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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 02/04/2025, n. 594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 594 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1758/2022 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 02/04/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliato in in Vibo Valentia alla Via Argentaria 7, presso Parte_1 lo studio dell'avv. Galloro Alberto (PEC: che lo Email_1 rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE e
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, elettivamente domiciliato presso la sede provinciale di Vibo Valentia, via E. P. Murmura, snc, presso gli avv.ti Ettore Triolo e Valeria Grandizio (PEC: t) che lo rappresentano e difendono, giusta procura Email_2 generale alle liti in atti. RESISTENTE
Oggetto: Opposizione ad accertamento tecnico preventivo Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 02/08/2022, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede al fine di ottenere, dopo aver tempestivamente formulato il proprio dissenso alle risultanze dell'accertamento tecnico preventivo (in data 27.2.2022), i benefici derivanti dal riconoscimento della percentuale di invalidità superiore al 74 (settantaquattro) percento. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “…riconoscere e dichiarare che il ricorrente, avanti generalizzato, si trova nelle condizioni previste dalla legge 30.03.1971 n. 118 art. 13. E ciò, occorrendo, previa revoca, dichiarazione di nullità, inefficacia, comunque improduttività di giuridici effetti dell'A.T.P. espletato;
comunque, ed in accoglimento dei motivi di contestazione tutti avanti indicati, disattendendo le sue conclusioni. Riconoscere e dichiarare, quindi, il suo diritto all' assegno mensile previsto dalla richiamata legislazione. Condannare, conseguentemente, l come legalmente Controparte_1 rappresentato, alla liquidazione e corresponsione di detto assegno mensile con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda in sede amministrativa, con gli interessi legali sui ratei scaduti. Con l'ulteriore condanna del resistente al pagamento delle spese e delle competenze del giudizio, da attribuirsi al sottoscritto difensore, che ne fa richiesta con l'espressa dichiarazione di cui all' art. 93 c.p.c.”. Istauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' contestando le avverse CP_1 pretese e chiedendone il rigetto, con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti e con l'espletamento di CTU medico-legale, è stata discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è parzialmente fondato.
2. Per quanto concerne il merito della domanda, non nuoce rammentare che il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, con la conseguenza che l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u. Questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della C.T.U. impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità. Ovviamente, deve ritenersi che tra i motivi di contestazione delle conclusioni della C.T.U. possano farsi rientrare sia quelle doglianze sostanziali, più direttamente attinenti ad errori di giudizio commessi dal consulente nella valutazione clinica, sia quelle censure attinenti a vizi formali del procedimento che ha condotto il consulente a depositare la perizia e le conclusioni ivi contenute. Anche se il principio della specificità dei motivi di contestazione non si presta ad una definizione generale, dovendo piuttosto essere correlato alla motivazione della consulenza impugnata, esso implica in ogni caso che la manifestazione volitiva del ricorrente sia formulata in modo da consentire d'individuare con chiarezza le statuizioni investite dall'opposizione e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione. La contestazione deve contenere l'indicazione, ancorché in forma succinta, degli "errores" o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima.
3. Dalla consulenza medica – espletata nel corso del giudizio – è emerso in capo al ricorrente una: <… sindrome ansioso-depressiva con marcate somatizzazioni;
diabete mellito tipo 2 in trattamento con ipoglicemizzanti orali in discreto compenso glico-metabolico; ernie discali del rachide cervicale;
gonartrosi bilaterale;
cardiopatia ipertensiva;
cardiopatia ischemica trattata con stent della coronaria sinistra;
sindrome extrapiramidale tipo m. di Parkinson in fase iniziale;
s. del tunnel carpale bilaterale;
7348 – sindrome extrapiramidale 41%, 7105 – artrosi polidistrattuale (analogia) 40%, 6446 – cardiopatia ischemica 50%, 2205 – sindrome depressiva endoreattiva 25%. Dette patologie determinano una invalidità pari all' 87%. Data decorrenza: 5/11/2024 (vedi angioTC coronarie con copntrasto)>>.
4. Tale accertamento, raggiunto con scrupoloso esame medico legale ed adeguata discussione, può essere posto a base dell'odierna decisione, non essendo stato in alcun modo contestato da parte resistente ed avendo il C.T.U. tenuto conto dello stato di salute preesistente e presente del soggetto periziato, dei dati relativi all'età, al sesso, alle condizioni fisiche generali del ricorrente e di quant'altro utile a tale scopo.
5. Pertanto, il ricorrente è da riconoscersi invalido all'87% con decorrenza dalla data
5/11/2024.
6. Le spese di lite sono compensate in misura integrale, a motivo della data di concreta decorrenza della prestazione ascritta all'istante, successiva tanto alla data di presentazione della domanda amministrativa, quanto a quelle delle domande giudiziali.
7. Le spese della consulenza tecnica già liquidate con separato decreto, vengono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara la sussistenza in favore di del Parte_1 requisito sanitario necessario per percepire l'assegno mensile di assistenza ex art. 13 L. n. 118/1971, con decorrenza dal 5/11/2024;
- compensa, integralmente tra le parti le spese di lite;
- pone definitivamente a carico dell' , in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore le spese della consulenza tecnica esperita, già liquidate con separato decreto.
Vibo Valentia, 02/04/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 02/04/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliato in in Vibo Valentia alla Via Argentaria 7, presso Parte_1 lo studio dell'avv. Galloro Alberto (PEC: che lo Email_1 rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE e
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, elettivamente domiciliato presso la sede provinciale di Vibo Valentia, via E. P. Murmura, snc, presso gli avv.ti Ettore Triolo e Valeria Grandizio (PEC: t) che lo rappresentano e difendono, giusta procura Email_2 generale alle liti in atti. RESISTENTE
Oggetto: Opposizione ad accertamento tecnico preventivo Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 02/08/2022, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede al fine di ottenere, dopo aver tempestivamente formulato il proprio dissenso alle risultanze dell'accertamento tecnico preventivo (in data 27.2.2022), i benefici derivanti dal riconoscimento della percentuale di invalidità superiore al 74 (settantaquattro) percento. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “…riconoscere e dichiarare che il ricorrente, avanti generalizzato, si trova nelle condizioni previste dalla legge 30.03.1971 n. 118 art. 13. E ciò, occorrendo, previa revoca, dichiarazione di nullità, inefficacia, comunque improduttività di giuridici effetti dell'A.T.P. espletato;
comunque, ed in accoglimento dei motivi di contestazione tutti avanti indicati, disattendendo le sue conclusioni. Riconoscere e dichiarare, quindi, il suo diritto all' assegno mensile previsto dalla richiamata legislazione. Condannare, conseguentemente, l come legalmente Controparte_1 rappresentato, alla liquidazione e corresponsione di detto assegno mensile con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda in sede amministrativa, con gli interessi legali sui ratei scaduti. Con l'ulteriore condanna del resistente al pagamento delle spese e delle competenze del giudizio, da attribuirsi al sottoscritto difensore, che ne fa richiesta con l'espressa dichiarazione di cui all' art. 93 c.p.c.”. Istauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' contestando le avverse CP_1 pretese e chiedendone il rigetto, con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti e con l'espletamento di CTU medico-legale, è stata discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è parzialmente fondato.
2. Per quanto concerne il merito della domanda, non nuoce rammentare che il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, con la conseguenza che l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u. Questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della C.T.U. impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità. Ovviamente, deve ritenersi che tra i motivi di contestazione delle conclusioni della C.T.U. possano farsi rientrare sia quelle doglianze sostanziali, più direttamente attinenti ad errori di giudizio commessi dal consulente nella valutazione clinica, sia quelle censure attinenti a vizi formali del procedimento che ha condotto il consulente a depositare la perizia e le conclusioni ivi contenute. Anche se il principio della specificità dei motivi di contestazione non si presta ad una definizione generale, dovendo piuttosto essere correlato alla motivazione della consulenza impugnata, esso implica in ogni caso che la manifestazione volitiva del ricorrente sia formulata in modo da consentire d'individuare con chiarezza le statuizioni investite dall'opposizione e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione. La contestazione deve contenere l'indicazione, ancorché in forma succinta, degli "errores" o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima.
3. Dalla consulenza medica – espletata nel corso del giudizio – è emerso in capo al ricorrente una: <… sindrome ansioso-depressiva con marcate somatizzazioni;
diabete mellito tipo 2 in trattamento con ipoglicemizzanti orali in discreto compenso glico-metabolico; ernie discali del rachide cervicale;
gonartrosi bilaterale;
cardiopatia ipertensiva;
cardiopatia ischemica trattata con stent della coronaria sinistra;
sindrome extrapiramidale tipo m. di Parkinson in fase iniziale;
s. del tunnel carpale bilaterale;
7348 – sindrome extrapiramidale 41%, 7105 – artrosi polidistrattuale (analogia) 40%, 6446 – cardiopatia ischemica 50%, 2205 – sindrome depressiva endoreattiva 25%. Dette patologie determinano una invalidità pari all' 87%. Data decorrenza: 5/11/2024 (vedi angioTC coronarie con copntrasto)>>.
4. Tale accertamento, raggiunto con scrupoloso esame medico legale ed adeguata discussione, può essere posto a base dell'odierna decisione, non essendo stato in alcun modo contestato da parte resistente ed avendo il C.T.U. tenuto conto dello stato di salute preesistente e presente del soggetto periziato, dei dati relativi all'età, al sesso, alle condizioni fisiche generali del ricorrente e di quant'altro utile a tale scopo.
5. Pertanto, il ricorrente è da riconoscersi invalido all'87% con decorrenza dalla data
5/11/2024.
6. Le spese di lite sono compensate in misura integrale, a motivo della data di concreta decorrenza della prestazione ascritta all'istante, successiva tanto alla data di presentazione della domanda amministrativa, quanto a quelle delle domande giudiziali.
7. Le spese della consulenza tecnica già liquidate con separato decreto, vengono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara la sussistenza in favore di del Parte_1 requisito sanitario necessario per percepire l'assegno mensile di assistenza ex art. 13 L. n. 118/1971, con decorrenza dal 5/11/2024;
- compensa, integralmente tra le parti le spese di lite;
- pone definitivamente a carico dell' , in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore le spese della consulenza tecnica esperita, già liquidate con separato decreto.
Vibo Valentia, 02/04/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani