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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 13/01/2025, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 452/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Martelli Presidente dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice Relatore dott.ssa Silvia Morelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. CARLA Parte_1 C.F._1
MARCUCCI, elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa in Lucca, via Francesco Carrara n. 28, giusta procura in calce all'atto introduttivo RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. GIORGIA CP_1 C.F._2
GRANATA, elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa in Firenze, Via Pellicceria, n.
6, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: divorzio
CONCLUSIONI
il Tribunale adito, respinta ogni diversa domanda avanzata da parte resistente, già Parte_1 pronunciata con sentenza non definitiva n. 541/2022, pubblicata il 27.05.2022, passata in giudicato, la cessazione
1 degli effetti civili del matrimonio contratto dal concludente con la signora in Massa il 03.09.1994 e CP_1 trascritto dall'Ufficiale di Stato civile di detto Comune al n. 30 parte 2 serie B anno 1994 ai sensi dell'art. 3 n. 2 lettera b) e dell'art. 4, 9 comma della Legge 01.12.1970 n. 898 come novellata dalle successive leggi in materia, voglia: in via istruttoria: accogliere tutte le richieste istruttorie formulate e non ammesse di cui alle memorie del ricorrente ex art. 183 c.p.c. VI comma n. 2 (per quanto riguarda le prove orali i capitoli da n. 1 a n. 25 e da n. 51 a n. 59) e n. 3 e le eccezioni alle richieste istruttorie avversarie;
accogliere le ulteriori richieste di indagine di polizia tributaria e tutte le richieste istruttorie (indagine tributaria, ordine di esibizione di documenti, richiesta di informative e prove orali) formulate anche nel preverbale 08.11.2022 e comunque nel corso del giudizio, da intendersi qui integramente trascritte e tutte insistite, come pure le eccezioni sollevate;
acquisire al giudizio tutti i documenti prodotti dal ricorrente;
accogliere la richiesta di sentire a chiarimenti il CTU, Dott. ed il suo Persona_1 ausiliario, Geom. per tutti i motivi illustrati nelle osservazioni dei CTP del sig. Dott. Persona_2 Pt_1
(Allegato 15 alla relazione del CTU) e Geom. (Allegato 16 alla relazione del Persona_3 Persona_4 CTU) e a verbale del 20.10.2023; nel merito: previa dichiarazione di non accettazione del contraddittorio in riferimento ad eventuali domande nuove di controparte accogliere le seguenti condizioni:
1. porre a carico del sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne mediante la Parte_1 _5 corresponsione alla signora della somma mensile di € 500 entro il giorno 10 di ogni mese e da rivalutare CP_1 annualmente secondo gli indici Istat a far data dal 31.08.2022 e ciò sino al permanere del diritto di ad essere _5 mantenuto dai genitori;
2. come già stabilito dal Presidente nel presente giudizio, e a modifica del decreto della Corte d'Appello di Firenze pronunciatasi in sede di reclamo, porre a carico di ciascun genitore l'obbligo di sostenere le spese cosiddette straordinarie relative al figlio nella misura del 60% il padre e 40% la madre, ferma la _5 richiesta del concludente che la signora rimanga responsabile per l'intero per tutte le spese straordinarie CP_1 decise unilateralmente, da lei e/o dal figlio senza la necessaria acquisizione del preventivo consenso dell'altro genitore (come, ad esempio, quelle relative alla frequentazione della scuola privata dei Comics di Firenze ed altre di natura medica). Quanto alla individuazione delle spese straordinarie dovrà farsi riferimento a quelle indicate nel Protocollo del 07.10.2020 osservato davanti al Tribunale di Lucca;
3. come già stabilito dal Presidente nel presente giudizio, e a modifica del decreto della Corte d'Appello di Firenze pronunciatasi in sede di reclamo, porre a carico del sig. l'obbligo di contribuire al pagamento del canone di locazione della casa abitata dal figlio Pt_1 _5 (unitamente alla madre e al fratello) con la somma mensile di € 600 e ciò sino al permanere del diritto di ad _5 essere mantenuto dai genitori;
4. rigettare la domanda di contributo al mantenimento, ordinario e straordinario, del figlio perché infondata in fatto e in diritto perché tale figlio, maggiorenne, non si trova più nelle condizioni Per_6 previste dalla legge per essere titolare del diritto al mantenimento nei confronti dei genitori, in tesi a far data dal deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, in ipotesi dal marzo 2024, in corrispondenza all'ammissione di produrre reddito effettuata dallo stesso figlio durante la sua escussione come teste all'udienza Testimone_1 dell'08.03.2024 o, in ipotesi ancor più subordinata, a far data dal 1.07.2024, corrispondente alla data di apertura della partita iva, in entrambe queste due ultime ipotesi salvo gravame. Con ogni conseguenziale pronuncia di condanna al rimborso delle somme corrisposte dal concludente e indebitamente percepite dalla resistente, signora CP_1
quale contributo al mantenimento del figlio;
5. rigettare la domanda di assegno divorzile avanzata
[...] Per_6 dalla signora perché infondata in fatto e in diritto ed anche quella relativa al pregresso mantenimento CP_1 riconosciutole con la sentenza di separazione, nella quale controparte ha insistito costituendosi nel presente giudizio. Con ogni conseguenziale pronuncia di condanna al rimborso delle somme corrisposte dal concludente e indebitamente percepite dalla resistente, signora 6. rigettare la domanda di attribuzione a favore CP_1 della signora della quota percentuale del 40% dell'indennità di fine rapporto e ogni conseguenziale ordine ex CP_1 adverso richiesto in quanto infondati in fatto e in diritto.
7. Più in generale con rigetto di tutte le domande ex adverso formulate. Con vittoria di spese e compensi legali e peritali.
Voglia l'On.le Giudice adito, rigettata ogni eventuale e contraria eccezione, deduzione e Email_1 conclusione: 1) Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalla Sig.ra con CP_1 il Sig. in data 03.09.1994 in Massa;
2) respingere tutte le domande avanzate dal Sig. in Parte_1 Pt_1 quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni di cui in narrativa;
3) confermare tutte le condizioni stabilite in sede di separazione ed in particolare disporre che il signor provveda al pagamento della somma di €800,00 Pt_1 quale contributo al mantenimento del figlio;
4) disporre che il Signor provveda al pagamento della _5 Pt_1 somma di €800 o la somma stabilità in Corte d'Appello in sede di Reclamo pari ad €400,00 a titolo di contributo al
2 mantenimento del figlio;
5) confermare le spese straordinarie al 100 % e quindi condannare il Signor Per_6 al pagamento di dette spese entro il 10 di ogni mese previa esibizione dei documenti giustificativi da parte Pt_1 della resistente, comprensive delle spese della scuola Comics di e comprensive delle cure dentistiche di _5 ; 6) confermare il contributo al mantenimento della Signora e quindi condannare il signor al Per_6 CP_1 Pt_1 pagamento di €1.500,00 mensili;
7) confermare il contributo di €1.000,00 per il pagamento del canone locatizio per la casa familiare come stabilito di comune accordo dai coniugi;
8) Accogliersi la spiegata domanda riconvenzionale e per l'effetto disporsi a carico del Signor e a favore della signora assegno divorzile di €1.500,00 Pt_1 CP_1 ovvero di quella somma maggiore o minore che l'adito Tribunale vorrà determinare sulla base della espletanda istruttoria, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, con automatica rivalutazione dell'importo – secondo gli indici Istat – decorrente dall'anno successivo al deposito della sentenza inter partes;
9) Disporsi, in favore della Sig.ra l'attribuzione della quota percentuale dell'indennità di fine rapporto dovuta all'ex coniuge nonché CP_1 del T.F.M se concordato, e di conseguenza, disporsi ordine alla Società Ponte Aranci s.r.l. al datore di lavoro e all'ente previdenziale pagatore, il pagamento della percentuale tenendo conto, nei parametri di calcolo, del periodo in cui il matrimonio è coinciso con il rapporto di lavoro e quindi dalla data di assunzione dell'ex coniuge lavoratore alla data in cui sarà pronunciata la sentenza di divorzio e per quanto riguarda il T.F.M. dalla data di ingresso in Società alla data dell'uscita; 10) emettersi ogni altro provvedimento del caso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 4.2.2021 e regolarmente notificato, ha Parte_1
chiesto al Tribunale di Lucca di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il 3.9.1994 con da cui erano nati i figli , il CP_1 Per_6
14.12.1995 e , il 2.12.2000, deducendo a fondamento della domanda che dalla _5
separazione dei coniugi, pronunciata con sentenza del Tribunale di Lucca n. 36/2014 in data
9.1.2014, non vi era stata più alcuna convivenza o riconciliazione. Ha evidenziato la pendenza di plurimi procedimenti inter partes per la regolamentazione delle reciproche questioni patrimoniali ed ha domandato che il divorzio fosse pronunciato senza riconoscimento alcuno di assegno divorzile, in favore dell'ex coniuge, previa revoca del contributo al canone di locazione per
€1.000 ed altresì stabilendo esclusivamente un contributo al mantenimento del figlio di _5
€500 oltre al 100% delle spese straordinarie, almeno sinché la ex coniuge non avrà reperito un'attività lavorativa, revocando il contributo al mantenimento del figlio . A sostegno Per_6
della domanda ha dedotto che: con la sentenza di separazione n. 36/2014 erano stati posti a suo carico, a titolo di mantenimento dei figli, la somma mensile di €800 ciascuno ed il 100% delle spese straordinarie ed, a titolo di mantenimento della moglie, la somma mensile di €1.500, oltre ad €1.000 quale contributo al canone di locazione che la stessa avrebbe dovuto sostenere a fronte del rilascio dell'immobile adibito a casa familiare;
con la scrittura privata del 6.4.2019, le parti avevano regolato i reciproci rapporti, ivi compresa la riconsegna della casa coniugale, dalla cui locazione il ricorrente aveva ritenuto di poter ritrarre rilevanti redditi mediante l'affitto a
3 stranieri, in quanto sita nel Comune di Forte dei Marmi, circostanza che tuttavia non si era verificata per il sopraggiungere della pandemia da Covid-19; i propri redditi si erano notevolmente contratti rispetto a quelli detenuti alla data della separazione, comunque sovrastimati dal Tribunale, e ciò anche a seguito della crisi nei rapporti con il padre ed il fratello
(con i quali aveva in precedenza gestito le varie aziende familiari), alfine regolati con il patto di famiglia del 11.6.2018; di contro, le condizioni economiche della resistente erano notevolmente migliorate, a seguito del decesso di entrambi i genitori, e comunque avrebbero potuto essere ancor più floride, in caso di fattivo impegno a reperire un'attività lavorativa;
il figlio , Per_6
dopo il conseguimento del diploma presso il Liceo linguistico, non aveva proseguito gli studi né svolto alcuna attività lavorativa con carattere di continuità, nonostante le diverse opzioni di volta in volta emerse e suggerite anche dal padre;
il figlio si era iscritto, senza il consenso del _5
padre, alla Scuola internazionale di Comics;
in luogo del pagamento del canone per locazione, il ricorrente era disponibile a consentire alla moglie l'utilizzo di un immobile nella sua disponibilità.
Si è costituita dichiarandosi remissiva alla domanda di cessazione degli CP_1
effetti civili del matrimonio;
tuttavia, ha contestato le avverse allegazioni e richiesto di confermare tutte le condizioni stabilite in sede di separazione e, dunque, di stabilire un assegno divorzile in proprio favore nella misura di €1.500, di porre a carico del padre un assegno per il mantenimento dei figli e di €800 ciascuno, oltre al 100% delle spese Per_6 _5 straordinarie e di confermare il contributo di €1.000 per il pagamento del canone locatizio per la casa familiare. Ha esposto che il patrimonio mobiliare ed immobiliare del ricorrente è notevolmente superiore al proprio, anche alla luce del fatto che, per comune decisione e scelta dei coniugi, la stessa non aveva mai lavorato, rinunciando alle proprie aspirazioni di carriera;
il ricorrente aveva omesso di contribuire alle spese straordinarie per i figli, adducendo la mancanza di previo assenso alle stesse;
il figlio , pur avendo frequentato il corso per bagnino, non Per_6
stava svolgendo al momento alcuna attività lavorativa, mentre il figlio era studente alla _5 scuola di Comics;
l'immobile, diverso dalla casa familiare, messole a disposizione dal ricorrente era inadeguato in quanto bisognoso di rilevanti interventi di ristrutturazione.
4 Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione all'udienza del 28.4.2021 ed alle successive udienze del 28.5.2021 e 11.6.2021, il Presidente ha adottato i provvedimenti provvisori, ponendo a carico del ricorrente un assegno divorzile di €900 mensili in favore della resistente, un contributo al canone di locazione di €600 mensili, un assegno per il mantenimento del figlio di €400 mensili e del figlio di €800 mensili, oltre al 60% delle spese Per_6 _5
straordinarie. Il Presidente ha, altresì, nominato quale giudice istruttore la Dott.ssa Maria Giulia
D'Ettore.
A seguito del reclamo proposto dalla resistente, solo in punto di distribuzione delle spese straordinarie e della misura del contributo abitativo, la Corte d'Appello di Firenze ha ristabilito per tali profili il regime della separazione imponendo così al padre l'obbligo di sostenere le spese straordinarie al 100% ed il pagamento della somma mensile di €1.000, quale contributo alla spesa abitativa di moglie e figli.
Su richiesta delle parti, con sentenza non definitiva n. 541/2022, pubblicata il 27.5.2022, è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nella comparsa di costituzione per la fase dinanzi al Giudice istruttore, la resistente ha spiegato domanda altresì domanda di attribuzione della quota del 40% dell'indennità di fine rapporto dovuta all'ex coniuge, nonché del T.F.M se concordato, e di conseguenza, con ordine alla Società
Ponte Aranci s.r.l., al datore di lavoro e all'ente previdenziale del pagamento della relativa percentuale tenendo conto, nei parametri di calcolo, del periodo in cui il matrimonio è coinciso con il rapporto di lavoro
La causa è stata istruita mediante c.t.u. contabile ed espletamento di prova testimoniale.
All'esito dell'udienza di escussione testimoniale dell'8.3.2024, è stato ridotto ad €300 mensili il contributo di mantenimento in favore del figlio . Per_6
All'udienza del 27.9.2024, la causa è passata in decisione sulle conclusioni rassegnate in epigrafe, con termini ex art. 190 c.p.c.: il ricorrente, ferma la richiesta di revoca dell'assegno divorzile e dell'assegno di mantenimento in favore del figlio , si è dichiarato disponibile al Per_6 mantenimento del figlio nella misura di €500 mensili oltre alle spese straordinarie in _5 ragione del 60% a proprio carico ed altresì a corrispondere la somma mensile di €600 a titolo di contributo per canone di locazione, mentre la resistente si è riportata alle conclusioni già
5 rassegnate in comparsa, salvo chiedere in subordine per il mantenimento del figlio la Per_6 minor somma di €400.
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La causa risulta già compiutamente istruita, condividendosi le motivazioni enunciate dal giudice istruttore nelle ordinanze istruttorie pronunciate in corso di causa. Si sottolinea altresì la superfluità di indagini reddituali e patrimoniali deferite alla polizia tributaria, atteso che il c.t.u. nominato è stato autorizzato espressamente ad acquisire le evidenze fornite dalla Guardia di
Finanza a seguito di interrogazione dei rapporti bancari e finanziari dei comparenti.
Si evidenzia inoltre che le produzioni documentali effettuate dal ricorrente con la comparsa conclusionale sono ammissibili, giacché relative ai redditi per l'anno 2023, maturati in corso di causa e successivamente all'ultima produzione in atti, riferita a precedenti annualità.
Nel merito, poiché è già stata pronunciata sentenza in punto di status, il giudizio ha ad oggetto unicamente la valutazione circa la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile in favore della resistente e di un contributo al mantenimento dei figli, entrambi maggiorenni, mentre ogni questione relativa all'assegnazione della casa coniugale è già stata oggetto del giudizio di separazione e risolta a seguito del rilascio della stessa, ad oggi nella disponibilità del ricorrente.
Assegno divorzile.
Alla luce della recente pronuncia delle Sezioni Unite (n. 18287/2018), l'assegno divorzile ha natura composita, rispondendo non soltanto ad una funzione assistenziale, ma anche compensativa e perequativa. Pertanto, ai fini della decisione sull'assegno divorzile, compete al giudice di merito una valutazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, non fondata esclusivamente sull'autosufficienza economica, ma fondata anche sul contributo che ciascuna parte ha apportato alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune.
Circa tale ultimo aspetto, recentemente la Corte di Cassazione (sez. I civile del 12.12.2023 n.
34711) ha ribadito che “al fine di accertare se sussistano i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione compensativo-perequativa del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali o reddituali, ferma l'irrilevanza del pregresso
6 tenore di vita familiare, il giudice deve verificare: a) se tra gli ex coniugi, a seguito del divorzio, si sia determinato o aggravato uno squilibrio economico-patrimoniale prima inesistente (ovvero di minori proporzioni); b) se, in costanza di matrimonio, gli ex coniugi abbiano convenuto che uno di essi sacrificasse le proprie prospettive professionali per dedicarsi al soddisfacimento delle incombenze familiari;
c) se, con onere probatorio a carico del richiedente, tali scelte abbiano inciso sulla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi determinando uno spostamento patrimoniale da riequilibrare;
d) quale sia lo spostamento patrimoniale, e la conseguente esigenza di riequilibrio, causalmente rapportabile alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari (Cass., n. 22738/21)”.
Ciò premesso in diritto, allo scopo di riscostruire la complessiva condizione patrimoniale e reddituale delle parti è stata disposta c.t.u., le cui conclusioni sono integralmente recepite dal collegio, atteso che il percorso logico e le argomentazioni poste dal c.t.u. a base della consulenza, che tengono puntualmente conto della documentazione versata in atti e delle rispettive prospettazioni delle parti, dell'ampia documentazione patrimoniale e reddituale versata dalle parti o acquisita dal c.t.u. previa autorizzazione, nonché delle osservazioni formulate dai c.t.p., cui è stata fornita ampia e motivata risposta, sono intrinsecamente coerenti e congrui, oltre che in linea con le ulteriori emergenze istruttorie, evidenziando la correttezza metodologica dell'approccio seguito.
All'esito dell'accertamento peritale svolto è emersa con chiarezza la notevole sperequazione tra la situazione patrimoniale e reddituale del ricorrente e quella della resistente, risultando un patrimonio complessivo del ricorrente di circa 17 volte superiore a quello della resistente e redditi del ricorrente parimenti superiori a quelli della resistente.
Di seguito la situazione patrimoniale delle parti:
7 Come evidenziato dal c.t.u.: “Si rileva, in maniera del tutto evidente, la notevole sproporzione esistente nelle situazioni patrimoniali delle Parti in causa (il patrimonio della è di oltre CP_1
17 volte inferiore a quello di ”. Pt_1
Del resto, dall'analisi qualitativa della composizione dei diversi cespiti patrimoniali è dato dedurre che il patrimonio del ricorrente, rappresentato da beni che in larga parte provengono dalla famiglia di origine, si compone oltre che della piena proprietà su un immobile in Pietrasanta, adibito a locazione turistica, anche della partecipazione quale socio unico ed amministratore della società costituita nel 2018 in dipendenza della scissione parziale Controparte_2
proporzionale della società Immobiliare Ponte Aranci s.r.l. (partecipata, a suo tempo, da tutti i componenti della famiglia fratello e ricorrente) ed attraverso la quale il Persona_7
ricorrente detiene altri immobili e terreni in Versilia;
egli è inoltre titolare di beni mobili registrati
(due autovetture) e di diversi investimenti mobiliari.
A fronte di tale rilevante patrimonio del ricorrente, la resistente è titolare unicamente di un bene immobile ereditato a seguito della morte dei genitori, successivamente alla pronuncia di separazione, nonché di risparmi per investimenti mobiliari di ammontare nettamente inferiore a quelli detenuti dal ricorrente, direttamente o per il tramite della società di cui è socio unico.
