CA
Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 04/02/2025, n. 258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 258 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1189/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Domenico Bonaretti Presidente
dott. Rossella Milone Consigliere
dott. Beatrice Siccardi Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1189/2023, promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 C.F._1
BIGLI, 19 20121 MILANO presso lo studio dell'avv. FUSCO ROSSELLA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv.
MASSIMILIANO ANDREA ENRICO BRONDOLO (C.F. , elettivamente C.F._2 domiciliato in VIA BIGLI, 19 20121 MILANO presso lo studio dell'avv. FUSCO ROSSELLA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti;
con sede in Milano, Via Ariberto, 20 (C.F. e P.IVA Parte_2 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in VIA BIGLI, 19 20121 MILANO presso lo studio dell'avv. FUSCO
ROSSELLA, che la rappresenta e difende come da delega in atti;
APPELLANTI
CONTRO
pagina 1 di 11 (C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA PRIVATA MARIA Controparte_1
TERESA, 4 20123 MILANO presso lo studio dell'avv. BIGONZI BEATRICE, che lo rappresenta e difende come da delega in atti;
APPELLATA
avente ad oggetto: Franchising sulle seguenti conclusioni.
Per e Parte_3 Parte_4
:
[...]
- in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 2215/2023, emessa dal Tribunale di Milano, Sezione sesta
Civile, Giudice Dott.ssa Adriana Cassano Cicuto, nell'ambito del giudizio N.R.G. 45230/2021, pubblicata in data 17 marzo 2023, notificata il 20 marzo 2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
“in via preliminare: accertare l'intervenuta cessazione della materia del contendere a seguito della transazione intervenuta fra l'opponente e l'obbligata principale, asserita condebitrice solidale della opponente per i fatti di causa ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1304 c.c.; e comunque nel merito: dichiarare l'annullamento, ai sensi dell'art. 1428 c.c., del contratto di garanzia per cui è causa, in quanto redatto in lingua straniera e privo di traduzione, per le ragioni meglio illustrate in narrativa e nell'atto introduttivo;
dichiarare, in ogni caso, il contratto di garanzia inefficace ai sensi dell'art. 1341, comma primo e secondo c.p.c. per le ragioni meglio illustrate in narrativa e nell'atto introduttivo;
dichiarare comunque che il contratto di garanzia non è valido per invalidità dell'obbligazione principale per le ragioni meglio illustrate in narrativa;
per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto.
Con vittoria di spese e compensi di lite", e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. pagina 2 di 11 Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio, per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello.
Per (US BRANCH): Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte adita, respinta ogni contraria e diversa istanza, domanda, eccezione e deduzione, emesse tutte le opportune pronunce, condanne e declaratorie, respinto il contraddittorio su domande ed eccezioni nuove formulate dalla appellante e dichiarata inammissibile ogni nuova prova dalla stessa allegata o richiesta:
- respingere le domande attoree, perché inammissibili e comunque infondate in fatto e in diritto per i motivi di cui in comparsa di costituzione e risposta in appello e quanto discusso in sede di udienza del
13 dicembre 2023; e, per l'effetto,
- confermare integralmente la sentenza impugnata e le relative motivazioni e/o comunque conseguentemente rigettare l'opposizione del Dott. del Sig. Parte_5
MASSIMILIANO e della società Parte_4 Controparte_2
confermando in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto e con esso, e/o comunque, confermare la debenza degli importi richiesti e la condanna del Dott. del Sig. Parte_5
MASSIMILIANO e della società in Parte_4 Controparte_2
CP persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento a (Filiale USA) della CP_3
somma di Euro 62.335,85, oltre ad interessi per ritardato pagamento ex D. lgs. 231/2002 fino al saldo, oltre alle spese di procedura già liquidate e successive occorrende.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge e spese generali nella misura forfettaria del 15% per entrambi i gradi di giudizio e per la fase monitoria e con riserva di ogni ulteriore diritto.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Il fatto e il giudizio di primo grado.
I.1. Con atto di citazione in opposizione notificato a (di seguito anche solo KFC Controparte_1
EU), il Sig. il Sig. e la società (di seguito anche solo F&F) Pt_5 Pt_4 Parte_2
proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n. 12239/2021, con il quale il Tribunale di Milano
pagina 3 di 11 aveva ingiunto loro di pagare alla stessa la somma capitale di euro 62.335,85, o, in alternativa, Pt_6
la somma di USD 71.893,97, oltre interessi ex D. lgs. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture azionate al saldo ed oltre alle spese della procedura di ingiunzione.
Contr
ed erano stati ingiunti in qualità di garanti della società Tables S.r.l., sulla base di Pt_5 Pt_4 un contratto di garanzia, denominato Shareholder's Agreement, in essere tra le parti.
In ragione del predetto, contratto gli appellanti si erano obbligati a garantire il corretto e puntuale pagamento di tutti gli importi in denaro dovuti a dalla società garantita Tables s.r.l. (nelle Pt_6
more fallita) in virtù di un contratto di franchising, che aveva visto quale affiliante e Tables Pt_6
s.r.l. quale affiliata, stipulato in data 6 dicembre 2016 con riferimento al ristorante “Kentucky Fried
Chicken” di Cremona.
L'ingiunzione riguardava il credito per i soli importi dovuti a titolo di “Canone Periodico” ai sensi dell'art.
2.2 del Contratto, nella misura prevista nell'allegato B del medesimo Contratto, pari al 6% dei ricavi del ristorante.
Il credito azionato in via monitoria corrispondeva, segnatamente, all'importo di n. 22 fatture, emesse tra il 31 luglio 2017 e il 31 dicembre 2019 da per un totale di euro 62.335,85, a fronte di Pt_6
ricavi complessivi del ristorante nel medesimo periodo di Euro 472.612,74, più interessi, che venivano richiesti nella misura di cui al Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, maturati e maturandi da ogni singola scadenza al saldo.
Gli attori opponenti chiedevano, in via preliminare, dichiararsi cessata la materia del contendere, intendendo avvalersi di una transazione nel frattempo intervenuta tra il Fallimento Tables S.r.l., Pt_6
[...
e relativa ad un diverso procedimento tra le parti pendente. Nel merito, chiedevano Controparte_5
l'annullamento ex art. 1428 c.c. del contratto di garanzia perché redatto in lingua straniera e privo di traduzione, l'inefficacia del contratto medesimo ai sensi dell'art. 1341 c.c. e l'invalidità dello stesso per invalidità dell'obbligazione principale.
I.2. si costituiva in giudizio, contestando tutto quanto eccepito dagli attori in opposizione ed Pt_6
in particolare:
- contestava la cessazione della materia del contendere, non essendo intervenuta alcuna rinuncia al credito portato dal decreto ingiuntivo, al contrario integralmente ammesso al passivo del fallimento del debitore principale Tables s.r.l.;
pagina 4 di 11 - contestava la mancata conoscenza della lingua inglese da parte degli attori in opposizione, producendo documentazione (studi effettuati, posizione manageriale a livello internazionale, ecc.) atta a dimostrarne la conoscenza;
- contestava l'applicabilità dell'art. 1341 c.c. alla garanzia, essendo documentalmente dimostrato che le parti avevano espressamente convenuto per iscritto che il contratto fosse regolato dalla legge inglese e gallese;
- eccepiva l'infondatezza delle argomentazioni relative alla inesigibilità o invalidità dell'obbligazione principale, mai affermata dal debitore principale in bonis o dal curatore del fallimento -il quale aveva pacificamente riconosciuto la validità del contratto principale e i fatturati generati dal ristorante- e neppure dal giudice delegato, il quale aveva ammesso al passivo del fallimento l'intero credito rivendicato da . Pt_6
I.3. Il Tribunale di Milano, all'esito del giudizio, accogliendo tutte le tesi di , ha respinto Pt_6
l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo.
II. L'appello.
II.1. I sig.ri e nonché hanno impugnato la suddetta decisione affidandosi Pt_5 Pt_4 Parte_2
a tre motivi, rubricati con riferimento ai capi impugnati:
1) Capo relativo al rigetto della eccezione di cessata materia del contendere per intervenuta transazione tra il Fallimento Tables S.r.l., e e dichiarazione ai sensi dell'art. Pt_6 Controparte_5
1304 c.c.:
Il motivo censura il ritenuto errore commesso dal Tribunale nell'escludere la cessazione della materia del contendere, dato che, ad avviso degli appellanti, la transazione tra ed il Fallimento Tables Pt_6
s.r.l. aveva comportato rinuncia al credito ed i garanti avevano dichiarato di volersene avvalere.
2) Capo relativo al rigetto dell'eccezione di inefficacia del contratto ai sensi dell'art. 1341 c.c. per effetto della presenza di clausole vessatorie:
Con questo motivo gli appellanti censurano l'asserito errore del Tribunale nell'aver ritenuto che non potesse farsi applicazione dell'art. 1341 c.c. perché le parti avevano concordemente previsto che il contratto di fideiussione fosse soggetto alla legge “inglese e del Galles”. Infatti, osservano gli appellanti, aveva per prima derogato alla rinuncia alla giurisdizione italiana, rivolgendosi al Pt_6
Tribunale di Milano: “In tal modo implicitamente rinunciando alla giurisdizione ed alla legge
pagina 5 di 11 applicabile unilateralmente imposta”. Dunque, l'art. 1341 c.c. avrebbe dovuto ritenersi applicabile, tenendosi presente che in atti erano state compitamente individuate negli artt. artt. 2.2., 2.3., 3.1 e 5 le clausole della garanzia da assumere come nulle per vessatorietà (pag. 18 dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado), e che nel testo contrattuale non era dato ravvisare la loro specifica approvazione per iscritto. Peraltro, era stato sottoscritto dalle parti un testo interamente scritto in inglese, privo di traduzione asseverata.
3) Capo relativo alla respinta eccezione di inesigibilità della obbligazione principale e conseguente inefficacia della garanzia ai sensi degli artt. 1939, 1941 e 1945 c.c.
Con questo motivo gli appellanti censurano l'asserito errore del Tribunale consistito nell'affermare che
“Gli opponenti [peraltro] non hanno fornita alcuna prova dell'inesigibilità dell'obbligazione principale, limitandosi a contestare del tutto genericamente l'operato dell'affiliante ”, Pt_6
omettendo di considerare che Tables s.r.l. aveva instaurato un giudizio per la risoluzione del contratto, eccependo l'inadempimento di . Pt_6
II.2. A seguito della prima udienza di trattazione la causa è stata rinviata ex art. 352 c.p.c. all'udienza del 13.11.2024, con assegnazione alle parti dei termini di legge, a ritroso, per il deposito degli scritti conclusivi. La sola parte appellata ha depositato la nota contenente le conclusioni scritte. Nessuna parte ha depositato la comparsa conclusionale. Gli appellanti hanno depositato, ciò nonostante, una memoria di replica. In data 12.11.2024 l'appellata, lamentando l'introduzione di un tema nuovo nella suddetta memoria di replica di controparte, ha effettuato in risposta una produzione documentale chiedendo contestualmente di essere rimessa in termini. All'udienza del 13.11.2024 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione ed in data 14.11.2024 è stata discussa in camera di consiglio.
III. Le osservazioni della Corte
Va premesso che il deposito, da parte degli appellanti, di una memoria di replica in assenza della comparsa conclusionale avversaria, cui, appunto, la parte dovesse replicare, è del tutto irrituale, e la
Corte non tiene conto, perciò, dell'atto e delle sue argomentazioni, tanto più se, come la parte appellata ha rilevato nella “istanza di rimessione in termini” del 12.11.2024, fondate su elementi non già patrimonio del giudizio. Parimenti è inammissibile, perché tardiva, la produzione documentale effettuata dalla appellata con la suddetta memoria non autorizzata, non sussistendo in ogni caso, non pagina 6 di 11 potendosi tenere conto della replica degli appellanti, le rappresentate ragioni per la rimessione in termini.
Ciò detto e venendo al merito del giudizio,
III.1. Il primo motivo di appello è infondato.
Come il Tribunale ha già rilevato, l'invocata transazione, stipulata tra il fallimento e nel Pt_6
procedimento con R.G. 58364/19, non riguarda il credito in questa sede rivendicato, che non è stato mai rinunciato da ed anzi è stato espressamente riconosciuto, non solo dal curatore in sede di Pt_6
proposta di ammissione del credito al passivo fallimentare, ma anche dal Giudice delegato del medesimo.
Occorre chiarire che il giudizio RG 58364/19, cui il primo giudice ha fatto riferimento, è giudizio che
Tables s.r.l. aveva instaurato, dinanzi al Tribunale di Milano, nei confronti di e Pt_6 CP_5
denunciando inadempimenti delle stesse al contratto di franchising e domandandone la condanna
[...]
al risarcimento dei danni asseritamente patiti.
Parallelamente, e avevano ottenuto due decreti ingiuntivi avverso Tables s.r.l., Pt_6 Controparte_5
ed entrambi i decreti erano stati opposti dando origine ai giudizi n. 35230/2020 RG e n. 33540/2020
RG.
Fallita Tables s.r.l., i due giudizi suddetti non erano stati riassunti e si erano estinti (avendo provveduto sia sia a domandare l'insinuazione al passivo), mentre il giudizio n. 58364/19 Pt_6 Controparte_5
RG era stato riassunto dal Fallimento.
La conseguenza della pendenza di questo giudizio era stata che il curatore del Fallimento aveva proposto l'ammissione con riserva al passivo di e , atteso che il credito già vantato Pt_6 CP_5
da Tables s.r.l. nel giudizio n. 58364/19 RG era di importo maggiore.
Le parti avevano quindi raggiunto un accordo in virtù del quale si impegnava ad Controparte_5
acquistare dal Fallimento, a prezzo di favore, i beni strumentali relativi a un ristorante in Reggio
Emilia, mentre il Fallimento si impegnava a rinunciare agli atti del giudizio n. 58364/19 RG: i crediti Parte della parte ” sarebbero stati così ammessi senza più riserva alcuna.
Sul punto l'accordo transattivo (prodotto dalla stessa odierna appellante sub all. H) non potrebbe essere più chiaro:
pagina 7 di 11 Ne consegue che, come correttamente statuito nella sentenza impugnata, la transazione non ha
Parte comportato alcuna rinuncia al credito, da parte di , di cui ora i garanti di Tables s.r.l. possano giovarsi dichiarando di voler profittare della transazione.
III.2. Il secondo motivo di appello è altresì manifestamente infondato.
Gli appellanti paiono confondere il piano della giurisdizione con il piano della legge applicabile al contratto.
Non essendo neppure in contestazione la sussistenza della giurisdizione italiana, la legge applicabile alla fideiussione è, per chiara previsione contenuta nel Shareholder's Agreement, quella inglese e del
Galles (5.6 La presente Garanzia è regolata ed interpretata sulla base della legge vigente nel territorio indicato nell'Allegato 1 [Inghilterra e Galles] e le parti concordano di assoggettarsi alla giurisdizione non esclusiva dei tribunali di detti territori.).
Pertanto, correttamente il Tribunale ha escluso che trovi ad essa applicazione la legge italiana e, segnatamente, l'art. 1341 c.c. invocato dagli appellanti medesimi.
Ciò assorbe, all'evidenza, il profilo di doglianza relativo al fatto che il Tribunale abbia, ad abundantiam, osservato che gli allora opponenti non avessero neppure specificato quali clausole ritenessero vessatorie, mentre il richiamo alle stesse sarebbe stato effettuato con puntuale riferimento ai numerati paragrafi dello Shareholder's Agreement.
Quanto, infine, al fatto che i firmatari non siano stati posti in grado di comprendere il contenuto delle clausole della fideiussione, perché proposta in un testo redatto in lingua inglese senza traduzione in pagina 8 di 11 italiano, il Tribunale ha ritenuto l'infondatezza e la strumentalità dell'eccezione alla luce dei profili professionali, di ampio respiro internazionale, tanto del quanto del , ricavabili da fonti Pt_5 Pt_4 aperte (si riporta il passo della motivazione: “va rilevato come l'assunto appaia assolutamente contrastante con le evidenze documentali che attestano come i garanti appaiono “profilati” sul sito
Linkedin in lingua inglese (doc. 10 e 11 opposta) oltre alle seguenti circostanze fattuali che rendono evidentemente pretestuosa l'allegazione circa la non conoscenza della lingua inglese da parte dei garanti stessi. Dal profilo del risulta in particolare che lo stesso ha effettuato studi per almeno Pt_5 tre anni presso l'Oxford Business College, ove conseguiva diploma in business marketing, che sia un manager con pluriennale esperienza in diversi settori, otto anni e tre mesi dei quali trascorsi presso la catena di fast food McDonald, e che per quasi due anni abbia lavorato a Londra per quale CP_6
“Head of Platforms & Infrastructure/Group Business Product Development”, oltre ad avere diverse referenze, anch'esse tutte redatte in lingua inglese. Nel profilo del BR parimenti si legge che egli ha “conoscenza professionale completa” della lingua inglese, laurea in Economia aziendale in
e ha, tra numerose altre esperienze, lavorato come business planning manager in Germania e Per_1
in Belgio e presso Citybank Private Bank.”; pag. 4 della sentenza). Questa dettagliata argomentazione non è stata oggetto di specifica censura.
La Corte ritiene di dover solo aggiungere che, proprio a norma dell'art. 1341 c.c. (che comunque non trova applicazione per essere il contratto assoggettato alla legge inglese e del Galles, e sempre ammesso che la fideiussione per cui è causa abbia costituito contratto per adesione), le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando
l'ordinaria diligenza, e gli odierni appellanti non hanno spiegato come possa conciliarsi, con l'adozione di una condotta ordinariamente diligente, la sottoscrizione di un testo contrattuale che in tesi, per barriera linguistica, non sia possibile leggere e comprendere.
III.3. Il terzo motivo di appello è ancora infondato.
Il motivo s'incentra nuovamente sul criticare un'argomentazione che il primo giudice ha svolto meramente ad abundantiam (“Gli opponenti peraltro non hanno fornita alcuna prova dell'inesigibilità dell'obbligazione principale, limitandosi a contestare del tutto genericamente l'operato dell'affiliante
”), quando la motivazione, principale e assolutamente autonoma, del rigetto dell'eccezione, è Pt_6
stata individuata nel chiaro tenore della clausola 2.2. dello Shareholder's Agreement.
pagina 9 di 11 Una volta sgombrato il campo dal dubbio che sia possibile sostenere la nullità delle clausole dello
Shareholder's Agreement per contrarietà all'art. 1341 c.c., non resta infatti che rilevare come la clausola 2.2. dello stesso reciti: “La Garanzia costituirà obbligazione principale e permanente a carico degli Azionisti e non sarà abrogata, liberata, influenzata o esonerata da: (a) alcuna modifica, inclusi emendamenti, al Contratto di Franchising;
(b) il verificarsi di alcun evento risolutivo ai sensi del
Contratto di Franchising o la risoluzione del Contratto di Franchising;
o (c) negligenza o ritardo dell'Affiliante nel far valere i suoi diritti ai sensi del Contratto di Franchising o della presente
Garanzia”.
Per volontà pattizia, neppure la risoluzione del contratto di franchising avrebbe liberato i garanti: tanto meno, allora, un'eccezione di inadempimento, avanzata dal debitore al fine di rendere inesigibile l'obbligazione principale, può aver reso inefficace la garanzia ai sensi degli artt. 1939, 1941 e 1945
c.c..
L'appello deve essere dunque integralmente respinto.
IV. Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in base al D.M. 55/2014 per come modificato dal D.M. 147/2022, in relazione al valore della controversia, applicati i parametri medi ed avuto riguardo all'attività prestata.
Deve darsi atto della sussistenza, in capo agli appellanti, dei presupposti per il versamento del contributo unificato in misura doppia, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 2215/2023, pubblicata il 17 marzo 2023, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa e respinta o altrimenti assorbita, così provvede:
1. Respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.
2. Condanna gli appellanti, in via fra loro solidale, alla rifusione delle spese del grado in favore della parte appellata, liquidate in € 9.991,00 per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% ed accessori per legge dovuti.
pagina 10 di 11 3. Dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, per il pagamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 14.11.2024.
