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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 07/11/2025, n. 1560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1560 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3514/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI sezione lavoro 1° grado
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Raffaella Falcione quale Giudice del lavoro, preso atto del “Deposito di note scritte” di cui all'art. 127 ter
c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 6/11/2025 ha emesso la seguente
SENTENZA COMPLETA DI DISPOSITIVO E DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 127 Ter e 429 C.P.C.
nella causa lavoro di I grado iscritta al n. 3514 del Ruolo Generale dell'anno 2024 vertente tra
Ricorrente – Opponente Parte_1
Rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesca Potì e Valerio Laganà
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., Resistente – Opposto
Rappresentato e difeso dall'Avv.to Bruno E. CP_2
E
, in persona del legale Controparte_3 rappresentante p.t., Resistente – Opposta - Contumace
OGGETTO: Opposizione ad Avviso di addebito
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa,
pagina 1 di 9 1. Dichiara il difetto di legittimazione passiva della Controparte_3
2. Accerta e dichiara che a decorrere dall'1.01.2022, non è Parte_1 tenuto alla iscrizione e contribuzione in favore della Gestione Commercianti dell' CP_1
3. Annulla l'Avviso di Addebito n. 397 2023 00153990 08 000, notificato a in data 20.01.2024, e, per l'effetto, dichiara che non è Parte_1 dovuta dal medesimo all' la somma di € 2.250,84 richiesta in pagamento a CP_1 titolo di contributi dovuti alla Gestione Commercianti per il periodo 1/2022 –
12/2022.
4. Condanna l' in persona del l.r.p.t., a rimborsare all'opponente le spese CP_1 processuali liquidate in complessivi € 4.500,00 oltre IVA CPA e spese generali come per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in riassunzione depositato in data 12.06.2024, ritualmente notificato, propone opposizione all'avviso di addebito n. 397 2023 00153990 Parte_1
08 000, notificato a mezzo del servizio postale in data 20.01.2024, avente ad oggetto la richiesta di pagamento della somma di € 2.250,84 -comprensiva di somme aggiuntive e spese di notifica- asseritamente dovuta Gestione Commercianti per il periodo 01/2022-12/2022. Premesso di essere Presidente del C.d.A. della Pt_2
che opera nel settore della vendita all'ingrosso di attrezzature per la riparazione
[...] dei veicoli – allestimento di concessionarie di officine meccaniche e servizi di assistenza tecnica delle apparecchiature vendute-, eccepisce l'infondatezza della pretesa creditoria dell' convenuto evidenziando che, fino al 31.12.2021, era CP_1 regolarmente iscritto alla Gestione Commercianti in ragione della propria partecipazione diretta ed abituale nel lavoro aziendale. Diversamente, dal 2022, avendo raggiunto l'età pensionabile ed avendo l' accolto la domanda di CP_1 ammissione al trattamento pensionistico, si occupa solo di supervisionare e controllare il bilancio e le ulteriori incombenze amministrative nonché di fungere, sporadicamente, da referente per determinati clienti e fornitori. Pertanto, dal 1° gennaio 2022, l'attività imprenditoriale svolta dalla viene gestita, seguita e Pt_3 curata, completamente ed esclusivamente, dal personale dipendente in forza, attualmente 9 risorse -di cui 7 impegnate nel settore tecnico-commerciale e 2 nel settore amministrativo-, in particolare da per quanto riguarda i Persona_1 compiti di direzione e coordinamento tecnico/commerciale e da e Parte_4
per quanto riguarda i compiti di natura amministrativa. Referisce, infine, Per_2 che in data 22.02.2022, a mezzo del proprio consulente, presentava all' domanda CP_1
pagina 2 di 9 di cancellazione dalla Gestione Commercianti che l'Istituto rigettava. Presentava, quindi, ricorso amministrativo avverso il provvedimento di reiezione rimasto senza esito alcuno. La richiesta di versamenti contributivi relativa all'anno 2022 non trova, pertanto, nessun fondamento né giustificazione. Allega documentazione.
L' si costituisce in giudizio ed eccepisce il defetto di legittimazione passiva della CP_1 in quanto l' in forza della legge Finanziaria per l'1999 e successive Controparte_3 CP_1 modifiche, ha ceduto alla società di cartolarizzazione i crediti maturati e accertati fino al 31.12.2005. Nel merito chiede di rigettare il ricorso sull'assunto che: l'opponente è socio e amministratore della ed ha sempre avuto la piena responsabilità Parte_2 della gestione imprenditoriale della società in quanto titolare dei poteri di ordinaria e estranea amministrazione della stessa;
è inserito con carattere di assoluta abitualità e prevalenza nell'organizzazione aziendale in quanto organizza e dirige l'attività sociale;
i dipendenti della società erano sottoposti alle sue direttive ed erano tenuti a chiedere a quest'ultimo l'autorizzazione ad assentarsi;
ha svolto attività lavorativa all'interno della società nel periodo indicato nell'avviso che addebito opposto. Allega documentazione.
