, che li rappresenta e difende come da procura alle liti in atti;
APPELLANTI
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Pavia (PV), P_ C.F._5
Via Riviera n. 39/H, presso lo studio dell'Avv. Marco Panzarasa, che lo rappresenta e difende come da procura alle liti in atti;
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per , e : Parte_1 Parte_2 Parte_3
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contraiis reiectis
NEL MERITO:
-Accogliere per tutti i motivi dedotti in narrativa il proposto appello, e per l'effetto, in riforma della Sentenza datata 26 luglio 2023 pubblicata il 27 luglio 2023, n. 994/2023 resa nella causa RG 1405/2022 dal Tribunale di Pavia Giudice Monocratico dott. L.
Arcudi, non notificata, data comunicazione a cura della Cancelleria al difensore domiciliatario della sig.ra dell'avvenuto deposito il 27 luglio 2023, accogliere _1 tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado, che qui si riportano, e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi al Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto:
-Rigettare tutte le avverse domande in quanto infondate in fatto e diritto. -Accertata la assenza di volontà in capo alla signora di firmare la ricognizione _1 di debito posta a base dell'opposto decreto ingiuntivo, ed accertato che la scrittura privata veniva carpita, senza alcuna volontà e con dolo, a soggetto di 82 anni in stato di minorata capacità critica e volitiva, reso incapace dalla situazione contingente ed ambientale in ragione dello stress derivato dalla grave malattia del marito che lo conduceva a morte dopo una lunga agonia solo dopo 5 giorni dalla firma de qua.
-Accertata la insussistenza della causa, ossia delle ragioni del negozio giuridico rappresentato dalla sottoscrizione, da parte della opponente, della ricognizione di debito azionata in via monitoria da e da questo giustificata in ragione di P_ un preteso pagamento, dal medesimo operato, di un debito dei nonni verso Banca
Intesa San Paolo, ed accertato che di fatto il debito veniva saldato con denaro del padre di sig. . P_ Parte_1
-Dichiarare la conseguenziale nullità/annullabilità della scrittura privata di riconoscimento di debito rilasciata a dalla signora nel settembre P_ _1
2016, da ritenersi priva di effetti giuridici tra le parti, e che nulla è dovuto da
[...]
e suoi eredi al sig. per i pretesi debiti pregressi della _1 P_ [...]
o per altro titolo, non avendo sborsato denaro alcuno per il CP_2 P_ pagamento del debito della azienda di famiglia.
-Ordinare al Conservatore dei RR la cancellazione della iscrizione di ipoteca sul bene di proprietà ed ora di proprietà dei di lei eredi , ed _1 Pt_3 Parte_1 Pt_2
avvenuta sulla base del Decreto Ingiuntivo opposto a richiesta di
[...] [...]
P_
IN VIA DI MERO ED ESTREMO SUBORDINE
-Accertato che ha provato, costituendosi nella presente causa, di avere P_ sborsato con bonifico proprio euro 29.000,00, dichiarare la signora ed i suoi _1 eredi tenuti a rimborsare solo tale importo.
IN OGNI CASO
-Revocare, annullare e comunque dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto ottenuto dal ricorrente contro n. 2176 del 3.11.2021, RG 4915/2021 _1 emesso dal Tribunale di Pavia, notificato alla sig. il 18 febbraio 2022, anche in _1 ragione dell'indebito calcolo ed inserimento in Decreto della rivalutazione monetaria, applicata ad un preteso debito di valuta.
-Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
Per P_
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, con ogni declaratoria del caso, così giudicare:
In via preliminare:
-Respingere l'istanza di sospensiva, in quanto inammissibile per carenza assoluta di motivazione e comunque infondata;
In via principale:
-Rigettare l'appello proposto da , in quanto inammissibile, e comunque del _1 tutto infondato in fatto e in diritto;
pag. 2/14 -Accogliere il qui proposto appello incidentale e per l'effetto accertare e dichiarare l'inammissibilità, per tardività, dell'opposizione proposta da ed _1 integralmente confermare il decreto ingiuntivo opposto;
In via subordinata:
-Accertare e dichiarare l'opponente tenuta a pagare all'opposto _1 P_
la somma indicata come dovuta nell'impugnata sentenza e per l'effetto
[...] condannare la stessa al versamento in favore dell'opposto della predetta somma;
In via istruttoria, ove occorra:
-Ammettere ed espletare tutte le richieste di prova orale e/o documentale indicate e/o prodotte nelle memorie ex art. 183, comma 6, n. 2 e n. 3, c.p.c., ove non ammesse e/o non espletate.
