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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 03/06/2025, n. 664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 664 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di L'Aquila
R.G. 547/2024
La Corte D'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati:
Francesco Filocamo Presidente
Silvia Rita Fabrizio Consigliere
Alberto Iachini Bellisarii Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. 547/2024 RG e vertente tra
rapp.to e difeso da sè stesso e dall'avv. Katiuscia Manganella giusta procura agli Parte_1 atti, entrambi con studio legale in Pescara Via Firenze 273 e che indicano per le comunicazioni di cancelleria le rispettive PEC;
appellante e
in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall' Avv. Jacopo CP_1
ANGELINI ed elettivamente domiciliata presso e nello studio del medesimo difensore sito in
Avezzano, alla via Molise n. 9, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;
appellata avverso la sentenza n. 182/2024 emessa dal Tribunale di Avezzano il 22.5.2024 nel giudizio n.
1528/2020 avente ad oggetto opposizione a precetto.
CONCLUSIONI:
per parte appellante:
“nel merito la sentenza impugnata va riformata e dichiarata la legittimità del precetto intimato siccome dovute le somme portate dall'assegno bancario a firma ai sensi art. 1992 e CP_1
1993 c.c. e dichiarandosi inammissibili e infondate le eccezioni mosse dall'opponente società.
Dichiarandosi che siccome non parte del rapporto locativo sorto tra l'opposto e CP_1
non ha titolo per interloquire in ordine al detto rapporto locativo e in Parte_2 particolare non ha titolo in ordine al deposito cauzionale versato dalla ed unica Parte_2 abilitata a farne richiesta di restituzione.
Condannarsi l'avv. Angelini Jacopo che ha intimato precetto di pagamento all'avv. Parte_1 per la somma di € 6.572,82 e ricevendosi poi con bonifico del 08.08.2024 di cui si produce copia, pari importo a rimborsare le somme percepite con interessi di legge
Condannarsi la società appellata alle spese e competenze del giudizio di 1.o grado come quantificate dal Tribunale di Avezzano e anche alle spese del giudizio di appello.”
per parte appellata:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adìta, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
1) nel merito, rigettare l'appello proposto perché infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata;
2) in ogni caso, condannare l'appellante al pagamento dei compensi e spese di lite del secondo grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato procuratore dichiaratosi antistatario.”
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con la sentenza oggi impugnata il Tribunale di Avezzano così ebbe a decidere:
PQM
:
“accoglie l'opposizione proposta dalla in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore, e per l'effetto, dichiara la nullità del precetto di pagamento intimato;
condanna l'opposto Avv. alla restituzione di tutte le somme riscosse nelle more in Parte_1 pendenza del presente giudizio in virtù del titolo esecutivo dichiarato nullo;
condanna, altresì, l'opposto Avv. alla refusione delle spese di giudizio in favore Parte_1 dell'opponente che si liquidano in euro 195,00 per esborsi ed euro 4.158,00 per CP_1 onorario professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Jacopo Angelini già dichiaratosi antistatario”.
Questi i fatti e lo svolgimento del processo in primo grado come sintetizzati dal Primo Giudice.
“Con atto di precetto regolarmente notificato, l'Avv. intimava alla , in Parte_1 CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore, di pagare a suo favore la somma di € 7.600,00, oltre interessi, spese bancarie, spettanze legali e spese di notifica.
Tale atto di precetto veniva intimato in virtù del titolo bancario costituito dall'assegno bancario
Banca Intesa San Paolo n. 8365525454-00 di euro 7.600,00, emesso dalla società in CP_1
Avezzano in data 31.07.2020.
Nell'atto di precetto l'Avv. deduceva che in data 13.10.2020 l'assegno bancario Parte_1 veniva presentato all'incasso. Esso, però, rimaneva impagato con la causale: "assegno pervenuto oltre i termini per il protesto".
pag. 2/8 La società proponeva opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c. avverso la citata CP_1 intimazione di pagamento ritenendola illegittima e chiedendo in via preliminare la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
Si costituiva in giudizio la parte opposta contestando il fondamento della proposta opposizione, sia in via pregiudiziale e sia nel merito.
Con ordinanza resa il 01.06.2021 veniva rigettata l'istanza di sospensione con concessione dei termini per memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c.”
All'udienza del 09.02.2024 la causa veniva assegnata in decisione con termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle eventuali repliche e decisa come innanzi trascritto.
La sentenza è stata impugnata in data 11.6.2024 dall'avv. che ne ha chiesto l'integrale Pt_1 riforma articolando motivi che si vanno ad esaminare.
La costituitasi, ha chiesto il rigetto dell'appello. CP_2
Con ordinanza del 27 novembre 2024 questa Corte ha rigettato l'istanza di inibitoria proposta dall'appellante, con fissazione dell'udienza al 28 maggio 2025 per la spedizione a sentenza della causa, riservata a decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.In via preliminare dovrà essere esaminata, per essere rigettata, l'eccezione proposta da parte appellata di inammissibilità dell'atto di appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.
