Sentenza 27 ottobre 2015
Massime • 1
La solidarietà passiva nel rapporto obbligatorio è prevista dal legislatore nell'interesse del creditore e serve a rafforzare il diritto di quest'ultimo, consentendogli di ottenere l'adempimento dell'intera obbligazione da uno qualsiasi dei condebitori, mentre non ha alcuna influenza nei rapporti interni tra condebitori solidali, fra i quali l'obbligazione si divide secondo quanto risulta dal titolo o, in mancanza, in parti uguali; sicché, se il creditore conviene in giudizio più debitori sostenendo la loro responsabilità solidale e il giudice, invece, condanni uno solo di essi, con esclusione del rapporto di solidarietà, il debitore condannato, ove non abbia proposto alcuna domanda di rivalsa nei confronti del preteso condebitore solidale e, dunque, non abbia dedotto in giudizio il rapporto interno che lo lega agli altri debitori, non ha un interesse ad impugnare tale sentenza nella parte in cui esclude la solidarietà, perché essa non aggrava la sua posizione di debitore dell'intero, né pregiudica in alcun modo il suo eventuale diritto di rivalsa.
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 1861 del 21https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. lav., 21/01/2022, (ud. 10/11/2021, dep. 21/01/2022), n.1861 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. RAIMONDI Guido – Presidente – Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere – Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere – Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere – Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere – ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso 36303-2019 proposto da: I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 27/10/2015, n. 21774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21774 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2015 |
Testo completo
A I E R T ORIGINALE E N T E 21774/2015 A S M E REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO RIS. DINI LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G.N. 10330/2012 Cron. 21772, TERZA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. - Presidente - Ud. 27/03/2015 Dott. RI MARGHERITA CHIARINI Rel. Consigliere PU- Dott. GIACOMO TRAVAGLINO - Consigliere - Dott. ULIANA ARMANO Consigliere Dott. NT SCRIMA Consigliere - Dott. ENZO VINCENTI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 10330-2012 proposto da: COMUNE PALERMO 80016350821, in persona del Commissario Straordinario e legale rappresentante pro tempore, Dott.ssa LUISA LATELLA, considerato domiciliato ex lege in roma, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato BE RAIMONDO con studio in 2015 PIAZZA MARINA 39, giusta procura in calce PALERMO - 808 al ricorso;
- ricorrente contro 1 DA BE, ON NA, DA TE, RC SE, RC IO, LL RI, OS NC, CA RI NG, CI NI, OL NA, IN OR, LL ARCNG;
NU EP, NU AL, NU OL, in proprio e quali eredi di ST SA, LP RI NA, CE NC, IA LL, DI PE FI, UR PI, AL BA, BO RI NT, TI NC OL, MI HE, considerati domiciliati ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato GIORGIO GANGI;
ON AZ BI, NE SA, ON DR, domiciliati in ROMA, VIA LAZZARO elettivamente 22, presso 10 studio dell'avvocato SPALLANZANI PESCATORE, rappresentati e difesi dagli VALERIO avvocati VALENTINA BAVETTA, CARLO BAVETTA;
EDISON SPA, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Avv. PIEREP BRIANDINO, 52,elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIAVE presso lo studio dell'avvocato RENATO CARCIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato GIOVANNI TESORIERE giusta procura in calce al controricorso;
GI MO SRL, ein persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore, Dott. 2 CESARE ORSENIGO, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIAVE 52, presso lo studio dell'avvocato RENATO CARCIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati MAZZARELLA, EP MAZZARELLA giusta FERDINANDO procura in calce al controricorso;
- controricorrenti -
nonchè
contro
BONDI' COSTRUZIONI SRL DURANTE LOREDANA, OL , SRL;
- intimati avverso la sentenza n. 123/2012 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 06/02/2012 R. G. N. 1859/2004; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/03/2015 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;
udito l'Avvocato VALENTINA BAVETTA;
udito l'Avvocato RENATO CARCIONE per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. EP CORASANITI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso p.q.r. 3 I FATTI dichiarò, con sentenza del 14.4.2004, Il Tribunale di Palermo l'omonimo Comune responsabile dei danni subiti dagli odierni resistenti, attori in quel giudizio, in conseguenza di una pronuncia del giudice penale con la quale venne disposta la di proprietà dei medesimi attori, confisca degli immobili condannando l'ente territoriale a tener costoro indenni dai di qualsiasi natura che fossero loro derivati pregiudizi comportamento tenuto sul pianodall'illegittimo amministrativo (illegittimità delle concessioni, assenza di formale lottizzazione). Con la stessa sentenza, il Tribunale rigettò analoga domanda risarcitoria proposta dagli attori nei confronti della società alienante degli immobili la s.r.l. IO EL e il difetto di giurisdizione in ordine alle domande di garanzia spiegate dalla Bondì Costruzioni, dalla IS s.p.a. e da OR NT contro il Comune. Il giudice di primo grado escluse che i contratti con i quali gli attori si erano resi acquirenti degli immobili fossero