In ogni caso:
-Condannare alla rifusione dei compensi e delle spese di lite, da distrarsi in _1 favore del procuratore che se ne dichiara antistatario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. In data 11.11.2009, il Tribunale di Pavia aveva ingiunto a Controparte_3
(successivamente fallita) e ai garanti e
[...] _1 Controparte_2
in solido tra loro, il pagamento della somma di Euro 126.422,55, oltre Parte_3 interessi e accessori in favore di Controparte_4
Nell'anno 2010, la debitrice con l'intermediazione Controparte_3 di nipote di e aveva raggiunto un accordo a P_ _1 Controparte_2 saldo e stralcio con per il pagamento del debito oggetto di Controparte_4 ingiunzione (doc. 1 fasc. primo grado e, nell'anno 2012, la posizione debitoria P_ di era stata definita, sempre con l'intermediazione di Controparte_3
P_
Con dichiarazione scritta datata 15.9.2016, anche in nome e per conto del _1 coniuge si era riconosciuta debitrice della somma di Euro 146.000,00 Controparte_2 in favore del nipote P_
2. Il Tribunale di Pavia, con decreto ingiuntivo n. 2176/21 emesso in data 3.11.2021, provvisoriamente esecutivo, ingiungeva ad il pagamento in favore di _1 [...] della somma di Euro 163.467,54 (di cui Euro 146.000,00 per capitale e Euro P_
17.467,54 per interessi), oltre interessi e spese.
A fondamento della domanda monitoria, aveva dedotto di essere creditore P_ di per il rimborso della somma di Euro 146.000,00 da lui versata a Banca _1
Intesa Sanpaolo S.p.A. per l'estinzione della posizione debitoria di Controparte_3 nei confronti del predetto istituto di credito e che si era
[...] _1 espressamente riconosciuta debitrice con dichiarazione scritta datata 15.9.2016.
3. proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 2176/21 emesso dal _1
Tribunale di Pavia in data 3.11.2021, deducendo che, contrariamente a quanto sostenuto da la posizione debitoria di nei P_ Controparte_3
pag. 3/14 confronti di era stata definita con l'intermediazione di Controparte_4 [...]
ma non già con denaro di quest'ultimo, bensì con quello fornito dal di lui padre P_
Deduceva, altresì, che la dichiarazione del 15.9.2016 era stata carpita Parte_1 da profittando della sua disattenzione, agevolata dalla consuetudine del P_ nipote di farle sottoscrivere documenti di ordinaria amministrazione (quali ad esempio le spese condominiali) e dallo stato di depressione in cui ella versava in conseguenza della malattia del marito, cui era seguito il decesso a distanza di pochi giorni dalla sottoscrizione della citata scrittura. Chiedeva, per l'effetto, la declaratoria di nullità della scrittura privata di riconoscimento del debito e, in ogni caso, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
4. Si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare, la tardività P_ dell'opposizione proposta in data 22.3.2022, essendo a conoscenza del _1 decreto ingiuntivo già in data 24.1.2022 e, nel merito, chiedendo il rigetto delle domande avversarie, in quanto infondate. Il convenuto allegava l'esistenza di un accordo verbale con i nonni e _1
in virtù del quale questi ultimi si erano impegnati a trasferirgli la Controparte_2 proprietà di un immobile in Albissola (SV), come contropartita per avere egli estinto i debiti della società di famiglia;
deduceva che tale trasferimento immobiliare non aveva avuto luogo, a causa della concomitante malattia del nonno, sicché la nonna _1 aveva effettuato il riconoscimento del debito, di cui alla scrittura del 15.9.2016, al fine di consentirgli di ottenere la rifusione di quanto pagato.
5. Il Tribunale di Pavia, con ordinanza del 28.9.2022 sospendeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione;
successivamente, con sentenza pronunciata in data 26.7.2023 (sentenza n. 994/2023), revocava il decreto ingiuntivo, in quanto comprensivo della rivalutazione monetaria e condannava l'opponente al pagamento in favore dell'opposto della somma di Euro 146.000,00, oltre interessi e spese di lite.
6. ha appellato la sentenza davanti a questa Corte, articolando tre motivi di _1 gravame:
1) Erronea valutazione delle prove e illogicità della motivazione in relazione al rigetto dell'eccezione di annullabilità per dolo della dichiarazione di riconoscimento di debito datata 15.9.2016;
2) Illogicità della motivazione e contrasto con le risultanze istruttorie in punto valutazione della condotta di in termini di grave negligenza;
_1
3) Erroneo esame delle prove sulla provenienza del denaro impiegato da P_ per il pagamento del debito di Controparte_3
7. si è costituito in giudizio, contestando le deduzioni avversarie e P_ chiedendo il rigetto dell'appello e la conseguente conferma della sentenza di primo grado;
ha proposto appello incidentale, articolando un motivo di gravame:
pag. 4/14 1) Erroneità della sentenza nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di tardività dell'opposizione al decreto ingiuntivo.
