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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 15/12/2025, n. 1487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1487 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Composta dai signori Magistrati:
GIANMICHELE MARCELLI Presidente
PIERGIORGIO PALESTINI Consigliere
RODOLFO GIUNGI G.A. AT
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1060/2022 RGC promossa
DA
, nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
Pizzagalli n. 6;
CF: ; C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Filippo Lupo del Foro di Rimini, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Rimini alla via Flaminia n. 171;
(appellante)
NEI CONFRONTI DI Avv. DI LORETO PAOLO, residente in [...];
CF: ; C.F._2
rappresentato e difeso dagli avv.ti Franco Toffoletto, Elio Cherubini, Raffaele de
LU TA, DO IN, OL UC e LU IM del Foro di Milano ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Milano alla via Rovello n. 12;
(appellato)
AVVERSO la sentenza n. 332/2022 del 02.05.2022 del Tribunale di SA, resa
in procedimento n. 1051/2020 RGC.
OGGETTO: responsabilità professionale.
CAUSA posta in decisione con provvedimento del giorno 20.02.2025.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: I procuratori delle parti hanno concluso come da proprie note di trattazione scritta, autorizzate ex art. 83 D.L. 18/2020.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
impugna la decisione in epigrafe con la quale è stata rigettata Parte_1
la domanda risarcitoria dal medesimo proposta contro l'avv. Paolo Di TO.
Si è costituito in appello quest'ultimo insistendo per il rigetto dell'impugnazione e la conferma della decisione gravata.
La causa è stata trattenuta in decisione con provvedimento del 20.02.2025.
pag. 2/12 La presente motivazione è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 132 cpc, dall'art. 118 disp. att. cpc e dall' art. 19 del d.l. 83/2015
convertito con l. 132/2015 che modifica il d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 17.12.2012 nonché in osservanza dei criteri di funzionalità, flessibilità, deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza come delineati da Cass. SSUU n. 642/2015.
L'appellante muove nei confronti della decisione gravata le censure che come di seguito possono essere brevemente compendiate.
La motivazione della decisione gravata risulterebbe, innanzitutto, addirittura solo apparente a causa della sua genericità e superficialità. In ogni caso –
evidenzia l'appellante nel secondo motivo di impugnazione – il Tribunale di
SA avrebbe errato nel ritenere insussistente la responsabilità professionale dell'avv. Di TO riguardo alla questione della tempestività dell'irrogato licenziamento disciplinare, sotto il profilo della corretta individuazione del dies a quo da cui far decorrere il relativo termine decadenziale. Secondo
l'appellante, difatti, detto termine andrebbe individuato nel 23.05.2012, data di avvenuta notifica all'ASUR Marche del decreto di sequestro ai danni del con la conseguenza che il licenziamento disciplinare irrogato in data Pt_1
24/26.09.2012 era comunque tardivo e dunque emesso ad avvenuta decadenza del potere disciplinare del datore di lavoro. Nel terzo motivo di appello il contesta poi come la decisione gravata avrebbe completamente Pt_1
pag. 3/12 pretermesso anche solo di valutare l'ulteriore errore eccepito al professionista:
ovvero quello di non aver indicato come testi, nel ricorso di impugnazione del licenziamento, i soggetti destinatari dei pretesi comportamenti di concussione da parte del i quali ben avrebbero potuto negare detti comportamenti Pt_1
e, per conseguenza, dimostrare l'infondatezza nel merito del provvedimento disciplinare impugnato. Analogamente, con il quarto motivo di doglianza l'appellante censura la decisione per aver anche omesso di valutare un'ulteriore contestazione sollevata nei confronti del precedente difensore, e cioè quella di non aver reiterato, in fase di discussione del giudizio di primo grado, le ulteriori istanze istruttorie inizialmente formulate e non ammesse dal Giudice
del Lavoro. Con il quinto motivo di appello, infine, si censura la decisione per aver reso una motivazione inesistente o comunque incongrua sulla contestazione, mossa all'avvocato Di TO, di aver proposto un motivo di impugnazione dichiarato inammissibile dalla Suprema Corte. Il motivo concernente la violazione, da parte del licenziamento disciplinare impugnato,
del principio di necessaria corrispondenza tra la fattispecie contestata nel corso del procedimento disciplinare e quella posta a base del provvedimento di licenziamento – che aveva ottime chances, secondo l'appellante, d determinare l'accoglimento del ricorso e la declaratoria di illegittimità di quest'ultimo - era stato difatti dichiarato inammissibile dalla Suprema Corte per violazione del pag. 4/12 principio di autosufficienza del ricorso (non contenendo lo stesso la descrizione specifica dei documenti su cui esso si fondava).
