Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 12/02/2025, n. 332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 332 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I SANTA MARIA CAPUA VETERE
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro Dott. Roberto Pellecchia all'udienza del 12-02-2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile iscritto al n.r.g. 4563 dell'anno 2023
OGGETTO
Impugnativa cancellazione elenchi lavoratori agricoli
TRA
elett.te dom.to presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Marco Ippolito Matano, C.F.: che lo rapp.ta e C.F._2
difende in virtù di procura rilasciata su foglio separato dal ricorso introduttivo telematico. ricorrente
E
(c.f. ), in persona del Presidente legale rapp.te pro tempore, rapp.to CP_1 P.IVA_1
e difeso dall'Avv. Ida Verrengia ( ). C.F._3
resistente
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: come da ricorso introduttivo. Per la parte resistente: come da memoria di costituzione e risposta.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso a questo Giudice del Lavoro depositato in data 14-07-2023, il ricorrente in epigrafe indicato esponeva di aver lavorato alle dipendenze della azienda agricola con qualifica di operaio agricolo a tempo determinato e mansioni di Controparte_2
Operaio – Cernitrice ed alla Produzione interna di cui all'area II, Liv. 2, del CCNL
Agricoltura e Florovivaisti, nonché del Contratto Integrativo Provinciale di Caserta;
di aver stipulato contratti di lavoro a tempo determinato dall' 11/06/2016 al 31-12-2016 per n. 52 gg di lavoro effettivo;
di aver osservato un orario di lavoro dalle ore 7:30 alle
15:30 oppure dalle 8:00 alle 16:00, con un'ora di pausa pranzo dalle 12 alle 13 e due 1
che il legale rapp.te della società,
organizzava i turni di lavoro, indicava le attività lavorative da svolgere Controparte_3
e provvedeva al pagamento della retribuzione.
Esponeva l'istante di aver svolto nel corso del rapporto di lavoro in oggetto, mansioni di cernitore, provvedendo a distribuire la frutta sul macchinario di selezione, eliminando quella che manifestava impurità; selezionava la frutta qualitativamente idonea per la vendita ai clienti per qualità (prima e seconda scelta), dimensioni e peso;
confezionare la frutta negli appositi contenitori in plastica o cartone;
di aver prestato la propria attività lavorativa nelle postazioni individuate dal datore di lavoro lungo i nastri trasportatori presenti in azienda e utilizzati per la selezione della frutta ed il suo confezionamento nelle cassette o negli appositi contenitori;
di essere stato sottoposto a visita medica di controllo;
di aver percepito la retribuzione di cui alle buste paga e di essere stato licenziato al termine del rapporto di lavoro.
CP_ Deduceva il ricorrente che l' con nota del 14-04-2023, aveva provveduto senza alcuna motivazione specifica, alla rettifica dell'elenco dei braccianti agricoli, disconoscendo integralmente le giornate di lavoro annotate per l'anno 2016; lamentava l'illegittimità del provvedimento, avendo egli effettivamente lavorato alle dipendenze della e concludeva perché fosse accertata l'effettiva ricorrenza del Controparte_2 rapporto di lavoro alle dipendenze del datore indicato per l'anno 2016; accertare e dichiarare il proprio diritto al riconoscimento, come periodi utili ai fini contributivi, delle giornate lavorative prestate dall'11-06-2016 al 31-12-2016 per n. 52 gg di lavoro effettivo, ed al suo inserimento nell'elenco dei braccianti agricoli;
accertare e dichiarare l'illegittimità ed inefficacia dei provvedimenti di disconoscimento del rapporto di lavoro agricolo a tempo determinato per l'anno 2016 impugnati e, per l'effetto annullarli. Con vittoria di spese processuali ed attribuzione. CP_ Si costituiva in giudizio l' osservando che la cancellazione del ricorrente dagli elenchi dei braccianti agricoli e il disconoscimento del relativo rapporto di lavoro erano scaturiti da un accertamento che aveva riguardato l'intera azienda agricola
[...]
Co
che dall'escussione degli altri dipendenti della da parte degli ispettori CP_2
era emerso che nessuno di essi aveva menzionato il tra i colleghi di lavoro;
Parte_1
che il ricorrente in sede ispettiva aveva reso dichiarazioni incongruneti con le risultanze documentali esaminate dagli ispettori;
che i verbali ispettivi erano assistiti da fede CP_ privilegiata sicchè facevano piena prova contro il lavoratore;
concludeva quindi l' per il rigetto della domanda.