8. All'udienza del 22.5.2024, il Consigliere Istruttore, verificata la regolarità del contraddittorio, si è riservato di riferire al Collegio in camera di consiglio sull'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado. La Corte di Appello, con ordinanza del 28.5.2024, ha rigettato l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado e ha fissato udienza innanzi al Consigliere Istruttore, ai sensi dell'art. 352 c.p.c., al 16.4.2025, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 352 c.p.c.
Con comparsa depositata in data 12.12.2024, si sono costituiti in giudizio Parte_1
e quali eredi di deceduta in data
[...] Parte_2 Parte_3 _1
26.8.2024, richiamando integralmente le argomentazioni, le difese, le istanze e le conclusioni già formulate e dichiarando di volere subentrare nella stessa posizione processuale di in prosecuzione del giudizio. _1
All'udienza del 16.4.2025, il Consigliere Istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di appello, l'appellante in via principale ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di annullabilità per dolo della dichiarazione di riconoscimento di debito del 15.9.2016, senza tenere in debita considerazione le risultanze istruttorie. In particolare, l'appellante ha lamentato la mancata valutazione da parte del Tribunale:
a) dei documenti (doc. 6 fasc. primo grado dai quali emergeva un ulteriore _1 tentativo di di far riconoscere alla nonna un debito, cui era seguito il P_ ravvedimento dello stesso che aveva annullato il riconoscimento ottenuto;
P_
b) della situazione personale di al momento della sottoscrizione della _1 dichiarazione del 15.9.2016 e, in particolare, del fatto che, a fronte di un asserito credito sorto nell'anno 2012, la scrittura era stata redatta a distanza di quattro anni (nell'anno
2016), quando aveva 82 anni, versava in grave depressione – con _1 compromissione della capacità critica e volitiva – e comunque in una situazione di grave prostrazione fisica e psicologica per la lunga malattia del marito, ricoverato in ospedale in gravi condizioni e deceduto cinque giorni dopo la sottoscrizione della citata scrittura;
c) l'assenza di procura di in capo a la quale risultava, in Parte_4 _1 detta scrittura, procuratrice del marito;
d) i rapporti fra le parti e, in particolare, il fatto che era il nipote che P_ [...] aveva cresciuto e di cui si fidava più di ogni altra persona, per cui era _1 ragionevole che ella non avesse controllato il contenuto del documento prima di sottoscriverlo. L'appellato ha dedotto l'infondatezza del motivo di gravame, rilevando che la documentazione prodotta dalla controparte (doc. 6 fasc. primo grado) non _1
pag. 5/14 provava alcuna “consuetudine” invalsa fra le parti in ordine alla sottoscrizione di documenti da parte di ha rilevato, poi, che difettava la prova di uno stato _1 depressivo di e che, per contro, dalla denuncia-querela del 21.11.2022, _1 risultava l'assenza di patologie psichiche sulla persona di e, infine, che il Per_2 procedimento penale originatosi dalla predetta denuncia-querela era stato archiviato, in considerazione del difetto di prova sia di condotte di induzione di ai danni P_ della nonna, sia della non comprensione da parte di quest'ultima del contenuto della scrittura del 15.9.2016.
2. Con il secondo motivo di appello, l'appellante ha censurato la valutazione del Tribunale di grave negligenza della condotta di – per avere sottoscritto la _1 dichiarazione del 15.9.2016 senza previamente leggerne il contenuto – omettendo di considerare le risultanze istruttorie e, segnatamente, gli elementi evidenziati nel primo motivo di gravame. L'appellato ha dedotto l'infondatezza del motivo di gravame, rilevando che _1 era a conoscenza del contenuto della dichiarazione del 15.9.2016, sia in quanto preventivamente informata dallo stesso sia in quanto si trattava di una P_ vicenda nota da tempo in ambito familiare. Ha evidenziato, inoltre, che la semplice lettura del documento da parte di rientrava nell'onere minimo di diligenza, _1 come correttamente ritenuto dal Tribunale.
3. Ritiene la Corte di esaminare congiuntamente i primi due motivi di gravame.
Va preliminarmente rilevato che il giudice di primo grado ha riqualificato la domanda di di declaratoria di nullità della scrittura del 15.9.2016 per mancanza _1 dell'accordo delle parti in termini di eccezione di annullamento per dolo, ai sensi dell'art. 1439 comma 1 c.c., rilevando che la invocata ipotesi di nullità non era compatibile con gli atti negoziali a contenuto unilaterale e che, per contro, l'eccezione di annullamento per dolo era compatibile con la struttura dell'atto unilaterale. Ciò posto, il Tribunale ha ritenuto l'eccezione infondata, sulla scorta della considerazione che non era stata raggiunta la prova dei raggiri, consistiti, secondo la prospettazione attorea, nell'approfittamento, da parte di della P_ consuetudine di far firmare alla nonna documenti senza richiamare l'attenzione sul loro contenuto.
Inoltre, secondo il Tribunale, era ravvisabile una grave negligenza di la _1 quale aveva sottoscritto il documento - che constava di un solo foglio con caratteri ben leggibili - senza preventivamente darne lettura.
