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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 27/12/2025, n. 660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 660 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 75/2023 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
Il giudice, dott. Marco A. Pennisi, sostituita l'udienza del 22.12.2025 con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni come in atti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 75/2023 RG,
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...], residente in [...], c.f. Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Gela Via Ducezio n. 78 presso lo studio dell'avv. Angelo Cassarino, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
Attore
CONTRO
in persona del l.r.p.t. con sede in Gela Via Tamigi n. 16; Convenuto Controparte_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 23.1.2023, ha convenuto innanzi al Tribunale di Gela Parte_1
, esponendo: 1) che, con atto di pignoramento presso terzi notificato in data Controparte_1
1.3.2019, , agendo in virtù del verbale di mediazione del 4.12.2017 Controparte_1
dell'organismo di mediazione “I conciliatori Professionisti” nonché del precetto del 9.2.19 ha pignorato tutte le somme dovute a qualsiasi causa dalla con sede in Gela nella via Palazzi Controparte_2
183 e ciò fino alla concorrenza di €. 5.370,00 oltre gli interessi e le spese della procedura esecutiva;
2) che ha proposto opposizione iscritta al n. 122/19 Rg Es Tribunale di Gela ed il G.E. ha fissato Parte_1
udienza per il 5.6.2019; 3) che ha promosso una ulteriore esecuzione in danno Controparte_1
dell'opposto presso il suo domicilio, pignorando i beni mobili meglio indicati nel verbale 17.04.2019 dell'Unep presso il Tribunale di Gela.
ha proposto opposizione all'atto di pignoramento presso il debitore del 17.4.2019, Parte_1
nonché all'atto di precetto notificato in data 9.2.2019, rilevando: a) la nullità del precetto per difetto di legittimazione attiva e di titolarità del rapporto giuridico in capo alla inesistente “ Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante”, in quanto il rapporto giuridico dedotto nel verbale di mediazione del 4.12.2017 posto a fondamento del precetto e della successiva esecuzione si è svolto esclusivamente con la persona fisica titolare della omonima ditta individuale;
b) in Controparte_3
ogni caso, laddove il creditore procedente dovesse intendersi , la nullità del Controparte_3
precetto per mancata indicazione delle sue generalità ex art 480 comma 2 cpc;
c) la mancanza di titolo esecutivo ex art 474 c.p.c., tale non essendo il verbale di mediazione del 4.12.2017 dell'organismo di mediazione “I conciliatori Professionisti”, in quanto il credito non è né certo né esigibile, essendo sottoposto alla condizione della stipula dell'atto di vendita che non si è verificata;
d) la mancanza di notifica del titolo esecutivo, anteriore o contestuale al precetto;
e) l'insussistenza del debito di €. 5.000,00 in capo al nei confronti di , essendo invece creditore dello stesso per la Pt_1 Controparte_3
restituzione della somma di €. 2.500,00, che, in acconto del saldo previsto nel suddetto verbale, era stata versata da , figlio dell'opponente, a e da questi incassata Persona_1 Controparte_3
indebitamente attesa la mancata verificazione della condizione della stipula dell'atto definitivo di vendita.
L'attore ha quindi formulato le seguenti conclusioni: “In via preliminare in accoglimento della superiore istanza di sospensione dell'esecuzione e dell'efficacia esecutiva del titolo, disporre ai sensi e per gli effetti di cui all'art 624 e ss. c.p.c., la sospensione del procedimento esecutivo - atto di pignoramento presso il
[... debitore del 17.04.19 iscritto presso questo Tribunale di Gela al n. 182/19 RG Es promosso dalla
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, (creditore procedente) Controparte_1
contro (presunto debitore), per le ragioni sopra spiegate, e fissare l'udienza di Parte_1
comparizione delle parti innanzi a sé e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto;
Concedersi, anche inaudita altera parte e prima dell'udienza di comparizione per i motivi di cui in narrativa, la sospensione dell'efficacia esecutiva del verbale di mediazione del 04.12.2017 dell'organismo di mediazione “I conciliatori Professionisti” per i motivi di cui in narrativa;
si chiede sin da ora di volere riunire la presente opposizione al giudizio esecutivo iscritto al n. 122/19 la cui udienza sarà chiamata il 05.06.2019 Nel merito: In accoglimento alla proposta opposizione all'esecuzione e al precetto
[... per i motivi tutti di cui in narrativa, accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto da parte della “
in persona del suo legale rappresentante pro tempore a procedere ad esecuzione Controparte_1
forzata; Sempre nel merito ritenere e dichiarare per le ragioni di cui in narrativa che il sig Parte_1
ha provveduto a pagare al in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1
tempore” e al sig la somma di €. 2.500,00 e che il suddetto pagamento non era Controparte_3
dovuto e conseguentemente , per le ragioni espresse in narrativa condannare il Sig Controparte_3
e la in persona del suo legale rappresentante pro tempore” alla restituzione e Controparte_1
pagamento in favore del Sig della complessiva somma di €. 2.500,00 oltre gli interessi Parte_1 commerciali dal dovuto al soddisfo;
In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui le eccezioni e le richieste sopra formulate non dovessero trovare accoglimento si chiede di dichiarare nullo il precetto, il pignoramento e l'esecuzione per avere la immobiliare in persona del suo legale CP_3
rappresentante pro tempore e il sig preteso somme maggiori rispetto a quelle Controparte_3
dovute avendo omesso di considerare il pagamento in loro favore della somma di €. 2.500,00. In ogni caso, ritenere e dichiarare fondata l'opposizione del ricorrente e ciò per i motivi spiegati in narrativa e conseguentemente dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/o l'inefficacia dell'atto di precetto del successivo atto di pignoramento e l'estinzione del processo. Con condanna di parte convenuta al pagamento di tutte le spese legali e processuali e condanna al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. Con riserva di ulteriormente dedurre provare ed argomentare in relazione alle avverse difese. Con vittoria di spese e di competenze ed onorari del presente giudizio”.
non si è costituita in giudizio. Controparte_1
Sostituita l'udienza del 22.12.2025 con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni formulate come in atti, la causa viene decisa come segue.
Preliminarmente, il precetto opposto deve ritenersi nullo per assoluta indeterminatezza del soggetto creditore, il quale, nell'atto di precetto, viene indicato come , senza alcuna Controparte_1
indicazione del codice fiscale e della forma giuridica, dati che non si rinvengono neppure nel verbale di accordo datato 4.12.2017 redatto nel procedimento di mediazione, che l'atto di precetto indica come titolo esecutivo.
A ciò deve aggiungersi che, come eccepito dal debitore opponente, non risulta indicata la notifica del titolo esecutivo, né precedentemente né unitamente all'atto di precetto, il quale infatti non menziona alcuna precedente notifica del titolo, come alcuna menzione di contestuale notifica è riportata nella relata di notifica dell'atto di precetto.
Sulla rilevanza dei vizi relativi all'indicazione delle parti e della notifica del titolo esecutivo, sia pure con riferimento ad un'espropriazione forzata avviata in forza di un decreto ingiuntivo, la Suprema Corte ha precisato: “Nell'espropriazione forzata promossa mediante ingiunzione esecutiva, il precetto deve contenere l'indicazione delle parti, della data di notifica del decreto ingiuntivo, nonché del provvedimento che - dopo la sua emanazione - ha disposto l'esecutorietà, poiché la completa identificazione del titolo sostituisce, ai sensi dell'art. 654 c.p.c., la notifica dello stesso, sicché, in assenza di anche una sola di tali indicazioni (non surrogabili dalla eventuale loro conoscenza che, del provvedimento, l'intimato abbia acquisito aliunde), l'atto è viziato ex art. 480 c.p.c., producendosi una nullità equivalente a quella che colpisce il precetto non preceduto dalla notifica del titolo esecutivo, non suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo con la mera proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi”.
Pertanto, non soltanto è indeterminato il creditore, ma non risulta indicazione nell'atto di precetto della data di notifica del titolo esecutivo e, anche al di là di tale vizio formale nella redazione dell'atto di precetto opposto, non vi è prova che il titolo esecutivo sia stato mai effettivamente notificato.
Sotto quest'ultimo profilo, occorre ancora richiamare l'orientamento della Suprema Corte, secondo cui
“Non è sanabile per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156, ultimo comma, c.p.c., la nullità del precetto conseguente all'omissione della notificazione del titolo esecutivo” (Cass. 27/4/2023, n.11104).
Sotto altro aspetto, l'art. 474 comma 1 c.p.c. stabilisce che l'esecuzione non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile.
L'opponente ha eccepito che il credito oggetto della procedura esecutiva non è esigibile in quanto non si
è avverata la condizione stabilita nel verbale di accordo, e cioè non è stato stipulato l'atto di vendita definitivo, al momento del quale il sarebbe stato obbligato a versare i residui € 5.000,00. Pt_1
Sul punto, essendo l'opposto rimasto contumace, non vi è prova in atti dell'effettiva stipula dell'atto di vendita, per cui non può ritenersi che il titolo riguardi un credito esigibile.
Per le ragioni che precedono, va dichiarata l'insussistenza del diritto dell'opposto a procedere ad esecuzione forzata.
[... Va infine rigetta la domanda proposta dall'opponente “di condannare il Sig e la Controparte_3
in persona del suo legale rappresentante pro tempore alla restituzione e Controparte_1
pagamento in favore del Sig della complessiva somma di €. 2.500,00 oltre gli interessi Parte_1
commerciali dal dovuto al soddisfo”.
In ordine a tale domanda, non soltanto si ripropongono, dal lato del soggetto debitore, le considerazioni sopra svolte in merito all'assoluta indeterminatezza del soggetto creditore procedente, ma l'opponente non può introdurre una domanda riconvenzionale, che implica un giudizio di cognizione ulteriore e diverso da quello instaurato in seguito al precetto per negare la pretesa esecutiva, poiché a seguito dell'opposizione viene ad inserirsi nel procedimento esecutivo un giudizio di cognizione, in cui il “thema decidendum” rimane circoscritto alla contestazione del diritto del creditore procedente a procedere nell'esecuzione forzata (Corte appello Bari sez. II, 8/7/2022, n.1159).
[... Peraltro, il pagamento, per come si evince dall'assegno di € 2.500,00, risulta essere stato eseguito da
, soggetto estraneo al presente giudizio, con la conseguenza che, anche laddove il Persona_1
pagamento fosse stato effettivamente indebito, la legittimazione ad agire per la ripetizione della detta somma apparterrebbe comunque al (solvens) e non già all'attore . Persona_1 Parte_1 Considerato l'esito complessivo del giudizio, le spese di lite, come liquidate in dispositivo, sono per metà compensate tra le parti e per la restante metà poste a carico del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella contumacia, che dichiara, di , Controparte_1
dichiara l'insussistenza del diritto del creditore opposto a procedere ad esecuzione forzata in virtù dell'atto di precetto notificato in data 9.2.2019; rigetta la domanda di condanna dell'opposto al pagamento della somma di € 2.500,00; condanna a rifondere metà delle spese del giudizio in favore di , Controparte_1 Parte_1
che si liquidano, nell'intero, in € 1.700,00, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA;
compensa tra le parti le spese del giudizio per la restante metà del predetto importo.
Gela, 27.12.2025.
Il giudice dott. Marco A. Pennisi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
Il giudice, dott. Marco A. Pennisi, sostituita l'udienza del 22.12.2025 con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni come in atti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 75/2023 RG,
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...], residente in [...], c.f. Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Gela Via Ducezio n. 78 presso lo studio dell'avv. Angelo Cassarino, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
Attore
CONTRO
in persona del l.r.p.t. con sede in Gela Via Tamigi n. 16; Convenuto Controparte_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 23.1.2023, ha convenuto innanzi al Tribunale di Gela Parte_1
, esponendo: 1) che, con atto di pignoramento presso terzi notificato in data Controparte_1
1.3.2019, , agendo in virtù del verbale di mediazione del 4.12.2017 Controparte_1
dell'organismo di mediazione “I conciliatori Professionisti” nonché del precetto del 9.2.19 ha pignorato tutte le somme dovute a qualsiasi causa dalla con sede in Gela nella via Palazzi Controparte_2
183 e ciò fino alla concorrenza di €. 5.370,00 oltre gli interessi e le spese della procedura esecutiva;
2) che ha proposto opposizione iscritta al n. 122/19 Rg Es Tribunale di Gela ed il G.E. ha fissato Parte_1
udienza per il 5.6.2019; 3) che ha promosso una ulteriore esecuzione in danno Controparte_1
dell'opposto presso il suo domicilio, pignorando i beni mobili meglio indicati nel verbale 17.04.2019 dell'Unep presso il Tribunale di Gela.
ha proposto opposizione all'atto di pignoramento presso il debitore del 17.4.2019, Parte_1
nonché all'atto di precetto notificato in data 9.2.2019, rilevando: a) la nullità del precetto per difetto di legittimazione attiva e di titolarità del rapporto giuridico in capo alla inesistente “ Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante”, in quanto il rapporto giuridico dedotto nel verbale di mediazione del 4.12.2017 posto a fondamento del precetto e della successiva esecuzione si è svolto esclusivamente con la persona fisica titolare della omonima ditta individuale;
b) in Controparte_3
ogni caso, laddove il creditore procedente dovesse intendersi , la nullità del Controparte_3
precetto per mancata indicazione delle sue generalità ex art 480 comma 2 cpc;
c) la mancanza di titolo esecutivo ex art 474 c.p.c., tale non essendo il verbale di mediazione del 4.12.2017 dell'organismo di mediazione “I conciliatori Professionisti”, in quanto il credito non è né certo né esigibile, essendo sottoposto alla condizione della stipula dell'atto di vendita che non si è verificata;
d) la mancanza di notifica del titolo esecutivo, anteriore o contestuale al precetto;
e) l'insussistenza del debito di €. 5.000,00 in capo al nei confronti di , essendo invece creditore dello stesso per la Pt_1 Controparte_3
restituzione della somma di €. 2.500,00, che, in acconto del saldo previsto nel suddetto verbale, era stata versata da , figlio dell'opponente, a e da questi incassata Persona_1 Controparte_3
indebitamente attesa la mancata verificazione della condizione della stipula dell'atto definitivo di vendita.
