Sentenza 27 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 27/04/2025, n. 782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 782 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Luca Venditto, ha pronunciato, ai sensi degli artt. 281-sexies, terzo comma, e 281-terdecies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1804 R.G. Cont. dell'anno 2024
TRA
- C.F./P.IVA Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente P.IVA_1
domiciliata in via Colle Fiorito n.
2 - Genzano di Roma (RM), presso lo studio dell'avv. Bruno CHIARANTANO, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura apposta in calce all'atto di citazione;
PARTE ATTRICE - opposta
E
- C.F./P.IVA , in persona del Controparte_1 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in via Italo Belardi n. 19
- Genzano di Roma (RM) presso lo studio dell'avv. Arnaldo MELARANCI, dal quale
è rappresentata e difesa, giusta procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
PARTE CONVENUTA - opponente
- C.F./P.IVA in persona del legale CP_2 P.IVA_3
rappresentante pro tempore;
PARTE CONVENUTA - contumace
OGGETTO: opposizione agli atti esecutivi - giudizio di merito ex art 616
c.p.c..
CONCLUSIONI: per parte attrice (note scritte del 9/4/2025): “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, ed in accoglimento delle deduzioni in premessa indicate e per tutti i motivi sopra dedotti: - in via preliminare, dichiarare inammissibile e/o improcedibile l'opposizione ex art. 617 c.p.c. ex adverso proposta avverso l'ordinanza di assegnazione somme del 4.12.2023 emessa nell'ambito del giudizio RGE 1187/23 e per l'effetto dichiarare nulla l'ordinanza di sospensione del
29.02.2023 emessa dal Giudice Dott.ssa Concetta Serino;
- in subordine, dichiarare improcedibile e/o nulla e/o inammissibile l'opposizione ex art. 617 c.p.c. per omessa notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione al terzo pignorato litisconsorte necessario, e per l'effetto dichiarare nullo l'intero CP_2
procedimento ivi compresa la fase cautelare con conseguente dichiarazione di nullità dell'ordinanza di sospensione del 29.02.2024 emessa dal G.E. dott.ssa Concetta
Serino; - nel merito, fermo restando le eccezioni preliminari sopra dedotte, rigettare in ogni caso la domanda di parte ricorrente in quanto infondata in fatto e diritto per i motivi di cui alle premesse, in quanto, a fronte della documentazione prodotta, risulta pacifica l'efficacia e validità del contratto di locazione tra la e la CP_2 CP_1
di , in quanto tale efficacia non essendo stata posta quale motivo di CP_1 opposizione ex art. 615 c.p.c. nell'ambito della procedura esecutiva presso terzi, oggi
è argomento coperto da giudicato;
- in via subordinata nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'eccezione sopra formulata non ricevesse accoglimento e il contratto di locazione tra la e la di , non sia CP_2 CP_1 CP_1
ritenuto valido, riqualificare la dichiarazione resa dalla a titolo di CP_2
adempimento del terzo ex. art 1180 c.c. e per l'effetto rigettare l'opposizione ex art.
617 c.p.c. in quanto non legittimata a proporla;
- in ulteriore via subordinata nel merito, attesa la dichiarazione del terzo e l'uso del locale e la relativa corresponsione delle somme come precisate nelle fatture emesse della CP_1
confermare i pagamenti già effettuati. Con vittoria di spese di lite, oltre accessori come per legge”; per parte convenuta (note scritte del 7/4/2025): “Accertata l'infondatezza dell'atto di citazione rigettare la domanda della perché infondata Parte_1 in fatto e diritto, di conseguenza confermato l'accoglimento dell'opposizione stabilire
l'impignorabilità dei canoni di locazione per assenza di registrazione del relativo contratto (nullità assoluta) e di ogni subordinata. Condannare la
[...]
al pagamento delle spese di lite del presente giudizio, Parte_2
nonché di quelle sia di esecuzione che di opposizione di cui al procedimento
1187/2023”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato a controparte in data 29/4/2024, la
[...]
ha introdotto il giudizio di merito relativo Parte_1 all'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. proposta dalla Controparte_1
chiedendo la declaratoria di inammissibilità e/o improcedibilità
[...]
dell'opposizione sotto diversi profili, nonché, nel merito, l'accertamento dell'infondatezza dell'opposizione.