Ritiene la Corte che la valutazione espressa dal primo giudice sia condivisibile, alla luce delle considerazioni che seguono.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di vizi del consenso, il dolo, a norma dell'art. 1439 c.c., è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati da una parte abbiano determinato la volontà a contrarre del "deceptus", avendo ingenerato in lui una rappresentazione alterata della realtà, che abbia provocato nel suo meccanismo volitivo un errore essenziale ai sensi dell'art. 1429 c.c.; più in particolare, ricorre il pag. 6/14 "dolus malus" solo se, in relazione alle circostanze di fatto e personali del contraente, il mendacio sia accompagnato da malizie e astuzie volte a realizzare l'inganno voluto e idonee in concreto a sorprendere una persona di normale diligenza e sussista, quindi, in chi se ne proclami vittima, assenza di negligenza o di incolpevole ignoranza (cfr. Cass.
Civ., Sez. III, 23.6.2009, n. 14628; v. anche, Cass. Civ., Sez. II, 15.3.2024, n. 7011). E' stato, altresì, precisato che il dolo, come causa di invalidità del contratto, consiste nel compimento, ad opera della controparte contrattuale, di artifici e raggiri idonei a travisare la realtà e a fornirne una falsa rappresentazione, determinando proprio in forza di tale falsa configurazione del reale un errore dell'altra parte su aspetti essenziali del negozio, tale da provocare il suo consenso a concluderlo (cfr. Cass. Civ., Sez. II,
15.3.2024, n. 7011).
Nel caso di specie, correttamente il primo giudice ha ritenuto non raggiunta la prova di malizie e astuzie poste in essere da nei confronti di al fine di P_ _1 trarla in inganno e indurla a sottoscrivere la dichiarazione del 15.9.2016.
Con precipuo riguardo al dedotto approfittamento, da parte di della P_
“consuetudine” di far sottoscrivere a documenti di ordinaria _1 amministrazione senza richiamare l'attenzione sul contenuto degli stessi, rileva la Corte che la documentazione prodotta da (doc. 6 fasc. Agosti primo grado) non _1 attesta la sussistenza di tale consuetudine, né tanto meno di pregressi tentativi di
[...] di ottenere un riconoscimento di debito dalla nonna. P_
Si legge, infatti, in tale documento che “Io sottoscritto nato a [...] il P_
15/11/1988 dichiaro a mia nonna di non pretendere i 105.000 € richiesti a _1 mezzo raccomandata n. 15322950744-8 del 11/01/2019”. A tale dichiarazione è allegata una lettera di diffida datata 19.12.2018, redatta dal legale di e indirizzata P_ per il pagamento della somma di Euro 105.000,00 (doc. 6 fasc. Agosti _1 primo grado), senza che vi sia traccia della sottoscrizione da parte di di una _1 scrittura di riconoscimento di tale debito o comunque di tentativi posti in essere da
[...] al fine di ottenere dalla nonna un riconoscimento di tale debito. P_
A ciò occorre aggiungere che la scrittura di riconoscimento del debito del 15.9.2016 è alquanto articolata, consta di quattro premesse che, a loro volta, richiamano due allegati
(Allegato A e Allegato B) e, pertanto, è difficilmente riconducibile a un atto di ordinaria amministrazione del tipo di quelli menzionati dall'appellante – le spese condominiali – con riguardo alla dedotta “consuetudine”. Né, a tale riguardo, può attribuirsi rilievo decisivo all'assenza di una procura conferita da a per la sottoscrizione della citata dichiarazione di Controparte_2 _1 riconoscimento di debito.
Invero, la mancanza della procura assume rilievo sotto il diverso profilo del difetto di rappresentanza di da parte del coniuge ma non può essere Controparte_2 _1 intesa alla stregua di un artificio o raggiro idoneo al travisamento della realtà che ha determinato la stessa alla sottoscrizione della dichiarazione di ricognizione del _1 debito e, dunque, dotato di efficienza causale sulla determinazione volitiva e sul consenso di quest'ultima.
pag. 7/14 Infine, con riguardo alle precarie condizioni fisio-psichiche di al momento _1 della sottoscrizione della citata dichiarazione, va rilevato che, pur difettando la prova della sussistenza di uno stato di depressione sulla persona di può tuttavia _1 ritenersi sussistente una condizione di grave prostrazione psicologica in conseguenza della prolungata malattia del coniuge di e del decesso a breve distanza di _1 tempo dalla sottoscrizione della citata dichiarazione.
Orbene, le precarie condizioni psicologiche di non possono assumere di per _1 sé sole rilievo determinante ai fini della sussistenza del dolo, in difetto di prova di specifici artifici e raggiri posti in essere da ai danni della nonna. P_
Parimenti, anche i rapporti familiari che legavano a non _1 P_ possono valere alla stregua di artifici e raggiri posti in essere dal secondo ai danni della prima.