L'atto di appello, contrariamente a quanto sostenuto, contiene specifiche censure alla motivazione della sentenza impugnata e individua con sufficiente chiarezza i capi oggetto di doglianza, risultando pertanto conforme ai requisiti di cui all'art. 342 c.p.c.
2.L'appello, in più, è fondato e come tale deve essere accolto per le seguenti ragioni.
CP_
3.Va premesso, per chiarezza espositiva, che la in primo grado ebbe ad opporre il precetto intimatole in forza dell'assegno di cui sopra assumendo di non avere legittimazione passiva.
Tanto con l'affermare che parti contraenti di un pregresso contratto di locazione erano:
- da un lato, la IG.ra (conduttrice); Parte_2
- dall'altro lato, i proprietari IGg. e (locatori). Parte_1 Parte_3
La società alla quale veniva intimato il precetto opposto, al momento della stipula CP_1 del contratto di locazione si era limitata solamente ad emettere l'assegno di Banca Intesa San
Paolo n. 8365525454-00 di € 7.600,00, pur non essendo parte del vincolo contrattuale.
Tale fatto non poteva configurarsi quale adempimento del terzo perché la aveva CP_1 soltanto concesso in prestito alla conduttrice , sorella della rappresentante Parte_2 legale della società, la somma di € 7.600,00.
pag. 3/8 Ne discendeva, a suo dire, che l'Avv. non poteva vantare alcun diritto di credito nei Parte_1 confronti della sia perché parte estranea al rapporto contrattuale, sia perché CP_1
l'emissione del citato assegno bancario non aveva carattere solutorio, ex art. 1180 c.p.c., dell'adempimento che doveva essere eseguito dalla IG.ra . Parte_2
L'assegno bancario tratto sulla Banca Intesa San Paolo n. 8365525454-00 di euro 7.600,00, era stato, quindi, emesso dalla Società a titolo di prestito per il deposito cauzionale che CP_1 la IG.ra (conduttrice) doveva versare ai IGg. e Parte_2 Parte_1 Parte_3
(locatori): questo l'assunto dell'odierna appellata.
Essa aggiunse anche che in data 29.05.2020 veniva riconsegnato il locale commerciale e redatto apposito verbale alla presenza delle parti.
In tale circostanza la conduttrice richiedeva la restituzione dell'assegno bancario datato
31.07.2020 ma, come emerge dal contenuto del verbale stesso, i locatori dichiaravano di trattenerlo “in compensazione legale con il maggior credito per canoni scaduti”.
Come noto, l'assegno bancario è un titolo di credito astratto e, nel caso di specie, la causa della sua emissione è da ricondursi al rapporto contrattuale di locazione ripassato tra le parti.
L'assegno bancario di che trattasi era stato emesso imputandolo al deposito cauzionale, come riconosciuto da tutte le parti contraenti, sicché la somma di cui all'assegno non poteva comunque essere posta in conto canoni.
Peraltro, al momento della riconsegna dell'immobile, nessun danno veniva lamentato dai proprietari, anzi venivano non contestate le addizioni eseguite dalla conduttrice, sicché il deposito cauzionale doveva essere restituito.
Questi gli argomenti spesi in primo grado dalla opponente a precetto.
4.Il Tribunale ha accolto l'opposizione a precetto con la seguente motivazione.
“L'opposizione proposta deve ritenersi fondata per i motivi che di seguito vengono evidenziati.
In primo luogo, va osservato che risulta fatto pacifico che l'assegno bancario de quo sia stato emesso a titolo di deposito cauzionale che la conduttrice doveva versare ai Parte_2 locatori e per la locazione dell'immobile commerciale sito in Pescara Parte_1 Parte_3 alla via Roma. Come noto, l'obbligo di restituzione del deposito cauzionale in capo al locatore sorge nel momento in cui il conduttore rilascia l'immobile locato, considerando che la somma viene versata a garanzia per eventuali danni arrecati all'immobile locato.
Nel caso specifico, il rilascio è avvenuto il 29/05/2020 e privo di rilevanza appare il fatto che nel verbale di riconsegna dell'immobile sia stato dichiarato che la somma veniva trattenuta "in compensazione legale con il maggior credito per canoni scaduti".
Secondo quanto affermato dalla giurisprudenza formatasi in materia: "Al termine del contratto di locazione il locatore ha l'obbligo di restituire il deposito cauzionale ricevuto dal conduttore, senza poter trattenere l'importo dopo la cessazione del contratto ed il rilascio del bene, se pag. 4/8 prima non ha proposto domanda giudiziale per l'attribuzione della cauzione a copertura di specifici danni subiti o di canoni rimasti insoluti. Pertanto, solo la previa proposizione di domanda per l'attribuzione della cauzione permette al locatore di sottrarsi all'obbligo di restituzione" (Cass. Civ., ordinanza, 05/01/2023 n. 194).
Risulta in atti che al momento della riconsegna dell'immobile nessun danno veniva lamentato dai proprietari e non è stata fornita prova della proposizione della domanda giudiziale di risarcimento danni contro la conduttrice . Il deposito cauzionale andava Parte_2 pertanto restituito.
Altro aspetto rilevante da considerare è la totale estraneità della società al vincolo CP_1 contrattuale di che trattasi.
La si è limitata ad emettere l'assegno bancario Banca Intesa San Paolo n. CP_1
8365525454-00 di € 7.600,00 a titolo di prestito a favore della conduttrice e Parte_2 tale fatto non può ritenersi quale adempimento del terzo perché privo del carattere solutorio ex art. 1180 cc.
Da quanto evidenziato ne consegue l'integrale accoglimento dell'opposizione proposta con conseguente dichiarazione di nullità del precetto di pagamento intimato ed opposto. “
5.Questo Collegio deve preliminarmente rilevare la incongruenza della gravata decisione, che ha dichiarato nullo il precetto senza evidenziare alcun suo vizio intrinseco, di poi ha confuso precetto e titolo esecutivo condannando “alla restituzione di tutte le somme riscosse Pt_1 nelle more in pendenza del presente giudizio in virtù del titolo esecutivo dichiarato nullo”, senza accorgersi che titolo esecutivo era l'assegno: la poco commendevole decisione va interpretata nel senso di ritenere che il Primo Giudice abbia solo voluto dichiarare che il Pt_1 non potesse minacciare l'esecuzione forzata in forza di titolo, ossia l'assegno, che gli era stato consegnato per deposito cauzionale e che avrebbe dovuto essere restituito alla locataria in assenza di danni riscontrati nell'immobile da lei restituito.
Il Tribunale ha anche ravvisato, senza avvedersi del significato di quanto rilevato, la totale estraneità della società al vincolo contrattuale di che trattasi, perché essa si era CP_1 limitata ad emettere l'assegno bancario Banca Intesa San Paolo n. 8365525454-00 di €
7.600,00 a titolo di prestito a favore della conduttrice e tale fatto, secondo il Parte_2
Tribunale, non poteva ritenersi quale adempimento del terzo perché privo del carattere solutorio ex art. 1180 cc.
6.Con l'atto di appello il assume che la sentenza omette l'esame della eccezione relativa Pt_1 alla carenza di legittimazione di a interloquire in ordine al rapporto locativo CP_1 intercorso e al quale non prese parte, nè rilasciò l'assegno al locatore, bensì alla Parte_2 volendo a questa fare prestito, e questa utilizzò il titolo per versare il deposito cauzionale di cui divenne la unica titolare: era, quindi, suo obbligo restituire a il prestito ricevuto di € CP_1
7.600,00.
Aggiunge che la sentenza erra allorchè afferma che il deposito cauzionale andava restituito senza specificare il soggetto destinatario della riconsegna, omettendo di considerare che CP_1
pag. 5/8 CP
non è titolata a pretenderlo in quanto non parte del contratto di locazione (tanto viene affermato da controparte espressamente), né poteva attribuirlo alla in difetto di Parte_2 partecipazione di questa nel giudizio.
In ogni caso il deposito cauzionale di un contratto locativo va restituito ovviamente alla parte locataria e solo ad essa.
CP_
7.Le censure appaiono fondate: in primo luogo si rileva che avere la emesso l'assegno in favore del a copertura dell'importo che la doveva versare per cauzione al Pt_1 Parte_2 momento di sottoscrivere il contratto di locazione altro non ha costituito che adempimento dell'obbligo del terzo, accompagnato da un patto intercorso tra la emittente l'assegno e la locataria in virtù del quale la somma di cui all'assegno doveva intendersi prestata a CP_ quest'ultima, sicchè solo essa doveva, ove richiesto, restituirla alla , non certo il il Pt_1 quale ben poteva incassare l'assegno avendo tutto il diritto di percepire la somma relativa al CP_ deposito cauzionale, salvo restituirla alla , non certo alla , nel caso in cui non Parte_2 fossero stati riscontrati danni all'immobile locatole, come per vero risultante dal verbale di riconsegna.
Ed invero, l'assegno non poteva certo considerarsi emesso in favore di a garanzia, ma, al Pt_1 contrario, esso era a pagamento della cauzione.
L'avere l'appellante imputato le somme di cui all'assegno a pagamento di canoni inevasi, pur CP_ avendo costituito iniziativa arbitraria, lo è stato in danno della locataria, non della , la quale aveva solo, inequivocabilmente, pagato la cauzione per suo conto.
Ciò, però, ovviamente comportava il previo incasso dell'assegno, altrimenti il mero possesso del titolo non avrebbe potuto dar luogo al pagamento della cauzione.
Pretendere, quindi, di farsi pagare l'importo dell'assegno dall'emittente era iniziativa più che lecita, spettando, casomai, alla di agire contro per la restituzione della somma, Parte_2 Pt_1 CP_ in assenza di danni che gli consentissero di introitare la cauzione;
quanto alla , unica iniziativa consentitale era quella di chiedere alla il rimborso del prestito da essa Parte_2 sempre asserito.