A sostegno della propria pretesa, parte attrice ha dedotto che, con atto di pignoramento presso terzi del 23/5/2023, essa attrice nel presente giudizio (opposta) ha agito in via esecutiva per il recupero del credito giudizialmente accertato nei confronti della per la somma complessiva di € 74.550,48. Controparte_1
A fronte dell'esperito pignoramento presso terzi, il 5/6/2023 la ha CP_2
espresso dichiarazione di terzo positiva, rilevando di essere debitrice della CP_1
in forza di un rapporto locatizio. Il terzo pignorato ha provveduto ad accantonare i canoni dovuti in attesa dell'udienza di assegnazione, fissata per il 16/10/2023.
In data 4/12/2023 il tribunale ha emesso ordinanza di assegnazione della somma pignorata oltre le spese del procedimento, rigettando l'eccezione che era stata sollevata dalla la quale aveva rilevato l'inesistenza di un contratto di CP_1
locazione con la CP_2 Successivamente la ha introdotto ricorso per opposizione agli atti CP_1
esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. avverso l'ordinanza di assegnazione delle somme del 4/12/2023, ponendo a fondamento dell'opposizione la circostanza relativa all'inesistenza di un contratto di locazione tra essa opponente (debitrice) ed il terzo pignorato.
Introdotto il giudizio di opposizione agli atti esecutivi, il giudice designato ha provveduto a disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza di assegnazione, confermando la decisione con ordinanza del 29/2/2024, e contestualmente ha concesso alle parti termine di sessanta giorni per l'introduzione del giudizio di merito.
Introdotto il giudizio di merito con il richiamato atto di citazione, l'opposta ha rilevato, in via preliminare, l'improcedibilità o inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 617 c.p.c. in virtù del fatto che la contestazione del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata può essere solo sottoposta al diverso rimedio dell'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ed è dunque esperibile prima dell'emissione dell'ordinanza di assegnazione.
Ha altresì sostenuto la nullità del provvedimento del 29/2/2024 con cui è stata disposta la sospensione degli effetti dell'assegnazione in quanto quest'ultima non sarebbe né revocabile né modificabile;
ha quindi rilevato la nullità dell'opposizione e della fase cautelare per mancata notifica del ricorso in opposizione al terzo pignorato, litisconsorte necessario.
Nel merito, ha contestato la fondatezza dell'opposizione promossa dalla debitrice sull'erroneo presupposto dell'inesistenza di un rapporto locatizio CP_1
tra il debitore e il terzo esecutato;
contestazione supportata dall'allegazione, da parte della stessa società debitrice, di una serie di fatture riportanti pagamenti operati dal terzo tra Gennaio 2023 e Gennaio 2024, in cui sarebbe esplicitata la causale del
“canone di locazione”, circostanza che sarebbe stata ulteriormente confermata dalla dichiarazione del terzo resa nell'ambito del procedimento rubricato al n. R.G. 1724 del 2018.
Per i motivi esposti ha concluso come riportato in epigrafe.
1.1 Con comparsa depositata telematicamente in data 28/6/2024, si è costituita in giudizio la (debitrice-opponente), che ha Controparte_3 rilevato la nullità dell'ordinanza di assegnazione in virtù dell'assenza del contratto di locazione registrato tra essa convenuta nel presente giudizio e (terzo CP_2
esecutato).
Ha inoltre sostenuto che non vi fosse litisconsorzio necessario nel procedimento di esecuzione, nei confronti del terzo che è comunque stato CP_2 reso edotto della sospensione del processo esecutivo e dell'udienza di discussione.
Ha concluso chiedendo dunque il rigetto della domanda di parte attrice, nonché la condanna di controparte alla rifusione delle spese di lite.
1.2 All'esito dell'udienza dell'8/12/2024, stante l'irrilevanza ai fini della decisione delle prove orali dedotte da parte dell'attrice, è stata fissata per la decisione della causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. l'udienza del 9/4/2025, contestualmente sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127-ter c.p.c..
Con ordinanza del 10/4/2025 il g.i. si è riservato di provvedere a norma dell'art 281, terzo comma, c.p.c..
2. La fase cautelare del giudizio di opposizione promosso dalla debitrice
[...]
si è svolta senza che fosse instaurato il contraddittorio con il CP_1 CP_1
terzo pignorato ( , qui ritualmente citato in giudizio. CP_2
È pacificamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità che nell'ambito dei giudizi di opposizione esecutiva relativi ad una espropriazione presso terzi ai sensi degli artt. 543 e ss. c.p.c., il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario;
pertanto, in caso di assenza del terzo pignorato nel contraddittorio sussiste una nullità processuale rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, comportando la cassazione della sentenza con rinvio al giudice di primo grado. (da
(così da ultimo Cass. civ., sez. III, 30/07/2024, n. 21290).
Ancora, si legge nella giurisprudenza della Suprema Corte, proprio con riferimento ad una opposizione avverso ordinanza di assegnazione: Nei giudizi di opposizione esecutiva relativi ad una espropriazione presso terzi ai sensi degli artt. 543 e ss. c.p.c. il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario.
Molteplici ragioni: di sistema, di semplicità e di coerenza inducono alla riportata conclusione, funditus giustificata dal rilievo che l'esito delle opposizioni esecutive
«senza distinzioni di sorta» non è mai «indifferente» per il terzo pignorato, in ragione degli obblighi che egli è tenuto ad assolvere (quale ausiliario di giustizia) nell'espropriazione presso terzi. (Poiché è pacifico - ed emerge dagli atti di causa - ha osservato la Suprema Corte, che al presente giudizio - avente ad oggetto opposizione ex art. 617 c.p.c. proposta avverso ordinanza di assegnazione conclusiva di espropriazione presso terzi - non ha ab initio partecipato il terzo pignorato, e la non integrità del contraddittorio per pretermissione di un litisconsorte necessario è rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del giudizio ed anche per la prima volta in sede di legittimità, essa importa, a mente degli artt. 383, comma 3, e 354 del codice di rito, l'annullamento della pronuncia emessa e la cassazione con rinvio al giudice di prime cure onde procedere alla nuova trattazione della controversia a contraddittorio pieno ed integro).
L'ordinanza del 29/2/2024, con cui il giudice designato ha confermato la sospensione degli effetti dell'ordinanza di assegnazione del 4/12/2023 pronunciata dal g.e. nell'ambito del procedimento di esecuzione presso terzi n. 1187/2023 R.G.
Es., va dunque annullata per essere stata pronunciata a contraddittorio non integro.
A nulla rileva la considerazione della convenuta per cui il terzo CP_1
sarebbe potuto intervenire nel giudizio pur non essendo stato evocato, considerazione suscettibile di avere un effetto abrogans dell'istituto stesso del litisconsorzio necessario.
3. L'opposizione agli atti esecutivi introdotta dalla avverso CP_1
l'ordinanza di assegnazione del credito del terzo, fondata sul presupposto della impignorabilità del credito stesso derivante da contratto di locazione nullo, va qualificata come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c..
Come noto, infatti, il sistema delle opposizioni esecutive è solitamente classificato - a causa del loro possibile oggetto - in opposizioni di merito e, sul versante opposto, si registrano le opposizioni formali. Se tra le prime si è soliti annoverare i rimedi regolati dagli artt. 615, 619 e 512 c.p.c., è l'art. 617 c.p.c. a costituire lo strumento specifico individuato dal legislatore per il controllo della regolarità formale degli atti del processo esecutivo e, ad un tempo, il rimedio di chiusura del sistema per tutte quelle ipotesi non contemplate dal legislatore.
L'opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c., sotto il profilo funzionale, è, dunque, volta al sindacato del quomodo dell'esecuzione forzata, ed è atta a consentire il controllo della regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto e della loro notificazione nonché, in generale, della regolarità degli atti del processo esecutivo.
L'irregolarità formale che si impugna con l'opposizione agli atti esecutivi sembra riferirsi ad una nozione ampia di nullità, per cui tramite la previsione di cui all'art. 617 c.p.c. potrà farsi valere qualsiasi divergenza dalla fattispecie legale dell'atto posto in essere nel procedimento esecutivo.
In ordine al concetto di “atti di esecuzione” opponibili, essi possono individuarsi in tutti gli atti dichiarati espressamente non impugnabili dalla legge, con la conseguenza di costruire l'opposizione in esame come unico mezzo di reazione concesso al soggetto leso dall'atto.