L'attore ha quindi formulato le seguenti conclusioni: “In via preliminare in accoglimento della superiore istanza di sospensione dell'esecuzione e dell'efficacia esecutiva del titolo, disporre ai sensi e per gli effetti di cui all'art 624 e ss. c.p.c., la sospensione del procedimento esecutivo - atto di pignoramento presso il
[... debitore del 17.04.19 iscritto presso questo Tribunale di Gela al n. 182/19 RG Es promosso dalla
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, (creditore procedente) Controparte_1
contro (presunto debitore), per le ragioni sopra spiegate, e fissare l'udienza di Parte_1
comparizione delle parti innanzi a sé e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto;
Concedersi, anche inaudita altera parte e prima dell'udienza di comparizione per i motivi di cui in narrativa, la sospensione dell'efficacia esecutiva del verbale di mediazione del 04.12.2017 dell'organismo di mediazione “I conciliatori Professionisti” per i motivi di cui in narrativa;
si chiede sin da ora di volere riunire la presente opposizione al giudizio esecutivo iscritto al n. 122/19 la cui udienza sarà chiamata il 05.06.2019 Nel merito: In accoglimento alla proposta opposizione all'esecuzione e al precetto
[... per i motivi tutti di cui in narrativa, accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto da parte della “
in persona del suo legale rappresentante pro tempore a procedere ad esecuzione Controparte_1
forzata; Sempre nel merito ritenere e dichiarare per le ragioni di cui in narrativa che il sig Parte_1
ha provveduto a pagare al in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1
tempore” e al sig la somma di €. 2.500,00 e che il suddetto pagamento non era Controparte_3
dovuto e conseguentemente , per le ragioni espresse in narrativa condannare il Sig Controparte_3
e la in persona del suo legale rappresentante pro tempore” alla restituzione e Controparte_1
pagamento in favore del Sig della complessiva somma di €. 2.500,00 oltre gli interessi Parte_1 commerciali dal dovuto al soddisfo;
In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui le eccezioni e le richieste sopra formulate non dovessero trovare accoglimento si chiede di dichiarare nullo il precetto, il pignoramento e l'esecuzione per avere la immobiliare in persona del suo legale CP_3
rappresentante pro tempore e il sig preteso somme maggiori rispetto a quelle Controparte_3
dovute avendo omesso di considerare il pagamento in loro favore della somma di €. 2.500,00. In ogni caso, ritenere e dichiarare fondata l'opposizione del ricorrente e ciò per i motivi spiegati in narrativa e conseguentemente dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/o l'inefficacia dell'atto di precetto del successivo atto di pignoramento e l'estinzione del processo. Con condanna di parte convenuta al pagamento di tutte le spese legali e processuali e condanna al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. Con riserva di ulteriormente dedurre provare ed argomentare in relazione alle avverse difese. Con vittoria di spese e di competenze ed onorari del presente giudizio”.
non si è costituita in giudizio. Controparte_1
Sostituita l'udienza del 22.12.2025 con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni formulate come in atti, la causa viene decisa come segue.
Preliminarmente, il precetto opposto deve ritenersi nullo per assoluta indeterminatezza del soggetto creditore, il quale, nell'atto di precetto, viene indicato come , senza alcuna Controparte_1
indicazione del codice fiscale e della forma giuridica, dati che non si rinvengono neppure nel verbale di accordo datato 4.12.2017 redatto nel procedimento di mediazione, che l'atto di precetto indica come titolo esecutivo.
A ciò deve aggiungersi che, come eccepito dal debitore opponente, non risulta indicata la notifica del titolo esecutivo, né precedentemente né unitamente all'atto di precetto, il quale infatti non menziona alcuna precedente notifica del titolo, come alcuna menzione di contestuale notifica è riportata nella relata di notifica dell'atto di precetto.
