TRIB
Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 28/10/2025, n. 348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 348 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 787/2025 R.G.V.G. promossa con ricorso per separazione consensuale dei coniugi, depositato da:
(C.F. , nato a [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
SO LM in via Pagano n. 95
e da
(C.F. ), nata a [...] il [...] ed ivi Parte_2 C.F._2 residente in [...], entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Piter
Tomasello, che li rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTI con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione senza termini, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del dì
17.09.2025.
OGGETTO: separazione consensuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che i ricorrenti hanno contratto matrimonio a SO LM il 20.06.1996, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 3, parte II, Serie A, dell'anno
1996; che dall'unione coniugale sono nati i figli (Ragusa, 16.05.1997) e (Ragusa, Per_1 Per_2
31.08.2000), entrambi maggiorenni ed economicamente indipendenti;
che le parti hanno addotto che l'unione coniugale ha subito un progressivo deterioramento, tale da comportare il venir meno dell'unione materiale e spirituale, che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che, pertanto, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 28.04.2025, le parti hanno congiuntamente richiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, alle seguenti condizioni:
1. autorizzare i coniugi a vivere separati e pronunciare la separazione personale dei coniugi;
2. assegnare la casa coniugale in comproprietà dei coniugi al sig. sita a Parte_1
SO LM in via Ignazio Pagano n.ri 95 e 97;
3. autorizzare la sig.ra a spostare la propria residenza a Ragusa in via Margani Parte_2
Nicosia n.2; che l'udienza di comparizione del dì 17.09.2025, su richiesta delle parti, è stata sostituita dal deposito di note scritte, e che le stesse vi hanno provveduto nei termini concessi, insistendo nella separazione e nella conferma delle superiori condizioni;
che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, atteso che la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151, primo comma, c.c.; che quanto contenuto negli accordi delle parti in ordine all'ex casa familiare in assenza di figli minori o maggiorenni non economicamente indipendenti e quanto nel contempo allo spostamento di residenza, non costituisce condizione della separazione, ma rientra nella piena disponibilità delle parti e il Tribunale si limita a prenderne atto. che, essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi e , che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio civile a SO LM in data 20.06.1996, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 3, parte II, Serie A, dell'anno 1996;
- Prende atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti;
- Nulla sulle spese.
- Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di SO LM perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge. Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 23.10.2025.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 787/2025 R.G.V.G. promossa con ricorso per separazione consensuale dei coniugi, depositato da:
(C.F. , nato a [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
SO LM in via Pagano n. 95
e da
(C.F. ), nata a [...] il [...] ed ivi Parte_2 C.F._2 residente in [...], entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Piter
Tomasello, che li rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTI con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione senza termini, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del dì
17.09.2025.
OGGETTO: separazione consensuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che i ricorrenti hanno contratto matrimonio a SO LM il 20.06.1996, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 3, parte II, Serie A, dell'anno
1996; che dall'unione coniugale sono nati i figli (Ragusa, 16.05.1997) e (Ragusa, Per_1 Per_2
31.08.2000), entrambi maggiorenni ed economicamente indipendenti;
che le parti hanno addotto che l'unione coniugale ha subito un progressivo deterioramento, tale da comportare il venir meno dell'unione materiale e spirituale, che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che, pertanto, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 28.04.2025, le parti hanno congiuntamente richiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, alle seguenti condizioni:
1. autorizzare i coniugi a vivere separati e pronunciare la separazione personale dei coniugi;
2. assegnare la casa coniugale in comproprietà dei coniugi al sig. sita a Parte_1
SO LM in via Ignazio Pagano n.ri 95 e 97;
3. autorizzare la sig.ra a spostare la propria residenza a Ragusa in via Margani Parte_2
Nicosia n.2; che l'udienza di comparizione del dì 17.09.2025, su richiesta delle parti, è stata sostituita dal deposito di note scritte, e che le stesse vi hanno provveduto nei termini concessi, insistendo nella separazione e nella conferma delle superiori condizioni;
che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, atteso che la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151, primo comma, c.c.; che quanto contenuto negli accordi delle parti in ordine all'ex casa familiare in assenza di figli minori o maggiorenni non economicamente indipendenti e quanto nel contempo allo spostamento di residenza, non costituisce condizione della separazione, ma rientra nella piena disponibilità delle parti e il Tribunale si limita a prenderne atto. che, essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi e , che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio civile a SO LM in data 20.06.1996, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 3, parte II, Serie A, dell'anno 1996;
- Prende atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti;
- Nulla sulle spese.
- Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di SO LM perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge. Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 23.10.2025.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti