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Sentenza 2 marzo 2025
Sentenza 2 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/03/2025, n. 3178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3178 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 22943/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. ARCURI Parte_1 C.F._1
GABRIELLA, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. SANTINI MATTEO, CP_1 C.F._2 con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 2.6.2024 chiedeva la pronuncia della cessazione Parte_1
degli effetti civili del matrimonio contratto il 28.9.2002 in Roma con , precisando CP_1
che dalla predetta unione erano nati due figli, e , e che in data 18.3.2024 il Tribunale Per_1 Per_2
di Roma aveva pronunciato la separazione personale delle parti e di aver vissuto fin dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Tribunale, ininterrottamente separato dal coniuge;
, nel costituirsi in giudizio, aderiva alla domanda di divorzio ma contestava le CP_1
richieste di controparte in ordine alle condizioni economiche. All'udienza del 2.12.2024 il GD espletato il tentativo di conciliazione adottava i provvedimenti ex art. 473 bis 22 cpc e rinviava la causa per l'ascolto del figlio minore . All'esito dell'udienza del 17.2.2025 il ricorrente Per_2
formulava richiesta di pronuncia parziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio e la resistente non si opponeva. Il Giudice delegato rimetteva quindi la decisione al Collegio in ordine alla domanda di pronuncia di sentenza non definitiva sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio. 2
Dall'esame degli atti non risulta alcun dubbio circa l'impossibilità di ricostituire l'unione materiale e spirituale tra i coniugi.
La domanda di divorzio, pertanto, tenuto conto del decorso del termine previsto dalla legge (art. 3, n.
2, lett. b] della legge n. 898/1970 come successivamente modificata), deve essere accolta. Poiché la causa non risulta adeguatamente istruita con riguardo agli ulteriori aspetti, di ordine patrimoniale e non patrimoniale, connessi alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, deve disporsi la rimessione della causa in istruttoria per i necessari incombenti.
La regolamentazione delle spese deve essere differita alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma il 28.9.2002 tra e;
Parte_1 CP_1
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di
Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2002, atto n. 1441, parte 2, serie A01);
- rimette la causa in istruttoria come da ordinanza in data odierna.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 18/02/2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente dott.ssa Maria Vittoria CAPRARA dott.ssa Marta IENZI