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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 30/05/2025, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Biella
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Biella riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Maria Donata GA Presidente
dott. Enrico Chemollo Giudice
dott. Margherita Cerizza Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di RG 136/2025 promossa da
, C.F. , residente a [...], Borgata Parte_1 C.F._1
Mino n. 16, col patrocinio dell'avv. Silvia Bertorelli e dell'avv. Stefania Militello, con domicilio in
Biella, via Repubblica 25;
nei confronti di nato a [...] il [...], C.F. residente in Controparte_1 C.F._2
Cossato (BI), Borgata Mino n. 16;
atti trasmessi al Pubblico Ministero
Oggetto: interdizione
Conclusioni:
per la parte ricorrente: dichiarazione di interdizione per la parte convenuta: ---
per il Pubblico Ministero: accoglimento del ricorso
MOTIVI
Fatto
Con ricorso depositato il 12/02/2025 la parte ricorrente chiedeva che il Tribunale di Biella dichiarasse l'interdizione del figlio Verificato il contraddittorio ed esaminata la parte Controparte_1 convenuta alla presenza del PM, all'udienza del 27 maggio 2025 la parte ricorrente dava la propria disponibilità a rivestire l'incarico di tutore, le parti formulavano le proprie conclusioni e rinunciavano ai termini per memorie conclusionali e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione. Diritto:
1. La domanda è fondata e merita accoglimento.
2. L'art. 414 c.c. prevede che “Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione.” Come chiarito anche dalla Corte costituzionale con sentenza n. 440/2005, in seguito alla riforma delle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia di cui alla l. 6/2004, spetta al giudice il compito di individuare l'istituto che nel caso concreto garantisca all'incapace la tutela più adeguata con la minore limitazione possibile della sua capacità, ferma restando la necessità di adottare la misura più invasiva dell'interdizione, ogni qual volta essa si renda assolutamente necessaria per la protezione della persona.
3. Dall'istruttoria è emerso che l'interdicendo, appena maggiorenne, soffre della sindrome di Angelman, che gli ha causato epilessia e ritardo psicomotorio;
è riconosciuto invalido al 100% con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita;
è accudito a tempo pieno dalla madre, e segue vari percorsi a carattere riabilitativo. In sede d'esame non è stato in grado di interloquire con la giudice o i presenti.
4. Deve pertanto ritenersi provato che la parte convenuta versa in uno stato di abituale infermità di mente che la rende incapace di provvedere ai propri interessi. La gravità e l'irreversibilità della sua condizione inducono a ritenere che l'unica misura adeguata per la sua tutela sia quella dell'interdizione.
5. Deve pertanto dichiararsi l'interdizione di Controparte_1
6. Stante l'assenza di ragioni d'urgenza, non si provvede alla nomina di un tutore provvisorio.
7. Stante la natura del giudizio e in assenza di opposizione, non si provvede sulle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Biella, definitivamente pronunciando sulla domanda di interdizione proposta con ricorso del 12/02/2025, così provvede:
dichiara l'interdizione di nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1
residente in [...], Borgata Mino n. 16; C.F._2
manda la Cancelleria per l'annotazione e la comunicazione previste dall'art. 423 c.c. nonché per la comunicazione al Giudice Tutelare prevista dall'art. 345 c.c.;
nulla sulle spese.
Così deciso in Biella in camera di consiglio il 28/05/2025.
La giudice est. la Presidente
dott. Margherita Cerizza dott. Maria Donata GA
Tribunale Ordinario di Biella
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Biella riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Maria Donata GA Presidente
dott. Enrico Chemollo Giudice
dott. Margherita Cerizza Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di RG 136/2025 promossa da
, C.F. , residente a [...], Borgata Parte_1 C.F._1
Mino n. 16, col patrocinio dell'avv. Silvia Bertorelli e dell'avv. Stefania Militello, con domicilio in
Biella, via Repubblica 25;
nei confronti di nato a [...] il [...], C.F. residente in Controparte_1 C.F._2
Cossato (BI), Borgata Mino n. 16;
atti trasmessi al Pubblico Ministero
Oggetto: interdizione
Conclusioni:
per la parte ricorrente: dichiarazione di interdizione per la parte convenuta: ---
per il Pubblico Ministero: accoglimento del ricorso
MOTIVI
Fatto
Con ricorso depositato il 12/02/2025 la parte ricorrente chiedeva che il Tribunale di Biella dichiarasse l'interdizione del figlio Verificato il contraddittorio ed esaminata la parte Controparte_1 convenuta alla presenza del PM, all'udienza del 27 maggio 2025 la parte ricorrente dava la propria disponibilità a rivestire l'incarico di tutore, le parti formulavano le proprie conclusioni e rinunciavano ai termini per memorie conclusionali e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione. Diritto:
1. La domanda è fondata e merita accoglimento.
2. L'art. 414 c.c. prevede che “Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione.” Come chiarito anche dalla Corte costituzionale con sentenza n. 440/2005, in seguito alla riforma delle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia di cui alla l. 6/2004, spetta al giudice il compito di individuare l'istituto che nel caso concreto garantisca all'incapace la tutela più adeguata con la minore limitazione possibile della sua capacità, ferma restando la necessità di adottare la misura più invasiva dell'interdizione, ogni qual volta essa si renda assolutamente necessaria per la protezione della persona.
3. Dall'istruttoria è emerso che l'interdicendo, appena maggiorenne, soffre della sindrome di Angelman, che gli ha causato epilessia e ritardo psicomotorio;
è riconosciuto invalido al 100% con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita;
è accudito a tempo pieno dalla madre, e segue vari percorsi a carattere riabilitativo. In sede d'esame non è stato in grado di interloquire con la giudice o i presenti.
4. Deve pertanto ritenersi provato che la parte convenuta versa in uno stato di abituale infermità di mente che la rende incapace di provvedere ai propri interessi. La gravità e l'irreversibilità della sua condizione inducono a ritenere che l'unica misura adeguata per la sua tutela sia quella dell'interdizione.
5. Deve pertanto dichiararsi l'interdizione di Controparte_1
6. Stante l'assenza di ragioni d'urgenza, non si provvede alla nomina di un tutore provvisorio.
7. Stante la natura del giudizio e in assenza di opposizione, non si provvede sulle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Biella, definitivamente pronunciando sulla domanda di interdizione proposta con ricorso del 12/02/2025, così provvede:
dichiara l'interdizione di nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1
residente in [...], Borgata Mino n. 16; C.F._2
manda la Cancelleria per l'annotazione e la comunicazione previste dall'art. 423 c.c. nonché per la comunicazione al Giudice Tutelare prevista dall'art. 345 c.c.;
nulla sulle spese.
Così deciso in Biella in camera di consiglio il 28/05/2025.
La giudice est. la Presidente
dott. Margherita Cerizza dott. Maria Donata GA