Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/04/2025, n. 2272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2272 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE TERZA CIVILE
in persona dei signori magistrati dott. Silvia Di Matteo - presidente estensore dott. Paolo Andrea Taviano- consigliere dott. Pasquale Cabato- giudice ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al numero 4049 del ruolo generale dell'anno 2020 tra
, rappresentato e difeso dagli avvocati Ferdinando Parte_1
Serapiglia e Gianfranco D'Urso
- appellante
e
, , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4 [...]
, rappresentati a difesi dall'avvocato Marco Annecchino CP_5
- appellati avverso sentenza Tribunale di Cassino n. 62 dell'anno 2020 oggetto risoluzione contratto preliminare – restituzione prestazioni conclusioni come in atti
impugna la sentenza in epigrafe del Tribunale di Cassino Parte_1
che ha dichiarato inammissibili le di lui domande sull'asserito presupposto che sulle suddette domande si era già pronunciato, ormai con autorità di giudicato, il Tribunale di Cassino con la sentenza n. 900 del 2018.
Nell'atto di appello il lamenta l'errore commesso dal giudice di prime Pt_1
cure il quale non avrebbe considerato che, nel (precedente) giudizio definito dalla citata sentenza n. 900 del 2018, il Tribunale non si era affatto pronunciato sulla domanda di restituzione della quota di prezzo, pari a euro 315.000,00, corrisposta dal agli Pt_1
appellati e rimasta ormai priva di causa in seguito alla giudizialmente accertata risoluzione del contratto preliminare di compravendita stipulato tra le parti.
Si costituivano per resistere gli appellati chiedendo il rigetto dell'appello.
La causa veniva trattenuta in decisione dell'udienza del 5 dicembre 2024 con i termini di legge per il deposito di scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per la ragione più liquida deve essere direttamente scrutinata la questione che ha per oggetto la domanda di restituzione della parte del prezzo - già versato dal ai Pt_1
signori , , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
- in esito alla pronunciata (da parte del Tribunale di Cassino con la Controparte_5
sentenza n. 900/2018) risoluzione del contratto preliminare di compravendita in ragione del ritenuto inadempimento del . Pt_1
Il motivo, e quindi l'appello, è fondato.
Con la sentenza n. 900 dell'anno 2018 – passata in giudicato - il Tribunale di
Cassino ha così provveduto:
- ha dichiarato la risoluzione del contratto preliminare di compravendita immobiliare stipulato dal con i signori Pt_1 Controparte_1 CP_2 , , e , per inadempimento del
[...] Controparte_3 CP_4 Controparte_5
; Pt_1
- ha dichiarato che alla fattispecie non è applicabile l'art. 1385 c.c. per cui i signori non hanno diritto ad ottenere il doppio della caparra;
Parte_2
- ha rigettato la domanda di risarcimento dei danni proposta dai signori nei confronti del perché non provata, salvo che per il Parte_2 Pt_1
rimborso della somma di euro 6.552,34.
Il Tribunale – nel dichiarare la risoluzione del contratto accogliendo la relativa domanda dei - ha specificato che alla risoluzione segue “ogni Parte_2
consequenziale effetto” senza peraltro pronunciarsi su tali effetti.
Il Tribunale, infatti, non poteva condannare i alla Parte_2
restituzione della parte di prezzo (conseguenza naturale degli effetti restitutori insiti nella risoluzione del contratto) loro pagato dal data l'assenza della necessaria Pt_1
domanda del stesso. Pt_1
Tanto illustrato a proposito del precedente giudicato intercorso tra le parti, e passando a esaminare quanto disposto dalla sentenza qui impugnata, in via preliminare va osservato che tra le conclusioni del vi era anche la domanda di restituzione Pt_1
della parte di prezzo da costui pagata alle controparti.
Ora, vale osservare che “In tema di giudicato, va esclusa la riconducibilità della domanda restitutoria nell'ambito del "deducibile" connesso all'azione di risoluzione del contratto, in quanto l'effetto restitutorio non può ritenersi implicito nella domanda di risoluzione, con la conseguenza che la predetta risoluzione, pur comportando, per
l'effetto retroattivo sancito dall'art. 1458 c.c., l'obbligo del contraente di restituire la prestazione ricevuta, non autorizza il giudice ad emettere il provvedimento restitutorio in assenza di domanda dell'altro contraente, rientrando nell'autonomia delle parti disporre degli effetti della risoluzione, chiedendo o meno, anche in un successivo e separato giudizio, la restituzione della prestazione rimasta senza causa” (Cass.
18/08/2022, n. 24915). Ne consegue che il Tribunale – nella sentenza qui impugnata - non avrebbe potuto dichiarare inammissibile anche la domanda di restituzione della parte di prezzo pagata dal perché ormai rimasta senza causa in ragione del giudicato che ha Pt_1
pronunciato la risoluzione del contratto;
domanda di restituzione che – come si è visto
– non era coperta dal primo giudicato.
D'altra parte, sarebbe irragionevole costringere il che, in forza della Pt_1
sentenza del Tribunale di Cassino 900/2018, è titolare, con autorità di giudicato, del diritto alla restituzione della parte di prezzo da lui versata, a intraprendere un ulteriore giudizio.
Ne deriva che, in parziale riforma della sentenza impugnata, CP_1
, , e
[...] Controparte_2 Controparte_3 CP_4 Controparte_5
devono essere condannati, in solido tra loro, alla restituzione, a Parte_1
, della somma di euro 315.000,00 con gli interessi nella misura legale dalla
[...]
domanda al saldo.
Per quanto riguarda la regolazione delle spese del primo grado del giudizio le stesse - stante l'accoglibilità della sola domanda di restituzione posto che il Tribunale ha dichiarato correttamente inammissibili le altre - devono essere integralmente compensate.
Le spese del presente grado del giudizio seguono il principio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo ex D.M. n. 55/2014 e successive modificazioni.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando sull'appello proposto da avverso Parte_1
la sentenza del Tribunale di Cassino n. 62 dell'anno 2020, così decide in riforma della stessa:
a) condanna , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 [...]
e in solido tra loro, alla restituzione in favore di CP_4 Controparte_5 [...]
della somma di euro 315.000,00 con gli interessi nella misura Parte_1
legale dalla domanda al saldo;
b) compensa integralmente le spese del primo grado del giudizio;
c) conferma nel resto;
d) condanna gli appellati, in solido tra loro, alla rifusione, in favore dell'appellante, delle spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi euro 14.239,00, oltre a rimborso forfetario 15% e oneri accessori come per legge.
Roma, li 2 aprile 2025
Il presidente estensore