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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 05/11/2025, n. 593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 593 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 797/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RO LE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 797/2025 tra
Oggi 5 novembre 2025, , innanzi alla dott.ssa Teodora Ferrante, sono comparsi:
Per la ricorrente l'avv. Tresca si riporta alle note e al ricorso e ne chiede l'accoglimento CP_ Per l' l'avv. Del Sordo si riporta alla memoria.
Le parti chiedono che la causa sia decisa
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio e autorizza le parti ad allontanarsi.
All'esito della Camera di Consiglio decide come da separato dispositivo con motivazione contestuale di cui da lettura a fine udienza in assenza delle parti.
Chiuso alle h. 15,25
Il Giudice
dott.ssa Teodora Ferrante N. Sentenza Fasc. n. 797/2025
Cron. n._________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA
Il GOP – dott.ssa TEODORA FERRANTE ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo e della motivazione contestualmente redatta, la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento riservato all'udienza del 5.11.2025
PROMOSSO DA
rappresentata e difesa dall'Avv. Matteo Tresca in virtù di procura allegata al ricorso, Parte_1
C O N T R O CP_
, in persona del Presidente p.t., elettivamente domiciliato in Pescara presso gli Uffici della locale sede, rappresentato e difeso dall'Avv. R. Del Sordo, in virtù di procura generale alle liti.
OGGETTO: Nuova prestazione di Assicurazione sociale per l'Impiego
CONCLUSIONI: come da verbale del 5.11.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 9 aprile 2025 la ricorrente in epigrafe chiedeva dichiararsi irripetibile l'indebito CP_ richiesto dall' alla ricorrente con la nota di debito del 3.04.2024 pari ad euro 5.504,50 motivato da pagamento non dovuto per prestazione NASPI corrisposta nel periodo 5.07.2023-26.02.2024 per rioccupazione al di fuori dei casi consentiti dalla legge.
Premetteva di aver percepito i ratei di disoccupazione nel periodo 1.07.2022-2.02.2024 a seguito di domanda inoltrata il
4.07.2023 avendo cessato il rapporto di lavoro alle dipendenze della in data 20.06.2023, di avere CP_2 specificato nella domanda di avere un contratto di tipo intermittente a tempo indeterminato in essere con DA CE
Agenzy in base al quale aveva prestato servizio occasionalmente nell'anno 2022, di non essere occupata al momento CP_ della domanda, di avere trasmesso in data 15.05.2024 all i modelli CUD dell'anno 2023 e 2024 dimostrando il mancato svolgimento di attività lavorativa nel periodo di percepimento dell'indennità AS.
Deduceva l'illegittimità del recupero eccependo che se il richiedente l'indennità AS è titolare di un contratto di lavoro a termine e intermittente e il lavoro a termine cessa la domanda di AS deve essere accolta trattandosi di contratto intermittente senza corresponsione di indennità di disponibilità sul rilievo che tale contratto non supera il CP_ limite di reddito di 8.000.00 euro e il lavoratore ha comunicato all' il reddito presunto.
Ha chiesto pertanto dichiararsi illegittimo il recupero e disporsi la restituzione al ricorrente delle somme qualora trattenute. CP_
Resisteva in giudizio l' chiedendo il rigetto della domanda tenuto conto che a seguito di verifiche successive all'accoglimento della domanda è emerso che la ricorrente ha avuto un contratto intermittente a tempo pieno dal 10 agosto 2022 fino al 28 marzo 2024 data in cui ha dato le dimissioni e pertanto legittimamente l'Istituto ha disposto la decadenza per essersi la rioccupazione protratta ben oltre il limite di 6 mesi.
Tanto premesso si osserva, che l'articolo 9 del d.lgs. n.22 del 2015, nel testo applicabile ratione temporis, rubricato
“Compatibilita' con il rapporto di lavoro subordinato” dispone, al comma 1 che: «Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia superiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale decade dalla prestazione, salvo il caso in cui la durata del rapporto di lavoro non sia superiore a sei mesi. In tale caso la prestazione e' sospesa d'ufficio per la durata del rapporto di lavoro. La contribuzione versata durante il periodo di sospensione e' utile ai fini di cui agli articoli 3 e 5».
