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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIII, sentenza 02/02/2026, n. 831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 831 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 831/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 13, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
RS RE RI SS, Presidente
NC SALVATORE, Relatore
RAMPELLO FLAVIO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2262/2024 depositato il 15/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 CF_1 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INT.PAGAMENTO n. 29320239001877356000 SPESE GIUSTIZIA 2005
- INT.PAGAMENTO n. 29320239001877356000 IRPEF-ALTRO 1998
- INT.PAGAMENTO n. 29320239001877356000 REGISTRO 2013
- INT.PAGAMENTO n. 29320239001877356000 REGISTRO 2015
- INT.PAGAMENTO n. 29320239001877356000 REGISTRO 2016
proposto da Ricorrente_1 CF_1 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320020116505410000 IRPEF-ALTRO 1998
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320180008240877000 REGISTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320180008240877000 REGISTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320190002222952000 SPESE GIUSTIZIA 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320190002223053000 REGISTRO 2006
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Il difensore del ricorrente insiste nel ricorso rilevando l'assenza di atti interruttivi
Resistente/Appellato: Il rappresentante di Agenzia delle Entrate si riporta alle proprie controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 15 marzo 2024, i Sig.ri avv. Ricorrente_1, dott.ssa Rizzo Maria Francesca Romana, Sig. Nominativo_1, eredi della dott.ssa Nominativo_2, ricorrono avverso l'intimazione di pagamento n. 29320239001877356/000, notificato in data 29 gennaio 2024, limitatamente le seguenti cartelle di pagamento n. 29320020116505410000, relativa a IRPEF 1998, asseritamente notificata il 17 marzo 2003, recante la somma di euro 44.361,63, la cartella n. 29320180008240877000, relativa a imposta di registro
2013 e 2015, asseritamente notificata il 26 giugno 2018, recante la somma di euro 476,16, la cartella n.
29320190002222952000, relativa a spese di giudizio 2005, asseritamente notificata 21 marzo 2019, recante la somma di euro 1.146,45, la cartella n. 29320190002223053000, relativa a imposta di registro 2016, asseritamente notificata il 21 marzo 2019, recante la somma di euro 246,87 e
contro
Agenzia delle Entrate-
Direzione Provinciale di Catania e Agenzia delle Entrate-Riscossione. I ricorrenti, a sostegno della nullità dell'atto impugnato, eccepiscono:
1) Omessa notifica delle cartelle esattoriale contenute nella intimazione di pagamento
Difatti, l'odierno ricorrente non ha mai avuto conoscenza dell'emissione delle cartelle esattoriali in quanto non ha mai ricevuto la notifica delle stesse, nonostante quanto risulta affermato dal concessionario ed indicato nella intimazione stessa. L'omissione di tale fondamentale adempimento non ha consentito al resistente di poter conoscere ed affrontare adeguatamente il pagamento della somma che viene ad essere richiesta dopo diversi anni. Si chiede pertanto che gli odierni resistenti vengano onerati di produrre in giudizio gli atti da cui si evinca la notifica delle cartelle esattoriali.
2) Intervenuta prescrizione dei crediti azionati
Si rileva l'intervenuta prescrizione dei crediti azionati nelle cartelle indicate nell'intimazione di pagamento in quanto, anche a voler considerare notificate le cartelle alla data indicata nella intimazione stessa, circostanza che si contesta in tale ricorso, è anche ampiamente trascorso da quella data alla data di notifica dell'intimazione stessa il termine stabilito dalla legge per il decorso della prescrizione senza che siano stati notificati atti interruttivi. L'intimazione di pagamento è quindi da considerare illegittima in quanto, la notifica dell'intimazione stessa, a distanza di quasi 30 anni, al contribuente non può in alcun modo comportare la reviviscenza di un credito già prescritto.
Cartella n. 29320020116505410000, dalla notifica della cartella che si asserisce notificata in data 17.03.2003 sono decorsi più di 20 anni e deve essere quindi considerata abbondantemente prescritta. Cartella n.
29320180008240877000, dalla notifica della cartella che si asserisce notificata in data 26.06.2018 sono decorsi 5 anni e deve essere quindi considerata prescritta. Cartella di pagamento n. 29320190002222952000
e n. 2932019000222305 3000, nessuna notifica delle cartelle è stata effettuata in data 21.03.2019. Si invitano i resistenti ad esibire la notifica della stessa.
3) Nullita' dell'intimazione di pagamento quale conseguenza della nullita' per prescrizione delle cartelle sottese: corte di cassazione ord. sez. 6 n. 5739/2
Le cartelle sottese alla intimazione di pagamento sono alcune prescritte essendo decorso il termine decennale previsto dalla legge altre mai notificate.
4) Invalidita' dell' intimazione di pagamento per non avere rispettato quanto previsto dalla legge (vizio della sequenza procedimentale dettata dalla legge)
Per le Sezioni Unite la nullità della notifica dell'atto presupposto inficia tutti gli atti successivi della riscossione.
Il contribuente può impugnare uno qualunque di essi, facendo valere il vizio iniziale.
5) Mancata prova della avvenuta notifica della cartella esattoriale cui si riferisce l'intimazione e annullamento della stessa per mancata notifica dell'atto presupposto
Commissione Tributaria Provinciale di Catania sez.16 sentenza n. 5914/2019 depositata in segreteria in data10.06.2019 Estratto: Nel caso di specie, non vi è prova in atti dell'avvenuta notifica della cartella esattoriale cui si riferisce l'intimazione di pagamento impugnata, sicché quest'ultima deve essere annullata per mancata notifica dell'atto presupposto. La mancata notificazione della cartella di pagamento comporta, invero, vizio della sequenza procedimentale dettata dalla legge che determina l'invalidità dell'intimazione di pagamento.
6) Nullità dell'intimazione di pagamento per la mancata allegazione delle cartelle esattoriali.
L'articolo 7, comma 1, dello statuto del contribuente testualmente recita " gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto previsto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, numero 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all' atto che lo richiama. La norma appena richiamata rappresenta un corollario imprescindibile del diritto di difesa del contribuente costituzionalmente tutelato ex articolo. 24
Cost.
Per questi motivi
l'intimazione di pagamento notificata al contribuente senza l'allegazione degli atti prodromici richiamati deve ritenersi carente dal punto di vista della motivazione e si avrà ovviamente la nullità dell'atto prodromico.
7) Prescrizione quinquennale delle sanzioni art. 20 dlgs 18.12.1997 n. 472 e prescrizione quinquennale degli interessi in base all'art. 2948 n. 4 del codice civile.
La prescrizione delle sanzioni tributarie ha una disciplina e un termine diverso rispetto a quello del tributo in quanto si tratta di due obbligazioni tra loro autonome, anche se la prima presuppone sempre la seconda.
La prescrizione delle sanzioni tributarie è regolata dall'art. 20, comma 3, del d.lgs. 18.12.1997 n. 472/1997.
Secondo questa norma, il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni. Va evidenziato che se l'atto di contestazione delle sanzioni è stato impugnato in giudizio, il termine di prescrizione diventa di dieci anni a seguito della sentenza passata in giudicato, per diretta applicazione dell'articolo 2953 del Codice civile.
8) Eccessiva rilevanza delle sanzioni tributarie applicate (principio di ragionevolezza e proporzionalita' delle sanzioni).
Secondo i principi della Unione Europea qualunque stato deve uniformarsi ad una sanzione che abbia i criteri della proporzionalità in quanto una sanzione sproporzionata non può considerarsi uno strumento in tutela della contribuente. Nel momento in cui il Giudice si trova a dover applicare una norma che ha il carattere della sproporzione, deve ricondurre la sanzione ai criteri europei. Il carattere del principio della proporzionalità
è incondizionata ma è anche preciso. Nessuno stato della Comunità europea può applicare una sanzione che porti ad un risultato sproporzionato. Viene imposto al Giudice l' applicazione conforme del principio di proporzionalità. Il principio di proporzionalità delle sanzioni e' stato anche affermato dalla Corte Costituzionale
e la riforma se ne sta occupando con l' art. 20.
Per i superiori motivi chiede la nullità dell'atto impugnato con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del difensore, ex art. 93 c.p.c.
Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Catania, che con proprie controdeduzioni contesta le motivazioni del ricorso e conferma la legittimità del proprio operato.
Con il primo motivo di impugnazione – e gli altri di fatto coincidenti - la parte ricorrente lamenta l'omessa notifica delle cartelle di pagamento sottese all'intimazione. La doglianza è infondata. La prima cartella (n.
29320020116505410000) è stata notificata in data 17/03/2003. La seconda cartella (n.
29320180008240877000) è stata notificata in data 26/06/2018. La terza cartella (n.
29320190002222952000) e la quarta cartella (n. 29320190002223053000) sono state notificate il
21/03/2019. Con il secondo motivo, la parte ricorrente lamenta l'intervenuta prescrizione del diritto di credito erariale, anche ove le cartelle di pagamento fossero state notificate. Orbene, sul tema si rileva, innanzitutto, che risulta inammissibile l'eccezione relativa alla intervenuta prescrizione antecedente alla notifica delle cartelle, perché avrebbe dovuto essere proposta, ai sensi dell'art. 19 D. Lgs. n. 546/1992, con la tempestiva notifica di ciascun atto sotteso all'intimazione. Non può, invece, dirsi fondata l'eccezione di prescrizione asseritamente maturata dopo la notifica delle cartelle di pagamento. Si rileva, al riguardo, che il termine di prescrizione applicabile è quello ordinario decennale. Dunque, per le cartelle identificate sub 2, 3 e 4 della superiore elencazione, notificate nel 2018 e nel 2019 evidente è che il termine sia ancora pendente. Né può dirsi maturato il termine di prescrizione in relazione alla prima cartella, per come risulta dalla documentazione che sarà prodotta dall'agente della riscossione. Con il sesto motivo la controparte lamenta un difetto di motivazione per la mancata allegazione delle cartelle di pagamento. La doglianza risulta estranea all'Ufficio