Sulla rilevanza dei vizi relativi all'indicazione delle parti e della notifica del titolo esecutivo, sia pure con riferimento ad un'espropriazione forzata avviata in forza di un decreto ingiuntivo, la Suprema Corte ha precisato: “Nell'espropriazione forzata promossa mediante ingiunzione esecutiva, il precetto deve contenere l'indicazione delle parti, della data di notifica del decreto ingiuntivo, nonché del provvedimento che - dopo la sua emanazione - ha disposto l'esecutorietà, poiché la completa identificazione del titolo sostituisce, ai sensi dell'art. 654 c.p.c., la notifica dello stesso, sicché, in assenza di anche una sola di tali indicazioni (non surrogabili dalla eventuale loro conoscenza che, del provvedimento, l'intimato abbia acquisito aliunde), l'atto è viziato ex art. 480 c.p.c., producendosi una nullità equivalente a quella che colpisce il precetto non preceduto dalla notifica del titolo esecutivo, non suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo con la mera proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi”.
Pertanto, non soltanto è indeterminato il creditore, ma non risulta indicazione nell'atto di precetto della data di notifica del titolo esecutivo e, anche al di là di tale vizio formale nella redazione dell'atto di precetto opposto, non vi è prova che il titolo esecutivo sia stato mai effettivamente notificato.
Sotto quest'ultimo profilo, occorre ancora richiamare l'orientamento della Suprema Corte, secondo cui
“Non è sanabile per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156, ultimo comma, c.p.c., la nullità del precetto conseguente all'omissione della notificazione del titolo esecutivo” (Cass. 27/4/2023, n.11104).
Sotto altro aspetto, l'art. 474 comma 1 c.p.c. stabilisce che l'esecuzione non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile.
L'opponente ha eccepito che il credito oggetto della procedura esecutiva non è esigibile in quanto non si
è avverata la condizione stabilita nel verbale di accordo, e cioè non è stato stipulato l'atto di vendita definitivo, al momento del quale il sarebbe stato obbligato a versare i residui € 5.000,00. Pt_1
Sul punto, essendo l'opposto rimasto contumace, non vi è prova in atti dell'effettiva stipula dell'atto di vendita, per cui non può ritenersi che il titolo riguardi un credito esigibile.
Per le ragioni che precedono, va dichiarata l'insussistenza del diritto dell'opposto a procedere ad esecuzione forzata.
[... Va infine rigetta la domanda proposta dall'opponente “di condannare il Sig e la Controparte_3
in persona del suo legale rappresentante pro tempore alla restituzione e Controparte_1
pagamento in favore del Sig della complessiva somma di €. 2.500,00 oltre gli interessi Parte_1
commerciali dal dovuto al soddisfo”.
In ordine a tale domanda, non soltanto si ripropongono, dal lato del soggetto debitore, le considerazioni sopra svolte in merito all'assoluta indeterminatezza del soggetto creditore procedente, ma l'opponente non può introdurre una domanda riconvenzionale, che implica un giudizio di cognizione ulteriore e diverso da quello instaurato in seguito al precetto per negare la pretesa esecutiva, poiché a seguito dell'opposizione viene ad inserirsi nel procedimento esecutivo un giudizio di cognizione, in cui il “thema decidendum” rimane circoscritto alla contestazione del diritto del creditore procedente a procedere nell'esecuzione forzata (Corte appello Bari sez. II, 8/7/2022, n.1159).
[... Peraltro, il pagamento, per come si evince dall'assegno di € 2.500,00, risulta essere stato eseguito da
, soggetto estraneo al presente giudizio, con la conseguenza che, anche laddove il Persona_1
pagamento fosse stato effettivamente indebito, la legittimazione ad agire per la ripetizione della detta somma apparterrebbe comunque al (solvens) e non già all'attore . Persona_1 Parte_1 Considerato l'esito complessivo del giudizio, le spese di lite, come liquidate in dispositivo, sono per metà compensate tra le parti e per la restante metà poste a carico del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella contumacia, che dichiara, di , Controparte_1
dichiara l'insussistenza del diritto del creditore opposto a procedere ad esecuzione forzata in virtù dell'atto di precetto notificato in data 9.2.2019; rigetta la domanda di condanna dell'opposto al pagamento della somma di € 2.500,00; condanna a rifondere metà delle spese del giudizio in favore di , Controparte_1 Parte_1
che si liquidano, nell'intero, in € 1.700,00, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA;
compensa tra le parti le spese del giudizio per la restante metà del predetto importo.
Gela, 27.12.2025.
Il giudice dott. Marco A. Pennisi