Cass. civ., sez. II, sentenza 13/11/2024, n. 29331
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Sentenza 13 novembre 2024

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In tema di contratto d'opera intellettuale, in caso di vizi e difformità dell'opera che non ne comportino la radicale inutilizzabilità, il committente può limitarsi a chiedere il risarcimento del danno per l'inesatto inadempimento e in tale caso i vizi non escludono il diritto al compenso del professionista, in quanto la domanda risarcitoria non presuppone lo scioglimento del contratto e le ragioni del committente trovano in essa adeguata tutela.

Il direttore dei lavori esercita, per conto del committente, i medesimi poteri di controllo sull'attuazione dell'appalto che questi ritiene di non poter svolgere di persona, sicché ha il dovere, attesa la connotazione tecnica della sua obbligazione, di vigilare affinché l'opera sia eseguita in maniera conforme al progetto, al capitolato e alle regole della buona tecnica, senza che ne derivi la sua corresponsabilità con l'appaltatore per i difetti dell'opera derivanti da vizi progettuali, salvo che egli sia stato espressamente incaricato di svolgere anche l'attività aggiuntiva di verificare la fattibilità e l'esattezza tecnica del progetto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 13/11/2024, n. 29331
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 29331
    Data del deposito : 13 novembre 2024

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