Il c.t.u. ha inoltre evidenziato come la lamentata ridotta liquidità del ricorrente, anche a seguito delle vicende societarie predette e della cessazione della gestione comune degli asset di famiglia da parte di tutti i componenti del nucleo di origine, conseguente al patto di famiglia stipulato
8 nell'anno 2018 e da cui è originata la è da imputarsi a scelte di gestione, piuttosto Controparte_2
che ad una reale condizione di incapienza e di difficoltà economica. Afferma invero il c.t.u. quanto segue: “pare necessario altresì porre in evidenza, per quanto concerne la posizione
l'apparente incoerenza ed irragionevolezza in termini di composizione del patrimonio Pt_1
in relazione agli asset ivi allocati. Il patrimonio immobiliare, detenuto in via diretta ed in via mediata dall' tramite la società è riferito Pt_1 Controparte_2
esclusivamente a proprietà immobiliari, cosicché Parte ricorrente, benché patrimonialmente assolutamente molto ben dotata, si trovava alla data del 31 dicembre 2022 in condizioni di illiquidità ed esposta, in proprio e con la società verso il sistema Controparte_2
bancario per circa euro settanta mila. La scelta di composizione del patrimonio è straordinariamente sbilanciata, in modo non condivisibile sotto il profilo della scelta del prudente e razionale investitore, verso la componente immobiliare risultando negativa la componente della liquidità e degli strumenti finanziari. [….] Parte ricorrente si ritiene possa compiere ogni e più opportuna ed ulteriore valutazione tesa a verificare la possibilità di riequilibrare il suo notevole patrimonio convertendo (tutti o parte) gli asset immobiliari in asset di liquidità e strumenti finanziari”.
Trattasi in sostanza di patrimonio di valore rilevante, come tale dotato di potenzialità di redditività, quantomeno mediante una diversa distribuzione della ricchezza, attualmente prevalentemente di carattere immobiliare.
Ed in ogni caso, anche volendo valorizzare una -asseritamente- contenuta redditività del patrimonio immobiliare detenuto direttamente o tramite la società di cui il ricorrente è socio unico, anche per quel che concerne le entrate a reddito, la situazione complessiva resta sbilanciata a favore del ricorrente come segue:
Dalle produzioni documentali del ricorrente si ricava che anche nell'annualità 2023, il reddito lordo ammonta a circa € 25.719,20. La resistente non ha fornito dichiarazioni aggiornate.
9 A livello qualitativo, la componente più rilevante del reddito del ricorrente è quello ritratto quale amministratore unico della , nonché dalla locazione turistica dell'immobile di sua CP_2
proprietà, mentre per quel che concerne la resistente è rappresentata dagli assegni versati dal ricorrente, in forza della sentenza di separazione.
Del resto, è circostanza pacifica che durante tutto il corso del matrimonio (durato complessivamente 16 anni) la ricorrente non abbia mai svolto alcuna attività lavorativa, rinunciando per comune scelta della famiglia ad ogni aspirazione di carriera professionale.
Nessuno dei comparenti è in possesso di titoli di studio universitari;
purtuttavia, il ricorrente che ha potuto beneficiare dei proventi di una consistente attività imprenditoriale avviata dal padre, e di cui anch'egli oggi direttamente è amministratore, ha senz'altro acquisito, come rilevato anche dal c.t.u., una specifica professionalità nel settore della gestione immobiliare e della locazione turistica.
Di contro, la ricorrente, in ragione dell'età, ha scarse possibilità di effettivamente reinserirsi nel mondo del lavoro e comunque verosimilmente inidonee a garantirle una piena autonomia economica, circostanza che è evidenziata anche dal c.t.u. Difatti, il c.t.u., anche in risposta alle osservazioni formulate dal c.t.p. di parte ricorrente ha tenuto in considerazione l'attiva partecipazione nell'Associazione Fortemente Noi nella quale ha rivestito la carica di Presidente, dando atto che “la professionalità della sig.ra nel promuovere ed intrattenere pubbliche CP_1
relazioni in un territorio fortemente vocato al turismo può assumere le caratteristiche di un vero
e proprio lavoro” e che tuttavia “una cosa però è l'affermazione di tale possibilità, mentre altra cosa è individuarne, in termini quantitativi, la potenzialità economica. Le variabili sono molteplici e possono essere individuate nella tipologia di rapporto di lavoro (a tempo determinato o indeterminato, part – time o full – time, lavoro autonomo con emissione di fattura, salvo se altri)”.
Si apprezzano, dunque, ragioni per riconoscere l'assegno divorzile in funzione compensativo- perequativa del sacrificio sopportato, per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali o reddituali ed alla luce della rilevante disparità delle condizioni economiche delle parti, essendo indubitabile che anche la ricorrente abbia fattivamente contribuito alla vita familiare e all'incremento del patrimonio comune, essendo pacifico che l'assetto familiare in cui costei si
10 sarebbe pressoché esclusivamente occupata delle esigenze domestiche e della vita comune (anche il lavoro casalingo rappresenta un contributo alla vita familiare) e solo in residua e ridotta parte ha coltivato altro tipo di aspirazioni rappresentava una concorde decisione dei coniugi di impostare in tal senso la vita matrimoniale.
In punto di quantificazione, si ritiene di confermare l'ammontare di €900 mensili, già stabilito nell'ordinanza presidenziale, somma che valorizza adeguatamente la sopravvenienze enunciate dal ricorrente, in punto di contrazione, ancorché parziale, della propria complessiva condizione economica, a fronte del venire meno del consistente apporto del padre anche negli esborsi in favore dell'ex coniuge ed altresì a fronte del rinnovato assetto societario e degli asset patrimoniali come sopra descritto e la mutata condizione in melius della resistente, derivante dall'apertura della successione dei genitori.
Non vi sono, dunque, importi che nel presente procedimento possano ritenersi versati dal ricorrente in eccedenza, peraltro dovendosi ribadire il risalente ma consolidato principio per cui l'“assegno di divorzio, trovando la propria fonte nel nuovo status delle parti, rispetto al quale la pronuncia del giudice ha efficacia costitutiva, decorre dal passaggio in giudicato della statuizione di risoluzione del vincolo coniugale, con il temperamento, tuttavia, introdotto dall'articolo 4, comma 10. della legge 898/1970, così come sostituito dall'articolo 8 della legge
74/1987, che conferisce al giudice il potere di disporre, in relazione alle circostanze del caso concreto e anche in assenza di specifica richiesta, la decorrenza dello stesso assegno dalla data della domanda, senza peraltro escludere che, ove le condizioni per l'attribuzione siano maturate in un momento successivo, la decorrenza dell'assegno possa essere fissata a partire da tale momento, ferma restando la necessità, in una siffatta ipotesi, che il giudice motivi adeguatamente la propria decisione” (Cass. sez. I, 25 giugno 2004, n. 11863).
Mantenimento dei figli
Per quel che concerne i figli, al cui mantenimento i genitori debbono provvedere in caso di non autosufficienza, la nozione di indipendenza economica, intesa come autosufficienza del figlio, non coincide necessariamente con il reperimento di un qualunque lavoro, non potendosi ritenere raggiunta a fronte, ad esempio, di un lavoro precario o soltanto a chiamata, né è dimostrata dal mero conseguimento di un titolo di studio universitario, considerato che spesso, anche dopo la
11 laurea, si richiedono ulteriori percorsi di formazione ed educazione, ai fini dell'inserimento nel mondo del lavoro. Allo stesso tempo, però, si deve escludere che la tutela della prole, sul piano giuridico, possa essere protratta oltre ragionevoli limiti di tempo.
Statuisce, a tale ultimo proposito, la Suprema Corte che “l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli maggiorenni, secondo le regole dettate dagli artt. 147 e 148 cod. civ., cessa a seguito del raggiungimento, da parte di quest'ultimi, di una condizione di indipendenza economica che si verifica con la percezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita ovvero quando il figlio, divenuto maggiorenne, è stato posto nelle concrete condizioni per poter essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta.” (Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 12 aprile 2016, n. 7168).
In altre parole, il genitore non può essere chiamato a mantenere sine die il figlio quando questi sia negligente e non si adoperi attivamente per reperire un lavoro e non può ricadere sul genitore un'erronea scelta lavorativa del figlio, che perseveri nello svolgimento di un'attività non redditizia, pur potendo lo stesso reperire anche una diversa e più proficua occupazione, sebbene non del tutto conforme alle proprie aspirazioni personali.
Come recentemente ribadito dalla Corte di Cassazione (Cass. civ. Sez. I Ord., 23/01/2024, n.
2259) della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del
“richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento”.
Entrambe le parti pacificamente riconoscono che il figlio non sia economicamente _5
autosufficiente, atteso che costui non risulta aver ancora completato il percorso di studi presso la scuola Internazionale di Comics (il ricorrente contesta la decisione del figlio di iscriversi a tale percorso di studi e la scarsa o comunque ridotta attitudine allo studio, ma non ne contesta invece la non raggiunta autonomia), ancorché non vi sia convergenza sulla quantificazione del relativo mantenimento, mentre è in contestazione la situazione del figlio . Per_6
Muovendo dalla situazione di , si ritiene che, alla luce della condizione patrimoniale e _5
12 reddituale delle parti come sopra ricostruita, possa trovare conferma il contributo al mantenimento come già stabilito in sede di separazione, stabilendo tuttavia un più contenuto esborso mensile per il contributo al canone di locazione, nella misura disposta in sede presidenziale.
Del resto, se da un lato il ricorrente vede così complessivamente ridotti gli esborsi mensili per il supporto all'ex coniuge ed al figlio , al contempo è corretto valorizzare, come già è stato _5 fatto in relazione alla quantificazione dell'assegno divorzile, il miglioramento delle condizioni economiche della resistente che, successivamente alla pronuncia di tale sentenza, ha acquisito per successione l'intera proprietà̀ di un immobile a Massa, che ha deciso di mettere a reddito, ma che potenzialmente potrebbe adibire anche ad abitazione principale.
Pertanto, si stabilisce un contributo al mantenimento di nella misura di €800 mensili ed _5
un contributo al pagamento del canone di locazione nella misura di €600 mensili.
Si giustifica inoltre anche un riparto delle spese straordinarie in ragione del 70% a carico del ricorrente e del 30% a carico della resistente.
Sussistono invece i presupposti per la revoca del contributo al mantenimento di . Per_6
ha compiuto 29 anni;
dopo il conseguimento del diploma di Liceo linguistico nel giugno Per_6
2016, ha abbandonato gli studi e ha deciso di non intraprendere il percorso universitario, come dallo stesso ammesso durante la sua escussione come teste, intimato dal padre.
