Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 17 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. di Appello per la Sicilia, sentenza 17/03/2026, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione di Appello per la Sicilia |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano La Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale d’Appello per la Regione Siciliana composta dai signori magistrati:
dott. Vincenzo Lo Presti Presidente dott. SE Colavecchio Consigliere relatore dott. Marco Smiroldo Consigliere dott. RA Albo Consigliere dott.ssa Giuseppa Cernigliaro Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA N. 10/A/2026 nel giudizio di appello in materia di responsabilità amministrativa iscritto al n. 7041 del registro di segreteria, depositato in data 13/11/2025, promosso da
- Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Siciliana in persona del procuratore regionale pro tempore;
contro
- EL SE, nato a [...], il [...], rappresentato e difeso dall’avv. RA SA, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Salemi, via Guglielmo Marconi n. 15, con domicilio digitale salvofrancesco@pec.ordineavvocatimarsala.it;
nonché nei confronti di
- Società agricola semplice CI O” in persona del legale
rappresentante pro tempore;
- MM NI, nato a [...] il [...];
- RD NG SE, nato in [...] il [...],
rappresentato e difeso dall’avv. LO TA, giusta procura in atti, con domicilio digitale avvocatopaolostarvaggi@pec.giuffre.it;
- OM LO, nato ad [...] il [...];
avverso la sentenza n. 171 del 2025, emessa dalla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Siciliana e depositata in data 10/6/2025.
Letti gli atti ed i documenti di causa.
Uditi, nella pubblica udienza del 5/3/2026, il pubblico ministero dott.ssa RI TT Carlotti, vice procuratore generale, e l’avv. RA SA per IT SE.
Ritenuto in
FATTO
1. La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Siciliana, con atto di citazione depositato in segreteria in data 18/4/2024 e ritualmente notificato, a seguito di segnalazione contenuta nella nota prot. n. 278/3-3 del 14/8/2019 della Sezione di polizia giudiziaria dei Carabinieri, Unità tutela forestale, ambientale ed agroalimentare, presso la Procura della repubblica del Tribunale di Enna, conveniva in giudizio la società agricola semplice CI O” in persona del legale rappresentante pro tempore MM NO, quest’ultimo anche in proprio, EL SE, RD NG SE e OM LO, operatori del C.A.A.
C.A.N.A.P.A. Trapani 005 di Salemi, il primo anche responsabile dello stesso, per sentirli condannare, in solido, al pagamento, in favore dell’A.G.E.A., della somma di euro 121.964,51, corrispondente all’importo degli aiuti comunitari indebitamente erogati per la campagna 2014, oltre rivalutazione ed interessi legali, nonché al pagamento delle spese di giudizio, queste ultime in favore dello Stato.
Articolati i fatti di causa, come compendiati nell’atto di citazione.
1.1. La società semplice CI O”, di cui facevano parte l’amministratore MM NI e il socio MM Salvatore, presentava:
- la domanda unica di pagamento n. 40809346204 del 30/5/2014, di modifica, ai sensi degli articoli 14 e 25 del regolamento CE n.
1122/2009 del 30/11/2009, di una domanda precedente, abbinata alla scheda di validazione n. 40361308527, di pari data, nella quale veniva dichiarata la conduzione di terreni per ha 706,72 (corrispondenti a 88 particelle), ubicati nei comuni di Enna, Castroreale, AR, NO CA e PI; la predetta domanda “risultava inserita nel portale SIAN con le credenziali assegnate all’operatore C.A.A.”
RD NG SE, mentre il fascicolo “veniva rilasciato” dal responsabile IT SE;
- la domanda unica di pagamento n. 40809567171 del 30/12/2014, di modifica, ai sensi dell’articolo 73 del regolamento CE n. 1122/2009 del 30/11/2009, di quella precedente, abbinata alla scheda di validazione n. 40362149748, nella quale veniva dichiarata la conduzione di terreni per ha 706,72 (corrispondenti a 88 particelle), ubicati nei comuni di Enna, Castroreale, AR, NO CA e PI; la predetta domanda “risultava inserita nel portale SIAN con le credenziali assegnate all’operatore C.A.A.” OM LO, mentre il fascicolo
“veniva rilasciato” dal responsabile IT SE.
1.2. Dagli accertamenti istruttori condotti dalla polizia giudiziaria, a seguito dei quali era stata avviata l’azione penale da parte della Procura della repubblica presso il Tribunale di Enna, emergevano numerose irregolarità, contestate nell’atto di citazione.
1.2.1. Nella domanda n. 40809346204, nel quadro D2 e nella sezione I, punto 4 “informazioni specifiche relative ai pascoli permanenti”, era barrata la casella relativa alla dichiarazione di mancato pascolamento a causa di forza maggiore legata alla condizione di epizoozia.
Tale circostanza non risultava veritiera in quanto il Dipartimento veterinario di Enna, con nota prot. n. 5594 del 4/3/2016, dichiarava che la società semplice in questione non era stata destinataria, nel 2014 e neanche successivamente, di alcun provvedimento sanitario di restrizione della movimentazione dell’allevamento.
1.2.2. Le domande di aiuto erano anche carenti in ordine ai titoli giustificativi dei terreni ivi inseriti.
In particolare, i titoli ricevuti il 27/3/2014 (n. 341 per un valore di euro 84.987,79), il 10/5/2014 (n. 88 per un valore di euro 47.976,00) e l’11/5/2015 (n. 3 per un valore di euro 914,85), non rinvenuti nel fascicolo aziendale e registrati al portale SIAN con le credenziali assegnate a OM, “risultavano assegnati dalla Riserva Nazionale ed essere il provento di truffa e falso a danno dell’AGEA” (procedimenti penali n. 2718/2015, n. 2849/2015, n. 2714/2015).
Poi, “dalla consultazione della banca dati messa a disposizione dell’Agenzia delle Entrate non risultava alcuna registrazione relativa al passaggio titoli effettuata da pare della società semplice RA O”.
1.2.3. Inoltre, nelle domande di pagamento e nelle schede di validazione erano dichiarati “in altra forma” la conduzione di 706,72 ettari di terreni corrispondenti a 88 particelle site nei comuni di Enna, Castroreale, AR, NO CA e PI.
A seguito dei controlli effettuati emergeva che il Comune di NO CA, intestatario di terreni per ha 335,87 (foglio 7, particelle 1-2-4-9-10-12-17), con nota prot. n. 1760 del 18/03/2016, dichiarava di non avere rilasciato alcuna concessione per i terreni in questione alla società agricola semplice CI O”.
Tale superficie costituiva “il 47.85% della superficie aziendale dichiarata in domanda, di gran lunga superiore ai limiti di previsti dalla normativa comunitaria e, per ciò stesso, sufficiente a rendere indebito l’intero contributo erogato”.
1.2.4. In ultimo, alcuni terreni indicati nelle domande, di proprietà demaniale, risultavano concessi non alla ditta CI O” bensì ad altre società facenti capo al sig. MM NI e/o a suoi familiari e, pertanto, non potevano essere utilizzati per ottenere i contributi comunitari (circolare AGEA ACIU.2012.227 del 17/5/2012).
In particolare:
- il Comune di Messina, Ufficio servizio per il territorio, con nota prot.
n. 2166 del 10/06/2016, comunicava che nell’anno 2013/2014 i terreni censiti al catasto al foglio 56, particelle 14-15 (per una superficie complessiva di ha 37.41) e foglio 57, particelle 4-7-14-17-19, (per una superficie complessiva di ha. 112.19), in agro del Comune di Castroreale, risultavano concessi a IA IN NA, MM NI e RI NO;
- il Comune di Enna, Ufficio servizio per il territorio, con nota prot. n.
3665 del 19/4/2016, comunicava che i terreni censiti al catasto al foglio 242, particelle 110-146, in agro del Comune di Enna, al foglio 6, particelle-5-6-7-8-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-2564-6869-74-80-81-85-86-89-95-96-99-104-105-113-114-115-119-121-122123-124, e foglio 5, particelle 31-17-18-21-25-31-32-33-34-38-39-4142-4350-51, in agro del Comune di PI, risultavano concessi alla ditta “L’Agrilano di MM NI e TO.
1.3. Per il pubblico ministero i fatti sopra esposti (sub 1.2.3. e 1.2.4.) integravano la fattispecie delle dichiarazioni eccessive intenzionali di cui all’articolo 53 del regolamento CE n. 796/2004 del 21/4/20024, come modificato dall’articolo 1, paragrafo 20, del regolamento CE n. 972/2007 del 20/8/2007, successivamente riprodotto nell’articolo 60 del regolamento CE n. 1122/2009 del 30/11/2009, con conseguente perdita dell’intero regime di aiuto.
1.4. Un ruolo determinante nell’illecito ottenimento dei contributi pubblici in questione era stato svolto sia dagli operatori del C.A.A.,
RD NG SE e OM LO, sia dal responsabile,
IT SE.
In particolare, quest’ultimo, secondo le contestazioni attoree,
“ha svolto la propria attività di validazione ed invio della domanda unica di pagamento senza svolgere alcun tipo di accertamento, controllo e riscontro riguardo al possesso in capo al richiedente di titoli validi per ottenere l’aiuto, né avuto riguardo alla sussistenza delle cause di forza maggiore (epizoozia) come detto precedentemente, disattendendo così gli obblighi imposti dalla normativa vigente in materia, ivi incluso quello della tenuta dei fascicoli cartacei”; inoltre, l’avere ceduto la sua password ad altri, come dallo stesso sostenuto nelle deduzioni difensive, aggravava la sua posizione, “mentre nessuna rilevanza può assumere l’affermazione relativa alla non conoscenza dell’operatore e del destinatario del contributo”.
Parimenti, sempre secondo la ricostruzione attorea, “le condotte dei due operatori, che hanno inserito al portale SIAN le due Domande uniche di Pagamento per il 2014 (la DUP n. 40809346204 RD NG SE, la DUP n. 40809567171 OM LO) risultano in totale contrasto con i chiari e specifici obblighi sugli stessi incombenti”,
in quanto “non è dubitabile che tra i compiti specifici del CAA, al di là della mera raccolta ed immissione dei dati, vi sia quello di verificare la legittimità dei titoli presentati, ossia di controllare la veridicità, regolarità e conformità della documentazione prodotta con la normativa comunitaria e nazionale applicabile (cfr. in tal senso esplicitamente Corte Conti, Sez. Molise, sent. n. 61/2015)”.
1.5. A tutti i convenuti era addebitata una condotta dolosa nella commissione dell’illecito erariale, con occultamento doloso, “essendo evidente che le condotte fraudolente consistite nell’inoltrare all’AGEA la domanda per la concessione del contributo, basata su false dichiarazioni in ordine alla disponibilità di appezzamenti di terreno, allo stato di epizoozia sono di per sé finalizzate ed idonee non soltanto a trarre in errore l’Amministrazione erogatrice dei contributi ma anche ad impedire o, perlomeno, a rendere assai difficoltosa l’individuazione del danno arrecato alle pubbliche finanze”’.
1.6. In ultimo, il pubblico ministero esaminava e contestava analiticamente le deduzioni difensive pervenute dagli interessati.
2. La locale Sezione giurisdizionale di primo grado, dopo avere espletato attività istruttoria con l’ordinanza n. 152 del 2024, emetteva la sentenza n. 171 del 2025, in questa sede impugnata.
2.1. Il collegio, dichiarata la contumacia di RD NG SE e OM LO, respingeva l’eccezione di prescrizione sollevata da IT e MM poiché riteneva che il cui dies a quo dovesse essere ancorato al 14/8/2019, data della relazione informativa della polizia giudiziaria, stante l’occultamento doloso del danno.
2.2. I giudici, nel merito, dopo avere richiamato la normativa di riferimento, in particolare l’articolo 75 del d.P.R. n. 28 dicembre 2000, n. 445, e l’articolo 3, comma 1, della legge 23 dicembre 1986, n. 898, si soffermavano sui terreni siti nel comune di NO CA e sulla dichiarazione di restrizione del pascolo; conseguentemente, ritenevano, stante la sussistenza delle suddette dichiarazioni non veritiere, che la domanda della procura fosse da accogliere nei confronti della società semplice CI O” e del suo legale rappresentante MM NI, nonché nei confronti degli operatori del C.A.A. RD NG SE e OM LO, i quali avevano volontariamente “trasgredito i loro doveri e strumentalizzato il proprio ruolo al fine di ottenere un contributo in assenza dei presupposti legittimanti”.
2.3. La Sezione territoriale, invece, respingeva la domanda nei confronti di IT SE, responsabile del C.A.A.; all’uopo, dopo avere premesso che nell’invito a dedurre il pubblico ministero aveva contestato una condotta artificiosa causativa del danno, di cui avrebbe dovuto rispondere in solido con il percettore del finanziamento,
“concretizzatasi nella deliberata inosservanza dei compiti intestategli dall’art. 3 bis, comma 3, del D.lgs. n. 165/1999 e dall’art. 2, comma 2, del DM 27.3.2008 Mi.P.A.A.F.”, nell’atto di citazione, pur mantenendo l’imputazione dolosa, nella condotta includeva anche l’elemento della cessione della password al responsabile nazionale (che l’avrebbe utilizzata illecitamente a sua insaputa), con aggravamento della sua posizione processuale.
Il collegio, dunque, riteneva che IT dovesse essere prosciolto “dall’addebito di aver volontariamente contribuito alla produzione del danno poiché […] non è stato offerto alcun supporto probatorio circa la sussistenza della sua asserita consapevolezza e volontà di agevolare l’altrui condotta illecita (cfr. la sentenza n.
