Articolo 1 della Legge 10 febbraio 1992, n. 199
Articolo 2
Versione
5 marzo 1992
Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica coreana per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasione fiscali in materia di imposte sul reddito, con protocollo, fatta a Seoul il 10 gennaio 1989.
Entrata in vigore il 5 marzo 1992