In via generale, la distinzione tra i due tipi di opposizione è data dalle ragioni addotte con l'atto di opposizione ed è indipendente dalla qualificazione data dall'opponente.
Un criterio per individuare i caratteri propri dell'opposizione all'esecuzione rispetto a quella agli atti esecutivi può essere quello di ritenere che solo la prima tenda alla caducazione dell'esecuzione, mentre l'opposizione formale è diretta ad ottenere la mera rinnovazione di atti nulli. Pertanto l'accoglimento dell'opposizione agli atti esecutivi ha un effetto demolitorio su tutte le attività successive all'atto viziato ed il processo esecutivo regredisce per consentire la rimozione e, quindi, la rinnovazione di quest'ultimo.
L'opposizione di cui all'art. 615 c.p.c. attiene invece all'accertamento dell'esistenza del diritto della parte istante a promuovere l'esecuzione.
Ha, dunque, lo scopo di contestare il diritto del creditore a procedere all'esecuzione, l'inesistenza o la modificazione del diritto riconosciuto nel titolo esecutivo, oppure ancora l'ammissibilità giuridica della pretesa coattiva.
Rientrano in questa forma, le opposizioni che hanno ad oggetto la legittimazione attiva o passiva dell'esecuzione, quando il debitore contesta di essere il soggetto tenuto ad ottemperare all'obbligo, o quando è contestato il diritto di quel creditore a procedere ad esecuzione in base al titolo esecutivo.
3.1 Nel caso in esame la società debitrice ha contestato la pignorabilità dei canoni di locazione sul presupposto dell'inesistenza di un contratto di locazione tra la stessa e la terzo esecutato. CP_2 Il rimedio esperibile avverso il vizio che attiene alla dedotta impignorabilità del credito deve individuarsi nell'opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c..
È la formulazione della stessa norma, al secondo comma, a chiarire che
“quando è iniziata l'esecuzione, l'opposizione di cui al comma precedente e quella che riguarda la pignorabilità dei beni si propongono con ricorso al giudice dell'esecuzione stessa”.
Infatti, l'impignorabilità non è che la negazione del diritto di procedere all'esecuzione forzata affermato su determinati beni ed investe l'essenza stessa del
“se” dell'esecuzione, tendendo ad ottenere la declaratoria di inesistenza dell'azione esecutiva o proponendo eccezioni riguardanti il titolo esecutivo, ovvero confutando la legittimità dell'esecuzione; pertanto, oggetto dell'opposizione all'esecuzione è il merito della stessa, ossia inerisce all'an debeatur ovvero al quantum debeatur, rilevando in ogni caso sotto il profilo della sostenuta ingiustizia dell'esecuzione da parte dell'opponente.
Risulta corretto, dunque, il rilievo operato da parte attrice in ordine al limite posto a detta opposizione quando sia stata emessa ordinanza di assegnazione ai sensi dell'art. 553 c.p.c..
Chiarisce infatti l'ultimo periodo del secondo comma dell'art. 615, c.p.c., che
“nell'esecuzione per espropriazione l'opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e
569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile”.
Il periodo è stato inserito, con decorrenza dal 3 luglio 2016 dall'art. 4, comma
1, lettera l), del decreto-legge 3/5/2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2016.
In relazione al suo ambito di operatività, il neointrodotto termine di ammissibilità dell'opposizione trova espressa applicazione alla esecuzione per espropriazione e, dunque, a tutte le forme di espropriazione forzata previste dal codice: mobiliare, immobiliare, presso terzi. Per quest'ultima, che qui viene in rilievo,
l'impatto detta riforma è attenuato e ha valore meramente confermativo, dal momento che l'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. costituisce normalmente l'atto conclusivo del processo esecutivo per cui, già originariamente, la sua adozione precludeva l'opposizione.
In tema di espropriazione presso terzi, quindi, dopo l'emissione dell'ordinanza di assegnazione non è più consentita opposizione alcuna volta a contestare la pignorabilità della somma assegnata.
La prospettazione illustrata è confermata nell'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità in tema che ha chiarito che “nell'esecuzione per espropriazione la contestazione della pignorabilità d'un bene o di una somma di denaro, importando la negazione del diritto di agire in executivis, implica non già un
'opposizione agli atti esecutivi, bensì un 'opposizione all'esecuzione (cfr., e pluribus,
Cass.