Costituendosi in appello, l'avv. Di TO ha ampiamente argomentato l'infondatezza dei motivi di impugnazione e la correttezza della sentenza impugnata, per la cui conferma ha concluso.
L'appello è infondato e la sentenza gravata merita integrale conferma, sebbene sulla base delle ulteriori considerazioni di cui appresso.
Innanzitutto, non è di pregio il primo motivo di impugnazione: seppur sulla base di una motivazione oggettivamente assai sintetica, la sentenza consente comunque di individuare il percorso argomentativo del giudice di prime cure,
che del resto non è sfuggito alla difesa dell'appellante, che di seguito ha strutturato una articolata impugnazione nel merito della decisione. Ciò non toglie che, con riferimento al secondo motivo di appello, la motivazione della sentenza necessiti di una integrazione nel senso che segue. Va difatti considerato che l'avv. Di TO, dopo aver oggettivamente impostato in maniera confusa e imprecisa, nel ricorso di primo grado, l'eccezione di decadenza dell'amministrazione per decorso del termine massimo di conclusione del procedimento disciplinare, ha poi corretto il tiro in appello,
centrando i termini della questione in maniera assolutamente conforme alla prospettazione della stessa fornita dall'odierno appellante. In altri termini, con il ricorso in appello l'avv. Di TO deduceva che la prima notizia dell'illecito pag. 5/12 del dipendente – poi posto a base del procedimento disciplinare – veniva ricevuta dall'amministrazione, peraltro in maniera qualificata (ovvero dal
Dirigente della struttura), in data 23.05.2012 con la notifica del decreto di sequestro penale, mentre il provvedimento di licenziamento disciplinare veniva irrogato in data 24/26.09.2012, a termine ultimo (di 120 giorni da quella notizia)
ormai consunto. Né potrebbe sostenersi (quel che l'appellante comunque neppure fa) che tale correzione di prospettazione resa in appello fosse in qualche modo processualmente inammissibile e/o tardiva;
in realtà, in tal modo, l'avv. Di TO non modificava l'iniziale eccezione – che era e restava quella di decadenza dell'amministrazione per decorso del medesimo termine –
ma forniva semplicemente una corretta analisi di un dato indiscutibile ed oggettivo (quello appunto delle date e del tempo trascorso), come tale certamente percepibile dal giudice, e già agli atti del processo. E del resto, la motivazione con cui questa Corte di Appello GdL ebbe a rigettare l'impugnazione sul punto non ha nulla a che vedere con l'eventuale tardività
della correzione di impostazione della difesa del né invero con Pt_1
l'erroneità della originaria formulazione della medesima, riguardando tutt'altro aspetto che l'odierno appello omette completamente di considerare, evitando di confrontarsi con lo stesso. La sentenza di questa Corte GdL n. 158/2015, difatti,
esclude la rilevanza dell'eccezione di decadenza dell'amministrazione dal potere sanzionatorio osservando come la data dalla quale far decorrere il pag. 6/12 termine per il completamento del procedimento disciplinare fosse quella del
30.05.2012 e non quella precedente invece del 23.05.2012, per il fatto che l'amministrazione solo nella prima, con la notifica della misura cautelare a carico del dipendente, aveva ricevuto una compiuta e completa descrizione del fatto di rilievo penale allo stesso attribuito, cosa che invece non era avvenuta con la notifica del sequestro in data 23.05.2012. La statuizione in commento,
puntualmente impugnata in Cassazione dalla difesa del veniva Pt_1
peraltro confermata in sede di legittimità sul presupposto che il suo accertamento integrasse una questione di mero fatto, come tale non valutabile dalla Suprema Corte (cfr. sentenza 2829 del 02.02.2017), e dunque passava in giudicato. Alla luce di quel che precede, allora, non può certo sostenersi – come fa invece l'appellante – che il rigetto dell'eccezione di decadenza dell'amministrazione dal potere disciplinare sia stato determinato dall'iniziale errore dell'avv. Di TO sulla corretta scansione temporale della questione,
essendo al contrario esso stato determinato da una interpretazione – magari opinabile (sebbene sia un dato di fatto indiscutibile che solo l'ordinanza di custodia cautelare contenesse in maniera completa l'intero capo di imputazione,
peraltro articolato e complesso), ma comunque passata in giudicato – circa la idoneità della prima notizia del 23.05.2012 ad integrare piena conoscenza, da parte dell'amministrazione, del fatto illecito attribuito al dipendente e, di conseguenza, a determinare la decorrenza del termine per il completamento del pag. 7/12 procedimento disciplinare. Il motivo di appello sul punto è dunque, certamente infondato e la decisione della sentenza va senz'altro confermata, seppur in forza della indicata, diversa, motivazione.
