Cass. civ., sez. III, sentenza 27/10/2015, n. 21774
CASS
Sentenza 27 ottobre 2015

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La solidarietà passiva nel rapporto obbligatorio è prevista dal legislatore nell'interesse del creditore e serve a rafforzare il diritto di quest'ultimo, consentendogli di ottenere l'adempimento dell'intera obbligazione da uno qualsiasi dei condebitori, mentre non ha alcuna influenza nei rapporti interni tra condebitori solidali, fra i quali l'obbligazione si divide secondo quanto risulta dal titolo o, in mancanza, in parti uguali; sicché, se il creditore conviene in giudizio più debitori sostenendo la loro responsabilità solidale e il giudice, invece, condanni uno solo di essi, con esclusione del rapporto di solidarietà, il debitore condannato, ove non abbia proposto alcuna domanda di rivalsa nei confronti del preteso condebitore solidale e, dunque, non abbia dedotto in giudizio il rapporto interno che lo lega agli altri debitori, non ha un interesse ad impugnare tale sentenza nella parte in cui esclude la solidarietà, perché essa non aggrava la sua posizione di debitore dell'intero, né pregiudica in alcun modo il suo eventuale diritto di rivalsa.

Commentario1

  • 1Sentenza Cassazione Civile n. 1861 del 21
    https://www.laleggepertutti.it/

    Cassazione civile sez. lav., 21/01/2022, (ud. 10/11/2021, dep. 21/01/2022), n.1861 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. RAIMONDI Guido – Presidente – Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere – Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere – Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere – Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere – ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso 36303-2019 proposto da: I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 27/10/2015, n. 21774
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21774
Data del deposito : 27 ottobre 2015

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