2 Escussi i testi, concesso all'esito il termine per il deposito di note, all'odierna udienza, all'esito della discussione, questo Giudice pronunciava sentenza provvedendo contestualmente al suo deposito nel fascicolo telematico.
L'eccezione di decadenza dall'azione giudiziale del ricorrente – formulata CP_ dall' i sede di note di discussione – è destituita di fondamento.
Recita infatti l'art.22 del d.l. n.7/1970 (norme in materia di collocamento ed accertamento dei lavoratori agricoli) conv. in L. n.83/1970:
Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza.
Nel caso che ne occupa, il ricorrente deduce di aver ricevuto in data 14-04-2023 la comunicazione dell'avvenuta cancellazione degli elenchi dei braccianti agricoli – circostanza peraltro documentata e pacifica in giudizio: egli ha proposto il presente ricorso giudiziale in data 14-07-2023, quindi entro il termine indicato dalla norma, sicchè alcuna decadenza si è maturata.
Nel merito, la domanda è fondata e merita accoglimento.
Preliminarmente deve essere richiamato l'orientamento della S.C. cui questo giudicante presta la propria convinta adesione, secondo cui il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d.lgs.lgt. n. 212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge.
Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi (così Cass.
02-08-2012, n.13877; Cass. 11-02-2016, n.2739; Cass. 15-09-2017, n.21514; Cass. 16-
05-2018, n.12001).
Nel caso di specie, dalla documentazione prodotta in atti e dalle dichiarazioni dei testi, questo Giudice ha tratto il convincimento dell'effettiva intercorrenza di un rapporto di lavoro subordinato del alle dipendenze della per l'anno 2016. Parte_1 CP_2
Esaminando le dichiarazioni dei testi, collega del ha Testimone_1 Parte_1
dichiarato:
Ho lavorato per la ditta nell'anno 2016, in particolare nell'estate di Controparte_3 quell'anno. Io ho lavorato nel magazzino a Francolise sulla via Appia, come
3 cernitrice, incassettavo le pesche nei contenitori di cartone o di plastica, come quelli in esposizione nei supermercati.
ADR ho lavorato da Giugno a Settembre di quell'anno.
ADR anche il era cernitore e lavorava anche lui nel magazzino di Parte_1
Francolise.
ADR si andava a lavorare al mattino verso le 7,30 o le otto e si restava al lavoro sino alle 15,30 o sino alle 16,00 con pausa pranzo dalle 12 alle 13. Io ho lavorato 52 giornate;
c'erano settimane in cui si lavorava 4 giorni, altre in cui si lavorava cinque giorni.
ADR il sig. era presente nel magazzino di mattina così che ci dava le direttive CP_2
su quello che dovevamo fare nel corso della giornata.
Contr venivamo retribuiti con bonifico.
ADR: anche ha lavorato nel periodo da Giugno a Settembre 2016. Parte_1
ADR: oltre a me ed al ricorrente, nel 2016 hanno lavorato come cernitori anche
di cui non ricordo il cognome, di cui non ricordo Persona_1 Per_2 Per_3
il cognome, , che era rumena e di cui non ricordo il Persona_4 Per_5
Per_ cognome, la bionda come la chiamavamo: tutti questi hanno lavorato da Giugno
a Settembre.
ADR ha lavorato negli stessi giorni e con i miei medesimi orari di lavoro. Parte_1
ADR qualche volta si lavorava anche al Sabato.
ADR non sono in grado di precisare in quante e quali settimane da Giugno a
Settembre si lavorava 4 giorni, in quali e quante settimane si è lavorato 5 giorni alla settimana e in quali e quante settimane si è lavorato anche al Sabato. Si lavorava di più o di meno in base agli ordini di lavoro.
ADR all'inizio del rapporto, prima di iniziare a lavorare ci sottoponevamo a visite mediche cardiologiche, di spirometria, ed a prelievi ematici.
Dichiarazioni congruenti a quelle quì riportate sono state rese dagli altri testi escussi.
Infatti la teste anch'essa dipendente della , ha dichiarato: Persona_1 CP_2
ADR ho lavorato per negli anni 2016, 2017, poi sono andata in Controparte_3
maternità e non ricordo se sono ritornata a lavorare nel 2019 o nel 2020.
ADR ho lavorato per in magazzino e qualche volta anche sui terreni. In CP_2
magazzino erano cernitrice, dividevamo la frutta per peso e la inserivamo nei cestini o nei cassettini di cartone o di plastica con gli alveoli. Quando lavoravo nel terreno, giravo le mele nel terreno, perché quella frutta doveva prendere colore.