3.8.05 n. 16262) e che dopo che sia stata emessa l'ordinanza di assegnazione, non è più proponibile opposizione alcuna basata sull'asserita impignorabilità del bene, e quindi non è esperibile l'opposizione all'esecuzione, che presuppone, per sua stessa natura, la pendenza di un procedimento esecutivo. (Cass. civ., Sez. VI, ord.,
24/09/2013, n. 21876).
In sostanza, come cristallizzato in un ormai risalente arresto della giurisprudenza di legittimità, il rimedio dell'opposizione all'esecuzione relativa alla pignorabilità dei beni è legittimamene proponibile ex art. 615 c.p.c., soltanto fino al momento in cui l'azione esecutiva non si sia consumata per effetto dell'avvenuta espropriazione, e ciò in ragione del fatto che, strutturandosi l'ordinanza di assegnazione del bene pignorato come l'atto conclusivo del procedimento espropriativo, l'opposizione all'esecuzione potrebbe proporsi solo sino a che non risulti pronunciato detto provvedimento, non essendo proponibile, nella fase successiva, alcuna opposizione vertente sull'impignorabilità dei beni. (v. Cass. civ.,
11/2/1999, n. 1150).
Questa impostazione trova conferma nella giurisprudenza di legittimità più recente, che, in prospettiva sistematica, afferma: connotato comune a (e proprio di) tutti i provvedimenti conclusivi delle procedure esecutive è la tendenziale definitività degli stessi, da intendersi non già alla stregua di una (inesistente e inconcepibile, considerata la natura di dette procedure) tensione al giudicato, bensì come impossibilità di pretese di tutela esperibili successivamente alla chiusura del procedimento volte a porne in discussione la validità degli atti o degli effetti. Più specificamente, la stabilità dei risultati dell'espropriazione forzata è il portato del complesso dei rimedi interni al procedimento (le varie tipologie di opposizioni, ma anche le istanze di revoca o modifica) apprestati dall'ordinamento a tutela delle parti
e degli altri soggetti coinvolti nel processo esecutivo e integranti, unitariamente valutati, un sistema di garanzie di legalità per la soluzione di eventuali contrasti
(Cass. civ., sez. III, 28/08/2024, n. 23283).
3.2 Nel caso di specie, in data 4/12/2023, nel procedimento rubricato al n.
1187 del 2023 R.G. Es., l'intestato Tribunale ha emessa ordinanza di assegnazione della somma di € 74.550,48 al creditore procedente Parte_2
[...]
Questo atto, per le ragioni illustrate, fissa il limite entro il quale non risulta più esperibile l'opposizione all'esecuzione, che è, tuttavia, il rimedio utile ai fini dell'impugnazione della pignorabilità del credito;
di conseguenza l'opposizione proposta dalla debitrice deve essere dichiarata inammissibile. CP_1
3.3 Per completezza, a conferma di quanto sopra esposto, va richiamato il principio costantemente affermato dalla giurisprudenza anche di legittimità per cui avverso l'ordinanza di assegnazione può essere proposta opposizione agli atti esecutivi solo per contestare i vizi formali del provvedimento. Si afferma inequivocabilmente: In tema di espropriazione presso terzi, avverso l'ordinanza di assegnazione del credito ex art. 553 c.p.c. è esperibile unicamente l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. , per contestare i vizi formali propri del provvedimento
o degli atti che l'hanno preceduto, atteso che, una volta concluso il procedimento esecutivo con l'assegnazione del credito pignorato, non è più possibile contestare il diritto di procedere ad esecuzione forzata, nelle forme dell'opposizione ex art. 615
c.p.c. (Cass. civ., sez. III, 06/06/2023, n. 15822).
4. Quanto al merito della domanda, parte attrice (opposta in prosecuzione nel merito) contesta la fondatezza dell'opposizione da parte della fondata sul CP_1 presupposto dell'inesistenza di un contratto di locazione tra quest'ultima e il terzo esecutato, da cui deriverebbe l'impignorabilità del credito presupposto.
In particolare, l'opponente ha rilevato l'inesistenza di un contratto di locazione registrato presso l'Agenzia delle Entrate, tra di essa e la da cui CP_2 deriverebbe la nullità, ai sensi dell'art. 1418 c.c., del contratto locativo che non venga registrato entro trenta giorni dalla sua stipulazione.
