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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 10/06/2025, n. 2895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2895 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
in persona del GOP dr.ssa Paola Fracassi
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA ex art. 429 cpc
nella causa civile di I grado n. 17577/24 rg promossa da:
Parte_1
con avv. Silvia Busanel
parte ricorrente contro
Controparte_1
contumace parte resistente
Conclusioni della parte intimante/opposta: come da note conclusive
Conclusioni della parte resistente: nessuna
***
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 447 bis cpc la sig.ra ha convocato in giudizio la sig.ra Parte_1
per chiedere al Tribunale di accertare l'inadempimento di questa rispetto alle Controparte_1 obbligazioni nascenti da contratto di affitto di azienda siglato il 26.11.18, relativamente ad un chiosco per la vendita al dettaglio di giornali e riviste in Venezia – S. Croce, e di pronunciare le successive condanne al pagamento di somme.
Alla udienza 12.12.24 il Giudice ha dichiarato la contumacia della resistente e fissato udienza di discussione.
1
Depositate le note conclusive, alla udienza odierna è comparsa la sola legale di parte ricorrente che ha precisato le conclusioni e discusso la causa riportandosi agli atti.
Il ricorso della sig.ra è fondato. Parte_1
In data 26.11.18 le parti hanno siglato contratto di affitto di azienda relativo ad un chiosco per la vendita al dettaglio di giornali e riviste in Venezia - Santa Croce - che prevedeva la corresponsione di un corrispettivo di € 1.000,00 al mese;
la sig.ra – parte affittuante si è Pt_1 rivolta al Tribunale riferendo che il rapporto era cessato su richiesta della sig.ra – e CP_1 comunque “concordemente” - alla data del 31.5.2020 e facendo valere il mancato versamento dei canoni di dicembre 2019, gennaio e febbraio 2020.
Trattandosi di obbligazione contrattuale spettava alla parte creditrice dare la prova della fonte negoziale del suo diritto, producendo il contratto e allegando l'inadempimento della controparte e ciò è avvenuto;
spettava, invece, alla parte debitrice fornire la prova del fatto estintivo del diritto ma ciò non è avvenuto perché la sig.ra è rimasta contumace nel presente CP_1 giudizio.
L'inadempimento di parte conduttrice riguarda le obbligazioni primarie ed essenziali del contratto (pagamento dei canoni) e si è integrato prima della risoluzione consensuale del contratto, dunque il ricorso deve essere accolto.
Al termine della causa la sig.ra risulta soccombente e pertanto deve essere CP_1 condannata alla refusione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore, della non particolare complessità della controversia, dell'assenza di istruttoria in senso stretto e della mancanza di difese della parte resistente.
Sussistono gli estremi per l'applicazione dell'art. 12 bis comma 3 del d.lsg 28/2010 perché parte conduttrice non ha partecipato al primo incontro di mediazione senza giustificato motivo (il comma 2 della medesima disposizione è invece inapplicabile perché fa riferimento al caso della
“parte costituita” ).
PQM
il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa n. Rg. 17577/24, ogni diversa domanda, eccezione o istanza disattesa e rigettata, così provvede:
1) accerta l'inadempimento di rispetto al contratto di affitto di azienda Controparte_1 siglato con il 26.11.18, meglio descritto in atti;
Parte_1
2) condanna a pagare a la somma di € 3.000,00 per canoni Controparte_1 Parte_1 non corrisposti, con gli interessi dalla singola scadenza al saldo, da calcolarsi nella misura legale sino alla data della domanda, nella misura ex art. 1284 cc comma 4 dalla domanda in avanti;
3) condanna a rifondere a le spese di lite del presente Controparte_1 Parte_1 procedimento, inclusa la fase di negoziazione e mediazione, che liquida in complessivi €
2.300,00 per competenze, oltre spese documentate relative alla procedura di negoziazione e mediazione, CU e marca iscrizione e spese di notifica per il presente giudizio, spese generali
15%, cpa e iva come per legge;
4) condanna a pagare a – ex art. 12 bis d.lgs 28/10 comma 3 Controparte_1 Parte_1
- la somma equitativamente determinata in € 300,00.
Venezia, 10.6.25
IL GOP
dott.ssa Paola Fracassi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
in persona del GOP dr.ssa Paola Fracassi
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA ex art. 429 cpc
nella causa civile di I grado n. 17577/24 rg promossa da:
Parte_1
con avv. Silvia Busanel
parte ricorrente contro
Controparte_1
contumace parte resistente
Conclusioni della parte intimante/opposta: come da note conclusive
Conclusioni della parte resistente: nessuna
***
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 447 bis cpc la sig.ra ha convocato in giudizio la sig.ra Parte_1
per chiedere al Tribunale di accertare l'inadempimento di questa rispetto alle Controparte_1 obbligazioni nascenti da contratto di affitto di azienda siglato il 26.11.18, relativamente ad un chiosco per la vendita al dettaglio di giornali e riviste in Venezia – S. Croce, e di pronunciare le successive condanne al pagamento di somme.
Alla udienza 12.12.24 il Giudice ha dichiarato la contumacia della resistente e fissato udienza di discussione.
1
Depositate le note conclusive, alla udienza odierna è comparsa la sola legale di parte ricorrente che ha precisato le conclusioni e discusso la causa riportandosi agli atti.
Il ricorso della sig.ra è fondato. Parte_1
In data 26.11.18 le parti hanno siglato contratto di affitto di azienda relativo ad un chiosco per la vendita al dettaglio di giornali e riviste in Venezia - Santa Croce - che prevedeva la corresponsione di un corrispettivo di € 1.000,00 al mese;
la sig.ra – parte affittuante si è Pt_1 rivolta al Tribunale riferendo che il rapporto era cessato su richiesta della sig.ra – e CP_1 comunque “concordemente” - alla data del 31.5.2020 e facendo valere il mancato versamento dei canoni di dicembre 2019, gennaio e febbraio 2020.
Trattandosi di obbligazione contrattuale spettava alla parte creditrice dare la prova della fonte negoziale del suo diritto, producendo il contratto e allegando l'inadempimento della controparte e ciò è avvenuto;
spettava, invece, alla parte debitrice fornire la prova del fatto estintivo del diritto ma ciò non è avvenuto perché la sig.ra è rimasta contumace nel presente CP_1 giudizio.
L'inadempimento di parte conduttrice riguarda le obbligazioni primarie ed essenziali del contratto (pagamento dei canoni) e si è integrato prima della risoluzione consensuale del contratto, dunque il ricorso deve essere accolto.
Al termine della causa la sig.ra risulta soccombente e pertanto deve essere CP_1 condannata alla refusione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore, della non particolare complessità della controversia, dell'assenza di istruttoria in senso stretto e della mancanza di difese della parte resistente.
Sussistono gli estremi per l'applicazione dell'art. 12 bis comma 3 del d.lsg 28/2010 perché parte conduttrice non ha partecipato al primo incontro di mediazione senza giustificato motivo (il comma 2 della medesima disposizione è invece inapplicabile perché fa riferimento al caso della
“parte costituita” ).
PQM
il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa n. Rg. 17577/24, ogni diversa domanda, eccezione o istanza disattesa e rigettata, così provvede:
1) accerta l'inadempimento di rispetto al contratto di affitto di azienda Controparte_1 siglato con il 26.11.18, meglio descritto in atti;
Parte_1
2) condanna a pagare a la somma di € 3.000,00 per canoni Controparte_1 Parte_1 non corrisposti, con gli interessi dalla singola scadenza al saldo, da calcolarsi nella misura legale sino alla data della domanda, nella misura ex art. 1284 cc comma 4 dalla domanda in avanti;
3) condanna a rifondere a le spese di lite del presente Controparte_1 Parte_1 procedimento, inclusa la fase di negoziazione e mediazione, che liquida in complessivi €
2.300,00 per competenze, oltre spese documentate relative alla procedura di negoziazione e mediazione, CU e marca iscrizione e spese di notifica per il presente giudizio, spese generali
15%, cpa e iva come per legge;
4) condanna a pagare a – ex art. 12 bis d.lgs 28/10 comma 3 Controparte_1 Parte_1
- la somma equitativamente determinata in € 300,00.
Venezia, 10.6.25
IL GOP
dott.ssa Paola Fracassi