Ordinanza cautelare 2 marzo 2023
Sentenza 28 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5T, sentenza 28/04/2026, n. 7753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7753 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07753/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02592/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2592 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Francesco Oppedisano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Taurianova, Via Giorgio Perlasca, n. 4;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;
per l’annullamento
del decreto del 13 ottobre 2021, con cui il Ministero dell’Interno ha rigettato l’istanza di concessione della cittadinanza italiana, presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f) della l. 5 febbraio 1992, n. 91;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 24 aprile 2026 la dott.ssa LA BU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT
Con decreto del 13 ottobre 2021, il Ministero dell’Interno ha rigettato l’istanza di concessione della cittadinanza italiana, presentata in data 5 dicembre 2016 dalla straniera di origine marocchina, sig.ra -OMISSIS-, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f) della l. 5 febbraio 1992, n. 91, risultando a suo carico la seguente situazione penale:
“ - procedimento penale instaurato presso la Procura della Repubblica di -OMISSIS-, n. -OMISSIS- per il reato di cui agli artt. 79, 95 d.P.R. n. 115/2002, commesso in data 20/11/2014 presso -OMISSIS-;
- in data 30/08/2006: notizie di reato all’A.G. da parte della Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico (RC), per il reato di cui all’art. 648 c.p. (ricettazione) ”.
Avverso il suddetto provvedimento propone ricorso, ritualmente notificato e depositato, la sig.ra -OMISSIS-, censurandolo per il seguente motivo:
I. Violazione dell’art. 9 /1992 e del d.P.R 572/1993 che a tale legge ha dato esecuzione. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria. Insufficienza ed inadeguatezza della motivazione posta a sostegno del decreto impugnato. Falsa applicazione dell’art. 9 della l. 91/92. Violazione e falsa applicazione dell’art. 10 bis della L. 241/1990.
Nello specifico, la ricorrente lamenta il difetto di motivazione del provvedimento impugnato e ne sostiene l’illegittimità in quanto l’Amministrazione non avrebbe tenuto conto:
- della sentenza di assoluzione del 26 novembre 2021 per il reato di false dichiarazioni nell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nell’ambito di un procedimento penale;
- dell’assenza di procedimento penale per il reato di ricettazione;
- della mancata considerazione delle condizioni lavorative, familiari e di integrazione nella comunità nazionale dal suo ingresso in Italia.
La ricorrente sostiene, in ultimo, che non abbia ricevuto comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza.
Resiste al ricorso il Ministero dell’Interno, depositando documentazione.
All’udienza straordinaria del 24 aprile 2026, svolta in modalità telematica ai sensi dell’art. 87, comma 4- bis c.p.a., la causa è stata posta in decisione.
IR
Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
Innanzitutto, è infondata la doglianza inerente all’asserita mancata comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di cittadinanza.
Come già osservato da questo Tribunale, “ La modalità semplificata di comunicazione con l’utente che richiede la cittadinanza attraverso piattaforma informatica (cd. sistema SICITT) è stata introdotta in linea con le previsioni dell’art. 3 del Codice dell’Amministrazione Digitale per una più rapida gestione dei fascicoli dei richiedenti la naturalizzazione italiana, in attuazione dell’art. 33, comma 2-bis del decreto-legge n. 69/2013, convertito nella legge n. 98/2013.
E la piattaforma informatica, sebbene istituita ai sensi del richiamato art. 33 per consentire agli uffici pubblici coinvolti nei procedimenti di rilascio della cittadinanza, l’acquisizione e la trasmissione di dati e documenti in via esclusivamente informatica, viene utilizzata anche per interagire con gli istanti ai sensi delle norme generali dettate dal d. lgs. n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale).
A tal proposito, si consideri che è per esigenze di tipo organizzativo - che hanno imposto l’adozione di soluzioni che, a fronte dell’esponenziale aumento delle istanze di cittadinanza, garantissero progressivamente una maggiore efficienza, implementando l’informatizzazione del procedimento -, che dal 18 giugno 2015 l’unica modalità di presentazione delle istanze ammessa è costituita dalla compilazione e dall’invio della domanda in modalità telematica attraverso l’apposito sito internet dal quale le domande, così acquisite, confluiscono in un applicativo informatico che ne consente la trattazione in formato esclusivamente digitale.
