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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/09/2025, n. 12504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12504 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 39755/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione II
in composizione monocratica, il Giudice unico - dott. Claudio Patruno - ha pronunciato,
SENTENZA
nella causa di cui al numero di ruolo generale in epigrafe richiamato, riservata in decisione
TRA
nato a [...] il [...] C.f. , in Parte_1 C.F._1 qualità di erede del sig. , nato a [...], il [...] e deceduto in Persona_1
Auschwitz il 23/10/1943, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avvocato RAUL
CAROSI del foro di Roma, c.f. , con studio in Roma, via Quintilio C.F._2
Varo n. 112, tel. 3470904193, fax 0697656992, PEC , Email_1
, presso il quale elegge domicilio CP_1 Email_2
- Attore -
CONTRO
, in Controparte_2 persona dell' pro tempore, con sede in Roma (Rm), Via San Martino Controparte_3 della Battaglia, 4 - 00185
- Convenuto -
, (C.F. ), in persona della Controparte_4 P.IVA_1 Controparte_5 con sede in Roma (Rm), Piazza Colonna n. 370, con il patrocinio
[...]
pagina1 di 7 dell'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, domiciliata ex lege in Roma (Rm), via dei Portoghesi, 12, cap 00186, presso la sua nota sede.
- Convenuto -
oggetto: azione risarcitoria per danni da crimini di guerra
conclusioni per parte attrice: “Voglia il Tribunale di Roma, contrariis reiectis: - dichiarare la competenza giurisdizionale e territoriale del Tribunale Civile di Roma, ritenere e dichiarare che la/le parte/i convenuta/e sono responsabili civilmente per il danno materiale e danno morale che la parte attrice e i suoi familiari e i suoi danti causa ereditari, personalmente ed in qualità di eredi, hanno subito a causa della persecuzione, deportazione, detenzione, omicidio e conseguentemente, condannare la convenuta ad un equo risarcimento a favore dell'attore non inferiore ad euro 50.000 oltre interessi del 4 % e rivalutazione monetaria dall'evento dannoso e sino all'effettivo soddisfo, o nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia;
- con vittoria di spese, diritti ed diritti, nonché spese forfettarie (15%) e cpa (4%), da distrarsi in favore del procuratore antistatario “.
Conclusioni per parte convenuta: “Voglia il Tribunale adito, a) affermare la titolarità, dal lato passivo, del rapporto giuridico controverso in capo al Controparte_6
giacché succeduto a titolo particolare nel debito di cui è causa in data antecedente
[...] all'introduzione dell'odierno giudizio, e – per l'effetto – dichiararne il difetto in capo alla b) in ogni caso, dichiarare le domande formulate Controparte_5 dalla odierna parte attrice infondate in quanto attinenti a crediti prescritti o, comunque, per difetto di allegazione e prova in ordine alla sussistenza dei fatti costitutivi dell'illecito civile;
c) nella denegata ipotesi di non accoglimento delle superiori eccezioni e di riconoscimento nell'an del diritto vantato, accogliere – in sede di quantificazione del danno – l'eccezione di compensatio lucri cum damno nei termini sopra esposti e, per l'effetto, decurtare dall'eventuale risarcimento quanto il de cuius (o i suoi aventi causa) ha percepito o avrebbe potuto percepire in conseguenza dei fatti per cui è causa. Spese vinte”.
FATTO E PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice, nato a [...] nel 1950, nella dichiarata qualità di fratello ed erede di (data nascita Persona_1
11.02.1930/data morte 23.10.1943), in quanto deceduto senza eredi diretti propone domanda risarcitoria nei confronti della per la Controparte_2 deportazione, detenzione ed omicidio del padre, avvenuto nel periodo bellico ad opera delle SS forze armate tedesche. nei termini di cui alle conclusioni in epigrafe.