Questo Collegio evidenzia quanto giustamente già rilevato dal Tribunale di Avezzano, investito CP_ di reclamo ad opera della contro l'ordinanza del 01.06.2021 con la quale il Giudice monocratico aveva rigettato la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo: “Ciò premesso, nel caso di specie il titolo esecutivo in base al quale risulta notificato l'atto di precetto è costituito da un assegno emesso dalla ricorrente a favore di a CP_2 Parte_1 titolo di pagamento del deposito cauzionale relativo al contratto di locazione stipulato tra e (locatori) con (conduttrice). Trattasi di un'ipotesi Parte_1 Parte_3 Parte_2 riconducibile all'adempimento del terzo, stabilita dall'art. 1180 c.c. Uno dei caratteri principali dell'adempimento del terzo è da ravvisare nella spontaneità, che porta a qualificare tale forma di adempimento come un negozio astratto. Di conseguenza, l'adempimento posto in essere dal terzo prescinderà da ogni eventuale rapporto preesistente tra debitore e terzo e troverà la sua qualificazione soltanto in base all'elemento esterno. Ai sensi dell'art. 1180 c.c., infatti, il terzo può essere qualificato come soggetto che, consapevole di eseguire la prestazione per pag. 6/8 estinguere un debito non proprio, adempie l'obbligazione spontaneamente ed unilateralmente. Si presume che l'atto sia stato compiuto gratuitamente (Cass. n. 26856/2019;
Cass. n. 4454/2016). La mera affermazione di parte reclamante, che assume che l'assegno sia stato emesso come “prestito” alla conduttrice , in assenza di ulteriori Parte_2 elementi probatori, non consente di superare tale qualificazione giuridica. Deriva che, anche a voler ritenere che il ricorrente abbia voluto esercitare azione causale per paralizzare l'iniziativa esecutiva del creditore, non potrà sollevare questioni relative al rapporto di locazione stipulato tra e con .” Parte_1 Parte_3 Parte_2
Nella sentenza oggi gravata non si è tenuto conto di detta decisione e si è persino ritenuto la estranea al rapporto sottostante l'emissione dell'assegno, qualificando il CP_1 pagamento come privo di carattere solutorio ex art. 1180 c.c., senza avvedersi che ciò doveva comportare come essa, che aveva al contrario emesso l'assegno in pagamento della cauzione, proprio perché estranea al rapporto di locazione poteva solo chiedere alla di Parte_2 restituirle la somma prestatale a tale scopo, non certo far valere in sua vece l'assenza di danni risarcibili mediante la mancata restituzione della cauzione.
La Corte ritiene, quindi, fondate le doglianze.
L'assegno bancario è titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c., e l'emissione da parte della società comportava l'obbligo di pagamento in capo alla stessa, indipendentemente dal rapporto sottostante.
La giurisprudenza ha chiarito che “l'emissione di un assegno bancario comporta l'assunzione di un'obbligazione cartolare autonoma rispetto al rapporto causale sottostante” (Cass. civ., Sez. I,
22/03/2010, n. 6841).
Pertanto, la quale emittente dell'assegno, era legittimata passiva rispetto CP_1 all'azione esecutiva intrapresa dall'Avv. Pt_1
Il Tribunale ha, dunque, errato nel ritenere nullo il precetto per assenza di legittimazione e carenza del credito, là dove invece sussisteva un titolo esecutivo (assegno bancario) valido ed efficace ai sensi degli artt. 474 e 642 c.p.c.
La sentenza gravata va, quindi, riformata con la reiezione della opposizione a precetto spiegata in primo grado.
La sentenza impugnata ha anche condannato l'Avv. alla restituzione delle somme Pt_1 riscosse in virtù del titolo esecutivo dichiarato nullo. Tuttavia, alla luce della validità del precetto e della legittimazione passiva della tale condanna risulta priva di CP_1 fondamento e va eliminata.
L'appellante ha anche allegato e comprovato che il procuratore antistatario dell'appellata gli ha intimato precetto di pagamento per la somma di € 6.572,82 dovutagli in esecuzione della sentenza di primo grado e che il relativo pagamento è avvenuto con bonifico del 08.08.2024 di pari importo, chiedendo che questi sia tenuto a rimborsare le somme percepite con interessi di legge: la richiesta deve essere accolta ex art. 336 cpc.
pag. 7/8 In considerazione dell'accoglimento dell'appello, le spese del doppio grado di giudizio devono essere poste a carico della parte soccombente, ossia la ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e CP_1 tenuto conto del valore della controversia di 7.600 euro, con riduzione di tutti i compensi al
50% alla luce della sinteticità dell'attività spiegata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
accoglie l'appello e, per l'effetto, riforma integralmente la sentenza impugnata e rigetta l'opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta da CP_1
condanna l'appellata al pagamento in favore dell'appellante delle spese del CP_1 doppio grado di giudizio, che liquida:
in euro 2540,00 per compenso professionale di primo grado, oltre rimborso forfettario al 15%,
IVA e CPA come per legge;
in euro 2906,00 per compenso professionale ed euro 382,50 per esborsi in appello, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge;
condanna l'appellata alla restituzione in favore dell'appellante di quanto percepito dal suo procuratore antistatario con bonifico del 08.08.2024, oltre interessi da quel giorno al pagamento.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 3.6.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Alberto Iachini Bellisarii Francesco Filocamo
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di L'Aquila
R.G. 547/2024
La Corte D'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati:
Francesco Filocamo Presidente
Silvia Rita Fabrizio Consigliere
Alberto Iachini Bellisarii Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. 547/2024 RG e vertente tra
rapp.to e difeso da sè stesso e dall'avv. Katiuscia Manganella giusta procura agli Parte_1 atti, entrambi con studio legale in Pescara Via Firenze 273 e che indicano per le comunicazioni di cancelleria le rispettive PEC;
appellante e
in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall' Avv. Jacopo CP_1
ANGELINI ed elettivamente domiciliata presso e nello studio del medesimo difensore sito in
Avezzano, alla via Molise n. 9, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;
appellata avverso la sentenza n. 182/2024 emessa dal Tribunale di Avezzano il 22.5.2024 nel giudizio n.