La causa veniva istruita a mezzo dei documenti prodotti dalle parti. All'esito del deposito di note di discussione ex art. 429 c.p.c. e di note d'udienza, ex art. 127 ter
c.p.c., il giudicante decideva la causa con sentenza completa di dispositivo ed esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
Giova premettere che, nella materia che ci occupa, il giudice ordinario è tenuto a verificare, anche d'ufficio, la tempestività dell'opposizione, trattandosi della verifica di un presupposto processuale attinente alla proponibilità della domanda, con la conseguenza che il mancato rilievo officioso dell'eventuale carenza di detto presupposto comporta la nullità della sentenza, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio per difetto di “potestas judicandi” derivante dalla preclusione dell'azione giudiziale (ved Cass. 16.5.2007 n. 11274). Al riguardo, la Suprema Corte ha statuito che “In tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, è possibile esperire, con un unico atto, sia un'opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui all'art 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, sia un'opposizione agli atti esecutivi, inerente l'irregolarità formale della cartella, regolata dagli art. 617 e 618 bis cod. proc. civ., per il rinvio alle forme ordinarie operato dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 46 del 1999. Ne consegue che, qualora
l'opposizione sia stata depositata entro il termine perentorio di quaranta giorni, di cui
pagina 3 di 9 all'art 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, ma oltre quello di venti giorni, di cui all'art. 617 cod. proc. civ. (come modificato dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif. in l. 14 maggio 2005, n. 80, vigente "ratione temporis"), va ritenuta la tardività delle eccezioni formali, ossia di quelle attinenti la regolarità della cartella di pagamento e della notificazione” (cfr. C. Cass. 15116/2015, che richiama C. Cass.
25757/2008 e C. Cass. 18207/2003). Diversamente, nel caso in cui si deducono fatti sopravvenuti alla formazione e notifica del titolo l'opposizione va qualificata come proposta ai sensi dell'art. 615 c.p.c., non soggetta a termini di decadenza.
In specie, è pacifico tra le parti che l'avviso di addebito n. 397 2023 00153990 08 000
è stato notificato a a mezzo del servizio postale in data 20.01.2024 Parte_1
e che il ricorso in opposizione è stato depositato dinanzi al Tribunale di Roma, ancorché territorialmente incompetente, in data 15.02.2024 ed, infine, è stato tempestivamente riassunto dinanzi a questo Tribunale. Ne discende che l'opposizione va dichiarata tempestiva, e in quanto tale ammissibile, per far valere vizi di merito della pretesa creditoria dell' CP_1
Sempre in via preliminare va dichiarato il difetto di legittimazione passiva della in quanto l' così come evidenziato dal suo procuratore, in forza Controparte_3 CP_1 della legge Finanziaria per l'anno 1999 e successive modifiche, ha ceduto alla Società di Cartolarizzazione i crediti maturati e accertati fino al 31.12.2005.
Verificata l'ammissibilità dell'opposizione, appare utile ricostruire il quadro normativo di riferimento, nonché richiamare i principi di diritto che la giurisprudenza di legittimità ha enucleato nell'interpretare le leggi che si sono susseguite nel tempo per regolare la materia che ci occupa.
L'assicurazione Commercianti, che fa capo a una speciale gestione era regolata, in CP_1 un primo tempo, dalla L. n. 1397/1960, modificata dalla L. n. 1088 del 1971, e dalla L. n.
160 del 1975, art. 29. Successivamente la L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma
203, ha sostituito la L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, comma 1, secondo il seguente tenore: "L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
pagina 4 di 9 b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli".
La legge del 1996 ha, dunque, esteso l'obbligo assicurativo alla Gestione Commercianti anche ai soci di società a responsabilità limitata (in precedenza esclusi in considerazione dell'assenza di rischio nella conduzione d'impresa) a condizione che
“partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza”.
In sintesi sono da assoggettare all'assicurazione Commercianti tutti i titolari, soci o gestori, in proprio, di imprese di attività commerciali che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate prevalentemente con il lavoro proprio qualora il soggetto abbia la piena responsabilità dell'impresa, con assunzione di oneri e rischi di gestione, e partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza. Tali requisiti devono sussistere congiuntamente (vd. Sez. U, Sentenza n. 3240 del 12.02.2010 - Cass.
n. 20268 del 19.11.2012 - Cass. n. 11804 del 12.7.2012 cfr. anche Cass. n. 20268 del
19.11.2012 - Cass. n. 11804 del 12.7.2012). In tal caso “costoro sono accomunati ai lavoratori dipendenti dall'espletamento di attività lavorativa abituale, nel suo momento esecutivo, connotandosi detto impegno personale come elemento prevalente (rispetto agli altri fattori produttivi) all'interno dell'impresa".
Le SS.UU. della Cassazione, con la sentenza n. 3240/2010, prendendo le mosse dal tenore letterale del comma 208 dell'art. 1 della L. 662/1996, nella parte in cui recita:
“Qualora i soggetti di cui ai precedenti commi esercitino contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente“, hanno affermato che, siccome anche la
Gestione RA (che è propria degli amministratori) è una forma di assicurazione obbligatoria, vi è una incompatibilità di doppia iscrizione fra la stessa e la Gestione
Commercianti.