affetti da nullità ex lege 47/85 (la pronuncia, sul punto, è passata in cosa giudicata), e ritenne che la dante causa IO EL non ་ potesse rispondere per evizione, poiché la confisca degli immobili intervenuta in corso di causa integrava una fattispecie di acquisto a titolo derivativo, non era opponibile agli attori-terzi in buona fede per effetto dei principi dettati in tema trascrizione, e non integrava, infine, alcuna fattispecie di vendita cd. aliud pro alio. La responsabilità del Comune fu invece accertata e dichiarata per avere l'ente territoriale rilasciato concessioni edilizie relative ad aree non destinate ad attività edificatoria in assenza di un piano di lottizzazione, senza poi attivarsi nell'ambito dei propri compiti di vigilanza sul territorio (l'esistenza di comportamenti antigiuridici di alcuni funzionari era stato, peraltro, confermato dallo stesso Comune di Palermo, onde l'imputabilità degli stessi all'Amministrazione ai sensi dell'art. 28 Cost.). Ancorché la confisca degli immobili non fosse opponibile agli concluderà il giudice di prime cure attori, terzi in buona fede doveva ritenersi sussistente una potenziale idoneità dei fatti a - produrre conseguenze dannose, presupposto, questo, sufficiente per l'accoglimento della domanda di condanna generica. La corte di appello di Palermo rigettò tanto il gravame proposto in via principale dal Comune (tale pronuncia di rigetto emergendo ictu oculi dalla lettura della motivazione della sentenza, così che la locuzione "tenuto conto dell'accoglimento dell'appello principale" deve ritenersi frutto di un mero lapsus calami), quanto quello incidentale della IO EL, ritenendo assorbito l'appello incidentale condizionato della IS. Per la cassazione della sentenza della Corte siciliana il Comune di Palermo ha proposto ricorso sorretto da 2 motivi di censura. Resistono la IS, la IO EL e RI EO, ZI LE e ND LE con controricorso. 5 Memorie della IO EL. LE RAGIONI DELLA DECISIONE Va preliminarmente rilevata e dichiarata la inammissibilità della memoria presentata per gli originari attori in prime cure (Davi ed altri), non costituitisi in questo giudizio con controricorso. Il ricorso è infondato. Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto, e specificamente dell'art. 19 della legge 47/85. Il motivo con il quale si censura la errata individuazione, da parte della Corte territoriale, della natura dell'acquisto conseguente alla confisca ex art. 19 della legge 47/85, l'affermazione del cui carattere originario e non derivativo avrebbe dovuto condurre a diversa soluzione in tema di evizione (e e didi conseguente responsabilità dell'alienante IO EL) futura quantificazione del danno da risarcire а carico dello è privo di pregio.stesso Comune - Esso si infrange, difatti, sul corretto impianto motivazionale adottato dal giudice d'appello nella parte in cui, in conformità con una consolidata giurisprudenza di questa Corte regolatrice (ex aliis, Cass. 539/2011, 25157/2008, 2266/2006) ha ritenuto che, nella specie, difettasse l'interesse del Comune a dolersi del mancato accoglimento delle domande proposte dagli attori nei confronti della IO EL, poiché la evocazione in giudizio, da parte del creditore, di una pluralità di condebitori (da ritenersi solidalmente obbligati, ex lege) non consente a quello, 6 di essi, del quale il giudice abbia accertato la responsabilità esclusiva di impugnare la sentenza se, come nella specie, non abbia proposto domanda di rivalsa nei confronti degli altri, poiché la decisione non aggrava la sua posizione né pregiudica il suo eventuale diritto di rivalsa, da esercitarsi eventualmente in altro e separato giudizio. Con il secondo motivo, si denuncia insufficienza della motivazione in merito al secondo motivo di appello. con il quale si lamenta la inconciliabilità Il motivo - opponibilità della confisca agli attori che, dell'asserita non del Tribunale, sarebbero rimasti proprietari secondo l'assunto degli immobili acquistati, con l'affermata possibilità che i medesimi attori avrebbero potuto comunque perdere il diritto reale di godimento nel caso in cui la confisca fosse stata messa in - è inammissibile, poiché volto a esecuzione dall'Amministrazione censurare la ratio decidendi della sentenza di primo grado, mentre del tutto apodittico appare il richiamo alla sentenza di appello, il cui contenuto non viene espressamente censurato (se non con un inammissibile richiamo per relationem alla prima pronuncia) nella profili risarcitori alle parte in cui espressamente limita di fatto degli immobili;
ipotesi: dell'incommerciabilità della P.A. che avrebbedell'esistenza di poteri di autotutela potuto dichiarare nulle le concessioni e ordinare la demolizione dei fabbricati;
del danno conseguente all'ordinanza di sgombero emerge, dalla sentenza di subito dai proprietari. Nessun cenno lamentata dal ricorre nte quanto "alla appello, all'ipotesi 7 caso in possibilità di perdere il diritto reale di godimento nel cui la confisca venisse messa in esecuzione”. Il ricorso è pertanto rigettato. Le spese del giudizio possono essere nuovamente compensate in questa sede, attesa la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e dichiara compensate le spese del giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, li 27.3.2015 IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE Fazionario Giudiziaria EE BATTION DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 27 OTT 2015 Funzionario Giudiziario Innocenzo BATISTA उप 8