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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/12/2025, n. 9879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9879 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO SEZIONE SETTIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dr.ssa Giuseppina Ester Perfetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa ordinaria di cognizione iscritta al n. R.G. 31907/2024 promossa da
), con il patrocinio dell'avv. Pierino Tresoldi Parte_1 P.IVA_1
OPPONENTE contro titolare della ditta individuale POLCI EDILIZIA Controparte_1
C.F._1
OPPOSTO CONTUMACE CONCLUSIONI Per l'opponente:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, così provvedere: IN VIA PRELIMINARE: - rigettare la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto per tutti i motivi dedotti. NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: - revocare il decreto ingiuntivo opposto perché illegittimo, invalido ed inefficace nei confronti dell'opponente per tutti i motivi esposti in narrativa e respingere nel merito le domande proposte dalla convenuta opposta nei confronti dell'opponente, poiché infondate sia in fatto che in diritto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio. IN VIA ISTRUTTORIA: con riserva di ulteriormente dedurre, precisare, argomentare, produrre documenti, articolare capitoli di prova ed indicare testi nei termini di legge.”
pagina 1 di 3 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
, titolare della ditta individuale Polci Edilizia ha ottenuto il decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 8819/2024 emesso dal Tribunale di Milano con cui, in accoglimento della sua domanda, è stato ingiunto a il pagamento di € 56.668,45, oltre Parte_1 interessi e spese del procedimento, portato dalla fattura n. 57/001 del 11.9.23 riferita al prezzo del contratto di subappalto stipulato il 16.05.22 tra le parti per l'esecuzione dei lavori di efficientamento energetico e riqualificazione da eseguire presso il cantiere
“Condominio Palazzina A.R. 6” Via Aldo Moro n 3 di Montecassiano (MC) . Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo ha Parte_1 convenuto in giudizio , titolare della ditta ia, Controparte_1 esponendo che: - le lavorazioni descritte ai punti 7-11, 41, 41bis, 42, 61, 65 del computo metri allegato al contratto di subappalto (doc 2 opp.te) non erano state del tutto eseguite mentre quelle effettivamente realizzate erano risultate affette da svariate criticità contestate e riportate nei report periodici redatti dal professionista incaricato dalla committenza della supervisione del cantiere (docc. 3,5,11,17 opp.te); la subappaltatrice non aveva contabilizzato regolarmente le ore lavorate dalle maestranze e non aveva consegnato la documentazione tecnica necessaria, tra cui la dichiarazione di conformità delle opere svolte, oltre che quella attestante la regolarità della posizione lavorativa e contributiva dei dipendenti;
- l'opera era stata consegnata con ritardo rispetto al termine contrattualmente previsto (doc. 22 opp.te); con accordo verbale le parti avevano convenuto che i pagamenti del subappaltatore sarebbero seguiti a quelli ricevuti dal committente di Parte_1
Ha chiesto al Tribunale di Milano di revocare il decreto ingiuntivo opposto e di respingere le domande di . Controparte_1
Con decreto ex art 171bis c.p.c. il giudice ha dato atto della mancata costituzione del convenuto ma, in assenza di prova della notificazione della citazione, ha riservato al prosieguo l'eventuale dichiarazione di contumacia. All'udienza di prima comparizione delle parti è stata dichiarata la contumacia del convenuto e quindi, su richiesta dell'opponente, la causa è entrata nella fase decisoria. Ciò premesso, l'opposizione è fondata e meritevole di accoglimento per la ragione che segue. Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il creditore opposto (solo formalmente convenuto) assume la veste sostanziale di attore e, a fronte dell'opposizione proposta dall'ingiunto, è tenuto a fornire la prova dei fatti costitutivi del diritto di credito azionato con il ricorso alla procedura monitoria. Nel caso in esame, l'opposto (attore sostanziale) non ha ritenuto di costituirsi nel presente giudizio di opposizione ed è rimasto contumace;
così facendo non ha provato i pagina 2 di 3 fatti costitutivi della domanda di pagamento avanzata con il ricorso per decreto ingiuntivo, che vengono specificatamente contestati dall'ingiunta nell'atto introduttivo del presente giudizio. Ne consegue che va accolta l'opposizione e deve essere revocato il decreto ingiuntivo opposto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, ex DM 55/14, 37/18, 147/22 tenendo conto dell'assenza di istruzione e dello svolgimento del processo nella contumacia dell'opposto, e, quindi, con la massima riduzione del valore medio della fase di trattazione/istruttoria e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione VII Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, accoglie l'opposizione proposta da al decreto ingiuntivo n. Parte_1
8819/2024 emesso dal Tribunale di Milano in favore di , titolare della Controparte_1 ditta individuale Polci Edilizia;
revoca il decreto ingiuntivo n. 8819/2024 emesso dal Tribunale di Milano in favore di
, titolare della ditta individuale Polci Edilizia. Controparte_1
Condanna parte opposta a rifondere all'opponente le spese processuali, liquidate in € 9.141,50 per compenso, oltre rimborso forfetario per spese generali in misura del 15%, oltre CPA e IVA. Milano, 19.12.2025
IL GIUDICE
dr.ssa Giuseppina Ester Perfetti
pagina 3 di 3
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO SEZIONE SETTIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dr.ssa Giuseppina Ester Perfetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa ordinaria di cognizione iscritta al n. R.G. 31907/2024 promossa da
), con il patrocinio dell'avv. Pierino Tresoldi Parte_1 P.IVA_1
OPPONENTE contro titolare della ditta individuale POLCI EDILIZIA Controparte_1
C.F._1
OPPOSTO CONTUMACE CONCLUSIONI Per l'opponente:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, così provvedere: IN VIA PRELIMINARE: - rigettare la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto per tutti i motivi dedotti. NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: - revocare il decreto ingiuntivo opposto perché illegittimo, invalido ed inefficace nei confronti dell'opponente per tutti i motivi esposti in narrativa e respingere nel merito le domande proposte dalla convenuta opposta nei confronti dell'opponente, poiché infondate sia in fatto che in diritto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio. IN VIA ISTRUTTORIA: con riserva di ulteriormente dedurre, precisare, argomentare, produrre documenti, articolare capitoli di prova ed indicare testi nei termini di legge.”
