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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 14/10/2025, n. 936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 936 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 984 /2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI FERRARA
Il Tribunale di Ferrara, composto da: dott. Paolo Sangiuolo Presidente rel. ed est. dott.ssa Anna Ghedini Giudice dott.ssa Costanza Perri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA Nel procedimento promosso da:
con il patrocinio dell'Avv. BARILLANI ORNELLA Parte_1
ricorrente contro contumace Controparte_1
resistente Pubblico Ministero
intervenuto Oggetto: regolamentazione della responsabilità genitoriale Conclusioni di parte ricorrente:
- Nel merito, in via principale: a parziale modifica delle condizioni di cui al precedente decreto di accoglimento n. cronol. 5970/2022 del 21.12.2022 R.G. N. . 2230/2022 in data 20.12.2022 del Tribunale di Ferrara, e per i motivi sopra esposti:
1.Disporre, previa revoca dell'affidamento condiviso stabilito nel decreto del Tribunale di Ferrara e di cui sopra, l'affidamento super esclusivo, o in subordine, l'affidamento esclusivo del minore alla madre Persona_1
con la previsione che la medesima potrà assumere ogni Parte_1 decisione inerente il figlio senza la preventiva consultazione ed il previo consenso del padre;
2. Preso atto dell'assenza delle visite del padre al figlio minore, e per i motivi sopra esposti, disporre la sospensione e/o riduzione delle visite fra il padre ed il figlio minore . Per_1 Con efficacia dalla data della presente domanda. Ferme e confermate le altre condizioni. Con ogni più ampia richiesta istruttoria. Con vittoria di spese e compensi di lite. Conclusioni del P.M.: visto MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato la sig.ra esponeva: Parte_1 dal rapporto sentimentale con il sig. era nato il Controparte_1 figlio di anni undici;
Persona_1 con decreto del 21.12.2022 il Tribunale di Ferrara aveva regolamentato l'esercizio della responsabilità genitoriale prevedendo fra l'altro l'affidamento condiviso del minore e una precisa regolamentazione degli incontri padre figlio Asseriva la ricorrente che la situazione si era totalmente modificata poiché il padre si era disinteressato del figlio, lo incontrava in modo discontinuo e lo conduceva in un rudere di campagna privo addirittura di servizi igienici. Il padre non era nuovo a simili comportamenti tanto che già nel 2016 il Tribunale per i minorenni di Bologna aveva disposto l'allontanamento e il divieto di avvicinamento alla madre. Evidenziava la ricorrente che l'ex compagno avevo omesso il versamento del contributo al mantenimento del figlio per lungo tempo, così maturando un debito di circa euro 10.000. Chiedeva quindi che fosse disposto l'affidamento esclusivo rafforzato del minore e che fossero sospese o ridotte le visite paterne. Il ricorso ed il decreto erano notificati ai sensi dell'articolo 143 c.p.c. in quanto il padre risultava trasferito per ignota destinazione. All'udienza di comparizione la ricorrente si riportava al ricorso ed “afferma che nelle more della notifica nulla è mutato, nel senso che il padre continua a rimanere assente dalla vita del figlio, e ciò anche in occasione del compleanno di Per_1 Dopo l'episodio accaduto nel mese di maggio (mancato assenso alla frequentazione dei campi solari, n.d.r.) rifiuta i contatti col padre Per_1 e neppure chiede notizie” Il GI non disponeva l'audizione del minore al fine di non aggravare una situazione di evidente sofferenza e tratteneva la causa in decisione.
Il ricorso merita accoglimento in quanto i comportamenti del padre, unitamente al pervicace rifiuto di contribuire al mantenimento, rendono inopportuno il permanere del regime di affidamento condiviso a suo tempo previsto dal T.M, stante l' evidente pregiudizio per l'interesse del minore.
Sul punto, giova ricordare che nel precedente procedimento (udienza dell'8.11.2022) la ricorrente aveva dimostrato chiara consapevolezza dell'importanza del ruolo paterno, riconoscendo che il figlio dimorava volentieri presso il padre e trascorreva con lui un paio di giorni a settimana con pernottamento. La disponibilità a suo tempo manifestata dall'odierna ricorrente lascia intendere che quanto in seguito accaduto sia frutto esclusivamente dei dissennati comportamenti dell'ex compagno.
Si dispone quindi l'affidamento esclusivo rafforzato del minore alla madre, con facoltà per quest'ultima di adottare autonomamente ogni decisione nell'interesse del figlio, comprese quelle di maggiore importanza. Si autorizza espressamente il rilascio dei documenti validi per l'espatrio in favore del minore.
In ordine alla frequentazione, si ritiene opportuno modificare quanto disposto in precedenza, e di dispone che il padre possa vedere il figlio una volta alla settimana, dalle 16.00 alle 20.00 (il martedì , in difetto di accordo). Si dispone che il Servizio sociale organizzi degli incontri, con cadenza settimanale, ove il minore dovesse continuare ad opporre un rifiuto alla frequentazione del padre. Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
PQM
Il Tribunale, in parziale modifica del decreto emesso in data 21.12.2022, dispone l'affidamento esclusivo del minore alla madre Persona_1
, con facoltà per quest'ultima di adottare autonomamente Parte_1 ogni decisione nell'interesse del figlio, comprese quelle di maggiore importanza.
Autorizza espressamente il rilascio dei documenti validi per l'espatrio in favore del minore.
Dispone come da parte motiva in merito alle modalità di frequentazione . Condanna il resistente al pagamento delle Persona_1 spese di giudizio liquidate in € 2.225,00 per compensi, oltre IVA e CPA e rimborso spese generali. Ferrara, deciso il 14.10.0225
Il Presidente est.
Dott. Paolo Sangiuolo
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI FERRARA
Il Tribunale di Ferrara, composto da: dott. Paolo Sangiuolo Presidente rel. ed est. dott.ssa Anna Ghedini Giudice dott.ssa Costanza Perri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA Nel procedimento promosso da:
con il patrocinio dell'Avv. BARILLANI ORNELLA Parte_1
ricorrente contro contumace Controparte_1
resistente Pubblico Ministero
intervenuto Oggetto: regolamentazione della responsabilità genitoriale Conclusioni di parte ricorrente:
- Nel merito, in via principale: a parziale modifica delle condizioni di cui al precedente decreto di accoglimento n. cronol. 5970/2022 del 21.12.2022 R.G. N. . 2230/2022 in data 20.12.2022 del Tribunale di Ferrara, e per i motivi sopra esposti:
1.Disporre, previa revoca dell'affidamento condiviso stabilito nel decreto del Tribunale di Ferrara e di cui sopra, l'affidamento super esclusivo, o in subordine, l'affidamento esclusivo del minore alla madre Persona_1
con la previsione che la medesima potrà assumere ogni Parte_1 decisione inerente il figlio senza la preventiva consultazione ed il previo consenso del padre;
2. Preso atto dell'assenza delle visite del padre al figlio minore, e per i motivi sopra esposti, disporre la sospensione e/o riduzione delle visite fra il padre ed il figlio minore . Per_1 Con efficacia dalla data della presente domanda. Ferme e confermate le altre condizioni. Con ogni più ampia richiesta istruttoria. Con vittoria di spese e compensi di lite. Conclusioni del P.M.: visto MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato la sig.ra esponeva: Parte_1 dal rapporto sentimentale con il sig. era nato il Controparte_1 figlio di anni undici;
Persona_1 con decreto del 21.12.2022 il Tribunale di Ferrara aveva regolamentato l'esercizio della responsabilità genitoriale prevedendo fra l'altro l'affidamento condiviso del minore e una precisa regolamentazione degli incontri padre figlio Asseriva la ricorrente che la situazione si era totalmente modificata poiché il padre si era disinteressato del figlio, lo incontrava in modo discontinuo e lo conduceva in un rudere di campagna privo addirittura di servizi igienici. Il padre non era nuovo a simili comportamenti tanto che già nel 2016 il Tribunale per i minorenni di Bologna aveva disposto l'allontanamento e il divieto di avvicinamento alla madre. Evidenziava la ricorrente che l'ex compagno avevo omesso il versamento del contributo al mantenimento del figlio per lungo tempo, così maturando un debito di circa euro 10.000. Chiedeva quindi che fosse disposto l'affidamento esclusivo rafforzato del minore e che fossero sospese o ridotte le visite paterne. Il ricorso ed il decreto erano notificati ai sensi dell'articolo 143 c.p.c. in quanto il padre risultava trasferito per ignota destinazione. All'udienza di comparizione la ricorrente si riportava al ricorso ed “afferma che nelle more della notifica nulla è mutato, nel senso che il padre continua a rimanere assente dalla vita del figlio, e ciò anche in occasione del compleanno di Per_1 Dopo l'episodio accaduto nel mese di maggio (mancato assenso alla frequentazione dei campi solari, n.d.r.) rifiuta i contatti col padre Per_1 e neppure chiede notizie” Il GI non disponeva l'audizione del minore al fine di non aggravare una situazione di evidente sofferenza e tratteneva la causa in decisione.
Il ricorso merita accoglimento in quanto i comportamenti del padre, unitamente al pervicace rifiuto di contribuire al mantenimento, rendono inopportuno il permanere del regime di affidamento condiviso a suo tempo previsto dal T.M, stante l' evidente pregiudizio per l'interesse del minore.
Sul punto, giova ricordare che nel precedente procedimento (udienza dell'8.11.2022) la ricorrente aveva dimostrato chiara consapevolezza dell'importanza del ruolo paterno, riconoscendo che il figlio dimorava volentieri presso il padre e trascorreva con lui un paio di giorni a settimana con pernottamento. La disponibilità a suo tempo manifestata dall'odierna ricorrente lascia intendere che quanto in seguito accaduto sia frutto esclusivamente dei dissennati comportamenti dell'ex compagno.
Si dispone quindi l'affidamento esclusivo rafforzato del minore alla madre, con facoltà per quest'ultima di adottare autonomamente ogni decisione nell'interesse del figlio, comprese quelle di maggiore importanza. Si autorizza espressamente il rilascio dei documenti validi per l'espatrio in favore del minore.
In ordine alla frequentazione, si ritiene opportuno modificare quanto disposto in precedenza, e di dispone che il padre possa vedere il figlio una volta alla settimana, dalle 16.00 alle 20.00 (il martedì , in difetto di accordo). Si dispone che il Servizio sociale organizzi degli incontri, con cadenza settimanale, ove il minore dovesse continuare ad opporre un rifiuto alla frequentazione del padre. Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
PQM
Il Tribunale, in parziale modifica del decreto emesso in data 21.12.2022, dispone l'affidamento esclusivo del minore alla madre Persona_1
, con facoltà per quest'ultima di adottare autonomamente Parte_1 ogni decisione nell'interesse del figlio, comprese quelle di maggiore importanza.
Autorizza espressamente il rilascio dei documenti validi per l'espatrio in favore del minore.
Dispone come da parte motiva in merito alle modalità di frequentazione . Condanna il resistente al pagamento delle Persona_1 spese di giudizio liquidate in € 2.225,00 per compensi, oltre IVA e CPA e rimborso spese generali. Ferrara, deciso il 14.10.0225
Il Presidente est.
Dott. Paolo Sangiuolo