La descritta modalità di gestione del procedimento permette di coniugare il rispetto delle prescrizioni imposte dalla legge n. 91/1992 e dai relativi regolamenti esecutivi con i principi in materia di “amministrazione digitale” dettati dal Codice dell’amministrazione digitale, il quale all’art. 41 (Procedimento e fascicolo informatico) prevede che le “[l]e pubbliche amministrazioni gestiscono i procedimenti amministrativi utilizzando le tecnologie dell’informazione e della comunicazione” e che “[l]a pubblica amministrazione titolare del procedimento raccoglie in un fascicolo informatico gli atti, i documenti e i dati del procedimento medesimo da chiunque formati” nonché che detto fascicolo informatico sia “costituito in modo da garantire l’esercizio in via telematica dei diritti previsti dalla citata legge n. 241 del 1990 e dall’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nonché l’immediata conoscibilità .. , sempre per via telematica, dello stato di avanzamento del procedimento, del nominativo e del recapito elettronico del responsabile del procedimento”.
Né può sostenersi che tale prassi applicativa menomi le esigenze partecipative dell’istante, il quale, edotto delle modalità operative della procedura, è gravato da un ben preciso onere collaborativo, in ossequio al superiore principio di autoresponsabilità e di leale collaborazione tra p.a. ed amministrati (da ultimo, T.A.R. Lazio, Roma, sez. I ter, n. 8580/2022).
E, invero, proprio a tutela delle esigenze partecipative dell’istante è previsto altresì che all’utenza sul portale on line sia associato un indirizzo di posta elettronica del richiedente, cui vengono inviate le notifiche di recapito di corrispondenza, consentendone un monitoraggio e una lettura in tempo reale.
Peraltro circa la rilevanza dell’invio contestuale della mail al fine del perfezionamento della notifica del caricamento di comunicazioni sul portale informatico, deve osservarsi - come è stato precisato nelle circolari del Ministero dell’interno sul procedimento di concessione della cittadinanza che si sono avvicendate - che l’indirizzo di posta elettronica associato all’utenza del richiedente lo status dichiarato al momento di presentazione della domanda costituisce domicilio eletto, ai sensi dell’art. 47 del codice civile.
Quindi, a fronte dell’esistenza del domicilio digitale e del riconoscimento normativo delle comunicazioni in via telematica ai sensi, rispettivamente, dell’artt. 3-bis e 41 del d.lgs. n. 82/2005, sussiste l’onere, nonché l’interesse, del soggetto richiedente di consultazione ed accesso costante al portale per la verifica dello stato di avanzamento della pratica e di monitoraggio e lettura in tempo reale delle notifiche di recapito di corrispondenza sulla mail associata al portale on line (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. V bis, n. 2914/2022), ciò da cui è possibile dedurre che nel caso di specie non solo la notifica, ma anche la piena conoscenza della comunicazione erano da ritenere integrate sin dal momento dell’inserimento sul portale ” (T.A.R. Roma, (Lazio) sez. V, 16 aprile 2025, n. 7533).
Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, deve ritenersi che l’Amministrazione abbia correttamente notificato il preavviso di cui all’art. 10 bis della l. n. 241/1990 mediante inserimento, nel sistema informatico, in data 25 gennaio 2021, di apposita nota ministeriale (allegata anche nell’odierno giudizio dal Ministero).
Quanto ai motivi posti a fondamento del diniego di cittadinanza impugnato, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, da cui il Collegio non ha motivo di discostarsi:
- “ l’acquisizione dello status di cittadino italiano per naturalizzazione è oggetto di un provvedimento di concessione, che presuppone un’amplissima discrezionalità in capo all’Amministrazione, come si ricava dalla norma, attributiva del relativo potere, contenuta nell’art. 9, comma 1, della legge n. 91/1992, ai sensi del quale la cittadinanza “può” essere concessa.
Tale discrezionalità si esplica, in particolare, in un potere valutativo in ordine al definitivo inserimento dell’istante all’interno della comunità nazionale, in quanto al conferimento dello status civitatis è collegata una capacità giuridica speciale, propria del cittadino, che comporta non solo diritti - consistenti, sostanzialmente, nei "diritti politici" di elettorato attivo e passivo (che consente, mediante l’espressione del voto alle elezioni politiche, la partecipazione all’autodeterminazione della vita del Paese di cui si chiede di entrare a far parte), e nella possibilità di assunzione di cariche pubbliche - ma anche doveri nei confronti dello Stato-comunità, con implicazioni d’ordine politico-amministrativo ” (T.A.R. Roma, (Lazio) sez. V, 3 gennaio 2025, n. 137);
- “ Nella valutazione articolata che spetta all’amministrazione per concedere o meno la cittadinanza assumono rilievo tutti gli aspetti da cui è possibile desumere l’integrazione del richiedente nella comunità nazionale sotto il profilo della conoscenza e osservanza delle regole giuridiche, civili e culturali che la connotano. Vengono, perciò, in rilievo tutti quegli aspetti che farebbero dello straniero un buon cittadino, quali la perfetta integrazione nel tessuto sociale italiano, l’assenza di precedenti penali, considerazioni di carattere economico e patrimoniale per cui si possa presumere che egli sia in grado di adempiere ai doveri di solidarietà economica e sociale richiesti a tutti i cittadini ” (da ultimo, Consiglio di Stato sez. III, 20 giugno 2024, n. 5516).
