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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 20/05/2025, n. 2212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2212 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del
Giudice dott.ssa Valentina Ferrara, ha emesso la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine
2354/2018 avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”
TRA
con sede in Salerno, alla via Carlo Granozio n.12, P.I. Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, il sig. P.IVA_1 Parte_2
nato il [...] a [...] ed ivi residente a[...] ( C.F.
), il sig. nato il [...] a [...] ed ivi residente alla C.F._1 Parte_3
via Francesco La Francesca n.59 ( C.F. ), tutti elettivamente domiciliati C.F._2
in Salerno, alla via L. Cacciatore n.21, nello studio dell'avv. Giovanni Paolillo ( C.F.
) dal quale sono rappresentati e difesi in virtù di procura in calce C.F._3
all'atto introduttivo;
- OPPONENTE-
CONTRO
in persona del legale rapp.te p.t. per essa rappresentata Controparte_1 CP_2
e difesa dall'Avv. Licia Polizio, presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno alla via Cassase n. 19
OPPOSTA
CF: – PI: , nuova denominazione Controparte_3 P.IVA_2 P.IVA_3
della come da atto ricevuto dal Notaio in data Controparte_3 Persona_1
1 15.12.2020 (Rep. 84.147 - Racc. 17167), in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dall'avv. Massimiliano Muni;
- INTERVENTRICE-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 02.03.2018 la società e i signori Parte_1
e proponevano opposizione avverso il decreto n. Parte_2 Parte_3
114/2018 (RG 83/2018), con il quale il Tribunale di Salerno, ingiungeva loro il pagamento solidale della somma di € 360.649,76, oltre interessi come da domanda e spese del procedimento monitorio. A fondamento dello spiegato gravame gli opponenti eccepivano:
la nullità del contratto di apertura del conto corrente rinumerato 65749351; l'applicazione di tassi illegittimi in quanto in violazione del divieto di anatocismo e del tasso soglia ex lege
108/1997; l'applicazione di spese, costi e commissioni non pattuite;
la nullità delle fideiussioni concesse dai garanti. Convenivano quindi in giudizio la l Controparte_1
fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:“1) dichiarare la nullità o l'annullabilità
dell'opposto D.I. 114/18, R.G. 83/2018 per mancanza dei presupposti di legge e stante anche l'incertezza, l'illiquidità ed inesigibilità delle somme ingiunte e pertanto dichiararne la revoca;
2) dichiarare non dovute le somme ingiunte alla ed ai signori Parte_1
e , ciascuno per quanto di sua competenza;
3) dichiarare Parte_2 Parte_3
l'invalidità e/o la nullità, in tutto o in parte, della documentazione depositata dalla controparte, del contratto di conto corrente n.651979-52, rinumerato 65749351 e delle condizioni allegate;
dei contratti di affidamento del 31.07.2012 – 27.11.2013 – 27.11.2013
contratto di apertura di credito del 9.12.2009 e delle condizioni allegate;
del contratto di mutuo chirografario del 27.03.2009; 4) dichiarare l'invalidità e la nullità dei moduli-
condizioni allegati ai predetti contratti di conto corrente e di finanziamento;
5) dichiarare l'illegittimità delle condizioni degli interessi ultralegali applicati, della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, delle commissioni massimo scoperto, delle spese di tenuta conto e di determinazione dei giorni di valuta;
6) accertare e dichiarare invalide, nulle ed
2 inefficaci, in tutto od in parte, le operazioni di apertura di credito di cui la banca chiede il pagamento;
7) dichiarare invalide, nulle ed inefficaci le fideiussioni del 31.07.2012;
8) in via graduata, previa la nomina di C.T.U., dichiarare la somma ingiunta non corrispondente a quanto effettivamente, senza alcun preventivo riconoscimento di debito,
dovuto dalla con rideterminazione dell'importo dall'inizio del Parte_1
rapporto ad oggi;
9) condannare l'opposta al pagamento di spese, spese generali e compensi di causa da attribuirsi al procuratore antistatario.”
