CA
Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 24/11/2025, n. 630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 630 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
La Corte d'Appello di Perugia
Sezione unica civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati
1) dott. Simone Salcerini presidente
2) dott. Ombretta Paini consigliere
3) dott. Piero Aguzzi giudice ausiliario rel. e est.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 456/2023 di r.g.a.c.,
PROMOSSA DA
, rappresentato e difeso dagli Avvocati Alessandro Sorci e Paolo Spacchetti, Parte_1
elettivamente domiciliato nello studio di quest'ultimo in Magione (PG) Via Sacco e Vanzetti 25
B, appellante
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv. Paola Trebbi, elettivamente domiciliata nel di lei studio in Città di Castello (PG) Via della Consuma 14, appellata
Arch. , rappresentato e difeso dall'Avv. Marcello Pecorari, elettivamente CP_2 CP_3
domiciliato nel di lui studio in Città di Castello (PG) Via Carlo Liviero 2, appellato
, rappresentato e difeso dall'Avv. MO Pimpinicchio, elettivamente Controparte_4
domiciliato nel di lei studio in Perugia, Via Briganti 69 M, appellato
E NEI CONFRONTI DI
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_5 difesa dall'Avv. Silvia Cutini, elettivamente domiciliata nel di lei studio in Perugia, Piazza Italia
9, appellata, terza chiamata
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_6
difesa dall'Avv. Ulisse Bardani, elettivamente domiciliata nel di lui studio in Perugia, Via
Bontempi 1, appellata, terza chiamata
AVVERSO
1 la sentenza definitiva n. 945/2023, pronunciata dal Tribunale di Perugia, in persona della Dr.ssa
MO Di IA, nel giudizio n. 6102/2015 R.G., pubblicata il 14.06.2023, la quale ha rigettato la domanda risarcitoria avanzata da e lo ha condannato alla refusione delle Parte_1 spese di lite.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
, Note: Accogliere per i motivi tutti, autonomi e disgiunti, dedotti in narrativa l'appello Controparte_7
e, per l'effetto, in riforma totale in ogni sua parte della sentenza impugnata, accogliere tutte le conclusioni avanzate in primo grado che qui si riportano: Ogni contraria istanza reietta, accertare e dichiarare le responsabilità dei convenuti, in solido o in via concorrente, ciascuno per il proprio grado di responsabilità, e condannarli al risarcimento di tutti i danni patrimoniali subiti e subendi dall'attore nella misura indicata dal CTP Ing. di euro - €. 111.938,85 (€. 76.938,85 differenza di incentivo per 20 Per_1 anni + €. 35.000,00 per inefficienza dell'impianto) considerando i 20 anni di vita utile dell'impianto o in €.
146.365,81 (€. 111.365,81 differenze di incentivo per 30 anni + €. 35.000,00 per inefficienza dell'impianto) considerando i 30 anni di vita utile dell'impianto”. Ovvero, in subordine, nella misura minore indicata dal CTU: l'importo da risarcire tra maggior spesa sostenuta e mancato guadagno è di euro 84.047,06 (19.601,05 + 64.446,01). Fatta salva, in via ulteriormente subordinata, ogni diversa somma superiore o inferiore, che verrà quantificata all'esito del presente giudizio. Con interessi e rivalutazione, ove dovuti. Con vittoria di spese e compenso professionale di ambo i gradi di giudizio. Oltre alle spese di CTU e CTP, ovvero in via subordinata con compensazione delle spese.
Note:“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Perugia, disattesa ogni contraria istanza, Controparte_1
eccezione e deduzione e previe le opportune declaratorie, previo rigetto di ogni eccezione, domanda e/o istanza avversaria, ivi compresa quella di richiamo del CTU per rendere chiarimenti, così giudicare: -in via pregiudiziale: in merito alla eccezione di nullità dell'atto di citazione si richiama tutto quanto dedotto ed eccepito negli atti e scritti difensivi del I° grado e nelle pagine 20, 21 e 22 del presente atto;
-in via preliminare: in merito alle eccezioni di decadenza e prescrizione dell'azione promossa dalla ditta individuale del nei confronti di si richiama tutto quanto dedotto ed eccepito Parte_1 Controparte_1 negli atti e scritti difensivi del I° grado e nelle pagine 22, 23 e 24 del presente atto;
-nel merito in via principale: rigettare integralmente tutte le domande, richieste e conclusioni svolte da controparte alla pagina 34 dell'atto di impugnazione, sia “in via istruttoria”, sia “in via principale”, in quanto tutti i motivi di appello proposti sono inammissibili e infondati, e -per l'effetto- confermare la sentenza n. 945/2023 emessa in data 14.06.23 e pubblicata in pari data (nel giudizio recante in numero R.G. n. 6102/2015) dal
Giudice del Tribunale di Perugia, Dott.ssa MO Di IA oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute, per tutti i motivi esposti nel presente atto;
-nel merito in via subordinata: per la malaugurata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'avversa impugnazione, accertare e dichiarare l'obbligo del terzo (C.F. e P.I. , in persona del Controparte_5 P.IVA_1 procuratore speciale e legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, Piazza Guglielmo Marconi
2 n. 25, di manlevare e tenere integralmente indenne la da qualsiasi onere, costo, Controparte_1 esborso, o pregiudizio economico, connesso all'eventuale accoglimento delle domande formulate da parte appellante;
-nel merito in via ulteriormente subordinata: per la malaugurata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'avversa impugnazione, si chiede che l'eventuale condanna di al risarcimento dei danni in favore dell'appellante venga limitata alla minor somma di Controparte_1 ragione e di giustizia, in base all'eventuale grado di responsabilità degli appellati che dovesse essere accertata in corso di causa ed eventualmente ridurre, altresì, il risarcimento in virtù del concorso causale dell'attore/appellante nella causazione del danno, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227 c.c.; -in ogni caso: con vittoria di spese, compensi professionali e rimborso forfettario nella misura del 15%, oltre Iva
(ove dovuta) e Cpa, del presente grado di giudizio, comprensivo della fase cautelare, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore, che si dichiara antistatario e con vittoria delle spese, compensi professionali, rimborso forfettario nella misura del 15%, oltre Iva e Cpa, del giudizio di I° grado, da distrarsi in favore del precedente difensore Avv. Alessandro Sirleo, che si è dichiarato antistatario, con conferma delle spese della CTU espletata in I° grado a carico di . Parte_1
Arch. Nelle note si riporta alle note del 16.12.2024: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello Testimone_1
di Perugia, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e previe le opportune declaratorie, previo rigetto di ogni eccezione, domanda e/o istanza avversaria, ivi compresa quella di richiamo del CTU per rendere chiarimenti, così giudicare: -in via pregiudiziale: in merito alla eccezione di nullità dell'atto di citazione, si richiama tutto quanto esposto negli scritti difensivi del I° grado ed alla pagina 18 del presente atto;
-in via preliminare: in merito alla carenza di legittimazione passiva dell'Arch. Tes_1
si richiama tutto quanto esposto negli atti e scritti difensivi del I° grado ed alle pagine 18 e 19 del
[...] presente atto;
in merito alla qualificazione della domanda ed alle correlate eccezioni di decadenza e prescrizione dell'azione promossa dalla ditta individuale del nei confronti dell'Arch. Parte_1 Tes_1
si richiama tutto quanto dedotto ed eccepito negli scritti difensivi del I° grado ed alle pagine 19 e
[...]
20 del presente atto;
-nel merito in via principale: rigettare integralmente tutte le domande, richieste e conclusioni svolte dall'appellante alla pagina 34 dell'atto di impugnazione, sia “in via principale”, sia “in via istruttoria”, in quanto tutti i motivi di appello proposti sono inammissibili e infondati, e per l'effetto confermare la sentenza n. 945/2023 emessa il 14/06/2023 e pubblicata in pari data (nel giudizio recante in numero R.G. n. 6102/2015) dal Giudice del Tribunale di Perugia, Dott.ssa MO Di IA, oggi oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute, per tutti i motivi esposti nel presente atto;
- nel merito in via subordinata: per la malaugurata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'avversa impugnazione, accertare e dichiarare l'obbligo del terzo (C.F. e Controparte_6
P.I. , in persona del Dirigente Responsabile degli Ispettorati Sinistri e legale rappresentante P.IVA_2 pro-tempore, con sede in Milano, Via Ignazio Gardella n. 2, a manlevare e tenere integralmente indenne
l'Arch. da qualsiasi onere, costo, esborso, o pregiudizio economico, connesso all'eventuale Testimone_1 accoglimento delle domande formulate da parte appellante;
-in via ulteriormente subordinata: per la
3 malaugurata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'avversa impugnazione, si chiede che l'eventuale condanna dell'Arch. al risarcimento dei danni in favore dell'appellante Testimone_1 venga limitata alla minor somma di ragione e di giustizia, in base all'eventuale grado di responsabilità degli appellati che dovesse essere accertato in corso di causa ed eventualmente ridurre, altresì, il risarcimento in virtù del concorso causale dell'attore / odierno appellante nella causazione del danno, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227 c.c.; -in ogni caso: con vittoria di spese, compensi professionali e rimborso forfettario nella misura del 15%, oltre Iva e Cpa del presente grado di giudizio, comprensivo della fase cautelare, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore, che si dichiara antistatario e con vittoria delle spese, compensi professionali, rimborso forfettario nella misura del 15%, oltre Iva e Cpa, del giudizio di I° grado, da distrarsi in favore del precedente difensore Avv. Alessandro Sirleo, che si è dichiarato antistatario, con conferma delle spese della CTU espletata in I° grado a carico di
[...]
”. Parte_1
. Note: Voglia l'Ill.ma Corte adita rigettare perché destituito di fondamento in fatto Controparte_4
ed in diritto l'appello proposto dal Sig. avverso la sentenza resa dal Tribunale di Perugia, Parte_1
n. 945/2023 pubblicata il 14/06/2023. Con vittoria di spese e compensi professionali.
Note: in via principale a- respingere integralmente l'impugnazione proposta dalla Controparte_5
in quanto inammissibile ed infondata;
con vittoria di spese, compensi Controparte_8 professionali, contributo forfettario ed accessori di legge. In ogni caso b – respingere la domanda di garanzia stante l'inoperatività della polizza n. 338004003 in relazione ai fatti denunciati dall'appellante, per quanto esposto al punto a) della sezione del presente atto relativa alla riproposizione delle eccezioni
e deduzioni ex art. 346 c.p.c., dichiarare che nulla deve ed a nessun titolo;
con Controparte_5 vittoria di spese, compensi professionali, contributo forfettario ed accessori di legge;
In via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attrice c- dichiarare, ai sensi del combinato disposto degli artt.1913 e 1915 c.c. e dell'art.
5.1 della polizza n. 338004003, la perdita in capo all'assicurata del diritto all'indennizzo e per l'effetto respingere la domanda di garanzia, ovvero ridurre il diritto all'indennizzo in ragione del pregiudizio concretamente subito;
con vittoria di spese, compensi professionali, contributo forfettario ed accessori di, d legge. In via ulteriormente subordinata, nell'ipotesi di accoglimento della domanda principale e della domanda di manleva - dichiarare Controparte_5 tenuta alla garanzia nei soli limiti contrattuali e dei massimali assicurati, con applicazione delle
[...] franchigie pattuite;
in ogni caso, con vittoria di spese, compensi professionali, contributo forfettario ed accessori di legge. In via istruttoria, si insiste per la conferma del rigetto dell'istanza avversaria di richiamo del CTU a chiarimenti, in quanto tardiva e comunque ininfluente ai fini del decidere
. Note del 17.12.2024: In tesi Rigettare integralmente l'impugnazione Controparte_6
proposta da , in quanto infondata nei termini della sua formulazione. In via subordinata Parte_1
Respingere la domanda di garanzia, stante l'inoperatività della polizza invocata, in virtù di quanto esposto nel presente atto (paragrafo III). In via di ulteriore subordine Accertare e dichiarare che, in
4 applicazione della lettera K delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia è operativa con il sottolimite di € 125.000,00 per ogni sinistro;
e, in ogni caso, con scoperto del 10% per ciascun danno, con minimo pari al 1 per 1000 ed il massimo apri al 1 per 100 del massimale assicurato. In ogni caso Con vittoria di spese ed onorari;
e comunque con vittoria delle competenze dei due gradi di giudizio, oltre rimborso forfetario. In via istruttoria Si chiede il rigetto dell'istanza di richiamo del C.T.U. svolta dall'appellante, in quanto del tutto superflua e defatigatoria.
SINTESI DELLO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
1. Con atto di citazione notificato il 23-28/10/15 per l'udienza del 10.3.2016 Parte_1
titolare della omonima ditta individuale, conveniva avanti il Tribunale civile di Perugia l'Arch. in proprio, la società e il Sig. . Testimone_1 Controparte_1 Controparte_4
Allegava di avere richiesto la consulenza di per la realizzazione di un Controparte_4
impianto fotovoltaico in Mugnano Strada Montebuono 16, nonché indicazioni sugli operatori a cui rivolgersi. Su indicazione del aveva incaricato l'arch. in proprio e la CP_4 Testimone_1
di cui il era Legale rappresentante, di installare l'impianto fotovoltaico Controparte_1 CP_2
della potenza di 50 KW e di occuparsi della pratica finalizzata al conseguimento della massima tariffa incentivante.
aveva indicato gli operatori a cui rivolgersi e fornito consulenza sul modello Controparte_4
da installare. L'Arch. aveva progettato l'impianto, consigliando il al Testimone_1 Parte_1
modulo fotovoltaico. L' aveva provveduto, a mezzo dello stesso Arch. CP_1 Testimone_1
alla direzione dei lavori, curando poi la parte amministrativa di ottenimento della tariffa incentivante e di autorizzazione alla messa in funzione.
Richiesta l'ammissione all'incentivo in data 01.07.2013, con provvedimento del 27.1.2014 il
GS negava l'accesso alla massima tariffa incentivante, in quanto l'impianto, del tipo CP_9
unica, non poteva ritenersi innovativo e integrato, mentre i pannelli sandwich
[...]
assicuravano da soli la tenuta dell'acqua. L'incentivo veniva quindi riconosciuto per la tipologia impianto su edificio.
Ritenendo che il mancato conseguimento del risultato fosse da ascrivere a inadempimento dei convenuti, l'attore ne chiedeva la condanna al risarcimento dei danni sotto il profilo del danno emergente (spese di realizzazione dell'impianto) e del lucro cessante, per il mancato riconoscimento dell'incentivo.
Nel procedimento, che aveva assunto il n.r.g.a.c. 6102/15, con comparsa depositata il
17.02.2016 si costituivano tempestivamente e l'arch. i quali Controparte_1 Testimone_1
concludevano per il rigetto della domanda e in ipotesi per la riduzione del risarcimento ai sensi dell'art. 1227 c.c.. Eccepivano la nullità della citazione e l'improcedibilità della domanda per
5 mancato esperimento della negoziazione assistita. Nel merito l'arch. eccepiva il proprio CP_2 difetto di legittimazione passiva, negando di avere ricevuto dal l'incarico di Parte_1 progettista. Sia l'Arch. che la eccepivano la prescrizione e la Testimone_1 CP_1 decadenza dell'azione di garanzia ai sensi dell'art. 2226 c.c., e la ai sensi dell'art. CP_1
1667 c.c.. Evidenziavano che la scelta dei materiali proveniva dall'attore con la consulenza di
. Il diniego del GS era dipeso da scelte tecniche dell'attore e non da Controparte_4
carenze afferenti all'iter progettuale o amministrativo. In via subordinata chiedevano di ridurre il risarcimento ex art. 1227 c.c.. Chiedevano infine l'autorizzazione a chiamare in causa le proprie assicurazioni ( per e Controparte_5 Controparte_1 Controparte_6 per l'arch. , per esserne manlevati.
[...] CP_2
si costituiva con comparsa del 04.03.2016, fuori dai termini ex art. 166 cpc. Controparte_4
Eccepiva la nullità della domanda e allegava di avere svolto esclusivamente l'attività di procacciamento di affari, indicando gli operatori professionali a cui poi l'attore si era rivolto, senza occuparsi del progetto o della direzione dei lavori. Concludeva per il rigetto della domanda.
Autorizzata la chiamata in causa, con comparsa depositata il 15.06.2016 si costituiva la
[...] chiamata da che concludeva per il rigetto della domanda Controparte_5 Controparte_1
di indennizzo, in quanto: l'assicurato non aveva dimostrato la regolarità della polizza, la riconducibilità dell'evento al rischio assicurato e la tempestività dell'avviso all'assicuratore.
Eccepiva inoltre la decadenza di cui agli artt. 1913 e 1915 c.c., giacché l'avviso ex art. 1913 c.c. era stato ricevuto il 11.02.2016, e la prescrizione del diritto dell'assicurato. Per il resto aderiva alle contestazioni dell'assicurato. In via residuale chiedeva che il risarcimento fosse contenuto nei limiti del massimale, con le franchigie previste e l'esclusione dall'indennizzo di spese per tecnici o legali non designati dalla compagnia, stante il mancato rispetto della clausola di gestione delle liti di cui all'art.
5.2 della polizza. si costituiva il 04.11.2016, concludendo per il rigetto della Controparte_6
domanda. Eccepiva in particolare: l'improcedibilità della domanda dell'arch. per CP_2
l'assenza di esperimento della mediazione;
il difetto di legittimazione passiva dell'Arch. Tes_1
l'inoperatività della polizza per prescrizione biennale ai sensi dell'art. 2952 co. 2 c.c.
[...]
essendo i fatti risalenti al 2013, mentre la notifica della chiamata in causa era avvenuta il
15.07.2016; che l'inadempimento contrattuale non era coperto dalla polizza. Rilevava
l'applicabilità della clausola contrattuale di esclusione dell'indennizzo di cui all'art. 25 lett. c).
Osservava che l'obbligazione non era di risultato, in quanto condizionata da fattori esterni.
6 L'impianto era comunque funzionante e fruiva di tariffa incentivante alternativa a quella negata. Richiamava la applicabilità del sotto-limite di € 125.000,00 per il tipo di sinistro occorso
(lett. K, perdita patrimoniale derivata dall'impossibilità di fruire di agevolazioni), e lo scoperto del 10% con minimo pari ad 1/1000 e massimo pari a 1/100 del massimale.
Concessi i termini di cui all'art. 183 c. 6 cpc la causa veniva istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti, con prove orali (interrogatorio formale e prove testi) e con una consulenza tecnica d'ufficio.
All'esito il Tribunale definiva il giudizio con la sentenza in esame. Secondo il Tribunale le valutazioni del Ctu, secondo cui l'impianto fotovoltaico non garantiva la tenuta idrica, demandata ai pannelli sandwich, non erano condivisibili, in quanto: a) Il ragionamento del GS alla base del rigetto dell'incentivo massimo, secondo cui i pannelli sandwich garantivano da soli la tenuta dell'acqua del tetto, senza che i pannelli fotovoltaici apportassero novità architettoniche, era erroneo. b) il Consiglio di Stato aveva infatti accertato che i pannelli sandwich non assolvevano ad alcuna funzione impermeabilizzante, di talchè il provvedimento del GS era illegittimo;
c) in assenza di una responsabilità per inadempimento dei convenuti, avrebbe dovuto agire in sede giurisdizionale amministrativa al fine di ottenere Parte_1
l'annullamento del provvedimento del GS e il risarcimento del danno. La domanda di risarcimento del danno doveva essere rigettata.
Con atto di citazione ritualmente notificato ha impugnato la sentenza per i Parte_1
seguenti motivi: a) 1. Omesso/errato inquadramento delle ragioni della domanda: causa petendi e petitum;
2. Omessa/errata valutazione del contenuto e delle conclusioni della CTU 3.
Omessa/errata valutazione delle regole tecniche poste alla base della autonoma valutazione di
“discrezionalità tecnica” operata dalla Giudice quale peritus peritorum 4. Omessa/errata valutazione delle risultanze istruttorie;
5. Omessa errata valutazione del nesso causale;
6.
Omessa / errata valutazione della vicenda amministrativa;
7. Errata valutazione della clausola di esonero da responsabilità.; 8. Omessa/errata valutazione e decisione circa le spese del giudizio;
9. Errata decisione in merito alla soccombenza delle spese delle due assicurazioni.Ha quindi concluso come in epigrafe.
e la si sono costituiti in giudizio e hanno concluso per il rigetto del Testimone_1 Controparte_1
gravame, riportandosi a quanto esposto e dedotto in primo grado e allineandosi a quanto sostenuto dal Tribunale in ordine alle conclusioni del CTU. Hanno ribadito che tutte le attività erano state svolte secondo le specifiche tecniche impartite dal committente. Né CP_1
né tantomeno i professionisti incaricati, compreso l'Arch. avevano mai
[...] Testimone_1
7 influito sulla scelta dei moduli fotovoltaici e dei materiali da utilizzare, tutte decisioni rimesse alla committenza. In ogni caso le motivazioni poste a fondamento del diniego del GS non afferiscono a carenze di natura burocratica/amministrativa. Inoltre la era Controparte_1 espressamente esonerata dalla committenza da qualsivoglia responsabilità anche in caso di diniego da parte del GS.
Hanno riproposto pertanto le eccezioni di decadenza e prescrizione da eventuali garanzie inerenti l'inadempimento all'espletamento dell'incarico, concludendo per il rigetto, o in ipotesi per la riduzione dell'indennizzo ai sensi dell'art. 1227 c.c..
si è costituito in giudizio, ribadendo di avere svolto attività di mero Controparte_4 procacciamento di affari, e quindi la propria estraneità alle scelte progettuali o di direzione dei lavori e l'assenza di ruoli tecnici o decisionali.
e si sono costituite in giudizio, riportandosi a Controparte_6 Controparte_5
tutto quanto esposto e dedotto nei precedenti scritti difensivi e riproponendo le eccezioni sollevate in primo grado avverso la domanda di manleva. Nel merito, in linea principale, hanno spiegato le medesime difese degli assicurati.
Sospesa la provvisoria esecutività della sentenza, alla udienza del 7.2.2024 il Giudice istruttore designato si è riservato sulle richieste istruttorie riproposte dall'appellante. Con ordinanza del
30.4.2024 la Corte di Appello ha respinto le richieste istruttorie dell'appellante. Ritenuta la causa matura per la decisione, ha concesso i termini di cui all'art. 189 cpc e fissato per la rimessione al Collegio l'udienza del 19.2.2025.
All'udienza del 19.2.2025 la causa è stata rinviata per i medesimi incombenti all'udienza del
11.09.2025, sostituita con note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc, poi rinviata alla udienza del
15.10.2025, nella quale il giudice istruttore designato ha rimesso la causa al Collegio per la decisione. La riserva è sciolta con il seguente provvedimento.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'impugnazione in parte fondata e deve essere accolta per le ragioni indicate in appresso.
1. Il primo motivo e l'omesso o errato inquadramento della causa petendi e del petitum. Il secondo motivo e l'omessa ed errata valutazione del contenuto della CTU. Il terzo motivo e
l'omessa e errata valutazione della discrezionalità tecnica del GS. Il sesto motivo e l'omessa
o errata valutazione del procedimento amministrativo attivato da davanti al Parte_1
GS.
8 Il primo motivo lamenta che a torto il Tribunale ha sostenuto la estraneità al giudizio dei vizi di progettazione e realizzazione dell'impianto. Censura in particolare l'affermazione secondo cui
“eventuali difetti di realizzazione o progettazione dell'impianto, da cui siano dipesi anche minori rendimenti, sono estranei al presente contenzioso che invece ha avuto ad oggetto i danni da diniego della tariffa massima da parte del G.S.E.” (cfr. pag. 17 in fondo). Ed ancora
“altro è poi che, per un difetto di progettazione o realizzazione della copertura fotovoltaica (vizi
o difetti che non sono oggetto dell'odierno contenzioso e sui quali comunque la CTU ha svolto degli approfondimenti), neanche i pannelli fotovoltaici fossero in grado di sigillare adeguatamente la copertura, vuoi per insufficiente inclinazione, vuoi per mancato sistema di sigillatura. Sta di fatto i pannelli sandwich non erano in grado da soli di impedire l'infiltrazione
e necessitavano di un elemento architettonico ulteriore e sovrastante, che ben poteva essere la pannellatura fotovoltaica (a prescindere da eventuali errori nella sua progettazione o nel suo montaggio)” (pag. 16). Muovendo da tale assunto il Tribunale ha omesso di indagare il contenuto degli incarichi svolti dai convenuti e il relativo adempimento.
L'esclusione della natura innovativa e integrata dell'impianto fotovoltaico da parte del G.S.E. deve infatti essere ricondotta causalmente a inadempimenti progettuali e realizzativi
( , e , amministrativi e di controllo dei lavori ( ), che il CP_4 CP_1 CP_2 CP_1
Tribunale ha omesso di analizzare.
Nel secondo motivo la sentenza viene censurata per essersi discostata dalle valutazioni del
CTU, ritenute “non pienamente” condivisibili. A pag. 16 la sentenza ha affermato che “La circostanza che vi siano infiltrazioni nell'interno del capannone è prova inconfutabile che i pannelli sandwich non erano e non sono da soli sufficienti a garantire l'impermeabilità, come invece aveva ritenuto il G.S.E.” […] Quindi […] i pannelli sandwich non erano in grado da soli di impedire l'infiltrazione e necessitavano di un elemento architettonico ulteriore e sovrastante, che ben poteva essere la pannellatura fotovoltaica (a prescindere da eventuali errori nella sua progettazione o nel suo montaggio). Il Tribunale ne ha quindi tratto la conclusione che l'unica ragione che il G.S.E. ha valutato insuperabile e che ha posto a fondamento del diniego è stato
l'aver ritenuto (erroneamente) che i pannelli sandwich fossero da soli sufficienti ad impermeabilizzare il tetto e che, quindi, i pannelli fotovoltaici non aggiungessero alcunché da un punto di vista architettonico e fossero un mero intervento “retrofit””. Ritenendo che pannello sandwich di copertura e pannello fotovoltaico fossero elementi distinti, il Tribunale è incorso in errore, giacché entrambi rientrano nella progettazione e installazione dell'impianto.
9 Nel terzo motivo l'appellante rileva che il Tribunale, dopo avere ritenuto che la valutazione discrezionale del GS fosse di natura tecnica, in contraddizione con tali premesse si è tuttavia discostato dalle conclusioni del CTU.
Il sesto motivo lamenta che il Tribunale, adombrando un concorso di responsabilità dell'appellante nel determinismo causale del danno, ha obliterato che aveva Parte_1
comunque impugnato il provvedimento in sede amministrativa, con un esito negativo rivelatosi scontato alla stregua delle conclusioni a cui era giunto il CTU.
I motivi, connessi teleologicamente in quanto finalizzati a criticare la divergenza della sentenza dalle considerazioni del CTU, sono fondati.
1.1. La sentenza non solo ha offerto una lettura parziale delle ragioni di diniego del massimo incentivo da parte del provvedimento del GS del 27.11.2013, ma ha travisato le conclusioni del CTU nell'escludere la integrazione e la innovatività dell'impianto fotovoltaico.
Il sillogismo del Tribunale è stato il seguente (pag. 15-16 sentenza):
1) la assenza del brevetto europeo per l'impianto ER FA IC era superabile, giacché al momento del provvedimento del GS la domanda di brevetto EP12425085 aveva ottenuto parere favorevole, conseguendolo di lì a poco.
2) Il CTU aveva evidenziato: a. come i pannelli fotovoltaici per come progettati e montati non garantissero affatto la tenuta all'acqua, neanche dopo i tentavi di impermeabilizzazione effettuati mettendo sigillanti siliconici e vernici impermeabilizzanti;
b. che i pannelli fossero privi del Certificato di Ispezione di Fabbrica attestante l'idoneità dei moduli fotovoltaici laminati ad essere assemblati con un sistema di montaggio che garantisse la tenuta all'acqua e una resistenza meccanica comparabile con i tradizionali elementi edilizi sostituiti (pag. 15 sentenza) […]. Ne aveva quindi tratto la conseguenza che “l'impianto fosse in ogni caso privo dei requisiti sostanziali per ottenere il beneficio”.
3) Il Tribunale si è discostato da tale assunto, in quanto il CTU, nella risposta alle osservazioni del CTP Ing. aveva riconosciuto che “quanto al punto a. il G.S.E. non aveva sollevato Per_2
rilievi circa il fatto che i pannelli fotovoltaici non fossero in grado di per sé di impermeabilizzare la struttura (si è occupato solo dell'autosufficienza dei pannelli sandwich sottostanti); quanto al punto b. il G.S.E. in sede di soccorso istruttorio non ha menzionato la mancanza del certificato di fabbrica, ma ha solo rilevato il difetto del brevetto/domanda di brevetto. Ebbene, la carenza del brevetto, come detto, era rimediabile;
mentre la carenza di cui al punto a. è smentita dai fatti” (pag. 16 Sentenza).
10 4) Tuttavia, circa la funzione impermeabilizzante del pannello sandwich, l'erroneità della valutazione svolta dal G.S.E. si appalesa non solo in forza di quella successiva giurisprudenza amministrativa che ha ritenuto che i pannelli “sandwich” (pannelli che sono stati causa di copioso contenzioso amministrativo avverso i provvedimenti di diniego) non fossero da soli capaci di realizzare un'adeguata copertura degli immobili (per tutte Cons. di Stato sent.
3637/2017), giurisprudenza alla luce della quale il G.S.E. ha ripensato i propri parametri di valutazione tecnica, addivenendo ad annullamento di pregressi dinieghi come provato in atti;
ma si appalesa soprattutto in ragione della circostanza, rilevata dallo stesso CTU, che in concreto quei pannelli sandwich non si sono rivelati da soli impermeabili […] l'unica ragione che il G.S.E. ha valutato insuperabile e che ha posto a fondamento del diniego è stato l'aver ritenuto (erroneamente) che i pannelli sandwich fossero da soli sufficienti ad impermeabilizzare il tetto e che, quindi, i pannelli fotovoltaici non aggiungessero alcunché da un punto di vista architettonico e fossero un mero intervento “retrofit” (Pag. 16 sentenza).
In conclusione, secondo il Tribunale l'unica ragione per cui il G.S.E. aveva respinto la domanda di incentivo era la capacità impermeabilizzante dei pannelli sandwich, da cui derivava l'inutilità dei moduli fotovoltaici. Poichè la tesi della presunta capacità impermeabilizzante dei pannelli sandwich era stata confutata dal Consiglio di Stato, invece di lamentare Parte_1
l'inadempimento dei convenuti, avrebbe dovuto adire il giudice amministrativo per ottenere la demolizione del provvedimento del GS.
Tale ragionamento non convince. Dalle conclusioni del GS e del CTU emerge infatti come il diniego della tariffa incentivante massima debba essere ricondotto anche alla mancanza di integrazione del il modulo fotovoltaico Micron 60P Silver CA245P60, installato e fissato con sistema ER FA IC,i, in quanto inidoneo alla tenuta all'acqua.
1.1 Cominciando dal GS, nella richiesta di chiarimenti del 27.11.2013 il Gestore aveva affermato (pag. 2): a) che la superficie del componente speciale (pannello fotovoltaico), unitamente al sistema di montaggio dotato di brevetto europeo, devono garantire le funzioni tipiche dell'involucro edilizio (tenuta all'acqua, tenuta meccanica, resistenza termica); [...] al fine di potere riconoscere la tariffa prevista per gli impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative di cui all'art. 2 comma 1 lett. f) del D. M. 05.07.2012, l'impianto deve utilizzare “moduli non convenzionali” o “componenti speciali “, così come definiti nella “guida alle applicazioni innovative finalizzate all'integrazione architettonica del fotovoltaico” per il V conto energia pubblicata dal GS. b) che, con riferimento al modulo fotovoltaico e all'impianto
ER FA IC “nel caso di specie il modulo non può essere considerato quale modulo
11 fotovoltaico non convenzionale dal momento che non sussistono i requisiti tecnici esplicitamente richiamati nella “Guida alle applicazioni innovative (tema approfondito dal
CTU). c) le fotografie, nonché gli elaborati grafici da Voi caricati sul portale evidenziano che le prestazioni dell'involucro edilizio non sono garantite dalla superficie fotovoltaica, ma dalla lamiera del pannello sandwich sottostante;
d) la documentazione inviata non consente di riconoscere la soluzione ER FA IC rientrante nell'ambito di protezione del brevetto europeo EP2299019, per i motivi esposti nell'allegato 1, il quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente documento (pag. 3).
Il provvedimento del 27.01.2014 confermava la valutazione del 13.12.2013, affermando che dai documenti inviati in data 13.12.1013 non emergevano i presupposti per nuove e diverse valutazioni rispetto a quelle della comunicazione del 27.11.2013.
Il GS aveva quindi negato l'incentivo massimo perchè a) (esattamente) i moduli fotovoltaici impiantati con il sistema ER FA IC erano privi dei requisiti tecnici (tra cui la tenuta all'acqua) previsti dalla Guida alle applicazioni innovative, come poi confermato dal CTU, e b)
(erroneamente, stando alla giurisprudenza amministrativa) la funzione di tenuta all'acqua, assente nel modulo fotovoltaico da impiantare, era demandata ai pannelli sandwich.
1.2 Il CTU ha ripercorso (pag. 11, quesito 5.3) l'iter motivazionale del G.S.E., rilevando che secondo il Gestore: “il sistema a) non era realizzato con componenti speciali (mancanza di brevetti), e b) non poteva essere considerato architettonicamente integrato in quanto non garantiva l'impermeabilizzazione, che era invece, secondo il GS, demandata al pannello sandwich sottostante”.
Passando all'analisi dell'impianto (pag. 12, quesito 5.4, se l'impianto poteva essere ammesso ai benefici previsti per gli impianti innovativi, alla luce della mutata giurisprudenza sul punto che considera innovativo l'impianto fotovoltaico installato sui pannelli sandwich), il CTU ha premesso che per beneficiare delle tariffe incentivanti dell'allegato 6 del Decreto 5.7.2012
l'impianto doveva rispettare le seguenti caratteristiche:
1. essere realizzato con componenti speciali definite a pagg.
4-5 della “Guida alle applicazioni innovative finalizzate all'integrazione architettonica del fotovoltaico pubblicata dal GS” del V
Conto Energia (agosto 2012) [...]. Il testo della Guida, riportato nella relazione del CTU, prevedeva l'assemblaggio dei seguenti elementi (pag. 12 Relazione): “modulo fotovoltaico laminato senza cornice [...] con un sistema di montaggio dotato di brevetto europeo […] Il sistema di montaggio deve essere progettato per l'integrazione architettonica del fotovoltaico
12 e deve garantire, unitamente alla superficie fotovoltaica dei moduli e senza l'utilizzo di ulteriori elementi, le funzioni previste dal decreto, tra cui la tenuta dell'acqua” [...];
2. Essere integrato architettonicamente, secondo la definizione a pag. 5 della Guida alle applicazioni innovative, secondo cui: il modulo fotovoltaico non convenzionale o la superficie fotovoltaica, unitamente al sistema di montaggio, sostituiscono elementi edilizi tradizionali e garantiscono, oltre la produzione di energia elettrica, le seguenti funzioni tipiche di un involucro edilizio: - la tenuta all'acqua e la conseguente impermeabilizzazione della struttura edilizia;
- una tenuta meccanica comparabile con quella dell'elemento edilizio sostituito;
- una resistenza termica tale da non compromettere le prestazioni dell'involucro edilizio […] (cfr l'estratto del testo della guida, a pag. 12 CTU);
3. Riportare nel Certificato di Ispezione di Fabbrica quanto richiesto a pag. 9 della Guida alle applicazioni innovative [...]: Per i moduli fotovoltaici non convenzionali la Parte_2
dovrà attestare che il processo produttivo realizzi moduli fotovoltaici laminati senza
[...]
cornice, atti ad essere assemblati con un sistema di montaggio che garantisca, unitamente al laminato fotovoltaico, la tenuta all'acqua e una resistenza meccanica comparabile con i tradizionali elementi edilizi sostituiti.
Confrontando le prescrizioni della Guida con le caratteristiche del modulo fotovoltaico Micron
60P Silver CA245P60, installato con sistema ER FA IC, il CTU ha concordato col
GS nel ritenere che il sistema di montaggio non fosse componente speciale in quanto, nonostante avesse ottenuto il brevetto (pag. 13 Relazione CTU):
- il sistema di montaggio utilizzato non garantisce la tenuta all'acqua né da solo né con i successivi tentativi di impermeabilizzazione effettuati tramite l'apposizione di sigillanti siliconici
e vernici impermeabilizzanti;
- Il Certificato di Ispezione di Fabbrica non certifica che il processo produttivo realizzi moduli fotovoltaici laminati senza cornice atti ad essere assemblati con sistema di montaggio che garantisca, unitamente al laminato fotovoltaico, la tenuta all'acqua e una resistenza meccanica comparabile con i tradizionali elementi edilizi sostituiti [...].
A pag. 15 della Relazione il CTU ha così concluso: Alla luce delle considerazioni sopra esposte lo scrivente CTU ritiene che l'impianto fotovoltaico non avesse diritto alle tariffe incentivanti per impianti fotovoltaici con caratteristiche innovative né in base alla normativa vigente al momento della richiesta del beneficio, né alla luce della mutata giurisprudenza sul punto, che considera innovativo l'impianto fotovoltaico installato sui pannelli sandwich.
13 Il CTU ha quindi chiarito che le ragioni del diniego erano da ricondurre:
a) alla difformità dell'impianto fotovoltaico alla Guida alle applicazioni innovative, secondo la quali i moduli, unitamente al sistema di montaggio brevettato, dovevano garantire la tenuta meccanica, la resistenza termica e la tenuta all'acqua (assente);
b) alla attribuzione della funzione di tenuta all'acqua al pannello sandwich sottostante (tesi inesatta e smentita dalla giurisprudenza amministrativa);
c) alla inidoneità dei moduli fotovoltaici ad essere assemblati in un sistema che garantisse la tenuta all'acqua, come attestato dal certificato di ispezione di fabbrica.
Di conseguenza, anche rimuovendo la tesi (inesatta) della funzione impermeabilizzante del pannello sandwich, restava in piedi l'altra fondata ragione di diniego, costituita dalla incapacità di tenuta all'acqua dei moduli fotovoltaici, richiesta dal D. M. 05.07.2012 nella Guida alle applicazioni innovative.
Peraltro, per quanto estranea al petitum del giudizio per assenza di una specifica domanda, la presenza di infiltrazioni di acqua provenienti dal modulo fotovoltaico costituisce la spia più evidente della inidoneità sia del modulo fotovoltaico che del pannello sandwich a garantire la copertura dall'acqua.
1.4 Nei chiarimenti il CTU non ha modificato la propria posizione.
Rispondendo alla osservazione D) sul par.
5.4 il CTU ha affermato (pag. 28)- effettivamente nella nota del GS (un po' contraddittoria a dir la verità tra le conclusioni contenute nella nota
e l'Allegato 1 alla nota in cui sono spiegate le motivazioni delle conclusioni a cui il GS è pervenuto), l'unica motivazione citata nelle conclusioni è l'aver collocato il sistema ER
FA IC sul pannello sandwich considerato dal GS, in quel frangente, già impermeabile di suo. - la domanda di brevetto depositata all ha poi ottenuto il brevetto Parte_3
EP2662901A in data 29.10.2014. Il CTU fa però osservare che in nessun punto di tale brevetto viene menzionata l'impermeabilità della copertura realizzata con il sistema ER FA
IC, impermeabilità che costituisce un requisito indispensabile ai fini dell'ottenimento della maggior tariffa incentivante attribuita agli impianti fotovoltaici con caratteristiche innovative.
Tale mancanza di impermeabilità è evidente nelle sigillature posticce eseguite e a tale mancanza si unisce anche la mancanza nel Certificato di Ispezione di Fabbrica della certificazione che il processo produttivo realizzi moduli fotovoltaici laminati senza cornice atti ad essere assemblati con sistema di montaggio che garantisca, unitamente al laminato fotovoltaico, la tenuta all'acqua e una resistenza meccanica comparabile con i tradizionali elementi edilizi sostituiti (anche questo requisito indispensabile).
14 Contrariamente a quanto afferma il Tribunale, il CTU non aveva sostenuto che il G.S.E. non aveva sollevato rilievi sull'assenza di tenuta all'acqua dei pannelli fotovoltaici, bensì che, mentre la motivazione contenuta nell'Allegato 1 illustrava tutte le ragioni del diniego, le conclusioni menzionavano esclusivamente la inidoneità impermeabilizzante del pannello sandwich.
E infatti, come evidenziato nel precedente par. 1.3, nella motivazione (pag. 2 richiesta chiarimenti del 27.11.2013) il GS aveva individuato, tra le ragioni di diniego, la difformità dell'impianto alla Guida alle applicazioni innovative attuativa dell'art. 2 comma 1 lett. f) del D.
M. 5.7.2012, in quanto la superficie fotovoltaica non assolveva alla tenuta all'acqua, che era uno dei requisiti richiamati nella Guida alle applicazioni innovative. Aveva inoltre affermato che dalle fotografie emergeva che le prestazioni dell'involucro edilizio non sono garantite dalla superficie fotovoltaica, ma dalla lamiera del pannello sandwich sottostante.
Quanto alla osservazione D) sul par.
5.4 il CTP ing. ( ) aveva Per_2 Controparte_6
obiettato (pag. 28 CTU):
1. che secondo il CTU l'impianto non poteva essere ammesso al maggior incentivo poiché il sistema ER FA IC non sarebbe “componente speciale”
2. che il CTU aveva rilevato altri possibili motivi ostativi alla concessione dell'incentivo, mai rilevati dal GS, (Certificato di ispezione di fabbrica) e che tali rilievi fatti dal CTU fossero frutto di valutazioni personali non supportate da elementi oggettivi (mancata tenuta all'acqua) e che tali rilievi rientrano peraltro nell'autonomia di valutazione del GS.
Le risposte del Ctu hanno confermato le conclusioni della relazione preliminare: Per quanto attiene il punto 1 di tale osservazione il CTU continua a ritenere che il sistema ER FA
IC non rispetta tutti i requisiti previsti dalla Guida “Guida alle applicazioni innovative finalizzate all'integrazione architettonica del fotovoltaico pubblicata dal GS” del V Conto
Energia (agosto 2012) che, a pag. 9, riporta testualmente […] Alla luce della mancanza di tale dichiarazione di tenuta all'acqua nel Certificato di Ispezione di Fabbrica, si deve ritenere che il sistema ER FA IC non sia da ritenersi “componente speciale”. La copertura realizzata con tale sistema non è di per sé impermeabile e la prova di questo è la posa dei sigillanti sulle giunzioni tra i pannelli. [….] Per quanto attiene il punto 2 di questa osservazione il fatto che il GS non abbia mai obiettato nulla riguardo il Certificato di Ispezione di Fabbrica o la mancata tenuta all'acqua, non significa automaticamente che l'impianto fosse stato realizzato conformemente a quanto previsto dalle normative allora vigenti.
1.5 Da ultimo merita sottolineare che il caso che occupa è diverso da quelli analizzati dal
Consiglio di stato nella sentenza n. 3637 del 2017 del Consiglio di Stato, richiamata dal
15 Tribunale. La questione decisa in sentenza era se la innovatività e l'integrazione del modulo fotovoltaico fossero precluse in quanto “le funzioni della tenuta all'acqua, della tenuta meccanica e della resistenza termica non sarebbero assolte unicamente dalla superficie fotovoltaica del componente speciale, bensì dall'involucro edilizio costituito dalla lamiera del pannello sottostante (cd pannello sandwich) [...] (pag. 3 Sentenza Consiglio di Stato). Dopo un approfondimento istruttorio, il Consiglio di Stato aveva concluso a) per l'idoneità del manto fotovoltaico ad assicurare le funzioni dell'elemento edilizio sostituito (tenuta all'acqua, tenuta meccanica, resistenza termica), con integrazione architettonica b) per l'assoluta inidoneità dei pannelli sandwich a garantire la tenuta all'acqua. Ne era derivato il riconoscimento della integrazione e del carattere innovativo dei pannelli fotovoltaici, e quindi della massima incentivazione.
In quel caso, in disparte la questione della tenuta all'acqua del pannello sandwich, sia per il
GS che per il Consiglio di Stato era pacifico che i moduli fotovoltaici assolvevano alle funzioni di tenuta all'acqua, tenuta meccanica e resistenza termica, essenziali alla integrazione dell'impianto.
Diversamente, nel caso che occupa, sia il GS che il CTU hanno accertato (anche) la inidoneità dal modulo ER FA IC a garantire la tenuta all'acqua, ma tale profilo è stato obliterato dal Tribunale.
1.6 Da quanto sinora detto si trae la conclusione che:
a) A differenza del caso analizzato dal Consiglio di Stato, nel caso che occupa sia il modulo fotovoltaico Micron 60P Silver CA245P60, installato e fissato con sistema ER FA
IC, sia il pannello sandwich, non assicuravano la funzione della tenuta all'acqua.
b) la sentenza è incorsa in errore di giudizio nel ritenere che il G.S.E. non avesse sollevato rilievi circa l'assenza di tenuta all'acqua dei pannelli fotovoltaici, e che l'unica ragione a base del diniego del GS fosse la capacità impermeabilizzante dei pannelli sandwich, e quindi i pannelli fotovoltaici non aggiungessero alcuna innovazione. (Pag. 16 sentenza).
c) L'eventuale impugnazione del provvedimento del G.S.E. davanti al Giudice amministrativo avrebbe avuto esito infausto, in quanto, acclarata la inidoneità funzionale dei pannelli sandwich, residuava l'ulteriore ragione di diniego della incapacità di tenuta all'acqua dell'impianto ER FA IC.
Non appare quindi condivisibile l'assunto dell'Arch. secondo il perdurante Testimone_1
mancato riconoscimento della tariffa incentivante in favore della , oltre a non Controparte_8
essere dipeso da fatto e/o operato dell'Arch. (né di , è dipeso dalla CP_2 Controparte_10
16 scelta processuale di non impugnare tempestivamente né il provvedimento di diniego del GS, né il provvedimento del TAR (pag. 15 comparsa costitutiva appello).
2. Il quarto motivo e l'omessa o errata valutazione delle risultanze istruttorie. Il quinto motivo e l'omessa o errata valutazione del nesso causale. Il settimo motivo e la errata valutazione della clausola di esonero da responsabilità.
Il quarto motivo critica la sentenza di primo grado in quanto a pag. 17 ha escluso la necessità di accertare la estensione dell'incarico conferito a , e Controparte_4 Testimone_1 CP_1
[...
Chiede quindi di recuperare gli esiti dell'istruttoria orale.
Il quinto motivo è connesso al quarto, e censura la sentenza in quanto, in contrasto con le risultanze istruttorie, ha ritenuto di non ravvisare alcuna condotta imputabile ai convenuti che siano causa effettiva del diniego. Dalla lettura del provvedimento del GS (confermato dalla
CTU) emergerebbe la correlazione causale tra gli errori di progettazione e istallazione e il diniego dell'incentivo.
Il settimo motivo censura la statuizione incidentale della sentenza, relativa alla validità della clausola di esonero da responsabilità, ritenuta dal primo giudice non vessatoria. In proposito l'appellante, oltre a eccepire la tardività della eccezione di esonero da responsabilità, lamenta la assenza di chiarezza contenutistica della clausola, mascherata nella premessa del contratto.
Essa necessitava quindi di espressa approvazione per iscritto ai sensi dell'art. 1341 c. 2 c.c..
I motivi devono essere esaminati congiuntamente, in quanto connessi.