Passando così all'esame del terzo e quarto motivo di appello, che per la loro contiguità concettuale e processuale possono essere congiuntamente trattati, gli stessi sono certamente infondati per il fatto che mostrano di ignorare le conseguenze determinate dalla pronuncia della sentenza di patteggiamento
(sentenza del Tribunale Penale di SA n. 652 del 21.12.2012) con cui il
è stato condannato alla pena della reclusione di anni due e alla multa Pt_1
di € 1.000,00=, per i medesimi fatti posti a base della contestazione disciplinare.
Secondo la pacifica giurisprudenza di legittimità formatasi sulla disciplina ante-
riforma (applicabile alla specie), l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta – pur non comportando un effetto automatico sul piano disciplinare –
riveste tuttavia efficacia di giudicato quanto all'accertamento del fatto, alla sua illiceità penale e alla circostanza che l'imputato lo abbia commesso (cfr. Cass.
Sez. lav., 2876/2022; Cass., sez. lav., 20721/2019) e comunque presuppone una ammissione di colpevolezza, integrando un importante elemento di prova per il giudice del merito che, se se ne vuole discostare, ha il dovere di argomentare in contrario specificamente nel merito (cfr. Cass., 24140/2024). Nel caso di specie,
preso atto che la sentenza di patteggiamento è precedente all'introduzione del ricorso avverso il licenziamento, e che la presenza di tale sentenza costituisce pag. 8/12 comunque un dato acquisito a quel processo – come si desume in più passi dagli atti delle parti – non si vede come, e in ogni caso l'appellante non lo spiega specificamente e sufficientemente, l'escussione di ulteriori testi
(quand'anche per mera ipotesi di ragionamento ritenuta ammissibile) avrebbe potuto utilmente modificare il riconoscimento di responsabilità derivante dalla sentenza di patteggiamento;
e ciò a maggior ragione per il fatto che comunque una parte dei testi è stata effettivamente escussa in primo grado, con risultati non certo favorevoli per il ricorrente. D'altronde non è credibile (e comunque non è provato) che l'avv. Di TO – come contestato dal – abbia di Pt_1
propria iniziativa e contro il parere del cliente consapevolmente escluso dalla lista testi (presente nel ricorso di primo grado) ulteriori persone rispetto a quelle indicate, e precisamente proprio coloro che avevano reso dichiarazioni contro il medesimo in occasione del procedimento penale;
e Pt_1
comunque il fatto che detti testi avrebbero potuto rilasciare dichiarazioni in favore di quest'ultimo è seccamente contraddetto dalla scelta del medesimo di procedere al patteggiamento, posto che, ovviamente – se mai fosse stato così –
l'imputato avrebbe utilizzato detti testi innanzitutto in sede penale. E' piuttosto ben più credibile che, invece, la scelta di non indicare a testi dette persone abbia costituito (come argomentato dalla difesa del Di TO) una precisa scelta difensiva, adottata con il consenso del e proprio al fine di non Pt_1
aggravare la propria posizione.
pag. 9/12 Non è infine fondato neppure il quinto motivo di impugnazione. L'aver redatto in sede di ricorso per Cassazione un motivo dichiarato inammissibile dalla
Corte non genera certo automaticamente una responsabilità per il professionista forense. Va difatti anche in questo caso indagato, mediante un giudizio controfattuale, quale sarebbe stato il più probabile esito della decisione in presenza, invece, di un motivo di impugnazione ritenuto ammissibile. E a questo proposito, pur dinanzi ad una oggettiva carenza motivazionale della decisione di primo grado, l'atto di appello non spiega sufficientemente per quale motivo nel caso specifico che occupa la censura in questione sarebbe stata, se ammissibile, accolta, limitandosi invece a riportare genericamente il principio di immutabilità della contestazione sollevata in sede di apertura del procedimento disciplinare rispetto a quella posta a base del successivo licenziamento. In realtà, sulla base delle argomentate e condivisibili motivazioni delle sentenze di primo e secondo grado rese sul ricorso per impugnazione del licenziamento promosso dal è possibile al contrario ritenere che, con Pt_1
ragionevole probabilità, il motivo di ricorso per Cassazione in esame,
quand'anche processualmente ammissibile, sarebbe stato rigettato nel merito.