Con comparsa del 27.07.2018 si costituiva in giudizio la e per essa la Controparte_1
procuratrice contestando le avverse domande, chiedendo l'integrale CP_4
rigetto della opposizione e conferma del provvedimento monitorio. Successivamente nel giudizio interveniva la , quale cessionaria del credito portato dal CP_3
provvedimento monitorio oggetto di gravame.
Instaurato il contraddittorio, conclusasi con esito negativo la procedura di mediazione,
concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., disposta CTU contabile, la causa veniva trattenuta in decisione con provvedimento del 30.01.2025 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
per il deposito degli scritti conclusionali
L'opposizione proposta è parzialmente fondata e pertanto merita accoglimento per
quanto di ragione.
Deve preliminarmente essere dichiarata procedibile la domanda monitoria avendo le parti adempiuto alla condizione di procedibilità mediante l'esperimento del tentativo di mediazione.
1.Venendo alla costituzione della in qualità di cessionaria della CP_5 CP_1
deve essere scrutinata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della cessionaria
[...]
sollevata per la prima volta da parte opponente in sede di precisazione delle conclusioni.
Nello specifico ha dedotto di essere divenuta titolare pro soluto di un CP_3
portafoglio di crediti pecuniari identificabili in blocco ai sensi dell'art. 58 del Testo Unico
Bancario costituito da crediti pecuniari di titolarità di . CP_1
3 Ebbene, occorre a tal proposito rammentare che il soggetto cessionario di un credito, ha l'onere di provare la propria legittimazione attiva;
onere che, come più volte ribadito da copiosa giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, non può ritenersi assolto a mezzo dell'allegata pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione di crediti in blocco. Va,
infatti, evidenziato che la funzione di detta pubblicazione è quella di assolvere alla notifica dell'intervenuta cessione al debitore ceduto di cui all'art. 1264 c.c., ai fini quindi dell'efficacia dell'atto, ma non è di per sé prova della cessione medesima, che deve essere sempre provata documentalmente mediante l'allegazione del relativo contratto. Invero, in proposito di cartolarizzazione del credito, la società cessionaria, che agisce per ottenere l'adempimento da parte del debitore ceduto, è tenuta a dare la prova del contratto di cessione da cui si possa ricavare che lo specifico credito, per il quale essa agisce, è stato effettivamente ed inequivocabilmente cartolarizzato.
Secondo la giurisprudenza consolidata (Cass. Civ., SS.UU., n. 2951/2016) “La legittimazione
ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto
assumendo di esserne titolare. La sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e
può essere rilevata d'ufficio dal giudice”.
Tale prova è imprescindibile poiché chi si afferma successore della parte originaria, ha l'onere di fornire la prova documentale della sua legittimazione e, quindi, dell'effettività
della cessione del credito.
Fatta questa premessa, tuttavia, occorre rilevare che con la sentenza n. 2951 del 2016 le
Sezioni Unite Civili chiarirono che “La titolarità della posizione soggettiva è un elemento
costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di allegare e di provare. Può
essere provata in positivo dall'attore, ma può dirsi provata anche in forza del
comportamento processuale del convenuto, qualora quest'ultimo riconosca espressamente
detta titolarità oppure svolga difese che siano incompatibili con la negazione della
titolarità. La difesa con la quale il convenuto si limiti a dedurre, ed eventualmente argomentare
(senza contrapporre e chiedere di provare fatti impeditivi, estintivi o modificativi), che l'attore non è
titolare del diritto azionato, è una mera difesa. Non è un'eccezione, con la quale si contrappone un
fatto impeditivo, estintivo o modificativo, né quindi, un'eccezione in senso stretto, proponibile, a pena
4 di decadenza, solo in sede di costituzione in giudizio e non rilevabile d'ufficio. Essa pertanto può
essere proposta in ogni fase del giudizio (in cassazione solo nei limiti del giudizio di legittimità e
sempre che non si sia formato il giudicato). A sua volta il giudice può rilevare dagli atti la carenza di
titolarità del diritto anche d'ufficio.” e che “Più complessa è la problematica relativa al principio di
non contestazione. Il convenuto, come si è visto, deve tempestivamente prendere posizione
sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda (art. 167, primo comma, c.p.c.) e "il
giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal p.m.,
nonché i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita" (art. 115, primo comma,
c.p.c.).”.
La Suprema Corte, Sezione VI-3, con ordinanza n. 9439 del 2022 ha chiarito che se è vero che l'onere di allegare e dimostrare la titolarità attiva del diritto di credito fatto valere in giudizio incombe in capo all'attore (in questa sede la parte opposta, quale attrice in senso sostanziale), l'onere della prova della suddetta titolarità può ritenersi assolto allorquando il convenuto svolga difese incompatibili con la contestazione della titolarità del diritto di credito oppure, a fronte dell'altrui allegazione specifica, non contesta la titolarità dell'altrui diritto di credito.
Inoltre la Corte di Cassazione, Sezione III, con ordinanza n. 20597 del 2022 ha poi sancito che “La prova del fatto costitutivo del credito, pertanto, spetta al creditore opposto (Cass. 19/10/2015,
n. 21101) il quale, peraltro, puo' avvalersi di tutti gli ordinari mezzi previsti dalla legge (Cass.
11/03/2011, n. 5915; Cass. 03/03/2009, n. 5071), compresa la mancata contestazione, in tutto o in
parte, ad opera dell'opponente (convenuto sostanziale) del fatto invocato dal creditore opposto a
sostegno della pretesa azionata. E', infatti, onere del convenuto (e, nel caso di decreto ingiuntivo,
dell'opponente), quello di prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda: dal mancato
assolvimento di tale onere discende che i fatti non contestati si ritengono non controversi e non
richiedenti specifiche dimostrazioni (Cass. 16/12/2010, n. 25516), essendo tuttavia necessario, a tal
fine, che il fatto sia esplicitamente ammesso ovvero che la difesa dell'opponente sia stata impostata su
circostanze incompatibili con il disconoscimento (Cass. 17/11/2003, n. 17371).
La non contestazione del convenuto costituisce un comportamento univocamente rilevante
ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice,
5 che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito
al materiale processuale e dovrà, perciò, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento
difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti (ex
plurimis, Cass. 23/03/2022, n. 9439; Cass. 17/06/2016, n. 12517; Cass., 09/03/2012, n. 3727; Cass.
05/03/2009, n. 5356).”.
Dai principi di diritto di cui sopra emerge, dunque, che se la contestazione in ordine al difetto di titolarità (attiva o passiva) del rapporto controverso oggetto di causa costituisce una mera “difesa”, come tale suscettibile di essere sollevata in qualsiasi stato e grado del processo, essa va comunque coordinata con il principio di non contestazione.
Orbene, nel caso di specie non può revocarsi in dubbio che la , abbia allegato CP_3
specificamente le circostanze relative alla intervenuta stipulazione di un contratto di cessione del credito azionato in via monitoria in favore dell'opposta-cessionaria fin dalla
costituzione. A fronte di tale allegazione, puntuale e specifica, la parte opponente non ha
sollevato alcuna contestazione, neppure generica, fino alla udienza di precisazione delle
conclusioni, formulando invece contestazioni attinenti esclusivamente alla prova
dell'esistenza del credito azionato in via monitoria ed alla illegittimità delle condizioni
economiche applicate nel contratto di finanziamento il cui saldo creditore è stato oggetto
di ingiunzione. Si tratta, a ben vedere, di un comportamento processuale ad avviso di questo Giudice incompatibile con la contestazione della titolarità del diritto di credito in capo all'opposta, atteso che tali doglianze, rivolte proprio nei confronti della CP_3
presuppongono quale contraddittore quest'ultima, in tal modo riconoscendo, sia pure implicitamente, che quest'ultima fosse titolare del diritto di credito attivato mediante procedimento monitorio. Da qui, dunque, l'infondatezza dell'eccezione relativa al difetto di titolarità del diritto di credito in capo all'opposta.
2. Merita di essere chiarita la natura delle garanzie prestate da e Parte_2 Pt_3
.
[...]
Parte opposta ha eccepito la natura autonoma delle garanzie.
6 È necessario, a questo punto, chiarire la natura della garanzia di cui è causa al fine di stabilire se gli odierni opponenti siano o meno legittimati a proporre le eccezioni relative ai rapporti per le quali sono state prestate le fideiussioni.