Segue il comma 2, del seguente tenore: «Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione conserva il CP_ diritto alla prestazione, ridotta nei termini di cui all'articolo 10, a condizione che comunichi all entro trenta giorni dall'inizio dell'attività il reddito annuo previsto e che il datore di lavoro o, qualora il lavoratore sia impiegato con contratto di somministrazione, l'utilizzatore, siano diversi dal datore di lavoro o dall'utilizzatore per i quali il lavoratore prestava la sua attivita' quando e' cessato il rapporto di lavoro che ha determinato il diritto alla NASpI e non presentino rispetto ad essi rapporti di collegamento o di controllo ovvero assetti proprietari sostanzialmente coincidenti. La contribuzione versata e' utile ai fini di cui agli articoli 3 e 5».
L'interpretazione letterale della disposizione, anche in combinato disposto con l'art. 11 che disciplina la perdita dello stato di disoccupazione, orienta la lettura della disciplina prevista dal comma 1 nel senso che con l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato il legislatore abbia inteso far riferimento alle concrete modalità del rapporto lavorativo introducendo la “sanzione” della decadenza dalla prestazione accompagnata dall'eccezione della durata non ultrasemestrale del rapporto di lavoro.
Al tal fine, la deroga alla decadenza con previsione d'ufficio della sospensione per la durata del rapporto di lavoro, implica che la valorizzazione del predetto segmento temporale avvenga ex post tenuto conto delle concrete modalità attuative del rapporto.
Va poi rimarcato che le ipotesi di decadenza sono tassative e quindi le relative disposizioni vanno interpretate in modo rigoroso e non estensivo.
A tal proposito e quanto al rapporto di lavoro subordinato a chiamata/intermittente, va considerato che vi sono due tipologie: quella in cui la prestazione lavorativa viene svolta su richiesta del datore di lavoro senza che vi sia disponibilità/obbligo assunto dal lavoratore di rispondere positivamente alla chiamata del datore di lavoro e, b) quella in cui questa disponibilità/garanzia è pattuita tra le parti e in questo secondo caso viene corrisposta una specifica indennità al lavoratore relativamente ai giorni non lavorati.
Considerando che lo stato di disoccupazione ai sensi della N.A.S.p.I. si ha in assenza di un reddito annuo superiore in proiezione annuale ad euro 8.000,00 e che lo stato di disoccupazione resta sospeso in caso di rapporto di lavoro subordinato di durata fino a 6 mesi, guardando al contratto c.d intermittente o a chiamata non è indifferente il fatto che sia previsto o meno l'obbligo di risposta alla chiamata in favore del datore di lavoro, in quanto ove non vi sia, in assenza di effettiva prestazione lavorativa sussiste lo stato di disoccupazione che dà diritto alla prestazione N.A.S.p.I..
Sul punto già la circolare n. 142/2015 ha ritenuto che “l'indennità di disoccupazione NASpI resta sospesa per le sole giornate di effettiva prestazione lavorativa e può essere riconosciuta limitatamente ai periodi interni al contratto non interessati da prestazione lavorativa tra una chiamata e l'altra”.
Con il messaggio n. 1168 del 2018 ha poi chiarito al punto 3 che In applicazione del principio generale di cui al citato articolo 9 del D.lgs. n 22 del 2015, nei confronti del lavoratore che, durante il periodo di percezione dell'indennità, instauri un rapporto di lavoro subordinato, anche di tipo intermittente,di durata fino a sei mesi, la prestazione viene sospesa d'ufficio, per la durata del rapporto di lavoro. Si precisa che nel caso di rapporto di lavoro subordinato, anche di tipo intermittente con obbligo di risposta e indennità di disponibilità, la sospensione opera per tutta la durata del rapporto di lavoro;
nel caso di rapporto di lavoro di tipo intermittente senza obbligo di risposta e senza indennità di disponibilità, la sospensione opera per le giornate di effettiva prestazione lavorativa. Qualora la durata del rapporto di lavoro subordinato, anche di tipo intermittente, a seguito di proroga del contratto, ecceda il semestre, opera la decadenza dalla prestazione a decorrere dalla data della proroga.