Il quarto e il quinto sono parzialmente fondati in relazione alle posizioni dell'Arch Testimone_1
e di , infondati quanto all' Il settimo è assorbito dalla Controparte_4 Controparte_1 infondatezza della domanda risarcitoria avanzata contro la Controparte_1
L'analisi dei profili di responsabilità deve avvenire distintamente per ciascuna figura della vicenda contrattuale.
2.1 L'incarico di progettazione dell'Arch. Testimone_1
2.1.1 L'arch. sostiene che non avrebbe ricevuto alcun incarico professionale da Testimone_1
e sarebbe stato nominato progettista dalla Parte_1 Controparte_1
Il materiale probatorio ha smentito tale versione dei fatti, essendo emerso a) che l'Arch. Tes_1
progettista architettonico, e l'Ing. , progettista elettrico, avevano
[...] Controparte_11 ricevuto l'incarico di progettazione da e non dalla b) Parte_1 Controparte_1
l' non ha ricevuto da alcun incarico di progettazione, né alcun CP_1 Parte_1
mandato per la nomina di professionisti incaricati della progettazione;
c) l'arch. Testimone_1
17 oltre a redigere il progetto, aveva individuato i pannelli solari fotovoltaici Micron 60P Silver
CA245P60, da installare e fissare con sistema ER FA IC, quale impianto innovativo,
e li aveva indicati al cliente.
Il conferimento dell'incarico di progettazione dell'impianto all'Arch. assente nel Testimone_1
contratto con la , risulta certificato dai seguenti documenti, prodotti da CP_1 [...]
, tutti firmati dall'Arch. in proprio quale tecnico responsabile progettista: Parte_1 Testimone_1
Doc. A , costituito dalla Relazione di progetto per la realizzazione dell'impianto Parte_1
fotovoltaico integrato a tetto da 49, 735 KWP. La relazione indica quale committente la Ditta individuale e non la , come progettista architettonico l'arch. Parte_1 CP_1 Tes_1
e come progettista elettrico l'Arch. .
[...] Controparte_11
Doc. 21 , costituito dalla Documentazione comprovante la ricorrenza dei requisiti di cui Parte_1
all'allegato 4 del D.M. 5 Luglio 2012 e alla guida alle applicazioni innovative finalizzate all'integrazione architettonica del fotovoltaico del 02.09.2013. Nella relazione allegata al documento l'Arch. descrive l'impianto fotovoltaico ER a falda unica come Testimone_1
innovativo, risultante dall'integrazione dei moduli fotovoltaici prodotti dalla Parte_4
[... e di subocomponenti funzionali aggiuntivi, ovvero dei sistemi tecnologici e meccanici, che
“consentono l'installazione e garantiscono, insieme ai moduli fotovoltaici, la totale integrazione architettonica del fabbricato”. Nel prosieguo la relazione descrive i lavori, avvalorando il ruolo centrale del progettista nella scelta del modulo fotovoltaico e dell'impianto.
Doc. 22 , contenente le Osservazioni dell'Arch. al G.S.E. 11.12.2013. Il Parte_1 Testimone_1
documento, sottoscritto dall'Arch. quale tecnico progettista, contiene una Testimone_1 descrizione corrispondente al doc. 21. Il documento comprende inoltre in allegato la istanza, datata 11.12.2013, di sopralluogo per verifiche rivolta al GS, nella quale l'Arch. si Testimone_1
qualifica tecnico progettista.
Doc. 23, Scheda tecnica finale impianto 1.7.2013, firmata da in proprio. Testimone_1
Convergenti con i documenti indicati sono le risposte del teste alla udienza del Tes_2
12.06.2018. Sui capitoli della memoria art. 183 c. 6 n. 2 cpc di il teste ha Parte_1
risposto come segue: Cap. 9) vero che l'Arch. in proprio, aveva il ruolo di progettista CP_2
dell'impianto, progettista architettonico, direttore dei lavori e responsabile dei lavori (cfr. doc.
A mem. 183 n. 1 e doc. da 22 a 27) ed era costui che, su incarico dell'attore, siglava in proprio la documentazione che richiedeva la sottoscrizione di professionisti abilitati? Mi pare che il progetto realizzativo fosse stato sottoscritto dall'arch. e credo anche altri documenti. CP_2
18 Il teste ha confermato il Cap. 11), secondo cui le attività esecutive di sistemazione del tetto, montaggio e installazione dei pannelli fotovoltaici venivano affidate ad altre ditte che però operavano sotto la diretta supervisione e in esecuzione delle direttive di e Controparte_1 dell'Arch. quale direttore lavori e progettista architettonico e responsabile dei lavori e CP_2
del sig. , precisando tanto posso affermare perché mio padre mi riferiva della presenza CP_4
in cantiere delle persone indicate nel capitolo.
Sul Cap. 17) (vero che quale progettista e direttore dei lavori era l'arch. a coordinare le CP_2
maestranze e dar loro le direttive esecutive anche attraverso propri collaboratori come l'Ing.
e l'Ing. ?) il teste ha risposto che i progetti erano stati firmati dal Persona_3 CP_11 CP_2 precisando: non ricordo se fosse stato presente in cantiere;
tuttavia il era CP_2 Per_4
presente per anche se non so se fosse un dipendente o un collaboratore esterno. Il CP_1
nostro impianto non ha ottenuto la tariffa incentivante in quanto i pannelli installati non sono stati considerati innovativi e perché il pannello a parete non era ritenuto un pannello di isolamento;
si tratta degli stessi motivi del rigetto dell'accesso alla tariffa del . Parte_1
2.1.2 Dalle dichiarazioni del teste è emerso anche l'apporto dell'Arch. e Tes_2 Testimone_1 di nel consigliare a i moduli fotovoltaici risultati inidonei al Controparte_4 Parte_1 conseguimento della tariffa incentivante.
Il teste ha confermato il Cap. 14), secondo cui il aveva acquistato i pannelli in quanto Parte_1
secondo i convenuti erano idonei e funzionali alla realizzazione del progetto con caratteristiche innovative, precisando: Ero presente di persona quando il sig. e l'arch. CP_4 CP_2
indicavano i pannelli da acquistare come quelli dotati di caratteristiche innovative;
eravamo presenti io e mio padre e se ben ricordo il IK Marko;
eravamo presso la sede della in via della Pallotta, che era la ditta che si è occupata dello smaltimento dell'eternit e CP_12 del rifacimento della copertura;
i pannelli li abbiamo acquistati direttamente dalla che Pt_4
era la produttrice. La copertura ha due falde, una è stata locata al;
sono stati Parte_1
realizzati due impianti identici ma con potenzialità differenti (quello della società agricola di 15
Kw) avvalendosi degli stessi professionisti e acquistando gli stessi materiali.
Il teste ha confermato il cap. 15), in base al quale i convenuti indicavano l'acquisto di pannelli
“made in EU” che, sebbene più costosi (rispetto a quelli cinesi o extra UE) avrebbero assicurato un incentivo maggiorato pari ad 0,02 euro/kw, precisando che questa indicazione proveniva sia dal sig. che dall'arch. l'indicazione emerse nel corso dell'incontro presso la CP_4 CP_2
sede di di cui ho sopra parlato. CP_12
19 Le dichiarazioni del teste convergono con altre evidenze documentali, e in particolare la
Relazione tecnica dell'intervento, allegata quale doc. 2 alla Documentazione comprovante la ricorrenza dei requisiti di cui all'allegato 4 del D. M. 5 Luglio 2012 e alla Guida alle applicazioni innovative finalizzate all'integrazione architettonica del fotovoltaico, datata 02.09.2013, e sottoscritta, quale tecnico responsabile, dall'arch. in proprio. Nella Relazione Testimone_1
l'Arch. in proprio, descrive con dovizia di particolari i componenti dell'impianto e Testimone_1
le fasi di installazione, affermando a) che il pannello sandwich ha la sola funzione coibentante e non ha nessuna proprietà impermeabilizzante, come infatti si può vedere dalla scheda tecnica
b) a pag. 8, che l'impianto ER FA IC, derivante dall'assemblaggio e dall'integrazione dei moduli fotovoltaici Micron prodotti dalla e di sistemi Parte_4
tecnologici e meccanici, garantiva la produzione di energia elettrice e le funzioni tipiche di involucro edilizio quali: tenuta all'acqua e conseguente impermeabilizzazione della struttura;
tenuta meccanica comparabile con quella dell'elemento edilizio sostituito;
resistenza termica, concludendo che Il sistema ER FA IC rappresenta infatti la soluzione ideale per ottenere un impianto fotovoltaico architettonicamente integrato di alta qualità resistente a tutti gli agenti atmosferici ed eccellenti prestazioni elettriche (pag. 9 Relazione). Al termine la relazione risulta sottoscritta dall'Arch. quale tecnico progettista. Testimone_1
Ne escono dunque pienamente confutate le affermazioni rese da in sede di Testimone_1
interrogatorio formale, circa il conferimento dell'incarico di progettazione da parte della e alla scelta dei pannelli da parte dei committente. Queste le risposte del Controparte_1
professionista. D.R. cap. 5 “ non è vero;
l'incarico a me personalmente venne conferito da e non direttamente dal committente D.R. cap. 9 ero il progettista ed il direttore dei CP_13 lavori, ma non responsabile, ma incaricato dalla società e non dal . “ D.R. CP_1 Parte_1 cap. 12: la scelta del materiale non era effettuata dalla società né da me medesimo CP_1
quale progettista bensì direttamente dal cliente secondo le indicazioni delle schede tecniche conformi al progetto: verificava che le schede tecniche dei materiali acquistati dal CP_1
cliente fossero compatibili con l'impianto elettrico.
2.1.3 Poichè, quale rappresentante della aveva concluso e sottoscritto anche il Controparte_1
contratto inerente la direzione dei lavori e la pratica amministrativa di conseguimento della massima tariffa incentivante, l'arch. sapeva perfettamente che la progettazione Testimone_1 dell'impianto fotovoltaico di mirava al conseguimento delle tariffe incentivanti Parte_1
per gli impianti innovativi.
20 Nella veste di progettista l'Arch. era quindi tenuto: a) a progettare un impianto Testimone_1 conforme alla normativa e idoneo al conseguimento dell'incentivo massimo riconosciuto;
b) a consigliare al committente pannelli fotovoltaici idonei, per caratteristiche intrinseche e di montaggio in un determinato impianto, a garantire l'impermeabilizzazione dell'edificio, permettendo il conseguimento della massima tariffa incentivante.
Sottraendosi a tali obblighi professionali il progettista a) nel proprio progetto ha descritto l'impianto fotovoltaico, risultante dall'integrazione dei moduli fotovoltaici Micron 60P Silver
CA245P60, installato e fissato con sistema ER FA IC, prodotti dalla
[...]
e di subocomponenti funzionali aggiuntivi, come idoneo a consentire la totale Parte_4 integrazione architettonica del fabbricato;
b) ha consigliato al cliente tale modulo fotovoltaico in quanto, impiantato con sistema ER FA IC, sarebbe stato idoneo a conseguire la massima tariffa incentivante.
Tali scelte progettuali e di consulenza si sono rivelate errate, come risulta dal diniego del GS e dalle conclusioni del CTU.
2.1.4 Poichè l'incarico di progettazione è un contratto d'opera professionale, il progettista deve far uso della diligenza professionale propria della categoria e rispettare le regole che disciplinano quel particolare settore di professione. L'esercente un'attività professionale è infatti soggetto, nell'esecuzione della prestazione, al dovere di diligenza qualificata ex art. 1176, comma 2, c.c., che comporta l'obbligo di apprezzare i rischi connessi alla prestazione richiesta e informarne il committente (Cass. Civ. n. 8996 del 04/04/2025).
Pertanto la diligenza esigibile dal professionista ha contenuto tanto maggiore quanto più è specialistica e professionale la prestazione richiesta;
di conseguenza incorre in responsabilità il soggetto che non adoperi la diligenza dovuta in relazione alle circostanze concrete del caso, con adeguato sforzo tecnico e con impiego delle energie e dei mezzi normalmente ed obiettivamente necessari o utili all'adempimento della prestazione e al soddisfacimento dell'interesse creditorio, nonché ad evitare effetti dannosi (Cass. civ. n. 12407 del 24/06/2020).
Un ruolo centrale, in ogni rapporto professionale, assolve poi il dovere di informazione. Anche all'ingegnere progettista deve applicarsi il principio secondo cui l'obbligo di diligenza da osservare ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1176, comma 2 e 2236 c.c., impone al professionista di rendere al cliente l'informazione più ampia possibile in ordine ai diversi possibili modi di perseguimento di un determinato risultato (Cass. civ. n. 25699 del
25/09/2024; Cass. Civ. n. 14387 del 27/05/2019).
21 Circa la progettazione è inoltre risaputo che il geometra, l'ingegnere o architetto progettista è tenuto a redigere un progetto conforme, oltre che alle regole tecniche, anche alle norme giuridiche che ne disciplinano realizzazione, in modo da non compromettere l'interesse del cliente e il conseguimento del provvedimento amministrativo oggetto di interesse. Pertanto, sebbene l'obbligazione inerente all'esercizio di un'attività professionale sia generalmente obbligazione di mezzi, qualora riguardi la redazione di un progetto siffatto essa assume la caratteristica dell'obbligazione di risultato (Cass. 5.8.2002, n. 11728; 27.2.1996, n. 153015;
28.1.1995, n. 1040; 22.12.1994, n. 11067; 19.7.1993, n. 8033; 21.7.1989, n. 3476; 7.5.1988, n.
3389; 8.4.1977, n. 1346; 7.2.1975, n. 475; 10.12.1974, n, 4159; 22.4.1974, n. 1156; 22.3.1968,
n. 905; 16.10.1961, n. 2169).
E poiché la redazione di un progetto destinato a una determinata utilità è una obbligazione di risultato, il professionista è tenuto alla prestazione di un progetto concretamente utilizzabile, dal punto di vista materiale, tecnico e giuridico, con la conseguenza che l'irrealizzabilità dell'opera, per erroneità o inadeguatezza del progetto, configura inadempimento dell'incarico ed abilita il committente a rifiutare di corrispondere il compenso, avvalendosi dell'eccezione di inadempimento (Cass. n. 1214 del 18/01/2017; Cass. civ. n. 1208 del 16.2.1996).
Anche nel caso di specie la utilità e la fattibilità del progetto, oltre che aspetti materiali tesi al regolare funzionamento dell'impianto fotovoltaico, investiva aspetti giuridici ed economici, finalizzati a ottenere l'ammissione alla massima tariffa incentivante.
E' di chiara evidenza che, per quanto estranei al petitum del giudizio, quelli materiali non sono stati conseguiti, come dimostrano le infiltrazioni di acqua.
Quelli giuridici ed economici non sono stati conseguiti a seguito del diniego del DSE della massima tariffa incentivante.
Alla prova dei fatti l'Arch. è quindi responsabile del pregiudizio subito da Testimone_1 [...]
, in quanto: Parte_1
a) ha fornito al committente indicazioni errate circa i moduli fotovoltaici e il relativo sistema di montaggio, giacché l'impianto non ha superato il vaglio del G.S.E. per la concessione della tariffa massima incentivante, con conseguente violazione del dovere di informazione.
b) ha progettato un impianto inidoneo a conseguire la tariffa massima incentivante. Inoltre le dichiarazioni circa la innovatività e la integrazione dei pannelli fotovoltaici dirette al G.S.E. al fine di ottenere la tariffa si sono rivelate inesatte, con conseguente mancato raggiungimento del risultato programmato.
22 c) Pertanto il mancato accesso ai maggiori benefici costituisce fonte di responsabilità professionale per il progettista negligente.
Trova quindi applicazione l'art. 2236 c.c. e il relativo regime probatorio, in base al quale se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o colpa grave. In questo caso il cliente adempie infatti al proprio onere probatorio dimostrando sia di avere sofferto un danno, sia che questo è stato causato dalla insufficiente o inadeguata o negligente attività del professionista (Cass. civ. n. 11901 del 07 Agosto 2002), presumendosi quindi la non adeguata o non diligente esecuzione. Spetta al professionista la prova contraria (Cass. Civ. n. 3492 del
11.03.2002; Cass. Civ. n. 1127 del 1998).
Ad avviso del Collegio per l'Arch. tale esonero da responsabilità non opera, Testimone_1
giacché la ricerca delle specifiche tecniche del pannello Micron 60P Silver CA245P60 e del sistema ER FA IC, e delle caratteristiche di integrazione e innovatività dell'impianto in funzione dell'interesse del cliente, non implicavano una particolare difficoltà, che ricorre quando l'impegno richiesto al professionista sia superiore a quello professionale medio e presupponga una preparazione e un dispendio di attiività superiori alla media (Cass.
Civ. n. 5928 del 2002), nonché la necessità di risolvere problemi insolubili o assolutamente aleatori, o problemi di particolare complessità, che richiedono un impegno superiore alla media (Cass. civ. n. 16275/2015).
2.1.5 Le eccezioni di prescrizione e di decadenza sono prive di fondamento. La difesa di Tes_1
ha affermato che l'azione di responsabilità, se ricondotta all'art. all'art. 2226 c.c. sarebbe
[...]
prescritta, giacchè l'atto introduttivo di primo grado è stato notificato al convenuto il 23.10.15, dopo oltre 2 anni e 3 mesi dall'inoltro della documentazione al GS da parte di , e CP_1 dopo oltre 1 anno e 9 mesi dalla prima scoperta degli asseriti vizi de quibus, e oltre 1 anno e 7 mesi dopo la loro prima formale denunzia. A inquadrare il contratto nell'art. 1667 c.c., il diritto ad esercitare l'azione di cui all'art. 1667 c.c. sarebbe invece prescritto perchè l'atto introduttivo di I° grado è stato notificato all'Arch in data 23.10.15, dopo oltre 2 Testimone_1
anni e 3 mesi dall'inoltro della documentazione al GS da parte della società convenuta, a distanza di 1 anno 9 mesi dalla prima scoperta degli asseriti vizi de quibus e ad 1 anno e 7 mesi dalla loro prima formale denuncia.
Tuttavia, poichè il contratto riguarda un'opera intellettuale, merita sottolineare che secondo la
S. C. le disposizioni di cui all'art. 2226 c.c. in tema di decadenza e prescrizione dell'azione di garanzia per vizi non sono applicabili alla prestazione d'opera intellettuale, in particolare alla
23 prestazione del professionista che abbia assunto l'obbligazione della redazione di un progetto d'ingegneria o della direzione dei lavori ovvero dell'uno e dell'altro compito, cumulando nella propria persona i ruoli di progettista e direttore dei lavori (Cass. civ. 28-07-2005, n. 15782;
Cass. 28575/2013). Di conseguenza la prescrizione deve ritenersi decennale, come ribadito di recente da Cass. Civ. n. 23813 del 25.08.2025, secondo la quale le disposizioni dell'art. 2226
c.c. non si applicano alla prestazione d'opera intellettuale, ma solo alle opere manuali, poiché solo di queste ultime, non anche della prima, i vizi eventualmente presenti possono essere oggetto di percezione (cfr., tra le altre, Cass. 12871/2015). Ne segue che nel caso attuale si applica il termine di prescrizione decennale.
Da ultimo, in caso di responsabilità contrattuale del professionista, il termine di prescrizione decennale inizia a decorrere dal momento in cui il danno produce i suoi effetti all'esterno, ossia quando diviene oggettivamente percepibile dal danneggiato, e non da quello in cui la condotta ha determinato il verificarsi dell'evento dannoso (Cass. civ. n. 18606 del 2016).
2.2 La responsabilità di . Controparte_4
Deve essere parimenti riconosciuta la responsabilità di nel determinismo Controparte_4 del danno subito da Parte_1
Nell'atto di citazione di primo grado (pag. 2) ha allegato che, al fine di Parte_1
realizzare un impianto fotovoltaico innovativo, si era rivolto a , Controparte_4
incaricandolo di indicargli gli operatori a cui rivolgersi, tenere i contatti tra costoro e fornire consulenza per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico.
, nel costituirsi in giudizio, ha sostenuto la propria estraneità rispetto ad Controparte_4
ogni tipo di responsabilità, affermando che, a parte segnalare lo studio tecnico di progettazione, si era limitato ad indicare i nominativi di aziende fornitrici dei pannelli fotovoltaici.
Dall'istruttoria è tuttavia effettivamente emerso come abbia combinato il Controparte_4
procacciamento di clientela per la con l'attività di consulenza, e in tale ambito Controparte_1
abbia consigliato al i pannelli da acquistare, in quanto innovativi una volta impiantati Parte_1
con il sistema ER falda IC.
In primo luogo risulta provata la stabile interazione del con la e quindi CP_4 Controparte_1
anche con l'Arch. che dell' era legale rappresentante. Il Teste Testimone_1 Controparte_1
escusso alla udienza del 22.1.2019, ha infatti confermato il capitolo 2) della memoria Tes_3
ex art. 183 c. 6 n. 2 cpc di (Vero che tra il Sig. ed Parte_1 CP_4 CP_1
intercorreva il medesimo rapporto che intercorreva tra lei ed , tanto che vi siete CP_1
24 trovati ad essere entrambi, per settori diversi, procacciatori di presso alcuni Controparte_1 clienti ?), aggiungendo: io mi occupavo dello smaltimento di strutture in amianto e il sig.
di impianti fotovoltaici. Noi contattavamo i clienti cui sottoponevamo preventivi per CP_4 le opere a farsi come predisposti da [….]. CP_1
La indicazione al cliente dei pannelli fotovoltaici da assemblare nell'impianto ER falda unica emerge da quanto dichiarato dal Teste In risposta al cap. 14) della memoria ex Tes_2
art. 183 c. 6 n. 2 cpc (vero che i pannelli sono stati acquistati perché erano quelli che Parte_1
secondo i convenuti erano idonei/funzionali alla realizzazione del progetto con caratteristiche innovative?) il teste ha dichiarato: Ero presente di persona quando il sig. e l'arch. CP_4 indicavano i pannelli da acquistare come quelli dotati di caratteristiche innovative;
CP_2
eravamo presenti io e mio padre e se ben ricordo il IK Marko;
eravamo presso la sede della in via della Pallotta, che era la ditta che si è occupata dello smaltimento CP_12
dell'eternit e del rifacimento della copertura;
i pannelli li abbiamo acquistati direttamente dalla
che era la produttrice. La copertura ha due falde, una è stata locata al Pt_4 Parte_1
sono stati realizzati due impianti identici ma con potenzialità differenti (quello della
[...] società agricola di 15 Kw) avvalendosi degli stessi professionisti e acquistando gli stessi materiali. E in risposta al cap. 15) (vero che i convenuti indicavano l'acquisto di pannelli “made in EU” che, sebbene più costosi (rispetto, ad esempio, di quella cinesi od extra UE) avrebbero assicurato in base al d.m. un incentivo maggiorato pari ad 0,02 euro/kw?) il teste ha dichiarato:
E' vero, questa indicazione proveniva sia dal sig. che dall'arch. l'indicazione Pt_5 CP_2
emerse nel corso dell'incontro presso la sede di di cui ho sopra parlato. CP_12
Ne esce dimostrata la correlazione causale tra la inesattezza delle informazioni fornite da
, di concerto con l'Arch. circa la idoneità del pannello Controparte_4 Testimone_1 fotovoltaico e dell'impianto a ottenere la tariffa incentivante, e il diniego del GS.
Fornendo informazioni inesatte circa la idoneità dei pannelli fotovoltaici impiantati secondo il sistema ER FA IC all'ottenimento della massima incentivazione, CP_4
si è reso inadempiente alle prestazioni di consulenza delle quali era stato incaricato.
[...]
Costui, che in base al rapporto di consulenza era al corrente dell'intento di di Parte_1
conseguire la massima tariffa incentivante, era tenuto a indicare al committente pannelli fotovoltaici idonei, per caratteristiche e sistema di montaggio, a garantire la tenuta all'acqua, permettendo il conseguimento della tariffa incentivante. Tale prestazione non è stata adempiuta.
25 Va detto che l'attività di consulenza svolta dal convenuto, pur non rientrando nell'ambito delle professioni regolamentate, riservate a soggetti iscritti ad apposito albo professionale o provvisti di specifica abilitazione, è normativamente consentita (in argomento Cass. n.
15330/2008, che ha riconosciuto al consulente del lavoro il diritto al compenso per le attività di consulenza e valutazione in materia aziendale, riprendendo quanto affermato dalla Corte
Costituzionale con il provvedimento n. 418/1996; più di recente Cass. civ. n. 8683/2019).
Ne segue che anche in questo caso trova applicazione l'art. 2236 c.c. e il relativo regime probatorio, in base al quale se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni se non in caso di dolo o colpa grave. Anche ha omesso di fornire la prova liberatoria o della assenza Controparte_4
di svolgimento della consulenza o della particolare difficoltà implicante l'esonero da responsabilità.
Quindi, come per l'Arch. anche per l'esonero da Testimone_1 Controparte_4
responsabilità non opera, giacché la ricerca della specifiche tecniche del pannello Micron 60P
Silver CA245P60 e del sistema ER FA IC, e delle caratteristiche di integrazione e innovatività in funzione dell'interesse del cliente, non implicavano una particolare difficoltà.
Ne discende la responsabilità di nel determinismo causale del danno. Controparte_4
2.3. La assenza di responsabilità della . CP_1
La domanda risarcitoria contro la è invece infondata. CP_1
Dall'esame del contratto concluso da con la emerge che l'incarico Parte_1 CP_1
conferito alla società convenuta appellata comprendeva esclusivamente la direzione dei lavori e la redazione e trasmissione ai soggetti preposti (es. Comune;
Gestore Servizi Energetici - GS;
etc.) della documentazione amministrativa utile all'ottenimento dell'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto e al riconoscimento della tariffa incentivante prevista dal D.M. 5 luglio 2012. Non comprendeva invece la progettazione architettonica, conferita direttamente da all'Arch. Parte_1 Testimone_1
Ciò risulta avvalorato dai seguenti documenti.
1) il contratto con la che non prevede la progettazione, e in cui Controparte_1 Controparte_1
si obbligava alle seguenti prestazioni: B) “presentazione delle pratiche al Gestore di Rete (Enel
Distribuzione spa) al Gestore dei Servizi Energetici (GS) e alle della Provincia di Pt_6
Perugia per l'ottenimento della autorizzazione all'esercizio di un impianto fotovoltaico [….], C)
“direzione dei lavori durante le fasi di cantiere [….], D) predisposizione e presentazione della
26 documentazione al GS per l'ottenimento della tariffa incentivante spettante agli “impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative”.
La estraneità alla progettazione della attività della si evince anche dall'elenco di Controparte_1 attività allegate nel contratto:
1. Redazione ed invio della Domanda di Connessione Enel;
2.
Redazione ed invio del Titolo Abilitativo (CIL + Comunicazione FTV) al Comune Competente;
3.
Nomina del Coordinatore alla Sicurezza e redazione del PSC di cantiere;
4. Redazione ed invio della pratica di accettazione del preventivo ENEL;
5. Redazione ed invio della pratica di fine lavori Enel;
6. Redazione ed invio della Richiesta di Concessione della Tariffa Incentivanti al
GS;
7. Redazione ed invio della richiesta di rilascio della licenza di officina elettrica alle dogane della Provincia di Perugia.
Il Teste escusso sulla memoria art. 183 c. 6 n. 2 cpc di ha chiarito che Tes_2 Parte_1
il controllo della esecuzione dei lavori era stato effettuato dalla , a mezzo dei CP_1
direttori dei lavori Arch. e Ing. , e a mezzo del Sig. . Infatti egli ha Testimone_1 Per_4 CP_4
confermato il cap. 16) secondo cui le modalità di installazione ed il controllo durante i lavori di installazione erano state svolte dall'Arch. da e dal sig. , precisando CP_2 CP_1 CP_4 di ricordare che io stesso ho avuto modo di recarmi presso il cantiere durante le operazioni di installazione ed ho riscontrato la presenza sul posto sia del sig. e dell'ing. CP_4 CP_11
che per quanto mi consta lavorava per . Ricordo che coordinavano i lavori ma dato il CP_1
tempo trascorso non sono in grado di riferire con precisione in cosa consistesse tale attività.
Ciò premesso, la responsabilità della deve essere esclusa sia per la attività di Controparte_1
direzione dei lavori che per l'inoltro della documentazione al GS.
Il Ctu, rispondendo al questo 5.2 (pag. 9 Relazione), ha infatti chiarito che l'impianto realizzato era conforme al progetto. Questo implica l'esatto adempimento della prestazione di controllo esecutivo propria del direttore dei lavori.
In ordine poi al controllo della idoneità del progetto a conseguire la massima tariffa incentivante, in assenza di specifico incarico, come nel caso di specie, il direttore dei lavori non
è soggetto a obblighi di informazione e controllo sul progetto e sulla sua fattibilità. La direzione dei lavori implica infatti, di regola, un controllo circoscritto alla esecuzione dei lavori, senza che ne derivi la sua corresponsabilità con l'appaltatore per i difetti dell'opera derivanti da vizi progettuali, salvo che egli sia stato espressamente incaricato di svolgere anche l'attività aggiuntiva di verificare la fattibilità e l'esattezza tecnica del progetto (Cass. civ. n. 29331 del
13/11/2024; Cass. Civ. n. 18285 del 19/09/2016).
27 Al riguardo non può ritenersi attendibile quanto dichiarato all'udienza 13.2.2018 dalla teste
, la quale non ha indicato con precisione quali siano stati i professionisti della Testimone_4 che hanno indicato i pannelli ER FA IC al committente. Sul cap. 15 Controparte_1 della memoria art. 183 c. 6 n. 2 la teste ha dichiarato che gli Ingegneri di Parte_1 CP_1
indicavano come idoneo l'acquisto di pannelli di fabbricazione europea, apprendendo tali circostanze dal sig. Si tratta tuttavia di dichiarazioni approssimative e non Parte_1
affidabili, e ciò inficia la coerenza e veridicità della testimonianza.
Infine, posto che l'inoltro al GS della documentazione implicava una attività redazione e di controllo formale dei documenti che risulta regolarmente eseguita, con riferimento a tale prestazione deve essere esclusa una responsabilità della Controparte_1
La infondatezza dell'azione di responsabilità nei confronti della in punto di Controparte_1
contenuto della prestazione dedotta nel contratto determina l'assorbimento del settimo motivo, inerente la interpretazione della clausola di esonero da responsabilità.
3. La condanna al risarcimento del danno dell'Arch. e di . Il Testimone_1 Controparte_4 danno risarcibile. La determinazione delle quote interne di responsabilità.
Acclarata la responsabilità di e la domanda risarcitoria deve Controparte_4 Testimone_1
essere accolta sotto il profilo del lucro cessante, derivante dalla perdita dell'incentivo per venti anni.
3.1 Il CTU ha in particolare rilevato quanto segue (pag. 19-20 relazione).
1. la produzione annua stimata il primo anno di produzione è di 55000 kWh/anno come da dato ricavato da Scheda
Tecnica Finale d'impianto sottoscritto dall'Arch. a. La vita utile stimata Testimone_1 dell'impianto è di 30 anni come da letteratura e anche tenendo in considerazione che la stessa producibilità fotovoltaica è garantita per 25 anni come da requisiti specifici richiesti da decreto
5 luglio 2012 e come da certificato di garanzia di producibilità dei moduli fotovoltaici 2. La produzione accertata dal GS dal momento dell'allaccio avvenuto il 27-06-2013 al 31-12- 2020
è stata di 308.385,08 kWh.
3. Il decremento annuo di producibilità dovuto al normale processo di invecchiamento dei moduli fotovoltaici è: a. considerato lineare e dell'1% nei primi 10 anni come da certificato di garanzia di producibilità dei moduli fotovoltaici b. considerato lineare e dell'0.666% negli anni dal 11° al 25° come da certificato di garanzia di producibilità dei moduli fotovoltaici c. considerato lineare e dell'0.666% negli ultimi 5 anni di vita e cioè negli anni dal
26° al 30° 4. La tariffa fotovoltaica incentivante omnicomprensiva riconosciuta all'impianto oggetto di causa per impianto su edificio è di 0.197 €/kWh e viene riconosciuta per 20 anni. 5.
28 La tariffa fotovoltaica incentivante omnicomprensiva che sarebbe stata riconosciuta all'impianto qualora considerato fotovoltaico integrato dalle caratteristiche innovative sarebbe stata di 0.271 €/kWh e sarebbe stata riconosciuta per 20 anni.
La perdita della differenza di incentivazione (lucro cessante) è stata quindi quantificata dal CTU in euro 64.446,01 (pag. 20), in quanto corrispondente alla differenza fra l'incentivo di cui l'attore avrebbe usufruito per l'impianto innovativo e integrato fino alla prevedibile cessazione dell'incentivo (20 anni di incentivo come previsto da decreto) e quello, minore, a cui è stato ammesso dal momento della verifica.
La somma, quantificata dal CTU con procedimento scevro da vizi logico-giuridici, rappresenta il lucro cessante, conseguenza immediata e diretta della mancata esecuzione delle obbligazioni contrattualmente assunte dai convenuti, scaturente dal mancato incasso della tariffa incentivante e del contributo per lo scambio sul posto di energia dalla data di entrata in esercizio dell'impianto (27.6.2013), fino alla scadenza dei venti anni.
Le altre voci di danno non appaiono condivisibili. In particolare:
a) la differenza di costo di un impianto tradizionale non innovativo ma con la stessa produttività di quello installato (quesito 5.5 CTU), quale danno emergente, è in contraddizione logica con la perdita economica (lucro cessante) data dalla perdita della incentivazione supplementare, e quindi non può essere cumulata con essa;
b) eventuali costi da inefficienza dell'impianto costituiscono un danno emergente conseguente ai vizi di progettazione e installazione dell'impianto, tema tuttavia estraneo al giudizio che occupa.
3.2 Conclusivamente e vanno condannati in solido al Testimone_1 Controparte_4 pagamento della somma euro 64.446,00, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione dal
27.1.2014 alla data di deposito della presente sentenza.
Comunque, stante il concorso di responsabilità di e nel Testimone_1 Controparte_4
determinismo dell'evento, lo schema della solidarietà passiva, previsto nell'interesse del creditore per rafforzare il diritto di quest'ultimo, non influisce nei rapporti interni tra condebitori solidali, fra i quali l'obbligazione si divide secondo quanto risulta dal titolo o, in mancanza, in parti uguali (Cass. civ., Sez. III, 27/10/2015, n. 21774; Cass. civ., Sez. III,
16/02/2012, n. 2227), e non rappresenta una qualità aggiuntiva del debito o del credito, assumendo rilievo solo nei rapporti interni, in termini di azioni esperibili, dopo il pagamento, tra i soggetti solidali per realizzare il riequilibrio delle posizioni (Cass. civ., Sez. I, 15/01/2009, n.
804).
29 Ne deriva che deve essere determinata la quota interna di responsabilità. Considerata la maggiore competenza professionale dell'Arch. essa viene individuata, con criterio Testimone_1 equitativo ai sensi degli art. 2056 e 1226 cod. civ., in un sesto a carico di , e Controparte_4 in cinque sesti a carico di Testimone_1
4. La domanda di manleva contro . Controparte_6
Accolta la domanda risarcitoria, anche la domanda di manleva dell'Arch. contro Testimone_1
è fondata e deve essere accolta. Controparte_6
4.1 Il contratto di assicurazione con la risulta essere stato stipulato Controparte_6 il 15/05/2013 con polizza n. 544.014.0000902886, a copertura dei rischi professionali connessi alla responsabilità civile (doc. n. 4 comparsa di costituzione e risposta Controparte_6
[...
). L'attività di progettazione e tutte le attività professionali risultano ricomprese nelle condizioni di polizza ai sensi dell'art. 22, secondo cui la Compagnia è obbligata a tenere indenne l'Arch. dagli eventuali danni dallo stesso cagionati a terzi per qualunque CP_2
comportamento colposo derivante dall'attività professionale dichiarata in polizza, nonché delle attività complementari, quali consulenza, collaudo e qualsiasi altra attività rientrante nell'ambito delle competenze stabilite dalle leggi e dai regolamenti che disciplinano la professione indicata nella prima facciata della polizza.
Inoltre alla pag. 2 della Polizza è previsto che l'attività assicurata riguarda sia l'attività di progettista che di direttore dei lavori.
Non sono condivisibili e vanno rigettate le seguenti eccezioni sollevate dall'assicuratore.
a) Infondata è l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di in quanto la Testimone_1 qualifica di progettista risulta ampiamente dimostrata all'esito dell'istruttoria.
b) Priva di fondamento è l'eccezione di prescrizione biennale alla data di notifica dell'atto di chiamata in causa (15.7.2016) ai sensi dell'art. 2952 c. 2 e 3 c.c., dei diritti dell'assicurato, decorrente dal provvedimento di diniego del GS del 27.1.2014.
L'Arch. ha denunciato il sinistro (doc. nn. 7 - 8 prodotti con la memoria ex art. 183 VI° CP_2
comma n. 1 c.p.c.), alla compagnia assicurativa. Inoltre, dopo la notificazione dell'atto di citazione il 23-28/10/15, l'Arch. ha efficacemente interrotto la prescrizione con Testimone_1
l'atto di chiamata in causa notificato alla il 15.7.2016, entro due anni Controparte_6 dalla notificazione dell'atto di citazione di Parte_1
Posto infatti che a norma dell'art. 2952 c. 3 c.c. nell'assicurazione della responsabilità civile il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha
30 promosso contro di questo l'azione, nel caso di specie il termine prescrizionale del diritto all'indennizzo di cui all'art. 2952 comma 3 c.c., decorre dalla proposizione del giudizio di I° grado da parte del , in quanto l'atto di citazione contiene una specifica e univoca Parte_1 richiesta risarcitoria. Il termine di prescrizione decorre infatti solo dal momento in cui l'assicurato riceva dal danneggiato una richiesta risarcitoria dal significato univoco, per mezzo della quale il primo veda minacciato il suo patrimonio da una concreta iniziativa del secondo, con conseguente necessità di informare con urgenza l'assicuratore. Pertanto, tale termine può essere computato a decorrere dalla proposizione della domanda di merito finalizzata ad ottenere la liquidazione del danno, ma non dal compimento di attività anteriori (Cass. civ. n.
2971 del 31/01/2019; Cass. Civ. n. 24733 del 28/11/2007).
c) Parimenti infondato è l'assunto secondo cui nella specie difetterebbe il “sinistro”, giacchè il mancato conseguimento dell'incentivo sarebbe estraneo alla polizza. Viceversa il danno da mancato conseguimento dell'incentivo consegue all'inadempimento dell'Arch. agli CP_2
obblighi contrattuali inerenti la qualifica di progettista.
d) Non può trovare applicazione l'art. 25, lettera c) delle Condizioni generali di Polizza, il quale prevede che il sinistro non possa essere indennizzato qualora i lavori siano eseguiti da Imprese dell'Assicurato o di cui l'Assicurato sia socio, amministratore o dipendente. di Controparte_1
cui l'Arch. era socio, non ha svolto lavori per conto del , ma si è occupata della CP_2 Parte_1
direzione dei lavori e delle pratiche amministrative finalizzate a ottenere la tariffa incentivante.
e) Non può ritenersi operativa la lettera K delle condizioni generali di assicurazione, con il sottolimite di € 125.000,00 per ogni sinistro, prevista per le attività diverse da quelle di progettista.
La garanzia è operativa con lo scoperto del 10% per ciascun danno, con minimo del'1 per 1000 ed il massimo dell'1 per 100 del massimale assicurato.
4.2 L'indennizzo a carico dell'assicuratore non può essere limitato alla quota interna di responsabilità, ma riguarda la intera somma che pagherà a Testimone_1 Parte_1
Infatti, in tema di responsabilità solidale per fatto illecito imputabile a più persone, il vincolo di solidarietà che lega i coautori del fatto dannoso importa che il danneggiato possa pretendere la totalità della prestazione anche da uno solo dei coobbligati, mentre la diversa gravità delle rispettive colpe nel determinismo causale possono rilevare ai fini della ripartizione interna del peso del risarcimento fra i corresponsabili e cioè ai fini dell'azione di regresso. Pertanto
l'obbligo indennitario dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato, nei limiti del massimale, non è riferibile alla sola quota di responsabilità dell'assicurato operante ai fini della ripartizione
31 della responsabilità tra i condebitori solidali, ma concerne l'intera obbligazione dell'assicurato, ivi compresa quella relativa alle spese processuali cui l'assicurato, in solido con il coobbligato, venga condannato in favore del danneggiato vittorioso (Cass. civ., Sez. III, 20/11/2012, n.
20322; Cass. civ., Sez. lavoro, 31/05/2012, n. 8686; Cass. civ. 10/08/2004 n. 15428).
deve essere quindi condannata a rilevare indenne delle Controparte_6 Testimone_1
somme che sarà tenuto a corrispondere per i fatti causa per intero, e non per la sola quota di responsabilità della propria assicurata, nei limiti del massimale di polizza e con lo scoperto previsto.
Mette conto infine di chiarire che le spese di lite dovute dall'assicurato alle controparti ex art. 91 cpc in base al principio di soccombenza non rientrano nella previsione normativa di cui all'art. 1917 c. 3 cc, in quanto costituiscono un accessorio dell'obbligazione risarcitoria, e gravano sull'assicuratore se e nei limiti in cui comportino un superamento del massimale (Cass.
Civ. n. 5242 del 15.3.2004).
5. L'ottavo e il nono motivo e la liquidazione delle spese di lite.
L'ottavo e il nono motivo, i quali lamentano la erroneità della condanna alla refusione delle spese di lite nei confronti dei convenuti e delle rispettive compagnie assicurative, risultano parzialmente assorbiti dall'accoglimento della domanda nei confronti dell'Arch. e Testimone_1
di , implicanti una nuova regolazione delle spese dei due gradi. Per il resto Controparte_4
sono infondati.
Per quanto attiene alla il Tribunale ha correttamente applicato il principio della Controparte_1
soccombenza, anche se la motivazione deve essere corretta puntualizzando che la CP_1
[... non risultava titolare del rapporto in disputa, e quindi non era responsabile del mancato conseguimento della massima tariffa incentivante.
Conseguentemente va esente da censure la condanna di alla refusione delle Parte_1
spese di lite della , chiamata in causa, giacché la chiamata in causa dell'assicuratore CP_5
non è apparsa prima facie abusiva o arbitraria. Trova infatti applicazione il principio secondo cui il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda (Cass. civ. n.
10364 del 18/04/2023; Cass. Civ. n. 31889 del 06/12/2019).
32
6. Considerazioni finali e regolazione delle spese di lite.
6.1 La sentenza di primo grado deve essere parzialmente riformata, con conseguente accoglimento della domanda e condanna avanzata
contro
LA e , al CP_2 Controparte_4 pagamento in favore dell'attore dell'importo di euro 64.446,01.
Deve essere altresì accolta la domanda di manleva avanzata da contro Testimone_1 [...]
, la quale soccombe in punto di spese sia nei confronti dell'attore appellante Controparte_6
che nei confronti del convenuto appellato. Quanto a la posizione Parte_1
dell'assicuratore della responsabilità civile chiamato in causa è infatti quella di un interventore adesivo autonomo. Ne deriva che, qualora l'assicurazione contesti la fondatezza della domanda attorea, essa resta soggetta al principio della soccombenza al fine della regolamentazione delle spese, e può essere anche condannata in solido con la parte della quale condivide il medesimo interesse (Cass. civ., Sez. III, 17/01/2017, n. 925; Cass. Civ. sez. un.
n. 24707 del 2015).
Parimenti risulta soccombente rispetto a stante Controparte_6 Testimone_1
l'accoglimento della domanda di manleva da costui avanzata. Le spese giudiziali dell'azione di garanzia vanno quindi liquidate secondo le regole generali della soccombenza, non rientrando nella disciplina di cui all'art. 1917 cod. civ. (Cass. civ. Sent. Sez. III 28.11.2007 n. 24733).
Deve essere respinto il gravame spiegato da contro la e la Parte_7 Controparte_1 [...]
, con conseguente conferma della sentenza sul punto, e condanna di Controparte_5 [...]
alla refusione delle spese di lite del presente grado. Parte_1
Non si ravvisa la necessità di alcuna integrazione istruttoria, stante la completezza delle risultanze emerse nel primo e nel presente grado. Le ulteriori richieste sono assorbite, in ossequio al c.d. "criterio della ragione più liquida", in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di un'unica ragione, a carattere assorbente, che da sola è idonea a regolare la lite
(cfr. per tutte: Cass. civile, sez. II, 03 luglio 2013, n. 16630; Cass. civile, sez. III, 16 maggio 2006,
n. 11356).
Le spese di lite vengono liquidate come in dispositivo secondo lo scaglione corrispondente all'importo liquidato, in base ai parametri di cui al D. M. n. 55 del 2014.
PER QUESTE RAGIONI
La Corte d'appello definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza definitiva n. 945/2023 del Tribunale di Perugia, pubblicata il 14.06.2023, ogni diversa istanza, eccezione, e deduzione disattesa, accoglie l'appello spiegato da nei Parte_1
33 confronti di , e;
rigetta l'appello Testimone_1 Controparte_4 Controparte_6 spiegato da nei confronti di e , e per Parte_1 Controparte_1 Controparte_5
l'effetto, in parziale riforma della sentenza gravata, così provvede:
1) condanna e , in solido, al pagamento in favore di Testimone_1 Controparte_4 Parte_1
della somma di euro 64.446,01, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria
[...]
dal 27.1.2014 alla data di deposito della presente sentenza, ed agli interessi legali dalla data di deposito della presente sentenza al saldo;
2) ai fini del riparto interno di responsabilità, determina la quota di responsabilità di CP_4
in un sesto, e quella di in cinque sesti;
[...] Testimone_1
3) accoglie la domanda di manleva di nei confronti di , e Testimone_1 Controparte_6
per l'effetto condanna a rimborsare a le somme che egli Controparte_6 Testimone_1
pagherà a a titolo di risarcimento del danno, di spese di lite e di consulenza Parte_1
tecnica d'ufficio, con lo scoperto del 10%, con minimo del'1 per 1000 ed il massimo dell'1 per
100 del massimale assicurato.
4) condanna , e , in solido, alla Controparte_4 Testimone_1 Controparte_6 refusione in favore di delle spese di lite di entrambi i gradi, che vengono Parte_1 liquidate in euro 614,46 per anticipazioni e euro 14.103,00 per compensi professionali del primo grado, e in euro 929,00 per anticipazioni e euro 14.137,00 per compensi professionali del secondo grado, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario;
5) condanna alla refusione in favore di delle spese di lite Controparte_6 Testimone_1
di entrambi i gradi, che vengono liquidate in euro 518,00 per anticipazioni e euro 9.000,00 per compensi del primo grado, e in euro 9.000,00 per il secondo grado, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario;
6) conferma per il resto la sentenza di primo grado;
7) condanna alla refusione delle spese di lite del presente grado in favore di Parte_1
che liquida in euro 9.000,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese Controparte_1
generali, da distrarre in favore del procuratore antistatario.
8) condanna alla refusione delle spese di lite del presente grado in favore di Parte_1
, che liquida in euro 9.000,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese Controparte_5
generali.