In tal caso, la scelta dell'iscrizione nella gestione di cui all'art. 2, comma 23, della legge n. 335 del 1995, o nella gestione degli esercenti attività commerciali, ai sensi dell'art. 1, comma 203 della legge n. 662 del 1996, spetta all' secondo il carattere della CP_1 prevalenza, intendendosi per partecipazione al lavoro aziendale lo svolgimento pagina 5 di 9 dell'attività operativa in cui si estrinseca l'oggetto dell'impresa. Nel caso di verifica dell'insussistenza di tale elemento, sussistono i requisiti per l'iscrizione alla Gestione commercianti. Hanno, altresì, chiarito che il ruolo di amministrazione non attiene solo al “compimento di atti giuridici”, essendo a questi affidata “un'attività di contenuto imprenditoriale, che si estrinseca nell'organizzazione e nel coordinamento dei fattori di produzione, comprendendovi sia il momento decisionale vero e proprio, sia quello attuativo delle determinazioni assunte” “ancorché quest'ultimo non debba essere caratterizzato dalla abitualità dell'impegno esecutivo”, mentre il lavoro aziendale abituale e prevalente è assoggettato a contribuzione presso la Gestione Commercianti proprio in considerazione dell'espletamento di attività lavorativa abituale, nel suo momento esecutivo e della connotazione di “detto impegno personale come elemento prevalente (rispetto agli altri fattori produttivi) all'interno dell'impresa”.
Vanno, pertanto, tenuti distinti i due piani del funzionamento della società, con i connessi poteri di amministrazione, e della gestione dell'attività commerciale, che ben può essere affidata a terzi estranei alla compagine sociale o ad altri soci che non ne siano anche amministratori.
Infatti, mentre la prima si basa su una relazione di immedesimazione organica, come desumibile dalla previsione dell'art. 2260 c.c. e comporta, secondo quanto previsto dal concreto mandato, la partecipazione ad un'attività di gestione, nonché l'espletamento di una attività di impulso e di rappresentanza ed è rivolta all'esecuzione del contratto di società, oltre che ad assicurare il funzionamento dell'organismo sociale, l'attività di
“puro lavoro” è rivolta alla concreta realizzazione dello scopo sociale ed al suo raggiungimento operativo attraverso il concorso dei vari collaboratori della società.
In conformità con tali principi, secondo quanto previsto dalla circolare n. CP_1
215/1998 per le e le SAS e dall'interpello n. 78/2009 del Ministero del Lavoro per le
SNC, sono tenuti all'iscrizione alla gestione contributiva dei Commercianti i soci che partecipano al lavoro aziendale con caratteri di prevalenza ed abitualità che rappresentano, quindi, i fattori determinanti ai fini dell'individuazione della gestione a cui operare i versamenti contributivi.
Il legislatore è, quindi, intervenuto con la norma interpretativa contenuta nell'art. 12, comma 11, del D.L. n. 78/2010, ed ha chiarito che, qualora il socio-lavoratore rivesta anche la carica di amministratore della società, non opera il criterio dell'attività prevalente, sicché vale l'obbligo di iscrizione e contribuzione sia alla Gestione
Commercianti sia a quella RA (Cass. Sez. Un., 8 agosto 2011, n. 17076). Tuttavia, stante l'autonomia delle posizioni, è necessario che ricorrano le condizioni richieste dalla legge, cioè che si realizzi una "coesistenza" di attività riconducibili, rispettivamente, al commercio e all'amministrazione societaria (Cass. ord. 1 luglio pagina 6 di 9 2015, n. 13446 e Cass. ord. 5 marzo 2013, n. 5444). La finalità della normativa introdotta dalla L. n. 662/1996 è stata, quindi, autorevolmente individuata nell'intento di “evitare che, grazie allo schermo della struttura societaria, la prestazione di lavoro del socio, resa nell'impresa societaria, sia sottratta alla contribuzione previdenziale obbligatoria” (parere del C. di S., richiamato nella circolare dell del 9 ottobre CP_1
1998).
La S.C. di Cassazione è tornata di recente sulla materia con la sentenza n. 1759/2021 in cui enuclea un nuovo principio da seguire per accertare l'obbligo della doppia contribuzione del socio amministratore -che percepisce un compenso in tale veste- e che svolge anche attività commerciale o artigianale nell'azienda. La Corte ribadisce che assume rilievo dirimente considerare le mansioni proprie dell'amministratore ed ha chiarito che vanno considerate attività di orinaria amministrazione quelle di: supervisione, l'essere referente per i clienti e fornitori, l'avere assunto i dipendenti, in quanto non implicano alcuna partecipazione all'attività materiale ed esecutiva dell'azienda. Pertanto, pur non mettendo in discussione il principio della doppia contribuzione, ne fornisce un'interpretazione diversa in quanto precisa che l'amministrazione e l'operatività sono attività distinte e autonome tra loro per cui, parimenti distinto ed autonomo, resta l'obbligo assicurativo nella rispettiva gestione assicurativa.
Quanto alla distribuzione degli oneri probatori, chiarito che la causa va qualificata come di accertamento negativo del credito, è pacifico, secondo i principi che regolano il relativo riparto disciplinato dall'art. 2697 c.c., che spetta all' attore in senso CP_1 sostanziale provare la ricorrenza dei presupposti per l'iscrizione di Parte_1 nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali anche per l'anno 2022.
Ed infatti, l'esistenza del presupposto impositivo deve essere provato dall' in CP_1 base al principio generale secondo cui, la parte che assume l'esistenza di una circostanza di fatto è onerata della relativa prova, non potendosi addossare alla controparte il difficile onere della prova di un fatto negativo (cfr. Cass. S.U.10 gennaio
2006 sul criterio della “vicinanza o disponibilità” della prova per individuare il soggetto onerato, in modo tale da non precludere il diritto costituzionale di cui all'art. 24 Cost.; vd. altresì Cass. 12108/10, 22862/10 in materia di onere della prova gravante sull'Ente previdenziale anche nel caso di azione di accertamento negativo della pretesa contributiva).