In conclusione, deve ritenersi non raggiunta la prova che abbia fornito, P_ con dolo, una falsa rappresentazione della realtà ad al fine di indurla alla _1 sottoscrizione della citata scrittura di riconoscimento di debito.
Dal che discende il rigetto del primo motivo di appello. Il mancato raggiungimento della prova di una “consuetudine” invalsa fra le parti in ordine alla sottoscrizione, da parte di di atti e documenti senza richiamare _1
l'attenzione sul loro contenuto fa sì che la stessa fosse tenuta alla lettura del contenuto della dichiarazione del 15.9.2016 prima della apposizione della sottoscrizione, secondo gli ordinari canoni di diligenza.
Le precarie condizioni soggettive di e il legame familiare con _1 P_ non consentono di derogare agli ordinari canoni di diligenza, che impongono la lettura di un documento prima della sua sottoscrizione.
Né può ritenersi che sia stata sorpresa da difettando la prova _1 P_ di qualsiasi comportamento ingannatorio posto in essere da questi ai danni della stessa. Ma anche a volere ritenere sussistente fra le parti la dedotta “consuetudine” di
[...] di far sottoscrivere alla nonna documenti senza sollecitare la lettura del loro Pt_5 contenuto, l'articolato testo della dichiarazione del 15.9.2016 e la relativa veste grafica fanno sì che tale dichiarazione non potesse essere scambiata, anche da una persona nelle condizioni soggettive di per un atto di ordinaria amministrazione del tipo di _1 quelli – le spese condominiali – indicati quali oggetto della “consuetudine”.
Sotto questo profilo, anche una persona in condizioni soggettive precarie è in grado di percepire che il documento datato 15.9.2016 consta di una articolata dichiarazione, redatta in forma di lettera epistolare (“ ”), denominata “Riconoscimento del Per_3 debito” e con indicazione, nel testo, dell'espressione “riconosciamo il debito”, ove il termine “riconosciamo” risulta sottolineato, proprio al fine di sollecitare l'attenzione sul peculiare oggetto della dichiarazione.
Alla luce dei rilievi che precedono, appare corretta la valutazione del giudice di primo grado in ordine alla sussistenza di una negligenza in capo a la quale aveva _1 allegato di aver sottoscritto il documento senza prima provvedere alla sua lettura.
pag. 8/14 Si tratta, invero, di un erroneo affidamento di fondato sulla sua negligenza, _1 che, come tale, non è meritevole di tutela giuridica (cfr., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I,
3.11.2023, n. 30505; Cass. Civ., Sez. I, 1.7.2022, n.21008; Cass. Civ., Sez. I, 20.1.2017,
n. 1585).
In conclusione, anche il secondo motivo di gravame deve essere rigettato, in quanto infondato.
4. Con il terzo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la valutazione del
Tribunale in ordine alla dimostrazione della provenienza del denaro utilizzato da
[...] per il pagamento del debito di P_ Controparte_3
A tale riguardo, in primo luogo, l'appellante ha rilevato che, stante il tempo trascorso fra il pagamento del debito (anno 2012) e l'introduzione del giudizio di primo grado
(anno 2023), non vi erano documenti bancari relativi alle operazioni contabili oggetto di causa, posto che la banca non conserva estratti conto e documenti contabili oltre i dieci anni.
In secondo luogo, ha lamentato che il Tribunale non aveva tenuto adeguatamente conto delle risultanze istruttorie e, segnatamente, delle dichiarazioni testimoniali di Tes_1
e i quali, presenti ad un incontro fra e il figlio
[...] Parte_6 Parte_1 presso la sede della società nell'anno 2012, avevano confermato l'interessamento P_ del primo per il pagamento del debito e la delega di questi al figlio per la P_ definizione della situazione debitoria della società, cui era seguita, in un momento successivo, la consegna di assegni da a per il Parte_1 P_ pagamento del debito. L'appellante ha evidenziato la piena credibilità di tali testimoni, soggetti terzi rispetto alla vicenda, i quali avevano reso una ricostruzione lineare e convergente dei fatti e non erano stati in grado di fornire dettagli in ordine agli assegni a causa del significativo lasso di tempo intercorso dal fatto storico. In terzo luogo, l'appellante ha rilevato che era amministratore di P_ [...]
– società parallela a – con sede Controparte_3 CP_2 Controparte_3 operativa in Pavia, sicché era soggetto idoneo allo svolgimento delle trattative con per la definizione della posizione debitoria di Controparte_4 Controparte_3
[...]
