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Sentenza 31 maggio 2025
Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Urbino, sentenza 31/05/2025, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Urbino |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 480/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di URBINO sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice on. dott.ssa Anna Mercuri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 480/2022 promossa da:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. LEONI ALESSANDRO Parte_1 C.F._1
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LIPPOLIS DOMENICO CP_1 C.F._2
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Per parte attrice opponente: “piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Urbino, contrariis rejectis:
dichiarare nullo e/o inammissibile e/o improcedibile e, conseguentemente, revocare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto, per le causali indicate nell'atto di citazione in opposizione.
Con vittoria di spese, compensi professionali di causa e conseguenziali, da distrarsi a favore del sottoscritto avvocato che se ne dichiara antistatario”.
Per parte convenuta opposta: Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria richiesta,
provvedere come segue:
- In via preliminare: respingere l'opposizione e confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto;
- nel merito: condannare il Sig. al pagamento della somma di € 14.000,00 , oltre interessi Parte_1
dal dovuto al saldo, competenze e onorari di causa. pagina 1 di 5 - in subordine: si chiede un provvedimento atto ad indicare all'odierno opposto l'ubicazione dei beni e di conseguenza la loro suddivisione in base alle quote emesse per il loro relativo acquisto;
in ulteriore subordine: qualora l'Ill. Giudice dovesse ritenere ancora vincolante l'accordo tra le parti si chiede di fissare un congruo termine per l'adempimento previa indicazione del luogo di ricovero delle merci.
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, sia del procedimento monitorio che di opposizione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo n. 102/2022 emesso in data 12/05/2022 nel procedimento avente RGN.
264/2022, notificato il 24/06/2022, il Tribunale di Urbino su ricorso dell'odierno opposto Sig. CP_1
nato in [...] in data [...] e residente a [...],
[...]
, ingiungeva al Sig. , nato a [...], il [...] e C.F._2 Parte_1
residente a [...], C.F.: di pagare al C.F._1
ricorrente la somma di €. 14.000,00, oltre ad interessi nella misura di cui all'art. 1284 C.C., nonché le spese della procedura che liquidava in €. 145,50 per anticipazioni ed €. 540,00 per compensi, oltre a rimborso spese forfettario, IVA e CPA.
Con atto di citazione in data 01/09/2022 il sig. , proponeva opposizione al decreto Parte_1
ingiuntivo chiedendo l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe indicate.
Si costituiva regolarmente in giudizio il Sig. contestando l'opposizione e rassegnando le CP_1
conclusioni sopra riportate.
Alla prima udienza del 03/03/2023 il Giudice si riservava sulla richiesta di provvisoria esecuzione e con ordinanza 15/06/2023, respinta l'istanza, concedeva i termini ex art. 183 VI comma c.p.c. rinviando al 17/11/2023 per la discussione sull'ammissione dei mezzi istruttori.
All'udienza fissata, il Giudice si riservava sulle istanze istruttorie e con ordinanza emessa in data
27/01/2024 rinviava per l'interrogatorio formale dell'attore all'udienza del 05/04/2024.
All'udienza fissata l'attore non compariva e la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni al 13/12/2024.
pagina 2 di 5 In tale data le parti precisavano le conclusioni e la causa era trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata per le seguenti ragioni.
Nel corso del giudizio è stata data piena prova della fondatezza della pretesa del Sig. veicolata CP_1
dapprima attraverso il decreto monitorio, sia con la produzione del documento depositato come allegato 1 dal Sig. anche nel procedimento monitorio e denominato “accordo”, oltre a CP_1
contenere la quietanza per la dazione di denaro pari ad € 14.000,00 che il Sig. consegnava al Sig. CP_1
Da tale documentazione emerge l'accordo con il quale le parti hanno voluto regolare il loro Pt_1
rapporto contrattuale, individuando i guadagni che da esso sarebbero derivati.
Il Sig. assicurava il Sig. che avrebbe ricevuto il denaro investito e gli utili derivanti da Pt_1 CP_1
esso entro tre mesi, cosa che lamenta parte opposta non è mai avvenuta e, dopo ripetuti solleciti e richieste di restituzione veniva inviata una diffida per la restituzione del denaro in quanto il Sig. Pt_1
si era reso inadempiente.
Parte opponente rileva che nessun termine era stato disposto dalle parti. A tal fine si evidenzia che ai sensi dell'art.1183 c.c. “se non è determinato il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita, il creditore può esigerla immediatamente”. E la richiesta risulta essere avvenuta con raccomandata a/r del 27.09.2021 (all.
4. fascicolo monitorio). Pertanto, il Sig. rendendosi inadempiente ha Pt_1
legittimato il Sig. a chiedere lo scioglimento dell'accordo e la restituzione della somma di CP_1
denaro consegnata.
Di contro il Sig. non ha provato quanto da egli sostenuto nel proprio atto di citazione in Pt_1
opposizione a decreto ingiuntivo e negli atti successivi. Ha confermato l'accordo pretendendo che esso sia ancora valido e, nonostante ciò, non ha esibito le fatture riguardanti l'acquisto della merce e pertanto, non ha dato prova di un adempimento seppure parziale.
pagina 3 di 5 Alla luce di quanto osservato, ribadito che la pretesa creditoria veicolata tramite decreto ingiuntivo risulta adeguatamente dimostrata, avendo parte opposta depositato documentazione atta a confermare la certezza e l'esigibilità del credito.
Parte opponente di converso invece, non è riuscita a dimostrare i propri assunti oggetto della presente opposizione.
Peraltro, come noto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione regolato dalle norme del procedimento ordinario, in cui l'opposto assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente riveste la posizione sostanziale di convenuto (per tutte Cass. civ. Sez. 1, Sentenza n. 2421 del 03/02/2006). Secondo i principi generali in tema di onere della prova grava in capo a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa: quindi l'opposto deve fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa creditoria azionata in via monitoria mentre l'opponente ha l'onere di contestare il diritto fatto valere, allegando i fatti estintivi o modificativi di tale diritto o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda (ved. Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 5071 del 03/03/2009; Cass. civ. Sez. 3,
Sentenza n. 17371 del 17/11/2003).
Le Sezioni Unite della Suprema Corte, inoltre, hanno chiarito che “il creditore che agisce in giudizio,
sia per l'adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza),
limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento” (Cass. Sez. Unite 30.10.2001, n. 13533).
Le eccezioni di parte opponente non hanno trovato riscontro probatorio. Inoltre, la mancata comparizione dell'attore opponente per il suo interrogatorio formale senza peraltro alcuna giustificazione, ha avvalorato e ritenute come ammesse le circostanze di cui ai capitoli della seconda memoria ex art 183 comma VI c.p.c. di parte convenuta opposta. Quest'ultima invece, ha depositato, allegandola alla propria comparsa di costituzione “l'accordo tra le parti” , fornendo la prova della propria fonte negoziale. “accordo”, che oltre a contenere la quietanza per la dazione di denaro di €
14.000,00 che il Sig. consegnava al Sig. contiene, altresì, l'accordo con il quale le parti CP_1 Pt_1
pagina 4 di 5 hanno voluto regolare il loro rapporto contrattuale, individuando i guadagni che da esso sarebbero derivati.
Alla luce di quanto osservato, ribadito che la pretesa creditoria veicolata tramite decreto ingiuntivo risulta adeguatamente dimostrata, avendo parte opposta depositato documentazione atta a confermare la certezza e l'esigibilità del credito, l'opposizione deve essere rigettata ed il decreto ingiuntivo deve essere dichiarato esecutivo.
Le spese del giudizio devono seguire la soccombenza e devono essere liquidate previo riconoscimento dello svolgimento di attività difensiva in tutte le fasi e in base ai valori minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-rigetta l'opposizione e conferma il dec. Ing. N. n. 102/2022 RG. 264/2022 emesso in data 12/05/2022
dal Tribunale di Urbino,
-condanna la parte attrice opponente a rimborsare alla parte convenuta opposta le spese di lite, che si liquidano in € 2.540,00 per compenso professionale, oltre rimb. forf. 15%, CPa ed Iva come per legge.
