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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 04/06/2025, n. 297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 297 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MASSA
Sezione civile unica
* * * * * * * * * * * *
in composizione monocratica, nella persona del Dr. Alessandro Pellegri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile di cognizione ordinaria, in grado di appello, iscritto al N. 572 R.G.
A.C.C. (Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi) dell'anno 2023, promosso da:
(C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
DIFENSORE: Avv. ALESSANDRA CESCHI
: c/o Studio legale Parte_2
PARTE ATTRICE - APPELLANTE contro
(C.F. , Controparte_1 C.F._1
(C.F. ) Controparte_2 C.F._2
DIFENSORE: Avv. FRANCESCA GALLONI
DOMICILIO ELETTO: c/o studio legale
PARTE CONVENUTA - APPELLATA
* * * * * * * * * * * *
Oggetto: rimborso buoni postali fruttiferi.
* * * * * * * * * * * *
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Tutte le parti costituite hanno formulato le loro conclusioni definitive come da rispettive note di trattazione scritta depositate in funzione di partecipazione all'udienza di precisazione delle conclusioni svoltasi in data 28/01/2025, in modalità cartolare, davanti allo scrivente G.I. che, all'esito di tale udienza, sciogliendo la riserva con ordinanza depositata in data 04/02/2025, ha assegnato alle parti i termini di 60 giorni, decorrenti dalla data della comunicazione della suddetta ordinanza, per il deposito di comparse conclusionali, e di ulteriori 20 giorni, decorrenti dalla scadenza del primo termine assegnato, per il deposito di memorie di replica, trattenendo la causa a decisione all'esito della scadenza del secondo termine così assegnato.
In data 13/05/2025 il fascicolo è stato, dal sistema informatico e dalla cancelleria, rimesso allo scrivente per la decisione.
1 * * * * * * * * * * * *
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette – quale parte fissa della sentenza facente parte del modello elettrinico elaborato dallo scrivente in funzione attuativa del principio di ragionevole durata del processo e del principio di economia processuale – che la presente sentenza è redatta senza trascrizione letterale delle conclusioni delle parti, ma con indicazione delle medesime mediante rinvio specifico agli atti in cui sono contenute le conclusioni definitive, conformemente ad orientamento consolidato, espresso dalla Corte di Cassazione (e seguito altresì da altri tribunali, quali il Tribunale Ordinario di Genova) sintetizzabile nella seguente massima:
«La mancata o incompleta trascrizione nella sentenza delle conclusioni delle parti costituisce, di norma, una mera irregolarità formale irrilevante ai fini della sua validità, occorrendo, perché siffatta omissione od incompletezza possa tradursi in vizio tale da determinare un effetto invalidante della sentenza stessa, che l'omissione abbia in concreto inciso sull'attività del giudice, nel senso di averne comportato o un'omissione di pronuncia sulle domande o sulle eccezioni delle parti, oppure un difetto di motivazione in ordine a punti decisivi prospettati dalle parti medesime» (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 10853 del
05/05/2010; precedenti conformi: Sez. 1, Sentenza n. 16999 del 02/08/2007; Sez. 3,
Sentenza n. 4208 del 23/02/2007; Sez. 3, Sentenza n. 12991 del 31/05/2006; Sez. 2,
Sentenza n. 13785 del 22/07/2004).
La presente sentenza è altresì redatta senza esposizione dello svolgimento del processo.
L'art. 45, comma 17, della Legge 18 giugno 2009, n. 69 ha modificato l'art. 132 comma secondo n. 4) c.p.c., espungendo l'esposizione dello svolgimento del processo dal contenuto della sentenza.
Per espressa disposizione dell'art. 58, comma 2, della Legge 18 giugno 2009, n. 69 la novella è applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore di tale legge, 4 luglio 2009 (e, conseguentemente, a maggior ragione ai processi instaurati in data successiva).
Pertanto, il testo dell'art. 132 comma secondo n. 4) c.p.c. vigente ed applicabile al presente giudizio è il seguente: «4) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione».