Venendo, dunque, al merito dell'opposizione in esame, è provato per tabulas che:
▪ L' in data 4.03.2022 comunicava all'opponente di avere accolto la domanda CP_1
pagina 7 di 9 di trattamento pensionistico e che, pertanto, con decorrenza 1.01.2022 era divenuto titolare della pensione Cat. VOCOM n. 36734128;
▪ In data 22.02.2022 chiedeva all'Istituto come procedere per la Parte_1 cancellazione della sua posizione dalla Gestione Commerciali al che l' , CP_1 riscontrando la richiesta, lo invitava a presentare apposita comunica di cessazione con quadro ac compilato;
▪ L' con nota del 15.03.2022, dopo avere ricevuto la comunicazione del CP_1
3.03.2022, chiedeva al di contattare i competenti uffici dell'Ente in Pt_1 quanto era necessario un approfondimento istruttorio;
▪ Il successivo 20.04.2022 l' , ricevuta la memoria illustrativa trasmessa dal CP_1 il 30.03.2022, gli comunicava che la sua richiesta di cancellazione non Pt_1 poteva essere accolta;
▪ In data 22.07.2022 il presentava ricorso amministrativo avverso il Pt_1 provvedimento di reiezione, rimasto inevaso, nonostante i solleciti dell'interessato;
▪ Dalla Visura Camerale della risulta che la società, di cui Parte_2 [...]
è Presidente del C.d.A. e socio di maggioranza al 95%, svolge attività di Pt_1 commercio all'ingrosso attrezzature e macchinari specifici per officina meccanica
- utensileria codice ATECO 466992, e al 30.09.2023 occupava 10 dipendenti a tempo indeterminato di cui il 90% a tempo pieno;
Ciò posto, in considerazione dei principi di diritto di cui innanzi, l' aveva l'onere di CP_1 individuare e provare l'attività di lavoro prestata dall'opponente al netto di quella esercitata in quanto Presidente del C.d.A., posto che, come detto, le due attività operano su piani giuridici differenti, in quanto quella di partecipazione all'attività
d'impresa è diretta alla concreta realizzazione dello scopo sociale e quella di amministratore discende all'esecuzione del contratto di società sulla base di una relazione di immedesimazione organica.
In altri termini gravava sull'Istituto l'onere di dimostrare la partecipazione diretta del socio e Presidente del C.d.A. all'attività svolta dall'azienda nel settore del commercio all'ingrosso attrezzature e macchinari specifici per officina meccanica – utensileria, mediante la prestazione di cd puro lavoro, anche nell'anno 2022 in cui il Pt_1 beneficiava del trattamento pensionistico.
Dalla piana lettura della memoria di costituzione in giudizio dell' non appare, CP_1 invece, possibile individuare quale sia stata l'attività prevalente svolta dal nel Pt_1
2022 in modo da distinguere quella di amministratore da quella di partecipazione personale e continuativa al lavoro aziendale, condizione, come detto, solo in presenza pagina 8 di 9 della quale scatta l'obbligo di iscrizione alla Gestione Commercianti. Anzi, dalle circostanze di fatto elencate a pagina 8 della memoria si evince che il procuratore dell'Ente fa riferimento ai compiti che sono di norma demandati all'amministratore della E' pur vero che non esistono disposizioni che indicano in dettaglio quali compiti siano demandati alla figura dell'amministratore nella purtuttavia è altrettanto vero, come precisato già dalle S.U. del 2010, che non può farsi rientrare nell'incarico solo il compimento di atti giuridici, perchè all'amministratore è affidata la gestione della società, e dunque una attività di contenuto imprenditoriale, che si estrinseca nell'organizzazione e nel coordinamento dei fattori di produzione, comprendendovi sia il momento decisionale vero e proprio, sia quello attuativo delle determinazioni assunte, ancorchè quest'ultimo non debba essere caratterizzato dalla abitualità dell'impegno esecutivo. Tali elementi si distinguono da quelli richiesti per la iscrizione alla Gestione Commercianti che come detto richiede che i soci siano accomunati ai lavoratori dipendenti dall'espletamento di attività lavorativa abituale nel suo momento esecutivo.
In altre parole, a parere di questo giudicante, l'Ente previdenziale non ha fatto fronte agli stringenti oneri probatori richiesti dalla S. C. di Cassazione nella materia che ci occupa, ossia che dall'1/2022 al 12/2022 abbia partecipato Parte_1 personalmente al lavoro aziendale, con carattere di abitualità, anche indipendentemente dalla eventuale preponderanza rispetto agli altri fattori produttivi, presupposto non ritenuto necessario per il socio di dalla più recente giurisprudenza di legittimità (ad es. ex multis Cass. 3292/2020). Ed infatti gli elementi forniti dall CP_1 anche a volerli ritenere argomenti di prova dello svolgimento di un'attività ulteriore rispetto a quella propria dell'amministratore della non sono tali, per “gravità, precisione e concordanza”, da costituire una presunzione semplice a norma degli artt.
2727 e seg. c.c. e quindi assurgere a un valido strumento di convincimento del giudice.
Per tutti i motivi esposti l'opposizione è fondata e merita di essere accolta.
Le spese di lite tra le parti costituite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
e vengono liquidate come in dispositivo.
Velletri, 7 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Falcione
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI sezione lavoro 1° grado
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Raffaella Falcione quale Giudice del lavoro, preso atto del “Deposito di note scritte” di cui all'art. 127 ter
c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 6/11/2025 ha emesso la seguente
SENTENZA COMPLETA DI DISPOSITIVO E DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 127 Ter e 429 C.P.C.
nella causa lavoro di I grado iscritta al n. 3514 del Ruolo Generale dell'anno 2024 vertente tra
Ricorrente – Opponente Parte_1
Rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesca Potì e Valerio Laganà
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., Resistente – Opposto
Rappresentato e difeso dall'Avv.to Bruno E. CP_2
E
, in persona del legale Controparte_3 rappresentante p.t., Resistente – Opposta - Contumace
OGGETTO: Opposizione ad Avviso di addebito
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa,
pagina 1 di 9 1. Dichiara il difetto di legittimazione passiva della Controparte_3
2. Accerta e dichiara che a decorrere dall'1.01.2022, non è Parte_1 tenuto alla iscrizione e contribuzione in favore della Gestione Commercianti dell' CP_1
3. Annulla l'Avviso di Addebito n. 397 2023 00153990 08 000, notificato a in data 20.01.2024, e, per l'effetto, dichiara che non è Parte_1 dovuta dal medesimo all' la somma di € 2.250,84 richiesta in pagamento a CP_1 titolo di contributi dovuti alla Gestione Commercianti per il periodo 1/2022 –
12/2022.
4. Condanna l' in persona del l.r.p.t., a rimborsare all'opponente le spese CP_1 processuali liquidate in complessivi € 4.500,00 oltre IVA CPA e spese generali come per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in riassunzione depositato in data 12.06.2024, ritualmente notificato, propone opposizione all'avviso di addebito n. 397 2023 00153990 Parte_1
08 000, notificato a mezzo del servizio postale in data 20.01.2024, avente ad oggetto la richiesta di pagamento della somma di € 2.250,84 -comprensiva di somme aggiuntive e spese di notifica- asseritamente dovuta Gestione Commercianti per il periodo 01/2022-12/2022. Premesso di essere Presidente del C.d.A. della Pt_2
che opera nel settore della vendita all'ingrosso di attrezzature per la riparazione
[...] dei veicoli – allestimento di concessionarie di officine meccaniche e servizi di assistenza tecnica delle apparecchiature vendute-, eccepisce l'infondatezza della pretesa creditoria dell' convenuto evidenziando che, fino al 31.12.2021, era CP_1 regolarmente iscritto alla Gestione Commercianti in ragione della propria partecipazione diretta ed abituale nel lavoro aziendale. Diversamente, dal 2022, avendo raggiunto l'età pensionabile ed avendo l' accolto la domanda di CP_1 ammissione al trattamento pensionistico, si occupa solo di supervisionare e controllare il bilancio e le ulteriori incombenze amministrative nonché di fungere, sporadicamente, da referente per determinati clienti e fornitori. Pertanto, dal 1° gennaio 2022, l'attività imprenditoriale svolta dalla viene gestita, seguita e Pt_3 curata, completamente ed esclusivamente, dal personale dipendente in forza, attualmente 9 risorse -di cui 7 impegnate nel settore tecnico-commerciale e 2 nel settore amministrativo-, in particolare da per quanto riguarda i Persona_1 compiti di direzione e coordinamento tecnico/commerciale e da e Parte_4
per quanto riguarda i compiti di natura amministrativa. Referisce, infine, Per_2 che in data 22.02.2022, a mezzo del proprio consulente, presentava all' domanda CP_1
pagina 2 di 9 di cancellazione dalla Gestione Commercianti che l'Istituto rigettava. Presentava, quindi, ricorso amministrativo avverso il provvedimento di reiezione rimasto senza esito alcuno. La richiesta di versamenti contributivi relativa all'anno 2022 non trova, pertanto, nessun fondamento né giustificazione. Allega documentazione.
L' si costituisce in giudizio ed eccepisce il defetto di legittimazione passiva della CP_1 in quanto l' in forza della legge Finanziaria per l'1999 e successive Controparte_3 CP_1 modifiche, ha ceduto alla società di cartolarizzazione i crediti maturati e accertati fino al 31.12.2005. Nel merito chiede di rigettare il ricorso sull'assunto che: l'opponente è socio e amministratore della ed ha sempre avuto la piena responsabilità Parte_2 della gestione imprenditoriale della società in quanto titolare dei poteri di ordinaria e estranea amministrazione della stessa;
è inserito con carattere di assoluta abitualità e prevalenza nell'organizzazione aziendale in quanto organizza e dirige l'attività sociale;
i dipendenti della società erano sottoposti alle sue direttive ed erano tenuti a chiedere a quest'ultimo l'autorizzazione ad assentarsi;
ha svolto attività lavorativa all'interno della società nel periodo indicato nell'avviso che addebito opposto. Allega documentazione.
