TAR
Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza 09/12/2025, n. 1142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 1142 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00820/2024 REG.RIC.
Pubblicato il 09/12/2025
N. 01142 /2025 REG.PROV.COLL. N. 00820/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 820 del 2024, proposto da
MA LI, rappresentato e difeso dall'avvocato Laura Rampionesi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e U.T.G. - Prefettura di Mantova, in persona del Ministro e del
Prefetto pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
del provvedimento prot. uscita n. 45404 del 19.6.2024, con il quale la Prefettura di
Mantova ha disposto la revoca delle misure di accoglienza nei confronti del ricorrente,
e di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali; N. 00820/2024 REG.RIC.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell'U.T.G. -
Prefettura di Mantova;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2025 il dott. DR DE
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1.- Il sig. MA LI, richiedente asilo, è entrato in Italia l'1.9.2022, era ospitato presso il Centro di Accoglienza Straordinaria (CAS) di IT (MN) gestito dalla cooperativa
Olinda, e attendeva l'appuntamento per il colloquio innanzi alla Commissione territoriale di Brescia per il riconoscimento della protezione internazionale.
2.- Il 18.6.2024, con decreto prot. n. 44783, la Prefettura di Mantova ha disposto il trasferimento del sig. LI dal centro di IT a quello di DI per “necessità logistica” finalizzata a “garantire l'equilibrio nei diversi CAS della provincia”, con l'avviso che, in caso di rifiuto, si sarebbe provveduto alla revoca delle misure di accoglienza ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. a, d.lgs. 142/2015, il quale prevede che la Prefettura “dispone con proprio decreto motivato la revoca delle misure di accoglienza in caso di: a) mancata presentazione presso la struttura individuata”.
Non v'è prova però che il decreto sia stato notificato all'interessato.
3.- Il giorno seguente, 19.6.2024, con email delle ore 14.58, la cooperativa Olinda ha comunicato alla Prefettura che il ricorrente non si era fatto trovare nella struttura di
IT all'orario previsto per il trasferimento e che, in seguito, aveva riferito telefonicamente che non intendeva recarsi presso il CAS di DI e che sarebbe rimasto in quello di IT. N. 00820/2024 REG.RIC.
Lo stesso giorno, con email delle ore 23.51, l'ente che gestisce il CAS di DI ha confermato alla Prefettura che il sig. LI non si era fatto trovare presso quel CAS all'orario previsto per il trasferimento; ha inoltre riferito che, raggiunto telefonicamente, egli aveva risposto di essere a Mantova e di non volersi trasferire a
DI, e che, una volta informato del decreto di trasferimento e della revoca delle misure di accoglienza in caso di inosservanza di esso, aveva risposto che si sarebbe recato a DI in serata, cosa che però non era avvenuta.
Secondo la versione del ricorrente, invece, il 19.6.2024 egli è stato avvisato telefonicamente verso le ore 12 che era stato disposto per l'ora successiva un suo trasferimento da IT a DI, e ha risposto che in quel momento si trovava a
LB (MN) per un colloquio di lavoro, e che non sarebbe riuscito a rientrare entro un'ora, dovendo necessariamente utilizzare i mezzi pubblici e non essendoci un collegamento diretto tra i due Comuni; egli sarebbe rientrato presso il CAS di IT verso le ore 16 con il primo mezzo pubblico utile.
4.- Lo stesso giorno 19.6.2024, la Prefettura di Mantova, con il provvedimento in epigrafe, ha revocato le misure di accoglienza in favore del ricorrente, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. a, d.lgs. 142/2015.
5.- Il ricorrente ha impugnato questo provvedimento con ricorso notificato il
18.9.2024.
6.- La Prefettura si è costituita e ha depositato una relazione con documenti.
7.- Con ordinanza cautelare n. 390 dell'8.11.2024 questo Tribunale ha disposto di
“sospendere il provvedimento impugnato, con conseguente ripristino delle misure di accoglienza in favore del ricorrente, assumendo, anche quale misura cautelare interinale, sino all'esito della fase di merito, che lo straniero sia ospitato nel centro di accoglienza straordinaria di DI, in conformità al decreto di trasferimento ineseguito, salvi e riservati i successivi provvedimenti che, per circostanze N. 00820/2024 REG.RIC.
sopravvenute all'emissione della presente ordinanza, l'Amministrazione dovesse assumere”.
