Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza 05/12/2025, n. 3460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3460 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03460/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01540/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1540 del 2025, proposto da
Comune di Mascali, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Lucio Concetto Fresta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'esecuzione del giudicato
nascente dalla sentenza della Corte d’Appello di Catania n. 1598/2024;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 la dott.ssa OL NA ZZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte d’Appello di Catania ha condannato il Ministero dell’Interno al pagamento, in favore del Comune di Mascali, della somma di €. 499.136,00, oltre interessi legali dalla domanda, per le causali ivi indicate, nonché a rifondere all’Ente le spese di lite.
2. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, il Comune ricorrente ha rappresentato che il Ministero intimato non ha spontaneamente dato esecuzione al sopra citato titolo, seppure ritualmente notificato, ad eccezione di quanto dovuto a titolo di spese legali; sicché ne ha chiesto l’ottemperanza ai sensi dell’art. 112 c.p.a., anche a mezzo nomina di Commissario ad acta , con condanna dell’Amministrazione al pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio, oltre che di una ulteriore somma fissata ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) del c.p.a. a titolo di penalità di mora.
3. Il Ministero intimato si è costituito in giudizio con memoria di stile.
4. All’udienza camerale del 21 ottobre 2025, il Collegio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., ha rilevato la mancata produzione dell’attestazione di passaggio in giudicato della sentenza oggetto di ottemperanza e, su richiesta del difensore di parte ricorrente, ha rinviato la trattazione della causa al 2 dicembre 2025, onde consentirne il deposito.
5. Alla camera di consiglio del 2 dicembre 2025, sentite le parti, il ricorso è strato trattenuto in decisione.
6. Il ricorso è fondato.
6.1. Sussistono, infatti, tutti i presupposti di legge a supporto della chiesta ottemperanza, essendo la pretesa del Comune ricorrente fondata su un titolo esecutivo ritualmente notificato e passato in giudicato, come da attestazioni in atti, essendo decorso il termine di cui all’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996 e non constando, per converso, l’esatto e integrale adempimento da parte del Ministero resistente di quanto disposto in sentenza.
6.2. Ritiene il Collegio di dover fare applicazione nel caso di specie del principio normativo sancito dall’art. 2697 c.c., secondo cui i fatti estintivi, modificativi ed impeditivi del diritto azionato vanno provati da chi ha interesse ad eccepirli. Avendo il Comune ricorrente fornito la prova del fatto costitutivo del diritto ad agire in ottemperanza secondo la previsione di cui all’art. 112, comma II, lett. c) c.p.a., incombeva sull’Amministrazione resistente l’onere di provare l’estinzione del diritto, onere che tuttavia non è stato assolto.
7. Alla luce delle predette considerazioni, il ricorso va accolto, dovendosi ordinare al Ministero intimato di ottemperare integralmente al giudicato in epigrafe nel termine di novanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore, della presente sentenza.
8. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine di cui sopra, va nominato sin d’ora quale Commissario ad acta il Capo del Dipartimento per l'amministrazione generale, per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell’Interno, con facoltà di delega ad altro dirigente/funzionario del medesimo ufficio dotato della necessaria professionalità, il quale, su istanza di parte interessata, provvederà in via sostitutiva a tutti gli adempimenti esecutivi nell’ulteriore termine di novanta giorni.
9. Non si ritiene, invece, di dover fissare l’ulteriore somma richiesta ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a. per l’eventuale ulteriore violazione del giudicato (cosiddetta penalità di mora), tenuto conto delle specifiche difficoltà nell’adempimento collegate all’esistenza di vincoli normativi e di bilancio e, in generale, allo stato della finanza pubblica (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. II-ter, n. 10526/2024), e posto che, peraltro, la sentenza di cui si chiede l’esecuzione ha già espressamente riconosciuto al Comune ricorrente gli interessi legali dalla data della domanda.
10. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando:
- accoglie il ricorso e, per l’effetto, ordina al Ministero dell’Interno di dare integrale esecuzione alla sentenza in epigrafe, nel termine indicato in motivazione;
- nomina Commissario ad acta il Capo del Dipartimento per l'amministrazione generale, per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell’Interno, con facoltà di delega, il quale provvederà in sostituzione del Ministero inadempiente, come indicato in motivazione;
- condanna il predetto Ministero al pagamento, in favore del Comune ricorrente, delle spese di giudizio, che si liquidano in complessivi € 3.000,00 (euro tremila/00), oltre oneri di legge.
Manda alla Segreteria di trasmettere copia della presente decisione alle parti, nonché al Commissario ad acta presso la sua sede di servizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ES NA BA, Presidente
Giuseppina Alessandra Sidoti, Consigliere
OL NA ZZ, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OL NA ZZ | ES NA BA |
IL SEGRETARIO