Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Perugia, sez. I, sentenza 03/06/2025, n. 526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Perugia |
| Numero : | 526 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 00526/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00421/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' RI
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 421 del 2023, proposto da
Società Agricola Terre del Papa S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Bartolini e Lorenzo Tizi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione RI, non costituita in giudizio;
nei confronti
AN Ispas, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
- della nota Regione RI, Direzione regionale sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale, Servizio Sviluppo delle imprese agricole e delle filiere agroalimentari, del 15.3.2023 con cui è stato deciso di non riconoscere come ammissibile a finanziamento la richiesta di contributo di 240.800,00 € relativamente all'acquisto di una vendemmiatrice;
- del silenzio-diniego formatosi sull'istanza di autotutela presentata dalla ricorrente con pec del 28 marzo 2023;
nonché, per quanto occorrer possa:
- del «Bando di evidenza pubblica concernente la presentazione delle domande e la concessione degli aiuti Anno 2022 ai sensi del PSR per l'RI 2014/2020, misura 4, sottomisura 4.1 – Tipologia di intervento 4.1.3. “Investimento nelle Aziende agricole - EURI», pubblicato nel BUR, serie generale n. 21, dell'11.5.2022 e adottato con d.d. Regione RI n. 4059/2022 del 28.4.2022, con particolare riferimento al punto 10 e all'All. n. 2 del Bando laddove interpretato nel senso di escludere dal finanziamento le vendemmiatrici per raccolta olive ;
- della “faq” contenente la seguente domanda: “D: Lo scuotitore degli olivi per la raccolta è ammissibile ai sensi del bando in oggetto?” e la seguente risposta “R: ai sensi dell'allegato A2 non sono ammesse macchine per la raccolta delle olive”, pubblicate al seguente indirizzo internet: https://www.regione.umbria.it/documents/18/25353187/faq_4133_22+ottobre_2022/9ae4c459-b7e3-48cb-9331-1573a83cc80e - laddove interpretate nel senso da escludere dal finanziamento la vendemmiatrice per raccolta olive;
- della nota pec Regione RI, Direzione regionale sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale, Servizio Sviluppo delle imprese agricole e delle filiere agroalimentari del 14.2.2023, prot. 36167 (di preavviso parziale di rigetto), con cui il “Servizio Sviluppo delle imprese agricole e delle filiere agroalimentari” della medesima Regione RI comunicava alla odierna ricorrente le risultanze istruttorie con le quali sostanzialmente si evidenziava che la sua richiesta veniva ammessa solo per un contributo di 100.745,63€, anziché per l'importo richiesto di 350.000,00 €, prefigurando di non ammettere a finanziamento la richiesta di contributo di 240.800,00 € relativamente all'acquisto della vendemmiatrice;
- di ogni altro atto presupposto e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 maggio 2025 il dott. Pierfrancesco Ungari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. In data 5 ottobre 2023, la società ricorrente ha depositato - in ragione dell’accordo transattivo con la Regione RI in data 5 settembre 2023 e della determinazione dirigenziale in data 15 settembre 2023 con cui è stata ammessa a finanziamento per l’intera somma di euro 350.000,00 - una dichiarazione di rinuncia al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
2. La rinuncia non è stata notificata alle controparti.
3. Ciò stante, il Collegio ritiene di qualificare detta dichiarazione ai sensi dell’art. 84, comma 4, cod. proc. amm., con conseguente pronuncia di improcedibilità del ricorso. Nulla per le spese, in assenza di costituzione in giudizio delle controparti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’RI (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Pierfrancesco Ungari, Presidente, Estensore
Floriana Venera Di Mauro, Consigliere
Daniela Carrarelli, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Pierfrancesco Ungari |
IL SEGRETARIO