Tanto premesso in punto di normativa applicabile emerge dalla documentazione allegata agli atti che effettivamente in sede di domanda amministrativa di prestazione NASPI la ricorrente aveva dichiarato di avere un contratto intermittente a tempo indeterminato con in base al quale aveva prestato servizio occasionalmente nell'anno Parte_2
2022 ma che non stava in alcun modo lavorando con loro al momento della richiesta (4.07.2023 v . doc allegato al ricorso). Dai modelli CUD 2023 e 2024 risulta inoltre che non vi è stata collaborazione della medesima con la DA
CE Agenzy srl nel periodo in contestazione, dato confermato peraltro dall'estratto conto previdenziale allegato CP_ dall' da cui emerge che il lavoro dipendente con la è cessato il 20.06.2023 e che nel periodo di CP_2 erogazione della Indennità AS vi è stato un lavoro dipendente part time dal 26.10.2023 al 27.11.2023 prestato per la
SRL Max Retail srl .
Nel periodo di erogazione della AS la ricorrente ha prestato pertanto un periodo di prestazione di lavoro che in quanto infrasemestrale è perfettamente compatibile con l'erogazione della AS ed il cui reddito annuale essendo inferiore al reddito minimo escluso da imposizione determina sospensione della AS con conseguente conservazione CP_ del diritto alla prestazione, ridotta nei termini di cui all'articolo 10, a condizione che comunichi all entro trenta giorni dall'inizio dell'attività il reddito annuo previsto (circostanza non contestata dall'ente).
Infatti, nell'ipotesi in cui il reddito annuale previsto nel contratto di lavoro (avente durata non superiore a sei mesi) sia maggiore del reddito minimo consegue in ogni caso la sospensione dell'indennità NASpI. Nell'ipotesi contraria di reddito inferiore la comunicazione all' entro 30 giorni dall'inizio dell'attività lavorativa, del reddito annuo CP_1 previsto consente al lavoratore di cumulare il reddito da lavoro con l'indennità NASpI (seppure ridotta nei termini ex art. 10 d.lgs. 22/2015).
La domanda va pertanto accolta e dichiarata l'irripetibilità dell'indebito.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Giudice così provvede: accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara l'irripetibilità della somma richiesta a titolo di indebito. CP_ Condanna l' alla refusione delle spese del giudizio che liquida in complessivi euro 1.870,00 da distrarsi in favore del procuratore antistatario..
Così deciso in Pescara il 5.11.2025.
IL G.O.T.
(Dott.ssa Teodora FERRANTE)
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RO LE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 797/2025 tra
Oggi 5 novembre 2025, , innanzi alla dott.ssa Teodora Ferrante, sono comparsi:
Per la ricorrente l'avv. Tresca si riporta alle note e al ricorso e ne chiede l'accoglimento CP_ Per l' l'avv. Del Sordo si riporta alla memoria.
Le parti chiedono che la causa sia decisa
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio e autorizza le parti ad allontanarsi.
All'esito della Camera di Consiglio decide come da separato dispositivo con motivazione contestuale di cui da lettura a fine udienza in assenza delle parti.
Chiuso alle h. 15,25
Il Giudice
dott.ssa Teodora Ferrante N. Sentenza Fasc. n. 797/2025
Cron. n._________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA
Il GOP – dott.ssa TEODORA FERRANTE ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo e della motivazione contestualmente redatta, la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento riservato all'udienza del 5.11.2025
PROMOSSO DA
rappresentata e difesa dall'Avv. Matteo Tresca in virtù di procura allegata al ricorso, Parte_1
C O N T R O CP_
, in persona del Presidente p.t., elettivamente domiciliato in Pescara presso gli Uffici della locale sede, rappresentato e difeso dall'Avv. R. Del Sordo, in virtù di procura generale alle liti.
OGGETTO: Nuova prestazione di Assicurazione sociale per l'Impiego
CONCLUSIONI: come da verbale del 5.11.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 9 aprile 2025 la ricorrente in epigrafe chiedeva dichiararsi irripetibile l'indebito CP_ richiesto dall' alla ricorrente con la nota di debito del 3.04.2024 pari ad euro 5.504,50 motivato da pagamento non dovuto per prestazione NASPI corrisposta nel periodo 5.07.2023-26.02.2024 per rioccupazione al di fuori dei casi consentiti dalla legge.