4 ADR nel 2016 di certo ho lavorato nel magazzino, non so in quale anno ho lavorato anche nel terreno.
ADR lavorava nel magazzino ed era anche lui cernitore. Abbiamo lavorato Parte_1 nel periodo estivo, in base agli ordini;
quando c'erano ordini andavamo a lavorare. Il giorno prima venivamo avvisati se dovevamo andare a lavorare anche il giorno dopo.
ADR non ricordo quanti giorni lavoravamo alla settimana sia perché venivamo chiamati nel modo in cui ho detto, sia perché sono trascorsi diversi anni.
ADR: nel periodo estivo, inteso come da Giugno a Settembre, c'era più lavoro, anche se si lavorava anche sino a Dicembre;
da Settembre a Dicembre lavoravamo con le mele.
ADR non ricordo se nel 2016 ho iniziato a lavorare a Maggio o a Giugno. Siamo stati sottoposti a visite mediche prima di iniziare a lavorare;
abbiamo fatto
l'elettrocardiogramma e la spirometria.
ADR: si lavorava dalle 8 alle 16 oppure quando dovevamo consegnare prima il lavoro, dalle 7,30 alle 15,30. ci dava le direttive e ci pagava con Controparte_3
bonifico.
Il teste , oltre ad aver confermato le dichiarazioni degli altri testi, ha Tes_2
aggiunto:
ADR ho lavorato da Giugno a Settembre del 2016, ho lavorato per 52 giornate. I turni erano dalle 7,30 alle 15,30 o dalle 8 alle 16.
ADR mi comunicava il turno di lavoro per tutta la settimana, dal Controparte_3
Lunedì al venerdì e quando c'era qualche ordine da evadere, anche al Sabato.
ADR Conosco il quale ha lavorato con me, come cernitore, a Parte_1
volte eravamo fisicamente vicini. Quando sono andato a lavorare in questo periodo
Da tali dichiarazioni emerge come il , nel corso del rapporto dedotto in Parte_1
causa, abbia ricevuto direttive dal abbia svolto mansioni specifiche – quelle di CP_2
cernitore – abbia collaborato con altri colleghi di lavoro i quali ne hanno fatto esplicita menzione, sia stato sottoposto a visite mediche di controllo prima di iniziare a lavorare ed infine abbia percepito la retribuzione mensile. A tale ultimo riguardo, le dichiarazioni risultano suffragate dalle risultanze documentali, avendo la difesa del ricorrente prodotto le buste paga, regolarmente sottoscritte dal lavoratore, ed altresì le ricevute contabili dei bonifici bancari con i quali il veniva mensilmente Parte_1
retribuito (cfr. in atti).
Dunque le dichiarazioni dei testi – della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare,
5 non avendo essi mostrato alcun interesse economico nei confronti del proprio ex datore di lavoro ed avendo reso dichiarazioni lineari, omogenee tra loro e scevre da contradizioni – non solo confermano la prospettazione attorea in ordine all'effettiva intercorrenza del rapporto, ma risultano altresì avallate dalle risultanze della documentazione prodotta in atti. CP_ L'ispettore dell' che ha reso la deposizione ha affermato “Dalle dichiarazioni rese dagli altri lavoratori dipendenti dell'azienda non abbiamo avuto riscontro della presenza del all'interno dei locali aziendali… gli altri lavoratori, i quali Parte_1 hanno dichiarato di non aver visto all'interno del magazzino, hanno poi Parte_1
dichiarato che alla Domenica non si lavorava sempre e che con riguardo all'orario di lavoro dal Lunedì al Sabato, lo stesso non era sino alle 17 se non occasionalmente, ma di solito l'orario lavorativo era sino alle 15,30” precisando “noi abbiamo fatto agli altri lavoratori una domanda che di solito si rivolge loro del tipo: “Chi lavorava vicino a te?” al fine di capire vicino a chi avesse lavorato o quantomeno Parte_1
con chi il ricorrente avesse avuto una maggiore interrelazione giornaliera. Non abbiamo rivolto agli altri lavoratori la domanda specifica “ lavorava Parte_1 vicino a te?”; pertanto non necessariamente i singoli lavoratori escussi con l'accertamento avrebbero dovuto nominare il ricorrente.