e relativa al solo agente della riscossione. In ogni caso, è palesemente infondata in quanto non v'è alcun obbligo di allegare le cartelle di pagamento regolarmente notificate all'intimazione di pagamento. La norma citata dalla controparte nella versione ratione temporis vigente (art. 7, comma 1, L n. 212/2000) non è applicabile al caso di specie in quanto fa riferimento ai soli atti dell'amministrazione finanziaria, quale non
è l'intimazione di pagamento, che è un atto del concessionario della riscossione. La norma è stata pienamente rispettata in quanto l'intimazione di pagamento contiene tutte le superiori indicazioni né, del resto, potrebbe essere diversamente posto che tale atto viene redatto secondo il modello prescelto dal legislatore e definito con apposito decreto ministeriale. In ogni caso, gli atti presupposti sono stati tutti regolarmente notificati, indi sono stati portati a conoscenza del Contribuente e per tale ragione non può dirsi necessaria la loro allegazione. Con il settimo motivo, la controparte lamenta l'intervenuta prescrizione quinquennale relativamente ad interessi e sanzioni. Orbene, sul punto si osserva che gli accessori seguono la disciplina del tributo principale e, pertanto, il termine applicabile è quello decennale. Valgono, pertanto, le osservazioni di cui sopra. In ogni caso, anche ove si volesse accedere alla tesi avversaria, comunque, il termine anche quinquennale non potrebbe dirsi decorso. Invero, per le cartelle notificate il 21/03/2019 il termine quinquennale non risulta decorso alla data della notifica dell'intimazione (29/01/2024). Per le altre cartelle non risulta neppure decorso, tenuto conto della proroga intervenuta in conseguenza della legislazione emergenziale per COVID 19. Si rileva, sul tema, che l'art. 68 del DL n. 18/2020 ha sancito che “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021. Con l'ultimo motivo, la parte deduce l'illegittimità delle sanzioni per violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza. Anche tale doglianza risulta infondata in quanto è stata fatta applicazione rigorosa della disciplina di legge esistente in materia in ordine alla determinazione delle sanzioni. Né la controparte espone delle deduzioni e contestazioni specifiche in merito.
Per i suesposti motivi chiede il rigetto del ricorso con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, che con proprie controdeduzioni contesta le motivazioni del ricorso e conferma la legittimità del proprio operato.
Si rileva l'inammissibilità del ricorso per tardività in quanto notificato solo in data 13 marzo 2024, ben oltre i 60 giorni previsti dalla notifica delle cartelle di pagamento. In violazione dell'art. 21 D.Lgs. 456/1992. Attesa la tardività del ricorso di primo grado, sono conseguentemente inammissibili ed improcedibili tutti i motivi di impugnazione, ivi compresi i motivi inerenti all'eventuale intervenuta decadenza e prescrizione. Ed infatti, occorre tener conto dovendo tenere conto della disciplina emergenziale dettata per far fronte all'epidemia da COVID-19C ex art. 68 del DL n. 18/2020, pertanto nel periodo intercorrente tra l'8 marzo 2020 e il 31 agosto 2021 sono stati oggetto di sospensione i termini di pagamento e, conseguentemente, le attività di recupero, anche coattivo, ovvero da ruoli/cartelle, in scadenza nello stesso periodo o già scaduti in precedenza. L'articolo 7, comma 1, dello Statuto dei diritti del contribuente si riferisce all'obbligo di motivazione solo agli atti dell'Amministrazione Finanziaria e non opera invece in riferimento all'attività dell'ente della riscossione, espressamente richiamati, invero, dal secondo comma del medesimo articolo 7
a conferma della diversità di atti, di soggetti e di normativa applicabile. In altre parole, sull'Amministrazione finanziaria grava un obbligo di motivazione rafforzato solo se, caso non sussistente nel caso di specie, la cartella di pagamento costituisce il primo atto notificato al contribuente e, quindi, atto impositivo. Infine, non va trascurato che, per consolidato insegnamento giurisprudenziale, chi intenda opporsi alla cartella deducendo il vizio di motivazione, è tenuto ad allegare e a provare di aver subito un concreto pregiudizio del suo diritto di difesa a causa del preteso vizio di motivazione della cartella impugnata, derivandone, in difetto, la sanatoria dell'eventuale nullità di quest'ultima per raggiungimento dello scopo ex art 156 cpc. E' di particolare rilievo l'insegnamento giurisprudenziale apicale secondo cui il difetto di motivazione della cartella esattoriale, che faccia rinvio ad altro atto costituente il presupposto dell'imposizione senza indicarne i relativi estremi di notificazione o di pubblicazione, non può condurre alla dichiarazione di nullità, allorché la cartella sia stata impugnata dal contribuente il quale abbia dimostrato in tal modo di avere piena conoscenza dei presupposti dell'imposizione, per averli puntualmente contestati, ma abbia omesso di allegare e specificamente provare quale sia stato in concreto il pregiudizio che il vizio dell'atto abbia determinato al suo diritto di difesa.
Per i suesposti motivi chiede il rigetto del ricorso con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio da distrarsi in favore del difensore, ex art. 93 c.p.c.
In data 28 giugno 2024 il resistente deposita memorie illustrative.