A sostegno della domanda, ha precisato che il fratello venne Persona_1 arrestato a Roma in data 16.10.1943 e condotto nel Collegio militare di Roma sino al
18.10.1943, data in cui venne caricato sul convoglio ferroviario n. 02 e deportato nel campo di concentramento di Auschwitz, luogo in cui giungeva il 23.10.1943 e nel quale veniva ucciso immediatamente.
pagina2 di 7 Ha identificato quale condotta illecita la deportazione del proprio genitore cui era seguita la morte, riconoscendone le caratteristiche di crimine di guerra (Cass. Sez. Un.
Civili, 29 maggio 2008, n. 14202 ed altre fonti).
Ha rappresentato che la legge applicabile per il discrimine della fattispecie dovesse rinvenirsi nell'art. 62 l. 281/1995. Ed infatti, la responsabilità per fatto illecito è regolata
“dalla legge dello Stato in cui si è verificato l'evento” inteso lo stesso come comprensivo della condotta, e che il danneggiato potesse chiedere l'applicazione della legge dello Stato in cui si è verificato il fatto che ha causato il danno”.
In particolare, ad avviso di parte attrice, non era discutibile che l'evento si fosse verificato in , perché il dante causa, unitamente ad altri, era stato catturato a Roma ed CP_3 imprigionato in prima di essere deportato. CP_3
Ha rivendicato l'inefficacia della rinuncia italiana di cui all'articolo 77 del Trattato di Pace del 1947 e art. 2 dell'accordo italo tedesco di Bonn del 02.06.1961. In particolare,
l'art. 2 della Convenzione di Bonn prevede che il Governo italiano avrebbe dichiarato definite tutte le rivendicazioni e richieste della RE italiana, o di persone fisiche o giuridiche, ancora pendenti nei confronti della RE Germania e nei CP_2 confronti di persone fisiche o giuridiche tedesche, purché derivanti da diritti o ragioni sorti nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945: ma tale rinuncia non poteva estendersi ai diritti risarcitori – intesi come effetto del danno alla persona – subiti dalle persone fisiche, ritenendosi quindi inefficace la rinuncia operata dallo stato italiano in rappresentazione dei danneggiati.
Ha anticipato nell'atto introduttivo, prima ancora che nella costituzione di parte convenuta fosse sollevata la relativa eccezione, l'inopponibilità dell'eventuale eccezione di prescrizione dei diritti lesi in conseguenza di crimini di guerra, richiamando a sostegno della deduzione la pronuncia della sentenza della Corte di cassazione n. 5044/2004 che ne aveva, a suo tempo, affermato l'imprescrittibilità.
Rimasta contumace la RE , si costituiva la Controparte_2 [...]
con l'avvocatura generale dello Stato, chiedendo la declaratoria Controparte_5 del proprio difetto di legittimazione passiva da rinvenirsi in capo al
[...] succeduto alla nella Controparte_6 Controparte_2 titolarità del debito prima della domanda giudiziale.
Nella denegata ipotesi di non accoglimento delle superiori eccezioni, chiedeva di accertare il difetto di prova della qualità di erede, non dimostrata dalla documentazione prodotta.
In ogni caso, chiedeva dichiarare le domande formulate dalla odierna parte attrice infondate in quanto attinenti a crediti prescritti o, comunque, per difetto di allegazione e prova in ordine alla sussistenza dei fatti costitutivi dell'illecito civile.
pagina3 di 7 Nel caso non creduto di riconoscimento nel c.d. an del diritto vantato, chiedeva accogliere –in sede di quantificazione del danno –l'eccezione di compensatio lucri cum damno e, per l'effetto, decurtare dall'eventuale risarcimento quanto l'attrice e/o il de cuius avesse percepito o avrebbe potuto percepire in conseguenza dei fatti per cui é causa.
Incardinata in tal modo la causa, in data 08.11.2023 venivano concessi i termini ex art 183 comma VI c.p.c. per il deposito di richieste istruttorie e produzione di documenti.
In data 19.06.2024, e quindi oltre il termine preclusivo di cui all'articolo 183 comma
VI c.p.c., la difesa di parte attrice depositava altri documenti anagrafici.