pagina 1 di 3 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
, titolare della ditta individuale Polci Edilizia ha ottenuto il decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 8819/2024 emesso dal Tribunale di Milano con cui, in accoglimento della sua domanda, è stato ingiunto a il pagamento di € 56.668,45, oltre Parte_1 interessi e spese del procedimento, portato dalla fattura n. 57/001 del 11.9.23 riferita al prezzo del contratto di subappalto stipulato il 16.05.22 tra le parti per l'esecuzione dei lavori di efficientamento energetico e riqualificazione da eseguire presso il cantiere
“Condominio Palazzina A.R. 6” Via Aldo Moro n 3 di Montecassiano (MC) . Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo ha Parte_1 convenuto in giudizio , titolare della ditta ia, Controparte_1 esponendo che: - le lavorazioni descritte ai punti 7-11, 41, 41bis, 42, 61, 65 del computo metri allegato al contratto di subappalto (doc 2 opp.te) non erano state del tutto eseguite mentre quelle effettivamente realizzate erano risultate affette da svariate criticità contestate e riportate nei report periodici redatti dal professionista incaricato dalla committenza della supervisione del cantiere (docc. 3,5,11,17 opp.te); la subappaltatrice non aveva contabilizzato regolarmente le ore lavorate dalle maestranze e non aveva consegnato la documentazione tecnica necessaria, tra cui la dichiarazione di conformità delle opere svolte, oltre che quella attestante la regolarità della posizione lavorativa e contributiva dei dipendenti;
- l'opera era stata consegnata con ritardo rispetto al termine contrattualmente previsto (doc. 22 opp.te); con accordo verbale le parti avevano convenuto che i pagamenti del subappaltatore sarebbero seguiti a quelli ricevuti dal committente di Parte_1
Ha chiesto al Tribunale di Milano di revocare il decreto ingiuntivo opposto e di respingere le domande di . Controparte_1
Con decreto ex art 171bis c.p.c. il giudice ha dato atto della mancata costituzione del convenuto ma, in assenza di prova della notificazione della citazione, ha riservato al prosieguo l'eventuale dichiarazione di contumacia. All'udienza di prima comparizione delle parti è stata dichiarata la contumacia del convenuto e quindi, su richiesta dell'opponente, la causa è entrata nella fase decisoria. Ciò premesso, l'opposizione è fondata e meritevole di accoglimento per la ragione che segue. Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il creditore opposto (solo formalmente convenuto) assume la veste sostanziale di attore e, a fronte dell'opposizione proposta dall'ingiunto, è tenuto a fornire la prova dei fatti costitutivi del diritto di credito azionato con il ricorso alla procedura monitoria. Nel caso in esame, l'opposto (attore sostanziale) non ha ritenuto di costituirsi nel presente giudizio di opposizione ed è rimasto contumace;
così facendo non ha provato i pagina 2 di 3 fatti costitutivi della domanda di pagamento avanzata con il ricorso per decreto ingiuntivo, che vengono specificatamente contestati dall'ingiunta nell'atto introduttivo del presente giudizio. Ne consegue che va accolta l'opposizione e deve essere revocato il decreto ingiuntivo opposto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, ex DM 55/14, 37/18, 147/22 tenendo conto dell'assenza di istruzione e dello svolgimento del processo nella contumacia dell'opposto, e, quindi, con la massima riduzione del valore medio della fase di trattazione/istruttoria e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione VII Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, accoglie l'opposizione proposta da al decreto ingiuntivo n. Parte_1
8819/2024 emesso dal Tribunale di Milano in favore di , titolare della Controparte_1 ditta individuale Polci Edilizia;
revoca il decreto ingiuntivo n. 8819/2024 emesso dal Tribunale di Milano in favore di
, titolare della ditta individuale Polci Edilizia. Controparte_1
Condanna parte opposta a rifondere all'opponente le spese processuali, liquidate in € 9.141,50 per compenso, oltre rimborso forfetario per spese generali in misura del 15%, oltre CPA e IVA. Milano, 19.12.2025
IL GIUDICE
dr.ssa Giuseppina Ester Perfetti
pagina 3 di 3