Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 10/04/2025, n. 1545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1545 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE Ordinario di BARI
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Bari, in persona del Giudice del lavoro, dott.ssa Maria Luisa TRAVERSA, all'udienza del 10 aprile 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA contestuale ex art. 429 c.p.c.
nella causa di previdenza iscritta sul ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 7139 dell'anno 2024
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. STEA Gaetano ed elettivamente domiciliata Parte_1
presso il suo studio legale in Bari, alla via Principe Amedeo, n. 39
- Ricorrente -
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. PUNZI CP_1
Cosimo Nicola, elettivamente domiciliato presso la propria avvocatura distrettuale in Bari, alla via
Putignani, n. 108
- Resistente -
FATTO E DIRITTO
In data 29.05.2024 entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione Parte_1
della dichiarazione di dissenso, depositava il ricorso introduttivo del giudizio di merito, contestando le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio e chiedendo il riconoscimento del diritto all'assegno
(12.04.2023), oltre spese di lite.
L' resisteva in giudizio e chiedeva il rigetto della domanda. CP_1
Il ricorso, in adesione alle risultanze dell'attività peritale condotta dal nominato c.t.u., dott. Per_1
va accolto.
Gli artt. 2 e 12 della legge n. 118 del 1971 prevedono il riconoscimento di una pensione di inabilità in favore dei soggetti affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa. Il diritto, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 104 del 1992, tiene conto della natura e consistenza della patologia, nonché dell'efficacia delle terapie riabilitative e della capacità complessiva individuale residua. Pertanto, chi voglia vedersi riconosciuta la suddetta indennità deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento e il grado di invalidità idoneo a determinarne l'attribuzione.
Ai sensi dell'art. 13 della suddetta legge, agli invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno, nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 74 per cento, che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste, è concesso, a carico dello Stato ed erogato dall' un assegno CP_1 mensile con le condizioni e modalità previste per l'assegnazione della pensione di cui all'art. 12.
Qualora la riduzione della capacità lavorativa sia pari o superiore al 67%, è riconosciuta in favore del richiedente l'esenzione dal pagamento delle spese sanitarie (c.d. ticket).
Nel caso di specie, la ricorrente è risultata affetta da “asma bronchiale non allergica, esiti di valvuloplastica mitralica con insufficienza mitralica residua di grado lieve, insufficienza tricuspidalica di grado lieve-medio, extrasistolia, lieve ipertensione polmonare, disturbo d'ansia, spondiloartrosi lombare con discopatie ad L4-L5 ed L5-S1, spalle dolorose bilateralmente in soggetto con tendinopatia inserzionale bilaterale, esiti di isterectomia per carcinoma cervice uterina”.
Nello specifico, l'istante è “affetta dall'età di 20 anni da asma bronchiale non allergica in trattamento farmacologico […] da stimare nella misura del 35%”.
Inoltre, mentre gli “esiti di valvuloplastica mitralica con insufficienza mitralica residua di grado lieve, insufficienza tricuspidalica intermedia, lieve ipertensione polmonare” comportano un percentuale di invalidità “pari al 30%”, l'aritmia extrasistolica “incide nella misura dell'11%”.
Trattandosi, pertanto, di affezioni concorrenti, “inerenti all'apparato cardiocircolatorio”, esse sono da valutare, “applicando la formula salomonica, nella misura complessiva del 40%”.
Per quanto concerne, invece, l'apparato osteoarticolare, coesistono affezioni (“spondiloartrosi lombare con protrusione discale a L4-L5 con focale ernia discale che impronta sul sacco durale e protrusione discale ad L5-S1 con impronta sul sacco durale: 15%; spalle dolorose bilateralmente in soggetto con tendinopatia inserzionale bilaterale 10%”) che, mediante applicazione di “formula salomonica”, determinano una “percentuale invalidante complessiva pari al 24%”.
Infine, vanno considerati il “disturbo d'ansia: 15%” e gli “esiti di isterectomia per carcinoma cervice uterina: 11%”.
Di talché, mediante ricorso a “formula a scalare sui valori esposti”, ne consegue una “riduzione della capacità lavorativa generica in misura del 77%”.
La domanda, dunque, va accolta, con riconoscimento in favore della ricorrente del diritto all'assegno mensile, di cui all'art. 13, legge n. 118 del 1971, “con decorrenza dalla data della visita di revisione del giorno 12.4.2023, da revisionare nel dicembre 2026”.
Le spese di lite (€ 1.100,00 per la fase di a.t.p. ed € 2.250,00 per il giudizio di merito) seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
Le spese di c.t.u. vengono liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
con ricorso depositato in data 29.05.2024, nei confronti dell' così provvede:
[...] CP_1
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, riconosce in favore della ricorrente il diritto all'assegno mensile, di cui all'art. 13, legge n. 118 del 1971, con decorrenza dalla data della visita di revisione
(12.04.2023);
2) condanna l' soccombente al pagamento in favore della ricorrente delle spese processuali, CP_1 liquidate in € 3.350,00 (€ 1.100,00 per la fase di a.t.p. ed € 2.250,00 per il giudizio di merito) per onorario, r.f., i.v.a. e c.a.p., da distrarre al procuratore dichiaratosi anticipatario;
3) liquida le spese di c.t.u. come da separato decreto.
Bari, 10 aprile 2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Maria Luisa Traversa