8.- Da allora le parti non hanno svolto difese scritte. All'udienza pubblica del
19.11.2025 il difensore del ricorrente ha riferito che il suo assistito, a seguito dell'ordinanza cautelare, è stato accolto nel centro di accoglienza di Ostiglia, e che vi dimora tuttora.
9.- Venendo alle censure formulate nel ricorso, il ricorrente innanzi tutto nega di avere rifiutato il trasferimento e sostiene che la mancata presentazione presso il nuovo CAS non sia a lui imputabile.
In secondo luogo lamenta l'omessa comunicazione di avvio del procedimento di revoca delle misure di accoglienza.
10.- Entrambe le censure sono fondate.
In primo luogo, il decreto della Prefettura di Mantova del 18.6.2024 che ha disposto il trasferimento del ricorrente dal centro di accoglienza straordinaria di IT a quello di
DI non è stato notificato al ricorrente, sicché non si può imputare allo stesso di non averlo osservato.
In secondo luogo, il provvedimento impugnato non è stato preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, in assenza di ragioni di urgenza, non consentendo così all'interessato di svolgere deduzioni a sua difesa.
11.- Il provvedimento di revoca delle misure di accoglienza deve pertanto essere annullato, impregiudicata l'eventuale rituale rinnovazione della procedura di trasferimento.
12.- Quanto alle spese di lite, l'Amministrazione è virtualmente soccombente, e tuttavia, con decreto n. 46 del 31.10.2024, la Commissione per il patrocinio a spese dello Stato ha ammesso il ricorrente al relativo beneficio.
Pertanto le spese spettanti al difensore di parte ricorrente saranno liquidate con separato provvedimento presidenziale, mentre, come si desume dall'art. 133 del d.P.R. N. 00820/2024 REG.RIC.
30 maggio 2002, n. 115 (“Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato”), non vi è luogo a pronuncia sulle spese di lite, poiché la parte non ammessa è un'Amministrazione statale, che non può dunque essere insieme obbligata e beneficiaria di una statuizione giudiziale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato.
Rinvia a separato provvedimento presidenziale per la liquidazione delle spese spettanti alla parte ricorrente in quanto ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
EL BR, Presidente
DR DE, Referendario, Estensore
Francesca Siccardi, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DR DE EL BR N. 00820/2024 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 09/12/2025
N. 01142 /2025 REG.PROV.COLL. N. 00820/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 820 del 2024, proposto da
MA LI, rappresentato e difeso dall'avvocato Laura Rampionesi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e U.T.G. - Prefettura di Mantova, in persona del Ministro e del
Prefetto pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
del provvedimento prot. uscita n. 45404 del 19.6.2024, con il quale la Prefettura di
Mantova ha disposto la revoca delle misure di accoglienza nei confronti del ricorrente,
e di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali; N. 00820/2024 REG.RIC.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell'U.T.G. -
Prefettura di Mantova;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2025 il dott. DR DE
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1.- Il sig. MA LI, richiedente asilo, è entrato in Italia l'1.9.2022, era ospitato presso il Centro di Accoglienza Straordinaria (CAS) di IT (MN) gestito dalla cooperativa
Olinda, e attendeva l'appuntamento per il colloquio innanzi alla Commissione territoriale di Brescia per il riconoscimento della protezione internazionale.
2.- Il 18.6.2024, con decreto prot. n. 44783, la Prefettura di Mantova ha disposto il trasferimento del sig. LI dal centro di IT a quello di DI per “necessità logistica” finalizzata a “garantire l'equilibrio nei diversi CAS della provincia”, con l'avviso che, in caso di rifiuto, si sarebbe provveduto alla revoca delle misure di accoglienza ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. a, d.lgs. 142/2015, il quale prevede che la Prefettura “dispone con proprio decreto motivato la revoca delle misure di accoglienza in caso di: a) mancata presentazione presso la struttura individuata”.
Non v'è prova però che il decreto sia stato notificato all'interessato.
3.- Il giorno seguente, 19.6.2024, con email delle ore 14.58, la cooperativa Olinda ha comunicato alla Prefettura che il ricorrente non si era fatto trovare nella struttura di
IT all'orario previsto per il trasferimento e che, in seguito, aveva riferito telefonicamente che non intendeva recarsi presso il CAS di DI e che sarebbe rimasto in quello di IT. N. 00820/2024 REG.RIC.