La Banca opposta, al riguardo, eccepisce la natura autonoma della garanzia prestata, da cui discenderebbe la carenza della titolarità di sollevare eccezioni relative al rapporto garantito sul rilievo che i contratti recano l'impegno “a pagare alla Banca quanto dovuto immediatamente,
a semplice richiesta scritta”.
Ebbene, secondo questo Giudice tale locuzione non è di per sé sufficiente a qualificare l'autonomia della garanzia prestata, ciò in ossequio alle coordinate ermeneutiche tracciate dalla Suprema Corte, secondo cui l'utilizzo di espressioni del tipo “a prima richiesta” o “a semplice richiesta scritta” possono riferirsi “sia a forme di garanzia svincolate dal rapporto
garantito (e quindi autonome), sia a garanzie, come quelle fideiussorie, caratterizzate da un vincolo
di accessorietà, più o meno accentuato, nei riguardi dell'obbligazione garantita, sia, infine, a clausole
il cui inserimento nel contratto di garanzia è finalizzato, nella comune intenzione dei contraenti, a
una deroga parziale della disciplina dettata dal citato art. 1957 c.c. (ad esempio, limitata alla
previsione che una semplice richiesta scritta sia sufficiente ad escludere l'estinzione della garanzia),
esonerando il creditore dall'onere di proporre l'azione giudiziaria” (Cass. Civ. n. 16825/2016).
Non risulta, pertanto, “decisivo l'impiego delle espressioni 'a semplice richiesta' o 'a prima
richiesta' del creditore, ma la relazione in cui le parti hanno inteso porre l'obbligazione principale e
l'obbligazione di garanzia, giacché la caratteristica principale che distingue il contratto autonomo di
garanzia dalla fideiussione è l'assenza dell'elemento dell'accessorietà, insita nel fatto che viene esclusa
la facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale, in deroga
alla regola essenziale della fideiussione, posta dall'art. 1945 cod. civ.” (Cass. Civ. 05/19300).
Nella specie, al di là della clausola sull'obbligo di pagare “semplice richiesta scritta”, nessuna disposizione contrattuale sembra eliminare il vincolo di accessorietà tra obbligazione principale ed obbligazione garantita.
Dell'espressione, invero, occorre tener conto nel complessivo assetto dell'accordo, che è
caratterizzato da molteplici rinvii alla disciplina codicistica della fideiussione e risulta privo
7 di clausole che prevedano l'inopponibilità al creditore istante delle eccezioni relative al rapporto principale.
Su questi rilievi, non può dirsi preclusa ai garanti la facoltà di opporre al creditore le eccezioni relative al rapporto principale, ciò tuttavia non implica che nella specie l'opposizione debba essere accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
Quindi i contratti sottoscritti devono essere qualificati come contratti di fideiussione.
3. Quanto alla eccezione di nullità del contratto di fideiussione omnibus sottoscritto in data 31.7.2012, sollevata da parte opponente per la prima volta nella memoria ex art. 183
comma VI cpc n. 2 , la stessa deve essere rigettata.
In via generale, occorre escludere ogni fondamento alla tesi della nullità totale della fideiussione omnibus, tesi originariamente sostenuta dalla Giurisprudenza di merito,
avendo le SS.UU. n. 41994/2021 accolto la diversa tesi della nullità parziale ed enunciato il seguente principio di diritto: “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente
nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2 co. 2 lett. a)
della legge 287/1990 e 101 Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli,
ai sensi degli artt. 2 comma 3 della legge succitata e dall'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole
che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile
dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.
In tal senso, chi agisce in giudizio per far valere la dedotta nullità ha l'onere di provare: i) la conformità della fideiussione omnibus stipulata con lo schema ABI 2003, dovendo pertanto depositare lo schema ABI al fine di valutare la sussistenza e corrispondenza delle clausole sanzionate con la nullità; ii) la sussistenza dell'intesa anticoncorrenziale, prova quest'ultima che, limitatamente alle fideiussioni precedenti il provvedimento di Banca d'Italia del maggio 2005, è fornita dal deposito in giudizio del medesimo provvedimento, avente valore di “prova privilegiata” dell'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale tra gli istituti di credito almeno per il periodo effettivamente coperto dall'accertamento, ossia tra il 2002 ed il maggio
2005; iii) da ultimo, che tale contratto ha concretamente leso la sua sfera di libertà economica.