All'udienza del 28 gennaio 2026 la causa viene trattata in pubblica udienza e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, esaminati gli atti del procedimento, ritiene il ricorso infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
La Corte rileva, in via preliminare, che gran parte dei motivi di ricorso risultano tardivi, in quanto riferiti a vizi propri delle cartelle di pagamento ormai definitive e non impugnate nei termini di legge previsti dall'art.21
D. Lgs.546/1992. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito, infatti, che il termine per ricorrere avverso la cartella decorre dalla relativa notifica, a pena di inammissibilità (Cass. civ. n.11222/2002). Conseguentemente risultano inammissibili le eccezioni relative a vizi di notificazione o decadenza maturate anteriormente.
La documentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Catania attesta che tutte le cartelle sono state regolarmente notificate ai contribuenti nelle date indicate, secondo quanto segue: la cartella di pagamento n. 29320020116505410000, è stata notificata in data 17/03/2003 alla signora Nominativo_2; la cartella di pagamento n. 29320180008240877000, è stata notificata in data 26/06/2018 alla signora Nominativo_2; la cartella di pagamento n. 29320190002222952000, è stata notificata in data 21/03/2019 agli Eredi della signora Nominativo_2; la cartella di pagamento n. 29320190002223053000, è stata notificata in data 21/03/2019 agli Eredi della signora Nominativo_2
. Pertanto, la produzione in giudizio delle relate di notifica e degli estratti di ruolo rende infondata la censura di omessa notifica, ai sensi dell'art.2697 c. c.
Per consolidata giurisprudenza, il termine di prescrizione applicabile ai crediti tributari oggetto di cartella è quello decennale di cui all'art.2946 c. c. , non essendo configurabile come obbligazione periodica, ma quale obbligazione autonoma per ciascun periodo d'imposta (Cass. nn.24322/2014 e successive conformi). Non risultano pertanto decorsi – rispetto alla notifica dell'intimazione di pagamento – i termini di prescrizione relativamente alle cartelle notificate negli anni 2018 e 2019. Inoltre, deve tenersi conto delle sospensioni dei termini disposte dalla legislazione emergenziale (art.68, DL 18/2020), che hanno esteso il periodo di efficacia della prescrizione, nonché della normativa speciale di cui alla L.147/2013, art.1, comma 623 (“Salva
Roma”), che ha previsto ulteriori periodi di sospensione.
Con riferimento alla cartella di pagamento n. 29320020116505410000, notificata il 17 marzo 2003 si rileva che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il credito tributario derivante dalla cartella di pagamento soggiace al termine ordinario di prescrizione decennale ex art.2946 c. c. , salva l'ipotesi di atti interruttivi e sospensioni di legge. L'interruzione della prescrizione, ai sensi dell'art.2943 c. c. , si verifica non solo attraverso atti posti in essere dall'ente creditore, ma anche mediante la proposizione di atti giudiziari da parte del contribuente, quali l'impugnazione della pretesa.
Fatti Salienti - Notifica cartella: 17/03/2003 – Avvio del termine decennale di prescrizione. Ricorso giurisdizionale depositato: 20/02/2018 – Atto idoneo a interrompere la prescrizione, poiché verso la stessa cartella. Intimazione di pagamento: 29/01/2024 – Atto impugnato nel presente procedimento (cfr. documentazione versata in atti). Il ricorso depositato il 20 febbraio 2018 assume rilievo determinante in quanto: contiene specifica contestazione della cartella notificata nel 2003; produce effetto interruttivo del termine di prescrizione;
fa decorrere un nuovo termine decennale a partire dalla data di proposizione/rituale instaurazione del giudizio (cfr. documentazione allegata). Sulla base dell'analisi normativa, della cronologia processuale e delle sospensioni legislative applicabili, risulta evidente che la cartella di pagamento notificata nel 2003 non può essere ritenuta prescritta. A sostenere questa tesi concorrono: l'interruzione integrale della prescrizione prodotta dal ricorso giudiziario del 2018; il computo dei periodi di sospensione ex lege che dilatano ulteriormente il termine prescrizionale;
l'assenza in atti di elementi che facciano ritenere compiuta la decadenza del diritto alla riscossione. Pertanto, la pretesa tributaria azionata dall'Amministrazione attraverso l'intimazione di pagamento de qua si presenta perfettamente legittima, attuale e tempestiva, non potendo la difesa del contribuente trovare fondamento nella dedotta estinzione del credito per maturata prescrizione.
Sulla motivazione dell'intimazione di pagamento, si rileva che ai sensi dell'art.7, comma 1, dello Statuto dei diritti del contribuente, l'obbligo di motivazione riguarda gli atti dell'Amministrazione finanziaria, mentre agli atti del concessionario della riscossione, quali l'intimazione di pagamento, si applica il secondo comma dell'articolo citato. Ai sensi della costante giurisprudenza (Cass. SS. UU. n.11722/2010; Cass. n.28276/2013), la motivazione è sufficiente ove consenta al contribuente di individuare gli estremi essenziali della pretesa e delle cartelle richiamate. Non è richiesta la materiale allegazione delle cartelle già regolarmente notificate.
Alla luce delle superiori considerazioni il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato.