All'udienza del 17.04.2024 la difesa di parte attrice avanzava richiesta di rinvio per la precisazione delle conclusioni. La causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e sulle stesse, per come in epigrafe rassegnate, veniva trattenuta a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Procedendo gradatamente nell'esame delle questioni oggetto di giudizio – arg. ex art. 276 c.p.c. – va anzitutto affrontata l'eccezione sollevata dalle parti convenute diretta a rilevare il difetto di titolarità sostanziale di parte attrice che dichiara di agire in proprio e nella qualità di figlia ed erede del padre.
Da questo punto di vista, innanzi tutto, occorre rilevare di ufficio come solo in data
13.07.2024 la difesa di parte attrice abbia prodotto dei documenti anagrafici, rilevando come gli stessi non avevano potuto esser prodotti prima “..per mancata consegna dagli uffici preposti”.
Occorre porsi il problema dell'utilizzabilità degli stessi.
In data 18.11.2023 venivano concessi i termini ex art 183 comma VI c.p.c. che scadevano, al più tardi, alla data del 29.01.2024. Gi stessi documenti, depositati fuori termine preclusivo fissato dall'articolo 183 comma VI c.p.c. (in particolar modo senza richiesta di rimessione in termini ed ammissione alla giustificazione della tardività) non sono utilizzabili. Ed in effetti l'articolo 183 c.p.c. stabilisce dei termini perentori per le attività istruttorie, tra cui il deposito dei documenti. La mancata osservanza del termine comporta l'inutilizzabilità degli atti tardivi.
Il carattere perentorio e vincolante della disposizione, (sia o meno di ordine pubblico) determina di conseguenza che il giudice debba rilevare di ufficio l'inutilizzabilità dei documenti depositati tardivamente. La mancata opposizione della controparte non sana la decadenza già maturata.
Dato atto di quanto premesso, la difesa della parte convenuta ha contestato la qualità di erede della parte attrice: quindi, non possiamo fare affidamento al principio di cui all'articolo 115 c.p.c. e dare per non contestata la circostanza. Sul punto la difesa della pagina4 di 7 parte pubblica ha esplicitamente rilevato come non potesse darsi riconoscimento, dall'esame della documentazione prodotta da controparte, della qualità di erede di dell'attore. Persona_1
Secondo la giurisprudenza costante della Suprema Corte di Cassazione, “colui che promuove l'azione (o, specularmente, vi contraddica) nell'asserita qualità di erede di altro soggetto indicato come originario titolare del diritto (nella specie rivendicazione della proprietà) deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore, fornendo la prova, in ottemperanza all'onere di cui all'art. 2697 c.c., del decesso della parte originaria e della sua qualità di erede, perché altrimenti resta indimostrato uno dei fatti costitutivi del diritto di agire (o a contraddire” (fra le tante vedi Cass. civ. n. 13738/2005).
Invero, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass., Sez. Un., 16/02/2016, n.
2951) hanno avuto modo di chiarire che mentre la legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare, e la sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice, la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio - come nel caso di specie la qualità di erede - attiene invece al merito della causa, in quanto elemento costitutivo del diritto fatto valere;
e la positiva esistenza di tale titolarità va allegata e provata da colui che agisce in giudizio ex art 2967 c.c.
Talmente rigido è l'onere dimostrativo dell'attore sul punto, che la Corte di
Cassazione ha di sovente precisato che --in difetto e della prova del rapporto di parentela dell'attore con il dante causa, e della dimostrazione della qualità necessaria -- non può attribuirsi alcuna valenza indiziaria alla dichiarazione di successione, (peraltro non rinvenibile nella fattispecie): né tanto meno riconoscere, nella proposizione della domanda, un atto di accettazione tacita dell'eredità.
In sede civile la prova della qualità di erede presuppone certamente la produzione del certificato di morte. Questo documento è un atti, ma prova solo il decesso della persona, ma non è sufficiente per dimostrare la qualità di erede: l'atto accerta il solo avvenuto decesso della persona, ma nulla dice circa quali e quanti eredi il defunto abbia lasciato e se costoro abbiano accettato l'eredità.