1528/2020 avente ad oggetto opposizione a precetto.
CONCLUSIONI:
per parte appellante:
“nel merito la sentenza impugnata va riformata e dichiarata la legittimità del precetto intimato siccome dovute le somme portate dall'assegno bancario a firma ai sensi art. 1992 e CP_1
1993 c.c. e dichiarandosi inammissibili e infondate le eccezioni mosse dall'opponente società.
Dichiarandosi che siccome non parte del rapporto locativo sorto tra l'opposto e CP_1
non ha titolo per interloquire in ordine al detto rapporto locativo e in Parte_2 particolare non ha titolo in ordine al deposito cauzionale versato dalla ed unica Parte_2 abilitata a farne richiesta di restituzione.
Condannarsi l'avv. Angelini Jacopo che ha intimato precetto di pagamento all'avv. Parte_1 per la somma di € 6.572,82 e ricevendosi poi con bonifico del 08.08.2024 di cui si produce copia, pari importo a rimborsare le somme percepite con interessi di legge
Condannarsi la società appellata alle spese e competenze del giudizio di 1.o grado come quantificate dal Tribunale di Avezzano e anche alle spese del giudizio di appello.”
per parte appellata:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adìta, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
1) nel merito, rigettare l'appello proposto perché infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata;
2) in ogni caso, condannare l'appellante al pagamento dei compensi e spese di lite del secondo grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato procuratore dichiaratosi antistatario.”
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con la sentenza oggi impugnata il Tribunale di Avezzano così ebbe a decidere:
PQM
:
“accoglie l'opposizione proposta dalla in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore, e per l'effetto, dichiara la nullità del precetto di pagamento intimato;
condanna l'opposto Avv. alla restituzione di tutte le somme riscosse nelle more in Parte_1 pendenza del presente giudizio in virtù del titolo esecutivo dichiarato nullo;
condanna, altresì, l'opposto Avv. alla refusione delle spese di giudizio in favore Parte_1 dell'opponente che si liquidano in euro 195,00 per esborsi ed euro 4.158,00 per CP_1 onorario professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Jacopo Angelini già dichiaratosi antistatario”.
Questi i fatti e lo svolgimento del processo in primo grado come sintetizzati dal Primo Giudice.
“Con atto di precetto regolarmente notificato, l'Avv. intimava alla , in Parte_1 CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore, di pagare a suo favore la somma di € 7.600,00, oltre interessi, spese bancarie, spettanze legali e spese di notifica.
Tale atto di precetto veniva intimato in virtù del titolo bancario costituito dall'assegno bancario
Banca Intesa San Paolo n. 8365525454-00 di euro 7.600,00, emesso dalla società in CP_1
Avezzano in data 31.07.2020.
Nell'atto di precetto l'Avv. deduceva che in data 13.10.2020 l'assegno bancario Parte_1 veniva presentato all'incasso. Esso, però, rimaneva impagato con la causale: "assegno pervenuto oltre i termini per il protesto".
pag. 2/8 La società proponeva opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c. avverso la citata CP_1 intimazione di pagamento ritenendola illegittima e chiedendo in via preliminare la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
Si costituiva in giudizio la parte opposta contestando il fondamento della proposta opposizione, sia in via pregiudiziale e sia nel merito.
Con ordinanza resa il 01.06.2021 veniva rigettata l'istanza di sospensione con concessione dei termini per memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c.”
All'udienza del 09.02.2024 la causa veniva assegnata in decisione con termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle eventuali repliche e decisa come innanzi trascritto.
La sentenza è stata impugnata in data 11.6.2024 dall'avv. che ne ha chiesto l'integrale Pt_1 riforma articolando motivi che si vanno ad esaminare.
La costituitasi, ha chiesto il rigetto dell'appello. CP_2
Con ordinanza del 27 novembre 2024 questa Corte ha rigettato l'istanza di inibitoria proposta dall'appellante, con fissazione dell'udienza al 28 maggio 2025 per la spedizione a sentenza della causa, riservata a decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.In via preliminare dovrà essere esaminata, per essere rigettata, l'eccezione proposta da parte appellata di inammissibilità dell'atto di appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.
L'atto di appello, contrariamente a quanto sostenuto, contiene specifiche censure alla motivazione della sentenza impugnata e individua con sufficiente chiarezza i capi oggetto di doglianza, risultando pertanto conforme ai requisiti di cui all'art. 342 c.p.c.
2.L'appello, in più, è fondato e come tale deve essere accolto per le seguenti ragioni.
CP_
3.Va premesso, per chiarezza espositiva, che la in primo grado ebbe ad opporre il precetto intimatole in forza dell'assegno di cui sopra assumendo di non avere legittimazione passiva.
Tanto con l'affermare che parti contraenti di un pregresso contratto di locazione erano:
- da un lato, la IG.ra (conduttrice); Parte_2
- dall'altro lato, i proprietari IGg. e (locatori). Parte_1 Parte_3
La società alla quale veniva intimato il precetto opposto, al momento della stipula CP_1 del contratto di locazione si era limitata solamente ad emettere l'assegno di Banca Intesa San
Paolo n. 8365525454-00 di € 7.600,00, pur non essendo parte del vincolo contrattuale.
Tale fatto non poteva configurarsi quale adempimento del terzo perché la aveva CP_1 soltanto concesso in prestito alla conduttrice , sorella della rappresentante Parte_2 legale della società, la somma di € 7.600,00.
pag. 3/8 Ne discendeva, a suo dire, che l'Avv. non poteva vantare alcun diritto di credito nei Parte_1 confronti della sia perché parte estranea al rapporto contrattuale, sia perché CP_1
l'emissione del citato assegno bancario non aveva carattere solutorio, ex art. 1180 c.p.c., dell'adempimento che doveva essere eseguito dalla IG.ra . Parte_2
L'assegno bancario tratto sulla Banca Intesa San Paolo n. 8365525454-00 di euro 7.600,00, era stato, quindi, emesso dalla Società a titolo di prestito per il deposito cauzionale che CP_1 la IG.ra (conduttrice) doveva versare ai IGg. e Parte_2 Parte_1 Parte_3
(locatori): questo l'assunto dell'odierna appellata.
Essa aggiunse anche che in data 29.05.2020 veniva riconsegnato il locale commerciale e redatto apposito verbale alla presenza delle parti.
In tale circostanza la conduttrice richiedeva la restituzione dell'assegno bancario datato
31.07.2020 ma, come emerge dal contenuto del verbale stesso, i locatori dichiaravano di trattenerlo “in compensazione legale con il maggior credito per canoni scaduti”.
Come noto, l'assegno bancario è un titolo di credito astratto e, nel caso di specie, la causa della sua emissione è da ricondursi al rapporto contrattuale di locazione ripassato tra le parti.
L'assegno bancario di che trattasi era stato emesso imputandolo al deposito cauzionale, come riconosciuto da tutte le parti contraenti, sicché la somma di cui all'assegno non poteva comunque essere posta in conto canoni.
Peraltro, al momento della riconsegna dell'immobile, nessun danno veniva lamentato dai proprietari, anzi venivano non contestate le addizioni eseguite dalla conduttrice, sicché il deposito cauzionale doveva essere restituito.
Questi gli argomenti spesi in primo grado dalla opponente a precetto.
4.Il Tribunale ha accolto l'opposizione a precetto con la seguente motivazione.
“L'opposizione proposta deve ritenersi fondata per i motivi che di seguito vengono evidenziati.
In primo luogo, va osservato che risulta fatto pacifico che l'assegno bancario de quo sia stato emesso a titolo di deposito cauzionale che la conduttrice doveva versare ai Parte_2 locatori e per la locazione dell'immobile commerciale sito in Pescara Parte_1 Parte_3 alla via Roma. Come noto, l'obbligo di restituzione del deposito cauzionale in capo al locatore sorge nel momento in cui il conduttore rilascia l'immobile locato, considerando che la somma viene versata a garanzia per eventuali danni arrecati all'immobile locato.
Nel caso specifico, il rilascio è avvenuto il 29/05/2020 e privo di rilevanza appare il fatto che nel verbale di riconsegna dell'immobile sia stato dichiarato che la somma veniva trattenuta "in compensazione legale con il maggior credito per canoni scaduti".
Secondo quanto affermato dalla giurisprudenza formatasi in materia: "Al termine del contratto di locazione il locatore ha l'obbligo di restituire il deposito cauzionale ricevuto dal conduttore, senza poter trattenere l'importo dopo la cessazione del contratto ed il rilascio del bene, se pag. 4/8 prima non ha proposto domanda giudiziale per l'attribuzione della cauzione a copertura di specifici danni subiti o di canoni rimasti insoluti. Pertanto, solo la previa proposizione di domanda per l'attribuzione della cauzione permette al locatore di sottrarsi all'obbligo di restituzione" (Cass. Civ., ordinanza, 05/01/2023 n. 194).
Risulta in atti che al momento della riconsegna dell'immobile nessun danno veniva lamentato dai proprietari e non è stata fornita prova della proposizione della domanda giudiziale di risarcimento danni contro la conduttrice . Il deposito cauzionale andava Parte_2 pertanto restituito.
Altro aspetto rilevante da considerare è la totale estraneità della società al vincolo CP_1 contrattuale di che trattasi.
