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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 09/12/2025, n. 3852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3852 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, giudice dott. Andrea Loffredo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n.° 3452 del reg. gen. affari contenziosi dell'anno 2018 promosso da
, rappresentata e difesa dall'avv. Federico D'Alessio Parte_1
attrice contro rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Controparte_1
ZI
convenuto nonché
, CP_2 Controparte_3 CP_4
, rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Alfano
[...]
terzi chiamati
Avente ad
OGGETTO: risarcimento da danni a cose
CONCLUSIONI
Quelle riportate nelle note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 13.03.2025, qui da intendersi richiamate e trascritte
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla l. n. 69/2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare concisamente la sentenza, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto – rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in Parte_1
giudizio il per sentire Controparte_5
accogliere le seguenti conclusioni: a) accogliersi la presente domanda previa declaratoria di esclusiva responsabilità del Controparte_1
convenuto in relazione a tutti gli inconvenienti lamentati e per l'effetto condannarsi il medesimo alla eliminazione delle cause di CP_1
infiltrazione di acqua piovana dal terrazzo nonché al risarcimento di tutti i danni subiti dall'appartamento di così come accertati e quantificati nel Parte_1
procedimento di ATP RG 04/16 dell'intestato Tribunale nella misura di €.
3255,76 oltre spese sostenute così come liquidate al CTU nella misura di €.
2003,84 oltre IVA e quindi la somma totale di €. 5731,03 oltre accessori maturati come per legge;
b) condannarsi infine il medesimo convenuto al pagamento delle spese ed onorari di causa.
L'attrice premetteva di essere proprietaria di un appartamento posto nello stabile condominiale e sottostante al terrazzo di copertura parziale dell'intero fabbricato
(sempre di sua proprietà).
In particolare, riferiva che lo strato superficiale del terrazzo era stato oggetto di lavori di manutenzione straordinaria e pertanto dal mese di ottobre del 2014, durante le piogge, si verificano infiltrazioni di acqua nell'appartamento. Si costituiva il condominio “ , il quale contestava ed Controparte_5
impugnava la domanda dell'attrice in quanto la stessa si appalesava improcedibile, inammissibile oltre che infondata in fatto ed in diritto ed in via preliminare dichiarava di voler chiamare in causa la ditta edile stradale geometra a cui aveva affidato i predetti lavori di manutenzione Controparte_6
straordinaria del terrazzo giusta contratto di appalto del 16.06.2008.
Il Giudice autorizzava la chiamata del terzo il quale si costituiva ritualmente.
In considerazione del fatto che in data 07.08.2018 decedeva il geometra titolare della omonima ditta edile venivano evocati in Controparte_6
giudizio gli eredi dello stesso in persona di , e CP_2 Controparte_3
i quali si costituivano ed eccepivano la prescrizione del Controparte_4
diritto oltre che contestare la domanda dell'attrice.
Rigettate le istanze istruttorie, precisate le conclusioni all'udienza a trattazione scritta del 13.03.2025, la causa veniva riservata in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
La domanda attorea e la chiamata in causa sono infondate e vanno, pertanto, rigettate.
Innanzitutto, va disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata dai terzi chiamati in causa applicandosi nel caso di specie il termine decennale previsto in materia contrattuale.
Ed invero, l'attrice ha partecipato al contratto di appalto come proprietaria facente parte del condominio.
Ciò posto, occorre poi evidenziare che le lamentate infiltrazioni sono cessate a seguito di lavori eseguiti tra il 2015 ed il 2016, in concomitanza con l'instaurazione del procedimento di ATP.
L'attrice, come proprietaria esclusiva sia dell'appartamento al terzo piano sia del lastrico solare (che ha la funzione di copertura parziale dell'intero fabbricato) e quindi utilizzatrice degli stessi, doveva essere vigile ed era l'unica che poteva accorgersi delle infiltrazioni.
Quale proprietaria doveva, anche da sola, prontamente intervenire per eseguire opere di manutenzione del terrazzo e poi eventualmente rivalersi sul
. CP_1
I danni nell'appartamento dell'attrice sono riconducibili a sua negligenza tenuto conto della sua veste di proprietaria sia della sottostante abitazione sia del lastrico solare.
Dissentendo dalle conclusioni del CTU, non emergono elementi per attribuire la colpa delle infiltrazioni all'impresa appaltatrice.
I lavori sono stati realizzati anni prima (fra il 2008 ed il 2010) e se vi sono state infiltrazioni nel mese di ottobre del 2014 è perché non si è tenuto conto che, come per ogni terrazzo, vi era bisogno di una costante manutenzione per conservare l'impermeabilizzazione.
La particolarità della vicenda induce a compensare le spese fra tutte le parti.
Le spese di CTU, in considerazione dell'esito del giudizio, vanno poste a carico di parte ricorrente/attorea.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta ogni domanda.
2) Compensa le spese del giudizio.
3) Pone le spese di CTU a carico di parte ricorrente/attorea.
Così deciso in Nocera Inferiore il 09/12/2025
Il Giudice dott. Andrea Loffredo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, giudice dott. Andrea Loffredo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n.° 3452 del reg. gen. affari contenziosi dell'anno 2018 promosso da
, rappresentata e difesa dall'avv. Federico D'Alessio Parte_1
attrice contro rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Controparte_1
ZI
convenuto nonché
, CP_2 Controparte_3 CP_4
, rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Alfano
[...]
terzi chiamati
Avente ad
OGGETTO: risarcimento da danni a cose
CONCLUSIONI
Quelle riportate nelle note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 13.03.2025, qui da intendersi richiamate e trascritte
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla l. n. 69/2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare concisamente la sentenza, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto – rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in Parte_1
giudizio il per sentire Controparte_5
accogliere le seguenti conclusioni: a) accogliersi la presente domanda previa declaratoria di esclusiva responsabilità del Controparte_1
convenuto in relazione a tutti gli inconvenienti lamentati e per l'effetto condannarsi il medesimo alla eliminazione delle cause di CP_1
infiltrazione di acqua piovana dal terrazzo nonché al risarcimento di tutti i danni subiti dall'appartamento di così come accertati e quantificati nel Parte_1
procedimento di ATP RG 04/16 dell'intestato Tribunale nella misura di €.
3255,76 oltre spese sostenute così come liquidate al CTU nella misura di €.
2003,84 oltre IVA e quindi la somma totale di €. 5731,03 oltre accessori maturati come per legge;
b) condannarsi infine il medesimo convenuto al pagamento delle spese ed onorari di causa.
L'attrice premetteva di essere proprietaria di un appartamento posto nello stabile condominiale e sottostante al terrazzo di copertura parziale dell'intero fabbricato
(sempre di sua proprietà).
In particolare, riferiva che lo strato superficiale del terrazzo era stato oggetto di lavori di manutenzione straordinaria e pertanto dal mese di ottobre del 2014, durante le piogge, si verificano infiltrazioni di acqua nell'appartamento. Si costituiva il condominio “ , il quale contestava ed Controparte_5
impugnava la domanda dell'attrice in quanto la stessa si appalesava improcedibile, inammissibile oltre che infondata in fatto ed in diritto ed in via preliminare dichiarava di voler chiamare in causa la ditta edile stradale geometra a cui aveva affidato i predetti lavori di manutenzione Controparte_6
straordinaria del terrazzo giusta contratto di appalto del 16.06.2008.
Il Giudice autorizzava la chiamata del terzo il quale si costituiva ritualmente.
In considerazione del fatto che in data 07.08.2018 decedeva il geometra titolare della omonima ditta edile venivano evocati in Controparte_6
giudizio gli eredi dello stesso in persona di , e CP_2 Controparte_3
i quali si costituivano ed eccepivano la prescrizione del Controparte_4
diritto oltre che contestare la domanda dell'attrice.
Rigettate le istanze istruttorie, precisate le conclusioni all'udienza a trattazione scritta del 13.03.2025, la causa veniva riservata in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
La domanda attorea e la chiamata in causa sono infondate e vanno, pertanto, rigettate.
Innanzitutto, va disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata dai terzi chiamati in causa applicandosi nel caso di specie il termine decennale previsto in materia contrattuale.
Ed invero, l'attrice ha partecipato al contratto di appalto come proprietaria facente parte del condominio.
Ciò posto, occorre poi evidenziare che le lamentate infiltrazioni sono cessate a seguito di lavori eseguiti tra il 2015 ed il 2016, in concomitanza con l'instaurazione del procedimento di ATP.
L'attrice, come proprietaria esclusiva sia dell'appartamento al terzo piano sia del lastrico solare (che ha la funzione di copertura parziale dell'intero fabbricato) e quindi utilizzatrice degli stessi, doveva essere vigile ed era l'unica che poteva accorgersi delle infiltrazioni.
Quale proprietaria doveva, anche da sola, prontamente intervenire per eseguire opere di manutenzione del terrazzo e poi eventualmente rivalersi sul
. CP_1
I danni nell'appartamento dell'attrice sono riconducibili a sua negligenza tenuto conto della sua veste di proprietaria sia della sottostante abitazione sia del lastrico solare.
Dissentendo dalle conclusioni del CTU, non emergono elementi per attribuire la colpa delle infiltrazioni all'impresa appaltatrice.
I lavori sono stati realizzati anni prima (fra il 2008 ed il 2010) e se vi sono state infiltrazioni nel mese di ottobre del 2014 è perché non si è tenuto conto che, come per ogni terrazzo, vi era bisogno di una costante manutenzione per conservare l'impermeabilizzazione.
La particolarità della vicenda induce a compensare le spese fra tutte le parti.
Le spese di CTU, in considerazione dell'esito del giudizio, vanno poste a carico di parte ricorrente/attorea.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta ogni domanda.
2) Compensa le spese del giudizio.
3) Pone le spese di CTU a carico di parte ricorrente/attorea.
Così deciso in Nocera Inferiore il 09/12/2025
Il Giudice dott. Andrea Loffredo