Ed infatti, nell'ambito del diritto delle successioni italiano, la chiamata ereditaria, la vocazione ereditaria e la delazione ereditaria sono concetti strettamente collegati ma distinti. Se la vocazione è il momento in cui una persona viene designata come potenziale erede, sia per legge (successione legittima) sia per testamento (successione testamentaria) la stessa non implica ancora l'acquisizione dell'eredità: il c.d. vocato deve accettare o rinunciare, anche tacitamente.
La produzione dello stato di famiglia - (peraltro nella fattispecie non presente) - in caso di successione legittima ovvero di un testamento (nel caso di successione pagina5 di 7 testamentaria) in difetto di contestazione, possono in genere essere sufficienti a provare la qualità di erede.
Ma nulla di tutto ciò è stato prodotto nel caso di specie: quale documentazione tempestivamente depositata dalla parte attrice, al fine della dimostrazione della qualità indicata, si rinviene solo documentazione della CDEC, il certificato di persecuzione razziale ed il certificato di appartenenza alla relativa comunità, nonché l'autocertificazione ai sensi del D.p.R. 445 del 28.12.2000.
Quanto a quest'ultima – ovvero la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ex art 21 e 447 D.p.R. n. 445 del 28.12.2000 – redatta per l'occasione della causa de quo, non costituisce di per sé prova idonea di tale qualità, esaurendo – per giurisprudenza costante
- i suoi effetti nell'ambito dei rapporti con la pubblica amministrazione e nei relativi procedimenti amministrativi. In buona sostanza la dichiarazione non assume valore probatorio nell'ambito di un giudizio civile essendo dal punto di vista processuale una mera dichiarazione di parte (cfr. Cass. Civ. 18.03.2022 n. 8880 e SSUU 29.03.2014 n. 12065).
Valore ancor minore, rispetto all'autocertificazione, va attribuita alle attestazioni del
Centro di Documentazione Ebraica, ed assimilati che – essendo centri di raccolta dati di natura associativa e privata – nessuna valenza probatoria pubblica possono assumere all'interno di un giudizio civile risarcitorio a dimostrazione della qualità contestata e dei fatti di cui si ritiene debba dare contezza.
In termini dimostrativi della relativa qualità non è stata accolta la richiesta istruttoria tesa all'ordine di esibizione ex art 210 c.p.c. rivolto nei confronti dell'ufficio di
Anagrafe del Comune di Roma della documentazione di cui si rileva la mancanza.
Prescindendo da ogni evidenza, l'ordine di esibizione non può, infatti, configurarsi come sostitutivo dell'onere dalla prova gravante sulla parte attrice;
e come tale appare inammissibile, in quanto il giudice può ordinare l'esibizione di un documento pubblico solo se la prova del fatto da dimostrare non rientri nel suo onere dimostrativo e non sia acquisibile in nessun altro modo: circostanza da escludersi nel caso di specie, considerandosi il tempo decorso dall'entrata in vigore della normativa legittimante alla scadenza dei termini preclusivi, ed in ragione degli obblighi gravanti sulla PA. (Si deve registrare la mancata dimostrazione dell' – asserito - rifiuto dell'ufficiale di Anagrafe di procedere alla produzione dei documenti anagrafici richiesti n.d.r.).
In conclusione, si registra il difetto di dimostrazione della titolarità attiva del rapporto, ed in ragione del mancato assolvimento del relativo onere probatorio ad opera della parte attrice e la domanda di dev'essere rigettata. Parte_1
Ragioni di opportunità suggeriscono, per questo solo grado di giudizio, la compensazione delle spese processuali.
pagina6 di 7
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. di RG.
39755/2022, nella contumacia di parte convenuta , Controparte_2
a) Dichiara il difetto di legittimazione passiva della Controparte_5
[...]
b) Rigetta la domanda proposta dalla parte attrice.
c) Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Roma il 05/09/2025.