1045/2024 della I Sezione Penale della Corte d’Appello di Messina, al punto 9 relativo alla “questione del ruolo dei CAA e il concorso degli operatori nei reati contestati”)” in quanto, dalla documentazione contenuta nel fascicolo, “non si faceva menzione di eventuali rapporti intercorrenti fra i convenuti, non risultando gli stessi comprovati né da intercettazioni né da altri elementi, quali legami familiari o passaggi di denaro non spiegabili in termini di transazioni illecite”.
Inoltre, al collegio era preclusa la possibilità di “una valutazione dell’eventuale scostamento dagli standard di diligenza che il convenuto era tenuto a osservare, e che, cedendo le credenziali, potrebbe aver violato, ritenendosi di dover dare continuità al consolidato orientamento di questa Sezione che impedisce di mutare ex officio il titolo di imputazione dell’addebito e di ricercare gli estremi della colpa grave in capo a soggetti convenuti in relazione ad asserite condotte SE (cfr., ex pluribus, la sentenza n. 225/2024)”.
3. La Procura regionale, con l’atto di appello depositato in data 13/11/2025, impugnava la predetta sentenza limitatamente alla posizione di IT SE e chiedeva l’accoglimento della domanda risarcitoria formulata nei confronti di quest’ultimo.
3.1 L’appellante sottolineava che all’esito dell’ordinanza istruttoria n. 152 del 2024, era stato confermato che le domande uniche n. 40809567171 e n. 40809346204 erano state acquisite sottoscritte e protocollate dal responsabile del C.A.A., con l’utenza GBELLITTI, mentre le scheda di validazione n. 40362149748 e n. 40361308527 erano state acquisite, sottoscritte e protocollate, rispettivamente, dagli operatori RD NG e OM, con le utenze TE e OM; conseguentemente, erano irrilevanti “le argomentazioni circa la sussistenza della sua asserita consapevolezza e volontà di agevolare l’altrui condotta illecita”.
La condotta dell’appellato, poi, risultava aggravata dalle modalità di gestione della password poiché “l’affidamento delle credenziali a soggetti diversi integra, comunque, una condotta connotata da un gravissimo disvalore che non può non riflettersi nella valutazione dell’elemento soggettivo fino a integrare il dolo in senso civilistico”.
La Procura regionale aggiungeva che la fattispecie oggetto del giudizio era estranea al cosiddetto “scudo erariale”, introdotto dall’articolo 21, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito nella legge 2 luglio 2025, n.100, con conseguente
“irrilevanza delle doglianze fondate sull’asserita non conoscenza dell’operatore e del destinatario del contributo”.
4.2. In via subordinata, l’attore pubblico riteneva che la sentenza impugnata fosse erronea per non avere affermato la responsabilità di IT “per colpa grave in via sussidiaria”.
Infatti, il giudice poteva procedere ad una diversa qualificazione dei fatti, anche sotto il profilo dell’imputazione soggettiva, senza violare il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ovvero quello del giusto processo in quanto il dolo conteneva in sé anche la colpa grave; conseguentemente, l’elemento soggettivo dell’illecito doveva ritenersi liberamente valutabile dal giudice, a prescindere dalla prospettazione fornita nell’atto di citazione.
Nella fattispecie oggetto di giudizio, dunque, sussistevano tutti gli elementi per affermare la responsabilità dell’appellato “per colpa grave e in via sussidiaria, in ragione del totale disinteresse degli obblighi di custodia delle proprie credenziali e dalla normale diligenza che lo stesso avrebbe dovuto mantenere”.
In ultimo, riteneva che, nell’ipotesi di concorso di una condotta connotata da colpa grave con una dolosa, l’occultamento doloso del danno doveva considerarsi “situazione rilevante non tanto soggettivamente (in relazione ad una condotta occultatrice posta in essere dal debitore), ma obiettivamente ed in relazione all’impossibilità per l’amministrazione di conoscere il danno e, quindi, di azionarlo in giudizio ex art. 2935 c.c.”; conseguentemente, il dies a quo della prescrizione nel caso di occultamento doloso del danno doveva ritersi decorrente dalla data della sua scoperta anche per colui che aveva concorso colposamente con una condotta dolosa altrui.
5. IT SE, avvalendosi del patrocinio dell’avv.
RA SA, depositava, in data 31/1/2026, memoria di costituzione.
5.1. In via di fatto, l’appellato precisava che RD NG SE e OM LO non prestavano la loro attività lavorativa presso il CAA CANAPA 005 Trapani di Salemi, di cui era il responsabile, ma presso un altro centro di Enna, al quale MM NO si era rivolto e presso il quale era stata rinvenuta e sequestrata tutta la documentazione; inoltre, il Tribunale di Palermo aveva sospeso l’ordinanza ingiunzione emessa dall’AGEA a suo carico, per lo stesso importo oggetto di causa, e aveva rinviato per discussione all’udienza del 26/6/2026.
