Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 18/06/2025, n. 380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 380 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1468/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Michela Boi Giudice Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 11/6/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 31/03/2025 da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato ALESSIO CECCHINI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), viale C. Castracani n. 162, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: separazione su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate: «1. I coniugi vivranno separati, con l'impegno di comunicarsi ogni cambiamento della propria residenza.
2. La casa coniugale posta in Lucca, Via di Mammoli 1110/A, di proprietà della madre della ricorrente, verrà assegnata alla ricorrente, la quale continuerà a viverci insieme alle figlie minori (in affidamento condiviso con regime di parità di tempi 50%), che manterranno la residenza attuale.
3. Il ricorrente, entro e non oltre il 30 aprile 2025, si trasferirà nell'abitazione dei propri genitori, in Via Villa Altieri, 436, San Donato, Lucca, dove trasferirà la propria residenza. Nella nuova abitazione alloggeranno le figlie minori nei periodi di permanenza con il padre.
4. I ricorrenti dichiarano di non avere alcun bene in comune e, per quanto riguarda i beni di proprietà
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5. Ferma restando la potestà genitoriale in capo ad entrambi i genitori, che di comune accordo assumeranno le decisioni di maggior interesse per l'istruzione, l'educazione e la salute, le figlie minori saranno affidate, nell'interesse delle stesse, ad entrambi i genitori, i quali provvederanno direttamente nei periodi di permanenza con le figlie alle necessità quotidiane delle minori.
6. I periodi di permanenza delle figlie con i genitori saranno così definiti: affidamento condiviso in regime di parità di tempi (50% per ciascun genitore); per i dettagli sull'organizzazione si rinvia ai documenti 7 e 8.
7. Per il mantenimento delle figlie minori, la ricorrente, verserà al ricorrente, Parte_2
una somma mensile di € 500,00. Il primo pagamento sarà effettuato nel giorno Parte_1 dell'uscita del ricorrente dalla casa coniugale, mentre i successivi pagamenti verranno effettuati il giorno 15 di ogni mese sulle coordinate bancarie indicate dal ricorrente. L'importo sarà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT. I versamenti dovranno essere eseguiti con bonifico sul seguente conto corrente, intestato al ricorrente: IBAN [...] SWIFT/BIC FIDMIT3FXXX
Controparte_1
8. Oltre al mantenimento per i figli, la ricorrente si impegna a corrispondere al ricorrente una somma una tantum di € 1000,00. La somma sarà corrisposta in versamenti di 200,00 € al mese, con inizio dal giorno di uscita dalla casa coniugale del ricorrente e 4 pagamenti mensili successivi. A partire dal secondo mese la ricorrente verserà i 200,00 € con le stesse modalità e scadenze previste per l'assegno di mantenimento (il primo bonifico sarà, pertanto, corrisposto nel giorno dell'uscita del ricorrente dalla casa coniugale, mentre i successivi bonifici verranno effettuati entro il giorno 15 di ogni mese alle coordinate bancarie sopra indicate dal ricorrente).
9. Le spese straordinarie (mediche, scolastiche, sportivo-ludiche) necessarie per le figlie, preventivamente concordate, salvo quelle necessarie e urgenti, saranno a carico di entrambi i genitori al 50%; il rimborso al genitore che le ha anticipate avverrà previa presentazione di regolare documento di spesa;
per il regolamento della ripartipatizione delle spese si rimanda al documento
9.
10. Allo stato attuale, nessuno dei due coniugi richiede un assegno di mantenimento personale, ritenendo di poter provvedere autonomamente alle proprie esigenze. Le parti convengono che, qualora sopraggiungano mutamenti significativi delle circostanze (variazioni di reddito, variazioni dello stato di salute, ecc.), sarà possibile chiedere una revisione delle presente condizione, compresa l'eventuale introduzione di un assegno di mantenimento.
11. La sig.ra contestualmente alla firma del presente ricorso, restituisce al sig. Parte_2
che li accetta e ne diventa così unico proprietario, i seguenti oggetti, donati dal Parte_1 marito alla moglie durante il matrimonio:
• una collana di corallo lunga
• una collana bracciale di corallo corta
• un paio di orecchini di corallo
• una collana corta rigida d'oro
2 • un anello con diamante solitario
12. Le parti convengono che, qualora in futuro sopravvengano sostanziali mutamenti delle circostanze (variazioni di reddito, variazioni dello stato di salute, sopraggiunte esigenze dei figli o altre condizioni rilevanti), ciascuna potrà chiedere una revisione delle presenti condizioni, ivi comprese le pattuizioni e le indicazioni contenute negli allegati 7, 8 e 9.
13. Prima di rivolgersi all'autorità giudiziaria, le parti si impegneranno a tentare un accordo bonario, nell'interesse dei minori e delle rispettive esigenze. In assenza di un'intesa, ciascuna parte potrà ricorrere al tribunale competente per ottenere le modifiche».
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Lucca (LU) il 22/9/2019, antecedentemente al quale sono nate le due figlie (nata il [...]) e (nata il [...]), entrambi ancora minorenni - hanno Per_1 Per_2 congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede: a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...] uniti in matrimonio in Lucca (LU) in data 22/9/2019, debitamente trascritto nel Registro Pt_2 degli Atti di Matrimonio del Comune di Lucca (LU) all'Atto Numero 68, Parte 2, Serie A, dell'Anno 2019, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
3 d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lucca (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze. Così deciso in Lucca, l'11/6/2025. Il Presidente estensore Gerardo Boragine Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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