9) pone definitivamente le spese di CTU per intero a carico solidale di Testimone_1 CP_4
e , determinando la relativa quota, nei rapporti interni, nella
[...] Controparte_6
misura di cinque sesti a carico di e di un sesto a carico di . Testimone_1 Controparte_4
34 Perugia, camera di consiglio del 06.11.2025
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
35
La Corte d'Appello di Perugia
Sezione unica civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati
1) dott. Simone Salcerini presidente
2) dott. Ombretta Paini consigliere
3) dott. Piero Aguzzi giudice ausiliario rel. e est.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 456/2023 di r.g.a.c.,
PROMOSSA DA
, rappresentato e difeso dagli Avvocati Alessandro Sorci e Paolo Spacchetti, Parte_1
elettivamente domiciliato nello studio di quest'ultimo in Magione (PG) Via Sacco e Vanzetti 25
B, appellante
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv. Paola Trebbi, elettivamente domiciliata nel di lei studio in Città di Castello (PG) Via della Consuma 14, appellata
Arch. , rappresentato e difeso dall'Avv. Marcello Pecorari, elettivamente CP_2 CP_3
domiciliato nel di lui studio in Città di Castello (PG) Via Carlo Liviero 2, appellato
, rappresentato e difeso dall'Avv. MO Pimpinicchio, elettivamente Controparte_4
domiciliato nel di lei studio in Perugia, Via Briganti 69 M, appellato
E NEI CONFRONTI DI
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_5 difesa dall'Avv. Silvia Cutini, elettivamente domiciliata nel di lei studio in Perugia, Piazza Italia
9, appellata, terza chiamata
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_6
difesa dall'Avv. Ulisse Bardani, elettivamente domiciliata nel di lui studio in Perugia, Via
Bontempi 1, appellata, terza chiamata
AVVERSO
1 la sentenza definitiva n. 945/2023, pronunciata dal Tribunale di Perugia, in persona della Dr.ssa
MO Di IA, nel giudizio n. 6102/2015 R.G., pubblicata il 14.06.2023, la quale ha rigettato la domanda risarcitoria avanzata da e lo ha condannato alla refusione delle Parte_1 spese di lite.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
, Note: Accogliere per i motivi tutti, autonomi e disgiunti, dedotti in narrativa l'appello Controparte_7
e, per l'effetto, in riforma totale in ogni sua parte della sentenza impugnata, accogliere tutte le conclusioni avanzate in primo grado che qui si riportano: Ogni contraria istanza reietta, accertare e dichiarare le responsabilità dei convenuti, in solido o in via concorrente, ciascuno per il proprio grado di responsabilità, e condannarli al risarcimento di tutti i danni patrimoniali subiti e subendi dall'attore nella misura indicata dal CTP Ing. di euro - €. 111.938,85 (€. 76.938,85 differenza di incentivo per 20 Per_1 anni + €. 35.000,00 per inefficienza dell'impianto) considerando i 20 anni di vita utile dell'impianto o in €.
146.365,81 (€. 111.365,81 differenze di incentivo per 30 anni + €. 35.000,00 per inefficienza dell'impianto) considerando i 30 anni di vita utile dell'impianto”. Ovvero, in subordine, nella misura minore indicata dal CTU: l'importo da risarcire tra maggior spesa sostenuta e mancato guadagno è di euro 84.047,06 (19.601,05 + 64.446,01). Fatta salva, in via ulteriormente subordinata, ogni diversa somma superiore o inferiore, che verrà quantificata all'esito del presente giudizio. Con interessi e rivalutazione, ove dovuti. Con vittoria di spese e compenso professionale di ambo i gradi di giudizio. Oltre alle spese di CTU e CTP, ovvero in via subordinata con compensazione delle spese.
Note:“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Perugia, disattesa ogni contraria istanza, Controparte_1
eccezione e deduzione e previe le opportune declaratorie, previo rigetto di ogni eccezione, domanda e/o istanza avversaria, ivi compresa quella di richiamo del CTU per rendere chiarimenti, così giudicare: -in via pregiudiziale: in merito alla eccezione di nullità dell'atto di citazione si richiama tutto quanto dedotto ed eccepito negli atti e scritti difensivi del I° grado e nelle pagine 20, 21 e 22 del presente atto;
-in via preliminare: in merito alle eccezioni di decadenza e prescrizione dell'azione promossa dalla ditta individuale del nei confronti di si richiama tutto quanto dedotto ed eccepito Parte_1 Controparte_1 negli atti e scritti difensivi del I° grado e nelle pagine 22, 23 e 24 del presente atto;
-nel merito in via principale: rigettare integralmente tutte le domande, richieste e conclusioni svolte da controparte alla pagina 34 dell'atto di impugnazione, sia “in via istruttoria”, sia “in via principale”, in quanto tutti i motivi di appello proposti sono inammissibili e infondati, e -per l'effetto- confermare la sentenza n. 945/2023 emessa in data 14.06.23 e pubblicata in pari data (nel giudizio recante in numero R.G. n. 6102/2015) dal
Giudice del Tribunale di Perugia, Dott.ssa MO Di IA oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute, per tutti i motivi esposti nel presente atto;
-nel merito in via subordinata: per la malaugurata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'avversa impugnazione, accertare e dichiarare l'obbligo del terzo (C.F. e P.I. , in persona del Controparte_5 P.IVA_1 procuratore speciale e legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, Piazza Guglielmo Marconi
2 n. 25, di manlevare e tenere integralmente indenne la da qualsiasi onere, costo, Controparte_1 esborso, o pregiudizio economico, connesso all'eventuale accoglimento delle domande formulate da parte appellante;
-nel merito in via ulteriormente subordinata: per la malaugurata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'avversa impugnazione, si chiede che l'eventuale condanna di al risarcimento dei danni in favore dell'appellante venga limitata alla minor somma di Controparte_1 ragione e di giustizia, in base all'eventuale grado di responsabilità degli appellati che dovesse essere accertata in corso di causa ed eventualmente ridurre, altresì, il risarcimento in virtù del concorso causale dell'attore/appellante nella causazione del danno, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227 c.c.; -in ogni caso: con vittoria di spese, compensi professionali e rimborso forfettario nella misura del 15%, oltre Iva
(ove dovuta) e Cpa, del presente grado di giudizio, comprensivo della fase cautelare, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore, che si dichiara antistatario e con vittoria delle spese, compensi professionali, rimborso forfettario nella misura del 15%, oltre Iva e Cpa, del giudizio di I° grado, da distrarsi in favore del precedente difensore Avv. Alessandro Sirleo, che si è dichiarato antistatario, con conferma delle spese della CTU espletata in I° grado a carico di . Parte_1
Arch. Nelle note si riporta alle note del 16.12.2024: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello Testimone_1
di Perugia, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e previe le opportune declaratorie, previo rigetto di ogni eccezione, domanda e/o istanza avversaria, ivi compresa quella di richiamo del CTU per rendere chiarimenti, così giudicare: -in via pregiudiziale: in merito alla eccezione di nullità dell'atto di citazione, si richiama tutto quanto esposto negli scritti difensivi del I° grado ed alla pagina 18 del presente atto;
-in via preliminare: in merito alla carenza di legittimazione passiva dell'Arch. Tes_1
si richiama tutto quanto esposto negli atti e scritti difensivi del I° grado ed alle pagine 18 e 19 del
[...] presente atto;
in merito alla qualificazione della domanda ed alle correlate eccezioni di decadenza e prescrizione dell'azione promossa dalla ditta individuale del nei confronti dell'Arch. Parte_1 Tes_1
si richiama tutto quanto dedotto ed eccepito negli scritti difensivi del I° grado ed alle pagine 19 e
[...]
20 del presente atto;
-nel merito in via principale: rigettare integralmente tutte le domande, richieste e conclusioni svolte dall'appellante alla pagina 34 dell'atto di impugnazione, sia “in via principale”, sia “in via istruttoria”, in quanto tutti i motivi di appello proposti sono inammissibili e infondati, e per l'effetto confermare la sentenza n. 945/2023 emessa il 14/06/2023 e pubblicata in pari data (nel giudizio recante in numero R.G. n. 6102/2015) dal Giudice del Tribunale di Perugia, Dott.ssa MO Di IA, oggi oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute, per tutti i motivi esposti nel presente atto;
- nel merito in via subordinata: per la malaugurata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'avversa impugnazione, accertare e dichiarare l'obbligo del terzo (C.F. e Controparte_6
P.I. , in persona del Dirigente Responsabile degli Ispettorati Sinistri e legale rappresentante P.IVA_2 pro-tempore, con sede in Milano, Via Ignazio Gardella n. 2, a manlevare e tenere integralmente indenne
l'Arch. da qualsiasi onere, costo, esborso, o pregiudizio economico, connesso all'eventuale Testimone_1 accoglimento delle domande formulate da parte appellante;
-in via ulteriormente subordinata: per la
3 malaugurata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'avversa impugnazione, si chiede che l'eventuale condanna dell'Arch. al risarcimento dei danni in favore dell'appellante Testimone_1 venga limitata alla minor somma di ragione e di giustizia, in base all'eventuale grado di responsabilità degli appellati che dovesse essere accertato in corso di causa ed eventualmente ridurre, altresì, il risarcimento in virtù del concorso causale dell'attore / odierno appellante nella causazione del danno, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227 c.c.; -in ogni caso: con vittoria di spese, compensi professionali e rimborso forfettario nella misura del 15%, oltre Iva e Cpa del presente grado di giudizio, comprensivo della fase cautelare, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore, che si dichiara antistatario e con vittoria delle spese, compensi professionali, rimborso forfettario nella misura del 15%, oltre Iva e Cpa, del giudizio di I° grado, da distrarsi in favore del precedente difensore Avv. Alessandro Sirleo, che si è dichiarato antistatario, con conferma delle spese della CTU espletata in I° grado a carico di
[...]
”. Parte_1
. Note: Voglia l'Ill.ma Corte adita rigettare perché destituito di fondamento in fatto Controparte_4
ed in diritto l'appello proposto dal Sig. avverso la sentenza resa dal Tribunale di Perugia, Parte_1
n. 945/2023 pubblicata il 14/06/2023. Con vittoria di spese e compensi professionali.
Note: in via principale a- respingere integralmente l'impugnazione proposta dalla Controparte_5
in quanto inammissibile ed infondata;
con vittoria di spese, compensi Controparte_8 professionali, contributo forfettario ed accessori di legge. In ogni caso b – respingere la domanda di garanzia stante l'inoperatività della polizza n. 338004003 in relazione ai fatti denunciati dall'appellante, per quanto esposto al punto a) della sezione del presente atto relativa alla riproposizione delle eccezioni
e deduzioni ex art. 346 c.p.c., dichiarare che nulla deve ed a nessun titolo;
con Controparte_5 vittoria di spese, compensi professionali, contributo forfettario ed accessori di legge;
In via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attrice c- dichiarare, ai sensi del combinato disposto degli artt.1913 e 1915 c.c. e dell'art.
5.1 della polizza n. 338004003, la perdita in capo all'assicurata del diritto all'indennizzo e per l'effetto respingere la domanda di garanzia, ovvero ridurre il diritto all'indennizzo in ragione del pregiudizio concretamente subito;
con vittoria di spese, compensi professionali, contributo forfettario ed accessori di, d legge. In via ulteriormente subordinata, nell'ipotesi di accoglimento della domanda principale e della domanda di manleva - dichiarare Controparte_5 tenuta alla garanzia nei soli limiti contrattuali e dei massimali assicurati, con applicazione delle
[...] franchigie pattuite;
in ogni caso, con vittoria di spese, compensi professionali, contributo forfettario ed accessori di legge. In via istruttoria, si insiste per la conferma del rigetto dell'istanza avversaria di richiamo del CTU a chiarimenti, in quanto tardiva e comunque ininfluente ai fini del decidere
. Note del 17.12.2024: In tesi Rigettare integralmente l'impugnazione Controparte_6
proposta da , in quanto infondata nei termini della sua formulazione. In via subordinata Parte_1
Respingere la domanda di garanzia, stante l'inoperatività della polizza invocata, in virtù di quanto esposto nel presente atto (paragrafo III). In via di ulteriore subordine Accertare e dichiarare che, in
4 applicazione della lettera K delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia è operativa con il sottolimite di € 125.000,00 per ogni sinistro;
e, in ogni caso, con scoperto del 10% per ciascun danno, con minimo pari al 1 per 1000 ed il massimo apri al 1 per 100 del massimale assicurato. In ogni caso Con vittoria di spese ed onorari;
e comunque con vittoria delle competenze dei due gradi di giudizio, oltre rimborso forfetario. In via istruttoria Si chiede il rigetto dell'istanza di richiamo del C.T.U. svolta dall'appellante, in quanto del tutto superflua e defatigatoria.
SINTESI DELLO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
1. Con atto di citazione notificato il 23-28/10/15 per l'udienza del 10.3.2016 Parte_1
titolare della omonima ditta individuale, conveniva avanti il Tribunale civile di Perugia l'Arch. in proprio, la società e il Sig. . Testimone_1 Controparte_1 Controparte_4
Allegava di avere richiesto la consulenza di per la realizzazione di un Controparte_4
impianto fotovoltaico in Mugnano Strada Montebuono 16, nonché indicazioni sugli operatori a cui rivolgersi. Su indicazione del aveva incaricato l'arch. in proprio e la CP_4 Testimone_1
di cui il era Legale rappresentante, di installare l'impianto fotovoltaico Controparte_1 CP_2
della potenza di 50 KW e di occuparsi della pratica finalizzata al conseguimento della massima tariffa incentivante.
aveva indicato gli operatori a cui rivolgersi e fornito consulenza sul modello Controparte_4
da installare. L'Arch. aveva progettato l'impianto, consigliando il al Testimone_1 Parte_1
modulo fotovoltaico. L' aveva provveduto, a mezzo dello stesso Arch. CP_1 Testimone_1
alla direzione dei lavori, curando poi la parte amministrativa di ottenimento della tariffa incentivante e di autorizzazione alla messa in funzione.
Richiesta l'ammissione all'incentivo in data 01.07.2013, con provvedimento del 27.1.2014 il
GS negava l'accesso alla massima tariffa incentivante, in quanto l'impianto, del tipo CP_9
unica, non poteva ritenersi innovativo e integrato, mentre i pannelli sandwich
[...]
assicuravano da soli la tenuta dell'acqua. L'incentivo veniva quindi riconosciuto per la tipologia impianto su edificio.
Ritenendo che il mancato conseguimento del risultato fosse da ascrivere a inadempimento dei convenuti, l'attore ne chiedeva la condanna al risarcimento dei danni sotto il profilo del danno emergente (spese di realizzazione dell'impianto) e del lucro cessante, per il mancato riconoscimento dell'incentivo.
Nel procedimento, che aveva assunto il n.r.g.a.c. 6102/15, con comparsa depositata il
17.02.2016 si costituivano tempestivamente e l'arch. i quali Controparte_1 Testimone_1
concludevano per il rigetto della domanda e in ipotesi per la riduzione del risarcimento ai sensi dell'art. 1227 c.c.. Eccepivano la nullità della citazione e l'improcedibilità della domanda per
5 mancato esperimento della negoziazione assistita. Nel merito l'arch. eccepiva il proprio CP_2 difetto di legittimazione passiva, negando di avere ricevuto dal l'incarico di Parte_1 progettista. Sia l'Arch. che la eccepivano la prescrizione e la Testimone_1 CP_1 decadenza dell'azione di garanzia ai sensi dell'art. 2226 c.c., e la ai sensi dell'art. CP_1
1667 c.c.. Evidenziavano che la scelta dei materiali proveniva dall'attore con la consulenza di
. Il diniego del GS era dipeso da scelte tecniche dell'attore e non da Controparte_4
carenze afferenti all'iter progettuale o amministrativo. In via subordinata chiedevano di ridurre il risarcimento ex art. 1227 c.c.. Chiedevano infine l'autorizzazione a chiamare in causa le proprie assicurazioni ( per e Controparte_5 Controparte_1 Controparte_6 per l'arch. , per esserne manlevati.
[...] CP_2
si costituiva con comparsa del 04.03.2016, fuori dai termini ex art. 166 cpc. Controparte_4
Eccepiva la nullità della domanda e allegava di avere svolto esclusivamente l'attività di procacciamento di affari, indicando gli operatori professionali a cui poi l'attore si era rivolto, senza occuparsi del progetto o della direzione dei lavori. Concludeva per il rigetto della domanda.
Autorizzata la chiamata in causa, con comparsa depositata il 15.06.2016 si costituiva la
[...] chiamata da che concludeva per il rigetto della domanda Controparte_5 Controparte_1
di indennizzo, in quanto: l'assicurato non aveva dimostrato la regolarità della polizza, la riconducibilità dell'evento al rischio assicurato e la tempestività dell'avviso all'assicuratore.
Eccepiva inoltre la decadenza di cui agli artt. 1913 e 1915 c.c., giacché l'avviso ex art. 1913 c.c. era stato ricevuto il 11.02.2016, e la prescrizione del diritto dell'assicurato. Per il resto aderiva alle contestazioni dell'assicurato. In via residuale chiedeva che il risarcimento fosse contenuto nei limiti del massimale, con le franchigie previste e l'esclusione dall'indennizzo di spese per tecnici o legali non designati dalla compagnia, stante il mancato rispetto della clausola di gestione delle liti di cui all'art.
5.2 della polizza. si costituiva il 04.11.2016, concludendo per il rigetto della Controparte_6
domanda. Eccepiva in particolare: l'improcedibilità della domanda dell'arch. per CP_2
l'assenza di esperimento della mediazione;
il difetto di legittimazione passiva dell'Arch. Tes_1
l'inoperatività della polizza per prescrizione biennale ai sensi dell'art. 2952 co. 2 c.c.
[...]
essendo i fatti risalenti al 2013, mentre la notifica della chiamata in causa era avvenuta il
15.07.2016; che l'inadempimento contrattuale non era coperto dalla polizza. Rilevava
l'applicabilità della clausola contrattuale di esclusione dell'indennizzo di cui all'art. 25 lett. c).
Osservava che l'obbligazione non era di risultato, in quanto condizionata da fattori esterni.
6 L'impianto era comunque funzionante e fruiva di tariffa incentivante alternativa a quella negata. Richiamava la applicabilità del sotto-limite di € 125.000,00 per il tipo di sinistro occorso
(lett. K, perdita patrimoniale derivata dall'impossibilità di fruire di agevolazioni), e lo scoperto del 10% con minimo pari ad 1/1000 e massimo pari a 1/100 del massimale.
Concessi i termini di cui all'art. 183 c. 6 cpc la causa veniva istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti, con prove orali (interrogatorio formale e prove testi) e con una consulenza tecnica d'ufficio.
All'esito il Tribunale definiva il giudizio con la sentenza in esame. Secondo il Tribunale le valutazioni del Ctu, secondo cui l'impianto fotovoltaico non garantiva la tenuta idrica, demandata ai pannelli sandwich, non erano condivisibili, in quanto: a) Il ragionamento del GS alla base del rigetto dell'incentivo massimo, secondo cui i pannelli sandwich garantivano da soli la tenuta dell'acqua del tetto, senza che i pannelli fotovoltaici apportassero novità architettoniche, era erroneo. b) il Consiglio di Stato aveva infatti accertato che i pannelli sandwich non assolvevano ad alcuna funzione impermeabilizzante, di talchè il provvedimento del GS era illegittimo;
c) in assenza di una responsabilità per inadempimento dei convenuti, avrebbe dovuto agire in sede giurisdizionale amministrativa al fine di ottenere Parte_1
l'annullamento del provvedimento del GS e il risarcimento del danno. La domanda di risarcimento del danno doveva essere rigettata.
Con atto di citazione ritualmente notificato ha impugnato la sentenza per i Parte_1
seguenti motivi: a) 1. Omesso/errato inquadramento delle ragioni della domanda: causa petendi e petitum;
2. Omessa/errata valutazione del contenuto e delle conclusioni della CTU 3.
Omessa/errata valutazione delle regole tecniche poste alla base della autonoma valutazione di
“discrezionalità tecnica” operata dalla Giudice quale peritus peritorum 4. Omessa/errata valutazione delle risultanze istruttorie;
5. Omessa errata valutazione del nesso causale;
6.
Omessa / errata valutazione della vicenda amministrativa;
7. Errata valutazione della clausola di esonero da responsabilità.; 8. Omessa/errata valutazione e decisione circa le spese del giudizio;
9. Errata decisione in merito alla soccombenza delle spese delle due assicurazioni.Ha quindi concluso come in epigrafe.
e la si sono costituiti in giudizio e hanno concluso per il rigetto del Testimone_1 Controparte_1
gravame, riportandosi a quanto esposto e dedotto in primo grado e allineandosi a quanto sostenuto dal Tribunale in ordine alle conclusioni del CTU. Hanno ribadito che tutte le attività erano state svolte secondo le specifiche tecniche impartite dal committente. Né CP_1
né tantomeno i professionisti incaricati, compreso l'Arch. avevano mai
[...] Testimone_1
7 influito sulla scelta dei moduli fotovoltaici e dei materiali da utilizzare, tutte decisioni rimesse alla committenza. In ogni caso le motivazioni poste a fondamento del diniego del GS non afferiscono a carenze di natura burocratica/amministrativa. Inoltre la era Controparte_1 espressamente esonerata dalla committenza da qualsivoglia responsabilità anche in caso di diniego da parte del GS.
Hanno riproposto pertanto le eccezioni di decadenza e prescrizione da eventuali garanzie inerenti l'inadempimento all'espletamento dell'incarico, concludendo per il rigetto, o in ipotesi per la riduzione dell'indennizzo ai sensi dell'art. 1227 c.c..
si è costituito in giudizio, ribadendo di avere svolto attività di mero Controparte_4 procacciamento di affari, e quindi la propria estraneità alle scelte progettuali o di direzione dei lavori e l'assenza di ruoli tecnici o decisionali.
e si sono costituite in giudizio, riportandosi a Controparte_6 Controparte_5
tutto quanto esposto e dedotto nei precedenti scritti difensivi e riproponendo le eccezioni sollevate in primo grado avverso la domanda di manleva. Nel merito, in linea principale, hanno spiegato le medesime difese degli assicurati.
Sospesa la provvisoria esecutività della sentenza, alla udienza del 7.2.2024 il Giudice istruttore designato si è riservato sulle richieste istruttorie riproposte dall'appellante. Con ordinanza del
30.4.2024 la Corte di Appello ha respinto le richieste istruttorie dell'appellante. Ritenuta la causa matura per la decisione, ha concesso i termini di cui all'art. 189 cpc e fissato per la rimessione al Collegio l'udienza del 19.2.2025.
All'udienza del 19.2.2025 la causa è stata rinviata per i medesimi incombenti all'udienza del
11.09.2025, sostituita con note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc, poi rinviata alla udienza del
15.10.2025, nella quale il giudice istruttore designato ha rimesso la causa al Collegio per la decisione. La riserva è sciolta con il seguente provvedimento.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'impugnazione in parte fondata e deve essere accolta per le ragioni indicate in appresso.
1. Il primo motivo e l'omesso o errato inquadramento della causa petendi e del petitum. Il secondo motivo e l'omessa ed errata valutazione del contenuto della CTU. Il terzo motivo e
l'omessa e errata valutazione della discrezionalità tecnica del GS. Il sesto motivo e l'omessa
o errata valutazione del procedimento amministrativo attivato da davanti al Parte_1
GS.
8 Il primo motivo lamenta che a torto il Tribunale ha sostenuto la estraneità al giudizio dei vizi di progettazione e realizzazione dell'impianto. Censura in particolare l'affermazione secondo cui
“eventuali difetti di realizzazione o progettazione dell'impianto, da cui siano dipesi anche minori rendimenti, sono estranei al presente contenzioso che invece ha avuto ad oggetto i danni da diniego della tariffa massima da parte del G.S.E.” (cfr. pag. 17 in fondo). Ed ancora
“altro è poi che, per un difetto di progettazione o realizzazione della copertura fotovoltaica (vizi
o difetti che non sono oggetto dell'odierno contenzioso e sui quali comunque la CTU ha svolto degli approfondimenti), neanche i pannelli fotovoltaici fossero in grado di sigillare adeguatamente la copertura, vuoi per insufficiente inclinazione, vuoi per mancato sistema di sigillatura. Sta di fatto i pannelli sandwich non erano in grado da soli di impedire l'infiltrazione
e necessitavano di un elemento architettonico ulteriore e sovrastante, che ben poteva essere la pannellatura fotovoltaica (a prescindere da eventuali errori nella sua progettazione o nel suo montaggio)” (pag. 16). Muovendo da tale assunto il Tribunale ha omesso di indagare il contenuto degli incarichi svolti dai convenuti e il relativo adempimento.
L'esclusione della natura innovativa e integrata dell'impianto fotovoltaico da parte del G.S.E. deve infatti essere ricondotta causalmente a inadempimenti progettuali e realizzativi
( , e , amministrativi e di controllo dei lavori ( ), che il CP_4 CP_1 CP_2 CP_1
Tribunale ha omesso di analizzare.
Nel secondo motivo la sentenza viene censurata per essersi discostata dalle valutazioni del
CTU, ritenute “non pienamente” condivisibili. A pag. 16 la sentenza ha affermato che “La circostanza che vi siano infiltrazioni nell'interno del capannone è prova inconfutabile che i pannelli sandwich non erano e non sono da soli sufficienti a garantire l'impermeabilità, come invece aveva ritenuto il G.S.E.” […] Quindi […] i pannelli sandwich non erano in grado da soli di impedire l'infiltrazione e necessitavano di un elemento architettonico ulteriore e sovrastante, che ben poteva essere la pannellatura fotovoltaica (a prescindere da eventuali errori nella sua progettazione o nel suo montaggio). Il Tribunale ne ha quindi tratto la conclusione che l'unica ragione che il G.S.E. ha valutato insuperabile e che ha posto a fondamento del diniego è stato
l'aver ritenuto (erroneamente) che i pannelli sandwich fossero da soli sufficienti ad impermeabilizzare il tetto e che, quindi, i pannelli fotovoltaici non aggiungessero alcunché da un punto di vista architettonico e fossero un mero intervento “retrofit””. Ritenendo che pannello sandwich di copertura e pannello fotovoltaico fossero elementi distinti, il Tribunale è incorso in errore, giacché entrambi rientrano nella progettazione e installazione dell'impianto.
9 Nel terzo motivo l'appellante rileva che il Tribunale, dopo avere ritenuto che la valutazione discrezionale del GS fosse di natura tecnica, in contraddizione con tali premesse si è tuttavia discostato dalle conclusioni del CTU.
Il sesto motivo lamenta che il Tribunale, adombrando un concorso di responsabilità dell'appellante nel determinismo causale del danno, ha obliterato che aveva Parte_1
comunque impugnato il provvedimento in sede amministrativa, con un esito negativo rivelatosi scontato alla stregua delle conclusioni a cui era giunto il CTU.
I motivi, connessi teleologicamente in quanto finalizzati a criticare la divergenza della sentenza dalle considerazioni del CTU, sono fondati.
1.1. La sentenza non solo ha offerto una lettura parziale delle ragioni di diniego del massimo incentivo da parte del provvedimento del GS del 27.11.2013, ma ha travisato le conclusioni del CTU nell'escludere la integrazione e la innovatività dell'impianto fotovoltaico.
Il sillogismo del Tribunale è stato il seguente (pag. 15-16 sentenza):
1) la assenza del brevetto europeo per l'impianto ER FA IC era superabile, giacché al momento del provvedimento del GS la domanda di brevetto EP12425085 aveva ottenuto parere favorevole, conseguendolo di lì a poco.
2) Il CTU aveva evidenziato: a. come i pannelli fotovoltaici per come progettati e montati non garantissero affatto la tenuta all'acqua, neanche dopo i tentavi di impermeabilizzazione effettuati mettendo sigillanti siliconici e vernici impermeabilizzanti;
b. che i pannelli fossero privi del Certificato di Ispezione di Fabbrica attestante l'idoneità dei moduli fotovoltaici laminati ad essere assemblati con un sistema di montaggio che garantisse la tenuta all'acqua e una resistenza meccanica comparabile con i tradizionali elementi edilizi sostituiti (pag. 15 sentenza) […]. Ne aveva quindi tratto la conseguenza che “l'impianto fosse in ogni caso privo dei requisiti sostanziali per ottenere il beneficio”.
3) Il Tribunale si è discostato da tale assunto, in quanto il CTU, nella risposta alle osservazioni del CTP Ing. aveva riconosciuto che “quanto al punto a. il G.S.E. non aveva sollevato Per_2
rilievi circa il fatto che i pannelli fotovoltaici non fossero in grado di per sé di impermeabilizzare la struttura (si è occupato solo dell'autosufficienza dei pannelli sandwich sottostanti); quanto al punto b. il G.S.E. in sede di soccorso istruttorio non ha menzionato la mancanza del certificato di fabbrica, ma ha solo rilevato il difetto del brevetto/domanda di brevetto. Ebbene, la carenza del brevetto, come detto, era rimediabile;
mentre la carenza di cui al punto a. è smentita dai fatti” (pag. 16 Sentenza).
10 4) Tuttavia, circa la funzione impermeabilizzante del pannello sandwich, l'erroneità della valutazione svolta dal G.S.E. si appalesa non solo in forza di quella successiva giurisprudenza amministrativa che ha ritenuto che i pannelli “sandwich” (pannelli che sono stati causa di copioso contenzioso amministrativo avverso i provvedimenti di diniego) non fossero da soli capaci di realizzare un'adeguata copertura degli immobili (per tutte Cons. di Stato sent.
3637/2017), giurisprudenza alla luce della quale il G.S.E. ha ripensato i propri parametri di valutazione tecnica, addivenendo ad annullamento di pregressi dinieghi come provato in atti;
ma si appalesa soprattutto in ragione della circostanza, rilevata dallo stesso CTU, che in concreto quei pannelli sandwich non si sono rivelati da soli impermeabili […] l'unica ragione che il G.S.E. ha valutato insuperabile e che ha posto a fondamento del diniego è stato l'aver ritenuto (erroneamente) che i pannelli sandwich fossero da soli sufficienti ad impermeabilizzare il tetto e che, quindi, i pannelli fotovoltaici non aggiungessero alcunché da un punto di vista architettonico e fossero un mero intervento “retrofit” (Pag. 16 sentenza).
In conclusione, secondo il Tribunale l'unica ragione per cui il G.S.E. aveva respinto la domanda di incentivo era la capacità impermeabilizzante dei pannelli sandwich, da cui derivava l'inutilità dei moduli fotovoltaici. Poichè la tesi della presunta capacità impermeabilizzante dei pannelli sandwich era stata confutata dal Consiglio di Stato, invece di lamentare Parte_1
l'inadempimento dei convenuti, avrebbe dovuto adire il giudice amministrativo per ottenere la demolizione del provvedimento del GS.
Tale ragionamento non convince. Dalle conclusioni del GS e del CTU emerge infatti come il diniego della tariffa incentivante massima debba essere ricondotto anche alla mancanza di integrazione del il modulo fotovoltaico Micron 60P Silver CA245P60, installato e fissato con sistema ER FA IC,i, in quanto inidoneo alla tenuta all'acqua.
1.1 Cominciando dal GS, nella richiesta di chiarimenti del 27.11.2013 il Gestore aveva affermato (pag. 2): a) che la superficie del componente speciale (pannello fotovoltaico), unitamente al sistema di montaggio dotato di brevetto europeo, devono garantire le funzioni tipiche dell'involucro edilizio (tenuta all'acqua, tenuta meccanica, resistenza termica); [...] al fine di potere riconoscere la tariffa prevista per gli impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative di cui all'art. 2 comma 1 lett. f) del D. M. 05.07.2012, l'impianto deve utilizzare “moduli non convenzionali” o “componenti speciali “, così come definiti nella “guida alle applicazioni innovative finalizzate all'integrazione architettonica del fotovoltaico” per il V conto energia pubblicata dal GS. b) che, con riferimento al modulo fotovoltaico e all'impianto
ER FA IC “nel caso di specie il modulo non può essere considerato quale modulo
11 fotovoltaico non convenzionale dal momento che non sussistono i requisiti tecnici esplicitamente richiamati nella “Guida alle applicazioni innovative (tema approfondito dal
CTU). c) le fotografie, nonché gli elaborati grafici da Voi caricati sul portale evidenziano che le prestazioni dell'involucro edilizio non sono garantite dalla superficie fotovoltaica, ma dalla lamiera del pannello sandwich sottostante;
d) la documentazione inviata non consente di riconoscere la soluzione ER FA IC rientrante nell'ambito di protezione del brevetto europeo EP2299019, per i motivi esposti nell'allegato 1, il quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente documento (pag. 3).
Il provvedimento del 27.01.2014 confermava la valutazione del 13.12.2013, affermando che dai documenti inviati in data 13.12.1013 non emergevano i presupposti per nuove e diverse valutazioni rispetto a quelle della comunicazione del 27.11.2013.
Il GS aveva quindi negato l'incentivo massimo perchè a) (esattamente) i moduli fotovoltaici impiantati con il sistema ER FA IC erano privi dei requisiti tecnici (tra cui la tenuta all'acqua) previsti dalla Guida alle applicazioni innovative, come poi confermato dal CTU, e b)
(erroneamente, stando alla giurisprudenza amministrativa) la funzione di tenuta all'acqua, assente nel modulo fotovoltaico da impiantare, era demandata ai pannelli sandwich.
1.2 Il CTU ha ripercorso (pag. 11, quesito 5.3) l'iter motivazionale del G.S.E., rilevando che secondo il Gestore: “il sistema a) non era realizzato con componenti speciali (mancanza di brevetti), e b) non poteva essere considerato architettonicamente integrato in quanto non garantiva l'impermeabilizzazione, che era invece, secondo il GS, demandata al pannello sandwich sottostante”.
Passando all'analisi dell'impianto (pag. 12, quesito 5.4, se l'impianto poteva essere ammesso ai benefici previsti per gli impianti innovativi, alla luce della mutata giurisprudenza sul punto che considera innovativo l'impianto fotovoltaico installato sui pannelli sandwich), il CTU ha premesso che per beneficiare delle tariffe incentivanti dell'allegato 6 del Decreto 5.7.2012
l'impianto doveva rispettare le seguenti caratteristiche:
1. essere realizzato con componenti speciali definite a pagg.
4-5 della “Guida alle applicazioni innovative finalizzate all'integrazione architettonica del fotovoltaico pubblicata dal GS” del V
Conto Energia (agosto 2012) [...]. Il testo della Guida, riportato nella relazione del CTU, prevedeva l'assemblaggio dei seguenti elementi (pag. 12 Relazione): “modulo fotovoltaico laminato senza cornice [...] con un sistema di montaggio dotato di brevetto europeo […] Il sistema di montaggio deve essere progettato per l'integrazione architettonica del fotovoltaico
12 e deve garantire, unitamente alla superficie fotovoltaica dei moduli e senza l'utilizzo di ulteriori elementi, le funzioni previste dal decreto, tra cui la tenuta dell'acqua” [...];
2. Essere integrato architettonicamente, secondo la definizione a pag. 5 della Guida alle applicazioni innovative, secondo cui: il modulo fotovoltaico non convenzionale o la superficie fotovoltaica, unitamente al sistema di montaggio, sostituiscono elementi edilizi tradizionali e garantiscono, oltre la produzione di energia elettrica, le seguenti funzioni tipiche di un involucro edilizio: - la tenuta all'acqua e la conseguente impermeabilizzazione della struttura edilizia;
- una tenuta meccanica comparabile con quella dell'elemento edilizio sostituito;
- una resistenza termica tale da non compromettere le prestazioni dell'involucro edilizio […] (cfr l'estratto del testo della guida, a pag. 12 CTU);
3. Riportare nel Certificato di Ispezione di Fabbrica quanto richiesto a pag. 9 della Guida alle applicazioni innovative [...]: Per i moduli fotovoltaici non convenzionali la Parte_2
dovrà attestare che il processo produttivo realizzi moduli fotovoltaici laminati senza
[...]
cornice, atti ad essere assemblati con un sistema di montaggio che garantisca, unitamente al laminato fotovoltaico, la tenuta all'acqua e una resistenza meccanica comparabile con i tradizionali elementi edilizi sostituiti.
Confrontando le prescrizioni della Guida con le caratteristiche del modulo fotovoltaico Micron
60P Silver CA245P60, installato con sistema ER FA IC, il CTU ha concordato col
GS nel ritenere che il sistema di montaggio non fosse componente speciale in quanto, nonostante avesse ottenuto il brevetto (pag. 13 Relazione CTU):
- il sistema di montaggio utilizzato non garantisce la tenuta all'acqua né da solo né con i successivi tentativi di impermeabilizzazione effettuati tramite l'apposizione di sigillanti siliconici
e vernici impermeabilizzanti;
- Il Certificato di Ispezione di Fabbrica non certifica che il processo produttivo realizzi moduli fotovoltaici laminati senza cornice atti ad essere assemblati con sistema di montaggio che garantisca, unitamente al laminato fotovoltaico, la tenuta all'acqua e una resistenza meccanica comparabile con i tradizionali elementi edilizi sostituiti [...].
A pag. 15 della Relazione il CTU ha così concluso: Alla luce delle considerazioni sopra esposte lo scrivente CTU ritiene che l'impianto fotovoltaico non avesse diritto alle tariffe incentivanti per impianti fotovoltaici con caratteristiche innovative né in base alla normativa vigente al momento della richiesta del beneficio, né alla luce della mutata giurisprudenza sul punto, che considera innovativo l'impianto fotovoltaico installato sui pannelli sandwich.
13 Il CTU ha quindi chiarito che le ragioni del diniego erano da ricondurre:
a) alla difformità dell'impianto fotovoltaico alla Guida alle applicazioni innovative, secondo la quali i moduli, unitamente al sistema di montaggio brevettato, dovevano garantire la tenuta meccanica, la resistenza termica e la tenuta all'acqua (assente);
b) alla attribuzione della funzione di tenuta all'acqua al pannello sandwich sottostante (tesi inesatta e smentita dalla giurisprudenza amministrativa);
c) alla inidoneità dei moduli fotovoltaici ad essere assemblati in un sistema che garantisse la tenuta all'acqua, come attestato dal certificato di ispezione di fabbrica.
Di conseguenza, anche rimuovendo la tesi (inesatta) della funzione impermeabilizzante del pannello sandwich, restava in piedi l'altra fondata ragione di diniego, costituita dalla incapacità di tenuta all'acqua dei moduli fotovoltaici, richiesta dal D. M. 05.07.2012 nella Guida alle applicazioni innovative.
Peraltro, per quanto estranea al petitum del giudizio per assenza di una specifica domanda, la presenza di infiltrazioni di acqua provenienti dal modulo fotovoltaico costituisce la spia più evidente della inidoneità sia del modulo fotovoltaico che del pannello sandwich a garantire la copertura dall'acqua.
1.4 Nei chiarimenti il CTU non ha modificato la propria posizione.
Rispondendo alla osservazione D) sul par.
5.4 il CTU ha affermato (pag. 28)- effettivamente nella nota del GS (un po' contraddittoria a dir la verità tra le conclusioni contenute nella nota
e l'Allegato 1 alla nota in cui sono spiegate le motivazioni delle conclusioni a cui il GS è pervenuto), l'unica motivazione citata nelle conclusioni è l'aver collocato il sistema ER
FA IC sul pannello sandwich considerato dal GS, in quel frangente, già impermeabile di suo. - la domanda di brevetto depositata all ha poi ottenuto il brevetto Parte_3
EP2662901A in data 29.10.2014. Il CTU fa però osservare che in nessun punto di tale brevetto viene menzionata l'impermeabilità della copertura realizzata con il sistema ER FA
IC, impermeabilità che costituisce un requisito indispensabile ai fini dell'ottenimento della maggior tariffa incentivante attribuita agli impianti fotovoltaici con caratteristiche innovative.
Tale mancanza di impermeabilità è evidente nelle sigillature posticce eseguite e a tale mancanza si unisce anche la mancanza nel Certificato di Ispezione di Fabbrica della certificazione che il processo produttivo realizzi moduli fotovoltaici laminati senza cornice atti ad essere assemblati con sistema di montaggio che garantisca, unitamente al laminato fotovoltaico, la tenuta all'acqua e una resistenza meccanica comparabile con i tradizionali elementi edilizi sostituiti (anche questo requisito indispensabile).
14 Contrariamente a quanto afferma il Tribunale, il CTU non aveva sostenuto che il G.S.E. non aveva sollevato rilievi sull'assenza di tenuta all'acqua dei pannelli fotovoltaici, bensì che, mentre la motivazione contenuta nell'Allegato 1 illustrava tutte le ragioni del diniego, le conclusioni menzionavano esclusivamente la inidoneità impermeabilizzante del pannello sandwich.
E infatti, come evidenziato nel precedente par. 1.3, nella motivazione (pag. 2 richiesta chiarimenti del 27.11.2013) il GS aveva individuato, tra le ragioni di diniego, la difformità dell'impianto alla Guida alle applicazioni innovative attuativa dell'art. 2 comma 1 lett. f) del D.
M. 5.7.2012, in quanto la superficie fotovoltaica non assolveva alla tenuta all'acqua, che era uno dei requisiti richiamati nella Guida alle applicazioni innovative. Aveva inoltre affermato che dalle fotografie emergeva che le prestazioni dell'involucro edilizio non sono garantite dalla superficie fotovoltaica, ma dalla lamiera del pannello sandwich sottostante.
Quanto alla osservazione D) sul par.
5.4 il CTP ing. ( ) aveva Per_2 Controparte_6
obiettato (pag. 28 CTU):
1. che secondo il CTU l'impianto non poteva essere ammesso al maggior incentivo poiché il sistema ER FA IC non sarebbe “componente speciale”
2. che il CTU aveva rilevato altri possibili motivi ostativi alla concessione dell'incentivo, mai rilevati dal GS, (Certificato di ispezione di fabbrica) e che tali rilievi fatti dal CTU fossero frutto di valutazioni personali non supportate da elementi oggettivi (mancata tenuta all'acqua) e che tali rilievi rientrano peraltro nell'autonomia di valutazione del GS.
Le risposte del Ctu hanno confermato le conclusioni della relazione preliminare: Per quanto attiene il punto 1 di tale osservazione il CTU continua a ritenere che il sistema ER FA
IC non rispetta tutti i requisiti previsti dalla Guida “Guida alle applicazioni innovative finalizzate all'integrazione architettonica del fotovoltaico pubblicata dal GS” del V Conto
Energia (agosto 2012) che, a pag. 9, riporta testualmente […] Alla luce della mancanza di tale dichiarazione di tenuta all'acqua nel Certificato di Ispezione di Fabbrica, si deve ritenere che il sistema ER FA IC non sia da ritenersi “componente speciale”. La copertura realizzata con tale sistema non è di per sé impermeabile e la prova di questo è la posa dei sigillanti sulle giunzioni tra i pannelli. [….] Per quanto attiene il punto 2 di questa osservazione il fatto che il GS non abbia mai obiettato nulla riguardo il Certificato di Ispezione di Fabbrica o la mancata tenuta all'acqua, non significa automaticamente che l'impianto fosse stato realizzato conformemente a quanto previsto dalle normative allora vigenti.
1.5 Da ultimo merita sottolineare che il caso che occupa è diverso da quelli analizzati dal
Consiglio di stato nella sentenza n. 3637 del 2017 del Consiglio di Stato, richiamata dal
15 Tribunale. La questione decisa in sentenza era se la innovatività e l'integrazione del modulo fotovoltaico fossero precluse in quanto “le funzioni della tenuta all'acqua, della tenuta meccanica e della resistenza termica non sarebbero assolte unicamente dalla superficie fotovoltaica del componente speciale, bensì dall'involucro edilizio costituito dalla lamiera del pannello sottostante (cd pannello sandwich) [...] (pag. 3 Sentenza Consiglio di Stato). Dopo un approfondimento istruttorio, il Consiglio di Stato aveva concluso a) per l'idoneità del manto fotovoltaico ad assicurare le funzioni dell'elemento edilizio sostituito (tenuta all'acqua, tenuta meccanica, resistenza termica), con integrazione architettonica b) per l'assoluta inidoneità dei pannelli sandwich a garantire la tenuta all'acqua. Ne era derivato il riconoscimento della integrazione e del carattere innovativo dei pannelli fotovoltaici, e quindi della massima incentivazione.
In quel caso, in disparte la questione della tenuta all'acqua del pannello sandwich, sia per il
GS che per il Consiglio di Stato era pacifico che i moduli fotovoltaici assolvevano alle funzioni di tenuta all'acqua, tenuta meccanica e resistenza termica, essenziali alla integrazione dell'impianto.
Diversamente, nel caso che occupa, sia il GS che il CTU hanno accertato (anche) la inidoneità dal modulo ER FA IC a garantire la tenuta all'acqua, ma tale profilo è stato obliterato dal Tribunale.
1.6 Da quanto sinora detto si trae la conclusione che:
a) A differenza del caso analizzato dal Consiglio di Stato, nel caso che occupa sia il modulo fotovoltaico Micron 60P Silver CA245P60, installato e fissato con sistema ER FA
IC, sia il pannello sandwich, non assicuravano la funzione della tenuta all'acqua.
b) la sentenza è incorsa in errore di giudizio nel ritenere che il G.S.E. non avesse sollevato rilievi circa l'assenza di tenuta all'acqua dei pannelli fotovoltaici, e che l'unica ragione a base del diniego del GS fosse la capacità impermeabilizzante dei pannelli sandwich, e quindi i pannelli fotovoltaici non aggiungessero alcuna innovazione. (Pag. 16 sentenza).
c) L'eventuale impugnazione del provvedimento del G.S.E. davanti al Giudice amministrativo avrebbe avuto esito infausto, in quanto, acclarata la inidoneità funzionale dei pannelli sandwich, residuava l'ulteriore ragione di diniego della incapacità di tenuta all'acqua dell'impianto ER FA IC.
Non appare quindi condivisibile l'assunto dell'Arch. secondo il perdurante Testimone_1
mancato riconoscimento della tariffa incentivante in favore della , oltre a non Controparte_8
essere dipeso da fatto e/o operato dell'Arch. (né di , è dipeso dalla CP_2 Controparte_10
16 scelta processuale di non impugnare tempestivamente né il provvedimento di diniego del GS, né il provvedimento del TAR (pag. 15 comparsa costitutiva appello).
2. Il quarto motivo e l'omessa o errata valutazione delle risultanze istruttorie. Il quinto motivo e l'omessa o errata valutazione del nesso causale. Il settimo motivo e la errata valutazione della clausola di esonero da responsabilità.
Il quarto motivo critica la sentenza di primo grado in quanto a pag. 17 ha escluso la necessità di accertare la estensione dell'incarico conferito a , e Controparte_4 Testimone_1 CP_1
[...
Chiede quindi di recuperare gli esiti dell'istruttoria orale.
Il quinto motivo è connesso al quarto, e censura la sentenza in quanto, in contrasto con le risultanze istruttorie, ha ritenuto di non ravvisare alcuna condotta imputabile ai convenuti che siano causa effettiva del diniego. Dalla lettura del provvedimento del GS (confermato dalla
CTU) emergerebbe la correlazione causale tra gli errori di progettazione e istallazione e il diniego dell'incentivo.
Il settimo motivo censura la statuizione incidentale della sentenza, relativa alla validità della clausola di esonero da responsabilità, ritenuta dal primo giudice non vessatoria. In proposito l'appellante, oltre a eccepire la tardività della eccezione di esonero da responsabilità, lamenta la assenza di chiarezza contenutistica della clausola, mascherata nella premessa del contratto.
Essa necessitava quindi di espressa approvazione per iscritto ai sensi dell'art. 1341 c. 2 c.c..
I motivi devono essere esaminati congiuntamente, in quanto connessi.