L'appellato ha dedotto l'inammissibilità del motivo di gravame, evidenziando che la parte motiva della sentenza impugnata concerneva plurimi elementi istruttori, che non erano stati oggetto di impugnazione e che quindi erano da ritenersi coperti dal giudicato, così come era coperta dal giudicato l'affermazione del giudicante, secondo cui, se anche la provvista fosse stata effettivamente fornita da non Parte_1 _1 aveva spiegato per quale ragione unico legittimato a pretendere il rimborso era considerati la natura fungibile del denaro e il versamento dello stesso Parte_1 da parte di come ammesso anche dalla stessa P_ _1
Il motivo di gravame è parzialmente fondato, nei limiti e alla luce delle considerazioni che seguono.
pag. 9/14 Preliminarmente, va rilevato che il giudice di primo grado, posta la validità del riconoscimento di debito datato 15.9.2016, ha ritenuto che non avesse _1 assolto all'onere probatorio – gravante a suo carico, ai sensi degli artt. 2697 c.c. e 1988
c.c. – di dimostrare l'assenza del titolo sottostante;
in particolare, il primo giudice ha ritenuto che l'allegazione di della provenienza da del _1 Parte_1 denaro impiegato da per l'estinzione del debito di P_ Controparte_3 fosse rimasta indimostrata.
A tale riguardo, il Tribunale ha evidenziato che non erano stati prodotti documenti - né erano state formulate istanze istruttorie - a dimostrazione del passaggio di denaro da al figlio che i testi avevano fatto un generico Parte_1 P_ riferimento alla volontà di di farsi carico del debito della società di Parte_1 famiglia e avevano riferito genericamente della consegna di assegni dallo stesso al figlio di cui non vi era tuttavia traccia documentale e, infine, che non era stata P_ dedotta la ragione per la quale avrebbe utilizzato il figlio come Parte_1 delegato al pagamento, facendo transitare la provvista sul conto di quest'ultimo, né
[...] aveva spiegato la ragione alla base della ritenuta legittimazione esclusiva di _1 alla restituzione della somma. Parte_1
Ciò posto, rileva la Corte che la ricognizione di debito di cui alla scrittura del 15.9.2016 ha effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale e determina la cd. astrazione processuale della causa debendi, con conseguente relevatio ab onere probandi in capo a il quale è dispensato dall'onere di provare l'esistenza e P_ la validità del predetto rapporto, che si presume esistente fino a prova contraria (cfr. ex plurimis, Cass. Civ., Sez. III, 3.11.2020, n. 24451; Cass. Civ., Sez. I, 13.6.2014, n.
13506; Cass. Civ., Sez. III, 16.11.2013, n. 21098). L'efficacia vincolante della ricognizione di debito può, tuttavia, venire meno qualora sia giudizialmente provato che il rapporto fondamentale non è mai sorto o è invalido o si è estinto ovvero esista una condizione o un altro elemento relativo al rapporto fondamentale, che possa comunque incidere sull'obbligazione oggetto del riconoscimento (v. ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 12.12.2023, n. 34733).
Occorre, dunque, esaminare la fondatezza della deduzione di secondo cui il _1 pagamento del debito di sarebbe stato effettuato da Controparte_3 con denaro fornito dal di lui padre, e, dunque, non in P_ Parte_1 proprio, bensì quale mandante di Parte_1
A tale riguardo, va rilevato che, dalla documentazione in atti (doc. 1 fasc. primo grado
, risulta che ha negoziato, in nome e per conto di P_ P_ [...]
un accordo transattivo con per la Controparte_3 Controparte_4 definizione della situazione debitoria relativa al decreto ingiuntivo n. 1738/2009 del
11.11.2009 (Proc. n. 4005/11), con previsione di pagamenti mensili di Euro 9.000,00. E' provato, a tale riguardo, che, in data 1.10.2010, ha bonificato, dal P_ proprio conto corrente (conto n. 488 820714 acceso presso Deutsche Bank sportello di
Pavia), la somma di Euro 9.000,00 a (doc. 2 fasc. primo grado . Controparte_4 P_
pag. 10/14 Inoltre, dalla documentazione in atti, risulta che, in data 8.5.2012 e 23.5.2012,
[...]
per conto di e Banca Intesa Sanpaolo hanno P_ P_ Controparte_3 raggiunto un ulteriore accordo transattivo cd. a saldo e stralcio della posizione debitoria di relativa al citato decreto ingiuntivo, con Controparte_3 previsione del pagamento, da parte di della somma di Euro 29.000,00 P_
(doc. 3 fasc. primo grado . _1
Nella comunicazione del 26.6.2012 di si dà atto che ha Controparte_4 P_ versato la somma di Euro 29.000,00 quale ultimo versamento a saldo e stralcio della sofferenza relativa al decreto ingiuntivo n. 1738/2009 e si dà atto, altresì, che
[...] ha versato complessivamente la somma di Euro 146.000,00 (doc. 3 fasc. primo P_ grado . _1
Rileva la Corte che, a fronte di ciò, risulta documentalmente provato il solo versamento della somma di Euro 9.000,00 da parte di effettuato, come si è detto, a P_ mezzo bonifico bancario dal conto corrente intestato personalmente a P_
(doc. 2 fasc. primo grado . P_
Per contro, a parte il versamento di tale somma, difetta la prova delle modalità con le quali avrebbe versato all'istituto di credito la residua somma dovuta né, a P_ fortiori, vi è prova della provvista impiegata da per tale residuo P_ pagamento e, dunque, in definitiva, difetta la prova dell'impiego, da parte di
[...]
di denaro proprio per l'estinzione del residuo debito di P_ Controparte_3
[...]