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio che si liquidano in euro 2.000,00
(duemila/00), in favore dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Catania ed in euro 3.000,00
(tremila/00) per compensi professionali, oltre accessori di legge, se dovuti, in favore dell'Agenzia delle Entrate
- Riscossione.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della XIII Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania il 28 Gennaio 2026.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
(Dott. Salvatore Panebianco) (Dott. Andrea Maria Massimo Ursino)
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 13, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
RS RE RI SS, Presidente
NC SALVATORE, Relatore
RAMPELLO FLAVIO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2262/2024 depositato il 15/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 CF_1 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INT.PAGAMENTO n. 29320239001877356000 SPESE GIUSTIZIA 2005
- INT.PAGAMENTO n. 29320239001877356000 IRPEF-ALTRO 1998
- INT.PAGAMENTO n. 29320239001877356000 REGISTRO 2013
- INT.PAGAMENTO n. 29320239001877356000 REGISTRO 2015
- INT.PAGAMENTO n. 29320239001877356000 REGISTRO 2016
proposto da Ricorrente_1 CF_1 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320020116505410000 IRPEF-ALTRO 1998
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320180008240877000 REGISTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320180008240877000 REGISTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320190002222952000 SPESE GIUSTIZIA 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320190002223053000 REGISTRO 2006
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Il difensore del ricorrente insiste nel ricorso rilevando l'assenza di atti interruttivi
Resistente/Appellato: Il rappresentante di Agenzia delle Entrate si riporta alle proprie controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 15 marzo 2024, i Sig.ri avv. Ricorrente_1, dott.ssa Rizzo Maria Francesca Romana, Sig. Nominativo_1, eredi della dott.ssa Nominativo_2, ricorrono avverso l'intimazione di pagamento n. 29320239001877356/000, notificato in data 29 gennaio 2024, limitatamente le seguenti cartelle di pagamento n. 29320020116505410000, relativa a IRPEF 1998, asseritamente notificata il 17 marzo 2003, recante la somma di euro 44.361,63, la cartella n. 29320180008240877000, relativa a imposta di registro
2013 e 2015, asseritamente notificata il 26 giugno 2018, recante la somma di euro 476,16, la cartella n.
29320190002222952000, relativa a spese di giudizio 2005, asseritamente notificata 21 marzo 2019, recante la somma di euro 1.146,45, la cartella n. 29320190002223053000, relativa a imposta di registro 2016, asseritamente notificata il 21 marzo 2019, recante la somma di euro 246,87 e
contro
Agenzia delle Entrate-
Direzione Provinciale di Catania e Agenzia delle Entrate-Riscossione. I ricorrenti, a sostegno della nullità dell'atto impugnato, eccepiscono:
1) Omessa notifica delle cartelle esattoriale contenute nella intimazione di pagamento
Difatti, l'odierno ricorrente non ha mai avuto conoscenza dell'emissione delle cartelle esattoriali in quanto non ha mai ricevuto la notifica delle stesse, nonostante quanto risulta affermato dal concessionario ed indicato nella intimazione stessa. L'omissione di tale fondamentale adempimento non ha consentito al resistente di poter conoscere ed affrontare adeguatamente il pagamento della somma che viene ad essere richiesta dopo diversi anni. Si chiede pertanto che gli odierni resistenti vengano onerati di produrre in giudizio gli atti da cui si evinca la notifica delle cartelle esattoriali.
2) Intervenuta prescrizione dei crediti azionati
Si rileva l'intervenuta prescrizione dei crediti azionati nelle cartelle indicate nell'intimazione di pagamento in quanto, anche a voler considerare notificate le cartelle alla data indicata nella intimazione stessa, circostanza che si contesta in tale ricorso, è anche ampiamente trascorso da quella data alla data di notifica dell'intimazione stessa il termine stabilito dalla legge per il decorso della prescrizione senza che siano stati notificati atti interruttivi. L'intimazione di pagamento è quindi da considerare illegittima in quanto, la notifica dell'intimazione stessa, a distanza di quasi 30 anni, al contribuente non può in alcun modo comportare la reviviscenza di un credito già prescritto.
Cartella n. 29320020116505410000, dalla notifica della cartella che si asserisce notificata in data 17.03.2003 sono decorsi più di 20 anni e deve essere quindi considerata abbondantemente prescritta. Cartella n.
29320180008240877000, dalla notifica della cartella che si asserisce notificata in data 26.06.2018 sono decorsi 5 anni e deve essere quindi considerata prescritta. Cartella di pagamento n. 29320190002222952000
e n. 2932019000222305 3000, nessuna notifica delle cartelle è stata effettuata in data 21.03.2019. Si invitano i resistenti ad esibire la notifica della stessa.
3) Nullita' dell'intimazione di pagamento quale conseguenza della nullita' per prescrizione delle cartelle sottese: corte di cassazione ord. sez. 6 n. 5739/2
Le cartelle sottese alla intimazione di pagamento sono alcune prescritte essendo decorso il termine decennale previsto dalla legge altre mai notificate.
4) Invalidita' dell' intimazione di pagamento per non avere rispettato quanto previsto dalla legge (vizio della sequenza procedimentale dettata dalla legge)
Per le Sezioni Unite la nullità della notifica dell'atto presupposto inficia tutti gli atti successivi della riscossione.
Il contribuente può impugnare uno qualunque di essi, facendo valere il vizio iniziale.