Ciò posto, il Giudice,
RILEVATO CHE:
parte attrice-appellante, , proponeva appello alla sentenza Parte_1
n. 09/2023 Giudice di Pace di Carrara per i seguenti motivi: 1) il Giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere che la decorrenza del termine di prescrizione del diritto alla restituzione iniziasse dal giorno in cui è stata rigettata l'istanza di rimborso (02/04/2020) e non dal giorno di scadenza dei titoli (22/08/2008), in quanto l'eventuale violazione degli obblighi informativi non influirebbe sulla decorrenza della prescrizione dei diritti nascenti dal titolo;
2) la mancata consegna della documentazione informativa, invocata dalle
2 odierne appellate, potrebbe, ove dimostrata, portare ad un risarcimento del danno da responsabilità contrattuale, ma tale domanda non è stata svolta dalle attrici in primo grado
(odierne appellate); 3) pur ribadendo la consegna dei fogli informativi, in ogni caso non vi sarebbe violazione di obblighi informativi, in quanto, relativamente ai buoni fruttiferi, la pubblicazione dei decreti ministeriali sulla Gazzetta Ufficiale nonché l'esposizione nei locali di sono idonee a garantire la conoscenza e/o conoscibilità delle Parte_1
condizioni di emissione, in base alle indicazioni contenute sui buoni stessi;
4) il Giudice di primo grado non si sarebbe pronunciato sulla domanda di parte convenuta in primo grado, attuale appellante: “In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda presentata dalle sigg.re e Controparte_1 CP_2
dichiarare tenute le stesse a restituire a i BPF di cui è causa
[...] Parte_1
ovvero a soddisfare le pretese creditorie, in via preventiva, mediante riscossione e restituzione alla convenuta dei buoni postali fruttiferi in loro possesso”.
Chiedeva: in riforma della sentenza appellata, “accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto al rimborso dei buoni postali fruttiferi nn. 161 e 162 serie 18R e per
l'effetto rigettare ogni pretesa avanzata dalle sigg.re e Controparte_1 CP_2 meglio generalizzate in atti”. Con vittoria di spese di lite.
[...]
parti convenute-appellate, e , si Controparte_1 Controparte_2
costituivano eccependo che: 1) i buoni sottoscritti non avrebbero contenuto alcuna indicazione del termine e non sarebbe mai stato consegnato alcun foglio informativo, pertanto, sarebbe stato impossibile per le clienti sapere che il termine di detti buoni era di diciotto mesi;
2) l'art. 6 D.M. 19/12/2000 prevederebbe comunque la consegna dei fogli informativi al cliente.
Da quanto evidenziato, si desumerebbe che le clienti non sarebbero state in grado di esercitare tempestivamente il loro diritto al rimborso, pertanto, l'eccezione di prescrizione avanzata dall'appellante sarebbe infondata.
Chiedevano: il rigetto dell'appello proposto, con condanna alle spese di giudizio.
OSSERVA
Questione dirimente ai fini della decisione della presente causa è stabilire se le sottoscrittrici dei buoni fruttiferi, odierne appellate, siano incorse nella prescrizione del diritto al rimborso.
Ai sensi dell'art. 8 D.M. Tesoro 19 dicembre 2000 Condizioni generali di emissione di buoni postali fruttiferi ed emissione di due nuove serie di buoni, “I diritti dei titolari
3 dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi”.
Occorre ora stabilire il dies a quo dal quale il termine di prescrizione inizia a decorrere.
Secondo il Giudice di prime cure, non avrebbe provveduto ad Parte_1
adempiere agli obblighi informativi omettendo di consegnare il foglio informativo analitico, in tal modo non sarebbe stato possibile per le sottoscrittrici conoscere la data di scadenza dei buoni fruttiferi.
Seguendo questa ricostruzione, le attrici sarebbero state messe in grado di esercitare il proprio diritto solo a seguito del rigetto dell'istanza di rimborso
(02/04/2020), pertanto, ai sensi dell'art. 2935 c.c., il termine di prescrizione decorrerebbe da tale data e non da quella della scadenza dei buoni . Per questo motivo la proposizione dell'azione di rimborso non sarebbe stata ancora prescritta.
Le argomentazioni utilizzate dal Giudice di Pace non appaiono condivisibili in ragione della particolare natura dei buoni fruttiferi postali.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, i buoni postali sono meri documenti di legittimazione: “sono quindi dei documenti che servono solo a identificare l'avente diritto alla prestazione: come tali, a norma dell'art. 2002 c.c., essi non sono soggetti alle norme dettate per i titoli di credito. Questo significa, in particolare, che ai buoni postali restano estranei i principi di autonomia causale, di incorporazione e di letteralità (con quel che ne discende sul piano delle eccezioni opponibili dall'avente diritto, regolamentate, per i titoli di credito, dall'art. 1993 c.c.): tant'è che è operante, rispetto ai buoni, il meccanismo di integrazione contrattuale previsto dall'art. 173
D.P.R. n. 156/1973 (v., Cass., n. 22619/2023 e successive conformi).
[…] In base all'art. 176 D.P.R. n. 156/1973, i buoni postali fruttiferi potevano essere riscossi entro la fine del trentesimo anno solare successivo a quello di emissione.
Dal 1 gennaio successivo, i buoni non riscossi cessavano di essere fruttiferi ed erano rimborsati a richiesta dell'avente diritto entro il termine di prescrizione di cinque anni.