Lo stesso giorno, con email delle ore 23.51, l'ente che gestisce il CAS di DI ha confermato alla Prefettura che il sig. LI non si era fatto trovare presso quel CAS all'orario previsto per il trasferimento; ha inoltre riferito che, raggiunto telefonicamente, egli aveva risposto di essere a Mantova e di non volersi trasferire a
DI, e che, una volta informato del decreto di trasferimento e della revoca delle misure di accoglienza in caso di inosservanza di esso, aveva risposto che si sarebbe recato a DI in serata, cosa che però non era avvenuta.
Secondo la versione del ricorrente, invece, il 19.6.2024 egli è stato avvisato telefonicamente verso le ore 12 che era stato disposto per l'ora successiva un suo trasferimento da IT a DI, e ha risposto che in quel momento si trovava a
LB (MN) per un colloquio di lavoro, e che non sarebbe riuscito a rientrare entro un'ora, dovendo necessariamente utilizzare i mezzi pubblici e non essendoci un collegamento diretto tra i due Comuni; egli sarebbe rientrato presso il CAS di IT verso le ore 16 con il primo mezzo pubblico utile.
4.- Lo stesso giorno 19.6.2024, la Prefettura di Mantova, con il provvedimento in epigrafe, ha revocato le misure di accoglienza in favore del ricorrente, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. a, d.lgs. 142/2015.
5.- Il ricorrente ha impugnato questo provvedimento con ricorso notificato il
18.9.2024.
6.- La Prefettura si è costituita e ha depositato una relazione con documenti.
7.- Con ordinanza cautelare n. 390 dell'8.11.2024 questo Tribunale ha disposto di
“sospendere il provvedimento impugnato, con conseguente ripristino delle misure di accoglienza in favore del ricorrente, assumendo, anche quale misura cautelare interinale, sino all'esito della fase di merito, che lo straniero sia ospitato nel centro di accoglienza straordinaria di DI, in conformità al decreto di trasferimento ineseguito, salvi e riservati i successivi provvedimenti che, per circostanze N. 00820/2024 REG.RIC.
sopravvenute all'emissione della presente ordinanza, l'Amministrazione dovesse assumere”.
8.- Da allora le parti non hanno svolto difese scritte. All'udienza pubblica del
19.11.2025 il difensore del ricorrente ha riferito che il suo assistito, a seguito dell'ordinanza cautelare, è stato accolto nel centro di accoglienza di Ostiglia, e che vi dimora tuttora.
9.- Venendo alle censure formulate nel ricorso, il ricorrente innanzi tutto nega di avere rifiutato il trasferimento e sostiene che la mancata presentazione presso il nuovo CAS non sia a lui imputabile.
In secondo luogo lamenta l'omessa comunicazione di avvio del procedimento di revoca delle misure di accoglienza.
10.- Entrambe le censure sono fondate.
In primo luogo, il decreto della Prefettura di Mantova del 18.6.2024 che ha disposto il trasferimento del ricorrente dal centro di accoglienza straordinaria di IT a quello di
DI non è stato notificato al ricorrente, sicché non si può imputare allo stesso di non averlo osservato.
In secondo luogo, il provvedimento impugnato non è stato preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, in assenza di ragioni di urgenza, non consentendo così all'interessato di svolgere deduzioni a sua difesa.
11.- Il provvedimento di revoca delle misure di accoglienza deve pertanto essere annullato, impregiudicata l'eventuale rituale rinnovazione della procedura di trasferimento.
12.- Quanto alle spese di lite, l'Amministrazione è virtualmente soccombente, e tuttavia, con decreto n. 46 del 31.10.2024, la Commissione per il patrocinio a spese dello Stato ha ammesso il ricorrente al relativo beneficio.
Pertanto le spese spettanti al difensore di parte ricorrente saranno liquidate con separato provvedimento presidenziale, mentre, come si desume dall'art. 133 del d.P.R. N. 00820/2024 REG.RIC.
30 maggio 2002, n. 115 (“Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato”), non vi è luogo a pronuncia sulle spese di lite, poiché la parte non ammessa è un'Amministrazione statale, che non può dunque essere insieme obbligata e beneficiaria di una statuizione giudiziale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato.
Rinvia a separato provvedimento presidenziale per la liquidazione delle spese spettanti alla parte ricorrente in quanto ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
EL BR, Presidente
DR DE, Referendario, Estensore
Francesca Siccardi, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DR DE EL BR N. 00820/2024 REG.RIC.
IL SEGRETARIO