Urbino, 31 maggio 2025
Il Giudice on.
dott.ssa Anna Mercuri
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di URBINO sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice on. dott.ssa Anna Mercuri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 480/2022 promossa da:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. LEONI ALESSANDRO Parte_1 C.F._1
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LIPPOLIS DOMENICO CP_1 C.F._2
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Per parte attrice opponente: “piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Urbino, contrariis rejectis:
dichiarare nullo e/o inammissibile e/o improcedibile e, conseguentemente, revocare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto, per le causali indicate nell'atto di citazione in opposizione.
Con vittoria di spese, compensi professionali di causa e conseguenziali, da distrarsi a favore del sottoscritto avvocato che se ne dichiara antistatario”.
Per parte convenuta opposta: Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria richiesta,
provvedere come segue:
- In via preliminare: respingere l'opposizione e confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto;
- nel merito: condannare il Sig. al pagamento della somma di € 14.000,00 , oltre interessi Parte_1
dal dovuto al saldo, competenze e onorari di causa. pagina 1 di 5 - in subordine: si chiede un provvedimento atto ad indicare all'odierno opposto l'ubicazione dei beni e di conseguenza la loro suddivisione in base alle quote emesse per il loro relativo acquisto;
in ulteriore subordine: qualora l'Ill. Giudice dovesse ritenere ancora vincolante l'accordo tra le parti si chiede di fissare un congruo termine per l'adempimento previa indicazione del luogo di ricovero delle merci.
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, sia del procedimento monitorio che di opposizione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo n. 102/2022 emesso in data 12/05/2022 nel procedimento avente RGN.
264/2022, notificato il 24/06/2022, il Tribunale di Urbino su ricorso dell'odierno opposto Sig. CP_1
nato in [...] in data [...] e residente a [...],
[...]
, ingiungeva al Sig. , nato a [...], il [...] e C.F._2 Parte_1
residente a [...], C.F.: di pagare al C.F._1
ricorrente la somma di €. 14.000,00, oltre ad interessi nella misura di cui all'art. 1284 C.C., nonché le spese della procedura che liquidava in €. 145,50 per anticipazioni ed €. 540,00 per compensi, oltre a rimborso spese forfettario, IVA e CPA.
Con atto di citazione in data 01/09/2022 il sig. , proponeva opposizione al decreto Parte_1
ingiuntivo chiedendo l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe indicate.
Si costituiva regolarmente in giudizio il Sig. contestando l'opposizione e rassegnando le CP_1
conclusioni sopra riportate.
Alla prima udienza del 03/03/2023 il Giudice si riservava sulla richiesta di provvisoria esecuzione e con ordinanza 15/06/2023, respinta l'istanza, concedeva i termini ex art. 183 VI comma c.p.c. rinviando al 17/11/2023 per la discussione sull'ammissione dei mezzi istruttori.
All'udienza fissata, il Giudice si riservava sulle istanze istruttorie e con ordinanza emessa in data
27/01/2024 rinviava per l'interrogatorio formale dell'attore all'udienza del 05/04/2024.
All'udienza fissata l'attore non compariva e la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni al 13/12/2024.
pagina 2 di 5 In tale data le parti precisavano le conclusioni e la causa era trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata per le seguenti ragioni.
Nel corso del giudizio è stata data piena prova della fondatezza della pretesa del Sig. veicolata CP_1
dapprima attraverso il decreto monitorio, sia con la produzione del documento depositato come allegato 1 dal Sig. anche nel procedimento monitorio e denominato “accordo”, oltre a CP_1
contenere la quietanza per la dazione di denaro pari ad € 14.000,00 che il Sig. consegnava al Sig. CP_1
Da tale documentazione emerge l'accordo con il quale le parti hanno voluto regolare il loro Pt_1
rapporto contrattuale, individuando i guadagni che da esso sarebbero derivati.
Il Sig. assicurava il Sig. che avrebbe ricevuto il denaro investito e gli utili derivanti da Pt_1 CP_1
esso entro tre mesi, cosa che lamenta parte opposta non è mai avvenuta e, dopo ripetuti solleciti e richieste di restituzione veniva inviata una diffida per la restituzione del denaro in quanto il Sig. Pt_1
si era reso inadempiente.
Parte opponente rileva che nessun termine era stato disposto dalle parti. A tal fine si evidenzia che ai sensi dell'art.1183 c.c. “se non è determinato il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita, il creditore può esigerla immediatamente”. E la richiesta risulta essere avvenuta con raccomandata a/r del 27.09.2021 (all.
4. fascicolo monitorio). Pertanto, il Sig. rendendosi inadempiente ha Pt_1
legittimato il Sig. a chiedere lo scioglimento dell'accordo e la restituzione della somma di CP_1
denaro consegnata.
Di contro il Sig. non ha provato quanto da egli sostenuto nel proprio atto di citazione in Pt_1
opposizione a decreto ingiuntivo e negli atti successivi. Ha confermato l'accordo pretendendo che esso sia ancora valido e, nonostante ciò, non ha esibito le fatture riguardanti l'acquisto della merce e pertanto, non ha dato prova di un adempimento seppure parziale.
pagina 3 di 5 Alla luce di quanto osservato, ribadito che la pretesa creditoria veicolata tramite decreto ingiuntivo risulta adeguatamente dimostrata, avendo parte opposta depositato documentazione atta a confermare la certezza e l'esigibilità del credito.
Parte opponente di converso invece, non è riuscita a dimostrare i propri assunti oggetto della presente opposizione.
Peraltro, come noto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione regolato dalle norme del procedimento ordinario, in cui l'opposto assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente riveste la posizione sostanziale di convenuto (per tutte Cass. civ. Sez. 1, Sentenza n. 2421 del 03/02/2006). Secondo i principi generali in tema di onere della prova grava in capo a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa: quindi l'opposto deve fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa creditoria azionata in via monitoria mentre l'opponente ha l'onere di contestare il diritto fatto valere, allegando i fatti estintivi o modificativi di tale diritto o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda (ved. Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 5071 del 03/03/2009; Cass. civ. Sez. 3,
Sentenza n. 17371 del 17/11/2003).
Le Sezioni Unite della Suprema Corte, inoltre, hanno chiarito che “il creditore che agisce in giudizio,
sia per l'adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza),
limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento” (Cass. Sez. Unite 30.10.2001, n. 13533).
Le eccezioni di parte opponente non hanno trovato riscontro probatorio. Inoltre, la mancata comparizione dell'attore opponente per il suo interrogatorio formale senza peraltro alcuna giustificazione, ha avvalorato e ritenute come ammesse le circostanze di cui ai capitoli della seconda memoria ex art 183 comma VI c.p.c. di parte convenuta opposta. Quest'ultima invece, ha depositato, allegandola alla propria comparsa di costituzione “l'accordo tra le parti” , fornendo la prova della propria fonte negoziale. “accordo”, che oltre a contenere la quietanza per la dazione di denaro di €
14.000,00 che il Sig. consegnava al Sig. contiene, altresì, l'accordo con il quale le parti CP_1 Pt_1
pagina 4 di 5 hanno voluto regolare il loro rapporto contrattuale, individuando i guadagni che da esso sarebbero derivati.
Alla luce di quanto osservato, ribadito che la pretesa creditoria veicolata tramite decreto ingiuntivo risulta adeguatamente dimostrata, avendo parte opposta depositato documentazione atta a confermare la certezza e l'esigibilità del credito, l'opposizione deve essere rigettata ed il decreto ingiuntivo deve essere dichiarato esecutivo.
Le spese del giudizio devono seguire la soccombenza e devono essere liquidate previo riconoscimento dello svolgimento di attività difensiva in tutte le fasi e in base ai valori minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-rigetta l'opposizione e conferma il dec. Ing. N. n. 102/2022 RG. 264/2022 emesso in data 12/05/2022
dal Tribunale di Urbino,
-condanna la parte attrice opponente a rimborsare alla parte convenuta opposta le spese di lite, che si liquidano in € 2.540,00 per compenso professionale, oltre rimb. forf. 15%, CPa ed Iva come per legge.
Urbino, 31 maggio 2025
Il Giudice on.
dott.ssa Anna Mercuri
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