Premetteva di aver percepito i ratei di disoccupazione nel periodo 1.07.2022-2.02.2024 a seguito di domanda inoltrata il
4.07.2023 avendo cessato il rapporto di lavoro alle dipendenze della in data 20.06.2023, di avere CP_2 specificato nella domanda di avere un contratto di tipo intermittente a tempo indeterminato in essere con DA CE
Agenzy in base al quale aveva prestato servizio occasionalmente nell'anno 2022, di non essere occupata al momento CP_ della domanda, di avere trasmesso in data 15.05.2024 all i modelli CUD dell'anno 2023 e 2024 dimostrando il mancato svolgimento di attività lavorativa nel periodo di percepimento dell'indennità AS.
Deduceva l'illegittimità del recupero eccependo che se il richiedente l'indennità AS è titolare di un contratto di lavoro a termine e intermittente e il lavoro a termine cessa la domanda di AS deve essere accolta trattandosi di contratto intermittente senza corresponsione di indennità di disponibilità sul rilievo che tale contratto non supera il CP_ limite di reddito di 8.000.00 euro e il lavoratore ha comunicato all' il reddito presunto.
Ha chiesto pertanto dichiararsi illegittimo il recupero e disporsi la restituzione al ricorrente delle somme qualora trattenute. CP_
Resisteva in giudizio l' chiedendo il rigetto della domanda tenuto conto che a seguito di verifiche successive all'accoglimento della domanda è emerso che la ricorrente ha avuto un contratto intermittente a tempo pieno dal 10 agosto 2022 fino al 28 marzo 2024 data in cui ha dato le dimissioni e pertanto legittimamente l'Istituto ha disposto la decadenza per essersi la rioccupazione protratta ben oltre il limite di 6 mesi.
Tanto premesso si osserva, che l'articolo 9 del d.lgs. n.22 del 2015, nel testo applicabile ratione temporis, rubricato
“Compatibilita' con il rapporto di lavoro subordinato” dispone, al comma 1 che: «Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia superiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale decade dalla prestazione, salvo il caso in cui la durata del rapporto di lavoro non sia superiore a sei mesi. In tale caso la prestazione e' sospesa d'ufficio per la durata del rapporto di lavoro. La contribuzione versata durante il periodo di sospensione e' utile ai fini di cui agli articoli 3 e 5».
Segue il comma 2, del seguente tenore: «Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione conserva il CP_ diritto alla prestazione, ridotta nei termini di cui all'articolo 10, a condizione che comunichi all entro trenta giorni dall'inizio dell'attività il reddito annuo previsto e che il datore di lavoro o, qualora il lavoratore sia impiegato con contratto di somministrazione, l'utilizzatore, siano diversi dal datore di lavoro o dall'utilizzatore per i quali il lavoratore prestava la sua attivita' quando e' cessato il rapporto di lavoro che ha determinato il diritto alla NASpI e non presentino rispetto ad essi rapporti di collegamento o di controllo ovvero assetti proprietari sostanzialmente coincidenti. La contribuzione versata e' utile ai fini di cui agli articoli 3 e 5».
L'interpretazione letterale della disposizione, anche in combinato disposto con l'art. 11 che disciplina la perdita dello stato di disoccupazione, orienta la lettura della disciplina prevista dal comma 1 nel senso che con l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato il legislatore abbia inteso far riferimento alle concrete modalità del rapporto lavorativo introducendo la “sanzione” della decadenza dalla prestazione accompagnata dall'eccezione della durata non ultrasemestrale del rapporto di lavoro.
Al tal fine, la deroga alla decadenza con previsione d'ufficio della sospensione per la durata del rapporto di lavoro, implica che la valorizzazione del predetto segmento temporale avvenga ex post tenuto conto delle concrete modalità attuative del rapporto.
Va poi rimarcato che le ipotesi di decadenza sono tassative e quindi le relative disposizioni vanno interpretate in modo rigoroso e non estensivo.
A tal proposito e quanto al rapporto di lavoro subordinato a chiamata/intermittente, va considerato che vi sono due tipologie: quella in cui la prestazione lavorativa viene svolta su richiesta del datore di lavoro senza che vi sia disponibilità/obbligo assunto dal lavoratore di rispondere positivamente alla chiamata del datore di lavoro e, b) quella in cui questa disponibilità/garanzia è pattuita tra le parti e in questo secondo caso viene corrisposta una specifica indennità al lavoratore relativamente ai giorni non lavorati.