La si è limitata ad emettere l'assegno bancario Banca Intesa San Paolo n. CP_1
8365525454-00 di € 7.600,00 a titolo di prestito a favore della conduttrice e Parte_2 tale fatto non può ritenersi quale adempimento del terzo perché privo del carattere solutorio ex art. 1180 cc.
Da quanto evidenziato ne consegue l'integrale accoglimento dell'opposizione proposta con conseguente dichiarazione di nullità del precetto di pagamento intimato ed opposto. “
5.Questo Collegio deve preliminarmente rilevare la incongruenza della gravata decisione, che ha dichiarato nullo il precetto senza evidenziare alcun suo vizio intrinseco, di poi ha confuso precetto e titolo esecutivo condannando “alla restituzione di tutte le somme riscosse Pt_1 nelle more in pendenza del presente giudizio in virtù del titolo esecutivo dichiarato nullo”, senza accorgersi che titolo esecutivo era l'assegno: la poco commendevole decisione va interpretata nel senso di ritenere che il Primo Giudice abbia solo voluto dichiarare che il Pt_1 non potesse minacciare l'esecuzione forzata in forza di titolo, ossia l'assegno, che gli era stato consegnato per deposito cauzionale e che avrebbe dovuto essere restituito alla locataria in assenza di danni riscontrati nell'immobile da lei restituito.
Il Tribunale ha anche ravvisato, senza avvedersi del significato di quanto rilevato, la totale estraneità della società al vincolo contrattuale di che trattasi, perché essa si era CP_1 limitata ad emettere l'assegno bancario Banca Intesa San Paolo n. 8365525454-00 di €
7.600,00 a titolo di prestito a favore della conduttrice e tale fatto, secondo il Parte_2
Tribunale, non poteva ritenersi quale adempimento del terzo perché privo del carattere solutorio ex art. 1180 cc.
6.Con l'atto di appello il assume che la sentenza omette l'esame della eccezione relativa Pt_1 alla carenza di legittimazione di a interloquire in ordine al rapporto locativo CP_1 intercorso e al quale non prese parte, nè rilasciò l'assegno al locatore, bensì alla Parte_2 volendo a questa fare prestito, e questa utilizzò il titolo per versare il deposito cauzionale di cui divenne la unica titolare: era, quindi, suo obbligo restituire a il prestito ricevuto di € CP_1
7.600,00.
Aggiunge che la sentenza erra allorchè afferma che il deposito cauzionale andava restituito senza specificare il soggetto destinatario della riconsegna, omettendo di considerare che CP_1
pag. 5/8 CP
non è titolata a pretenderlo in quanto non parte del contratto di locazione (tanto viene affermato da controparte espressamente), né poteva attribuirlo alla in difetto di Parte_2 partecipazione di questa nel giudizio.
In ogni caso il deposito cauzionale di un contratto locativo va restituito ovviamente alla parte locataria e solo ad essa.
CP_
7.Le censure appaiono fondate: in primo luogo si rileva che avere la emesso l'assegno in favore del a copertura dell'importo che la doveva versare per cauzione al Pt_1 Parte_2 momento di sottoscrivere il contratto di locazione altro non ha costituito che adempimento dell'obbligo del terzo, accompagnato da un patto intercorso tra la emittente l'assegno e la locataria in virtù del quale la somma di cui all'assegno doveva intendersi prestata a CP_ quest'ultima, sicchè solo essa doveva, ove richiesto, restituirla alla , non certo il il Pt_1 quale ben poteva incassare l'assegno avendo tutto il diritto di percepire la somma relativa al CP_ deposito cauzionale, salvo restituirla alla , non certo alla , nel caso in cui non Parte_2 fossero stati riscontrati danni all'immobile locatole, come per vero risultante dal verbale di riconsegna.
Ed invero, l'assegno non poteva certo considerarsi emesso in favore di a garanzia, ma, al Pt_1 contrario, esso era a pagamento della cauzione.
L'avere l'appellante imputato le somme di cui all'assegno a pagamento di canoni inevasi, pur CP_ avendo costituito iniziativa arbitraria, lo è stato in danno della locataria, non della , la quale aveva solo, inequivocabilmente, pagato la cauzione per suo conto.
Ciò, però, ovviamente comportava il previo incasso dell'assegno, altrimenti il mero possesso del titolo non avrebbe potuto dar luogo al pagamento della cauzione.
Pretendere, quindi, di farsi pagare l'importo dell'assegno dall'emittente era iniziativa più che lecita, spettando, casomai, alla di agire contro per la restituzione della somma, Parte_2 Pt_1 CP_ in assenza di danni che gli consentissero di introitare la cauzione;
quanto alla , unica iniziativa consentitale era quella di chiedere alla il rimborso del prestito da essa Parte_2 sempre asserito.