La causa veniva istruita a mezzo dei documenti prodotti dalle parti. All'esito del deposito di note di discussione ex art. 429 c.p.c. e di note d'udienza, ex art. 127 ter
c.p.c., il giudicante decideva la causa con sentenza completa di dispositivo ed esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
Giova premettere che, nella materia che ci occupa, il giudice ordinario è tenuto a verificare, anche d'ufficio, la tempestività dell'opposizione, trattandosi della verifica di un presupposto processuale attinente alla proponibilità della domanda, con la conseguenza che il mancato rilievo officioso dell'eventuale carenza di detto presupposto comporta la nullità della sentenza, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio per difetto di “potestas judicandi” derivante dalla preclusione dell'azione giudiziale (ved Cass. 16.5.2007 n. 11274). Al riguardo, la Suprema Corte ha statuito che “In tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, è possibile esperire, con un unico atto, sia un'opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui all'art 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, sia un'opposizione agli atti esecutivi, inerente l'irregolarità formale della cartella, regolata dagli art. 617 e 618 bis cod. proc. civ., per il rinvio alle forme ordinarie operato dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 46 del 1999. Ne consegue che, qualora
l'opposizione sia stata depositata entro il termine perentorio di quaranta giorni, di cui
pagina 3 di 9 all'art 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, ma oltre quello di venti giorni, di cui all'art. 617 cod. proc. civ. (come modificato dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif. in l. 14 maggio 2005, n. 80, vigente "ratione temporis"), va ritenuta la tardività delle eccezioni formali, ossia di quelle attinenti la regolarità della cartella di pagamento e della notificazione” (cfr. C. Cass. 15116/2015, che richiama C. Cass.
25757/2008 e C. Cass. 18207/2003). Diversamente, nel caso in cui si deducono fatti sopravvenuti alla formazione e notifica del titolo l'opposizione va qualificata come proposta ai sensi dell'art. 615 c.p.c., non soggetta a termini di decadenza.
In specie, è pacifico tra le parti che l'avviso di addebito n. 397 2023 00153990 08 000
è stato notificato a a mezzo del servizio postale in data 20.01.2024 Parte_1
e che il ricorso in opposizione è stato depositato dinanzi al Tribunale di Roma, ancorché territorialmente incompetente, in data 15.02.2024 ed, infine, è stato tempestivamente riassunto dinanzi a questo Tribunale. Ne discende che l'opposizione va dichiarata tempestiva, e in quanto tale ammissibile, per far valere vizi di merito della pretesa creditoria dell' CP_1
Sempre in via preliminare va dichiarato il difetto di legittimazione passiva della in quanto l' così come evidenziato dal suo procuratore, in forza Controparte_3 CP_1 della legge Finanziaria per l'anno 1999 e successive modifiche, ha ceduto alla Società di Cartolarizzazione i crediti maturati e accertati fino al 31.12.2005.
Verificata l'ammissibilità dell'opposizione, appare utile ricostruire il quadro normativo di riferimento, nonché richiamare i principi di diritto che la giurisprudenza di legittimità ha enucleato nell'interpretare le leggi che si sono susseguite nel tempo per regolare la materia che ci occupa.
L'assicurazione Commercianti, che fa capo a una speciale gestione era regolata, in CP_1 un primo tempo, dalla L. n. 1397/1960, modificata dalla L. n. 1088 del 1971, e dalla L. n.
160 del 1975, art. 29. Successivamente la L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma
203, ha sostituito la L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, comma 1, secondo il seguente tenore: "L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
pagina 4 di 9 b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli".
La legge del 1996 ha, dunque, esteso l'obbligo assicurativo alla Gestione Commercianti anche ai soci di società a responsabilità limitata (in precedenza esclusi in considerazione dell'assenza di rischio nella conduzione d'impresa) a condizione che
“partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza”.
In sintesi sono da assoggettare all'assicurazione Commercianti tutti i titolari, soci o gestori, in proprio, di imprese di attività commerciali che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate prevalentemente con il lavoro proprio qualora il soggetto abbia la piena responsabilità dell'impresa, con assunzione di oneri e rischi di gestione, e partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza. Tali requisiti devono sussistere congiuntamente (vd. Sez. U, Sentenza n. 3240 del 12.02.2010 - Cass.
n. 20268 del 19.11.2012 - Cass. n. 11804 del 12.7.2012 cfr. anche Cass. n. 20268 del
19.11.2012 - Cass. n. 11804 del 12.7.2012). In tal caso “costoro sono accomunati ai lavoratori dipendenti dall'espletamento di attività lavorativa abituale, nel suo momento esecutivo, connotandosi detto impegno personale come elemento prevalente (rispetto agli altri fattori produttivi) all'interno dell'impresa".
Le SS.UU. della Cassazione, con la sentenza n. 3240/2010, prendendo le mosse dal tenore letterale del comma 208 dell'art. 1 della L. 662/1996, nella parte in cui recita:
“Qualora i soggetti di cui ai precedenti commi esercitino contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente“, hanno affermato che, siccome anche la
Gestione RA (che è propria degli amministratori) è una forma di assicurazione obbligatoria, vi è una incompatibilità di doppia iscrizione fra la stessa e la Gestione
Commercianti.