5) Mancata prova della avvenuta notifica della cartella esattoriale cui si riferisce l'intimazione e annullamento della stessa per mancata notifica dell'atto presupposto
Commissione Tributaria Provinciale di Catania sez.16 sentenza n. 5914/2019 depositata in segreteria in data10.06.2019 Estratto: Nel caso di specie, non vi è prova in atti dell'avvenuta notifica della cartella esattoriale cui si riferisce l'intimazione di pagamento impugnata, sicché quest'ultima deve essere annullata per mancata notifica dell'atto presupposto. La mancata notificazione della cartella di pagamento comporta, invero, vizio della sequenza procedimentale dettata dalla legge che determina l'invalidità dell'intimazione di pagamento.
6) Nullità dell'intimazione di pagamento per la mancata allegazione delle cartelle esattoriali.
L'articolo 7, comma 1, dello statuto del contribuente testualmente recita " gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto previsto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, numero 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all' atto che lo richiama. La norma appena richiamata rappresenta un corollario imprescindibile del diritto di difesa del contribuente costituzionalmente tutelato ex articolo. 24
Cost.
Per questi motivi
l'intimazione di pagamento notificata al contribuente senza l'allegazione degli atti prodromici richiamati deve ritenersi carente dal punto di vista della motivazione e si avrà ovviamente la nullità dell'atto prodromico.
7) Prescrizione quinquennale delle sanzioni art. 20 dlgs 18.12.1997 n. 472 e prescrizione quinquennale degli interessi in base all'art. 2948 n. 4 del codice civile.
La prescrizione delle sanzioni tributarie ha una disciplina e un termine diverso rispetto a quello del tributo in quanto si tratta di due obbligazioni tra loro autonome, anche se la prima presuppone sempre la seconda.
La prescrizione delle sanzioni tributarie è regolata dall'art. 20, comma 3, del d.lgs. 18.12.1997 n. 472/1997.
Secondo questa norma, il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni. Va evidenziato che se l'atto di contestazione delle sanzioni è stato impugnato in giudizio, il termine di prescrizione diventa di dieci anni a seguito della sentenza passata in giudicato, per diretta applicazione dell'articolo 2953 del Codice civile.
8) Eccessiva rilevanza delle sanzioni tributarie applicate (principio di ragionevolezza e proporzionalita' delle sanzioni).
Secondo i principi della Unione Europea qualunque stato deve uniformarsi ad una sanzione che abbia i criteri della proporzionalità in quanto una sanzione sproporzionata non può considerarsi uno strumento in tutela della contribuente. Nel momento in cui il Giudice si trova a dover applicare una norma che ha il carattere della sproporzione, deve ricondurre la sanzione ai criteri europei. Il carattere del principio della proporzionalità
è incondizionata ma è anche preciso. Nessuno stato della Comunità europea può applicare una sanzione che porti ad un risultato sproporzionato. Viene imposto al Giudice l' applicazione conforme del principio di proporzionalità. Il principio di proporzionalità delle sanzioni e' stato anche affermato dalla Corte Costituzionale
e la riforma se ne sta occupando con l' art. 20.
Per i superiori motivi chiede la nullità dell'atto impugnato con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del difensore, ex art. 93 c.p.c.
Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Catania, che con proprie controdeduzioni contesta le motivazioni del ricorso e conferma la legittimità del proprio operato.
Con il primo motivo di impugnazione – e gli altri di fatto coincidenti - la parte ricorrente lamenta l'omessa notifica delle cartelle di pagamento sottese all'intimazione. La doglianza è infondata. La prima cartella (n.
29320020116505410000) è stata notificata in data 17/03/2003. La seconda cartella (n.
29320180008240877000) è stata notificata in data 26/06/2018. La terza cartella (n.
29320190002222952000) e la quarta cartella (n. 29320190002223053000) sono state notificate il
21/03/2019. Con il secondo motivo, la parte ricorrente lamenta l'intervenuta prescrizione del diritto di credito erariale, anche ove le cartelle di pagamento fossero state notificate. Orbene, sul tema si rileva, innanzitutto, che risulta inammissibile l'eccezione relativa alla intervenuta prescrizione antecedente alla notifica delle cartelle, perché avrebbe dovuto essere proposta, ai sensi dell'art. 19 D. Lgs. n. 546/1992, con la tempestiva notifica di ciascun atto sotteso all'intimazione. Non può, invece, dirsi fondata l'eccezione di prescrizione asseritamente maturata dopo la notifica delle cartelle di pagamento. Si rileva, al riguardo, che il termine di prescrizione applicabile è quello ordinario decennale. Dunque, per le cartelle identificate sub 2, 3 e 4 della superiore elencazione, notificate nel 2018 e nel 2019 evidente è che il termine sia ancora pendente. Né può dirsi maturato il termine di prescrizione in relazione alla prima cartella, per come risulta dalla documentazione che sarà prodotta dall'agente della riscossione. Con il sesto motivo la controparte lamenta un difetto di motivazione per la mancata allegazione delle cartelle di pagamento. La doglianza risulta estranea all'Ufficio
e relativa al solo agente della riscossione. In ogni caso, è palesemente infondata in quanto non v'è alcun obbligo di allegare le cartelle di pagamento regolarmente notificate all'intimazione di pagamento. La norma citata dalla controparte nella versione ratione temporis vigente (art. 7, comma 1, L n. 212/2000) non è applicabile al caso di specie in quanto fa riferimento ai soli atti dell'amministrazione finanziaria, quale non
è l'intimazione di pagamento, che è un atto del concessionario della riscossione. La norma è stata pienamente rispettata in quanto l'intimazione di pagamento contiene tutte le superiori indicazioni né, del resto, potrebbe essere diversamente posto che tale atto viene redatto secondo il modello prescelto dal legislatore e definito con apposito decreto ministeriale. In ogni caso, gli atti presupposti sono stati tutti regolarmente notificati, indi sono stati portati a conoscenza del Contribuente e per tale ragione non può dirsi necessaria la loro allegazione. Con il settimo motivo, la controparte lamenta l'intervenuta prescrizione quinquennale relativamente ad interessi e sanzioni. Orbene, sul punto si osserva che gli accessori seguono la disciplina del tributo principale e, pertanto, il termine applicabile è quello decennale. Valgono, pertanto, le osservazioni di cui sopra. In ogni caso, anche ove si volesse accedere alla tesi avversaria, comunque, il termine anche quinquennale non potrebbe dirsi decorso. Invero, per le cartelle notificate il 21/03/2019 il termine quinquennale non risulta decorso alla data della notifica dell'intimazione (29/01/2024). Per le altre cartelle non risulta neppure decorso, tenuto conto della proroga intervenuta in conseguenza della legislazione emergenziale per COVID 19. Si rileva, sul tema, che l'art. 68 del DL n. 18/2020 ha sancito che “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021. Con l'ultimo motivo, la parte deduce l'illegittimità delle sanzioni per violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza. Anche tale doglianza risulta infondata in quanto è stata fatta applicazione rigorosa della disciplina di legge esistente in materia in ordine alla determinazione delle sanzioni. Né la controparte espone delle deduzioni e contestazioni specifiche in merito.
Per i suesposti motivi chiede il rigetto del ricorso con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, che con proprie controdeduzioni contesta le motivazioni del ricorso e conferma la legittimità del proprio operato.
Si rileva l'inammissibilità del ricorso per tardività in quanto notificato solo in data 13 marzo 2024, ben oltre i 60 giorni previsti dalla notifica delle cartelle di pagamento. In violazione dell'art. 21 D.Lgs. 456/1992. Attesa la tardività del ricorso di primo grado, sono conseguentemente inammissibili ed improcedibili tutti i motivi di impugnazione, ivi compresi i motivi inerenti all'eventuale intervenuta decadenza e prescrizione. Ed infatti, occorre tener conto dovendo tenere conto della disciplina emergenziale dettata per far fronte all'epidemia da COVID-19C ex art. 68 del DL n. 18/2020, pertanto nel periodo intercorrente tra l'8 marzo 2020 e il 31 agosto 2021 sono stati oggetto di sospensione i termini di pagamento e, conseguentemente, le attività di recupero, anche coattivo, ovvero da ruoli/cartelle, in scadenza nello stesso periodo o già scaduti in precedenza. L'articolo 7, comma 1, dello Statuto dei diritti del contribuente si riferisce all'obbligo di motivazione solo agli atti dell'Amministrazione Finanziaria e non opera invece in riferimento all'attività dell'ente della riscossione, espressamente richiamati, invero, dal secondo comma del medesimo articolo 7
a conferma della diversità di atti, di soggetti e di normativa applicabile. In altre parole, sull'Amministrazione finanziaria grava un obbligo di motivazione rafforzato solo se, caso non sussistente nel caso di specie, la cartella di pagamento costituisce il primo atto notificato al contribuente e, quindi, atto impositivo. Infine, non va trascurato che, per consolidato insegnamento giurisprudenziale, chi intenda opporsi alla cartella deducendo il vizio di motivazione, è tenuto ad allegare e a provare di aver subito un concreto pregiudizio del suo diritto di difesa a causa del preteso vizio di motivazione della cartella impugnata, derivandone, in difetto, la sanatoria dell'eventuale nullità di quest'ultima per raggiungimento dello scopo ex art 156 cpc. E' di particolare rilievo l'insegnamento giurisprudenziale apicale secondo cui il difetto di motivazione della cartella esattoriale, che faccia rinvio ad altro atto costituente il presupposto dell'imposizione senza indicarne i relativi estremi di notificazione o di pubblicazione, non può condurre alla dichiarazione di nullità, allorché la cartella sia stata impugnata dal contribuente il quale abbia dimostrato in tal modo di avere piena conoscenza dei presupposti dell'imposizione, per averli puntualmente contestati, ma abbia omesso di allegare e specificamente provare quale sia stato in concreto il pregiudizio che il vizio dell'atto abbia determinato al suo diritto di difesa.
Per i suesposti motivi chiede il rigetto del ricorso con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio da distrarsi in favore del difensore, ex art. 93 c.p.c.
In data 28 giugno 2024 il resistente deposita memorie illustrative.
All'udienza del 28 gennaio 2026 la causa viene trattata in pubblica udienza e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, esaminati gli atti del procedimento, ritiene il ricorso infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
La Corte rileva, in via preliminare, che gran parte dei motivi di ricorso risultano tardivi, in quanto riferiti a vizi propri delle cartelle di pagamento ormai definitive e non impugnate nei termini di legge previsti dall'art.21
D. Lgs.546/1992. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito, infatti, che il termine per ricorrere avverso la cartella decorre dalla relativa notifica, a pena di inammissibilità (Cass. civ. n.11222/2002). Conseguentemente risultano inammissibili le eccezioni relative a vizi di notificazione o decadenza maturate anteriormente.
La documentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Catania attesta che tutte le cartelle sono state regolarmente notificate ai contribuenti nelle date indicate, secondo quanto segue: la cartella di pagamento n. 29320020116505410000, è stata notificata in data 17/03/2003 alla signora Nominativo_2; la cartella di pagamento n. 29320180008240877000, è stata notificata in data 26/06/2018 alla signora Nominativo_2; la cartella di pagamento n. 29320190002222952000, è stata notificata in data 21/03/2019 agli Eredi della signora Nominativo_2; la cartella di pagamento n. 29320190002223053000, è stata notificata in data 21/03/2019 agli Eredi della signora Nominativo_2
. Pertanto, la produzione in giudizio delle relate di notifica e degli estratti di ruolo rende infondata la censura di omessa notifica, ai sensi dell'art.2697 c. c.
Per consolidata giurisprudenza, il termine di prescrizione applicabile ai crediti tributari oggetto di cartella è quello decennale di cui all'art.2946 c. c. , non essendo configurabile come obbligazione periodica, ma quale obbligazione autonoma per ciascun periodo d'imposta (Cass. nn.24322/2014 e successive conformi). Non risultano pertanto decorsi – rispetto alla notifica dell'intimazione di pagamento – i termini di prescrizione relativamente alle cartelle notificate negli anni 2018 e 2019. Inoltre, deve tenersi conto delle sospensioni dei termini disposte dalla legislazione emergenziale (art.68, DL 18/2020), che hanno esteso il periodo di efficacia della prescrizione, nonché della normativa speciale di cui alla L.147/2013, art.1, comma 623 (“Salva
Roma”), che ha previsto ulteriori periodi di sospensione.
Con riferimento alla cartella di pagamento n. 29320020116505410000, notificata il 17 marzo 2003 si rileva che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il credito tributario derivante dalla cartella di pagamento soggiace al termine ordinario di prescrizione decennale ex art.2946 c. c. , salva l'ipotesi di atti interruttivi e sospensioni di legge. L'interruzione della prescrizione, ai sensi dell'art.2943 c. c. , si verifica non solo attraverso atti posti in essere dall'ente creditore, ma anche mediante la proposizione di atti giudiziari da parte del contribuente, quali l'impugnazione della pretesa.
Fatti Salienti - Notifica cartella: 17/03/2003 – Avvio del termine decennale di prescrizione. Ricorso giurisdizionale depositato: 20/02/2018 – Atto idoneo a interrompere la prescrizione, poiché verso la stessa cartella. Intimazione di pagamento: 29/01/2024 – Atto impugnato nel presente procedimento (cfr. documentazione versata in atti). Il ricorso depositato il 20 febbraio 2018 assume rilievo determinante in quanto: contiene specifica contestazione della cartella notificata nel 2003; produce effetto interruttivo del termine di prescrizione;
fa decorrere un nuovo termine decennale a partire dalla data di proposizione/rituale instaurazione del giudizio (cfr. documentazione allegata). Sulla base dell'analisi normativa, della cronologia processuale e delle sospensioni legislative applicabili, risulta evidente che la cartella di pagamento notificata nel 2003 non può essere ritenuta prescritta. A sostenere questa tesi concorrono: l'interruzione integrale della prescrizione prodotta dal ricorso giudiziario del 2018; il computo dei periodi di sospensione ex lege che dilatano ulteriormente il termine prescrizionale;
l'assenza in atti di elementi che facciano ritenere compiuta la decadenza del diritto alla riscossione. Pertanto, la pretesa tributaria azionata dall'Amministrazione attraverso l'intimazione di pagamento de qua si presenta perfettamente legittima, attuale e tempestiva, non potendo la difesa del contribuente trovare fondamento nella dedotta estinzione del credito per maturata prescrizione.
Sulla motivazione dell'intimazione di pagamento, si rileva che ai sensi dell'art.7, comma 1, dello Statuto dei diritti del contribuente, l'obbligo di motivazione riguarda gli atti dell'Amministrazione finanziaria, mentre agli atti del concessionario della riscossione, quali l'intimazione di pagamento, si applica il secondo comma dell'articolo citato. Ai sensi della costante giurisprudenza (Cass. SS. UU. n.11722/2010; Cass. n.28276/2013), la motivazione è sufficiente ove consenta al contribuente di individuare gli estremi essenziali della pretesa e delle cartelle richiamate. Non è richiesta la materiale allegazione delle cartelle già regolarmente notificate.
Alla luce delle superiori considerazioni il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato.
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio che si liquidano in euro 2.000,00
(duemila/00), in favore dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Catania ed in euro 3.000,00
(tremila/00) per compensi professionali, oltre accessori di legge, se dovuti, in favore dell'Agenzia delle Entrate
- Riscossione.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della XIII Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania il 28 Gennaio 2026.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
(Dott. Salvatore Panebianco) (Dott. Andrea Maria Massimo Ursino)