Questo Collegio evidenzia quanto giustamente già rilevato dal Tribunale di Avezzano, investito CP_ di reclamo ad opera della contro l'ordinanza del 01.06.2021 con la quale il Giudice monocratico aveva rigettato la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo: “Ciò premesso, nel caso di specie il titolo esecutivo in base al quale risulta notificato l'atto di precetto è costituito da un assegno emesso dalla ricorrente a favore di a CP_2 Parte_1 titolo di pagamento del deposito cauzionale relativo al contratto di locazione stipulato tra e (locatori) con (conduttrice). Trattasi di un'ipotesi Parte_1 Parte_3 Parte_2 riconducibile all'adempimento del terzo, stabilita dall'art. 1180 c.c. Uno dei caratteri principali dell'adempimento del terzo è da ravvisare nella spontaneità, che porta a qualificare tale forma di adempimento come un negozio astratto. Di conseguenza, l'adempimento posto in essere dal terzo prescinderà da ogni eventuale rapporto preesistente tra debitore e terzo e troverà la sua qualificazione soltanto in base all'elemento esterno. Ai sensi dell'art. 1180 c.c., infatti, il terzo può essere qualificato come soggetto che, consapevole di eseguire la prestazione per pag. 6/8 estinguere un debito non proprio, adempie l'obbligazione spontaneamente ed unilateralmente. Si presume che l'atto sia stato compiuto gratuitamente (Cass. n. 26856/2019;
Cass. n. 4454/2016). La mera affermazione di parte reclamante, che assume che l'assegno sia stato emesso come “prestito” alla conduttrice , in assenza di ulteriori Parte_2 elementi probatori, non consente di superare tale qualificazione giuridica. Deriva che, anche a voler ritenere che il ricorrente abbia voluto esercitare azione causale per paralizzare l'iniziativa esecutiva del creditore, non potrà sollevare questioni relative al rapporto di locazione stipulato tra e con .” Parte_1 Parte_3 Parte_2
Nella sentenza oggi gravata non si è tenuto conto di detta decisione e si è persino ritenuto la estranea al rapporto sottostante l'emissione dell'assegno, qualificando il CP_1 pagamento come privo di carattere solutorio ex art. 1180 c.c., senza avvedersi che ciò doveva comportare come essa, che aveva al contrario emesso l'assegno in pagamento della cauzione, proprio perché estranea al rapporto di locazione poteva solo chiedere alla di Parte_2 restituirle la somma prestatale a tale scopo, non certo far valere in sua vece l'assenza di danni risarcibili mediante la mancata restituzione della cauzione.
La Corte ritiene, quindi, fondate le doglianze.
L'assegno bancario è titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c., e l'emissione da parte della società comportava l'obbligo di pagamento in capo alla stessa, indipendentemente dal rapporto sottostante.
La giurisprudenza ha chiarito che “l'emissione di un assegno bancario comporta l'assunzione di un'obbligazione cartolare autonoma rispetto al rapporto causale sottostante” (Cass. civ., Sez. I,
22/03/2010, n. 6841).
Pertanto, la quale emittente dell'assegno, era legittimata passiva rispetto CP_1 all'azione esecutiva intrapresa dall'Avv. Pt_1
Il Tribunale ha, dunque, errato nel ritenere nullo il precetto per assenza di legittimazione e carenza del credito, là dove invece sussisteva un titolo esecutivo (assegno bancario) valido ed efficace ai sensi degli artt. 474 e 642 c.p.c.
La sentenza gravata va, quindi, riformata con la reiezione della opposizione a precetto spiegata in primo grado.
La sentenza impugnata ha anche condannato l'Avv. alla restituzione delle somme Pt_1 riscosse in virtù del titolo esecutivo dichiarato nullo. Tuttavia, alla luce della validità del precetto e della legittimazione passiva della tale condanna risulta priva di CP_1 fondamento e va eliminata.
L'appellante ha anche allegato e comprovato che il procuratore antistatario dell'appellata gli ha intimato precetto di pagamento per la somma di € 6.572,82 dovutagli in esecuzione della sentenza di primo grado e che il relativo pagamento è avvenuto con bonifico del 08.08.2024 di pari importo, chiedendo che questi sia tenuto a rimborsare le somme percepite con interessi di legge: la richiesta deve essere accolta ex art. 336 cpc.
pag. 7/8 In considerazione dell'accoglimento dell'appello, le spese del doppio grado di giudizio devono essere poste a carico della parte soccombente, ossia la ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e CP_1 tenuto conto del valore della controversia di 7.600 euro, con riduzione di tutti i compensi al
50% alla luce della sinteticità dell'attività spiegata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
accoglie l'appello e, per l'effetto, riforma integralmente la sentenza impugnata e rigetta l'opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta da CP_1
condanna l'appellata al pagamento in favore dell'appellante delle spese del CP_1 doppio grado di giudizio, che liquida:
in euro 2540,00 per compenso professionale di primo grado, oltre rimborso forfettario al 15%,
IVA e CPA come per legge;
in euro 2906,00 per compenso professionale ed euro 382,50 per esborsi in appello, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge;
condanna l'appellata alla restituzione in favore dell'appellante di quanto percepito dal suo procuratore antistatario con bonifico del 08.08.2024, oltre interessi da quel giorno al pagamento.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 3.6.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Alberto Iachini Bellisarii Francesco Filocamo
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