Da quel momento, ha svolto lavori occasionali e stagionali senza mai adoperarsi in modo effettivo nella ricerca di un lavoro che gli potesse garantire la piena autonomia dal nucleo familiare di origine, peraltro avendo rifiutato anche diverse offerte di lavoro che, pur non rispondendo alle sue ambizioni, gli avrebbero consentito una maggiore stabilità e sicurezza economica;
sul punto, hanno trovato conferma, per stessa ammissione di , escusso come Per_6
testimone, i capitoli di prova articolati dal ricorrente e tesi a dimostrare che il figlio ha intrapreso varie attività, anche su segnalazione di offerte di lavoro da parte del padre, senza tuttavia alcun carattere di continuità o stabilità.
A fronte di tale precaria situazione lavorativa, non ha intrapreso alcuno specifico percorso Per_6 di studi (ha soltanto dichiarato di aver pensato di intraprendere l'Università di Scienze Motorie, ma non risulta documentato che attualmente sia iscritto a tale facoltà), né è stato ostacolato al
13 raggiungimento dell'autosufficienza economico reddituale da particolari problemi personali o di salute (l'intervento di chirurgia proctologica si è risolto con una limitata degenza).
Da ultimo, dopo aver conseguito il brevetto di bagnino e lavorato stagionalmente, a partire dal settembre 2022 ha intrapreso l'attività di istruttore di padel, ed ha dichiarato, anche circa tale professione, quanto segue: “Sono tutti lavoretti saltuari. Mediamente nei periodi estivi, da giugno ad agosto, percepisco circa € 1200, mentre nel resto dell'anno dipende dai mesi circa €
600/800”. Ed ancora, a domanda del Giudice, “circa le prospettive di guadagno successivamente all'eventuale conseguimento del brevetto di secondo livello: Se il circolo mi offrisse un contratto, prenderei in seria considerazione l'opzione. Diversamente proseguirei come libero professionista, a partita iva”.
In ragione di tanto, l'assegno di mantenimento era stato ulteriormente ridotto.
Nella comparsa conclusionale, il ricorrente ha dato atto di aver ricevuto comunicazione dell'Agenzia delle Entrate, in relazione al periodo d'imposta 2021, rappresentando che “le detrazioni relative ai familiari indicati come fiscalmente a carico, che dai dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate, risultano aver percepito un reddito annuo complessivo superiore al limite massimo previsto dalla legge per essere considerati a carico. Si riportano di seguito i codici fiscali dei predetti familiari: ”. Si tratta, appunto, di C.F._3 Tes_1
[...]
Il tempo decorso dal diploma di istruzione superiore, la condizione personale e di salute di
, la professionalità acquisita nell'ambito dell'attività di istruttore di padel, che ha Per_6 consentito allo stesso di ritrarre redditi come libero professionista, l'età di e la pacifica Per_6 sua capacità lavorativa, nonché la necessità, a fronte dell'impossibilità di perseguire le aspirazioni lavorative sinora ricercate, di attivarsi per il reperimento di un lavoro che garantisca la piena autosufficienza giustificano la revoca del contributo al suo mantenimento.
Per quel che concerne la richiesta di rimborso delle somme corrisposte dal concludente e indebitamente percepite dalla resistente, conseguente alla decorrenza degli effetti della pronuncia, si osserva che la sentenza di divorzio, mentre ha importanza costitutiva rispetto all'assegno che uno degli ex coniugi debba all'altro, è irrilevante rispetto all'obbligo di mantenere i figli, nel senso che i doveri ed i diritti dei genitori verso questi ultimi, non subiscono alcuna alterazione
14 sostanziale, rimanendo identico, sia prima sia dopo la pronuncia del divorzio, l'obbligo gravante sui genitori, onde, se in sede di giudizio di divorzio uno dei coniugi abbia richiesto un assegno di mantenimento per i figli o l'adeguamento di esso, la domanda, se ritenuta fondata, deve essere accolta, in mancanza di espresse limitazioni, dalla data stessa della sua proposizione, ovvero dalla data dei fatti che ne impongono il riequilibrio, se successivi.
Per entrambi i figli è giustificata una decorrenza della quantificazione suddetta dalla presente pronuncia, posto che per la decisione sono stati valorizzati ed analizzati tutti gli esiti della complessa istruttoria svolta nel corso del procedimento, mentre ogni esborso sinora sostenuto dal ricorrente non appare “indebito” od eccessivo, giacché peraltro conseguenze alla rideterminazione operata dalla Corte d'Appello in sede di reclamo.
Infondatezza della domanda di attribuzione di quota TFM
La ricorrente, con la comparsa di costituzione nella fase dinanzi al giudice istruttore, ha formulato domanda di attribuzione del trattamento di fine mandato percepito dal ricorrente a seguito della cessazione della qualifica di amministratore della Immobiliare Ponte Aranci
s.r.l. va ricondotta.
Ai sensi dell'art. 12 bis l. 898/1970, il coniuge che sia anche titolare dell'assegno di cui all'art. 5, comma 6, della l. 898/1970 e che non si sia risposato ha diritto al 40% dell'indennità di fine rapporto lavorativo spettante al coniuge divorziato, con riferimento agli anni in cui detto rapporto è coinciso con il matrimonio e, dunque, dalla sua celebrazione sino alla sentenza di cessazione del vincolo.
Il diritto del coniuge divorziato ad ottenere la quota del trattamento di fine rapporto dell'ex coniuge sorge nel momento in cui quest'ultimo matura il diritto a percepire detto trattamento e, dunque, al tempo della cessazione del rapporto di lavoro, anche se il relativo credito è esigibile solo quando - e nei limiti in cui - l'importo è effettivamente erogato
(Cass. civ., sez. I, ord., 8.8.2022 n. 24403); tale diritto può sorgere anche prima della sentenza di divorzio, ma dopo la proposizione della relativa domanda, coerentemente con la natura costitutiva della sentenza sullo status e con la possibilità di stabilire la retroattività degli effetti patrimoniali della sentenza a partire dalla data della domanda ( Cass. civ., sez.
VI, ord., 22.3.2018 n. 7239).
15 Ora, nella fattispecie, si deve prima di tutto evidenziare che la domanda è erroneamente formulata nei confronti del datore di lavoro o alternativamente dell'ente previdenziale, contro cui l'istante nulla ha a pretendere, avendo costui esaurito i propri obblighi mediante l'erogazione degli importi all'avente diritto, mentre avrebbe dovuto essere rivolta al percettore effettivo, cioè al coniuge divorziato.
In ogni caso, la domanda è infondata giacché la modifica societaria che ha determinato la cessazione della qualifica di amministratore della Immobiliare Ponte Aranci s.r.l. va ricondotta, come risulta anche dalla c.t.u., alla stipula da parte del ricorrente, del suo defunto padre e del fratello del ricorrente del patto di famiglia dell'anno 2018 con il quale la famiglia ha definitivamente regolato i rapporti reciproci, quanto ai valori Pt_1
immobiliari ed alle quote societarie.
Part In tale sede, il ricorrente ha percepito il e, dunque, il rapporto di lavoro si è concluso con relativa liquidazione degli importi in data antecedente all'instaurazione del presente procedimento, ossia solo dopo la separazione e perciò in costanza di matrimonio difettando pertanto uno dei presupposti essenziale della domanda.
Spese di lite
Il ricorrente, nel presente giudizio di merito, ha visto accolta la domanda di revoca del contributo al mantenimento ordinario e straordinario nei confronti del figlio , parzialmente accolta la Per_6 domanda relativa al figlio ed altresì l'assegno divorzile è stato ridotto;
è stata respinta la _5
domanda di attribuzione di quota di TFM formulata dalla resistente.
Si giustifica pertanto una compensazione delle spese in ragione del 50%, mentre per la restante parte sono poste a carico della resistente e si liquidano come in dispositivo, nello scaglione per valore della causa (indeterminabile media complessità) e secondo i parametri medi.
Il ricorrente è invece totalmente soccombente nella fase di reclamo dinanzi alla Corte d'Appello; pertanto le spese per tale fase sono poste a suo carico e si liquidano come in dispositivo tenuto conto dello scaglione per valore della causa (indeterminabile bassa complessità) e secondo i parametri medi per la fase di studio ed introduttiva, minimi per la fase di trattazione e decisionale, in ragione della ridotta attività difensiva conseguente all'assente istruttoria in fase di reclamo ed alla decisione all'esito dello scambio degli atti introduttivi.
16 Si giustifica invece il riparto in ragione del 50% a carico di ciascuna parte delle spese di c.t.u., il cui espletamento è risultato necessario al giudicante per la piena ed accurata disamina della copiosa documentazione versata in atti e per le relative indagini sui cespiti mobiliari ed immobiliari, nonché alla luce del fatto che l'elevata quantificazione dei compensi deriva in parte prevalente dal patrimonio del ricorrente.
A carico di ciascuna parte restano le spese per i rispettivi cc.tt.pp.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, vista la sentenza n. 541/2022, con cui è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e così dispone: Parte_1 CP_1
- pone a carico di un assegno divorzile di €900 mensili, da corrispondere a Parte_1
entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, rivalutabile CP_1
annualmente secondo gli indici Istat;
- revoca l'assegno di mantenimento in favore di con efficacia a decorrere dalla Testimone_1
presente pronuncia;
- pone a carico di un assegno per il mantenimento del figlio maggiorenne, ma Parte_1 non autosufficiente, di €800 mensili, da corrispondere alla madre Persona_8 CP_1
entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, rivalutabile annualmente
[...]
secondo gli indici Istat, nonché un contributo di €600 per canone di locazione, parimenti da corrispondere alla madre entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo bonifico CP_1
bancario, con efficacia a decorrere dalla presente pronuncia;
- pone le spese straordinarie, come da protocollo in vigore presso questo Tribunale, in favore di a carico di in ragione del 70% ed a carico di Persona_8 Parte_1 CP_1
in ragione del 30%;
[...]
- rigetta le altre domande proposte dalle parti;
- compensa le spese di lite del presente giudizio in ragione di ½; condanna a CP_1 rimborsare a UR EL la restante parte delle spese di lite (1/2), che liquida per l'intero
(2/2) in € 10.860, oltre spese generali, IVA, e CPA come per legge, oltre spese di contributo unificato;
17 - condanna a corrispondere a le spese della fase di reclamo, Parte_1 CP_1 che liquida in €3.600, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge
- pone le spese di c.t.u. in ragione del 50% ciascuno a carico delle parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Lucca, così deciso nella camera di consiglio del 3.1.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Maria Giulia D'Ettore dott.ssa Anna Martelli
18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Martelli Presidente dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice Relatore dott.ssa Silvia Morelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. CARLA Parte_1 C.F._1
MARCUCCI, elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa in Lucca, via Francesco Carrara n. 28, giusta procura in calce all'atto introduttivo RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. GIORGIA CP_1 C.F._2
GRANATA, elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa in Firenze, Via Pellicceria, n.
6, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: divorzio
CONCLUSIONI
il Tribunale adito, respinta ogni diversa domanda avanzata da parte resistente, già Parte_1 pronunciata con sentenza non definitiva n. 541/2022, pubblicata il 27.05.2022, passata in giudicato, la cessazione
1 degli effetti civili del matrimonio contratto dal concludente con la signora in Massa il 03.09.1994 e CP_1 trascritto dall'Ufficiale di Stato civile di detto Comune al n. 30 parte 2 serie B anno 1994 ai sensi dell'art. 3 n. 2 lettera b) e dell'art. 4, 9 comma della Legge 01.12.1970 n. 898 come novellata dalle successive leggi in materia, voglia: in via istruttoria: accogliere tutte le richieste istruttorie formulate e non ammesse di cui alle memorie del ricorrente ex art. 183 c.p.c. VI comma n. 2 (per quanto riguarda le prove orali i capitoli da n. 1 a n. 25 e da n. 51 a n. 59) e n. 3 e le eccezioni alle richieste istruttorie avversarie;
accogliere le ulteriori richieste di indagine di polizia tributaria e tutte le richieste istruttorie (indagine tributaria, ordine di esibizione di documenti, richiesta di informative e prove orali) formulate anche nel preverbale 08.11.2022 e comunque nel corso del giudizio, da intendersi qui integramente trascritte e tutte insistite, come pure le eccezioni sollevate;
acquisire al giudizio tutti i documenti prodotti dal ricorrente;
accogliere la richiesta di sentire a chiarimenti il CTU, Dott. ed il suo Persona_1 ausiliario, Geom. per tutti i motivi illustrati nelle osservazioni dei CTP del sig. Dott. Persona_2 Pt_1
(Allegato 15 alla relazione del CTU) e Geom. (Allegato 16 alla relazione del Persona_3 Persona_4 CTU) e a verbale del 20.10.2023; nel merito: previa dichiarazione di non accettazione del contraddittorio in riferimento ad eventuali domande nuove di controparte accogliere le seguenti condizioni:
1. porre a carico del sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne mediante la Parte_1 _5 corresponsione alla signora della somma mensile di € 500 entro il giorno 10 di ogni mese e da rivalutare CP_1 annualmente secondo gli indici Istat a far data dal 31.08.2022 e ciò sino al permanere del diritto di ad essere _5 mantenuto dai genitori;
2. come già stabilito dal Presidente nel presente giudizio, e a modifica del decreto della Corte d'Appello di Firenze pronunciatasi in sede di reclamo, porre a carico di ciascun genitore l'obbligo di sostenere le spese cosiddette straordinarie relative al figlio nella misura del 60% il padre e 40% la madre, ferma la _5 richiesta del concludente che la signora rimanga responsabile per l'intero per tutte le spese straordinarie CP_1 decise unilateralmente, da lei e/o dal figlio senza la necessaria acquisizione del preventivo consenso dell'altro genitore (come, ad esempio, quelle relative alla frequentazione della scuola privata dei Comics di Firenze ed altre di natura medica). Quanto alla individuazione delle spese straordinarie dovrà farsi riferimento a quelle indicate nel Protocollo del 07.10.2020 osservato davanti al Tribunale di Lucca;
3. come già stabilito dal Presidente nel presente giudizio, e a modifica del decreto della Corte d'Appello di Firenze pronunciatasi in sede di reclamo, porre a carico del sig. l'obbligo di contribuire al pagamento del canone di locazione della casa abitata dal figlio Pt_1 _5 (unitamente alla madre e al fratello) con la somma mensile di € 600 e ciò sino al permanere del diritto di ad _5 essere mantenuto dai genitori;
4. rigettare la domanda di contributo al mantenimento, ordinario e straordinario, del figlio perché infondata in fatto e in diritto perché tale figlio, maggiorenne, non si trova più nelle condizioni Per_6 previste dalla legge per essere titolare del diritto al mantenimento nei confronti dei genitori, in tesi a far data dal deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, in ipotesi dal marzo 2024, in corrispondenza all'ammissione di produrre reddito effettuata dallo stesso figlio durante la sua escussione come teste all'udienza Testimone_1 dell'08.03.2024 o, in ipotesi ancor più subordinata, a far data dal 1.07.2024, corrispondente alla data di apertura della partita iva, in entrambe queste due ultime ipotesi salvo gravame. Con ogni conseguenziale pronuncia di condanna al rimborso delle somme corrisposte dal concludente e indebitamente percepite dalla resistente, signora CP_1
quale contributo al mantenimento del figlio;
5. rigettare la domanda di assegno divorzile avanzata
[...] Per_6 dalla signora perché infondata in fatto e in diritto ed anche quella relativa al pregresso mantenimento CP_1 riconosciutole con la sentenza di separazione, nella quale controparte ha insistito costituendosi nel presente giudizio. Con ogni conseguenziale pronuncia di condanna al rimborso delle somme corrisposte dal concludente e indebitamente percepite dalla resistente, signora 6. rigettare la domanda di attribuzione a favore CP_1 della signora della quota percentuale del 40% dell'indennità di fine rapporto e ogni conseguenziale ordine ex CP_1 adverso richiesto in quanto infondati in fatto e in diritto.
7. Più in generale con rigetto di tutte le domande ex adverso formulate. Con vittoria di spese e compensi legali e peritali.
Voglia l'On.le Giudice adito, rigettata ogni eventuale e contraria eccezione, deduzione e Email_1 conclusione: 1) Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalla Sig.ra con CP_1 il Sig. in data 03.09.1994 in Massa;
2) respingere tutte le domande avanzate dal Sig. in Parte_1 Pt_1 quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni di cui in narrativa;
3) confermare tutte le condizioni stabilite in sede di separazione ed in particolare disporre che il signor provveda al pagamento della somma di €800,00 Pt_1 quale contributo al mantenimento del figlio;
4) disporre che il Signor provveda al pagamento della _5 Pt_1 somma di €800 o la somma stabilità in Corte d'Appello in sede di Reclamo pari ad €400,00 a titolo di contributo al
2 mantenimento del figlio;
5) confermare le spese straordinarie al 100 % e quindi condannare il Signor Per_6 al pagamento di dette spese entro il 10 di ogni mese previa esibizione dei documenti giustificativi da parte Pt_1 della resistente, comprensive delle spese della scuola Comics di e comprensive delle cure dentistiche di _5 ; 6) confermare il contributo al mantenimento della Signora e quindi condannare il signor al Per_6 CP_1 Pt_1 pagamento di €1.500,00 mensili;
7) confermare il contributo di €1.000,00 per il pagamento del canone locatizio per la casa familiare come stabilito di comune accordo dai coniugi;
8) Accogliersi la spiegata domanda riconvenzionale e per l'effetto disporsi a carico del Signor e a favore della signora assegno divorzile di €1.500,00 Pt_1 CP_1 ovvero di quella somma maggiore o minore che l'adito Tribunale vorrà determinare sulla base della espletanda istruttoria, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, con automatica rivalutazione dell'importo – secondo gli indici Istat – decorrente dall'anno successivo al deposito della sentenza inter partes;
9) Disporsi, in favore della Sig.ra l'attribuzione della quota percentuale dell'indennità di fine rapporto dovuta all'ex coniuge nonché CP_1 del T.F.M se concordato, e di conseguenza, disporsi ordine alla Società Ponte Aranci s.r.l. al datore di lavoro e all'ente previdenziale pagatore, il pagamento della percentuale tenendo conto, nei parametri di calcolo, del periodo in cui il matrimonio è coinciso con il rapporto di lavoro e quindi dalla data di assunzione dell'ex coniuge lavoratore alla data in cui sarà pronunciata la sentenza di divorzio e per quanto riguarda il T.F.M. dalla data di ingresso in Società alla data dell'uscita; 10) emettersi ogni altro provvedimento del caso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 4.2.2021 e regolarmente notificato, ha Parte_1
chiesto al Tribunale di Lucca di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il 3.9.1994 con da cui erano nati i figli , il CP_1 Per_6
14.12.1995 e , il 2.12.2000, deducendo a fondamento della domanda che dalla _5
separazione dei coniugi, pronunciata con sentenza del Tribunale di Lucca n. 36/2014 in data
9.1.2014, non vi era stata più alcuna convivenza o riconciliazione. Ha evidenziato la pendenza di plurimi procedimenti inter partes per la regolamentazione delle reciproche questioni patrimoniali ed ha domandato che il divorzio fosse pronunciato senza riconoscimento alcuno di assegno divorzile, in favore dell'ex coniuge, previa revoca del contributo al canone di locazione per
€1.000 ed altresì stabilendo esclusivamente un contributo al mantenimento del figlio di _5
€500 oltre al 100% delle spese straordinarie, almeno sinché la ex coniuge non avrà reperito un'attività lavorativa, revocando il contributo al mantenimento del figlio . A sostegno Per_6
della domanda ha dedotto che: con la sentenza di separazione n. 36/2014 erano stati posti a suo carico, a titolo di mantenimento dei figli, la somma mensile di €800 ciascuno ed il 100% delle spese straordinarie ed, a titolo di mantenimento della moglie, la somma mensile di €1.500, oltre ad €1.000 quale contributo al canone di locazione che la stessa avrebbe dovuto sostenere a fronte del rilascio dell'immobile adibito a casa familiare;
con la scrittura privata del 6.4.2019, le parti avevano regolato i reciproci rapporti, ivi compresa la riconsegna della casa coniugale, dalla cui locazione il ricorrente aveva ritenuto di poter ritrarre rilevanti redditi mediante l'affitto a
3 stranieri, in quanto sita nel Comune di Forte dei Marmi, circostanza che tuttavia non si era verificata per il sopraggiungere della pandemia da Covid-19; i propri redditi si erano notevolmente contratti rispetto a quelli detenuti alla data della separazione, comunque sovrastimati dal Tribunale, e ciò anche a seguito della crisi nei rapporti con il padre ed il fratello
(con i quali aveva in precedenza gestito le varie aziende familiari), alfine regolati con il patto di famiglia del 11.6.2018; di contro, le condizioni economiche della resistente erano notevolmente migliorate, a seguito del decesso di entrambi i genitori, e comunque avrebbero potuto essere ancor più floride, in caso di fattivo impegno a reperire un'attività lavorativa;
il figlio , Per_6
dopo il conseguimento del diploma presso il Liceo linguistico, non aveva proseguito gli studi né svolto alcuna attività lavorativa con carattere di continuità, nonostante le diverse opzioni di volta in volta emerse e suggerite anche dal padre;
il figlio si era iscritto, senza il consenso del _5
padre, alla Scuola internazionale di Comics;
in luogo del pagamento del canone per locazione, il ricorrente era disponibile a consentire alla moglie l'utilizzo di un immobile nella sua disponibilità.
Si è costituita dichiarandosi remissiva alla domanda di cessazione degli CP_1
effetti civili del matrimonio;
tuttavia, ha contestato le avverse allegazioni e richiesto di confermare tutte le condizioni stabilite in sede di separazione e, dunque, di stabilire un assegno divorzile in proprio favore nella misura di €1.500, di porre a carico del padre un assegno per il mantenimento dei figli e di €800 ciascuno, oltre al 100% delle spese Per_6 _5 straordinarie e di confermare il contributo di €1.000 per il pagamento del canone locatizio per la casa familiare. Ha esposto che il patrimonio mobiliare ed immobiliare del ricorrente è notevolmente superiore al proprio, anche alla luce del fatto che, per comune decisione e scelta dei coniugi, la stessa non aveva mai lavorato, rinunciando alle proprie aspirazioni di carriera;
il ricorrente aveva omesso di contribuire alle spese straordinarie per i figli, adducendo la mancanza di previo assenso alle stesse;
il figlio , pur avendo frequentato il corso per bagnino, non Per_6
stava svolgendo al momento alcuna attività lavorativa, mentre il figlio era studente alla _5 scuola di Comics;
l'immobile, diverso dalla casa familiare, messole a disposizione dal ricorrente era inadeguato in quanto bisognoso di rilevanti interventi di ristrutturazione.
4 Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione all'udienza del 28.4.2021 ed alle successive udienze del 28.5.2021 e 11.6.2021, il Presidente ha adottato i provvedimenti provvisori, ponendo a carico del ricorrente un assegno divorzile di €900 mensili in favore della resistente, un contributo al canone di locazione di €600 mensili, un assegno per il mantenimento del figlio di €400 mensili e del figlio di €800 mensili, oltre al 60% delle spese Per_6 _5
straordinarie. Il Presidente ha, altresì, nominato quale giudice istruttore la Dott.ssa Maria Giulia
D'Ettore.
A seguito del reclamo proposto dalla resistente, solo in punto di distribuzione delle spese straordinarie e della misura del contributo abitativo, la Corte d'Appello di Firenze ha ristabilito per tali profili il regime della separazione imponendo così al padre l'obbligo di sostenere le spese straordinarie al 100% ed il pagamento della somma mensile di €1.000, quale contributo alla spesa abitativa di moglie e figli.
Su richiesta delle parti, con sentenza non definitiva n. 541/2022, pubblicata il 27.5.2022, è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nella comparsa di costituzione per la fase dinanzi al Giudice istruttore, la resistente ha spiegato domanda altresì domanda di attribuzione della quota del 40% dell'indennità di fine rapporto dovuta all'ex coniuge, nonché del T.F.M se concordato, e di conseguenza, con ordine alla Società
Ponte Aranci s.r.l., al datore di lavoro e all'ente previdenziale del pagamento della relativa percentuale tenendo conto, nei parametri di calcolo, del periodo in cui il matrimonio è coinciso con il rapporto di lavoro
La causa è stata istruita mediante c.t.u. contabile ed espletamento di prova testimoniale.
All'esito dell'udienza di escussione testimoniale dell'8.3.2024, è stato ridotto ad €300 mensili il contributo di mantenimento in favore del figlio . Per_6
All'udienza del 27.9.2024, la causa è passata in decisione sulle conclusioni rassegnate in epigrafe, con termini ex art. 190 c.p.c.: il ricorrente, ferma la richiesta di revoca dell'assegno divorzile e dell'assegno di mantenimento in favore del figlio , si è dichiarato disponibile al Per_6 mantenimento del figlio nella misura di €500 mensili oltre alle spese straordinarie in _5 ragione del 60% a proprio carico ed altresì a corrispondere la somma mensile di €600 a titolo di contributo per canone di locazione, mentre la resistente si è riportata alle conclusioni già
5 rassegnate in comparsa, salvo chiedere in subordine per il mantenimento del figlio la Per_6 minor somma di €400.
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La causa risulta già compiutamente istruita, condividendosi le motivazioni enunciate dal giudice istruttore nelle ordinanze istruttorie pronunciate in corso di causa. Si sottolinea altresì la superfluità di indagini reddituali e patrimoniali deferite alla polizia tributaria, atteso che il c.t.u. nominato è stato autorizzato espressamente ad acquisire le evidenze fornite dalla Guardia di
Finanza a seguito di interrogazione dei rapporti bancari e finanziari dei comparenti.
Si evidenzia inoltre che le produzioni documentali effettuate dal ricorrente con la comparsa conclusionale sono ammissibili, giacché relative ai redditi per l'anno 2023, maturati in corso di causa e successivamente all'ultima produzione in atti, riferita a precedenti annualità.
Nel merito, poiché è già stata pronunciata sentenza in punto di status, il giudizio ha ad oggetto unicamente la valutazione circa la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile in favore della resistente e di un contributo al mantenimento dei figli, entrambi maggiorenni, mentre ogni questione relativa all'assegnazione della casa coniugale è già stata oggetto del giudizio di separazione e risolta a seguito del rilascio della stessa, ad oggi nella disponibilità del ricorrente.
Assegno divorzile.
Alla luce della recente pronuncia delle Sezioni Unite (n. 18287/2018), l'assegno divorzile ha natura composita, rispondendo non soltanto ad una funzione assistenziale, ma anche compensativa e perequativa. Pertanto, ai fini della decisione sull'assegno divorzile, compete al giudice di merito una valutazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, non fondata esclusivamente sull'autosufficienza economica, ma fondata anche sul contributo che ciascuna parte ha apportato alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune.
Circa tale ultimo aspetto, recentemente la Corte di Cassazione (sez. I civile del 12.12.2023 n.
34711) ha ribadito che “al fine di accertare se sussistano i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione compensativo-perequativa del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali o reddituali, ferma l'irrilevanza del pregresso
6 tenore di vita familiare, il giudice deve verificare: a) se tra gli ex coniugi, a seguito del divorzio, si sia determinato o aggravato uno squilibrio economico-patrimoniale prima inesistente (ovvero di minori proporzioni); b) se, in costanza di matrimonio, gli ex coniugi abbiano convenuto che uno di essi sacrificasse le proprie prospettive professionali per dedicarsi al soddisfacimento delle incombenze familiari;
c) se, con onere probatorio a carico del richiedente, tali scelte abbiano inciso sulla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi determinando uno spostamento patrimoniale da riequilibrare;
d) quale sia lo spostamento patrimoniale, e la conseguente esigenza di riequilibrio, causalmente rapportabile alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari (Cass., n. 22738/21)”.
Ciò premesso in diritto, allo scopo di riscostruire la complessiva condizione patrimoniale e reddituale delle parti è stata disposta c.t.u., le cui conclusioni sono integralmente recepite dal collegio, atteso che il percorso logico e le argomentazioni poste dal c.t.u. a base della consulenza, che tengono puntualmente conto della documentazione versata in atti e delle rispettive prospettazioni delle parti, dell'ampia documentazione patrimoniale e reddituale versata dalle parti o acquisita dal c.t.u. previa autorizzazione, nonché delle osservazioni formulate dai c.t.p., cui è stata fornita ampia e motivata risposta, sono intrinsecamente coerenti e congrui, oltre che in linea con le ulteriori emergenze istruttorie, evidenziando la correttezza metodologica dell'approccio seguito.
All'esito dell'accertamento peritale svolto è emersa con chiarezza la notevole sperequazione tra la situazione patrimoniale e reddituale del ricorrente e quella della resistente, risultando un patrimonio complessivo del ricorrente di circa 17 volte superiore a quello della resistente e redditi del ricorrente parimenti superiori a quelli della resistente.
Di seguito la situazione patrimoniale delle parti:
7 Come evidenziato dal c.t.u.: “Si rileva, in maniera del tutto evidente, la notevole sproporzione esistente nelle situazioni patrimoniali delle Parti in causa (il patrimonio della è di oltre CP_1
17 volte inferiore a quello di ”. Pt_1
Del resto, dall'analisi qualitativa della composizione dei diversi cespiti patrimoniali è dato dedurre che il patrimonio del ricorrente, rappresentato da beni che in larga parte provengono dalla famiglia di origine, si compone oltre che della piena proprietà su un immobile in Pietrasanta, adibito a locazione turistica, anche della partecipazione quale socio unico ed amministratore della società costituita nel 2018 in dipendenza della scissione parziale Controparte_2
proporzionale della società Immobiliare Ponte Aranci s.r.l. (partecipata, a suo tempo, da tutti i componenti della famiglia fratello e ricorrente) ed attraverso la quale il Persona_7
ricorrente detiene altri immobili e terreni in Versilia;
egli è inoltre titolare di beni mobili registrati
(due autovetture) e di diversi investimenti mobiliari.
A fronte di tale rilevante patrimonio del ricorrente, la resistente è titolare unicamente di un bene immobile ereditato a seguito della morte dei genitori, successivamente alla pronuncia di separazione, nonché di risparmi per investimenti mobiliari di ammontare nettamente inferiore a quelli detenuti dal ricorrente, direttamente o per il tramite della società di cui è socio unico.
