Cass. civ., sez. II, sentenza 07/02/1975, n. 475
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Sentenza 7 febbraio 1975

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Mentre l'obbligazione di redigere un progetto di ingegneria o di architettura e obbligazione di risultato (Opus),quella di direzione di lavori e obbligazione di mezzi; talche soltanto alla prima e non alla seconda e applicabile la prescrizione breve prevista dall'art 2226 cod civ. ( V 2292/65; 2169/61).*

L'art 2226 cod civ, relativo alla difformita e vizi dell'opera, presuppone necessariamente un Opus e puo, quindi, essere applicato alle professioni intellettuali solo quando il prestatore d'opera intellettuale debba consegnare un Opus.*

Il direttore dei lavori ha la responsabilita tecnica dell'opera e della sua eventuale progettazione - ove sia anche progettista - nonche dell'impostazione generale del cantiere, dei tempi di costruzione e impartisce le direttive generali che spetta all'assistente tradurre in atto e fare osservare; ma non e tenuto a una continua presenza in loco (arg ex artt 29 e 56 della legge 2 marzo 1949, n 143). ( V 1456/65; 1705/62).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 07/02/1975, n. 475
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 475
    Data del deposito : 7 febbraio 1975

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