L'articolo è stato abrogato dall'art. 7 D.Lgs. n. 284/1999, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti che dovevano stabilire nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali. Ulteriore disciplina si rinviene nell'art. 10, comma 2, D.Lgs. cit.
Pertanto, la normativa di riferimento per il decorso del termine di prescrizione si rinviene nell'assetto normativo complessivo al di là di quanto può essere annotato
4 sul titolo stesso o delle informazioni fornite o meno all'investitore (Cass., n.
23006/2023). La peculiarità del rapporto a valle dell'emissione dei BPF non consente di assimilare i documenti semplicemente alla raccolta del risparmio da parte di istituti bancari, ché, anzi, come di recente è stato osservato, "la natura giuridica delle come azienda autonoma dello Stato (sino al 1994) e poi come Pt_1
ente pubblico economico (fino al 1999) ha comportato, infatti, una innegabile eterogeneità dei buoni fruttiferi negoziati dalle POSTE rispetto agli Pt_1
strumenti finanziari offerti dal sistema bancario". Ed ancora è stato definitivamente chiarito che, benché facciano parte delle forme ordinarie del risparmio postale, essi sono assimilabili ai titoli del debito pubblico (Corte Cost., n. 508/1995), il che rende manifesto che la relativa disciplina è improntata ad imprescindibili esigenze di bilancio che al Governo spetta perseguire ed al Parlamento approvare, ai sensi dell'art. 81 Cost. (Corte Cost., n. 26/2020).
Ragione questa per cui non è revocabile in dubbio che la disciplina dei buoni postali fruttiferi risponda anche ad interessi generali che consentono di variare o integrare il contenuto dei documenti emessi senza ledere l'interesse del risparmio del sottoscrittore.
E' orientamento ormai consolidato che, data la peculiarità del rapporto tra Ente emittente e risparmiatore, la conoscenza del complessivo contenuto del documento, così come variato o integrato nel corso del rapporto, è affidata dal legislatore alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, senza cioè che sussistano obblighi informativi specifici a carico dell'Ente dalla cui osservanza dipenda la vincolatività del contenuto legislativamente integrato per il risparmiatore (Cass., Sez. U., n.
3963/2019)” (Cassazione civile sez. I, 20/12/2024 n.33631).
Nel caso di specie, le odierne appellate, nell'atto di citazione in primo grado, affermano espressamente che i buoni da loro sottoscritti appartenevano alla serie
“18R” emessa nel febbraio 2007 e danno atto altresì di conoscere il numero seriale degli stessi (161,162).
Tenuto conto del meccanismo di integrazione contrattuale di cui sopra, anche laddove non fosse stato consegnato il foglio informativo analitico, sussiste l'onere in capo al titolare di attivarsi per conoscere gli elementi di disciplina del rapporto non indicati nel documento di legittimazione, desumibili dal D.M. Ministero del Tesoro pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
5 Da quanto esposto si evince come le appellate fossero in grado di conoscere che la scadenza dei buoni fruttiferi era fissata in 18 mesi. Pertanto, l'assunto per cui le signore e avrebbero potuto esercitare il proprio diritto, ai sensi CP_1 CP_2 dell'art. 2935 c.c., solo a partire dal rigetto dell'istanza di rimborso (02/04/2020) è privo di fondamento ed il dies a quo da cui far decorrere il termine di prescrizione è il giorno della scadenza dei buoni fruttiferi.
I buoni sottoscritti sono stati emessi in data 22/07/2007, di conseguenza scadevano il 22/08/2008, giorno dal quale cominciava a decorrere il termine decennale di prescrizione dei diritti in capo alle titolari dei buoni fruttiferi.
Le attuali appellate, attrici nel giudizio di primo grado, chiedevano il rimborso solo in data 02/04/2020, ben oltre il suindicato termine di prescrizione.
Tutto ciò premesso, si deve accogliere l'appello proposto con integrale riforma della sentenza impugnata ed il rigetto delle domande proposte dalle signore e CP_1
in primo grado. CP_2
Essendo stato accolto integralmente l'appello proposto, la questione circa l'omessa pronuncia sulla domanda subordinata proposta da parte convenuta in primo grado, odierna appellante, risulta assorbita.
Circa le spese processuali del giudizio di appello
Le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Ai fini della determinazione del valore della controversia per la liquidazione delle spese di lite, si ricorda il seguente principio di diritto:
“Il cd. criterio del decisum e non del disputatum e', dunque, quello prescelto dal D.M. n.