5.2. Ciò premesso, l’appellato ribadiva quanto dedotto ed eccepito nel giudizio di primo grado.
5.2.1. “Inammissibilità dell’elemento soggettivo, inesistenza del dolo e mancanza del nesso di causalità tra la condotta […] ed il danno erariale subito da AGEA”.
All’uopo, sosteneva che il giudice non poteva mutare l’elemento soggettivo della contestazione da dolo a colpa grave, trattandosi di elemento costitutivo dell’illecito erariale, pena la violazione del principio del giusto processo e del diritto di difesa, come sancito dalla giurisprudenza contabile (Sezione Publia n. 133 del 2023 e questa Sezione n. 225 del 2024); del resto, la Procura, a fronte dell’assenza di elementi di prova circa la ricorrenza dell’elemento soggettivo del dolo, così come sostenuto nella sentenza impugnata (per mancanza di consapevolezza dell’uso illecito delle credenziali da parte di altri, di rapporti con gli altri soggetti coinvolti nella vicenda, di accordi collusi e di vantaggi patrimoniali), cercava di supplirvi sostituendo “all’evidente carenza probatoria una valutazione meramente congetturale (fondata sulla cessione delle credenziali/username e password) e su un preteso dolo civilistico ricavato ex post”.
Il sig. IT sosteneva, dunque, che contrariamente a quanto contestato dalla Procura, non aveva mai istruito, validato e inviato le domande uniche di pagamento poiché queste si trovavano presso il CAA di Enna bassa; aggiungeva che “(nel 2013), vista la richiesta
(telefonica) del direttore nazionale del CAA, aveva dato la sua disponibilità (in buona fede) solo per provvedere al caricamento di alcuni fascicoli aziendali di Enna presso il CAA di Salemi”, senza conoscere i soggetti coinvolti in tale vicenda; “successivamente, però, non riceveva alcuna comunicazione ufficiale dal CAA nazionale di tale trasferimento (agli atti non vi è una autorizzazione o un documento firmato […]), per cui gli operatori di Enna (RD e OM) hanno continuato, con le loro credenziali SIAN, ad istruire la pratica
(compilare tutti i campi, caricare gli allegati, ecc.) e successivamente, nel rispetto della procedura, avrebbero dovuto far sottoscrivere la domanda anche al beneficiario, per poi inviare tutta la documentazione
(in originale) presso il CAA di Salemi, che avrebbe, infine, dovuto provvedere ad un controllo formale prima di procedere all’invio (c.d.
validazione) sul portale SIAN”; le domande rivenute e prodotte nel fascicolo processuale, invece, erano prive del timbro del CAA di Salemi e della sottoscrizione autografa dell’operatore e sua, quale responsabile del C.A.A.
Per l’appellato l’assenza di un proprio ruolo nella vicenda in esame poteva essere anche dedotta dall’ordinanza dell’11/9/2019 del Tribunale del riesame di Enna che aveva annullato il decreto di sequestro di somme di denaro, disponendone la restituzione. La sua responsabilità, dunque, era stata ritenuta sussistente dalla Procura contabile esclusivamente per il ruolo apicale ricoperto, senza che fosse stato verificato, come si poteva leggere nella citata ordinanza, chi avesse materialmente validato le domande uniche di pagamento; del resto, nessuna omissione di controllo poteva essergli addebitata dal momento che neanche il fascicolo cartaceo era stato trasmesso.
La sua estraneità alla vicenda era desumibile anche dalla nota UNICAA prot. n. 12035/19 dell’8/11/2019, secondo cui il portale SIAN, per la campagna 2013, “tramite un’unica utenza CAA (anche quella di semplice operatore), consentiva la validazione del fascicolo aziendale, con contestuale creazione della scheda di validazione e la gestione di tutte le fasi di presentazione della domanda unica (compilazione, stampa e rilascio)”; in altri termini, il sistema generava la scheda di validazione e l’attribuiva automaticamente al responsabile del C.A.A.,
anche se poi la pratica “veniva istruita, validata ed inviata dall’operatore con le sue credenziali!”; tanto era vero che nelle domande uniche di pagamento oggetto mancava la sua sottoscrizione e/o il timbro del C.A.A. di Salemi.
Inoltre, all’esito dell’ordinanza istruttoria n. 152 del 2004 della Sezione di primo grado risultava, leggendo la relazione AGEA prot. n.
0097340 del 23/12/2024, che le schede di validazione delle due domande di pagamento erano state acquisite e inviate dagli operatori C.A.A. OM e RD, ovverosia il contrario di quanto contestato dalla Procura; del resto, nessun accertamento era stato effettuato per risalire all’indirizzo ID dal quale le domande erano state validate ed inviate.