La sentenza n. 158/2015 di questa Corte GdL, in particolare, ha con ampia e condivisibile argomentazione precisato che non è stato integrato nel caso di specie alcun vulnus alla difesa dell'incolpato, per essere stato comunque il licenziamento fondato su fatti e condotte del dipendente assolutamente pag. 10/12 conformi a quelli oggetto dell'iniziale incolpazione disciplinare, e ciò a prescindere dall' (errato) richiamo, da parte della P.A., alla sussistenza (o meno)
di pronunce giurisdizionali la cui presenza (o mancanza) non era tuttavia in grado di modificare in alcun modo l'identità sostanziale delle richiamate contestate condotte.
Complessivamente, dunque, il ricorso è infondato e deve essere rigettato,
seppure sulla base della diversa motivazione sin qui fornita.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, così provvede:
Rigetta l'appello;
Condanna a rifondere all'avv. Paolo Di TO le spese Parte_1
di lite del grado che liquida in complessivi € 9.500,00= di cui € 2.500,00=
per fase di studio, € 2.000,00= per fase introduttiva, € 5.000,00= per fase decisoria, oltre al 15% LP, CAP e IVA come per legge;
Dichiara la sussistenza delle condizioni per il pagamento, da parte dell'appellante, di ulteriore importo a titolo di C.U.
Così deciso in Ancona nella Camera di Consiglio del giorno 14/10/2025.
pag. 11/12 Il Giudice Ausiliario AT
Avv. Rodolfo Giungi
Il Presidente
Dott. Gianmichele Marcelli
pag. 12/12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Composta dai signori Magistrati:
GIANMICHELE MARCELLI Presidente
PIERGIORGIO PALESTINI Consigliere
RODOLFO GIUNGI G.A. AT
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1060/2022 RGC promossa
DA
, nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
Pizzagalli n. 6;
CF: ; C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Filippo Lupo del Foro di Rimini, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Rimini alla via Flaminia n. 171;
(appellante)
NEI CONFRONTI DI Avv. DI LORETO PAOLO, residente in [...];
CF: ; C.F._2
rappresentato e difeso dagli avv.ti Franco Toffoletto, Elio Cherubini, Raffaele de
LU TA, DO IN, OL UC e LU IM del Foro di Milano ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Milano alla via Rovello n. 12;
(appellato)
AVVERSO la sentenza n. 332/2022 del 02.05.2022 del Tribunale di SA, resa
in procedimento n. 1051/2020 RGC.
OGGETTO: responsabilità professionale.
CAUSA posta in decisione con provvedimento del giorno 20.02.2025.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: I procuratori delle parti hanno concluso come da proprie note di trattazione scritta, autorizzate ex art. 83 D.L. 18/2020.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
impugna la decisione in epigrafe con la quale è stata rigettata Parte_1
la domanda risarcitoria dal medesimo proposta contro l'avv. Paolo Di TO.
Si è costituito in appello quest'ultimo insistendo per il rigetto dell'impugnazione e la conferma della decisione gravata.
La causa è stata trattenuta in decisione con provvedimento del 20.02.2025.
pag. 2/12 La presente motivazione è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 132 cpc, dall'art. 118 disp. att. cpc e dall' art. 19 del d.l. 83/2015
convertito con l. 132/2015 che modifica il d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 17.12.2012 nonché in osservanza dei criteri di funzionalità, flessibilità, deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza come delineati da Cass. SSUU n. 642/2015.
L'appellante muove nei confronti della decisione gravata le censure che come di seguito possono essere brevemente compendiate.
La motivazione della decisione gravata risulterebbe, innanzitutto, addirittura solo apparente a causa della sua genericità e superficialità. In ogni caso –
evidenzia l'appellante nel secondo motivo di impugnazione – il Tribunale di
SA avrebbe errato nel ritenere insussistente la responsabilità professionale dell'avv. Di TO riguardo alla questione della tempestività dell'irrogato licenziamento disciplinare, sotto il profilo della corretta individuazione del dies a quo da cui far decorrere il relativo termine decadenziale. Secondo
l'appellante, difatti, detto termine andrebbe individuato nel 23.05.2012, data di avvenuta notifica all'ASUR Marche del decreto di sequestro ai danni del con la conseguenza che il licenziamento disciplinare irrogato in data Pt_1
24/26.09.2012 era comunque tardivo e dunque emesso ad avvenuta decadenza del potere disciplinare del datore di lavoro. Nel terzo motivo di appello il contesta poi come la decisione gravata avrebbe completamente Pt_1
pag. 3/12 pretermesso anche solo di valutare l'ulteriore errore eccepito al professionista:
ovvero quello di non aver indicato come testi, nel ricorso di impugnazione del licenziamento, i soggetti destinatari dei pretesi comportamenti di concussione da parte del i quali ben avrebbero potuto negare detti comportamenti Pt_1
e, per conseguenza, dimostrare l'infondatezza nel merito del provvedimento disciplinare impugnato. Analogamente, con il quarto motivo di doglianza l'appellante censura la decisione per aver anche omesso di valutare un'ulteriore contestazione sollevata nei confronti del precedente difensore, e cioè quella di non aver reiterato, in fase di discussione del giudizio di primo grado, le ulteriori istanze istruttorie inizialmente formulate e non ammesse dal Giudice
del Lavoro. Con il quinto motivo di appello, infine, si censura la decisione per aver reso una motivazione inesistente o comunque incongrua sulla contestazione, mossa all'avvocato Di TO, di aver proposto un motivo di impugnazione dichiarato inammissibile dalla Suprema Corte. Il motivo concernente la violazione, da parte del licenziamento disciplinare impugnato,
del principio di necessaria corrispondenza tra la fattispecie contestata nel corso del procedimento disciplinare e quella posta a base del provvedimento di licenziamento – che aveva ottime chances, secondo l'appellante, d determinare l'accoglimento del ricorso e la declaratoria di illegittimità di quest'ultimo - era stato difatti dichiarato inammissibile dalla Suprema Corte per violazione del pag. 4/12 principio di autosufficienza del ricorso (non contenendo lo stesso la descrizione specifica dei documenti su cui esso si fondava).
Costituendosi in appello, l'avv. Di TO ha ampiamente argomentato l'infondatezza dei motivi di impugnazione e la correttezza della sentenza impugnata, per la cui conferma ha concluso.
L'appello è infondato e la sentenza gravata merita integrale conferma, sebbene sulla base delle ulteriori considerazioni di cui appresso.
Innanzitutto, non è di pregio il primo motivo di impugnazione: seppur sulla base di una motivazione oggettivamente assai sintetica, la sentenza consente comunque di individuare il percorso argomentativo del giudice di prime cure,
che del resto non è sfuggito alla difesa dell'appellante, che di seguito ha strutturato una articolata impugnazione nel merito della decisione. Ciò non toglie che, con riferimento al secondo motivo di appello, la motivazione della sentenza necessiti di una integrazione nel senso che segue. Va difatti considerato che l'avv. Di TO, dopo aver oggettivamente impostato in maniera confusa e imprecisa, nel ricorso di primo grado, l'eccezione di decadenza dell'amministrazione per decorso del termine massimo di conclusione del procedimento disciplinare, ha poi corretto il tiro in appello,
centrando i termini della questione in maniera assolutamente conforme alla prospettazione della stessa fornita dall'odierno appellante. In altri termini, con il ricorso in appello l'avv. Di TO deduceva che la prima notizia dell'illecito pag. 5/12 del dipendente – poi posto a base del procedimento disciplinare – veniva ricevuta dall'amministrazione, peraltro in maniera qualificata (ovvero dal
