Articolo 1 della Legge 25 luglio 1997, n. 243
Articolo 2
Versione
13 agosto 1997
Art. 1. 1. Il termine per l'ultimazione dei lavori della commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi, previsto dall' articolo 2 della legge 23 dicembre 1992, n. 499 , come da ultimo prorogato dall' articolo 1 della legge 20 dicembre 1996, n. 646 , e' ulteriormente prorogato fino alla conclusione della XIII legislatura.


Avvertenza:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.


Nota all'art. 1:
- Il termine contenuto nell' art. 2 della legge 23 dicembre 1992, n. 499 (Ricostituzione della commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi, di cui alla legge 17 maggio 1988, n. 172 , e successive modificazioni), come da ultimo prorogato dall' articolo 1 della legge 20 dicembre 1996, n. 646 , e' il seguente:
"Art. 2. - 1. La commissione deve ultimare i suoi lavori entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge".
Entrata in vigore il 13 agosto 1997