Sosteneva, dunque, di essere stato raggirato, tanto da avere presentato il 20/2/2017, allorché era stato sentito dai Carabinieri che lo notiziavano della truffa posta in essere, apposita denuncia anche contro il responsabile nazionale del C.A.A.
Inoltre, “la presunta cessione della password non ha inciso causalmente sul danno: AGEA e il CAA nazionale avevano poteri di controllo autonomi (avrebbero potuto e dovuto verificare le numerose anomalie presenti nelle D.U.P. targate RD prima di liquidarle)”.
Infine, il sistema di sicurezza delle credenziali di acceso al SIAN al tempo dei fatti commessi non era sicuro, tanto che non vi era alcuna regolamentazione in materia di policy, come evincibile dai chiarimenti forniti dall’AGEA all’esito dell’ordinanza istruttoria n. 152 del 2004.
5.2.3. “Intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno (erariale) ai sensi dell’art. 1, comma 2, L. 14 gennaio 1994, n.
20”.
L’appellato sosteneva che l’AGEA era venuta a conoscenza del danno “già a partire dall’anno successivo a quello in cui la società AC RA aveva fatto richiesta per ottenere i contributi comunitari”, con la conseguenza che già nell’anno 2020 l’illecito erariale era prescritto, in quanto MM NI, così come se stesso, era stato iscritto nel registro degli indagati nel 2015 (R.G.N.R.
n. 2674/2015 e n. 2698/2015); l’AGEA, infatti, aveva comunicato di essere stata vittima di una truffa in quell’anno, tanto da essere individuata quale persona offesa nell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare di cui al procedimento n. 2674/15 R.G.N.R.
Inoltre, ribadiva di avere presentato denuncia nei confronti di RD NG, OM LO e del responsabile nazionale del C.A.A. in data 20/2/2017 e, pertanto, “con la presentazione della querela l’Autorità è stata, nuovamente, messa a conoscenza dei fatti per cui oggi è processo”.
Contestava, poi, che vi fosse stato occultamento doloso del danno, non avendo avuto alcun ruolo attivo nella vicenda, “se non quello di essere stato utilizzato, a sua insaputa, per perpetrare il disegno criminoso di altri soggetti”.
5.2.4. “Sulla prescrizione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo I, del Regolamento Europeo n. 2988/95”.
L’appellato sosteneva che l’illecito oggetto di causa aveva leso il bilancio comunitario, non quello dello Stato italiano, con la conseguenza che il termine di prescrizione era quello indicato nella suddetta normativa, fissato in quattro anni, e il cui dies a quo doveva ritenersi coincidente con la realizzazione dell’irregolarità: tenuto conto che il presunto omesso controllo si era verificato nel 2014, l’azione di risarcimento intrapresa dalla Procura era irrimediabilmente prescritta nel 2018.
5.3. In conclusione, l’appellato chiedeva:
- in via preliminare di ritenere e dichiarare l’inammissibilità e/o improcedibilità dell’appello per “immutabilità dell’elemento soggettivo già contestato, nonché per la carenza di elementi di prova”;
- sempre in via preliminare, di dichiarare l’intervenuta prescrizione dell’azione erariale;
- nel merito, il rigetto dell’appello, con conferma integrale della sentenza impugnata;
- in via subordinata, di graduare e ridurre la responsabilità “in funzione del ruolo avuto nella vicenda e del minore apporto causale”
6. RD GN SE, avvalendosi del patrocinio dell’avv.
LO TA, nella memoria di costituzione depositata in data 25/2/2026, contestava “in fatto e in diritto tutto quanto ex adverso dedotto” e chiedeva “la conferma della sentenza” impugnata, senza svolgere alcuna ulteriore argomentazione difensiva.
7. All’udienza del 5/3/2026, le parti discutevano la causa e reiteravano le conclusioni contenute nei rispettivi scritti.
Considerato in
DIRITTO
1. Il collegio di primo grado, nella sentenza n. 171 del 2025, in questa sede impugnata, dopo avere rigettato l’eccezione di prescrizione, ha assolto IT SE “dall’addebito di avere volontariamente contribuito alla produzione del danno poiché […] non è stato offerto alcun supporto probatorio circa la sussistenza della sua asserita consapevolezza e volontà di agevolare l’altrui condotta illecita”; ha, altresì, puntualizzato che, quanto agli standard di diligenza che il predetto era tenuto ad osservare circa la cessione delle sue credenziali ad altri, non fosse possibile “mutare ex officio il titolo di imputazione dell’addebito e ricercare gli estremi della colpa grave in capo a soggetti convenuti in relazione ad asserire condotte SE”.