Il Consigliere est. Il Presidente
Beatrice Siccardi Domenico Bonaretti
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Domenico Bonaretti Presidente
dott. Rossella Milone Consigliere
dott. Beatrice Siccardi Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1189/2023, promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 C.F._1
BIGLI, 19 20121 MILANO presso lo studio dell'avv. FUSCO ROSSELLA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv.
MASSIMILIANO ANDREA ENRICO BRONDOLO (C.F. , elettivamente C.F._2 domiciliato in VIA BIGLI, 19 20121 MILANO presso lo studio dell'avv. FUSCO ROSSELLA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti;
con sede in Milano, Via Ariberto, 20 (C.F. e P.IVA Parte_2 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in VIA BIGLI, 19 20121 MILANO presso lo studio dell'avv. FUSCO
ROSSELLA, che la rappresenta e difende come da delega in atti;
APPELLANTI
CONTRO
pagina 1 di 11 (C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA PRIVATA MARIA Controparte_1
TERESA, 4 20123 MILANO presso lo studio dell'avv. BIGONZI BEATRICE, che lo rappresenta e difende come da delega in atti;
APPELLATA
avente ad oggetto: Franchising sulle seguenti conclusioni.
Per e Parte_3 Parte_4
:
[...]
- in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 2215/2023, emessa dal Tribunale di Milano, Sezione sesta
Civile, Giudice Dott.ssa Adriana Cassano Cicuto, nell'ambito del giudizio N.R.G. 45230/2021, pubblicata in data 17 marzo 2023, notificata il 20 marzo 2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
“in via preliminare: accertare l'intervenuta cessazione della materia del contendere a seguito della transazione intervenuta fra l'opponente e l'obbligata principale, asserita condebitrice solidale della opponente per i fatti di causa ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1304 c.c.; e comunque nel merito: dichiarare l'annullamento, ai sensi dell'art. 1428 c.c., del contratto di garanzia per cui è causa, in quanto redatto in lingua straniera e privo di traduzione, per le ragioni meglio illustrate in narrativa e nell'atto introduttivo;
dichiarare, in ogni caso, il contratto di garanzia inefficace ai sensi dell'art. 1341, comma primo e secondo c.p.c. per le ragioni meglio illustrate in narrativa e nell'atto introduttivo;
dichiarare comunque che il contratto di garanzia non è valido per invalidità dell'obbligazione principale per le ragioni meglio illustrate in narrativa;
per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto.
Con vittoria di spese e compensi di lite", e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. pagina 2 di 11 Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio, per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello.
Per (US BRANCH): Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte adita, respinta ogni contraria e diversa istanza, domanda, eccezione e deduzione, emesse tutte le opportune pronunce, condanne e declaratorie, respinto il contraddittorio su domande ed eccezioni nuove formulate dalla appellante e dichiarata inammissibile ogni nuova prova dalla stessa allegata o richiesta:
- respingere le domande attoree, perché inammissibili e comunque infondate in fatto e in diritto per i motivi di cui in comparsa di costituzione e risposta in appello e quanto discusso in sede di udienza del
13 dicembre 2023; e, per l'effetto,
- confermare integralmente la sentenza impugnata e le relative motivazioni e/o comunque conseguentemente rigettare l'opposizione del Dott. del Sig. Parte_5
MASSIMILIANO e della società Parte_4 Controparte_2
confermando in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto e con esso, e/o comunque, confermare la debenza degli importi richiesti e la condanna del Dott. del Sig. Parte_5
MASSIMILIANO e della società in Parte_4 Controparte_2
CP persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento a (Filiale USA) della CP_3
somma di Euro 62.335,85, oltre ad interessi per ritardato pagamento ex D. lgs. 231/2002 fino al saldo, oltre alle spese di procedura già liquidate e successive occorrende.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge e spese generali nella misura forfettaria del 15% per entrambi i gradi di giudizio e per la fase monitoria e con riserva di ogni ulteriore diritto.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Il fatto e il giudizio di primo grado.
I.1. Con atto di citazione in opposizione notificato a (di seguito anche solo KFC Controparte_1
EU), il Sig. il Sig. e la società (di seguito anche solo F&F) Pt_5 Pt_4 Parte_2
proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n. 12239/2021, con il quale il Tribunale di Milano
pagina 3 di 11 aveva ingiunto loro di pagare alla stessa la somma capitale di euro 62.335,85, o, in alternativa, Pt_6
la somma di USD 71.893,97, oltre interessi ex D. lgs. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture azionate al saldo ed oltre alle spese della procedura di ingiunzione.
Contr
ed erano stati ingiunti in qualità di garanti della società Tables S.r.l., sulla base di Pt_5 Pt_4 un contratto di garanzia, denominato Shareholder's Agreement, in essere tra le parti.
In ragione del predetto, contratto gli appellanti si erano obbligati a garantire il corretto e puntuale pagamento di tutti gli importi in denaro dovuti a dalla società garantita Tables s.r.l. (nelle Pt_6
more fallita) in virtù di un contratto di franchising, che aveva visto quale affiliante e Tables Pt_6
s.r.l. quale affiliata, stipulato in data 6 dicembre 2016 con riferimento al ristorante “Kentucky Fried
Chicken” di Cremona.
L'ingiunzione riguardava il credito per i soli importi dovuti a titolo di “Canone Periodico” ai sensi dell'art.
2.2 del Contratto, nella misura prevista nell'allegato B del medesimo Contratto, pari al 6% dei ricavi del ristorante.
Il credito azionato in via monitoria corrispondeva, segnatamente, all'importo di n. 22 fatture, emesse tra il 31 luglio 2017 e il 31 dicembre 2019 da per un totale di euro 62.335,85, a fronte di Pt_6
ricavi complessivi del ristorante nel medesimo periodo di Euro 472.612,74, più interessi, che venivano richiesti nella misura di cui al Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, maturati e maturandi da ogni singola scadenza al saldo.
Gli attori opponenti chiedevano, in via preliminare, dichiararsi cessata la materia del contendere, intendendo avvalersi di una transazione nel frattempo intervenuta tra il Fallimento Tables S.r.l., Pt_6
[...
e relativa ad un diverso procedimento tra le parti pendente. Nel merito, chiedevano Controparte_5
l'annullamento ex art. 1428 c.c. del contratto di garanzia perché redatto in lingua straniera e privo di traduzione, l'inefficacia del contratto medesimo ai sensi dell'art. 1341 c.c. e l'invalidità dello stesso per invalidità dell'obbligazione principale.
I.2. si costituiva in giudizio, contestando tutto quanto eccepito dagli attori in opposizione ed Pt_6
in particolare:
- contestava la cessazione della materia del contendere, non essendo intervenuta alcuna rinuncia al credito portato dal decreto ingiuntivo, al contrario integralmente ammesso al passivo del fallimento del debitore principale Tables s.r.l.;
pagina 4 di 11 - contestava la mancata conoscenza della lingua inglese da parte degli attori in opposizione, producendo documentazione (studi effettuati, posizione manageriale a livello internazionale, ecc.) atta a dimostrarne la conoscenza;
- contestava l'applicabilità dell'art. 1341 c.c. alla garanzia, essendo documentalmente dimostrato che le parti avevano espressamente convenuto per iscritto che il contratto fosse regolato dalla legge inglese e gallese;
- eccepiva l'infondatezza delle argomentazioni relative alla inesigibilità o invalidità dell'obbligazione principale, mai affermata dal debitore principale in bonis o dal curatore del fallimento -il quale aveva pacificamente riconosciuto la validità del contratto principale e i fatturati generati dal ristorante- e neppure dal giudice delegato, il quale aveva ammesso al passivo del fallimento l'intero credito rivendicato da . Pt_6
I.3. Il Tribunale di Milano, all'esito del giudizio, accogliendo tutte le tesi di , ha respinto Pt_6
l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo.
II. L'appello.
II.1. I sig.ri e nonché hanno impugnato la suddetta decisione affidandosi Pt_5 Pt_4 Parte_2
a tre motivi, rubricati con riferimento ai capi impugnati:
1) Capo relativo al rigetto della eccezione di cessata materia del contendere per intervenuta transazione tra il Fallimento Tables S.r.l., e e dichiarazione ai sensi dell'art. Pt_6 Controparte_5
1304 c.c.:
Il motivo censura il ritenuto errore commesso dal Tribunale nell'escludere la cessazione della materia del contendere, dato che, ad avviso degli appellanti, la transazione tra ed il Fallimento Tables Pt_6
s.r.l. aveva comportato rinuncia al credito ed i garanti avevano dichiarato di volersene avvalere.
2) Capo relativo al rigetto dell'eccezione di inefficacia del contratto ai sensi dell'art. 1341 c.c. per effetto della presenza di clausole vessatorie:
Con questo motivo gli appellanti censurano l'asserito errore del Tribunale nell'aver ritenuto che non potesse farsi applicazione dell'art. 1341 c.c. perché le parti avevano concordemente previsto che il contratto di fideiussione fosse soggetto alla legge “inglese e del Galles”. Infatti, osservano gli appellanti, aveva per prima derogato alla rinuncia alla giurisdizione italiana, rivolgendosi al Pt_6
Tribunale di Milano: “In tal modo implicitamente rinunciando alla giurisdizione ed alla legge
pagina 5 di 11 applicabile unilateralmente imposta”. Dunque, l'art. 1341 c.c. avrebbe dovuto ritenersi applicabile, tenendosi presente che in atti erano state compitamente individuate negli artt. artt. 2.2., 2.3., 3.1 e 5 le clausole della garanzia da assumere come nulle per vessatorietà (pag. 18 dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado), e che nel testo contrattuale non era dato ravvisare la loro specifica approvazione per iscritto. Peraltro, era stato sottoscritto dalle parti un testo interamente scritto in inglese, privo di traduzione asseverata.
3) Capo relativo alla respinta eccezione di inesigibilità della obbligazione principale e conseguente inefficacia della garanzia ai sensi degli artt. 1939, 1941 e 1945 c.c.
Con questo motivo gli appellanti censurano l'asserito errore del Tribunale consistito nell'affermare che
“Gli opponenti [peraltro] non hanno fornita alcuna prova dell'inesigibilità dell'obbligazione principale, limitandosi a contestare del tutto genericamente l'operato dell'affiliante ”, Pt_6
omettendo di considerare che Tables s.r.l. aveva instaurato un giudizio per la risoluzione del contratto, eccependo l'inadempimento di . Pt_6
II.2. A seguito della prima udienza di trattazione la causa è stata rinviata ex art. 352 c.p.c. all'udienza del 13.11.2024, con assegnazione alle parti dei termini di legge, a ritroso, per il deposito degli scritti conclusivi. La sola parte appellata ha depositato la nota contenente le conclusioni scritte. Nessuna parte ha depositato la comparsa conclusionale. Gli appellanti hanno depositato, ciò nonostante, una memoria di replica. In data 12.11.2024 l'appellata, lamentando l'introduzione di un tema nuovo nella suddetta memoria di replica di controparte, ha effettuato in risposta una produzione documentale chiedendo contestualmente di essere rimessa in termini. All'udienza del 13.11.2024 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione ed in data 14.11.2024 è stata discussa in camera di consiglio.
III. Le osservazioni della Corte
Va premesso che il deposito, da parte degli appellanti, di una memoria di replica in assenza della comparsa conclusionale avversaria, cui, appunto, la parte dovesse replicare, è del tutto irrituale, e la
Corte non tiene conto, perciò, dell'atto e delle sue argomentazioni, tanto più se, come la parte appellata ha rilevato nella “istanza di rimessione in termini” del 12.11.2024, fondate su elementi non già patrimonio del giudizio. Parimenti è inammissibile, perché tardiva, la produzione documentale effettuata dalla appellata con la suddetta memoria non autorizzata, non sussistendo in ogni caso, non pagina 6 di 11 potendosi tenere conto della replica degli appellanti, le rappresentate ragioni per la rimessione in termini.
Ciò detto e venendo al merito del giudizio,
III.1. Il primo motivo di appello è infondato.
Come il Tribunale ha già rilevato, l'invocata transazione, stipulata tra il fallimento e nel Pt_6
procedimento con R.G. 58364/19, non riguarda il credito in questa sede rivendicato, che non è stato mai rinunciato da ed anzi è stato espressamente riconosciuto, non solo dal curatore in sede di Pt_6
proposta di ammissione del credito al passivo fallimentare, ma anche dal Giudice delegato del medesimo.
Occorre chiarire che il giudizio RG 58364/19, cui il primo giudice ha fatto riferimento, è giudizio che
Tables s.r.l. aveva instaurato, dinanzi al Tribunale di Milano, nei confronti di e Pt_6 CP_5
denunciando inadempimenti delle stesse al contratto di franchising e domandandone la condanna
[...]
al risarcimento dei danni asseritamente patiti.
Parallelamente, e avevano ottenuto due decreti ingiuntivi avverso Tables s.r.l., Pt_6 Controparte_5
ed entrambi i decreti erano stati opposti dando origine ai giudizi n. 35230/2020 RG e n. 33540/2020
RG.
Fallita Tables s.r.l., i due giudizi suddetti non erano stati riassunti e si erano estinti (avendo provveduto sia sia a domandare l'insinuazione al passivo), mentre il giudizio n. 58364/19 Pt_6 Controparte_5
RG era stato riassunto dal Fallimento.
La conseguenza della pendenza di questo giudizio era stata che il curatore del Fallimento aveva proposto l'ammissione con riserva al passivo di e , atteso che il credito già vantato Pt_6 CP_5
da Tables s.r.l. nel giudizio n. 58364/19 RG era di importo maggiore.
Le parti avevano quindi raggiunto un accordo in virtù del quale si impegnava ad Controparte_5
acquistare dal Fallimento, a prezzo di favore, i beni strumentali relativi a un ristorante in Reggio
Emilia, mentre il Fallimento si impegnava a rinunciare agli atti del giudizio n. 58364/19 RG: i crediti Parte della parte ” sarebbero stati così ammessi senza più riserva alcuna.
Sul punto l'accordo transattivo (prodotto dalla stessa odierna appellante sub all. H) non potrebbe essere più chiaro:
pagina 7 di 11 Ne consegue che, come correttamente statuito nella sentenza impugnata, la transazione non ha
Parte comportato alcuna rinuncia al credito, da parte di , di cui ora i garanti di Tables s.r.l. possano giovarsi dichiarando di voler profittare della transazione.
III.2. Il secondo motivo di appello è altresì manifestamente infondato.
Gli appellanti paiono confondere il piano della giurisdizione con il piano della legge applicabile al contratto.
Non essendo neppure in contestazione la sussistenza della giurisdizione italiana, la legge applicabile alla fideiussione è, per chiara previsione contenuta nel Shareholder's Agreement, quella inglese e del
Galles (5.6 La presente Garanzia è regolata ed interpretata sulla base della legge vigente nel territorio indicato nell'Allegato 1 [Inghilterra e Galles] e le parti concordano di assoggettarsi alla giurisdizione non esclusiva dei tribunali di detti territori.).
Pertanto, correttamente il Tribunale ha escluso che trovi ad essa applicazione la legge italiana e, segnatamente, l'art. 1341 c.c. invocato dagli appellanti medesimi.