140 del 2012, art. 5 (ed oggi dall'art. 5 D.M. 55/2014) nei giudizi di pagamento della prestazione oggetto di obbligazioni pecuniarie. Il disputatum costituisce quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio, laddove il decisum è il contenuto effettivo della decisione assunta dal giudice. Peraltro, ai fini dell'applicazione della previsione ora richiamata, si debba tenere conto della somma di cui alla domanda, allorché essa sia stata respinta, per la ragione sottesa secondo cui - ove si seguisse, alla lettera, il criterio del decisum previsto dall'art. 5 cit. - in tali cause il valore sarebbe matematicamente pari a zero, con conseguente mancata liquidazione di un compenso. Quindi, in caso di rigetto della domanda, nei giudizi per pagamento di somme o risarcimento di danni, il valore della controversia, ai fini della liquidazione degli onorari di avvocato a carico dell'attore soccombente, è quello corrispondente alla somma da quest'ultimo domandata, dovendosi
6 seguire soltanto il criterio del disputatum, senza che trovi applicazione il correttivo del decisum, onde il valore della controversia è quello corrispondente alla somma domandata dall'attore” (Cassazione civile sez. II, 24/03/2023, n.8449, Cassazione civile sez. III,
06/05/2022, n.14470, Cassazione civile sez. VI, 30/11/2022, n.35195).
In applicazione di detti principi, le spese processuali del primo grado, poste a carico delle appellate, in solido fra loro, da rifondere in favore dell'appellante, sono liquidate, ratione temporis, in applicazione del D.M. Giustizia 10 Marzo 2014, n. 55 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 – in G.U., Serie
Generale 02.04.2014, n. 77, entrato in vigore in data 03.04.2014), s.m.i., tra cui segnatamente il D.M. n. 147 del 13/08/2022, e delle allegate “Tabelle parametri forensi”, scaglione di valore da Euro 1.101 a Euro 5.000 (valore della causa: Euro 5.000,00 in relazione alla domanda proposta dalle attrici in primo grado) nei valori standard per tutte le fasi di giudizio.
In applicazione di detti principi, le spese processuali del grado di appello, poste a carico delle appellate, in solido fra loro, da rifondere in favore dell'appellante, sono liquidate, ratione temporis, in applicazione del D.M. Giustizia 10 Marzo 2014, n. 55 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n.
247 – in G.U., Serie Generale 02.04.2014, n. 77, entrato in vigore in data 03.04.2014),
s.m.i., tra cui segnatamente il D.M. n. 147 del 13/08/2022, e delle allegate “Tabelle parametri forensi”, scaglione di valore da Euro 1.101 a Euro 5.000 (valore della causa:
Euro 5.000,00 in relazione alla domanda proposta dalle attrici in primo grado) nei valori standard per tutte le fasi di giudizio, esclusa la fase di istruttoria/trattazione , in quanto non tenuta.
Il Contributo Unificato (C.U.) non costituisce oggetto di liquidazione giudiziale, ma ciò non esclude che la rifusione dello stesso sia dovuta dalle parti soccombenti e che il provvedimento giurisdizionale costituisca titolo esecutivo anche per tale spesa, trattandosi di obbligazione ex lege, in quanto tale: gravante sulla parte soccombente per effetto della stessa condanna alle spese;
avente un ammontare predeterminato per legge;
incontestabilmente documentata, quanto all'effettivo avvenuto esborso, all'interno del fascicolo stesso (Cass. Ordinanza n. 18828/2015, conforme a Ordinanza n. 21207/2013).
7 I medesimi principi trovano applicazione estensiva alle spese sostenute per marche.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Massa, Sezione civile unica, in composizione monocratica, nella persona del dr. Alessandro Pellegri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni contraria o diversa domanda, istanza, azione, eccezione, deduzione e difesa, decide ciò che segue:
1. ACCERTA e, per l'effetto, DICHIARA, in accoglimento dell'appello proposto da ed in conseguente riforma integrale della sentenza Pt_1 Parte_1 appellata, l'intervenuta prescrizione del diritto al rimborso dei buoni postali fruttiferi nn. 161 e 162 serie 18R sottoscritti da e Controparte_1 Controparte_2 2. DICHIARA TENUTE e, per l'effetto CONDANNA, in riforma della sentenza appellata, e in solido fra loro, al pagamento Controparte_1 Controparte_2 in favore di , delle spese legali del procedimento n. Parte_1
365/2022 R.G. Giudice di Pace di Carrara, che liquida in Euro 1.265,00, per compenso, oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso così liquidato, oltre I.V.A., se dovuta, e C.N.P.A., nelle rispettive misure di legge. 3. DICHIARA TENUTE e, per l'effetto CONDANNA, le appellate, Controparte_1 e in solido fra loro, al pagamento, in favore dell'appellante, Controparte_2
, delle spese legali del presente giudizio, che liquida in Euro Parte_1
1.701,00, per compenso, oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso, oltre I.V.A., se dovuta, e C.N.P.A., nelle rispettive misure di legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in data 04.06.2025.
Il GIUDICE MONOCRATICO
Dr. Alessandro PELLEGRI
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MASSA
Sezione civile unica
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in composizione monocratica, nella persona del Dr. Alessandro Pellegri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile di cognizione ordinaria, in grado di appello, iscritto al N. 572 R.G.
A.C.C. (Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi) dell'anno 2023, promosso da:
(C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
DIFENSORE: Avv. ALESSANDRA CESCHI
: c/o Studio legale Parte_2
PARTE ATTRICE - APPELLANTE contro
(C.F. , Controparte_1 C.F._1
(C.F. ) Controparte_2 C.F._2
DIFENSORE: Avv. FRANCESCA GALLONI
DOMICILIO ELETTO: c/o studio legale
PARTE CONVENUTA - APPELLATA
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Oggetto: rimborso buoni postali fruttiferi.
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CONCLUSIONI DELLE PARTI
Tutte le parti costituite hanno formulato le loro conclusioni definitive come da rispettive note di trattazione scritta depositate in funzione di partecipazione all'udienza di precisazione delle conclusioni svoltasi in data 28/01/2025, in modalità cartolare, davanti allo scrivente G.I. che, all'esito di tale udienza, sciogliendo la riserva con ordinanza depositata in data 04/02/2025, ha assegnato alle parti i termini di 60 giorni, decorrenti dalla data della comunicazione della suddetta ordinanza, per il deposito di comparse conclusionali, e di ulteriori 20 giorni, decorrenti dalla scadenza del primo termine assegnato, per il deposito di memorie di replica, trattenendo la causa a decisione all'esito della scadenza del secondo termine così assegnato.
In data 13/05/2025 il fascicolo è stato, dal sistema informatico e dalla cancelleria, rimesso allo scrivente per la decisione.
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette – quale parte fissa della sentenza facente parte del modello elettrinico elaborato dallo scrivente in funzione attuativa del principio di ragionevole durata del processo e del principio di economia processuale – che la presente sentenza è redatta senza trascrizione letterale delle conclusioni delle parti, ma con indicazione delle medesime mediante rinvio specifico agli atti in cui sono contenute le conclusioni definitive, conformemente ad orientamento consolidato, espresso dalla Corte di Cassazione (e seguito altresì da altri tribunali, quali il Tribunale Ordinario di Genova) sintetizzabile nella seguente massima:
«La mancata o incompleta trascrizione nella sentenza delle conclusioni delle parti costituisce, di norma, una mera irregolarità formale irrilevante ai fini della sua validità, occorrendo, perché siffatta omissione od incompletezza possa tradursi in vizio tale da determinare un effetto invalidante della sentenza stessa, che l'omissione abbia in concreto inciso sull'attività del giudice, nel senso di averne comportato o un'omissione di pronuncia sulle domande o sulle eccezioni delle parti, oppure un difetto di motivazione in ordine a punti decisivi prospettati dalle parti medesime» (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 10853 del
05/05/2010; precedenti conformi: Sez. 1, Sentenza n. 16999 del 02/08/2007; Sez. 3,
Sentenza n. 4208 del 23/02/2007; Sez. 3, Sentenza n. 12991 del 31/05/2006; Sez. 2,
Sentenza n. 13785 del 22/07/2004).
La presente sentenza è altresì redatta senza esposizione dello svolgimento del processo.
L'art. 45, comma 17, della Legge 18 giugno 2009, n. 69 ha modificato l'art. 132 comma secondo n. 4) c.p.c., espungendo l'esposizione dello svolgimento del processo dal contenuto della sentenza.
Per espressa disposizione dell'art. 58, comma 2, della Legge 18 giugno 2009, n. 69 la novella è applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore di tale legge, 4 luglio 2009 (e, conseguentemente, a maggior ragione ai processi instaurati in data successiva).
Pertanto, il testo dell'art. 132 comma secondo n. 4) c.p.c. vigente ed applicabile al presente giudizio è il seguente: «4) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione».