I testi e hanno fatto riferimento alla consegna di assegni Tes_1 Parte_6 da parte di al figlio per il pagamento del debito (cfr. verbale di Parte_1 P_ udienza del 11.5.2023). In particolare, ha dichiarato che “Ero presente all'incontro perché sono Tes_1 spessissimo insieme a . Mi sono trovato lì per caso. Ricordo che Parte_1 Parte_1 era preoccupato di questo debito e quindi aveva deciso di intervenire personalmente e, in proposito, aveva delegato il figlio . Non sono in grado di dire con precisione P_ perché non l'abbia fatto lui personalmente ed abbia delegato;
può essere perché P_
aveva rapporti con la e che “Ero anche in questo caso P_ Controparte_2
(primavera 2012, ndr) presente, io non ho guardato gli assegni, non sono in grado di dire che assegni fossero di quale importo, non ricordo se erano in una busta o semplicemente a mani. Neppure ricordo quanti erano” (cfr. verbale di udienza del
11.5.2023). Nello stesso senso, ha riferito che “ero presente all'incontro. All'epoca Parte_6 con mio zio e mio cugino ci vedevamo spesso. C'erano anche ed P_ Tes_1
C'era un debito della banca da mettere a posto. aveva detto che ci avrebbe Parte_1 pensato lui, e che avrebbe dato i soldi a per parlare con le Banche;
non so perché P_ non fosse andato personalmente. Forse perché non era residente in Italia” e che “Anche in quel caso (primavera 2012, ndr) ero presente. aveva dato a degli Parte_1 P_ assegni per pagare il debito di cui trattasi. Non ricordo di che assegni si trattasse, quanti erano e di quale importo, nel senso che non ho avuto modo di verificare, e
pag. 11/14 neppure con quali modalità erano stati consegnati (cfr. verbale di udienza del
11.5.2023).
Le dichiarazioni rese da tali testimoni possono ritenersi attendibili, in considerazione, sotto il profilo oggettivo, della linearità delle deposizioni e dell'assenza di contraddizioni interne e, sotto il profilo soggettivo, dell'assenza di rapporti significativi con le parti originarie del giudizio ( e e, dunque, P_ _1 dell'insussistenza in capo agli stessi di un eventuale interesse a un determinato esito della lite.
Né può indurre a diverse conclusioni il fatto che tali testi non siano stati in grado di indicare il numero degli assegni consegnati da al figlio e i Parte_1 P_ relativi importi, in considerazione del significativo lasso di tempo trascorso fra il fatto storico (primavera 2012) e la data della deposizione testimoniale (11.5.2023). Anzi, tali lacune, contrariamente, a quanto sostenuto dall'appellante, sono indicative della genuinità delle deposizioni. Infine, l'assenza di documentazione attestante la negoziazione degli assegni consegnati da all'istituto di credito per il pagamento del debito di P_ Controparte_3 si giustifica in considerazione del significativo lasso di tempo
[...] trascorso dal fatto (di oltre 11 anni), superiore al decennio, in relazione al quale il correntista può ottenere dall'istituto bancario la documentazione contabile (art. 119
T.U.B.). Da ultimo, è infondato il rilievo dell'appellato in ordine al passaggio in giudicato della statuizione della sentenza di primo grado in ordine alla mancata indicazione, da parte di della invocata legittimazione di al rimborso della somma _1 Parte_1 oggetto di causa, stante la stretta correlazione fra tale statuizione e quella relativa alla provvista utilizzata da per l'estinzione del debito, oggetto di gravame, con P_ conseguente inidoneità della prima al passaggio in giudicato in conseguenza dell'impugnazione della seconda.
La sentenza impugnata deve, dunque, essere parzialmente riformata, con riduzione della condanna degli eredi di al pagamento del minore importo di Euro 9.000,00 _1 in favore di oltre interessi al tasso legale dalla data del 15.9.2016 sino al P_ saldo.