Il GIUDICE Dr. Claudio Patruno.
pagina7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione II
in composizione monocratica, il Giudice unico - dott. Claudio Patruno - ha pronunciato,
SENTENZA
nella causa di cui al numero di ruolo generale in epigrafe richiamato, riservata in decisione
TRA
nato a [...] il [...] C.f. , in Parte_1 C.F._1 qualità di erede del sig. , nato a [...], il [...] e deceduto in Persona_1
Auschwitz il 23/10/1943, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avvocato RAUL
CAROSI del foro di Roma, c.f. , con studio in Roma, via Quintilio C.F._2
Varo n. 112, tel. 3470904193, fax 0697656992, PEC , Email_1
, presso il quale elegge domicilio CP_1 Email_2
- Attore -
CONTRO
, in Controparte_2 persona dell' pro tempore, con sede in Roma (Rm), Via San Martino Controparte_3 della Battaglia, 4 - 00185
- Convenuto -
, (C.F. ), in persona della Controparte_4 P.IVA_1 Controparte_5 con sede in Roma (Rm), Piazza Colonna n. 370, con il patrocinio
[...]
pagina1 di 7 dell'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, domiciliata ex lege in Roma (Rm), via dei Portoghesi, 12, cap 00186, presso la sua nota sede.
- Convenuto -
oggetto: azione risarcitoria per danni da crimini di guerra
conclusioni per parte attrice: “Voglia il Tribunale di Roma, contrariis reiectis: - dichiarare la competenza giurisdizionale e territoriale del Tribunale Civile di Roma, ritenere e dichiarare che la/le parte/i convenuta/e sono responsabili civilmente per il danno materiale e danno morale che la parte attrice e i suoi familiari e i suoi danti causa ereditari, personalmente ed in qualità di eredi, hanno subito a causa della persecuzione, deportazione, detenzione, omicidio e conseguentemente, condannare la convenuta ad un equo risarcimento a favore dell'attore non inferiore ad euro 50.000 oltre interessi del 4 % e rivalutazione monetaria dall'evento dannoso e sino all'effettivo soddisfo, o nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia;
- con vittoria di spese, diritti ed diritti, nonché spese forfettarie (15%) e cpa (4%), da distrarsi in favore del procuratore antistatario “.
Conclusioni per parte convenuta: “Voglia il Tribunale adito, a) affermare la titolarità, dal lato passivo, del rapporto giuridico controverso in capo al Controparte_6
giacché succeduto a titolo particolare nel debito di cui è causa in data antecedente
[...] all'introduzione dell'odierno giudizio, e – per l'effetto – dichiararne il difetto in capo alla b) in ogni caso, dichiarare le domande formulate Controparte_5 dalla odierna parte attrice infondate in quanto attinenti a crediti prescritti o, comunque, per difetto di allegazione e prova in ordine alla sussistenza dei fatti costitutivi dell'illecito civile;
c) nella denegata ipotesi di non accoglimento delle superiori eccezioni e di riconoscimento nell'an del diritto vantato, accogliere – in sede di quantificazione del danno – l'eccezione di compensatio lucri cum damno nei termini sopra esposti e, per l'effetto, decurtare dall'eventuale risarcimento quanto il de cuius (o i suoi aventi causa) ha percepito o avrebbe potuto percepire in conseguenza dei fatti per cui è causa. Spese vinte”.
FATTO E PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice, nato a [...] nel 1950, nella dichiarata qualità di fratello ed erede di (data nascita Persona_1
11.02.1930/data morte 23.10.1943), in quanto deceduto senza eredi diretti propone domanda risarcitoria nei confronti della per la Controparte_2 deportazione, detenzione ed omicidio del padre, avvenuto nel periodo bellico ad opera delle SS forze armate tedesche. nei termini di cui alle conclusioni in epigrafe.
A sostegno della domanda, ha precisato che il fratello venne Persona_1 arrestato a Roma in data 16.10.1943 e condotto nel Collegio militare di Roma sino al
18.10.1943, data in cui venne caricato sul convoglio ferroviario n. 02 e deportato nel campo di concentramento di Auschwitz, luogo in cui giungeva il 23.10.1943 e nel quale veniva ucciso immediatamente.
pagina2 di 7 Ha identificato quale condotta illecita la deportazione del proprio genitore cui era seguita la morte, riconoscendone le caratteristiche di crimine di guerra (Cass. Sez. Un.
Civili, 29 maggio 2008, n. 14202 ed altre fonti).
Ha rappresentato che la legge applicabile per il discrimine della fattispecie dovesse rinvenirsi nell'art. 62 l. 281/1995. Ed infatti, la responsabilità per fatto illecito è regolata
“dalla legge dello Stato in cui si è verificato l'evento” inteso lo stesso come comprensivo della condotta, e che il danneggiato potesse chiedere l'applicazione della legge dello Stato in cui si è verificato il fatto che ha causato il danno”.
In particolare, ad avviso di parte attrice, non era discutibile che l'evento si fosse verificato in , perché il dante causa, unitamente ad altri, era stato catturato a Roma ed CP_3 imprigionato in prima di essere deportato. CP_3
Ha rivendicato l'inefficacia della rinuncia italiana di cui all'articolo 77 del Trattato di Pace del 1947 e art. 2 dell'accordo italo tedesco di Bonn del 02.06.1961. In particolare,
l'art. 2 della Convenzione di Bonn prevede che il Governo italiano avrebbe dichiarato definite tutte le rivendicazioni e richieste della RE italiana, o di persone fisiche o giuridiche, ancora pendenti nei confronti della RE Germania e nei CP_2 confronti di persone fisiche o giuridiche tedesche, purché derivanti da diritti o ragioni sorti nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945: ma tale rinuncia non poteva estendersi ai diritti risarcitori – intesi come effetto del danno alla persona – subiti dalle persone fisiche, ritenendosi quindi inefficace la rinuncia operata dallo stato italiano in rappresentazione dei danneggiati.
Ha anticipato nell'atto introduttivo, prima ancora che nella costituzione di parte convenuta fosse sollevata la relativa eccezione, l'inopponibilità dell'eventuale eccezione di prescrizione dei diritti lesi in conseguenza di crimini di guerra, richiamando a sostegno della deduzione la pronuncia della sentenza della Corte di cassazione n. 5044/2004 che ne aveva, a suo tempo, affermato l'imprescrittibilità.
Rimasta contumace la RE , si costituiva la Controparte_2 [...]
con l'avvocatura generale dello Stato, chiedendo la declaratoria Controparte_5 del proprio difetto di legittimazione passiva da rinvenirsi in capo al
[...] succeduto alla nella Controparte_6 Controparte_2 titolarità del debito prima della domanda giudiziale.
Nella denegata ipotesi di non accoglimento delle superiori eccezioni, chiedeva di accertare il difetto di prova della qualità di erede, non dimostrata dalla documentazione prodotta.
In ogni caso, chiedeva dichiarare le domande formulate dalla odierna parte attrice infondate in quanto attinenti a crediti prescritti o, comunque, per difetto di allegazione e prova in ordine alla sussistenza dei fatti costitutivi dell'illecito civile.
pagina3 di 7 Nel caso non creduto di riconoscimento nel c.d. an del diritto vantato, chiedeva accogliere –in sede di quantificazione del danno –l'eccezione di compensatio lucri cum damno e, per l'effetto, decurtare dall'eventuale risarcimento quanto l'attrice e/o il de cuius avesse percepito o avrebbe potuto percepire in conseguenza dei fatti per cui é causa.
Incardinata in tal modo la causa, in data 08.11.2023 venivano concessi i termini ex art 183 comma VI c.p.c. per il deposito di richieste istruttorie e produzione di documenti.
In data 19.06.2024, e quindi oltre il termine preclusivo di cui all'articolo 183 comma
VI c.p.c., la difesa di parte attrice depositava altri documenti anagrafici.
