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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 22/05/2025, n. 275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 275 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. 824/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gela
Sezione Civile
Il Tribunale Ordinario di Gela, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Stefania Sgroi, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 824/2020 R.G. , promossa da
(c.f. ), con il ministero dell'avv. Bennici Parte_1 C.F._1
Fabio, ammesso al patrocinio a spese dello Stato con la delibera n. 348 del 16.06.2020 del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Gela, su sua istanza del 28.05.2020
OPPONENTE contro
(p.i. - c.f. ), con il ministero dell'avv. Pesenti Marco, e con elezione di Controparte_1 P.IVA_1 domicilio presso l'avv. Fasciana Rosaria
OPPOSTO
PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI
(v. udienza del 26.02.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., con assegnazione dei termini ex art. 190, comma 1, c.p.c.)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato ex art. 638 c.p.c. con p.e.c. del 15.06.2020, Parte_1
ha proposto opposizione ex art. 645 c.p.c. nei confronti di costituitasi con
[...] Controparte_1
comparsa depositata il 14.10.2020, avverso il decreto ingiuntivo n. 97/2020 del presente Tribunale, emesso nel procedimento monitorio n. 382/2020 R.G., con cui gli è stato ingiunto il pagamento in favore della controparte della somma di euro 6.220,50 oltre interessi convenzionali di mora dalla domanda al saldo e oltre spese processuali liquidate in decreto, in forza della cessione del credito derivante dal contratto di finanziamento n. 20115429446111.
2. L'opposizione è infondata per le ragioni che seguono.
1 E' pacifico che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c. valgono le regole probatorie del giudizio ordinario di cognizione ex art. 2697 c.c. , come precisate in materia di obbligazioni di fonte contrattuale dalle Sezioni Unite n. 13533/2001, tenendo conto della posizione sostanziale delle parti al di là della loro veste processuale formale, per cui spetta al creditore opposto provare la fonte e la scadenza del credito ex art. 2697, co.1, c.c. , mentre spetta al debitore opponente provare fatti modificativi, estintivi o privativi di efficacia del credito ex art. 2697, co.2, c.c. (cfr. ex multis, Cass. civ., sez. II, n. 6091/2020, principio di diritto: “L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto.”; cfr. SS.UU. civ. n. 13533/2001, testualmente: “Il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte;
sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento.”).
Nel caso di specie è provato documentalmente che , n.q. di parte Parte_1
mutuataria, ha stipulato con Credial Italia s.p.a. (facente parte del gruppo Findomestic Banca s.p.a.),
n.q. di parte mutuante, previa richiesta di finanziamento sottoscritta il 16.2.2006 e accettata il 2.3.2006, un contratto di finanziamento per la somma di euro 5.100,00 da restituirsi in 48 rate mensili di euro
145,70 ciascuna, decorrenti dal 5.4.2006, con T.A.N. del 15,60% e T.A.E.G. del 18,03%, e che tale credito, contrariamente a quanto eccepito dall'opponente ex art. 2697, comma 2, c.c., con contratto del
14.6.2016 è stato ceduto a il cui ramo di azienda, con atto notarile del 29.6.2018, è Controparte_2 stato conferito all'odierna opposta . Controparte_1
Contrariamente a quanto eccepito con l'opposizione ex art. 2697, comma 2, c.c. , il debitore non ha provato che le cambiali prodotte in atti siano imputabili al pagamento delle rate del finanziamento per cui è causa, non avendo prodotto il piano di rientro asseritamente concordato con Findomestic, com'era invece suo onere ex art. 2697, comma 2, c.c. . Tali pagamenti a mezzo di cambiali solo in parte trovano riscontro nell'estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B. in atti, per cui solo entro tali limiti, già conteggiati dall'opposto in sede di ricorso monitorio, possono imputarsi al pagamento delle rate di tale finanziamento (cfr. da ultimo, Cass. civ., sez. II, n. 27247/2023, testualmente: “Il collegio intende dare continuità al seguente principio di diritto: "In tema di prova del pagamento, soltanto a fronte della comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito, l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso. Ne
2 consegue che tale principio non può trovare applicazione quando il pagamento venga eccepito mediante la produzione di assegni o cambiali, che per la loro natura presuppongono l'esistenza di un'obbligazione cartolare (e l'astrattezza della causa), così da ribaltare nuovamente l'onere probatorio in capo al debitore, che deve dimostrare il collegamento dei titoli di credito prodotti con i crediti azionati, ove ciò sia contestato dal creditore" (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 26275 del 06/11/2017, Rv.