5. Passando ad esaminare l'appello incidentale proposto da va rilevato P_ che tale parte, richiamando il principio di diritto affermato da Cass. Civ., Sez. VI, 2.8.2022 n. 23955, ha impugnato il rigetto, da parte del Tribunale, dell'eccezione di inammissibilità dell'opposizione per tardività. Il Tribunale aveva ritenuto infondata l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione sollevata da rilevando che il termine per l'opposizione decorreva dalla P_ conoscenza legale del provvedimento da impugnare e, dunque, nel caso di specie, dalla notifica dello stesso (avvenuta in data 24.2.2022) e non già dalla conoscenza “aliunde” del titolo monitorio, invocata da e che, pertanto, l'opposizione era da P_ considerarsi tempestiva, in quanto proposta in data 22.3.2022, nel rispetto del termine di cui all'art. 645 c.p.c.
pag. 12/14 La controparte ha chiesto il rigetto del motivo, evidenziando che la pronuncia citata da riguardava la diversa fattispecie dell'opposizione tardiva ex art 650 c.p.c. e P_ che prima della rinnovazione della notifica del titolo monitorio (avvenuta _1 in data 24.2.2022), non aveva avuto alcuna disponibilità materiale dell'atto di ingiunzione, ma era venuta a conoscenza esclusivamente della notizia di un'iscrizione ipotecaria effettuata sulla base di un titolo monitorio, di cui aveva, tuttavia, ignorato il contenuto.
Il motivo di appello non è fondato e meritevole di accoglimento.
Dalla documentazione versata in atti, risulta che aveva appreso _1 dell'esistenza del decreto ingiuntivo per cui è causa dalla visura catastale di un immobile di sua proprietà – ove era menzionata l'iscrizione di ipoteca sulla base del citato decreto ingiuntivo. Difetta, tuttavia, la prova che la stessa fosse venuta a _1 conoscenza, in quella occasione, del contenuto di tale titolo monitorio, sicché va escluso che ella fosse nelle condizioni, in tale data, di proporre l'opposizione, ai sensi dell'art. 645 c.p.c.
6. In accoglimento della domanda di parte appellante, deve essere disposta la cancellazione dell'iscrizione ipotecaria (di cui alla nota di iscrizione del 15.12.2021;
Reg. Gen. 24380 e Reg. Part. 4714 – Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di Pavia, doc. 7 fasc. appellante) effettuata, su richiesta di in forza del decreto P_ ingiuntivo opposto. Tale cancellazione si impone a seguito della revoca del decreto ingiuntivo opposto, disposta dal primo giudice.
Come è noto, l'iscrizione di ipoteca legale, operata sulla base di un decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo, costituendone atto di esecuzione, deve essere cancellata qualora divenga inefficace, a qualsiasi causa, tale titolo;
la cancellazione, inoltre, deve essere ordinata nello stesso provvedimento con cui viene accertata la sopravvenuta inefficacia del decreto ingiuntivo stesso (cfr. Cass. Civ., 21.11.2006, n.
24746; Cass. Civ., Sez. III, 13.6.2014, n. 13547; Cass. Civ., 4.12.1997, n. 12318).
La revoca del decreto ingiuntivo in esito al giudizio di opposizione, disposta dal primo giudice, comportando l'invalidità ab origine del provvedimento monitorio, impone, dunque, anche d'ufficio l'ordine di cancellazione dell'ipoteca giudiziale iscritta in forza della sua provvisoria esecutorietà (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 13.6.2014, n. 13547).
7. Sotto il profilo delle spese di lite, va preliminarmente rilevato che il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, a un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base a un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 26.3.2025, n. 8040; Cass. Civ., Sez. Lav.,
1.6.2016, n. 11423; Cass. Civ., Sez. VI, 18.3.2014, n. 6259).
pag. 13/14 L'esito del giudizio, la natura della causa, gli interessi coinvolti e la peculiarità delle questioni trattate, anche in considerazione dei rapporti familiari intercorrenti fra le parti e del lungo lasso temporale trascorso dal fatto storico oggetto di causa giustificano la compensazione delle spese di lite del giudizio di primo grado.
La sentenza di primo grado deve, quindi, essere riformata, con compensazione delle spese di lite fra le parti. L'accoglimento parziale dell'appello e le considerazioni sopra svolte giustificano, altresì, anche la compensazione fra le parti delle spese di lite del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, sull'appello principale proposto da e successivamente dagli eredi _1 Parte_1 Pt_2
e e sull'appello incidentale proposto da avverso la
[...] Parte_3 P_ sentenza n. 994/2023, pronunciata dal Tribunale di Pavia in data 26.7.2023, così provvede:
1. accoglie parzialmente l'appello principale e, per l'effetto, dichiara tenuti e condanna e in solido fra loro, quali eredi di Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
al pagamento in favore di della somma di Euro 9.000,00, oltre _1 P_ interessi al tasso legale dalla data del 15.9.2016 sino al saldo;
2. ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari presso l'Agenzia delle Entrate di Pavia la cancellazione dell'ipoteca iscritta presso la medesima Conservatoria al Reg.
Gen. n. 24380; Reg. Part. 4714 in data 15.12.2021;
3. respinge l'appello incidentale proposto da P_
4. compensa per intero fra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Così deciso in Milano, il 16.4.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Cristina Ravera Domenico Bonaretti
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