(cfr. Trib. Roma 1 Luglio 2020, Trib. Ferrara 20 Luglio 2020, Trib. Padova 29 Gennaio 2019).
8 Nella controversia in esame, non risulta prodotto il provvedimento n. 55 della Banca di Italia
e anche lo schema ABI.
Per altro verso, va precisato che la fideiussione omnibus sottoscritta dagli opponenti è stata stipulata nel dicembre 2012, ossia oltre il periodo in cui la Banca d'Italia, quale garante della concorrenza e del mercato, ha accertato la sussistenza di comportamenti, coordinati tra i diversi istituti di credito sul territorio nazionale, volti alla realizzazione di un'intesa anticoncorrenziale, risalendo pertanto ad un periodo ove alcun accertamento è stato svolto dall'Autorità di vigilanza. Ne consegue che chi agisca in giudizio per l'accertamento della nullità delle fideiussioni successive al 2005 non può avvalersi del provvedimento di Banca
d'Italia e della sua qualità di “prova privilegiata”, dovendo, di contro, fornire prova della perdurante esistenza di un'intesa anticoncorrenziale e dell'applicazione delle clausole contrattuali sanzionate con la nullità, sino al momento di conclusione del contratto di fideiussione.
Detta prova, come rilevato dalla giurisprudenza di merito espressasi sulla questione (cfr.,
ex multis, Tribunale Torre Annunziata, 4 Luglio 2023 e 23 Giugno 2023, Tribunale di Milano
17 Ottobre 2022 e 20 Luglio 2022, Tribunale Forlì 16 Maggio 2022), non può essere soddisfatta dalla mera circostanza della riproduzione delle clausole contestate all'interno della fideiussione impugnata in giudizio (cfr. anche Trib. Milano 19 Novembre 2020, Trib.
Bologna 4 Novembre 2020, Trib. Sondrio 28 Aprile 2021) ma deve, invece, consistere nella dimostrazione specifica e puntuale della diffusione dello schema ABI tra i diversi istituti di credito, mediante la produzione in giudizio di un ragguardevole numero di modelli contrattuali somministrati alla clientela negli anni di riferimento da parte di un significativo numero di istituti di credito ed in base ad un'azione di mercato coordinata (cfr. Collegio di
Coordinamento ABF, Decisione n. 16511 del 29/12/2022). Nulla di tutto ciò è stato concretamente provato da parte degli odierni opponenti, non avendo questi fornito alcuna prova, anche indiziaria, del protrarsi di un'intesa anticoncorrenziale tra gli istituti di credito sul territorio nazionale al momento della conclusione delle fideiussioni, essendosi genericamente limitati al rilievo della presenza nel regolamento contrattuale delle clausole
9 sanzionate con la nullità e senza neanche provare la coincidenza della stesse con quelle predisposte nello schema ABI 2002.
Attese quindi le esposte carenze allegatorie e probatorie, l'eccezione di nullità deve essere rigettata.