All'udienza del 17.04.2024 la difesa di parte attrice avanzava richiesta di rinvio per la precisazione delle conclusioni. La causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e sulle stesse, per come in epigrafe rassegnate, veniva trattenuta a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Procedendo gradatamente nell'esame delle questioni oggetto di giudizio – arg. ex art. 276 c.p.c. – va anzitutto affrontata l'eccezione sollevata dalle parti convenute diretta a rilevare il difetto di titolarità sostanziale di parte attrice che dichiara di agire in proprio e nella qualità di figlia ed erede del padre.
Da questo punto di vista, innanzi tutto, occorre rilevare di ufficio come solo in data
13.07.2024 la difesa di parte attrice abbia prodotto dei documenti anagrafici, rilevando come gli stessi non avevano potuto esser prodotti prima “..per mancata consegna dagli uffici preposti”.
Occorre porsi il problema dell'utilizzabilità degli stessi.
In data 18.11.2023 venivano concessi i termini ex art 183 comma VI c.p.c. che scadevano, al più tardi, alla data del 29.01.2024. Gi stessi documenti, depositati fuori termine preclusivo fissato dall'articolo 183 comma VI c.p.c. (in particolar modo senza richiesta di rimessione in termini ed ammissione alla giustificazione della tardività) non sono utilizzabili. Ed in effetti l'articolo 183 c.p.c. stabilisce dei termini perentori per le attività istruttorie, tra cui il deposito dei documenti. La mancata osservanza del termine comporta l'inutilizzabilità degli atti tardivi.
Il carattere perentorio e vincolante della disposizione, (sia o meno di ordine pubblico) determina di conseguenza che il giudice debba rilevare di ufficio l'inutilizzabilità dei documenti depositati tardivamente. La mancata opposizione della controparte non sana la decadenza già maturata.
Dato atto di quanto premesso, la difesa della parte convenuta ha contestato la qualità di erede della parte attrice: quindi, non possiamo fare affidamento al principio di cui all'articolo 115 c.p.c. e dare per non contestata la circostanza. Sul punto la difesa della pagina4 di 7 parte pubblica ha esplicitamente rilevato come non potesse darsi riconoscimento, dall'esame della documentazione prodotta da controparte, della qualità di erede di dell'attore. Persona_1
Secondo la giurisprudenza costante della Suprema Corte di Cassazione, “colui che promuove l'azione (o, specularmente, vi contraddica) nell'asserita qualità di erede di altro soggetto indicato come originario titolare del diritto (nella specie rivendicazione della proprietà) deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore, fornendo la prova, in ottemperanza all'onere di cui all'art. 2697 c.c., del decesso della parte originaria e della sua qualità di erede, perché altrimenti resta indimostrato uno dei fatti costitutivi del diritto di agire (o a contraddire” (fra le tante vedi Cass. civ. n. 13738/2005).
Invero, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass., Sez. Un., 16/02/2016, n.
2951) hanno avuto modo di chiarire che mentre la legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare, e la sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice, la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio - come nel caso di specie la qualità di erede - attiene invece al merito della causa, in quanto elemento costitutivo del diritto fatto valere;
e la positiva esistenza di tale titolarità va allegata e provata da colui che agisce in giudizio ex art 2967 c.c.
Talmente rigido è l'onere dimostrativo dell'attore sul punto, che la Corte di
Cassazione ha di sovente precisato che --in difetto e della prova del rapporto di parentela dell'attore con il dante causa, e della dimostrazione della qualità necessaria -- non può attribuirsi alcuna valenza indiziaria alla dichiarazione di successione, (peraltro non rinvenibile nella fattispecie): né tanto meno riconoscere, nella proposizione della domanda, un atto di accettazione tacita dell'eredità.
In sede civile la prova della qualità di erede presuppone certamente la produzione del certificato di morte. Questo documento è un atti, ma prova solo il decesso della persona, ma non è sufficiente per dimostrare la qualità di erede: l'atto accerta il solo avvenuto decesso della persona, ma nulla dice circa quali e quanti eredi il defunto abbia lasciato e se costoro abbiano accettato l'eredità.
