Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIII, sentenza 02/02/2026, n. 831
CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Omessa notifica delle cartelle esattoriali

    La Corte ha ritenuto infondata la doglianza, dato che la documentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate attesta la regolare notifica delle cartelle nelle date indicate.

  • Rigettato
    Intervenuta prescrizione dei crediti azionati

    La Corte ha ritenuto inammissibile l'eccezione di prescrizione antecedente alla notifica delle cartelle, in quanto avrebbe dovuto essere proposta con la notifica di ciascun atto sotteso. Per le cartelle notificate nel 2018 e 2019, il termine decennale non è ancora maturato. Per la cartella notificata nel 2003, il ricorso giurisdizionale del 2018 ha interrotto la prescrizione, facendo decorrere un nuovo termine decennale. Inoltre, si considerano le sospensioni dei termini dovute alla normativa emergenziale COVID-19.

  • Rigettato
    Nullità dell'intimazione di pagamento per prescrizione delle cartelle sottese

    La Corte ha rigettato questa doglianza in quanto le cartelle sono state ritenute regolarmente notificate e non prescritte.

  • Rigettato
    Invalidità dell'intimazione di pagamento per vizio della sequenza procedimentale

    La Corte ha rigettato questa doglianza in quanto le cartelle sono state ritenute regolarmente notificate.

  • Rigettato
    Mancata prova della notifica della cartella esattoriale e annullamento per mancata notifica dell'atto presupposto

    La Corte ha rigettato questa doglianza, ritenendo provata la notifica delle cartelle.

  • Rigettato
    Nullità dell'intimazione di pagamento per mancata allegazione delle cartelle esattoriali

    La Corte ha ritenuto la doglianza estranea all'Ufficio e relativa al solo agente della riscossione. Ha inoltre affermato che non vi è obbligo di allegare le cartelle regolarmente notificate e che la norma citata non è applicabile all'intimazione di pagamento, atto del concessionario della riscossione.

  • Rigettato
    Prescrizione quinquennale delle sanzioni e degli interessi

    La Corte ha affermato che gli accessori seguono la disciplina del tributo principale, con termine decennale. Ha inoltre osservato che, anche considerando il termine quinquennale, questo non sarebbe decorso alla data della notifica dell'intimazione, tenuto conto delle proroghe per COVID-19.

  • Rigettato
    Eccessiva rilevanza delle sanzioni tributarie applicate

    La Corte ha ritenuto la doglianza infondata, affermando che è stata applicata rigorosamente la disciplina di legge esistente in materia e che la controparte non ha esposto contestazioni specifiche.

  • Inammissibile
    Tardività del ricorso

    La Corte ha ritenuto il ricorso tardivo, in quanto riferito a vizi propri delle cartelle di pagamento ormai definitive e non impugnate nei termini di legge.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIII, sentenza 02/02/2026, n. 831
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 831
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

    Testo completo