In via generale, il divieto posto alla pignorabilità di un affitto non registrato presso l'Agenzia , troverebbe giustificazione nel fatto che se Controparte_4
il contratto non risulta registrato lo stesso non può produrre effetti, ivi compreso quello del pagamento del canone locatizio al locatore, che farebbe dunque venir meno la sussistenza di un debito da parte del conduttore nei confronti del locatore, e conseguentemente, renderebbe impossibile il pignoramento presso terzi di tale debito.
Tale deduzione, tuttavia, deve essere rapportata all'effetto della dichiarazione resa dal terzo, la ai sensi dell'art. 547, c.p.c., con la quale la stessa società CP_2 ha riconosciuto la propria posizione debitrice rispetto all'opponente CP_1
Nel caso in cui il terzo esecutato renda una dichiarazione positiva ex art. 547
c.p.c., si delinea la sussistenza di un'obbligazione in grado di superare l'irregolarità del contratto, limitatamente all'efficacia nel processo esecutivo.
La previsione normativa in esame prevede che il terzo è tenuto a specificare di quali cose si trovi in possesso o di quali somme risulti debitore e, nel secondo caso, è la fonte costitutiva del credito portato a dover essere dichiarata, in uno al suo preciso ammontare.
Inoltre, è richiesta la specificazione del quando, delle cose o somme predette, dovrà eseguirsi la consegna o il pagamento.
Secondo l'indirizzo prevalente nella giurisprudenza di legittimità, la dichiarazione resa dal terzo ex art. 547 c.p.c. comporta il riconoscimento dell'esistenza del credito ed integra un accertamento costitutivo, che preclude definitivamente al terzo la possibilità di eccepire la non assoggettabilità del credito all'esecuzione (Cass. civ., 17/11/2003, n. 17367).
Secondo autorevole dottrina, d'altra parte, la dichiarazione positiva del terzo rende costitutivo l'accertamento, sì da precludere ogni successiva opposizione, cosicché se sulla base della dichiarazione positiva e non contestata del terzo sia stato emesso il provvedimento di assegnazione, risulterebbe ormai preclusa ogni possibilità di reazione, anche deducendo un vizio della dichiarazione resa.
La dichiarazione positiva del terzo, dunque, deve essere intesa quale condizione di riconoscimento della sussistenza di un rapporto creditizio tra le parti, al di là della circostanza per cui il rapporto sia nei fatti affetto da nullità, che la dichiarazione in sé non è in grado di sanare, ma che è tuttavia in grado di fondare l'esistenza di una situazione debitoria, di somme di denaro specificamente individuate dallo stesso terzo, sulle quali poter soddisfare il credito della società opposta.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'opposizione proposta dalla va considerata inammissibile, mentre nel merito la Controparte_1
medesima opposizione è infondata.
5. Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM n. 55 del 2014, tenuto conto della natura e del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta (scaglione ricompreso tra euro 52.000,00 e non superiore a euro 260.000,00, applicati i parametri medi non essendovi ragioni per discostarsene in relazione a tutte le fasi, ad esclusione della fase istruttoria, non espletata), seguono la soccombenza della convenuta (opponente); vanno compensate le spese nei confronti del terzo pignorato non costituitosi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così decide:
- accoglie la domanda introdotta dalla Parte_2
e per l'effetto dichiara nulla l'ordinanza di sospensione dell'esecuzione
[...]
pronunciata dal g.e. il 29/2/2024 nel procedimento n. 1187/2023 R.G. Es.;
- dichiara inammissibile l'opposizione all'esecuzione promossa dalla
[...]
avverso l'ordinanza di assegnazione al creditore procedente Controparte_1
della somma di € 74.550,48 (e conseguenti statuizioni), pronunciata il 4/12/2023 e che conserva pertanto i suoi effetti;
- condanna la alla rifusione delle spese di Parte_3 lite in favore della che liquida in € Parte_2
8.433,00 per compenso al difensore, oltre rimborso delle spese generali nella percentuale del 15%, IVA e CPA nella misura di legge;
- compensa le spese di lite nei rapporti tra attore e convenuto terzo pignorato
Con CP_2
Latina, lì 27/4/2025 Il giudice
Luca Venditto