Cass. civ., sez. II, sentenza 16/10/1961, n. 2169
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Sentenza 16 ottobre 1961

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Il professionista (nella specie geometra) richiesto di redigere un progetto di costruzione, deve fornire un progetto esente da difetti tecnici e, trattandosi di un'obbligazione di risultato l'accertamento dell' inattuabilità del progetto, per errore imputabile al progettista, importa per costui la perdita del diritto al compenso, in virtù del principio inadimpleti non est adimplendum. Tuttavia, nel caso in cui il cliente, reso edotto dal professionista degli errori del progetto,abbia comunicato a quest'ultimo di avere ugualmente interesse ad utilizzare la prestazione e abbia, in effetti, dato inizio ai lavori di costruzione in base al progetto medesimo, la mancata diligenza nell'esecuzione dell'incarico e il fatto che l'opera non abbia poi recato alcun utile non esonerano il cliente dall'Obbligo del pagamento del compenso. E ciò perché l'accettazione dell'opera, se effettuata con la consapevolezza dei suoi errori tecnici, costituisce una manifestazione negoziale di esonero del progettista dalla responsabilità per gli errori in cui è incorso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 16/10/1961, n. 2169
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2169
    Data del deposito : 16 ottobre 1961

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