In tal caso, la scelta dell'iscrizione nella gestione di cui all'art. 2, comma 23, della legge n. 335 del 1995, o nella gestione degli esercenti attività commerciali, ai sensi dell'art. 1, comma 203 della legge n. 662 del 1996, spetta all' secondo il carattere della CP_1 prevalenza, intendendosi per partecipazione al lavoro aziendale lo svolgimento pagina 5 di 9 dell'attività operativa in cui si estrinseca l'oggetto dell'impresa. Nel caso di verifica dell'insussistenza di tale elemento, sussistono i requisiti per l'iscrizione alla Gestione commercianti. Hanno, altresì, chiarito che il ruolo di amministrazione non attiene solo al “compimento di atti giuridici”, essendo a questi affidata “un'attività di contenuto imprenditoriale, che si estrinseca nell'organizzazione e nel coordinamento dei fattori di produzione, comprendendovi sia il momento decisionale vero e proprio, sia quello attuativo delle determinazioni assunte” “ancorché quest'ultimo non debba essere caratterizzato dalla abitualità dell'impegno esecutivo”, mentre il lavoro aziendale abituale e prevalente è assoggettato a contribuzione presso la Gestione Commercianti proprio in considerazione dell'espletamento di attività lavorativa abituale, nel suo momento esecutivo e della connotazione di “detto impegno personale come elemento prevalente (rispetto agli altri fattori produttivi) all'interno dell'impresa”.
Vanno, pertanto, tenuti distinti i due piani del funzionamento della società, con i connessi poteri di amministrazione, e della gestione dell'attività commerciale, che ben può essere affidata a terzi estranei alla compagine sociale o ad altri soci che non ne siano anche amministratori.
Infatti, mentre la prima si basa su una relazione di immedesimazione organica, come desumibile dalla previsione dell'art. 2260 c.c. e comporta, secondo quanto previsto dal concreto mandato, la partecipazione ad un'attività di gestione, nonché l'espletamento di una attività di impulso e di rappresentanza ed è rivolta all'esecuzione del contratto di società, oltre che ad assicurare il funzionamento dell'organismo sociale, l'attività di
“puro lavoro” è rivolta alla concreta realizzazione dello scopo sociale ed al suo raggiungimento operativo attraverso il concorso dei vari collaboratori della società.
In conformità con tali principi, secondo quanto previsto dalla circolare n. CP_1
215/1998 per le e le SAS e dall'interpello n. 78/2009 del Ministero del Lavoro per le
SNC, sono tenuti all'iscrizione alla gestione contributiva dei Commercianti i soci che partecipano al lavoro aziendale con caratteri di prevalenza ed abitualità che rappresentano, quindi, i fattori determinanti ai fini dell'individuazione della gestione a cui operare i versamenti contributivi.
Il legislatore è, quindi, intervenuto con la norma interpretativa contenuta nell'art. 12, comma 11, del D.L. n. 78/2010, ed ha chiarito che, qualora il socio-lavoratore rivesta anche la carica di amministratore della società, non opera il criterio dell'attività prevalente, sicché vale l'obbligo di iscrizione e contribuzione sia alla Gestione
Commercianti sia a quella RA (Cass. Sez. Un., 8 agosto 2011, n. 17076). Tuttavia, stante l'autonomia delle posizioni, è necessario che ricorrano le condizioni richieste dalla legge, cioè che si realizzi una "coesistenza" di attività riconducibili, rispettivamente, al commercio e all'amministrazione societaria (Cass. ord. 1 luglio pagina 6 di 9 2015, n. 13446 e Cass. ord. 5 marzo 2013, n. 5444). La finalità della normativa introdotta dalla L. n. 662/1996 è stata, quindi, autorevolmente individuata nell'intento di “evitare che, grazie allo schermo della struttura societaria, la prestazione di lavoro del socio, resa nell'impresa societaria, sia sottratta alla contribuzione previdenziale obbligatoria” (parere del C. di S., richiamato nella circolare dell del 9 ottobre CP_1
1998).
La S.C. di Cassazione è tornata di recente sulla materia con la sentenza n. 1759/2021 in cui enuclea un nuovo principio da seguire per accertare l'obbligo della doppia contribuzione del socio amministratore -che percepisce un compenso in tale veste- e che svolge anche attività commerciale o artigianale nell'azienda. La Corte ribadisce che assume rilievo dirimente considerare le mansioni proprie dell'amministratore ed ha chiarito che vanno considerate attività di orinaria amministrazione quelle di: supervisione, l'essere referente per i clienti e fornitori, l'avere assunto i dipendenti, in quanto non implicano alcuna partecipazione all'attività materiale ed esecutiva dell'azienda. Pertanto, pur non mettendo in discussione il principio della doppia contribuzione, ne fornisce un'interpretazione diversa in quanto precisa che l'amministrazione e l'operatività sono attività distinte e autonome tra loro per cui, parimenti distinto ed autonomo, resta l'obbligo assicurativo nella rispettiva gestione assicurativa.
Quanto alla distribuzione degli oneri probatori, chiarito che la causa va qualificata come di accertamento negativo del credito, è pacifico, secondo i principi che regolano il relativo riparto disciplinato dall'art. 2697 c.c., che spetta all' attore in senso CP_1 sostanziale provare la ricorrenza dei presupposti per l'iscrizione di Parte_1 nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali anche per l'anno 2022.
Ed infatti, l'esistenza del presupposto impositivo deve essere provato dall' in CP_1 base al principio generale secondo cui, la parte che assume l'esistenza di una circostanza di fatto è onerata della relativa prova, non potendosi addossare alla controparte il difficile onere della prova di un fatto negativo (cfr. Cass. S.U.10 gennaio
2006 sul criterio della “vicinanza o disponibilità” della prova per individuare il soggetto onerato, in modo tale da non precludere il diritto costituzionale di cui all'art. 24 Cost.; vd. altresì Cass. 12108/10, 22862/10 in materia di onere della prova gravante sull'Ente previdenziale anche nel caso di azione di accertamento negativo della pretesa contributiva).
