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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 11/03/2025, n. 668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 668 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Il Tribunale di Genova, sezione IV civile, composto dai sig.ri giudici:
Dott. Maddaleni Giovanni Presidente Rel.
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
Dott. Matteo Gatti Giudice
Riunito in camera di consiglio in data 14.2.2025, sentita la relazione del giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto a RG. N. 10244/2024 pendente fra:
Controparte_1
(c. f. C.F._1
Difensore: Avv. Anna Maria Bertini
Domicilio eletto: in Genova, Piazza Dante 8/10 presso il difensore
E
Controparte_2
(c. f. ) C.F._2
Difensore: Avv. Stefania Giovanna Piano
Domicilio eletto: presso l'indirizzo PEC del difensore:
Email_1
avente ad oggetto la separazione giudiziale dei coniugi
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI:
Le parti: come da accordo intervenuto all'udienza dell'13.02.2025;
Il Pubblico Ministero: come da visto del 30.10.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col ricorso introduttivo (da ora anche la ricorrente o Controparte_1 la moglie o la madre) allegava in estrema sintesi e per quanto di rilevanza:
- Di essere coniugata con in forza di matrimonio Controparte_2 celebrato con rito concordatario in Genova in data 4 marzo 2011, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Genova, Atto n. 13, parte II, serie A, Volume 1, anno 2011
- Che dall'unione è nato in [...] il figlio , in data 28 Per_1 aprile 2015,
- Che la convivenza tra i coniugi è divenuta intollerabile e dal maggio 2023 gli stessi abitano separati con la frequentazione padre-figlio secondo le modalità indicate in ricorso,
- Di svolgere attività lavorativa come dipendente con le mansioni di quadro direttivo di secondo livello, presso Unicredit Banca percependo un reddito netto mensile di euro 2.500,00,
- Di essere proprietaria, pro quota al 50% con il coniuge, dell'abitazione familiare di Via Orsini, gravata da mutuo ipotecario con rateo trimestrale di euro 2.950,00, con box anch'esso in Via Orsini e di essere proprietaria al 100% di immobile sito a SS, anch'esso gravato da mutuo ipotecario,
- Che vi era accordo fra le parti per il pagamento da parte della moglie del rateo mensile del mutuo e la percezione da parte della stessa dell'assegno unico universale al 100%,
- Che il marito svolge regolare attività lavorativa presso il CP_3 ed è proprietario di un immobile ad Aci Castello affittato tramite la piattaforma AIRBNB.
Su tali presupposti chiedeva:
- La pronuncia della separazione
- L'affidamento condiviso del figlio minore con collocazione Per_1 presso la madre
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 - L'assegnazione alla madre della casa familiare comprensiva del box
- La regolamentazione delle frequentazioni con i figli secondo le tempistiche e modalità indicate in ricorso
- La previsione di un contributo di mantenimento per il figlio minore pari ad euro 800,00 mensili da porre a carico del padre, Per_1 oltre alla sua partecipazione nella misura del 50% alle spese straordinarie con l'assegno unico universale percepito al 100% da
Controparte_1
Con vittoria delle spese.
(da ora anche il resistente o il marito o il padre) si Controparte_2 costituiva mediante comparsa con la quale, in estrema sintesi e per quanto di rilevanza, allegava:
- Che la crisi coniugale era dipesa da relazione extra coniugale della moglie,
- Di essere comproprietario di un immobile sito in Belforte (AL) e di alcuni terreni e di essere proprietario in via esclusiva di un immobile sito in Aci Castello da cui derivavano i redditi e le spese mensili indicati in comparsa, oltre ad un autoveicolo ed un motoveicolo,
- Di svolgere attività lavorativa presso l'Agenzia del Demanio dello Stato con la qualifica di Responsabile Tecnico, percependo uno stipendio lordo base di euro 2.700,00,
- Di essersi trasferito nel maggio 2023 a vivere in un immobile, sito in Genova, Via Caprera 6/22, di proprietà di un amico cui corrisponde mensilmente la somma di euro 700,00, oltre euro 100,00 per le spese di amministrazione, sostenendo altresì le spese indicate in comparsa.
Su tali presupposti chiedeva:
- La pronuncia della separazione con addebito alla moglie
- L'affidamento condiviso del figlio minore con collocazione Per_1 presso la madre
- L'assegnazione alla madre della casa familiare
- La regolamentazione delle frequentazioni come indicato in comparsa.