Il c.t.u. ha inoltre evidenziato come la lamentata ridotta liquidità del ricorrente, anche a seguito delle vicende societarie predette e della cessazione della gestione comune degli asset di famiglia da parte di tutti i componenti del nucleo di origine, conseguente al patto di famiglia stipulato
8 nell'anno 2018 e da cui è originata la è da imputarsi a scelte di gestione, piuttosto Controparte_2
che ad una reale condizione di incapienza e di difficoltà economica. Afferma invero il c.t.u. quanto segue: “pare necessario altresì porre in evidenza, per quanto concerne la posizione
l'apparente incoerenza ed irragionevolezza in termini di composizione del patrimonio Pt_1
in relazione agli asset ivi allocati. Il patrimonio immobiliare, detenuto in via diretta ed in via mediata dall' tramite la società è riferito Pt_1 Controparte_2
esclusivamente a proprietà immobiliari, cosicché Parte ricorrente, benché patrimonialmente assolutamente molto ben dotata, si trovava alla data del 31 dicembre 2022 in condizioni di illiquidità ed esposta, in proprio e con la società verso il sistema Controparte_2
bancario per circa euro settanta mila. La scelta di composizione del patrimonio è straordinariamente sbilanciata, in modo non condivisibile sotto il profilo della scelta del prudente e razionale investitore, verso la componente immobiliare risultando negativa la componente della liquidità e degli strumenti finanziari. [….] Parte ricorrente si ritiene possa compiere ogni e più opportuna ed ulteriore valutazione tesa a verificare la possibilità di riequilibrare il suo notevole patrimonio convertendo (tutti o parte) gli asset immobiliari in asset di liquidità e strumenti finanziari”.
Trattasi in sostanza di patrimonio di valore rilevante, come tale dotato di potenzialità di redditività, quantomeno mediante una diversa distribuzione della ricchezza, attualmente prevalentemente di carattere immobiliare.
Ed in ogni caso, anche volendo valorizzare una -asseritamente- contenuta redditività del patrimonio immobiliare detenuto direttamente o tramite la società di cui il ricorrente è socio unico, anche per quel che concerne le entrate a reddito, la situazione complessiva resta sbilanciata a favore del ricorrente come segue:
Dalle produzioni documentali del ricorrente si ricava che anche nell'annualità 2023, il reddito lordo ammonta a circa € 25.719,20. La resistente non ha fornito dichiarazioni aggiornate.
9 A livello qualitativo, la componente più rilevante del reddito del ricorrente è quello ritratto quale amministratore unico della , nonché dalla locazione turistica dell'immobile di sua CP_2
proprietà, mentre per quel che concerne la resistente è rappresentata dagli assegni versati dal ricorrente, in forza della sentenza di separazione.
Del resto, è circostanza pacifica che durante tutto il corso del matrimonio (durato complessivamente 16 anni) la ricorrente non abbia mai svolto alcuna attività lavorativa, rinunciando per comune scelta della famiglia ad ogni aspirazione di carriera professionale.
Nessuno dei comparenti è in possesso di titoli di studio universitari;
purtuttavia, il ricorrente che ha potuto beneficiare dei proventi di una consistente attività imprenditoriale avviata dal padre, e di cui anch'egli oggi direttamente è amministratore, ha senz'altro acquisito, come rilevato anche dal c.t.u., una specifica professionalità nel settore della gestione immobiliare e della locazione turistica.
Di contro, la ricorrente, in ragione dell'età, ha scarse possibilità di effettivamente reinserirsi nel mondo del lavoro e comunque verosimilmente inidonee a garantirle una piena autonomia economica, circostanza che è evidenziata anche dal c.t.u. Difatti, il c.t.u., anche in risposta alle osservazioni formulate dal c.t.p. di parte ricorrente ha tenuto in considerazione l'attiva partecipazione nell'Associazione Fortemente Noi nella quale ha rivestito la carica di Presidente, dando atto che “la professionalità della sig.ra nel promuovere ed intrattenere pubbliche CP_1
relazioni in un territorio fortemente vocato al turismo può assumere le caratteristiche di un vero
e proprio lavoro” e che tuttavia “una cosa però è l'affermazione di tale possibilità, mentre altra cosa è individuarne, in termini quantitativi, la potenzialità economica. Le variabili sono molteplici e possono essere individuate nella tipologia di rapporto di lavoro (a tempo determinato o indeterminato, part – time o full – time, lavoro autonomo con emissione di fattura, salvo se altri)”.
Si apprezzano, dunque, ragioni per riconoscere l'assegno divorzile in funzione compensativo- perequativa del sacrificio sopportato, per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali o reddituali ed alla luce della rilevante disparità delle condizioni economiche delle parti, essendo indubitabile che anche la ricorrente abbia fattivamente contribuito alla vita familiare e all'incremento del patrimonio comune, essendo pacifico che l'assetto familiare in cui costei si
10 sarebbe pressoché esclusivamente occupata delle esigenze domestiche e della vita comune (anche il lavoro casalingo rappresenta un contributo alla vita familiare) e solo in residua e ridotta parte ha coltivato altro tipo di aspirazioni rappresentava una concorde decisione dei coniugi di impostare in tal senso la vita matrimoniale.
In punto di quantificazione, si ritiene di confermare l'ammontare di €900 mensili, già stabilito nell'ordinanza presidenziale, somma che valorizza adeguatamente la sopravvenienze enunciate dal ricorrente, in punto di contrazione, ancorché parziale, della propria complessiva condizione economica, a fronte del venire meno del consistente apporto del padre anche negli esborsi in favore dell'ex coniuge ed altresì a fronte del rinnovato assetto societario e degli asset patrimoniali come sopra descritto e la mutata condizione in melius della resistente, derivante dall'apertura della successione dei genitori.
Non vi sono, dunque, importi che nel presente procedimento possano ritenersi versati dal ricorrente in eccedenza, peraltro dovendosi ribadire il risalente ma consolidato principio per cui l'“assegno di divorzio, trovando la propria fonte nel nuovo status delle parti, rispetto al quale la pronuncia del giudice ha efficacia costitutiva, decorre dal passaggio in giudicato della statuizione di risoluzione del vincolo coniugale, con il temperamento, tuttavia, introdotto dall'articolo 4, comma 10. della legge 898/1970, così come sostituito dall'articolo 8 della legge
74/1987, che conferisce al giudice il potere di disporre, in relazione alle circostanze del caso concreto e anche in assenza di specifica richiesta, la decorrenza dello stesso assegno dalla data della domanda, senza peraltro escludere che, ove le condizioni per l'attribuzione siano maturate in un momento successivo, la decorrenza dell'assegno possa essere fissata a partire da tale momento, ferma restando la necessità, in una siffatta ipotesi, che il giudice motivi adeguatamente la propria decisione” (Cass. sez. I, 25 giugno 2004, n. 11863).
Mantenimento dei figli
Per quel che concerne i figli, al cui mantenimento i genitori debbono provvedere in caso di non autosufficienza, la nozione di indipendenza economica, intesa come autosufficienza del figlio, non coincide necessariamente con il reperimento di un qualunque lavoro, non potendosi ritenere raggiunta a fronte, ad esempio, di un lavoro precario o soltanto a chiamata, né è dimostrata dal mero conseguimento di un titolo di studio universitario, considerato che spesso, anche dopo la
11 laurea, si richiedono ulteriori percorsi di formazione ed educazione, ai fini dell'inserimento nel mondo del lavoro. Allo stesso tempo, però, si deve escludere che la tutela della prole, sul piano giuridico, possa essere protratta oltre ragionevoli limiti di tempo.
Statuisce, a tale ultimo proposito, la Suprema Corte che “l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli maggiorenni, secondo le regole dettate dagli artt. 147 e 148 cod. civ., cessa a seguito del raggiungimento, da parte di quest'ultimi, di una condizione di indipendenza economica che si verifica con la percezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita ovvero quando il figlio, divenuto maggiorenne, è stato posto nelle concrete condizioni per poter essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta.” (Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 12 aprile 2016, n. 7168).
In altre parole, il genitore non può essere chiamato a mantenere sine die il figlio quando questi sia negligente e non si adoperi attivamente per reperire un lavoro e non può ricadere sul genitore un'erronea scelta lavorativa del figlio, che perseveri nello svolgimento di un'attività non redditizia, pur potendo lo stesso reperire anche una diversa e più proficua occupazione, sebbene non del tutto conforme alle proprie aspirazioni personali.
Come recentemente ribadito dalla Corte di Cassazione (Cass. civ. Sez. I Ord., 23/01/2024, n.
2259) della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del
“richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento”.
Entrambe le parti pacificamente riconoscono che il figlio non sia economicamente _5
autosufficiente, atteso che costui non risulta aver ancora completato il percorso di studi presso la scuola Internazionale di Comics (il ricorrente contesta la decisione del figlio di iscriversi a tale percorso di studi e la scarsa o comunque ridotta attitudine allo studio, ma non ne contesta invece la non raggiunta autonomia), ancorché non vi sia convergenza sulla quantificazione del relativo mantenimento, mentre è in contestazione la situazione del figlio . Per_6
Muovendo dalla situazione di , si ritiene che, alla luce della condizione patrimoniale e _5
12 reddituale delle parti come sopra ricostruita, possa trovare conferma il contributo al mantenimento come già stabilito in sede di separazione, stabilendo tuttavia un più contenuto esborso mensile per il contributo al canone di locazione, nella misura disposta in sede presidenziale.
Del resto, se da un lato il ricorrente vede così complessivamente ridotti gli esborsi mensili per il supporto all'ex coniuge ed al figlio , al contempo è corretto valorizzare, come già è stato _5 fatto in relazione alla quantificazione dell'assegno divorzile, il miglioramento delle condizioni economiche della resistente che, successivamente alla pronuncia di tale sentenza, ha acquisito per successione l'intera proprietà̀ di un immobile a Massa, che ha deciso di mettere a reddito, ma che potenzialmente potrebbe adibire anche ad abitazione principale.
Pertanto, si stabilisce un contributo al mantenimento di nella misura di €800 mensili ed _5
un contributo al pagamento del canone di locazione nella misura di €600 mensili.
Si giustifica inoltre anche un riparto delle spese straordinarie in ragione del 70% a carico del ricorrente e del 30% a carico della resistente.
Sussistono invece i presupposti per la revoca del contributo al mantenimento di . Per_6
ha compiuto 29 anni;
dopo il conseguimento del diploma di Liceo linguistico nel giugno Per_6
2016, ha abbandonato gli studi e ha deciso di non intraprendere il percorso universitario, come dallo stesso ammesso durante la sua escussione come teste, intimato dal padre.
