Art. 2.
Per le operazioni di cui all'articolo precedente, le Sezioni e il Credito industriale sardo sono ammessi al finanziamento dell'Istituto centrale per il credito a medio termine a favore di medie e piccole industrie (medio credito), secondo le norme di cui al capo V della legge 25 luglio 1952, n. 949 .
Il finanziamento puo' avere luogo anche attraverso l'assunzione, da parte dell'Istituto centrale, di serie speciali di obbligazioni che le Sezioni potranno emettere fino al limite di lire quattro miliardi per la Banca nazionale del lavoro, quattro miliardi per il Banco di Napoli, due miliardi per il Banco di Sicilia e uno per il Credito industriale sardo. La emissione delle obbligazioni e' autorizzata e le relative condizioni sono stabilite con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.
Per le operazioni di cui all'articolo precedente, le Sezioni e il Credito industriale sardo sono ammessi al finanziamento dell'Istituto centrale per il credito a medio termine a favore di medie e piccole industrie (medio credito), secondo le norme di cui al capo V della legge 25 luglio 1952, n. 949 .
Il finanziamento puo' avere luogo anche attraverso l'assunzione, da parte dell'Istituto centrale, di serie speciali di obbligazioni che le Sezioni potranno emettere fino al limite di lire quattro miliardi per la Banca nazionale del lavoro, quattro miliardi per il Banco di Napoli, due miliardi per il Banco di Sicilia e uno per il Credito industriale sardo. La emissione delle obbligazioni e' autorizzata e le relative condizioni sono stabilite con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.