647043 - 01).”).
3. Alla luce delle superiori considerazioni l'opposizione va rigettata e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto va dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c. .
Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e sono liquidate in dispositivo, in applicazione dei parametri tabellari di cui al d.m. n. 55/2014, come modificato da ultimo dal d.m. n.
147/2022, tenendo conto della natura della causa (giudizio ordinario di cognizione dinanzi al
Tribunale), del valore della causa come da decreto ingiuntivo opposto (euro 6.220,50) e dell'attività difensiva svolta (4 fasi di bassa complessità, da liquidarsi ai medi ridotti del 50% ex art. 4, co.1, d.m. cit.), senza che rilevi l'ammissione della parte opponente soccombente al patrocinio a spese dello Stato, operante ex art. 74, co.1, T.U. spese giustizia, previo dimezzamento ex art. 130 T.U. spese giustizia, solo per il compenso del suo difensore ex art. 131 T.U. spese giustizia (cfr. Cass. civ., sez. VI, n.
10053/2012, principio di diritto: “L'ammissione al gratuito patrocinio nel processo civile, la cui istituzione è prevista dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 74, comma 2, non comporta che siano a carico dello Stato le spese che l'assistito dal beneficio sia condannato a pagare all'altra parte risultata vittoriosa, perchè "gli onorari e le spese" di cui all'art. 131 D.P.R. cit. sono solo quelli dovuti al difensore della parte ammessa al beneficio, che lo Stato, sostituendosi alla stessa parte - in considerazione delle sue precarie condizioni economiche e della non manifesta infondatezza delle relative pretese - si impegna ad anticipare.”).
P.Q.M.
rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c. il decreto ingiuntivo n. 97/2020 del presente Tribunale, emesso nel procedimento monitorio n. 382/2020 R.G.; condanna l'opponente (c.f. ) al Parte_1 C.F._1
pagamento delle spese del presente giudizio in favore dell'opposto (p.i. - c.f. Controparte_1
), liquidandole in euro 2.538,50 per compensi, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. P.IVA_1
come per legge;
Gela, 22/05/2025
IL GIUDICE dott.ssa Stefania Sgroi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gela
Sezione Civile
Il Tribunale Ordinario di Gela, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Stefania Sgroi, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 824/2020 R.G. , promossa da
(c.f. ), con il ministero dell'avv. Bennici Parte_1 C.F._1
Fabio, ammesso al patrocinio a spese dello Stato con la delibera n. 348 del 16.06.2020 del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Gela, su sua istanza del 28.05.2020
OPPONENTE contro
(p.i. - c.f. ), con il ministero dell'avv. Pesenti Marco, e con elezione di Controparte_1 P.IVA_1 domicilio presso l'avv. Fasciana Rosaria
OPPOSTO
PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI
(v. udienza del 26.02.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., con assegnazione dei termini ex art. 190, comma 1, c.p.c.)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato ex art. 638 c.p.c. con p.e.c. del 15.06.2020, Parte_1
ha proposto opposizione ex art. 645 c.p.c. nei confronti di costituitasi con
[...] Controparte_1
comparsa depositata il 14.10.2020, avverso il decreto ingiuntivo n. 97/2020 del presente Tribunale, emesso nel procedimento monitorio n. 382/2020 R.G., con cui gli è stato ingiunto il pagamento in favore della controparte della somma di euro 6.220,50 oltre interessi convenzionali di mora dalla domanda al saldo e oltre spese processuali liquidate in decreto, in forza della cessione del credito derivante dal contratto di finanziamento n. 20115429446111.
2. L'opposizione è infondata per le ragioni che seguono.
1 E' pacifico che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c. valgono le regole probatorie del giudizio ordinario di cognizione ex art. 2697 c.c. , come precisate in materia di obbligazioni di fonte contrattuale dalle Sezioni Unite n. 13533/2001, tenendo conto della posizione sostanziale delle parti al di là della loro veste processuale formale, per cui spetta al creditore opposto provare la fonte e la scadenza del credito ex art. 2697, co.1, c.c. , mentre spetta al debitore opponente provare fatti modificativi, estintivi o privativi di efficacia del credito ex art. 2697, co.2, c.c. (cfr. ex multis, Cass. civ., sez. II, n. 6091/2020, principio di diritto: “L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto.”; cfr. SS.UU. civ. n. 13533/2001, testualmente: “Il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte;
sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento.”).
Nel caso di specie è provato documentalmente che , n.q. di parte Parte_1
mutuataria, ha stipulato con Credial Italia s.p.a. (facente parte del gruppo Findomestic Banca s.p.a.),
n.q. di parte mutuante, previa richiesta di finanziamento sottoscritta il 16.2.2006 e accettata il 2.3.2006, un contratto di finanziamento per la somma di euro 5.100,00 da restituirsi in 48 rate mensili di euro
145,70 ciascuna, decorrenti dal 5.4.2006, con T.A.N. del 15,60% e T.A.E.G. del 18,03%, e che tale credito, contrariamente a quanto eccepito dall'opponente ex art. 2697, comma 2, c.c., con contratto del
14.6.2016 è stato ceduto a il cui ramo di azienda, con atto notarile del 29.6.2018, è Controparte_2 stato conferito all'odierna opposta . Controparte_1
Contrariamente a quanto eccepito con l'opposizione ex art. 2697, comma 2, c.c. , il debitore non ha provato che le cambiali prodotte in atti siano imputabili al pagamento delle rate del finanziamento per cui è causa, non avendo prodotto il piano di rientro asseritamente concordato con Findomestic, com'era invece suo onere ex art. 2697, comma 2, c.c. . Tali pagamenti a mezzo di cambiali solo in parte trovano riscontro nell'estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B. in atti, per cui solo entro tali limiti, già conteggiati dall'opposto in sede di ricorso monitorio, possono imputarsi al pagamento delle rate di tale finanziamento (cfr. da ultimo, Cass. civ., sez. II, n. 27247/2023, testualmente: “Il collegio intende dare continuità al seguente principio di diritto: "In tema di prova del pagamento, soltanto a fronte della comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito, l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso. Ne
2 consegue che tale principio non può trovare applicazione quando il pagamento venga eccepito mediante la produzione di assegni o cambiali, che per la loro natura presuppongono l'esistenza di un'obbligazione cartolare (e l'astrattezza della causa), così da ribaltare nuovamente l'onere probatorio in capo al debitore, che deve dimostrare il collegamento dei titoli di credito prodotti con i crediti azionati, ove ciò sia contestato dal creditore" (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 26275 del 06/11/2017, Rv.
647043 - 01).”).
3. Alla luce delle superiori considerazioni l'opposizione va rigettata e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto va dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c. .
Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e sono liquidate in dispositivo, in applicazione dei parametri tabellari di cui al d.m. n. 55/2014, come modificato da ultimo dal d.m. n.
147/2022, tenendo conto della natura della causa (giudizio ordinario di cognizione dinanzi al
Tribunale), del valore della causa come da decreto ingiuntivo opposto (euro 6.220,50) e dell'attività difensiva svolta (4 fasi di bassa complessità, da liquidarsi ai medi ridotti del 50% ex art. 4, co.1, d.m. cit.), senza che rilevi l'ammissione della parte opponente soccombente al patrocinio a spese dello Stato, operante ex art. 74, co.1, T.U. spese giustizia, previo dimezzamento ex art. 130 T.U. spese giustizia, solo per il compenso del suo difensore ex art. 131 T.U. spese giustizia (cfr. Cass. civ., sez. VI, n.
10053/2012, principio di diritto: “L'ammissione al gratuito patrocinio nel processo civile, la cui istituzione è prevista dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 74, comma 2, non comporta che siano a carico dello Stato le spese che l'assistito dal beneficio sia condannato a pagare all'altra parte risultata vittoriosa, perchè "gli onorari e le spese" di cui all'art. 131 D.P.R. cit. sono solo quelli dovuti al difensore della parte ammessa al beneficio, che lo Stato, sostituendosi alla stessa parte - in considerazione delle sue precarie condizioni economiche e della non manifesta infondatezza delle relative pretese - si impegna ad anticipare.”).
P.Q.M.
rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c. il decreto ingiuntivo n. 97/2020 del presente Tribunale, emesso nel procedimento monitorio n. 382/2020 R.G.; condanna l'opponente (c.f. ) al Parte_1 C.F._1
pagamento delle spese del presente giudizio in favore dell'opposto (p.i. - c.f. Controparte_1
), liquidandole in euro 2.538,50 per compensi, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. P.IVA_1
come per legge;
Gela, 22/05/2025
IL GIUDICE dott.ssa Stefania Sgroi
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