Da quel momento, ha svolto lavori occasionali e stagionali senza mai adoperarsi in modo effettivo nella ricerca di un lavoro che gli potesse garantire la piena autonomia dal nucleo familiare di origine, peraltro avendo rifiutato anche diverse offerte di lavoro che, pur non rispondendo alle sue ambizioni, gli avrebbero consentito una maggiore stabilità e sicurezza economica;
sul punto, hanno trovato conferma, per stessa ammissione di , escusso come Per_6
testimone, i capitoli di prova articolati dal ricorrente e tesi a dimostrare che il figlio ha intrapreso varie attività, anche su segnalazione di offerte di lavoro da parte del padre, senza tuttavia alcun carattere di continuità o stabilità.
A fronte di tale precaria situazione lavorativa, non ha intrapreso alcuno specifico percorso Per_6 di studi (ha soltanto dichiarato di aver pensato di intraprendere l'Università di Scienze Motorie, ma non risulta documentato che attualmente sia iscritto a tale facoltà), né è stato ostacolato al
13 raggiungimento dell'autosufficienza economico reddituale da particolari problemi personali o di salute (l'intervento di chirurgia proctologica si è risolto con una limitata degenza).
Da ultimo, dopo aver conseguito il brevetto di bagnino e lavorato stagionalmente, a partire dal settembre 2022 ha intrapreso l'attività di istruttore di padel, ed ha dichiarato, anche circa tale professione, quanto segue: “Sono tutti lavoretti saltuari. Mediamente nei periodi estivi, da giugno ad agosto, percepisco circa € 1200, mentre nel resto dell'anno dipende dai mesi circa €
600/800”. Ed ancora, a domanda del Giudice, “circa le prospettive di guadagno successivamente all'eventuale conseguimento del brevetto di secondo livello: Se il circolo mi offrisse un contratto, prenderei in seria considerazione l'opzione. Diversamente proseguirei come libero professionista, a partita iva”.
In ragione di tanto, l'assegno di mantenimento era stato ulteriormente ridotto.
Nella comparsa conclusionale, il ricorrente ha dato atto di aver ricevuto comunicazione dell'Agenzia delle Entrate, in relazione al periodo d'imposta 2021, rappresentando che “le detrazioni relative ai familiari indicati come fiscalmente a carico, che dai dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate, risultano aver percepito un reddito annuo complessivo superiore al limite massimo previsto dalla legge per essere considerati a carico. Si riportano di seguito i codici fiscali dei predetti familiari: ”. Si tratta, appunto, di C.F._3 Tes_1
[...]
Il tempo decorso dal diploma di istruzione superiore, la condizione personale e di salute di
, la professionalità acquisita nell'ambito dell'attività di istruttore di padel, che ha Per_6 consentito allo stesso di ritrarre redditi come libero professionista, l'età di e la pacifica Per_6 sua capacità lavorativa, nonché la necessità, a fronte dell'impossibilità di perseguire le aspirazioni lavorative sinora ricercate, di attivarsi per il reperimento di un lavoro che garantisca la piena autosufficienza giustificano la revoca del contributo al suo mantenimento.
Per quel che concerne la richiesta di rimborso delle somme corrisposte dal concludente e indebitamente percepite dalla resistente, conseguente alla decorrenza degli effetti della pronuncia, si osserva che la sentenza di divorzio, mentre ha importanza costitutiva rispetto all'assegno che uno degli ex coniugi debba all'altro, è irrilevante rispetto all'obbligo di mantenere i figli, nel senso che i doveri ed i diritti dei genitori verso questi ultimi, non subiscono alcuna alterazione
14 sostanziale, rimanendo identico, sia prima sia dopo la pronuncia del divorzio, l'obbligo gravante sui genitori, onde, se in sede di giudizio di divorzio uno dei coniugi abbia richiesto un assegno di mantenimento per i figli o l'adeguamento di esso, la domanda, se ritenuta fondata, deve essere accolta, in mancanza di espresse limitazioni, dalla data stessa della sua proposizione, ovvero dalla data dei fatti che ne impongono il riequilibrio, se successivi.
Per entrambi i figli è giustificata una decorrenza della quantificazione suddetta dalla presente pronuncia, posto che per la decisione sono stati valorizzati ed analizzati tutti gli esiti della complessa istruttoria svolta nel corso del procedimento, mentre ogni esborso sinora sostenuto dal ricorrente non appare “indebito” od eccessivo, giacché peraltro conseguenze alla rideterminazione operata dalla Corte d'Appello in sede di reclamo.
Infondatezza della domanda di attribuzione di quota TFM
La ricorrente, con la comparsa di costituzione nella fase dinanzi al giudice istruttore, ha formulato domanda di attribuzione del trattamento di fine mandato percepito dal ricorrente a seguito della cessazione della qualifica di amministratore della Immobiliare Ponte Aranci
s.r.l. va ricondotta.
Ai sensi dell'art. 12 bis l. 898/1970, il coniuge che sia anche titolare dell'assegno di cui all'art. 5, comma 6, della l. 898/1970 e che non si sia risposato ha diritto al 40% dell'indennità di fine rapporto lavorativo spettante al coniuge divorziato, con riferimento agli anni in cui detto rapporto è coinciso con il matrimonio e, dunque, dalla sua celebrazione sino alla sentenza di cessazione del vincolo.
Il diritto del coniuge divorziato ad ottenere la quota del trattamento di fine rapporto dell'ex coniuge sorge nel momento in cui quest'ultimo matura il diritto a percepire detto trattamento e, dunque, al tempo della cessazione del rapporto di lavoro, anche se il relativo credito è esigibile solo quando - e nei limiti in cui - l'importo è effettivamente erogato
(Cass. civ., sez. I, ord., 8.8.2022 n. 24403); tale diritto può sorgere anche prima della sentenza di divorzio, ma dopo la proposizione della relativa domanda, coerentemente con la natura costitutiva della sentenza sullo status e con la possibilità di stabilire la retroattività degli effetti patrimoniali della sentenza a partire dalla data della domanda ( Cass. civ., sez.
VI, ord., 22.3.2018 n. 7239).
15 Ora, nella fattispecie, si deve prima di tutto evidenziare che la domanda è erroneamente formulata nei confronti del datore di lavoro o alternativamente dell'ente previdenziale, contro cui l'istante nulla ha a pretendere, avendo costui esaurito i propri obblighi mediante l'erogazione degli importi all'avente diritto, mentre avrebbe dovuto essere rivolta al percettore effettivo, cioè al coniuge divorziato.
In ogni caso, la domanda è infondata giacché la modifica societaria che ha determinato la cessazione della qualifica di amministratore della Immobiliare Ponte Aranci s.r.l. va ricondotta, come risulta anche dalla c.t.u., alla stipula da parte del ricorrente, del suo defunto padre e del fratello del ricorrente del patto di famiglia dell'anno 2018 con il quale la famiglia ha definitivamente regolato i rapporti reciproci, quanto ai valori Pt_1
immobiliari ed alle quote societarie.
Part In tale sede, il ricorrente ha percepito il e, dunque, il rapporto di lavoro si è concluso con relativa liquidazione degli importi in data antecedente all'instaurazione del presente procedimento, ossia solo dopo la separazione e perciò in costanza di matrimonio difettando pertanto uno dei presupposti essenziale della domanda.
Spese di lite
Il ricorrente, nel presente giudizio di merito, ha visto accolta la domanda di revoca del contributo al mantenimento ordinario e straordinario nei confronti del figlio , parzialmente accolta la Per_6 domanda relativa al figlio ed altresì l'assegno divorzile è stato ridotto;
è stata respinta la _5
domanda di attribuzione di quota di TFM formulata dalla resistente.
Si giustifica pertanto una compensazione delle spese in ragione del 50%, mentre per la restante parte sono poste a carico della resistente e si liquidano come in dispositivo, nello scaglione per valore della causa (indeterminabile media complessità) e secondo i parametri medi.
Il ricorrente è invece totalmente soccombente nella fase di reclamo dinanzi alla Corte d'Appello; pertanto le spese per tale fase sono poste a suo carico e si liquidano come in dispositivo tenuto conto dello scaglione per valore della causa (indeterminabile bassa complessità) e secondo i parametri medi per la fase di studio ed introduttiva, minimi per la fase di trattazione e decisionale, in ragione della ridotta attività difensiva conseguente all'assente istruttoria in fase di reclamo ed alla decisione all'esito dello scambio degli atti introduttivi.
16 Si giustifica invece il riparto in ragione del 50% a carico di ciascuna parte delle spese di c.t.u., il cui espletamento è risultato necessario al giudicante per la piena ed accurata disamina della copiosa documentazione versata in atti e per le relative indagini sui cespiti mobiliari ed immobiliari, nonché alla luce del fatto che l'elevata quantificazione dei compensi deriva in parte prevalente dal patrimonio del ricorrente.
A carico di ciascuna parte restano le spese per i rispettivi cc.tt.pp.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, vista la sentenza n. 541/2022, con cui è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e così dispone: Parte_1 CP_1
- pone a carico di un assegno divorzile di €900 mensili, da corrispondere a Parte_1
entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, rivalutabile CP_1
annualmente secondo gli indici Istat;
- revoca l'assegno di mantenimento in favore di con efficacia a decorrere dalla Testimone_1
presente pronuncia;
- pone a carico di un assegno per il mantenimento del figlio maggiorenne, ma Parte_1 non autosufficiente, di €800 mensili, da corrispondere alla madre Persona_8 CP_1
entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, rivalutabile annualmente
[...]
secondo gli indici Istat, nonché un contributo di €600 per canone di locazione, parimenti da corrispondere alla madre entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo bonifico CP_1
bancario, con efficacia a decorrere dalla presente pronuncia;
- pone le spese straordinarie, come da protocollo in vigore presso questo Tribunale, in favore di a carico di in ragione del 70% ed a carico di Persona_8 Parte_1 CP_1
in ragione del 30%;
[...]
- rigetta le altre domande proposte dalle parti;
- compensa le spese di lite del presente giudizio in ragione di ½; condanna a CP_1 rimborsare a UR EL la restante parte delle spese di lite (1/2), che liquida per l'intero
(2/2) in € 10.860, oltre spese generali, IVA, e CPA come per legge, oltre spese di contributo unificato;
17 - condanna a corrispondere a le spese della fase di reclamo, Parte_1 CP_1 che liquida in €3.600, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge
- pone le spese di c.t.u. in ragione del 50% ciascuno a carico delle parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Lucca, così deciso nella camera di consiglio del 3.1.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Maria Giulia D'Ettore dott.ssa Anna Martelli
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