Cass. civ., sez. II, sentenza 07/05/1988, n. 3389
CASS
Sentenza 7 maggio 1988

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

Le Disposizioni dell'art. 2226, secondo comma, cod. civ. - concernenti, in tema di prestazione di opera, la mancata denuncia, entro otto giorni dalla scoperta, delle difformità e dei vizi dell'opera e la prescrizione dell'Azione entro un anno dalla sua consegna - sono applicabili, ai sensi dell'art. 2230 cod. civ., anche alla prestazione d'opera intellettuale ove l'obbligazione del professionista debba, per il suo particolare contenuto, qualificarsi come un'obbligazione di risultato, avente ad oggetto la realizzazione di un Opus, anziché come un'obbligazione di mezzi, cui normalmente dà luogo l'Esercizio della professione intellettuale.*

La responsabilità del prestatore d'opera intellettuale è normalmente regolata dall'art. 1176 cod. civ., che fa Obbligo al professionista di usare la diligenza del buon padre di famiglia, da valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata, e, solo nel caso di prestazione implicante la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, detta normale responsabilità è attenuata, a norma dell'art. 2236 cod. civ., nel senso che il professionista è tenuto al risarcimento del danno unicamente per dolo o colpa grave.*

Commentario1

  • 1La responsabilità del commercialista per le violazioni commesse nell’attività di consulenza e assistenza professionale
    Conforti Vincenzo · https://www.diritto.it/ · 14 luglio 2011
Inizia subito la prova gratuita
Crea un account per accedere agli strumenti d’IA giuridica e sbloccare tutte le funzionalità di Doctrine Pro.
  • Accesso ai contenuti giuridici
  • Prova dell'IA giuridica
  • Collegamento al tuo cloud
Iscriviti gratuitamente

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 07/05/1988, n. 3389
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3389
Data del deposito : 7 maggio 1988

Testo completo