4. Venendo al merito, si osserva in punto di diritto che, per ormai consolidata giurisprudenza, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo trasforma il procedimento per ingiunzione in un giudizio a cognizione ordinaria, nel quale il creditore opposto riveste la qualità di attore in senso sostanziale ed il debitore opponente quella di convenuto rispetto alla pretesa azionata, con la conseguenza che spetta al creditore provare la sussistenza del suo credito (cfr. Cassazione civile sez. lav. 13/7/2009 n. 16340). Trattandosi di ordinario giudizio di cognizione il giudice non è chiamato a valutare soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (Cassazione civile, sez. II, 24
maggio 2004, n. 9927 in Giust. civ. Mass. 2004, f. 5), mentre, sotto altro aspetto, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa,
costituito dall'avvenuto adempimento. In tema di riparto dell'onere della prova quando è
l'istituto di credito parte attrice a reclamare il saldo risultante dal rapporto di credito intrattenuto con l'opponente, grava su di esso l'onere di provare il credito vantato e, facendo applicazione dei principi generali ex art. 2697 c.c., secondo cui chi intende azionare un diritto deve provarne i fatti costitutivi - quindi produrre in giudizio i documenti rilevanti a sostenere la propria pretesa - l'onere della prova gravante sull'attore è assolto attraverso la produzione dei contratti bancari che si contestano (necessari per verificare la sussistenza ed il rispetto di tutte le condizioni economiche applicate al rapporto) e degli altri documenti
10 che rilevano nel caso specifico. Pertanto quando la banca rivendichi la sussistenza e la legittimità del proprio credito pecuniario nella misura pretesa in sede monitoria, in quanto attrice sostanziale nel giudizio di opposizione, ha l'onere di fornire la prova della fondatezza di una tale pretesa, attraverso la produzione in giudizio del contratto e degli estratti conto relativi all'intero rapporto di conto corrente oggetto della sua rivendicazione e dell'avversa contestazione. All'estratto conto bancario di cui all'art. 50 d.lg. 1 settembre 1993 n. 385, può
riconoscersi un'efficacia probatoria piena solo ai fini e nell'ambito della fase monitoria del procedimento di cui agli art. 633 e ss. c.p.c., non anche nella fase contenziosa successiva all'opposizione al decreto ingiuntivo (ovvero in un ordinario giudizio di cognizione), nel cui ambito la sua efficacia probatoria vagliata secondo le ordinarie regole dettate dal c.c. in materia di prove documentali, combinate, però, con la particolare efficacia preclusiva attribuita dal combinato disposto degli art. 1857 e 1832 c.c. alla sua mancata impugnazione da parte del correntista, con la conseguenza che la sua produzione in giudizio fa sorgere l'onere per il correntista che voglia contestarne le risultanze di sollevare rilievi specifici.
Nel caso sottoposto all'attenzione del Tribunale, la banca opposta ha provveduto all'adempimento del proprio onere probatorio.
Il credito si compone nel seguente modo:
1) - € 213.530,71 quale saldo debitore del rapporto di conto corrente n. 65749351 ex
651979-52 e gli estratti conto
2) - € 147.119,05 quale residuo del contratto di finanziamento chirografario n.
4235682 del 31/7/2013.
L'art. 117 TUB prevede: “ I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato
ai clienti.
3. Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo”.
Con riguardo alla determinazione convenzionale degli interessi, si consideri come:
a) in forza dell'obbligo della forma scritta ad substantiam, imposto dall'art. 1284 co.
3° c.c. (affatto abrogata dalla sopravvenuta legislazione speciale del 1992 e del
1993), nei contratti bancari la pattuizione di interessi ultralegali può avvenire soltanto mediante un atto sottoscritto o separatamente accettato per iscritto da entrambe le parti;
non documenta la stipulazione del patto la approvazione di
11 estratti conto nei quali siano conteggiati interessi superiori al tasso legale, non trattandosi di espressione diretta di un tale accordo, idonea a supplire alla mancanza genetica dello scritto;
in mancanza di apposita clausola o convenzione,
si concreta una nullità assoluta, e perciò rilevabile d'ufficio dal giudice sia in sede di cognizione ordinaria, sia in sede sommaria allorché debba pronunciare decreto ingiuntivo sulla domanda della banca. Inoltre, come previsto dall'art 117 TUB ( nel quale sono trasfusi gli artt. 3 e 4 legge n. 154/1992 sulla Trasparenza Bancaria) “ I
contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti…3. Nel caso di
inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo.
4. I contratti indicano il tasso
d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli
eventuali maggiori oneri in caso di mora”. La prescrizione di forma ex art. 1284, co. 3°,
c.c. non postula la necessaria indicazione nel documento negoziale del tasso d'interesse praticato, giacché, in coerenza con il principio secondo cui l'oggetto del contratto deve essere determinato o determinabile, il vincolo è da ritenersi ugualmente rispettato quando nel contratto le parti elaborano criteri oggettivi che consentono la quantificazione del tasso d'interesse, ancorché ciò avvenga per
relationem mediante il richiamo ad elementi estranei al contratto. L'art. 117, co. 4°,
T. U. bancario, sanzionato dalla nullità relativa di cui all'art. 127, co. 2°, T. U.
bancario, invece, impone l'indicazione del tasso d'interessi all'interno del documento contrattuale, indipendentemente dal fatto che il tasso convenzionale superi o meno quello legale;
questo perché il contratto scritto deve contenere espressamente gli interessi e, in genere, tutte le condizioni economiche del rapporto, in modo da assicurare la completa informazione del cliente. In caso di mancata o invalida determinazione del tasso di interessi convenzionali, agli interessi convenzionali calcolati dall'Istituto di credito dovranno sostituirsi gli interessi in misura legale.
Nel caso in esame parte opposta ha depositato a sostegno della domanda monitoria
( doc. 10) un documento denominato “ benestare di apertura di conto”. Tuttavia
tale documento, come rilevato sia da parte opponente che anche dal ctu nominato,
12 oltre a non essere leggibile non può essere qualificato come contratto di conto corrente in quanto oltre a non contenere l'indicazione delle condizioni applicate,
per la denominazione utilizzata appare essere un contrato di apertura di credito che accede a un conto corrente già in essere. Deve ritenersi pertanto che in violazione dell'art. 117 Tub il rapporto deve essere rideterminato sulla base della previsione contenuta nell'art. 117 TUB almeno sino al 25.10.2006 data in cui risulta sottoscritto un documento di sintesi contenenti tutte le condizioni economiche applicate al rapporto di conto corrente. Quindi correttamente il CTU ha provveduto ad applicare i tassi sostitutivi Bot fino al 24/10/2006.
Gli opponenti hanno provveduto alla contestazione specifica del saldo risultante dalla banca, eccependo l'applicazione di interessi usurari.
Dette contestazioni non risultano confermate dagli accertamenti peritali svolti nel corso del giudizio.
L'ausiliario del giudice ha accertato l'assenza di usura originaria.
Trattandosi di rapporto svoltosi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore delle disposizioni di cui al D.L. n. 185 del 2008, art. 2 bis" inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta come determinato in base alle disposizioni della L. n. 108
del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto applicata rispettivamente con il tasso soglia e con la CMS soglia, calcolata aumentando della meta la percentuale della commissione di massimo scoperto media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, L. n. 108 cit.,
compensandosi, poi, l'importo della eventuale eccedenza della CMS in concreto praticata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con il margine degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati;
tale operazione va compiuta con riferimento ad ogni trimestre, dovendosi verificare il superamento della soglia usuraria con riferimento ai diversi valori medi che sono
13 oggetto della rilevazione eseguita con tale periodicità, giusta la L. n. 108 del 1996,
art. 2, comma 1" ( cfr. Cassazione civile sez. I, 18/01/2019, (ud. 20/11/2018, dep.
18/01/2019), n.1464)
Applicando questi principi il CTU ha rilevato l'assenza di usura originaria.
Pertanto, non si ravvisa alcuna "usura contrattuale".
Con riguardo alla CMS il consulente, correttamente ha provveduto ad espungerla risultando dalla documentazione depositata soltanto la pattuizione in ordine al tasso ma non anche alle sue modalità di calcolo. Osserva il ctu “manca, tra l'altro,
l'adeguamento alle previsioni di cui al d.l. 185/08 prima e all'art. 117 bis Tub alla
delibera Cicr del 30/6/2012 n. 644 dopo. Per tale motivo il rapporto di conto corrente è stato
ricostruito escludendo tale titolo di spesa, così come richiesto dal G.I. nel presente quesito.”
Quindi all'esito delle operazioni contabili, pertanto, il Ctu ha rideterminato il saldo del conto corrente n. 657493-51/651979 alla data del 10 gennaio 2018 in favore della banca pari ad € 185.621,59.
Per quanto riguarda la ulteriore somma richiesta a titolo di saldo del contratto di finanziamento n. 4235682 stipulato in data 31.07.2013 per originari € 200.000,00
parte opponente ne eccepisce la invalidità in quanto avente causa illecita : nello specifico eccepisce che il mutuo era stato stipulato per ripianare precedenti passività maturate sul conto corrente.
