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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/09/2025, n. 8072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8072 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Napoli 12 SEZIONE CIVILE Il Giudice, dott. Mauro Impresa, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n.r.g. 11707/2024 vertente TRA
c.f.: , rapp. e Parte_1 C.F._1 dif. dall'Avv. ROMANO VINCENZO, c.f.:
C.F._2
ATTORE E
Controparte_1
c.f.:
[...]
, rapp. e dif. dall'Avv. GALLI GIORGIA, P.IVA_1 c.f.: C.F._3 CONVENUTO/A Oggetto: Assicurazione contro i danni. Conclusioni: per l'attore ammissione dei mezzi istruttori;
per la convenuta rigetto della domanda. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha invocato il riconoscimento Parte_1 dell'indennizzo assicurativo collegato ai danni subiti dall'immobile di sua proprietà sostenendo che erano stati determinati da un violento nubifragio. La convenuta ha chiesto di respingere la domanda affermando che i danni denunciati dall'attore erano stati provocati da fenomeni di umidità e/o stillicidio e come tali non erano oggetto di copertura assicurativa. Ciò premesso la domanda non è fondata. Dai rilievi fotografici depositati dall'attore si ricava senza che residuino margini di dubbio che i danni all'immobile dell'attore sono stati determinati da infiltrazioni causate da una carente impermeabilizzazione della superficie del balcone e del lastrico solare. La screpolatura del sottobalcone e del soffitto delle camere è incompatibile con un evento distruttivo causato da un violento nubifragio e appare come l'effetto tipico di una insufficiente impermeabilizzazione della pavimentazione del balcone e del lastrico solare. Va pertanto affermato che il pregiudizio lamentato dall'attore non rientra nella copertura assicurativa. Consegue che la domanda deve essere respinta. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1
Controparte_1
“ , ogni diversa
[...] CP_1 istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda dell'attore
2) condanna l'attore al pagamento delle spese del giudizio che liquida in euro 1000,00, oltre rimborso forfettario cpa ed iva..
Il Giudice
(dott. Mauro Impresa)
- 2 -
c.f.: , rapp. e Parte_1 C.F._1 dif. dall'Avv. ROMANO VINCENZO, c.f.:
C.F._2
ATTORE E
Controparte_1
c.f.:
[...]
, rapp. e dif. dall'Avv. GALLI GIORGIA, P.IVA_1 c.f.: C.F._3 CONVENUTO/A Oggetto: Assicurazione contro i danni. Conclusioni: per l'attore ammissione dei mezzi istruttori;
per la convenuta rigetto della domanda. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha invocato il riconoscimento Parte_1 dell'indennizzo assicurativo collegato ai danni subiti dall'immobile di sua proprietà sostenendo che erano stati determinati da un violento nubifragio. La convenuta ha chiesto di respingere la domanda affermando che i danni denunciati dall'attore erano stati provocati da fenomeni di umidità e/o stillicidio e come tali non erano oggetto di copertura assicurativa. Ciò premesso la domanda non è fondata. Dai rilievi fotografici depositati dall'attore si ricava senza che residuino margini di dubbio che i danni all'immobile dell'attore sono stati determinati da infiltrazioni causate da una carente impermeabilizzazione della superficie del balcone e del lastrico solare. La screpolatura del sottobalcone e del soffitto delle camere è incompatibile con un evento distruttivo causato da un violento nubifragio e appare come l'effetto tipico di una insufficiente impermeabilizzazione della pavimentazione del balcone e del lastrico solare. Va pertanto affermato che il pregiudizio lamentato dall'attore non rientra nella copertura assicurativa. Consegue che la domanda deve essere respinta. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1
Controparte_1
“ , ogni diversa
[...] CP_1 istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda dell'attore
2) condanna l'attore al pagamento delle spese del giudizio che liquida in euro 1000,00, oltre rimborso forfettario cpa ed iva..
Il Giudice
(dott. Mauro Impresa)
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