Nel caso in esame, ritiene il Collegio che la valutazione svolta dall’Amministrazione non sia manifestamente illogica o irragionevole.
Invero, quanto alla risalenza nel tempo dei fatti contestati, in realtà, l’Amministrazione “ ben può rilevare che nell’ultimo decennio vi sono state condotte penalmente rilevanti (e quindi espressive di una non compiuta integrazione dello straniero nella comunità nazionale), così come può valutare i fatti per periodi ancora maggiori ai dieci anni” (T.A.R. Lazio, sentenza n. 5615/2015) ” (T.A.R. Roma, (Lazio) sez. V, 2 marzo 2023, n. 3528), senza che il giudice possa per ciò solo sconfinare nel merito della scelta amministrativa adottata.
Riguardo alla rilevanza delle condotte imputate alla ricorrente, secondo condiviso e pacifico orientamento giurisprudenziale:
- “ ai fini della concessione della cittadinanza, non si deve tenere conto solamente dei fatti penalmente rilevanti, ma si deve valutare anche l’area della prevenzione dei reati e di qualsivoglia situazione di astratta pericolosità sociale, con accurati apprezzamenti sulla personalità e sulla condotta di vita del naturalizzando, al fine di valutare quale sia la probabilità che questi possa arrecare in futuro pregiudizio alla sicurezza dello Stato (cfr. da ultimo, Consiglio di Stato sez. III, 14/02/2022, n. 1057) ”;
- “ “le risultanze penali ben si possono valutare negativamente sul piano amministrativo, anche a prescindere dagli esiti processuali, in quanto il comportamento non è valutato ai fini dell’irrogazione di una sanzione, bensì al fine di formulare un giudizio sul grado di assimilazione dei valori e sulla futura integrazione” (Cons. St., sez. III, 4684/2023; cfr. n. 1057 del 2022; n. 4122 del 2021; n. 470 del 2021; n. 7036 del 2020; n. 5638 del 2019; n. 802 del 2019 ” (T.A.R. Roma, (Lazio) sez. V, 23 aprile 2025, n. 7941);
- l’Amministrazione ha “ il potere di valutare anche fatti oggetto di mera comunicazione di reato, di archiviazione in sede penale, di assoluzione o integranti reati poi estinti o depenalizzati, in quanto comunque “rivelatori di una non piena adesione ai valori della convivenza civile rilevanti per la sicurezza e/o l’ordinato svolgimento della vita sociale” (Cons. Stato, sez. I, parere n. 77 del 2023; pareri nn. 1219, 1756-1761 e 806 del 2022) ” (T.A.R. Roma, (Lazio) sez. V, 10 agosto 2023, n. 13258).
In conseguenza, a prescindere dal fatto che le singole condotte imputate alla ricorrente non siano sfociate in una sentenza di condanna penale, non appare irragionevole che l’Amministrazione ne abbia tenuto conto nella formulazione di un giudizio globale sull’indole e la personalità della richiedente la concessione della cittadinanza.
In ogni caso, secondo la regola del tempus regit actum , la legittimità del provvedimento amministrativo va apprezzata con riferimento allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della sua emanazione, ragion per cui non potrebbe assumere rilievo in questa sede la sentenza di assoluzione pronunciata successivamente all’adozione del provvedimento impugnato.
Il provvedimento risulta, poi, adeguatamente motivato, consentendo di comprendere l’ iter logico seguito dall’Amministrazione nell’adozione del diniego (cfr. Consiglio di Stato sez. III, 30 agosto 2024, n. 3235).
In ultimo, riguardo alla mancata valutazione delle attuali condizioni di vita della ricorrente, sintomatiche del suo inserimento nella comunità, osserva il Collegio che, pur a fronte della comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, la ricorrente non ha presentato alcuna osservazione, di guisa da non poter giustificare una diversa decisione dell’autorità procedente (cfr., in questo senso, T.A.R. Roma, (Lazio) sez. V, 8 giugno 2022, n. 7437).
In definitiva, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato, rimanendo ferma la facoltà per la ricorrente di reiterare l’istanza di cittadinanza.
Si conferma la non ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato disposta con decreto n. -OMISSIS- del 26 aprile 2023.
Le spese di lite possono essere compensate in ragione delle peculiarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- conferma la non ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato;
- compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente e ogni soggetto citato in sentenza.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
VA IU, Presidente FF
Francesca Ferrazzoli, Primo Referendario
LA BU, Primo Referendario, Estensore
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| LA BU | VA IU |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.