La Procura regionale ha impugnato la predetta sentenza, chiedendone la riforma, poiché la condotta di IT sarebbe stata caratterizzata da dolo e sarebbe stata aggravata dalla cessione delle credenziali di accesso al sistema informatico a terzi; in subordine, ha lamentato che il giudice di prime cure non avrebbe provveduto d’ufficio alla modifica dell’elemento soggettivo, da dolo a colpa grave, con condanna al risarcimento dell’illecito erariale in via sussidiaria.
IT GI, confutando i motivi di impugnazione, ha eccepito “l’inammissibilità e/o improcedibilità dell’appello per immutabilità dell’elemento soggettivo già contestato, nonché per carenza di elementi di prova”; ha, poi, eccepito, l’intervenuta prescrizione dell’azione di responsabilità; nel merito, ha chiesto la conferma integrale della sentenza impugnata e, in via subordinata, la riduzione della sua responsabilità.
2. Innanzitutto, è necessario esaminare l’eccezione di prescrizione riproposta in questa sede da IT nella memoria di costituzione in quanto trattasi di questione preliminare di merito.
Il collegio ritiene che su tale punto, essendovi stata una pronuncia del giudice di primo grado che ha rigettato l’eccezione di prescrizione, la parte è rimasta soccombente, con la conseguenza che, al fine di impedire la formazione del giudicato, sarebbe stato necessario l’appello incidentale, ai sensi dell’articolo 184 del codice di giustizia contabile, non essendo sufficiente la mera riproposizione, ai sensi dell’articolo 195 dello stesso codice, dell’eccezione in questione nella memoria di costituzione; ciò diversamente da quanto avviene per le eccezioni non espressamente esaminate nella sentenza impugnata, sulle quali non si forma alcun giudicato, neanche implicito, poiché rimaste assorbite dal tipo di pronuncia adottata, che possono essere riproposte nella memoria di costituzione.
In conclusione, l’eccezione di prescrizione deve essere dichiarata inammissibile, essendo la sentenza n. 171 del 2025 passata in giudicato sul punto per mancata impugnazione con appello incidentale.
2. Occorre adesso esaminare il primo motivo di appello del pubblico ministero incentrato sulla ricorrenza dell’elemento soggettivo del dolo nella condotta posta in essere da IT.
2.1. La locale Sezione territoriale, in primo luogo, ha ritenuto che, all’esito dell’ordinanza istruttoria n. 152 del 2024, sarebbe emersa
“la significatività del ruolo dello RD NG e del OM nella predisposizione delle schede di validazione”, tanto da condannarli al risarcimento del danno erariale in accoglimento della domanda attorea;
poi, ha sostenuto che non sarebbe stata provata la consapevolezza di IT di agevolare l’altrui condotta criminosa, mancando elementi dai quali desumere eventuali rapporti illeciti intercorrenti tra i convenuti giacché non vi erano intercettazioni, passaggi di denaro e legami familiari “non spiegabili in termini di transazioni lecite”.
2.2. A fronte di tali conclusioni, nell’atto di appello si pone l’attenzione sulla circostanza, emergente dall’ordinanza istruttoria n.
152 del 2024, che le domande uniche di pagamento n. 40809567171 e n. 40809346204 sono state “acquisite sottoscritte e protocollate dal responsabile del CAA, con l’utenza GBELLITTI, mentre le schede di validazione n. 402621149748 e n. 40361308527 erano state acquisite, sottoscritte e protocollate rispettivamente dagli operatore RD NG e OM, con le utenze TE e BELLOMO”;
si aggiunge, poi, che il “modus operandi” di IT risulta “aggravato dalle modalità di gestione della password”, modalità integrante “il dolo in senso civilistico”.
Orbene, l’appello, a parere di questo collegio decidente, non supera e non contrasta efficacemente le statuizioni cui è giunto il giudice di primo grado circa la mancanza di prova dell’elemento soggettivo del dolo, il quale non può essere ritenuto esistente in re ipsa né può rilevare, ai fini della condanna, il dolo civilistico poiché l’elemento soggettivo dell’illecito contabile è regolato dall’articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
2.3. Inoltre, dagli atti di causa emergono ulteriori elementi, richiamati sia nella sentenza impugnata sia dalla difesa dell’appellato, che supportano le conclusioni del giudice di primo grado circa la mancanza di prova dell’elemento soggettivo del dolo:
- i fascicoli cartacei, il cui obbligo di formazione e tenuta da parte di ogni C.A.A. è espressamente previsto dall’articolo 9 del d.P.R. 1 dicembre 1999, n. 503, in armonia con quanto stabilito dal regolamento
(CE) 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009, non sono stati rinvenuti presso il C.A.A. di Salemi, il cui responsabile era IT, ma presso altro C.A.A., ovverosia quello di Enna, sito in via Della Rinascita n. 144, come emerge dalla nota prot. n. 278/3-3 del 14/8/2019 della Sezione di polizia giudiziaria dei Carabinieri, Unità tutela forestale, ambientale ed agroalimentare, presso la Procura della repubblica del Tribunale di Enna;
- le domande di pagamento n. 40809567171 e n. 40809346204, rinvenute nel fascicolo cartaceo e riversate in quello processuale, sono prive, in contrasto con quanto previsto dalla suddetta normativa di settore e con quanto in esse espressamente indicato, del timbro del C.A.A. e della sottoscrizione autografa del responsabile, IT;
- le suddette domande sono state, semplicemente, acquisite e protocollate con l’utenza di IT, mentre le schede di validazione n.