In ogni caso, le contestazioni dell' in ordine ai colleghi nominati ed all'orario di CP_1
lavoro non appaiono adeguatamente motivate: infatti da un canto, i lavoratori (quasi tutti stagionali) hanno dichiarato di essere in tanti nel magazzino (circa 10-15 persone) pertanto è verosimile che risulti difficile ricordare tutti i nomi e soprattutto i cognomi
(e difatti, in altri casi, questo non è stato dirimente per l' , es. dichiarante n. 10); CP_1 dall'altro, vi sono altri lavoratori – i cui rapporti non sono stati disconosciuti - ad aver dichiarato un orario di lavoro congruente rispetto a quello indicato dal ricorrente;
es. ha dichiarato i medesimi orari di lavoro dell'odierno ricorrente “Il Testimone_3
mio orario di lavoro era dalle 07.30/08.00 del mattino fino alle 17.00”, o ancora, il dichiarante n. 7 “Lavoravo dalle 8 alle 12 e dalle 13 alle 17”.
Pertanto, è possibile affermare che occasionalmente si lavorasse, a seconda della mole di lavoro e dei turni, talvolta anche fino alle 17 e, talvolta, anche il sabato.
Quanto alla dichiarazione resa dall'amministratore unico, non può essere sottaciuto che essa è stata resa nell'anno 2018, pertanto difficilmente avrebbe potuto contenere una menzione del ricorrente (lavoratore stagionale di 2 anni prima) né contiene elementi contraddittori con quanto emerso in corso di causa.
6 In merito poi alla eccepita efficacia probatoria privilegiata dei verbali ispettivi, deve osservarsi che essa non riguarda l'intrinseca veridicità delle dichiarazioni raccolte dal pubblico ufficiale;
infatti, secondo l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, “I verbali redatti dall' del Lavoro o dai funzionari degli enti di CP_5 previdenza ed assistenza, in tema di comunicazioni dell'instaurazione di rapporti di lavoro e di omesso versamento di contributi, fanno fede sino a querela di falso per quanto riguarda la provenienza dal pubblico ufficiale che li ha redatti ed i fatti che quest'ultimo attesta che siano avvenuti in sua presenza o che siano stati da lui compiuti” (Cass. ord. 7-09-2023, n. 26086; v. anche, tra le molte, Cass. n. 8946/2020;
Cass. n. 20019/2018). La legge invece non attribuisce valore probatorio precostituito in ordine alle altre e diverse circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalano di aver accertato nel corso dell'inchiesta (per averle apprese o de relato o in seguito ad ispezione di documenti). I verbali, dunque, costituiscono comunque elemento di prova, che il giudice deve valutare in concorso con gli altri elementi e che può disattendere in caso di motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio (Cass. ordinanza n. 36573 del 14.12.2022).
I verbali ispettivi, dunque, pur rappresentando elementi di prova significativi, devono essere apprezzati nel contesto di tutte le risultanze istruttorie, incluse le dichiarazioni testimoniali e gli eventuali documenti prodotti dalle parti.
Dalle risultanze istruttorie emergono quindi gli elementi sintomatici della subordinazione quali l'impartizione di direttive, l'osservanza di un orario di lavoro – sintomatico dell'inserimento stabile del ricorrente nell'organizzazione del lavoro dell'azienda agricola – lo svolgimento di mansioni specifiche e la corresponsione di una retribuzione periodica. Elementi tutti che confermano la effettiva intercorrenza del rapporto di lavoro con mansioni di operaio agricolo;
ne consegue che può ritenersi raggiunta la prova della sussistenza di un rapporto di lavoro intercorso nell'anno 2016 tra il ricorrente e l'azienda con la conseguenza che legittimamente il CP_2 [...]
era stato originariamente iscritto negli elenchi dei braccianti agricoli, sicchè la Pt_1
sua successiva cancellazione deve ritenersi illegittimamente operata.
Pertanto, in conclusione, in accoglimento della domanda, deve essere riconosciuto il diritto di alla propria reiscrizione negli elenchi dei lavoratori Parte_1 agricoli per l'anno 2016, con il riconoscimento, ai fini contributivi, delle giornate lavorative prestate dall' 11/06/2016 al 31/12/2016 pari a 52 gg di lavoro effettivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo,
7 con attribuzione.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda, così provvede:
• Dichiara il diritto di alla propria iscrizione negli elenchi Parte_1 dei lavoratori agricoli per l'anno 2016, con il riconoscimento, ai fini contributivi, delle giornate lavorative prestate dall' 11/06/2016 al 31/12/2016 per 52 giornate di lavoro effettivo;
CP_
• Condanna l' al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi €.1.400,00 oltre iva e cpa come per legge e spese generali, con attribuzione all'Avv. Marco Ippolito Matano dichiaratosi anticipatario.
Santa Maria Capua Vetere 12-02-2025
Il Giudice del Lavoro
(dott. Roberto Pellecchia)
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