Ciò posto, il Giudice,
RILEVATO CHE:
parte attrice-appellante, , proponeva appello alla sentenza Parte_1
n. 09/2023 Giudice di Pace di Carrara per i seguenti motivi: 1) il Giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere che la decorrenza del termine di prescrizione del diritto alla restituzione iniziasse dal giorno in cui è stata rigettata l'istanza di rimborso (02/04/2020) e non dal giorno di scadenza dei titoli (22/08/2008), in quanto l'eventuale violazione degli obblighi informativi non influirebbe sulla decorrenza della prescrizione dei diritti nascenti dal titolo;
2) la mancata consegna della documentazione informativa, invocata dalle
2 odierne appellate, potrebbe, ove dimostrata, portare ad un risarcimento del danno da responsabilità contrattuale, ma tale domanda non è stata svolta dalle attrici in primo grado
(odierne appellate); 3) pur ribadendo la consegna dei fogli informativi, in ogni caso non vi sarebbe violazione di obblighi informativi, in quanto, relativamente ai buoni fruttiferi, la pubblicazione dei decreti ministeriali sulla Gazzetta Ufficiale nonché l'esposizione nei locali di sono idonee a garantire la conoscenza e/o conoscibilità delle Parte_1
condizioni di emissione, in base alle indicazioni contenute sui buoni stessi;
4) il Giudice di primo grado non si sarebbe pronunciato sulla domanda di parte convenuta in primo grado, attuale appellante: “In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda presentata dalle sigg.re e Controparte_1 CP_2
dichiarare tenute le stesse a restituire a i BPF di cui è causa
[...] Parte_1
ovvero a soddisfare le pretese creditorie, in via preventiva, mediante riscossione e restituzione alla convenuta dei buoni postali fruttiferi in loro possesso”.
Chiedeva: in riforma della sentenza appellata, “accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto al rimborso dei buoni postali fruttiferi nn. 161 e 162 serie 18R e per
l'effetto rigettare ogni pretesa avanzata dalle sigg.re e Controparte_1 CP_2 meglio generalizzate in atti”. Con vittoria di spese di lite.
[...]
parti convenute-appellate, e , si Controparte_1 Controparte_2
costituivano eccependo che: 1) i buoni sottoscritti non avrebbero contenuto alcuna indicazione del termine e non sarebbe mai stato consegnato alcun foglio informativo, pertanto, sarebbe stato impossibile per le clienti sapere che il termine di detti buoni era di diciotto mesi;
2) l'art. 6 D.M. 19/12/2000 prevederebbe comunque la consegna dei fogli informativi al cliente.
Da quanto evidenziato, si desumerebbe che le clienti non sarebbero state in grado di esercitare tempestivamente il loro diritto al rimborso, pertanto, l'eccezione di prescrizione avanzata dall'appellante sarebbe infondata.
Chiedevano: il rigetto dell'appello proposto, con condanna alle spese di giudizio.
OSSERVA
Questione dirimente ai fini della decisione della presente causa è stabilire se le sottoscrittrici dei buoni fruttiferi, odierne appellate, siano incorse nella prescrizione del diritto al rimborso.
Ai sensi dell'art. 8 D.M. Tesoro 19 dicembre 2000 Condizioni generali di emissione di buoni postali fruttiferi ed emissione di due nuove serie di buoni, “I diritti dei titolari
3 dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi”.
Occorre ora stabilire il dies a quo dal quale il termine di prescrizione inizia a decorrere.
Secondo il Giudice di prime cure, non avrebbe provveduto ad Parte_1
adempiere agli obblighi informativi omettendo di consegnare il foglio informativo analitico, in tal modo non sarebbe stato possibile per le sottoscrittrici conoscere la data di scadenza dei buoni fruttiferi.
Seguendo questa ricostruzione, le attrici sarebbero state messe in grado di esercitare il proprio diritto solo a seguito del rigetto dell'istanza di rimborso
(02/04/2020), pertanto, ai sensi dell'art. 2935 c.c., il termine di prescrizione decorrerebbe da tale data e non da quella della scadenza dei buoni . Per questo motivo la proposizione dell'azione di rimborso non sarebbe stata ancora prescritta.
Le argomentazioni utilizzate dal Giudice di Pace non appaiono condivisibili in ragione della particolare natura dei buoni fruttiferi postali.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, i buoni postali sono meri documenti di legittimazione: “sono quindi dei documenti che servono solo a identificare l'avente diritto alla prestazione: come tali, a norma dell'art. 2002 c.c., essi non sono soggetti alle norme dettate per i titoli di credito. Questo significa, in particolare, che ai buoni postali restano estranei i principi di autonomia causale, di incorporazione e di letteralità (con quel che ne discende sul piano delle eccezioni opponibili dall'avente diritto, regolamentate, per i titoli di credito, dall'art. 1993 c.c.): tant'è che è operante, rispetto ai buoni, il meccanismo di integrazione contrattuale previsto dall'art. 173
D.P.R. n. 156/1973 (v., Cass., n. 22619/2023 e successive conformi).
[…] In base all'art. 176 D.P.R. n. 156/1973, i buoni postali fruttiferi potevano essere riscossi entro la fine del trentesimo anno solare successivo a quello di emissione.
Dal 1 gennaio successivo, i buoni non riscossi cessavano di essere fruttiferi ed erano rimborsati a richiesta dell'avente diritto entro il termine di prescrizione di cinque anni.
L'articolo è stato abrogato dall'art. 7 D.Lgs. n. 284/1999, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti che dovevano stabilire nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali. Ulteriore disciplina si rinviene nell'art. 10, comma 2, D.Lgs. cit.
Pertanto, la normativa di riferimento per il decorso del termine di prescrizione si rinviene nell'assetto normativo complessivo al di là di quanto può essere annotato
4 sul titolo stesso o delle informazioni fornite o meno all'investitore (Cass., n.
23006/2023). La peculiarità del rapporto a valle dell'emissione dei BPF non consente di assimilare i documenti semplicemente alla raccolta del risparmio da parte di istituti bancari, ché, anzi, come di recente è stato osservato, "la natura giuridica delle come azienda autonoma dello Stato (sino al 1994) e poi come Pt_1
ente pubblico economico (fino al 1999) ha comportato, infatti, una innegabile eterogeneità dei buoni fruttiferi negoziati dalle POSTE rispetto agli Pt_1
strumenti finanziari offerti dal sistema bancario". Ed ancora è stato definitivamente chiarito che, benché facciano parte delle forme ordinarie del risparmio postale, essi sono assimilabili ai titoli del debito pubblico (Corte Cost., n. 508/1995), il che rende manifesto che la relativa disciplina è improntata ad imprescindibili esigenze di bilancio che al Governo spetta perseguire ed al Parlamento approvare, ai sensi dell'art. 81 Cost. (Corte Cost., n. 26/2020).
Ragione questa per cui non è revocabile in dubbio che la disciplina dei buoni postali fruttiferi risponda anche ad interessi generali che consentono di variare o integrare il contenuto dei documenti emessi senza ledere l'interesse del risparmio del sottoscrittore.
E' orientamento ormai consolidato che, data la peculiarità del rapporto tra Ente emittente e risparmiatore, la conoscenza del complessivo contenuto del documento, così come variato o integrato nel corso del rapporto, è affidata dal legislatore alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, senza cioè che sussistano obblighi informativi specifici a carico dell'Ente dalla cui osservanza dipenda la vincolatività del contenuto legislativamente integrato per il risparmiatore (Cass., Sez. U., n.
3963/2019)” (Cassazione civile sez. I, 20/12/2024 n.33631).
Nel caso di specie, le odierne appellate, nell'atto di citazione in primo grado, affermano espressamente che i buoni da loro sottoscritti appartenevano alla serie
“18R” emessa nel febbraio 2007 e danno atto altresì di conoscere il numero seriale degli stessi (161,162).
Tenuto conto del meccanismo di integrazione contrattuale di cui sopra, anche laddove non fosse stato consegnato il foglio informativo analitico, sussiste l'onere in capo al titolare di attivarsi per conoscere gli elementi di disciplina del rapporto non indicati nel documento di legittimazione, desumibili dal D.M. Ministero del Tesoro pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
5 Da quanto esposto si evince come le appellate fossero in grado di conoscere che la scadenza dei buoni fruttiferi era fissata in 18 mesi. Pertanto, l'assunto per cui le signore e avrebbero potuto esercitare il proprio diritto, ai sensi CP_1 CP_2 dell'art. 2935 c.c., solo a partire dal rigetto dell'istanza di rimborso (02/04/2020) è privo di fondamento ed il dies a quo da cui far decorrere il termine di prescrizione è il giorno della scadenza dei buoni fruttiferi.
I buoni sottoscritti sono stati emessi in data 22/07/2007, di conseguenza scadevano il 22/08/2008, giorno dal quale cominciava a decorrere il termine decennale di prescrizione dei diritti in capo alle titolari dei buoni fruttiferi.
Le attuali appellate, attrici nel giudizio di primo grado, chiedevano il rimborso solo in data 02/04/2020, ben oltre il suindicato termine di prescrizione.
Tutto ciò premesso, si deve accogliere l'appello proposto con integrale riforma della sentenza impugnata ed il rigetto delle domande proposte dalle signore e CP_1
in primo grado. CP_2
Essendo stato accolto integralmente l'appello proposto, la questione circa l'omessa pronuncia sulla domanda subordinata proposta da parte convenuta in primo grado, odierna appellante, risulta assorbita.
Circa le spese processuali del giudizio di appello
Le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Ai fini della determinazione del valore della controversia per la liquidazione delle spese di lite, si ricorda il seguente principio di diritto:
“Il cd. criterio del decisum e non del disputatum e', dunque, quello prescelto dal D.M. n.
140 del 2012, art. 5 (ed oggi dall'art. 5 D.M. 55/2014) nei giudizi di pagamento della prestazione oggetto di obbligazioni pecuniarie. Il disputatum costituisce quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio, laddove il decisum è il contenuto effettivo della decisione assunta dal giudice. Peraltro, ai fini dell'applicazione della previsione ora richiamata, si debba tenere conto della somma di cui alla domanda, allorché essa sia stata respinta, per la ragione sottesa secondo cui - ove si seguisse, alla lettera, il criterio del decisum previsto dall'art. 5 cit. - in tali cause il valore sarebbe matematicamente pari a zero, con conseguente mancata liquidazione di un compenso. Quindi, in caso di rigetto della domanda, nei giudizi per pagamento di somme o risarcimento di danni, il valore della controversia, ai fini della liquidazione degli onorari di avvocato a carico dell'attore soccombente, è quello corrispondente alla somma da quest'ultimo domandata, dovendosi
6 seguire soltanto il criterio del disputatum, senza che trovi applicazione il correttivo del decisum, onde il valore della controversia è quello corrispondente alla somma domandata dall'attore” (Cassazione civile sez. II, 24/03/2023, n.8449, Cassazione civile sez. III,
06/05/2022, n.14470, Cassazione civile sez. VI, 30/11/2022, n.35195).
In applicazione di detti principi, le spese processuali del primo grado, poste a carico delle appellate, in solido fra loro, da rifondere in favore dell'appellante, sono liquidate, ratione temporis, in applicazione del D.M. Giustizia 10 Marzo 2014, n. 55 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 – in G.U., Serie
Generale 02.04.2014, n. 77, entrato in vigore in data 03.04.2014), s.m.i., tra cui segnatamente il D.M. n. 147 del 13/08/2022, e delle allegate “Tabelle parametri forensi”, scaglione di valore da Euro 1.101 a Euro 5.000 (valore della causa: Euro 5.000,00 in relazione alla domanda proposta dalle attrici in primo grado) nei valori standard per tutte le fasi di giudizio.
In applicazione di detti principi, le spese processuali del grado di appello, poste a carico delle appellate, in solido fra loro, da rifondere in favore dell'appellante, sono liquidate, ratione temporis, in applicazione del D.M. Giustizia 10 Marzo 2014, n. 55 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n.
247 – in G.U., Serie Generale 02.04.2014, n. 77, entrato in vigore in data 03.04.2014),
s.m.i., tra cui segnatamente il D.M. n. 147 del 13/08/2022, e delle allegate “Tabelle parametri forensi”, scaglione di valore da Euro 1.101 a Euro 5.000 (valore della causa:
Euro 5.000,00 in relazione alla domanda proposta dalle attrici in primo grado) nei valori standard per tutte le fasi di giudizio, esclusa la fase di istruttoria/trattazione , in quanto non tenuta.
Il Contributo Unificato (C.U.) non costituisce oggetto di liquidazione giudiziale, ma ciò non esclude che la rifusione dello stesso sia dovuta dalle parti soccombenti e che il provvedimento giurisdizionale costituisca titolo esecutivo anche per tale spesa, trattandosi di obbligazione ex lege, in quanto tale: gravante sulla parte soccombente per effetto della stessa condanna alle spese;
avente un ammontare predeterminato per legge;
incontestabilmente documentata, quanto all'effettivo avvenuto esborso, all'interno del fascicolo stesso (Cass. Ordinanza n. 18828/2015, conforme a Ordinanza n. 21207/2013).
7 I medesimi principi trovano applicazione estensiva alle spese sostenute per marche.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Massa, Sezione civile unica, in composizione monocratica, nella persona del dr. Alessandro Pellegri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni contraria o diversa domanda, istanza, azione, eccezione, deduzione e difesa, decide ciò che segue:
1. ACCERTA e, per l'effetto, DICHIARA, in accoglimento dell'appello proposto da ed in conseguente riforma integrale della sentenza Pt_1 Parte_1 appellata, l'intervenuta prescrizione del diritto al rimborso dei buoni postali fruttiferi nn. 161 e 162 serie 18R sottoscritti da e Controparte_1 Controparte_2 2. DICHIARA TENUTE e, per l'effetto CONDANNA, in riforma della sentenza appellata, e in solido fra loro, al pagamento Controparte_1 Controparte_2 in favore di , delle spese legali del procedimento n. Parte_1
365/2022 R.G. Giudice di Pace di Carrara, che liquida in Euro 1.265,00, per compenso, oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso così liquidato, oltre I.V.A., se dovuta, e C.N.P.A., nelle rispettive misure di legge. 3. DICHIARA TENUTE e, per l'effetto CONDANNA, le appellate, Controparte_1 e in solido fra loro, al pagamento, in favore dell'appellante, Controparte_2
, delle spese legali del presente giudizio, che liquida in Euro Parte_1
1.701,00, per compenso, oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso, oltre I.V.A., se dovuta, e C.N.P.A., nelle rispettive misure di legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in data 04.06.2025.
Il GIUDICE MONOCRATICO
Dr. Alessandro PELLEGRI
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