- La previsione di un contributo di mantenimento da porre a suo
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 carico pari ad euro 500,00 mensili oltre alla partecipazione nella misura del 50% alle spese straordinarie con l'assegno unico universale percepito al 100% da Controparte_1
Con vittoria delle spese
Svolte le altre difese di rito, all'udienza di comparazione personale del 13.02.2025 i coniugi dichiaravano che allo stato non vi erano prospettive di riconciliazione e confermavano nella sostanza il contenuto dei rispettivi atti difensivi.
All'esito della loro audizione, le parti si dichiaravano d'accordo a indicare come presupposto per la formulazione di una proposta conciliativa il fatto che il mutuo sarà corrisposto interamente dalla moglie e su tale presupposto il giudice delegato proponeva la conciliazione della lite alle seguenti condizioni:
“- Pronuncia di separazione
- Rinuncia da parte del marito alla domanda di addebito e accettazione della rinuncia da parte della moglie
- Affidamento condiviso del figlio nato a [...] il Persona_2
28.4.2015 e sua prevalente collocazione presso l'abitazione della madre
- Assegnazione alla madre della casa coniugale sita a Genova via Orsini 47/11
- Il padre terrà il figlio il martedì pomeriggio dall'uscita da scuola alle ore 19.00 quando lo accompagnerà presso l'abitazione della madre nonché il mercoledì dall'uscita da scuola con pernotto ed accompagnamento a scuola il mattino seguente;
il padre terrà il figlio anche a settimane alterne dal venerdì all'uscita da scuola fino al lunedì mattina quando lo accompagnerà a scuola.
- Durante le festività natalizie il minore trascorrerà con i genitori due periodi separati dal 24 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio, ad anni alterni;
il primo anno, in mancanza di accordo la scelta spetta alla madre;
- Il minore trascorrerà la Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro, ad anni alterni;
in mancanza di accordo la scelta spetta il primo anno alla madre
- Durante le vacanze estive il minore starà con ciascuno dei genitori fino a tre settimane, anche non consecutive;
a tale fine i genitori si comunicheranno le rispettive preferenze entro il 30 maggio di ogni anno;
in caso di disaccordo il primo anno prevarrà la scelta del padre e così via
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4 alternativamente. In caso di viaggi all'estero gli stessi dovranno essere concordati tra le parti con possibilità, in caso di diniego del consenso da parte di uno dei genitori, di richiesta di autorizzazione al giudice.
- autorizza alla percezione Controparte_2 Controparte_1 dell'assegno unico in misura integrale così rinunciando alla rispettiva quota
- Il padre corrisponderà alla madre, entro il giorno cinque di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio la somma di euro 650,00; tale somma è così determinata sul presupposto che sarà la madre a pagare integralmente il mutuo gravante sulla casa coniugale e sulla casa di SS.
- Le spese straordinarie relative al minore saranno suddivise tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno ed individuate e regolamentate secondo quanto stabilito nel verbale della riunione ex art. 47 ord. giud. del 15.9.2016 della IV sezione civile del Tribunale di Genova
- Spese compensate”
Entrambi i coniugi dichiaravano di accettare tale proposta di conciliazione e, pertanto, veniva disposta la conversione del rito e la causa era rimessa in decisione
Quanto sopra premesso,
O S S E R V A
Deve in primo luogo essere accolta la domanda di separazione: la convivenza è ormai cessata dal 2023 ed entrambi i coniugi, sia attraverso le proprie difese, sia comparendo di fronte al giudice delegato, hanno escluso ogni possibilità di riconciliazione.
Sussistono pertanto i presupposti previsti dall'art. 151 c.c. perché il Tribunale dichiari la separazione.
Quanto all'affidamento, alla collocazione del figlio minore , Per_1 all'assegnazione della casa famigliare e alla regolamentazione della frequentazione del figlio col padre, i coniugi, sul presupposto che il mutuo gravante sulla casa coniugale e sulla casa di SS sarà corrisposto interamente dalla moglie, hanno dichiarato di accettare le condizioni di cui alla proposta di conciliazione del Giudice delegato in sede di udienza di comparizione personale.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 5 Tali condizioni, che si riportano in dispositivo, possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi
(c. f. , nata a [...], Controparte_1 C.F._1
il 14 dicembre 1977
e
(c. f. ), nato a [...] il 27 Controparte_2 C.F._2
novembre 1972
autorizzandoli a vivere separati e
OMOLOGA le seguenti condizioni essenziali relative all'affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole, prendendo altresì atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
“- Pronuncia di separazione
- Rinuncia da parte del marito alla domanda di addebito e accettazione della rinuncia da parte della moglie
- Affidamento condiviso del figlio nato a [...] il Persona_2
28.4.2015 e sua prevalente collocazione presso l'abitazione della madre
- Assegnazione alla madre della casa coniugale sita a Genova via Orsini 47/11
- Il padre terrà il figlio il martedì pomeriggio dall'uscita da scuola alle ore 19.00 quando lo accompagnerà presso l'abitazione della madre nonché il mercoledì dall'uscita da scuola con pernotto ed accompagnamento a scuola il mattino seguente;
il padre terrà il figlio anche a settimane alterne dal venerdì all'uscita da scuola fino al lunedì mattina quando lo accompagnerà a scuola.
- Durante le festività natalizie il minore trascorrerà con i genitori due periodi separati dal 24 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio, ad
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 6 anni alterni;
il primo anno, in mancanza di accordo la scelta spetta alla madre;
- Il minore trascorrerà la Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro, ad anni alterni;
in mancanza di accordo la scelta spetta il primo anno alla madre
- Durante le vacanze estive il minore starà con ciascuno dei genitori fino a tre settimane, anche non consecutive;
a tale fine i genitori si comunicheranno le rispettive preferenze entro il 30 maggio di ogni anno;
in caso di disaccordo il primo anno prevarrà la scelta del padre e così via alternativamente. In caso di viaggi all'estero gli stessi dovranno essere concordati tra le parti con possibilità, in caso di diniego del consenso da parte di uno dei genitori, di richiesta di autorizzazione al giudice.
- autorizza alla percezione Controparte_2 Controparte_1 dell'assegno unico in misura integrale così rinunciando alla rispettiva quota
- Il padre corrisponderà alla madre, entro il giorno cinque di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio la somma di euro 650,00; tale somma è così determinata sul presupposto che sarà la madre a pagare integralmente il mutuo gravante sulla casa coniugale e sulla casa di SS.
- Le spese straordinarie relative al minore saranno suddivise tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno ed individuate e regolamentate secondo quanto stabilito nel verbale della riunione ex art. 47 ord. giud. del 15.9.2016 della IV sezione civile del Tribunale di Genova
- Spese compensate”.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della sentenza, sull'atto di matrimonio relativo (Atto n. 13, parte II, serie A, Volume 1, anno 2011) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 14.2.2025
Il Presidente Est. Dott. Giovanni Maddaleni
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Il Tribunale di Genova, sezione IV civile, composto dai sig.ri giudici:
Dott. Maddaleni Giovanni Presidente Rel.
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
Dott. Matteo Gatti Giudice
Riunito in camera di consiglio in data 14.2.2025, sentita la relazione del giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto a RG. N. 10244/2024 pendente fra:
Controparte_1
(c. f. C.F._1
Difensore: Avv. Anna Maria Bertini
Domicilio eletto: in Genova, Piazza Dante 8/10 presso il difensore
E
Controparte_2
(c. f. ) C.F._2
Difensore: Avv. Stefania Giovanna Piano
Domicilio eletto: presso l'indirizzo PEC del difensore:
Email_1
avente ad oggetto la separazione giudiziale dei coniugi
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI:
Le parti: come da accordo intervenuto all'udienza dell'13.02.2025;
Il Pubblico Ministero: come da visto del 30.10.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col ricorso introduttivo (da ora anche la ricorrente o Controparte_1 la moglie o la madre) allegava in estrema sintesi e per quanto di rilevanza:
- Di essere coniugata con in forza di matrimonio Controparte_2 celebrato con rito concordatario in Genova in data 4 marzo 2011, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Genova, Atto n. 13, parte II, serie A, Volume 1, anno 2011
- Che dall'unione è nato in [...] il figlio , in data 28 Per_1 aprile 2015,
- Che la convivenza tra i coniugi è divenuta intollerabile e dal maggio 2023 gli stessi abitano separati con la frequentazione padre-figlio secondo le modalità indicate in ricorso,
- Di svolgere attività lavorativa come dipendente con le mansioni di quadro direttivo di secondo livello, presso Unicredit Banca percependo un reddito netto mensile di euro 2.500,00,
- Di essere proprietaria, pro quota al 50% con il coniuge, dell'abitazione familiare di Via Orsini, gravata da mutuo ipotecario con rateo trimestrale di euro 2.950,00, con box anch'esso in Via Orsini e di essere proprietaria al 100% di immobile sito a SS, anch'esso gravato da mutuo ipotecario,
- Che vi era accordo fra le parti per il pagamento da parte della moglie del rateo mensile del mutuo e la percezione da parte della stessa dell'assegno unico universale al 100%,
- Che il marito svolge regolare attività lavorativa presso il CP_3 ed è proprietario di un immobile ad Aci Castello affittato tramite la piattaforma AIRBNB.