Dirigente della struttura), in data 23.05.2012 con la notifica del decreto di sequestro penale, mentre il provvedimento di licenziamento disciplinare veniva irrogato in data 24/26.09.2012, a termine ultimo (di 120 giorni da quella notizia)
ormai consunto. Né potrebbe sostenersi (quel che l'appellante comunque neppure fa) che tale correzione di prospettazione resa in appello fosse in qualche modo processualmente inammissibile e/o tardiva;
in realtà, in tal modo, l'avv. Di TO non modificava l'iniziale eccezione – che era e restava quella di decadenza dell'amministrazione per decorso del medesimo termine –
ma forniva semplicemente una corretta analisi di un dato indiscutibile ed oggettivo (quello appunto delle date e del tempo trascorso), come tale certamente percepibile dal giudice, e già agli atti del processo. E del resto, la motivazione con cui questa Corte di Appello GdL ebbe a rigettare l'impugnazione sul punto non ha nulla a che vedere con l'eventuale tardività
della correzione di impostazione della difesa del né invero con Pt_1
l'erroneità della originaria formulazione della medesima, riguardando tutt'altro aspetto che l'odierno appello omette completamente di considerare, evitando di confrontarsi con lo stesso. La sentenza di questa Corte GdL n. 158/2015, difatti,
esclude la rilevanza dell'eccezione di decadenza dell'amministrazione dal potere sanzionatorio osservando come la data dalla quale far decorrere il pag. 6/12 termine per il completamento del procedimento disciplinare fosse quella del
30.05.2012 e non quella precedente invece del 23.05.2012, per il fatto che l'amministrazione solo nella prima, con la notifica della misura cautelare a carico del dipendente, aveva ricevuto una compiuta e completa descrizione del fatto di rilievo penale allo stesso attribuito, cosa che invece non era avvenuta con la notifica del sequestro in data 23.05.2012. La statuizione in commento,
puntualmente impugnata in Cassazione dalla difesa del veniva Pt_1
peraltro confermata in sede di legittimità sul presupposto che il suo accertamento integrasse una questione di mero fatto, come tale non valutabile dalla Suprema Corte (cfr. sentenza 2829 del 02.02.2017), e dunque passava in giudicato. Alla luce di quel che precede, allora, non può certo sostenersi – come fa invece l'appellante – che il rigetto dell'eccezione di decadenza dell'amministrazione dal potere disciplinare sia stato determinato dall'iniziale errore dell'avv. Di TO sulla corretta scansione temporale della questione,
essendo al contrario esso stato determinato da una interpretazione – magari opinabile (sebbene sia un dato di fatto indiscutibile che solo l'ordinanza di custodia cautelare contenesse in maniera completa l'intero capo di imputazione,
peraltro articolato e complesso), ma comunque passata in giudicato – circa la idoneità della prima notizia del 23.05.2012 ad integrare piena conoscenza, da parte dell'amministrazione, del fatto illecito attribuito al dipendente e, di conseguenza, a determinare la decorrenza del termine per il completamento del pag. 7/12 procedimento disciplinare. Il motivo di appello sul punto è dunque, certamente infondato e la decisione della sentenza va senz'altro confermata, seppur in forza della indicata, diversa, motivazione.
Passando così all'esame del terzo e quarto motivo di appello, che per la loro contiguità concettuale e processuale possono essere congiuntamente trattati, gli stessi sono certamente infondati per il fatto che mostrano di ignorare le conseguenze determinate dalla pronuncia della sentenza di patteggiamento
(sentenza del Tribunale Penale di SA n. 652 del 21.12.2012) con cui il
è stato condannato alla pena della reclusione di anni due e alla multa Pt_1
di € 1.000,00=, per i medesimi fatti posti a base della contestazione disciplinare.
Secondo la pacifica giurisprudenza di legittimità formatasi sulla disciplina ante-
riforma (applicabile alla specie), l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta – pur non comportando un effetto automatico sul piano disciplinare –
riveste tuttavia efficacia di giudicato quanto all'accertamento del fatto, alla sua illiceità penale e alla circostanza che l'imputato lo abbia commesso (cfr. Cass.
Sez. lav., 2876/2022; Cass., sez. lav., 20721/2019) e comunque presuppone una ammissione di colpevolezza, integrando un importante elemento di prova per il giudice del merito che, se se ne vuole discostare, ha il dovere di argomentare in contrario specificamente nel merito (cfr. Cass., 24140/2024). Nel caso di specie,
preso atto che la sentenza di patteggiamento è precedente all'introduzione del ricorso avverso il licenziamento, e che la presenza di tale sentenza costituisce pag. 8/12 comunque un dato acquisito a quel processo – come si desume in più passi dagli atti delle parti – non si vede come, e in ogni caso l'appellante non lo spiega specificamente e sufficientemente, l'escussione di ulteriori testi
(quand'anche per mera ipotesi di ragionamento ritenuta ammissibile) avrebbe potuto utilmente modificare il riconoscimento di responsabilità derivante dalla sentenza di patteggiamento;
e ciò a maggior ragione per il fatto che comunque una parte dei testi è stata effettivamente escussa in primo grado, con risultati non certo favorevoli per il ricorrente. D'altronde non è credibile (e comunque non è provato) che l'avv. Di TO – come contestato dal – abbia di Pt_1
propria iniziativa e contro il parere del cliente consapevolmente escluso dalla lista testi (presente nel ricorso di primo grado) ulteriori persone rispetto a quelle indicate, e precisamente proprio coloro che avevano reso dichiarazioni contro il medesimo in occasione del procedimento penale;
e Pt_1
comunque il fatto che detti testi avrebbero potuto rilasciare dichiarazioni in favore di quest'ultimo è seccamente contraddetto dalla scelta del medesimo di procedere al patteggiamento, posto che, ovviamente – se mai fosse stato così –
l'imputato avrebbe utilizzato detti testi innanzitutto in sede penale. E' piuttosto ben più credibile che, invece, la scelta di non indicare a testi dette persone abbia costituito (come argomentato dalla difesa del Di TO) una precisa scelta difensiva, adottata con il consenso del e proprio al fine di non Pt_1
aggravare la propria posizione.
pag. 9/12 Non è infine fondato neppure il quinto motivo di impugnazione. L'aver redatto in sede di ricorso per Cassazione un motivo dichiarato inammissibile dalla
Corte non genera certo automaticamente una responsabilità per il professionista forense. Va difatti anche in questo caso indagato, mediante un giudizio controfattuale, quale sarebbe stato il più probabile esito della decisione in presenza, invece, di un motivo di impugnazione ritenuto ammissibile. E a questo proposito, pur dinanzi ad una oggettiva carenza motivazionale della decisione di primo grado, l'atto di appello non spiega sufficientemente per quale motivo nel caso specifico che occupa la censura in questione sarebbe stata, se ammissibile, accolta, limitandosi invece a riportare genericamente il principio di immutabilità della contestazione sollevata in sede di apertura del procedimento disciplinare rispetto a quella posta a base del successivo licenziamento. In realtà, sulla base delle argomentate e condivisibili motivazioni delle sentenze di primo e secondo grado rese sul ricorso per impugnazione del licenziamento promosso dal è possibile al contrario ritenere che, con Pt_1
ragionevole probabilità, il motivo di ricorso per Cassazione in esame,
quand'anche processualmente ammissibile, sarebbe stato rigettato nel merito.
La sentenza n. 158/2015 di questa Corte GdL, in particolare, ha con ampia e condivisibile argomentazione precisato che non è stato integrato nel caso di specie alcun vulnus alla difesa dell'incolpato, per essere stato comunque il licenziamento fondato su fatti e condotte del dipendente assolutamente pag. 10/12 conformi a quelli oggetto dell'iniziale incolpazione disciplinare, e ciò a prescindere dall' (errato) richiamo, da parte della P.A., alla sussistenza (o meno)
di pronunce giurisdizionali la cui presenza (o mancanza) non era tuttavia in grado di modificare in alcun modo l'identità sostanziale delle richiamate contestate condotte.
Complessivamente, dunque, il ricorso è infondato e deve essere rigettato,
seppure sulla base della diversa motivazione sin qui fornita.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, così provvede:
Rigetta l'appello;
Condanna a rifondere all'avv. Paolo Di TO le spese Parte_1
di lite del grado che liquida in complessivi € 9.500,00= di cui € 2.500,00=
per fase di studio, € 2.000,00= per fase introduttiva, € 5.000,00= per fase decisoria, oltre al 15% LP, CAP e IVA come per legge;
Dichiara la sussistenza delle condizioni per il pagamento, da parte dell'appellante, di ulteriore importo a titolo di C.U.
Così deciso in Ancona nella Camera di Consiglio del giorno 14/10/2025.
pag. 11/12 Il Giudice Ausiliario AT
Avv. Rodolfo Giungi
Il Presidente
Dott. Gianmichele Marcelli
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