Il quarto e il quinto sono parzialmente fondati in relazione alle posizioni dell'Arch Testimone_1
e di , infondati quanto all' Il settimo è assorbito dalla Controparte_4 Controparte_1 infondatezza della domanda risarcitoria avanzata contro la Controparte_1
L'analisi dei profili di responsabilità deve avvenire distintamente per ciascuna figura della vicenda contrattuale.
2.1 L'incarico di progettazione dell'Arch. Testimone_1
2.1.1 L'arch. sostiene che non avrebbe ricevuto alcun incarico professionale da Testimone_1
e sarebbe stato nominato progettista dalla Parte_1 Controparte_1
Il materiale probatorio ha smentito tale versione dei fatti, essendo emerso a) che l'Arch. Tes_1
progettista architettonico, e l'Ing. , progettista elettrico, avevano
[...] Controparte_11 ricevuto l'incarico di progettazione da e non dalla b) Parte_1 Controparte_1
l' non ha ricevuto da alcun incarico di progettazione, né alcun CP_1 Parte_1
mandato per la nomina di professionisti incaricati della progettazione;
c) l'arch. Testimone_1
17 oltre a redigere il progetto, aveva individuato i pannelli solari fotovoltaici Micron 60P Silver
CA245P60, da installare e fissare con sistema ER FA IC, quale impianto innovativo,
e li aveva indicati al cliente.
Il conferimento dell'incarico di progettazione dell'impianto all'Arch. assente nel Testimone_1
contratto con la , risulta certificato dai seguenti documenti, prodotti da CP_1 [...]
, tutti firmati dall'Arch. in proprio quale tecnico responsabile progettista: Parte_1 Testimone_1
Doc. A , costituito dalla Relazione di progetto per la realizzazione dell'impianto Parte_1
fotovoltaico integrato a tetto da 49, 735 KWP. La relazione indica quale committente la Ditta individuale e non la , come progettista architettonico l'arch. Parte_1 CP_1 Tes_1
e come progettista elettrico l'Arch. .
[...] Controparte_11
Doc. 21 , costituito dalla Documentazione comprovante la ricorrenza dei requisiti di cui Parte_1
all'allegato 4 del D.M. 5 Luglio 2012 e alla guida alle applicazioni innovative finalizzate all'integrazione architettonica del fotovoltaico del 02.09.2013. Nella relazione allegata al documento l'Arch. descrive l'impianto fotovoltaico ER a falda unica come Testimone_1
innovativo, risultante dall'integrazione dei moduli fotovoltaici prodotti dalla Parte_4
[... e di subocomponenti funzionali aggiuntivi, ovvero dei sistemi tecnologici e meccanici, che
“consentono l'installazione e garantiscono, insieme ai moduli fotovoltaici, la totale integrazione architettonica del fabbricato”. Nel prosieguo la relazione descrive i lavori, avvalorando il ruolo centrale del progettista nella scelta del modulo fotovoltaico e dell'impianto.
Doc. 22 , contenente le Osservazioni dell'Arch. al G.S.E. 11.12.2013. Il Parte_1 Testimone_1
documento, sottoscritto dall'Arch. quale tecnico progettista, contiene una Testimone_1 descrizione corrispondente al doc. 21. Il documento comprende inoltre in allegato la istanza, datata 11.12.2013, di sopralluogo per verifiche rivolta al GS, nella quale l'Arch. si Testimone_1
qualifica tecnico progettista.
Doc. 23, Scheda tecnica finale impianto 1.7.2013, firmata da in proprio. Testimone_1
Convergenti con i documenti indicati sono le risposte del teste alla udienza del Tes_2
12.06.2018. Sui capitoli della memoria art. 183 c. 6 n. 2 cpc di il teste ha Parte_1
risposto come segue: Cap. 9) vero che l'Arch. in proprio, aveva il ruolo di progettista CP_2
dell'impianto, progettista architettonico, direttore dei lavori e responsabile dei lavori (cfr. doc.
A mem. 183 n. 1 e doc. da 22 a 27) ed era costui che, su incarico dell'attore, siglava in proprio la documentazione che richiedeva la sottoscrizione di professionisti abilitati? Mi pare che il progetto realizzativo fosse stato sottoscritto dall'arch. e credo anche altri documenti. CP_2
18 Il teste ha confermato il Cap. 11), secondo cui le attività esecutive di sistemazione del tetto, montaggio e installazione dei pannelli fotovoltaici venivano affidate ad altre ditte che però operavano sotto la diretta supervisione e in esecuzione delle direttive di e Controparte_1 dell'Arch. quale direttore lavori e progettista architettonico e responsabile dei lavori e CP_2
del sig. , precisando tanto posso affermare perché mio padre mi riferiva della presenza CP_4
in cantiere delle persone indicate nel capitolo.
Sul Cap. 17) (vero che quale progettista e direttore dei lavori era l'arch. a coordinare le CP_2
maestranze e dar loro le direttive esecutive anche attraverso propri collaboratori come l'Ing.
e l'Ing. ?) il teste ha risposto che i progetti erano stati firmati dal Persona_3 CP_11 CP_2 precisando: non ricordo se fosse stato presente in cantiere;
tuttavia il era CP_2 Per_4
presente per anche se non so se fosse un dipendente o un collaboratore esterno. Il CP_1
nostro impianto non ha ottenuto la tariffa incentivante in quanto i pannelli installati non sono stati considerati innovativi e perché il pannello a parete non era ritenuto un pannello di isolamento;
si tratta degli stessi motivi del rigetto dell'accesso alla tariffa del . Parte_1
2.1.2 Dalle dichiarazioni del teste è emerso anche l'apporto dell'Arch. e Tes_2 Testimone_1 di nel consigliare a i moduli fotovoltaici risultati inidonei al Controparte_4 Parte_1 conseguimento della tariffa incentivante.
Il teste ha confermato il Cap. 14), secondo cui il aveva acquistato i pannelli in quanto Parte_1
secondo i convenuti erano idonei e funzionali alla realizzazione del progetto con caratteristiche innovative, precisando: Ero presente di persona quando il sig. e l'arch. CP_4 CP_2
indicavano i pannelli da acquistare come quelli dotati di caratteristiche innovative;
eravamo presenti io e mio padre e se ben ricordo il IK Marko;
eravamo presso la sede della in via della Pallotta, che era la ditta che si è occupata dello smaltimento dell'eternit e CP_12 del rifacimento della copertura;
i pannelli li abbiamo acquistati direttamente dalla che Pt_4
era la produttrice. La copertura ha due falde, una è stata locata al;
sono stati Parte_1
realizzati due impianti identici ma con potenzialità differenti (quello della società agricola di 15
Kw) avvalendosi degli stessi professionisti e acquistando gli stessi materiali.
Il teste ha confermato il cap. 15), in base al quale i convenuti indicavano l'acquisto di pannelli
“made in EU” che, sebbene più costosi (rispetto a quelli cinesi o extra UE) avrebbero assicurato un incentivo maggiorato pari ad 0,02 euro/kw, precisando che questa indicazione proveniva sia dal sig. che dall'arch. l'indicazione emerse nel corso dell'incontro presso la CP_4 CP_2
sede di di cui ho sopra parlato. CP_12
19 Le dichiarazioni del teste convergono con altre evidenze documentali, e in particolare la
Relazione tecnica dell'intervento, allegata quale doc. 2 alla Documentazione comprovante la ricorrenza dei requisiti di cui all'allegato 4 del D. M. 5 Luglio 2012 e alla Guida alle applicazioni innovative finalizzate all'integrazione architettonica del fotovoltaico, datata 02.09.2013, e sottoscritta, quale tecnico responsabile, dall'arch. in proprio. Nella Relazione Testimone_1
l'Arch. in proprio, descrive con dovizia di particolari i componenti dell'impianto e Testimone_1
le fasi di installazione, affermando a) che il pannello sandwich ha la sola funzione coibentante e non ha nessuna proprietà impermeabilizzante, come infatti si può vedere dalla scheda tecnica
b) a pag. 8, che l'impianto ER FA IC, derivante dall'assemblaggio e dall'integrazione dei moduli fotovoltaici Micron prodotti dalla e di sistemi Parte_4
tecnologici e meccanici, garantiva la produzione di energia elettrice e le funzioni tipiche di involucro edilizio quali: tenuta all'acqua e conseguente impermeabilizzazione della struttura;
tenuta meccanica comparabile con quella dell'elemento edilizio sostituito;
resistenza termica, concludendo che Il sistema ER FA IC rappresenta infatti la soluzione ideale per ottenere un impianto fotovoltaico architettonicamente integrato di alta qualità resistente a tutti gli agenti atmosferici ed eccellenti prestazioni elettriche (pag. 9 Relazione). Al termine la relazione risulta sottoscritta dall'Arch. quale tecnico progettista. Testimone_1
Ne escono dunque pienamente confutate le affermazioni rese da in sede di Testimone_1
interrogatorio formale, circa il conferimento dell'incarico di progettazione da parte della e alla scelta dei pannelli da parte dei committente. Queste le risposte del Controparte_1
professionista. D.R. cap. 5 “ non è vero;
l'incarico a me personalmente venne conferito da e non direttamente dal committente D.R. cap. 9 ero il progettista ed il direttore dei CP_13 lavori, ma non responsabile, ma incaricato dalla società e non dal . “ D.R. CP_1 Parte_1 cap. 12: la scelta del materiale non era effettuata dalla società né da me medesimo CP_1
quale progettista bensì direttamente dal cliente secondo le indicazioni delle schede tecniche conformi al progetto: verificava che le schede tecniche dei materiali acquistati dal CP_1
cliente fossero compatibili con l'impianto elettrico.
2.1.3 Poichè, quale rappresentante della aveva concluso e sottoscritto anche il Controparte_1
contratto inerente la direzione dei lavori e la pratica amministrativa di conseguimento della massima tariffa incentivante, l'arch. sapeva perfettamente che la progettazione Testimone_1 dell'impianto fotovoltaico di mirava al conseguimento delle tariffe incentivanti Parte_1
per gli impianti innovativi.
20 Nella veste di progettista l'Arch. era quindi tenuto: a) a progettare un impianto Testimone_1 conforme alla normativa e idoneo al conseguimento dell'incentivo massimo riconosciuto;
b) a consigliare al committente pannelli fotovoltaici idonei, per caratteristiche intrinseche e di montaggio in un determinato impianto, a garantire l'impermeabilizzazione dell'edificio, permettendo il conseguimento della massima tariffa incentivante.
Sottraendosi a tali obblighi professionali il progettista a) nel proprio progetto ha descritto l'impianto fotovoltaico, risultante dall'integrazione dei moduli fotovoltaici Micron 60P Silver
CA245P60, installato e fissato con sistema ER FA IC, prodotti dalla
[...]
e di subocomponenti funzionali aggiuntivi, come idoneo a consentire la totale Parte_4 integrazione architettonica del fabbricato;
b) ha consigliato al cliente tale modulo fotovoltaico in quanto, impiantato con sistema ER FA IC, sarebbe stato idoneo a conseguire la massima tariffa incentivante.
Tali scelte progettuali e di consulenza si sono rivelate errate, come risulta dal diniego del GS e dalle conclusioni del CTU.
2.1.4 Poichè l'incarico di progettazione è un contratto d'opera professionale, il progettista deve far uso della diligenza professionale propria della categoria e rispettare le regole che disciplinano quel particolare settore di professione. L'esercente un'attività professionale è infatti soggetto, nell'esecuzione della prestazione, al dovere di diligenza qualificata ex art. 1176, comma 2, c.c., che comporta l'obbligo di apprezzare i rischi connessi alla prestazione richiesta e informarne il committente (Cass. Civ. n. 8996 del 04/04/2025).
Pertanto la diligenza esigibile dal professionista ha contenuto tanto maggiore quanto più è specialistica e professionale la prestazione richiesta;
di conseguenza incorre in responsabilità il soggetto che non adoperi la diligenza dovuta in relazione alle circostanze concrete del caso, con adeguato sforzo tecnico e con impiego delle energie e dei mezzi normalmente ed obiettivamente necessari o utili all'adempimento della prestazione e al soddisfacimento dell'interesse creditorio, nonché ad evitare effetti dannosi (Cass. civ. n. 12407 del 24/06/2020).
Un ruolo centrale, in ogni rapporto professionale, assolve poi il dovere di informazione. Anche all'ingegnere progettista deve applicarsi il principio secondo cui l'obbligo di diligenza da osservare ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1176, comma 2 e 2236 c.c., impone al professionista di rendere al cliente l'informazione più ampia possibile in ordine ai diversi possibili modi di perseguimento di un determinato risultato (Cass. civ. n. 25699 del
25/09/2024; Cass. Civ. n. 14387 del 27/05/2019).
21 Circa la progettazione è inoltre risaputo che il geometra, l'ingegnere o architetto progettista è tenuto a redigere un progetto conforme, oltre che alle regole tecniche, anche alle norme giuridiche che ne disciplinano realizzazione, in modo da non compromettere l'interesse del cliente e il conseguimento del provvedimento amministrativo oggetto di interesse. Pertanto, sebbene l'obbligazione inerente all'esercizio di un'attività professionale sia generalmente obbligazione di mezzi, qualora riguardi la redazione di un progetto siffatto essa assume la caratteristica dell'obbligazione di risultato (Cass. 5.8.2002, n. 11728; 27.2.1996, n. 153015;
28.1.1995, n. 1040; 22.12.1994, n. 11067; 19.7.1993, n. 8033; 21.7.1989, n. 3476; 7.5.1988, n.
3389; 8.4.1977, n. 1346; 7.2.1975, n. 475; 10.12.1974, n, 4159; 22.4.1974, n. 1156; 22.3.1968,
n. 905; 16.10.1961, n. 2169).
E poiché la redazione di un progetto destinato a una determinata utilità è una obbligazione di risultato, il professionista è tenuto alla prestazione di un progetto concretamente utilizzabile, dal punto di vista materiale, tecnico e giuridico, con la conseguenza che l'irrealizzabilità dell'opera, per erroneità o inadeguatezza del progetto, configura inadempimento dell'incarico ed abilita il committente a rifiutare di corrispondere il compenso, avvalendosi dell'eccezione di inadempimento (Cass. n. 1214 del 18/01/2017; Cass. civ. n. 1208 del 16.2.1996).
Anche nel caso di specie la utilità e la fattibilità del progetto, oltre che aspetti materiali tesi al regolare funzionamento dell'impianto fotovoltaico, investiva aspetti giuridici ed economici, finalizzati a ottenere l'ammissione alla massima tariffa incentivante.
E' di chiara evidenza che, per quanto estranei al petitum del giudizio, quelli materiali non sono stati conseguiti, come dimostrano le infiltrazioni di acqua.
Quelli giuridici ed economici non sono stati conseguiti a seguito del diniego del DSE della massima tariffa incentivante.
Alla prova dei fatti l'Arch. è quindi responsabile del pregiudizio subito da Testimone_1 [...]
, in quanto: Parte_1
a) ha fornito al committente indicazioni errate circa i moduli fotovoltaici e il relativo sistema di montaggio, giacché l'impianto non ha superato il vaglio del G.S.E. per la concessione della tariffa massima incentivante, con conseguente violazione del dovere di informazione.
b) ha progettato un impianto inidoneo a conseguire la tariffa massima incentivante. Inoltre le dichiarazioni circa la innovatività e la integrazione dei pannelli fotovoltaici dirette al G.S.E. al fine di ottenere la tariffa si sono rivelate inesatte, con conseguente mancato raggiungimento del risultato programmato.
22 c) Pertanto il mancato accesso ai maggiori benefici costituisce fonte di responsabilità professionale per il progettista negligente.
Trova quindi applicazione l'art. 2236 c.c. e il relativo regime probatorio, in base al quale se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o colpa grave. In questo caso il cliente adempie infatti al proprio onere probatorio dimostrando sia di avere sofferto un danno, sia che questo è stato causato dalla insufficiente o inadeguata o negligente attività del professionista (Cass. civ. n. 11901 del 07 Agosto 2002), presumendosi quindi la non adeguata o non diligente esecuzione. Spetta al professionista la prova contraria (Cass. Civ. n. 3492 del
11.03.2002; Cass. Civ. n. 1127 del 1998).
Ad avviso del Collegio per l'Arch. tale esonero da responsabilità non opera, Testimone_1
giacché la ricerca delle specifiche tecniche del pannello Micron 60P Silver CA245P60 e del sistema ER FA IC, e delle caratteristiche di integrazione e innovatività dell'impianto in funzione dell'interesse del cliente, non implicavano una particolare difficoltà, che ricorre quando l'impegno richiesto al professionista sia superiore a quello professionale medio e presupponga una preparazione e un dispendio di attiività superiori alla media (Cass.
Civ. n. 5928 del 2002), nonché la necessità di risolvere problemi insolubili o assolutamente aleatori, o problemi di particolare complessità, che richiedono un impegno superiore alla media (Cass. civ. n. 16275/2015).
2.1.5 Le eccezioni di prescrizione e di decadenza sono prive di fondamento. La difesa di Tes_1
ha affermato che l'azione di responsabilità, se ricondotta all'art. all'art. 2226 c.c. sarebbe
[...]
prescritta, giacchè l'atto introduttivo di primo grado è stato notificato al convenuto il 23.10.15, dopo oltre 2 anni e 3 mesi dall'inoltro della documentazione al GS da parte di , e CP_1 dopo oltre 1 anno e 9 mesi dalla prima scoperta degli asseriti vizi de quibus, e oltre 1 anno e 7 mesi dopo la loro prima formale denunzia. A inquadrare il contratto nell'art. 1667 c.c., il diritto ad esercitare l'azione di cui all'art. 1667 c.c. sarebbe invece prescritto perchè l'atto introduttivo di I° grado è stato notificato all'Arch in data 23.10.15, dopo oltre 2 Testimone_1
anni e 3 mesi dall'inoltro della documentazione al GS da parte della società convenuta, a distanza di 1 anno 9 mesi dalla prima scoperta degli asseriti vizi de quibus e ad 1 anno e 7 mesi dalla loro prima formale denuncia.
Tuttavia, poichè il contratto riguarda un'opera intellettuale, merita sottolineare che secondo la
S. C. le disposizioni di cui all'art. 2226 c.c. in tema di decadenza e prescrizione dell'azione di garanzia per vizi non sono applicabili alla prestazione d'opera intellettuale, in particolare alla
23 prestazione del professionista che abbia assunto l'obbligazione della redazione di un progetto d'ingegneria o della direzione dei lavori ovvero dell'uno e dell'altro compito, cumulando nella propria persona i ruoli di progettista e direttore dei lavori (Cass. civ. 28-07-2005, n. 15782;
Cass. 28575/2013). Di conseguenza la prescrizione deve ritenersi decennale, come ribadito di recente da Cass. Civ. n. 23813 del 25.08.2025, secondo la quale le disposizioni dell'art. 2226
c.c. non si applicano alla prestazione d'opera intellettuale, ma solo alle opere manuali, poiché solo di queste ultime, non anche della prima, i vizi eventualmente presenti possono essere oggetto di percezione (cfr., tra le altre, Cass. 12871/2015). Ne segue che nel caso attuale si applica il termine di prescrizione decennale.
Da ultimo, in caso di responsabilità contrattuale del professionista, il termine di prescrizione decennale inizia a decorrere dal momento in cui il danno produce i suoi effetti all'esterno, ossia quando diviene oggettivamente percepibile dal danneggiato, e non da quello in cui la condotta ha determinato il verificarsi dell'evento dannoso (Cass. civ. n. 18606 del 2016).
2.2 La responsabilità di . Controparte_4
Deve essere parimenti riconosciuta la responsabilità di nel determinismo Controparte_4 del danno subito da Parte_1
Nell'atto di citazione di primo grado (pag. 2) ha allegato che, al fine di Parte_1
realizzare un impianto fotovoltaico innovativo, si era rivolto a , Controparte_4
incaricandolo di indicargli gli operatori a cui rivolgersi, tenere i contatti tra costoro e fornire consulenza per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico.
, nel costituirsi in giudizio, ha sostenuto la propria estraneità rispetto ad Controparte_4
ogni tipo di responsabilità, affermando che, a parte segnalare lo studio tecnico di progettazione, si era limitato ad indicare i nominativi di aziende fornitrici dei pannelli fotovoltaici.
Dall'istruttoria è tuttavia effettivamente emerso come abbia combinato il Controparte_4
procacciamento di clientela per la con l'attività di consulenza, e in tale ambito Controparte_1
abbia consigliato al i pannelli da acquistare, in quanto innovativi una volta impiantati Parte_1
con il sistema ER falda IC.
In primo luogo risulta provata la stabile interazione del con la e quindi CP_4 Controparte_1
anche con l'Arch. che dell' era legale rappresentante. Il Teste Testimone_1 Controparte_1
escusso alla udienza del 22.1.2019, ha infatti confermato il capitolo 2) della memoria Tes_3
ex art. 183 c. 6 n. 2 cpc di (Vero che tra il Sig. ed Parte_1 CP_4 CP_1
intercorreva il medesimo rapporto che intercorreva tra lei ed , tanto che vi siete CP_1
24 trovati ad essere entrambi, per settori diversi, procacciatori di presso alcuni Controparte_1 clienti ?), aggiungendo: io mi occupavo dello smaltimento di strutture in amianto e il sig.
di impianti fotovoltaici. Noi contattavamo i clienti cui sottoponevamo preventivi per CP_4 le opere a farsi come predisposti da [….]. CP_1
La indicazione al cliente dei pannelli fotovoltaici da assemblare nell'impianto ER falda unica emerge da quanto dichiarato dal Teste In risposta al cap. 14) della memoria ex Tes_2
art. 183 c. 6 n. 2 cpc (vero che i pannelli sono stati acquistati perché erano quelli che Parte_1
secondo i convenuti erano idonei/funzionali alla realizzazione del progetto con caratteristiche innovative?) il teste ha dichiarato: Ero presente di persona quando il sig. e l'arch. CP_4 indicavano i pannelli da acquistare come quelli dotati di caratteristiche innovative;
CP_2
eravamo presenti io e mio padre e se ben ricordo il IK Marko;
eravamo presso la sede della in via della Pallotta, che era la ditta che si è occupata dello smaltimento CP_12
dell'eternit e del rifacimento della copertura;
i pannelli li abbiamo acquistati direttamente dalla
che era la produttrice. La copertura ha due falde, una è stata locata al Pt_4 Parte_1
sono stati realizzati due impianti identici ma con potenzialità differenti (quello della
[...] società agricola di 15 Kw) avvalendosi degli stessi professionisti e acquistando gli stessi materiali. E in risposta al cap. 15) (vero che i convenuti indicavano l'acquisto di pannelli “made in EU” che, sebbene più costosi (rispetto, ad esempio, di quella cinesi od extra UE) avrebbero assicurato in base al d.m. un incentivo maggiorato pari ad 0,02 euro/kw?) il teste ha dichiarato:
E' vero, questa indicazione proveniva sia dal sig. che dall'arch. l'indicazione Pt_5 CP_2
emerse nel corso dell'incontro presso la sede di di cui ho sopra parlato. CP_12
Ne esce dimostrata la correlazione causale tra la inesattezza delle informazioni fornite da
, di concerto con l'Arch. circa la idoneità del pannello Controparte_4 Testimone_1 fotovoltaico e dell'impianto a ottenere la tariffa incentivante, e il diniego del GS.
Fornendo informazioni inesatte circa la idoneità dei pannelli fotovoltaici impiantati secondo il sistema ER FA IC all'ottenimento della massima incentivazione, CP_4
si è reso inadempiente alle prestazioni di consulenza delle quali era stato incaricato.
[...]
Costui, che in base al rapporto di consulenza era al corrente dell'intento di di Parte_1
conseguire la massima tariffa incentivante, era tenuto a indicare al committente pannelli fotovoltaici idonei, per caratteristiche e sistema di montaggio, a garantire la tenuta all'acqua, permettendo il conseguimento della tariffa incentivante. Tale prestazione non è stata adempiuta.