Considerando che lo stato di disoccupazione ai sensi della N.A.S.p.I. si ha in assenza di un reddito annuo superiore in proiezione annuale ad euro 8.000,00 e che lo stato di disoccupazione resta sospeso in caso di rapporto di lavoro subordinato di durata fino a 6 mesi, guardando al contratto c.d intermittente o a chiamata non è indifferente il fatto che sia previsto o meno l'obbligo di risposta alla chiamata in favore del datore di lavoro, in quanto ove non vi sia, in assenza di effettiva prestazione lavorativa sussiste lo stato di disoccupazione che dà diritto alla prestazione N.A.S.p.I..
Sul punto già la circolare n. 142/2015 ha ritenuto che “l'indennità di disoccupazione NASpI resta sospesa per le sole giornate di effettiva prestazione lavorativa e può essere riconosciuta limitatamente ai periodi interni al contratto non interessati da prestazione lavorativa tra una chiamata e l'altra”.
Con il messaggio n. 1168 del 2018 ha poi chiarito al punto 3 che In applicazione del principio generale di cui al citato articolo 9 del D.lgs. n 22 del 2015, nei confronti del lavoratore che, durante il periodo di percezione dell'indennità, instauri un rapporto di lavoro subordinato, anche di tipo intermittente,di durata fino a sei mesi, la prestazione viene sospesa d'ufficio, per la durata del rapporto di lavoro. Si precisa che nel caso di rapporto di lavoro subordinato, anche di tipo intermittente con obbligo di risposta e indennità di disponibilità, la sospensione opera per tutta la durata del rapporto di lavoro;
nel caso di rapporto di lavoro di tipo intermittente senza obbligo di risposta e senza indennità di disponibilità, la sospensione opera per le giornate di effettiva prestazione lavorativa. Qualora la durata del rapporto di lavoro subordinato, anche di tipo intermittente, a seguito di proroga del contratto, ecceda il semestre, opera la decadenza dalla prestazione a decorrere dalla data della proroga.
Tanto premesso in punto di normativa applicabile emerge dalla documentazione allegata agli atti che effettivamente in sede di domanda amministrativa di prestazione NASPI la ricorrente aveva dichiarato di avere un contratto intermittente a tempo indeterminato con in base al quale aveva prestato servizio occasionalmente nell'anno Parte_2
2022 ma che non stava in alcun modo lavorando con loro al momento della richiesta (4.07.2023 v . doc allegato al ricorso). Dai modelli CUD 2023 e 2024 risulta inoltre che non vi è stata collaborazione della medesima con la DA
CE Agenzy srl nel periodo in contestazione, dato confermato peraltro dall'estratto conto previdenziale allegato CP_ dall' da cui emerge che il lavoro dipendente con la è cessato il 20.06.2023 e che nel periodo di CP_2 erogazione della Indennità AS vi è stato un lavoro dipendente part time dal 26.10.2023 al 27.11.2023 prestato per la
SRL Max Retail srl .
Nel periodo di erogazione della AS la ricorrente ha prestato pertanto un periodo di prestazione di lavoro che in quanto infrasemestrale è perfettamente compatibile con l'erogazione della AS ed il cui reddito annuale essendo inferiore al reddito minimo escluso da imposizione determina sospensione della AS con conseguente conservazione CP_ del diritto alla prestazione, ridotta nei termini di cui all'articolo 10, a condizione che comunichi all entro trenta giorni dall'inizio dell'attività il reddito annuo previsto (circostanza non contestata dall'ente).
Infatti, nell'ipotesi in cui il reddito annuale previsto nel contratto di lavoro (avente durata non superiore a sei mesi) sia maggiore del reddito minimo consegue in ogni caso la sospensione dell'indennità NASpI. Nell'ipotesi contraria di reddito inferiore la comunicazione all' entro 30 giorni dall'inizio dell'attività lavorativa, del reddito annuo CP_1 previsto consente al lavoratore di cumulare il reddito da lavoro con l'indennità NASpI (seppure ridotta nei termini ex art. 10 d.lgs. 22/2015).
La domanda va pertanto accolta e dichiarata l'irripetibilità dell'indebito.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Giudice così provvede: accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara l'irripetibilità della somma richiesta a titolo di indebito. CP_ Condanna l' alla refusione delle spese del giudizio che liquida in complessivi euro 1.870,00 da distrarsi in favore del procuratore antistatario..
Così deciso in Pescara il 5.11.2025.
IL G.O.T.
(Dott.ssa Teodora FERRANTE)