Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 09/06/2025, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CUNEO
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott. Roberta Bonaudi Presidente rel dott. Paola Elefante Giudice dott. Elisa Einaudi Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento n. 5-1//2025 promosso da: con sede in Carignano, rappresentata e difesa dall'avv. Valeria Poso per Parte_1 delega in atti;
, rappresentata e difesa dagli avv. Giovanni Parte_2
Luigi Graneris e Paolo Graneris per delega in atti;
nei confronti di
) con sede in Faule, via Padre Giovanni Controparte_1 P.IVA_1
Battista Rolfo n. 6, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Vaccaneo
Letto il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale depositato in data 16.01.2025 dalla
Parte_1 letto il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale depositato in data 29.05.2025 dalla che è intervenuta nel procedimento unitario, è comparsa all'udienza Parte_2 Pt_2 del 3.06.2025 insistendo nel ricorso;
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza; rilevato che alle udienze del 18.03.2025 e del 22.04.2025 erano stati concessi rinvii per la pendenza di trattative che tuttavia non hanno avuto esito positivo;
rilevato che all'udienza del 3.06.2025 i ricorrenti hanno insistito nella domanda, mentre la debitrice si è riportata alla memoria di costituzione;
sentite le parti e sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
OSSERVA
1. Sussiste la competenza del Tribunale adito, atteso che l'impresa resistente ha la sede nel
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2. La debitrice è imprenditore commerciale soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e alla liquidazione giudiziale ex art. 121 CCI;
va infatti osservato che i ricavi risultanti dall'ultimo bilancio depositato (esercizio 2022) risultano pari a euro 698.548,00 sicché non può essere qualificata come impresa minore.
L'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia prevista dall'art. 49, 5° comma, CCI: al credito dei ricorrenti (euro 7.420,64 ed euro 5.076,30) devono infatti aggiungersi i debiti contributivi per euro 99.596,95 già in fase di riscossione ed euro 18.973,76 per posizioni aperte;
i carichi iscritti a ruolo affidati all' ammontano a complessivi euro 183.285,45. Controparte_2
3. Quanto al presupposto oggettivo, lo stato di insolvenza si identifica in uno stato di impotenza patrimoniale non temporanea che determina l'incapacità dell'imprenditore di adempiere, con mezzi normali, le obbligazioni assunte;
tale presupposto, difformemente da quanto eccepito dalla debitrice, è riscontrabile nella fattispecie in esame: entrambi i creditori ricorrenti hanno ottenuto decreto ingiuntivo (immediatamente esecutivo l'uno ed esecutivo per mancata opposizione l'altra), hanno notificato atto di precetto (per euro 14.808,87 e per euro 5.076,30), hanno notificato atto di pignoramento presso terzi in difetto di spontaneo pagamento e le dichiarazioni dei terzi pignorati sono risultate negative;
dalle dichiarazione dei terzi pignorati emerge inoltre la sussistenza di altri pignoramenti presso terzi notificati tra novembre 2024 e marzo 2025; presso la sede legale la società risulta sconosciuta;
l'ultimo bilancio di esercizio depositato è quello dell'annualità 2022, anche se dalla visura camerale emerge che la società nel 2024 impiegava n. 9 dipendenti. Sussiste palesemente lo stato di insolvenza della società.
Le considerazioni difensive svolte dalla debitrice nella sua comparsa di costituzione, peraltro, a parte la contestazione sullo stato di insolvenza, si appuntano tutte a prevenire eventuali contestazioni penali nei confronti della legale rappresentante amministratrice unica sig. CP_3
e della socia di maggioranza sig. con l'allegazione che la società
[...] Controparte_4 sarebbe stata da sempre di fatto amministrata da , fratello della socia. Peraltro, Controparte_5 tali considerazioni non sono in questa sede rilevanti, e saranno oggetto di approfondimento da parte del curatore e della Procura della Repubblica. tenuto conto, nella nomina del Curatore, dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI,
DICHIARA
l'apertura della Liquidazione Giudiziale nei confronti di Controparte_1
) con sede legale in Faule, via Padre Giovanni Battista Rolfo n. 6,
[...] P.IVA_1 avente ad oggetto l'attività di realizzazione e relativa vendita di pavimenti e rivestimenti e controsoffitti in cartongesso e tinteggiatura;
NOMINA
Giudice Delegato la dott. Roberta Bonaudi e Curatore la dott. con Persona_1 studio in Saluzzo corso Italia n. 67;
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ritenuto che
il Curatore, alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213
CCI, con invito, entro i due giorni successivi alla comunicazione della nomina, far pervenire in cancelleria la propria accettazione, verificata la disponibilità di tempo e di risorse professionali e organizzative adeguate al tempestivo svolgimento di tutti i compiti connessi all'espletamento della funzione e dandone atto nell'accettazione, e contestualmente a rendere la dichiarazione di cui all'art 35, commi 1 e 4 bis, d.lgs 159/2011 modificato dal d.lgs 54/2018, richiamato dall'art
125, comma 3, CCI;
AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ORDINA al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
STABILISCE il giorno 4 novembre 2025 alle ore 10,00 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la
3 cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, 3° comma, CCI;
SEGNALA al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della società posta in liquidazione;
DISPONE la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02,
n. 115;
DISPONE che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore e al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, 4° comma, CCI.
Cuneo, 05/06/2025
Il Presidente rel.
Dott. Roberta Bonaudi
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