Sentenza 7 febbraio 1975
Massime • 3
Mentre l'obbligazione di redigere un progetto di ingegneria o di architettura e obbligazione di risultato (Opus),quella di direzione di lavori e obbligazione di mezzi; talche soltanto alla prima e non alla seconda e applicabile la prescrizione breve prevista dall'art 2226 cod civ. ( V 2292/65; 2169/61).*
L'art 2226 cod civ, relativo alla difformita e vizi dell'opera, presuppone necessariamente un Opus e puo, quindi, essere applicato alle professioni intellettuali solo quando il prestatore d'opera intellettuale debba consegnare un Opus.*
Il direttore dei lavori ha la responsabilita tecnica dell'opera e della sua eventuale progettazione - ove sia anche progettista - nonche dell'impostazione generale del cantiere, dei tempi di costruzione e impartisce le direttive generali che spetta all'assistente tradurre in atto e fare osservare; ma non e tenuto a una continua presenza in loco (arg ex artt 29 e 56 della legge 2 marzo 1949, n 143). ( V 1456/65; 1705/62).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 07/02/1975, n. 475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 475 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 1975 |
Testo completo
Mentre l'obbligazione di redigere un progetto di ingegneria o di architettura e obbligazione di risultato (Opus),quella di direzione di lavori e obbligazione di mezzi;
talche soltanto alla prima e non alla seconda e applicabile la prescrizione breve prevista dall'art 2226 cod civ. ( V 2292/65; 2169/61).*