Ed infatti, nell'ambito del diritto delle successioni italiano, la chiamata ereditaria, la vocazione ereditaria e la delazione ereditaria sono concetti strettamente collegati ma distinti. Se la vocazione è il momento in cui una persona viene designata come potenziale erede, sia per legge (successione legittima) sia per testamento (successione testamentaria) la stessa non implica ancora l'acquisizione dell'eredità: il c.d. vocato deve accettare o rinunciare, anche tacitamente.
La produzione dello stato di famiglia - (peraltro nella fattispecie non presente) - in caso di successione legittima ovvero di un testamento (nel caso di successione pagina5 di 7 testamentaria) in difetto di contestazione, possono in genere essere sufficienti a provare la qualità di erede.
Ma nulla di tutto ciò è stato prodotto nel caso di specie: quale documentazione tempestivamente depositata dalla parte attrice, al fine della dimostrazione della qualità indicata, si rinviene solo documentazione della CDEC, il certificato di persecuzione razziale ed il certificato di appartenenza alla relativa comunità, nonché l'autocertificazione ai sensi del D.p.R. 445 del 28.12.2000.
Quanto a quest'ultima – ovvero la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ex art 21 e 447 D.p.R. n. 445 del 28.12.2000 – redatta per l'occasione della causa de quo, non costituisce di per sé prova idonea di tale qualità, esaurendo – per giurisprudenza costante
- i suoi effetti nell'ambito dei rapporti con la pubblica amministrazione e nei relativi procedimenti amministrativi. In buona sostanza la dichiarazione non assume valore probatorio nell'ambito di un giudizio civile essendo dal punto di vista processuale una mera dichiarazione di parte (cfr. Cass. Civ. 18.03.2022 n. 8880 e SSUU 29.03.2014 n. 12065).
Valore ancor minore, rispetto all'autocertificazione, va attribuita alle attestazioni del
Centro di Documentazione Ebraica, ed assimilati che – essendo centri di raccolta dati di natura associativa e privata – nessuna valenza probatoria pubblica possono assumere all'interno di un giudizio civile risarcitorio a dimostrazione della qualità contestata e dei fatti di cui si ritiene debba dare contezza.
In termini dimostrativi della relativa qualità non è stata accolta la richiesta istruttoria tesa all'ordine di esibizione ex art 210 c.p.c. rivolto nei confronti dell'ufficio di
Anagrafe del Comune di Roma della documentazione di cui si rileva la mancanza.
Prescindendo da ogni evidenza, l'ordine di esibizione non può, infatti, configurarsi come sostitutivo dell'onere dalla prova gravante sulla parte attrice;
e come tale appare inammissibile, in quanto il giudice può ordinare l'esibizione di un documento pubblico solo se la prova del fatto da dimostrare non rientri nel suo onere dimostrativo e non sia acquisibile in nessun altro modo: circostanza da escludersi nel caso di specie, considerandosi il tempo decorso dall'entrata in vigore della normativa legittimante alla scadenza dei termini preclusivi, ed in ragione degli obblighi gravanti sulla PA. (Si deve registrare la mancata dimostrazione dell' – asserito - rifiuto dell'ufficiale di Anagrafe di procedere alla produzione dei documenti anagrafici richiesti n.d.r.).
In conclusione, si registra il difetto di dimostrazione della titolarità attiva del rapporto, ed in ragione del mancato assolvimento del relativo onere probatorio ad opera della parte attrice e la domanda di dev'essere rigettata. Parte_1
Ragioni di opportunità suggeriscono, per questo solo grado di giudizio, la compensazione delle spese processuali.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. di RG.
39755/2022, nella contumacia di parte convenuta , Controparte_2
a) Dichiara il difetto di legittimazione passiva della Controparte_5
[...]
b) Rigetta la domanda proposta dalla parte attrice.
c) Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Roma il 05/09/2025.
Il GIUDICE Dr. Claudio Patruno.
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