25 Va detto che l'attività di consulenza svolta dal convenuto, pur non rientrando nell'ambito delle professioni regolamentate, riservate a soggetti iscritti ad apposito albo professionale o provvisti di specifica abilitazione, è normativamente consentita (in argomento Cass. n.
15330/2008, che ha riconosciuto al consulente del lavoro il diritto al compenso per le attività di consulenza e valutazione in materia aziendale, riprendendo quanto affermato dalla Corte
Costituzionale con il provvedimento n. 418/1996; più di recente Cass. civ. n. 8683/2019).
Ne segue che anche in questo caso trova applicazione l'art. 2236 c.c. e il relativo regime probatorio, in base al quale se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni se non in caso di dolo o colpa grave. Anche ha omesso di fornire la prova liberatoria o della assenza Controparte_4
di svolgimento della consulenza o della particolare difficoltà implicante l'esonero da responsabilità.
Quindi, come per l'Arch. anche per l'esonero da Testimone_1 Controparte_4
responsabilità non opera, giacché la ricerca della specifiche tecniche del pannello Micron 60P
Silver CA245P60 e del sistema ER FA IC, e delle caratteristiche di integrazione e innovatività in funzione dell'interesse del cliente, non implicavano una particolare difficoltà.
Ne discende la responsabilità di nel determinismo causale del danno. Controparte_4
2.3. La assenza di responsabilità della . CP_1
La domanda risarcitoria contro la è invece infondata. CP_1
Dall'esame del contratto concluso da con la emerge che l'incarico Parte_1 CP_1
conferito alla società convenuta appellata comprendeva esclusivamente la direzione dei lavori e la redazione e trasmissione ai soggetti preposti (es. Comune;
Gestore Servizi Energetici - GS;
etc.) della documentazione amministrativa utile all'ottenimento dell'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto e al riconoscimento della tariffa incentivante prevista dal D.M. 5 luglio 2012. Non comprendeva invece la progettazione architettonica, conferita direttamente da all'Arch. Parte_1 Testimone_1
Ciò risulta avvalorato dai seguenti documenti.
1) il contratto con la che non prevede la progettazione, e in cui Controparte_1 Controparte_1
si obbligava alle seguenti prestazioni: B) “presentazione delle pratiche al Gestore di Rete (Enel
Distribuzione spa) al Gestore dei Servizi Energetici (GS) e alle della Provincia di Pt_6
Perugia per l'ottenimento della autorizzazione all'esercizio di un impianto fotovoltaico [….], C)
“direzione dei lavori durante le fasi di cantiere [….], D) predisposizione e presentazione della
26 documentazione al GS per l'ottenimento della tariffa incentivante spettante agli “impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative”.
La estraneità alla progettazione della attività della si evince anche dall'elenco di Controparte_1 attività allegate nel contratto:
1. Redazione ed invio della Domanda di Connessione Enel;
2.
Redazione ed invio del Titolo Abilitativo (CIL + Comunicazione FTV) al Comune Competente;
3.
Nomina del Coordinatore alla Sicurezza e redazione del PSC di cantiere;
4. Redazione ed invio della pratica di accettazione del preventivo ENEL;
5. Redazione ed invio della pratica di fine lavori Enel;
6. Redazione ed invio della Richiesta di Concessione della Tariffa Incentivanti al
GS;
7. Redazione ed invio della richiesta di rilascio della licenza di officina elettrica alle dogane della Provincia di Perugia.
Il Teste escusso sulla memoria art. 183 c. 6 n. 2 cpc di ha chiarito che Tes_2 Parte_1
il controllo della esecuzione dei lavori era stato effettuato dalla , a mezzo dei CP_1
direttori dei lavori Arch. e Ing. , e a mezzo del Sig. . Infatti egli ha Testimone_1 Per_4 CP_4
confermato il cap. 16) secondo cui le modalità di installazione ed il controllo durante i lavori di installazione erano state svolte dall'Arch. da e dal sig. , precisando CP_2 CP_1 CP_4 di ricordare che io stesso ho avuto modo di recarmi presso il cantiere durante le operazioni di installazione ed ho riscontrato la presenza sul posto sia del sig. e dell'ing. CP_4 CP_11
che per quanto mi consta lavorava per . Ricordo che coordinavano i lavori ma dato il CP_1
tempo trascorso non sono in grado di riferire con precisione in cosa consistesse tale attività.
Ciò premesso, la responsabilità della deve essere esclusa sia per la attività di Controparte_1
direzione dei lavori che per l'inoltro della documentazione al GS.
Il Ctu, rispondendo al questo 5.2 (pag. 9 Relazione), ha infatti chiarito che l'impianto realizzato era conforme al progetto. Questo implica l'esatto adempimento della prestazione di controllo esecutivo propria del direttore dei lavori.
In ordine poi al controllo della idoneità del progetto a conseguire la massima tariffa incentivante, in assenza di specifico incarico, come nel caso di specie, il direttore dei lavori non
è soggetto a obblighi di informazione e controllo sul progetto e sulla sua fattibilità. La direzione dei lavori implica infatti, di regola, un controllo circoscritto alla esecuzione dei lavori, senza che ne derivi la sua corresponsabilità con l'appaltatore per i difetti dell'opera derivanti da vizi progettuali, salvo che egli sia stato espressamente incaricato di svolgere anche l'attività aggiuntiva di verificare la fattibilità e l'esattezza tecnica del progetto (Cass. civ. n. 29331 del
13/11/2024; Cass. Civ. n. 18285 del 19/09/2016).
27 Al riguardo non può ritenersi attendibile quanto dichiarato all'udienza 13.2.2018 dalla teste
, la quale non ha indicato con precisione quali siano stati i professionisti della Testimone_4 che hanno indicato i pannelli ER FA IC al committente. Sul cap. 15 Controparte_1 della memoria art. 183 c. 6 n. 2 la teste ha dichiarato che gli Ingegneri di Parte_1 CP_1
indicavano come idoneo l'acquisto di pannelli di fabbricazione europea, apprendendo tali circostanze dal sig. Si tratta tuttavia di dichiarazioni approssimative e non Parte_1
affidabili, e ciò inficia la coerenza e veridicità della testimonianza.
Infine, posto che l'inoltro al GS della documentazione implicava una attività redazione e di controllo formale dei documenti che risulta regolarmente eseguita, con riferimento a tale prestazione deve essere esclusa una responsabilità della Controparte_1
La infondatezza dell'azione di responsabilità nei confronti della in punto di Controparte_1
contenuto della prestazione dedotta nel contratto determina l'assorbimento del settimo motivo, inerente la interpretazione della clausola di esonero da responsabilità.
3. La condanna al risarcimento del danno dell'Arch. e di . Il Testimone_1 Controparte_4 danno risarcibile. La determinazione delle quote interne di responsabilità.
Acclarata la responsabilità di e la domanda risarcitoria deve Controparte_4 Testimone_1
essere accolta sotto il profilo del lucro cessante, derivante dalla perdita dell'incentivo per venti anni.
3.1 Il CTU ha in particolare rilevato quanto segue (pag. 19-20 relazione).
1. la produzione annua stimata il primo anno di produzione è di 55000 kWh/anno come da dato ricavato da Scheda
Tecnica Finale d'impianto sottoscritto dall'Arch. a. La vita utile stimata Testimone_1 dell'impianto è di 30 anni come da letteratura e anche tenendo in considerazione che la stessa producibilità fotovoltaica è garantita per 25 anni come da requisiti specifici richiesti da decreto
5 luglio 2012 e come da certificato di garanzia di producibilità dei moduli fotovoltaici 2. La produzione accertata dal GS dal momento dell'allaccio avvenuto il 27-06-2013 al 31-12- 2020
è stata di 308.385,08 kWh.
3. Il decremento annuo di producibilità dovuto al normale processo di invecchiamento dei moduli fotovoltaici è: a. considerato lineare e dell'1% nei primi 10 anni come da certificato di garanzia di producibilità dei moduli fotovoltaici b. considerato lineare e dell'0.666% negli anni dal 11° al 25° come da certificato di garanzia di producibilità dei moduli fotovoltaici c. considerato lineare e dell'0.666% negli ultimi 5 anni di vita e cioè negli anni dal
26° al 30° 4. La tariffa fotovoltaica incentivante omnicomprensiva riconosciuta all'impianto oggetto di causa per impianto su edificio è di 0.197 €/kWh e viene riconosciuta per 20 anni. 5.
28 La tariffa fotovoltaica incentivante omnicomprensiva che sarebbe stata riconosciuta all'impianto qualora considerato fotovoltaico integrato dalle caratteristiche innovative sarebbe stata di 0.271 €/kWh e sarebbe stata riconosciuta per 20 anni.
La perdita della differenza di incentivazione (lucro cessante) è stata quindi quantificata dal CTU in euro 64.446,01 (pag. 20), in quanto corrispondente alla differenza fra l'incentivo di cui l'attore avrebbe usufruito per l'impianto innovativo e integrato fino alla prevedibile cessazione dell'incentivo (20 anni di incentivo come previsto da decreto) e quello, minore, a cui è stato ammesso dal momento della verifica.
La somma, quantificata dal CTU con procedimento scevro da vizi logico-giuridici, rappresenta il lucro cessante, conseguenza immediata e diretta della mancata esecuzione delle obbligazioni contrattualmente assunte dai convenuti, scaturente dal mancato incasso della tariffa incentivante e del contributo per lo scambio sul posto di energia dalla data di entrata in esercizio dell'impianto (27.6.2013), fino alla scadenza dei venti anni.
Le altre voci di danno non appaiono condivisibili. In particolare:
a) la differenza di costo di un impianto tradizionale non innovativo ma con la stessa produttività di quello installato (quesito 5.5 CTU), quale danno emergente, è in contraddizione logica con la perdita economica (lucro cessante) data dalla perdita della incentivazione supplementare, e quindi non può essere cumulata con essa;
b) eventuali costi da inefficienza dell'impianto costituiscono un danno emergente conseguente ai vizi di progettazione e installazione dell'impianto, tema tuttavia estraneo al giudizio che occupa.
3.2 Conclusivamente e vanno condannati in solido al Testimone_1 Controparte_4 pagamento della somma euro 64.446,00, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione dal
27.1.2014 alla data di deposito della presente sentenza.
Comunque, stante il concorso di responsabilità di e nel Testimone_1 Controparte_4
determinismo dell'evento, lo schema della solidarietà passiva, previsto nell'interesse del creditore per rafforzare il diritto di quest'ultimo, non influisce nei rapporti interni tra condebitori solidali, fra i quali l'obbligazione si divide secondo quanto risulta dal titolo o, in mancanza, in parti uguali (Cass. civ., Sez. III, 27/10/2015, n. 21774; Cass. civ., Sez. III,
16/02/2012, n. 2227), e non rappresenta una qualità aggiuntiva del debito o del credito, assumendo rilievo solo nei rapporti interni, in termini di azioni esperibili, dopo il pagamento, tra i soggetti solidali per realizzare il riequilibrio delle posizioni (Cass. civ., Sez. I, 15/01/2009, n.
804).
29 Ne deriva che deve essere determinata la quota interna di responsabilità. Considerata la maggiore competenza professionale dell'Arch. essa viene individuata, con criterio Testimone_1 equitativo ai sensi degli art. 2056 e 1226 cod. civ., in un sesto a carico di , e Controparte_4 in cinque sesti a carico di Testimone_1
4. La domanda di manleva contro . Controparte_6
Accolta la domanda risarcitoria, anche la domanda di manleva dell'Arch. contro Testimone_1
è fondata e deve essere accolta. Controparte_6
4.1 Il contratto di assicurazione con la risulta essere stato stipulato Controparte_6 il 15/05/2013 con polizza n. 544.014.0000902886, a copertura dei rischi professionali connessi alla responsabilità civile (doc. n. 4 comparsa di costituzione e risposta Controparte_6
[...
). L'attività di progettazione e tutte le attività professionali risultano ricomprese nelle condizioni di polizza ai sensi dell'art. 22, secondo cui la Compagnia è obbligata a tenere indenne l'Arch. dagli eventuali danni dallo stesso cagionati a terzi per qualunque CP_2
comportamento colposo derivante dall'attività professionale dichiarata in polizza, nonché delle attività complementari, quali consulenza, collaudo e qualsiasi altra attività rientrante nell'ambito delle competenze stabilite dalle leggi e dai regolamenti che disciplinano la professione indicata nella prima facciata della polizza.
Inoltre alla pag. 2 della Polizza è previsto che l'attività assicurata riguarda sia l'attività di progettista che di direttore dei lavori.
Non sono condivisibili e vanno rigettate le seguenti eccezioni sollevate dall'assicuratore.
a) Infondata è l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di in quanto la Testimone_1 qualifica di progettista risulta ampiamente dimostrata all'esito dell'istruttoria.
b) Priva di fondamento è l'eccezione di prescrizione biennale alla data di notifica dell'atto di chiamata in causa (15.7.2016) ai sensi dell'art. 2952 c. 2 e 3 c.c., dei diritti dell'assicurato, decorrente dal provvedimento di diniego del GS del 27.1.2014.
L'Arch. ha denunciato il sinistro (doc. nn. 7 - 8 prodotti con la memoria ex art. 183 VI° CP_2
comma n. 1 c.p.c.), alla compagnia assicurativa. Inoltre, dopo la notificazione dell'atto di citazione il 23-28/10/15, l'Arch. ha efficacemente interrotto la prescrizione con Testimone_1
l'atto di chiamata in causa notificato alla il 15.7.2016, entro due anni Controparte_6 dalla notificazione dell'atto di citazione di Parte_1
Posto infatti che a norma dell'art. 2952 c. 3 c.c. nell'assicurazione della responsabilità civile il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha
30 promosso contro di questo l'azione, nel caso di specie il termine prescrizionale del diritto all'indennizzo di cui all'art. 2952 comma 3 c.c., decorre dalla proposizione del giudizio di I° grado da parte del , in quanto l'atto di citazione contiene una specifica e univoca Parte_1 richiesta risarcitoria. Il termine di prescrizione decorre infatti solo dal momento in cui l'assicurato riceva dal danneggiato una richiesta risarcitoria dal significato univoco, per mezzo della quale il primo veda minacciato il suo patrimonio da una concreta iniziativa del secondo, con conseguente necessità di informare con urgenza l'assicuratore. Pertanto, tale termine può essere computato a decorrere dalla proposizione della domanda di merito finalizzata ad ottenere la liquidazione del danno, ma non dal compimento di attività anteriori (Cass. civ. n.
2971 del 31/01/2019; Cass. Civ. n. 24733 del 28/11/2007).
c) Parimenti infondato è l'assunto secondo cui nella specie difetterebbe il “sinistro”, giacchè il mancato conseguimento dell'incentivo sarebbe estraneo alla polizza. Viceversa il danno da mancato conseguimento dell'incentivo consegue all'inadempimento dell'Arch. agli CP_2
obblighi contrattuali inerenti la qualifica di progettista.
d) Non può trovare applicazione l'art. 25, lettera c) delle Condizioni generali di Polizza, il quale prevede che il sinistro non possa essere indennizzato qualora i lavori siano eseguiti da Imprese dell'Assicurato o di cui l'Assicurato sia socio, amministratore o dipendente. di Controparte_1
cui l'Arch. era socio, non ha svolto lavori per conto del , ma si è occupata della CP_2 Parte_1
direzione dei lavori e delle pratiche amministrative finalizzate a ottenere la tariffa incentivante.
e) Non può ritenersi operativa la lettera K delle condizioni generali di assicurazione, con il sottolimite di € 125.000,00 per ogni sinistro, prevista per le attività diverse da quelle di progettista.
La garanzia è operativa con lo scoperto del 10% per ciascun danno, con minimo del'1 per 1000 ed il massimo dell'1 per 100 del massimale assicurato.
4.2 L'indennizzo a carico dell'assicuratore non può essere limitato alla quota interna di responsabilità, ma riguarda la intera somma che pagherà a Testimone_1 Parte_1
Infatti, in tema di responsabilità solidale per fatto illecito imputabile a più persone, il vincolo di solidarietà che lega i coautori del fatto dannoso importa che il danneggiato possa pretendere la totalità della prestazione anche da uno solo dei coobbligati, mentre la diversa gravità delle rispettive colpe nel determinismo causale possono rilevare ai fini della ripartizione interna del peso del risarcimento fra i corresponsabili e cioè ai fini dell'azione di regresso. Pertanto
l'obbligo indennitario dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato, nei limiti del massimale, non è riferibile alla sola quota di responsabilità dell'assicurato operante ai fini della ripartizione
31 della responsabilità tra i condebitori solidali, ma concerne l'intera obbligazione dell'assicurato, ivi compresa quella relativa alle spese processuali cui l'assicurato, in solido con il coobbligato, venga condannato in favore del danneggiato vittorioso (Cass. civ., Sez. III, 20/11/2012, n.
20322; Cass. civ., Sez. lavoro, 31/05/2012, n. 8686; Cass. civ. 10/08/2004 n. 15428).
deve essere quindi condannata a rilevare indenne delle Controparte_6 Testimone_1
somme che sarà tenuto a corrispondere per i fatti causa per intero, e non per la sola quota di responsabilità della propria assicurata, nei limiti del massimale di polizza e con lo scoperto previsto.
Mette conto infine di chiarire che le spese di lite dovute dall'assicurato alle controparti ex art. 91 cpc in base al principio di soccombenza non rientrano nella previsione normativa di cui all'art. 1917 c. 3 cc, in quanto costituiscono un accessorio dell'obbligazione risarcitoria, e gravano sull'assicuratore se e nei limiti in cui comportino un superamento del massimale (Cass.
Civ. n. 5242 del 15.3.2004).
5. L'ottavo e il nono motivo e la liquidazione delle spese di lite.
L'ottavo e il nono motivo, i quali lamentano la erroneità della condanna alla refusione delle spese di lite nei confronti dei convenuti e delle rispettive compagnie assicurative, risultano parzialmente assorbiti dall'accoglimento della domanda nei confronti dell'Arch. e Testimone_1
di , implicanti una nuova regolazione delle spese dei due gradi. Per il resto Controparte_4
sono infondati.
Per quanto attiene alla il Tribunale ha correttamente applicato il principio della Controparte_1
soccombenza, anche se la motivazione deve essere corretta puntualizzando che la CP_1
[... non risultava titolare del rapporto in disputa, e quindi non era responsabile del mancato conseguimento della massima tariffa incentivante.
Conseguentemente va esente da censure la condanna di alla refusione delle Parte_1
spese di lite della , chiamata in causa, giacché la chiamata in causa dell'assicuratore CP_5
non è apparsa prima facie abusiva o arbitraria. Trova infatti applicazione il principio secondo cui il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda (Cass. civ. n.
10364 del 18/04/2023; Cass. Civ. n. 31889 del 06/12/2019).
32
6. Considerazioni finali e regolazione delle spese di lite.
6.1 La sentenza di primo grado deve essere parzialmente riformata, con conseguente accoglimento della domanda e condanna avanzata
contro
LA e , al CP_2 Controparte_4 pagamento in favore dell'attore dell'importo di euro 64.446,01.
Deve essere altresì accolta la domanda di manleva avanzata da contro Testimone_1 [...]
, la quale soccombe in punto di spese sia nei confronti dell'attore appellante Controparte_6
che nei confronti del convenuto appellato. Quanto a la posizione Parte_1
dell'assicuratore della responsabilità civile chiamato in causa è infatti quella di un interventore adesivo autonomo. Ne deriva che, qualora l'assicurazione contesti la fondatezza della domanda attorea, essa resta soggetta al principio della soccombenza al fine della regolamentazione delle spese, e può essere anche condannata in solido con la parte della quale condivide il medesimo interesse (Cass. civ., Sez. III, 17/01/2017, n. 925; Cass. Civ. sez. un.
n. 24707 del 2015).
Parimenti risulta soccombente rispetto a stante Controparte_6 Testimone_1
l'accoglimento della domanda di manleva da costui avanzata. Le spese giudiziali dell'azione di garanzia vanno quindi liquidate secondo le regole generali della soccombenza, non rientrando nella disciplina di cui all'art. 1917 cod. civ. (Cass. civ. Sent. Sez. III 28.11.2007 n. 24733).
Deve essere respinto il gravame spiegato da contro la e la Parte_7 Controparte_1 [...]
, con conseguente conferma della sentenza sul punto, e condanna di Controparte_5 [...]
alla refusione delle spese di lite del presente grado. Parte_1
Non si ravvisa la necessità di alcuna integrazione istruttoria, stante la completezza delle risultanze emerse nel primo e nel presente grado. Le ulteriori richieste sono assorbite, in ossequio al c.d. "criterio della ragione più liquida", in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di un'unica ragione, a carattere assorbente, che da sola è idonea a regolare la lite
(cfr. per tutte: Cass. civile, sez. II, 03 luglio 2013, n. 16630; Cass. civile, sez. III, 16 maggio 2006,
n. 11356).
Le spese di lite vengono liquidate come in dispositivo secondo lo scaglione corrispondente all'importo liquidato, in base ai parametri di cui al D. M. n. 55 del 2014.
PER QUESTE RAGIONI
La Corte d'appello definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza definitiva n. 945/2023 del Tribunale di Perugia, pubblicata il 14.06.2023, ogni diversa istanza, eccezione, e deduzione disattesa, accoglie l'appello spiegato da nei Parte_1
33 confronti di , e;
rigetta l'appello Testimone_1 Controparte_4 Controparte_6 spiegato da nei confronti di e , e per Parte_1 Controparte_1 Controparte_5
l'effetto, in parziale riforma della sentenza gravata, così provvede:
1) condanna e , in solido, al pagamento in favore di Testimone_1 Controparte_4 Parte_1
della somma di euro 64.446,01, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria
[...]
dal 27.1.2014 alla data di deposito della presente sentenza, ed agli interessi legali dalla data di deposito della presente sentenza al saldo;
2) ai fini del riparto interno di responsabilità, determina la quota di responsabilità di CP_4
in un sesto, e quella di in cinque sesti;
[...] Testimone_1
3) accoglie la domanda di manleva di nei confronti di , e Testimone_1 Controparte_6
per l'effetto condanna a rimborsare a le somme che egli Controparte_6 Testimone_1
pagherà a a titolo di risarcimento del danno, di spese di lite e di consulenza Parte_1
tecnica d'ufficio, con lo scoperto del 10%, con minimo del'1 per 1000 ed il massimo dell'1 per
100 del massimale assicurato.
4) condanna , e , in solido, alla Controparte_4 Testimone_1 Controparte_6 refusione in favore di delle spese di lite di entrambi i gradi, che vengono Parte_1 liquidate in euro 614,46 per anticipazioni e euro 14.103,00 per compensi professionali del primo grado, e in euro 929,00 per anticipazioni e euro 14.137,00 per compensi professionali del secondo grado, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario;
5) condanna alla refusione in favore di delle spese di lite Controparte_6 Testimone_1
di entrambi i gradi, che vengono liquidate in euro 518,00 per anticipazioni e euro 9.000,00 per compensi del primo grado, e in euro 9.000,00 per il secondo grado, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario;
6) conferma per il resto la sentenza di primo grado;
7) condanna alla refusione delle spese di lite del presente grado in favore di Parte_1
che liquida in euro 9.000,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese Controparte_1
generali, da distrarre in favore del procuratore antistatario.
8) condanna alla refusione delle spese di lite del presente grado in favore di Parte_1
, che liquida in euro 9.000,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese Controparte_5
generali.
9) pone definitivamente le spese di CTU per intero a carico solidale di Testimone_1 CP_4
e , determinando la relativa quota, nei rapporti interni, nella
[...] Controparte_6
misura di cinque sesti a carico di e di un sesto a carico di . Testimone_1 Controparte_4
34 Perugia, camera di consiglio del 06.11.2025
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
35