Ciò assorbe, all'evidenza, il profilo di doglianza relativo al fatto che il Tribunale abbia, ad abundantiam, osservato che gli allora opponenti non avessero neppure specificato quali clausole ritenessero vessatorie, mentre il richiamo alle stesse sarebbe stato effettuato con puntuale riferimento ai numerati paragrafi dello Shareholder's Agreement.
Quanto, infine, al fatto che i firmatari non siano stati posti in grado di comprendere il contenuto delle clausole della fideiussione, perché proposta in un testo redatto in lingua inglese senza traduzione in pagina 8 di 11 italiano, il Tribunale ha ritenuto l'infondatezza e la strumentalità dell'eccezione alla luce dei profili professionali, di ampio respiro internazionale, tanto del quanto del , ricavabili da fonti Pt_5 Pt_4 aperte (si riporta il passo della motivazione: “va rilevato come l'assunto appaia assolutamente contrastante con le evidenze documentali che attestano come i garanti appaiono “profilati” sul sito
Linkedin in lingua inglese (doc. 10 e 11 opposta) oltre alle seguenti circostanze fattuali che rendono evidentemente pretestuosa l'allegazione circa la non conoscenza della lingua inglese da parte dei garanti stessi. Dal profilo del risulta in particolare che lo stesso ha effettuato studi per almeno Pt_5 tre anni presso l'Oxford Business College, ove conseguiva diploma in business marketing, che sia un manager con pluriennale esperienza in diversi settori, otto anni e tre mesi dei quali trascorsi presso la catena di fast food McDonald, e che per quasi due anni abbia lavorato a Londra per quale CP_6
“Head of Platforms & Infrastructure/Group Business Product Development”, oltre ad avere diverse referenze, anch'esse tutte redatte in lingua inglese. Nel profilo del BR parimenti si legge che egli ha “conoscenza professionale completa” della lingua inglese, laurea in Economia aziendale in
e ha, tra numerose altre esperienze, lavorato come business planning manager in Germania e Per_1
in Belgio e presso Citybank Private Bank.”; pag. 4 della sentenza). Questa dettagliata argomentazione non è stata oggetto di specifica censura.
La Corte ritiene di dover solo aggiungere che, proprio a norma dell'art. 1341 c.c. (che comunque non trova applicazione per essere il contratto assoggettato alla legge inglese e del Galles, e sempre ammesso che la fideiussione per cui è causa abbia costituito contratto per adesione), le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando
l'ordinaria diligenza, e gli odierni appellanti non hanno spiegato come possa conciliarsi, con l'adozione di una condotta ordinariamente diligente, la sottoscrizione di un testo contrattuale che in tesi, per barriera linguistica, non sia possibile leggere e comprendere.
III.3. Il terzo motivo di appello è ancora infondato.
Il motivo s'incentra nuovamente sul criticare un'argomentazione che il primo giudice ha svolto meramente ad abundantiam (“Gli opponenti peraltro non hanno fornita alcuna prova dell'inesigibilità dell'obbligazione principale, limitandosi a contestare del tutto genericamente l'operato dell'affiliante
”), quando la motivazione, principale e assolutamente autonoma, del rigetto dell'eccezione, è Pt_6
stata individuata nel chiaro tenore della clausola 2.2. dello Shareholder's Agreement.
pagina 9 di 11 Una volta sgombrato il campo dal dubbio che sia possibile sostenere la nullità delle clausole dello
Shareholder's Agreement per contrarietà all'art. 1341 c.c., non resta infatti che rilevare come la clausola 2.2. dello stesso reciti: “La Garanzia costituirà obbligazione principale e permanente a carico degli Azionisti e non sarà abrogata, liberata, influenzata o esonerata da: (a) alcuna modifica, inclusi emendamenti, al Contratto di Franchising;
(b) il verificarsi di alcun evento risolutivo ai sensi del
Contratto di Franchising o la risoluzione del Contratto di Franchising;
o (c) negligenza o ritardo dell'Affiliante nel far valere i suoi diritti ai sensi del Contratto di Franchising o della presente
Garanzia”.
Per volontà pattizia, neppure la risoluzione del contratto di franchising avrebbe liberato i garanti: tanto meno, allora, un'eccezione di inadempimento, avanzata dal debitore al fine di rendere inesigibile l'obbligazione principale, può aver reso inefficace la garanzia ai sensi degli artt. 1939, 1941 e 1945
c.c..
L'appello deve essere dunque integralmente respinto.
IV. Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in base al D.M. 55/2014 per come modificato dal D.M. 147/2022, in relazione al valore della controversia, applicati i parametri medi ed avuto riguardo all'attività prestata.
Deve darsi atto della sussistenza, in capo agli appellanti, dei presupposti per il versamento del contributo unificato in misura doppia, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 2215/2023, pubblicata il 17 marzo 2023, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa e respinta o altrimenti assorbita, così provvede:
1. Respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.
2. Condanna gli appellanti, in via fra loro solidale, alla rifusione delle spese del grado in favore della parte appellata, liquidate in € 9.991,00 per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% ed accessori per legge dovuti.
pagina 10 di 11 3. Dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, per il pagamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 14.11.2024.
Il Consigliere est. Il Presidente
Beatrice Siccardi Domenico Bonaretti
pagina 11 di 11