Su tali presupposti chiedeva:
- La pronuncia della separazione
- L'affidamento condiviso del figlio minore con collocazione Per_1 presso la madre
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 - L'assegnazione alla madre della casa familiare comprensiva del box
- La regolamentazione delle frequentazioni con i figli secondo le tempistiche e modalità indicate in ricorso
- La previsione di un contributo di mantenimento per il figlio minore pari ad euro 800,00 mensili da porre a carico del padre, Per_1 oltre alla sua partecipazione nella misura del 50% alle spese straordinarie con l'assegno unico universale percepito al 100% da
Controparte_1
Con vittoria delle spese.
(da ora anche il resistente o il marito o il padre) si Controparte_2 costituiva mediante comparsa con la quale, in estrema sintesi e per quanto di rilevanza, allegava:
- Che la crisi coniugale era dipesa da relazione extra coniugale della moglie,
- Di essere comproprietario di un immobile sito in Belforte (AL) e di alcuni terreni e di essere proprietario in via esclusiva di un immobile sito in Aci Castello da cui derivavano i redditi e le spese mensili indicati in comparsa, oltre ad un autoveicolo ed un motoveicolo,
- Di svolgere attività lavorativa presso l'Agenzia del Demanio dello Stato con la qualifica di Responsabile Tecnico, percependo uno stipendio lordo base di euro 2.700,00,
- Di essersi trasferito nel maggio 2023 a vivere in un immobile, sito in Genova, Via Caprera 6/22, di proprietà di un amico cui corrisponde mensilmente la somma di euro 700,00, oltre euro 100,00 per le spese di amministrazione, sostenendo altresì le spese indicate in comparsa.
Su tali presupposti chiedeva:
- La pronuncia della separazione con addebito alla moglie
- L'affidamento condiviso del figlio minore con collocazione Per_1 presso la madre
- L'assegnazione alla madre della casa familiare
- La regolamentazione delle frequentazioni come indicato in comparsa.
- La previsione di un contributo di mantenimento da porre a suo
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 carico pari ad euro 500,00 mensili oltre alla partecipazione nella misura del 50% alle spese straordinarie con l'assegno unico universale percepito al 100% da Controparte_1
Con vittoria delle spese
Svolte le altre difese di rito, all'udienza di comparazione personale del 13.02.2025 i coniugi dichiaravano che allo stato non vi erano prospettive di riconciliazione e confermavano nella sostanza il contenuto dei rispettivi atti difensivi.
All'esito della loro audizione, le parti si dichiaravano d'accordo a indicare come presupposto per la formulazione di una proposta conciliativa il fatto che il mutuo sarà corrisposto interamente dalla moglie e su tale presupposto il giudice delegato proponeva la conciliazione della lite alle seguenti condizioni:
“- Pronuncia di separazione
- Rinuncia da parte del marito alla domanda di addebito e accettazione della rinuncia da parte della moglie
- Affidamento condiviso del figlio nato a [...] il Persona_2
28.4.2015 e sua prevalente collocazione presso l'abitazione della madre
- Assegnazione alla madre della casa coniugale sita a Genova via Orsini 47/11
- Il padre terrà il figlio il martedì pomeriggio dall'uscita da scuola alle ore 19.00 quando lo accompagnerà presso l'abitazione della madre nonché il mercoledì dall'uscita da scuola con pernotto ed accompagnamento a scuola il mattino seguente;
il padre terrà il figlio anche a settimane alterne dal venerdì all'uscita da scuola fino al lunedì mattina quando lo accompagnerà a scuola.
- Durante le festività natalizie il minore trascorrerà con i genitori due periodi separati dal 24 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio, ad anni alterni;
il primo anno, in mancanza di accordo la scelta spetta alla madre;
- Il minore trascorrerà la Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro, ad anni alterni;
in mancanza di accordo la scelta spetta il primo anno alla madre
- Durante le vacanze estive il minore starà con ciascuno dei genitori fino a tre settimane, anche non consecutive;
a tale fine i genitori si comunicheranno le rispettive preferenze entro il 30 maggio di ogni anno;
in caso di disaccordo il primo anno prevarrà la scelta del padre e così via
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4 alternativamente. In caso di viaggi all'estero gli stessi dovranno essere concordati tra le parti con possibilità, in caso di diniego del consenso da parte di uno dei genitori, di richiesta di autorizzazione al giudice.
- autorizza alla percezione Controparte_2 Controparte_1 dell'assegno unico in misura integrale così rinunciando alla rispettiva quota
- Il padre corrisponderà alla madre, entro il giorno cinque di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio la somma di euro 650,00; tale somma è così determinata sul presupposto che sarà la madre a pagare integralmente il mutuo gravante sulla casa coniugale e sulla casa di SS.
- Le spese straordinarie relative al minore saranno suddivise tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno ed individuate e regolamentate secondo quanto stabilito nel verbale della riunione ex art. 47 ord. giud. del 15.9.2016 della IV sezione civile del Tribunale di Genova
- Spese compensate”
Entrambi i coniugi dichiaravano di accettare tale proposta di conciliazione e, pertanto, veniva disposta la conversione del rito e la causa era rimessa in decisione
Quanto sopra premesso,
O S S E R V A
Deve in primo luogo essere accolta la domanda di separazione: la convivenza è ormai cessata dal 2023 ed entrambi i coniugi, sia attraverso le proprie difese, sia comparendo di fronte al giudice delegato, hanno escluso ogni possibilità di riconciliazione.
Sussistono pertanto i presupposti previsti dall'art. 151 c.c. perché il Tribunale dichiari la separazione.
Quanto all'affidamento, alla collocazione del figlio minore , Per_1 all'assegnazione della casa famigliare e alla regolamentazione della frequentazione del figlio col padre, i coniugi, sul presupposto che il mutuo gravante sulla casa coniugale e sulla casa di SS sarà corrisposto interamente dalla moglie, hanno dichiarato di accettare le condizioni di cui alla proposta di conciliazione del Giudice delegato in sede di udienza di comparizione personale.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 5 Tali condizioni, che si riportano in dispositivo, possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi
(c. f. , nata a [...], Controparte_1 C.F._1
il 14 dicembre 1977
e
(c. f. ), nato a [...] il 27 Controparte_2 C.F._2
novembre 1972
autorizzandoli a vivere separati e
OMOLOGA le seguenti condizioni essenziali relative all'affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole, prendendo altresì atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
“- Pronuncia di separazione
- Rinuncia da parte del marito alla domanda di addebito e accettazione della rinuncia da parte della moglie
- Affidamento condiviso del figlio nato a [...] il Persona_2
28.4.2015 e sua prevalente collocazione presso l'abitazione della madre
- Assegnazione alla madre della casa coniugale sita a Genova via Orsini 47/11
- Il padre terrà il figlio il martedì pomeriggio dall'uscita da scuola alle ore 19.00 quando lo accompagnerà presso l'abitazione della madre nonché il mercoledì dall'uscita da scuola con pernotto ed accompagnamento a scuola il mattino seguente;
il padre terrà il figlio anche a settimane alterne dal venerdì all'uscita da scuola fino al lunedì mattina quando lo accompagnerà a scuola.
- Durante le festività natalizie il minore trascorrerà con i genitori due periodi separati dal 24 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio, ad
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 6 anni alterni;
il primo anno, in mancanza di accordo la scelta spetta alla madre;
- Il minore trascorrerà la Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro, ad anni alterni;
in mancanza di accordo la scelta spetta il primo anno alla madre
- Durante le vacanze estive il minore starà con ciascuno dei genitori fino a tre settimane, anche non consecutive;
a tale fine i genitori si comunicheranno le rispettive preferenze entro il 30 maggio di ogni anno;
in caso di disaccordo il primo anno prevarrà la scelta del padre e così via alternativamente. In caso di viaggi all'estero gli stessi dovranno essere concordati tra le parti con possibilità, in caso di diniego del consenso da parte di uno dei genitori, di richiesta di autorizzazione al giudice.
- autorizza alla percezione Controparte_2 Controparte_1 dell'assegno unico in misura integrale così rinunciando alla rispettiva quota
- Il padre corrisponderà alla madre, entro il giorno cinque di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio la somma di euro 650,00; tale somma è così determinata sul presupposto che sarà la madre a pagare integralmente il mutuo gravante sulla casa coniugale e sulla casa di SS.
- Le spese straordinarie relative al minore saranno suddivise tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno ed individuate e regolamentate secondo quanto stabilito nel verbale della riunione ex art. 47 ord. giud. del 15.9.2016 della IV sezione civile del Tribunale di Genova
- Spese compensate”.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della sentenza, sull'atto di matrimonio relativo (Atto n. 13, parte II, serie A, Volume 1, anno 2011) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 14.2.2025
Il Presidente Est. Dott. Giovanni Maddaleni
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 7