L'eccezione è infondata.
Di recente la Suprema Corte nel recente arresto prendendo le distanze da Cass. n.
1517/2021, ha richiamato il consolidato orientamento di legittimità, per ribadire che:)
il mutuo solutorio non è nullo, perché il ripianamento della passività costituisce in definitiva una possibile modalità di impiego dell'importo mutuato (Sez. 3 Ordinanza
n. 37654 del 30/11/2021, Rv. 663324 01); deve ritenersi superato il precedente indirizzo secondo cui il mutuo solutorio è un contratto simulato oppure illecito;
il ricorso al credito come mezzo di ristrutturazione del debito è previsto dalla stessa normativa vigente, che a mezzo degli artt. 182-bis e 182-quater della legge fall. (Sez.
1, Ordinanza n. 4694 del 22/02/2021, Rv. 660570 - 01);) il negozio lesivo dei diritti o
14 delle aspettative dei creditori non può considerarsi di per sé illecito dal momento che, a tutela di chi risulti danneggiato da tale atto negoziale, l'ordinamento appresta rimedi speciali e la sanzione dell'inefficacia (cfr. Cass., Sez. III, 31/10/2014, n. 23158;
Cass., Sez. II, 11/10/2013, n. 23158; Cass., Sez. I, 4/10/2010, n. 20576); -) la violazione di una norma imperativa non dà luogo necessariamente alla nullità del contratto
(Sez. 1 Ordinanza n. 4694 del 22/02/2021, Rv. 660570 - 01);) il perfezionamento del contratto di mutuo, con la consequenziale nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità del mutuatario medesimo,
non rilevando, a detto fine, che il contratto abbia le caratteristiche del mutuo cd. di scopo, nel quale sia previsto l'obbligo di utilizzare quella somma ad estinzione di altra posizione debitoria verso il mutuante. (Sez. 1, Sentenza n. 1945 del 08/03/1999,
Rv. 523924 01) (Cass. n. 23149/2022, cit.).
Ne consegue che in applicazione delle superiori coordinate ermeneutiche il contratto di finanziamento è da ritenersi valido ed efficace.
Ne consegue che il decreto ingiuntivo va revocato e gli opponenti condannati a pagare la minor somma pari a euro 332.740,64 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Le spese di lite
Tenuto conto del parziale accoglimento dell'opposizione, le spese di lite meritano di essere compensate nella misura del 50% ponendo il residuo 50% a carico di parte opponente. Le spese sono liquidate sulla base del decisum applicando i valori minimi di cui al DM 55/2014 e successive modifiche.
Le spese, nei rapporti tra parte opponente e , meritano di essere CP_1
compensate in considerazione della ridottissima attività processuale.
Le spese di Ctu, già liquidate con separato decreto, sono poste a carico di parte opponente e parte intervenuta , in ragione dell'utilità della relazione contabile ai fini della decisione.
P.Q.M
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15 Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da in persona dell'amministratore sig. Parte_1 Parte_2
avverso il Decreto Ingiuntivo n. 114/2018, disattesa ogni Parte_2 Parte_3
contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il Decreto Ingiuntivo n. 114/2018.
2) Condanna gli opponenti in solido tra loro, al pagamento in favore di
[...]
i € 332.740,64 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo Controparte_3
per le causali di cui in motivazione.
3) Compensa nella misura del 50% le spese di lite tra le parti ponendo il residuo
50% a carico di parte opponente e liquidate in favore di Controparte_3
in euro 5.614,50 anziché euro 11.229 ( euro 1772 per la fase di studio, euro
[...]
1169 per la fase introduttiva, euro 5.206 per la fase istruttoria, euro 3.082 per la fase decisionale) oltre Iva e CPa come per legge.
4) Compensa integralmente le spese processuali nei rapporti tra parte opponente e
. CP_1
5) Pone le spese di CTU in via definitiva a carico di parte opponente e parte intervenuta con vincolo solidale.
Salerno, 20.5.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Ferrara
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