402621149748 e n. 40361308527 sono state acquisite, sottoscritte e protocollate, rispettivamente, da OM e RD NG.
Con l’utenza di IT, dunque, non è stata effettuata alcuna validazione, essendo stata detta utenza utilizzata solo per l’acquisizione e protocollazione delle relative domande che, poi, sono state validate dagli altri due convenuti del giudizio di primo grado.
Agli atti, poi, vi è una denuncia di IT, non oggetto di alcuna specifica censura da parte dell’appellante, circa un utilizzo improprio delle credenziali di accesso al SIAN ad opera del responsabile nazionale del C.A.A., cui erano state cedute per ragioni lavorative.
Detti elementi, complessivamente valutati, sorreggono, si ribadisce, la conclusione dei primi giudici circa la mancanza di supporto probatorio per ritenere sussistente l’elemento soggettivo del dolo nella condotta di IT; né d’altronde il pubblico ministero ha posto in luce ulteriori elementi, non presi in considerazione nella sentenza impugnata, per giungere ad un risultato diverso.
In conclusione, il suddetto motivo di doglianza non è fondato.
3. Occorre adesso esaminare il motivo di impugnazione, formulato in via subordinata, con il quale l’appellante ha lamentato che il giudice di primo grado non ha affermato la responsabilità di IT per colpa grave, con conseguente sua condanna in via sussidiaria, nonostante nell’atto di citazione la condanna fosse stata richiesta a titolo di dolo e con responsabilità solidale.
In altri termini, l’organo requirente ha sostenuto che il giudice di primo grado avrebbe dovuto condannare d’ufficio IT per colpa grave e a titolo sussidiario anche se una tale richiesta non era contenuta nell’atto di citazione, né era stata formulata nel corso dell’udienza di discussione.
Il collegio, sul punto, ritiene di confermare mutatis mutandis il proprio indirizzo giurisprudenziale contenuto nella sentenza n. 48 del 2024.
Non vi è dubbio che la richiesta di condanna per colpa grave e in via sussidiaria costituisca una domanda formulata per la prima volta in appello, sulla quale nessun contraddittorio si è instaurato nel precedente grado di giudizio, e, pertanto, impinge nel divieto di cui all’articolo 193, comma 1, del codice di giustizia contabile; l’appellato, infatti, non è stato posto nelle condizioni di argomentare sulla questione innanzi al giudice di prime cure.
Occorre, poi, in ogni caso puntualizzare incidenter tantum che il requisito soggettivo della colpa grave è stato oggetto della recente riforma di cui all’art. 1, comma 1, della legge 7 gennaio 2026, n. 1, che ha modificato l’articolo 1 della legge n. 20 del 2024, applicabile ai giudizi pendenti, come espressamente previsto dall’articolo 6, sulla quale nessuna valutazione è stata condotta, in questa sede, da parte della Procura.
In conclusione, il motivo di impugnazione in questione deve essere dichiarato inammissibile.
4. Alla luce di quanto sopra, l’appello proposto dalla Procura regionale deve essere in parte rigettato e in parte dichiarato inammissibile, con conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, sono poste a carico dell’amministrazione nei cui confronti è stato instaurato il rapporto di servizio ai sensi dell’art. 31, comma 2, del codice di giustizia contabile.
P. Q. M.
La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale d’Appello per la Regione Siciliana - definitivamente pronunciando,
- in parte rigetta e in parte dichiara inammissibile, come in motivazione, l’appello proposto dalla Procura regionale avverso la sentenza n. 171 del 2025 della locale Sezione di primo grado;
- liquida le spese di lite a favore di IT SE in € 3.789,00, oltre il 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A., ponendole a carico dell’AGEA.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 5 marzo 2026.
L’Estensore Il Presidente Dott. SE Colavecchio Dott. Vincenzo Lo Presti F.to digitalmente F.to digitalmente Depositata oggi in Segreteria nei modi di legge.
Palermo,17/03/2026 Il Funzionario preposto Dott.ssa Pietra Allegra F.to digitalmente