Venendo, dunque, al merito dell'opposizione in esame, è provato per tabulas che:
▪ L' in data 4.03.2022 comunicava all'opponente di avere accolto la domanda CP_1
pagina 7 di 9 di trattamento pensionistico e che, pertanto, con decorrenza 1.01.2022 era divenuto titolare della pensione Cat. VOCOM n. 36734128;
▪ In data 22.02.2022 chiedeva all'Istituto come procedere per la Parte_1 cancellazione della sua posizione dalla Gestione Commerciali al che l' , CP_1 riscontrando la richiesta, lo invitava a presentare apposita comunica di cessazione con quadro ac compilato;
▪ L' con nota del 15.03.2022, dopo avere ricevuto la comunicazione del CP_1
3.03.2022, chiedeva al di contattare i competenti uffici dell'Ente in Pt_1 quanto era necessario un approfondimento istruttorio;
▪ Il successivo 20.04.2022 l' , ricevuta la memoria illustrativa trasmessa dal CP_1 il 30.03.2022, gli comunicava che la sua richiesta di cancellazione non Pt_1 poteva essere accolta;
▪ In data 22.07.2022 il presentava ricorso amministrativo avverso il Pt_1 provvedimento di reiezione, rimasto inevaso, nonostante i solleciti dell'interessato;
▪ Dalla Visura Camerale della risulta che la società, di cui Parte_2 [...]
è Presidente del C.d.A. e socio di maggioranza al 95%, svolge attività di Pt_1 commercio all'ingrosso attrezzature e macchinari specifici per officina meccanica
- utensileria codice ATECO 466992, e al 30.09.2023 occupava 10 dipendenti a tempo indeterminato di cui il 90% a tempo pieno;
Ciò posto, in considerazione dei principi di diritto di cui innanzi, l' aveva l'onere di CP_1 individuare e provare l'attività di lavoro prestata dall'opponente al netto di quella esercitata in quanto Presidente del C.d.A., posto che, come detto, le due attività operano su piani giuridici differenti, in quanto quella di partecipazione all'attività
d'impresa è diretta alla concreta realizzazione dello scopo sociale e quella di amministratore discende all'esecuzione del contratto di società sulla base di una relazione di immedesimazione organica.
In altri termini gravava sull'Istituto l'onere di dimostrare la partecipazione diretta del socio e Presidente del C.d.A. all'attività svolta dall'azienda nel settore del commercio all'ingrosso attrezzature e macchinari specifici per officina meccanica – utensileria, mediante la prestazione di cd puro lavoro, anche nell'anno 2022 in cui il Pt_1 beneficiava del trattamento pensionistico.
Dalla piana lettura della memoria di costituzione in giudizio dell' non appare, CP_1 invece, possibile individuare quale sia stata l'attività prevalente svolta dal nel Pt_1
2022 in modo da distinguere quella di amministratore da quella di partecipazione personale e continuativa al lavoro aziendale, condizione, come detto, solo in presenza pagina 8 di 9 della quale scatta l'obbligo di iscrizione alla Gestione Commercianti. Anzi, dalle circostanze di fatto elencate a pagina 8 della memoria si evince che il procuratore dell'Ente fa riferimento ai compiti che sono di norma demandati all'amministratore della E' pur vero che non esistono disposizioni che indicano in dettaglio quali compiti siano demandati alla figura dell'amministratore nella purtuttavia è altrettanto vero, come precisato già dalle S.U. del 2010, che non può farsi rientrare nell'incarico solo il compimento di atti giuridici, perchè all'amministratore è affidata la gestione della società, e dunque una attività di contenuto imprenditoriale, che si estrinseca nell'organizzazione e nel coordinamento dei fattori di produzione, comprendendovi sia il momento decisionale vero e proprio, sia quello attuativo delle determinazioni assunte, ancorchè quest'ultimo non debba essere caratterizzato dalla abitualità dell'impegno esecutivo. Tali elementi si distinguono da quelli richiesti per la iscrizione alla Gestione Commercianti che come detto richiede che i soci siano accomunati ai lavoratori dipendenti dall'espletamento di attività lavorativa abituale nel suo momento esecutivo.
In altre parole, a parere di questo giudicante, l'Ente previdenziale non ha fatto fronte agli stringenti oneri probatori richiesti dalla S. C. di Cassazione nella materia che ci occupa, ossia che dall'1/2022 al 12/2022 abbia partecipato Parte_1 personalmente al lavoro aziendale, con carattere di abitualità, anche indipendentemente dalla eventuale preponderanza rispetto agli altri fattori produttivi, presupposto non ritenuto necessario per il socio di dalla più recente giurisprudenza di legittimità (ad es. ex multis Cass. 3292/2020). Ed infatti gli elementi forniti dall CP_1 anche a volerli ritenere argomenti di prova dello svolgimento di un'attività ulteriore rispetto a quella propria dell'amministratore della non sono tali, per “gravità, precisione e concordanza”, da costituire una presunzione semplice a norma degli artt.
2727 e seg. c.c. e quindi assurgere a un valido strumento di convincimento del giudice.
Per tutti i motivi esposti l'opposizione è fondata e merita di essere accolta.
Le spese di lite tra le parti costituite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
e vengono liquidate come in dispositivo.
Velletri, 7 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Falcione
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